Avviso sui criteri restrittivi per la pubblicazione e la cancellazione di ordini cavallereschi e onorificenze negli stati personali e genealogici dell’Annuario della Nobiltà Italiana

Cortese lettore, gentile lettrice,
la Redazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana, d’intesa con gli studiosi e gli esperti componenti il Comitato Scientifico, ritiene opportuno rendere noti ai lettori, agli studiosi e ai cultori delle discipline genealogiche, araldiche, nobiliari e cavalleresche i criteri adottati in materia di pubblicazione delle appartenenze a ordini cavallereschi e delle onorificenze.
Come è noto, l’Annuario pubblica, accanto alle notizie storiche, genealogiche e araldiche relative alle famiglie censite, anche gli stati personali e le notizie biografiche dei loro componenti. Nell’ambito di tali profili possono trovare menzione titoli, dignità, decorazioni, appartenenze a ordini cavallereschi e altre distinzioni, quando esse risultino pertinenti sotto il profilo storico, genealogico o biografico.
Particolare rilievo assumono, inoltre, quegli ordini che abbiano storicamente comportato prove nobiliari per l’ammissione, oppure il cui conferimento abbia prodotto, secondo gli ordinamenti di riferimento, determinati effetti nobiliari o araldici.
I profondi mutamenti intervenuti negli ultimi decenni nel mondo degli ordini cavallereschi — dinastici, già statuali, non statuali e, in taluni casi, appartenenti a ordinamenti stranieri — impongono tuttavia una valutazione sempre più attenta della natura e del valore documentario di tali conferimenti.
Non è infatti sufficiente che una persona esibisca un diploma, una decorazione o un decreto di nomina perché la relativa distinzione debba necessariamente trovare menzione nell’Annuario.
La Redazione deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell’ordine, della sua storia e continuità, della legittimazione del soggetto concedente, dell’effettiva titolarità della fons honorum, delle modalità di conferimento, dei requisiti richiesti agli insigniti, del prestigio storicamente e socialmente riconosciuto al sistema premiale considerato e della coerenza tra il grado o la dignità conferiti, i requisiti statutariamente o tradizionalmente previsti per il loro conseguimento e gli elementi biografici documentalmente accertabili relativi all’insignito.
Le valutazioni operate dalla Redazione hanno natura esclusivamente storico-scientifica ed editoriale e sono compiute ai soli fini della selezione delle informazioni destinate alla pubblicazione nell’Annuario. Esse non costituiscono riconoscimento, certificazione o disconoscimento giuridico della qualità cavalleresca, della titolarità di una fons honorum, della legittimità di un ordine o dei diritti eventualmente rivendicati dagli interessati.
Merito, beneficenza e commercializzazione delle onorificenze
È purtroppo divenuto evidente come, in determinati ambienti, il conferimento di ordini, gradi e decorazioni abbia assunto caratteristiche sempre più lontane dalla tradizionale funzione premiale della Cavalleria.
Occorre, a questo proposito, operare una distinzione fondamentale.
Il sostegno economico ad attività benefiche, assistenziali, culturali o caritative costituisce certamente un comportamento meritorio e degno di considerazione. Le liberalità destinate a finalità benefiche non devono pertanto essere confuse, in quanto tali, con fenomeni di commercializzazione delle onorificenze.
Ben diverso è il caso nel quale l’erogazione di somme di denaro divenga, apertamente o di fatto, la condizione determinante per conseguire un grado cavalleresco o una decorazione. Ciò che assume rilievo, sotto il profilo della valutazione editoriale, non è dunque l’esistenza in sé di una contribuzione economica, bensì l’eventuale sussistenza di un rapporto sostanzialmente causale tra tale contribuzione e l’ammissione, la promozione o il conferimento della dignità.
Gli ordini cavallereschi e i sistemi premiali dovrebbero, per loro stessa natura, riconoscere il merito: civile, militare, religioso, culturale, scientifico, professionale, filantropico o sociale. Il conferimento di elevate dignità in assenza di elementi biografici, meriti o servizi documentalmente riscontrabili e proporzionati all’onore ricevuto, quando esso appaia sostanzialmente riconducibile al versamento di somme di denaro, rischia inevitabilmente di svilire il valore dell’istituzione concedente e quello degli stessi insigniti che abbiano invece conseguito la distinzione in ragione di effettivi meriti personali.
Torna alla mente, a questo proposito, la celebre espressione pariniana dei «compri onori», evocata nel Mattino del Giorno: formula antica, ma sorprendentemente attuale ogniqualvolta l’onore cessi di essere premio del merito e divenga oggetto, diretto o indiretto, di transazione.
Particolarmente problematico appare pertanto il proliferare di medaglieri, insegne, placche, fasce, nastri e distintivi la cui quantità non trovi adeguato riscontro nella biografia, nei servizi prestati e nei meriti documentalmente accertabili dell’insignito. La moltiplicazione delle decorazioni non può sostituire il valore di una vita dedicata al servizio della collettività, dello Stato, delle istituzioni, della cultura, della beneficenza o, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, di una Casa Reale.
Similmente, si assiste da alcuni anni al fenomeno di investiture particolarmente numerose nell’ambito di ordini cavallereschi dinastici, o qualificati come tali, nelle quali vengono talvolta conferiti contemporaneamente gradi e dignità a un numero assai elevato di persone. Tale fenomeno appare difficilmente comparabile con la tradizionale selettività che, pur con significative differenze fra epoche, ordini e ordinamenti, caratterizzò storicamente numerosi sistemi cavallereschi degli Stati italiani preunitari, nei quali l’appartenenza a determinati ordini poteva rappresentare una distinzione particolarmente rara e prestigiosa.
La consistenza numerica delle ammissioni non costituisce, naturalmente, di per sé sola, elemento sufficiente per formulare un giudizio sulla natura o sulla legittimità di un ordine. Essa può tuttavia concorrere, insieme con altri elementi storici, statutari, documentari e istituzionali, alla valutazione editoriale della rilevanza da attribuire ai relativi conferimenti.
Tali considerazioni riguardano principalmente gli ordini o i gradi cavallereschi che non comportano requisiti nobiliari e che, proprio per tale ragione, possono risultare di minore interesse ai fini specifici della compilazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana.
L’Annuario non è uno strumento di legittimazione
L’Annuario della Nobiltà Italiana non intende essere — e non sarà — uno strumento destinato a legittimare automaticamente qualsiasi ordine, decorazione o dignità che venga dichiarata dall’interessato.
La pubblicazione di un’onorificenza nelle pagine dell’Annuario non costituisce un diritto dell’insignito e non consegue automaticamente alla produzione di un diploma o di un attestato.
L’Annuario non può trasformarsi in un repertorio nel quale ciascun interessato componga liberamente il proprio medagliere biografico, né può limitarsi a recepire acriticamente elenchi di titoli, ordini e decorazioni comunicati dagli interessati.
Per questa ragione la Redazione si riserva non soltanto di non pubblicare determinate onorificenze, ma anche di riesaminare ed eventualmente omettere o cancellare da successive edizioni quelle già menzionate qualora nuovi studi, documenti, elementi istituzionali o altre circostanze inducano a riconsiderarne la natura, la legittimità, la provenienza, il valore documentario o l’opportunità della loro presenza nel repertorio.
La precedente pubblicazione di un’onorificenza, pertanto, non costituisce precedente vincolante né determina un diritto alla sua perpetua menzione nelle successive edizioni dell’Annuario.
L’inserimento, l’omissione o la cancellazione di un’onorificenza costituiscono esclusivamente determinazioni di carattere scientifico ed editoriale assunte dalla Redazione ai fini della compilazione dell’opera.
Una politica editoriale più rigorosa
Nel rispetto della propria storia e della propria tradizione scientifica, l’Annuario terrà quindi conto dell’evoluzione verificatasi nell’ambito dei diversi sistemi premiali.
Saranno valutati con particolare attenzione il fondamento storico e giuridico del conferimento, la titolarità della fons honorum, la continuità dell’istituzione, le modalità effettive di ammissione e promozione, l’eventuale inflazione delle concessioni, la presenza di fenomeni di commercializzazione delle dignità cavalleresche e, più in generale, la corrispondenza tra i requisiti propri del grado o della dignità conferiti e gli elementi biografici e documentari disponibili.
La sistematica attribuzione di dignità e gradi, anche elevati, a fronte di contribuzioni economiche che assumano nella sostanza carattere determinante per il conferimento rappresenta una degenerazione rispetto alla tradizionale funzione premiale, storica e morale, della Cavalleria.
Tale fenomeno, che potrebbe definirsi, con espressione volutamente severa e in senso meramente descrittivo, una forma di «simonìa cavalleresca», non deve essere confuso con il legittimo e meritorio sostegno economico alle attività benefiche, assistenziali, religiose o culturali promosse dagli ordini.
La Redazione dell’Annuario avverte pertanto il dovere, scientifico ed etico, di contrastare, per quanto di propria competenza, tali fenomeni, almeno sotto il profilo della loro ricezione pubblicistica.
Tutela della serietà della pubblicazione significa, nello stesso tempo, tutela di coloro che abbiano realmente meritato le onorificenze ricevute.
La selezione non è dunque rivolta contro gli ordini cavallereschi, ma, al contrario, è finalizzata a preservarne il significato storico e il prestigio.
Rimane valido il principio, profondamente radicato nella cultura medievale e ripreso dalla tradizione letteraria italiana, secondo cui non è soltanto la stirpe a rendere nobile l’uomo: è anche l’uomo, attraverso le proprie virtù e le proprie opere, a dare lustro alla stirpe.
Ricchezza, nascita o posizione sociale non attribuiscono di per sé alcun diritto morale a esibire un numero sproporzionato di dignità e decorazioni.
Il coraggio, il servizio, il contributo alla vita civile e culturale della comunità, la generosità, lo spirito di sacrificio, la rettitudine personale e la fedeltà agli ideali professati costituiscono invece i valori che, storicamente, dovrebbero distinguere chi è chiamato a portare un’onorificenza cavalleresca.
Su tali principi l’Annuario della Nobiltà Italiana intende continuare a fondare la propria attività.
Criteri adottati per la menzione di ordini e onorificenze
Alla luce di quanto sopra, la Redazione applica i seguenti criteri generali.
1. Ordini statali
Sono normalmente ammessi alla menzione i gradi e le onorificenze appartenenti ai sistemi premiali ufficiali di Stati sovrani internazionalmente riconosciuti, previa verifica, quando necessaria, dell’effettiva appartenenza dell’onorificenza all’ordinamento statuale considerato e della regolarità del conferimento.
2. Ordini dinastici e già statali
Per gli ordini dinastici o già statali appartenenti al patrimonio storico di Case già Sovrane, la menzione è subordinata alla valutazione, effettuata ai soli fini storico-scientifici ed editoriali propri dell’Annuario, della continuità e della titolarità della fons honorum concedente, della storia dell’ordine e dell’ordinamento dinastico della Casa di riferimento.
La mera autodefinizione di un ordine come «dinastico», ancorché autorizzato o già autorizzato al porto in Italia dal Ministero dell’Interno, non costituisce pertanto, di per sé sola, elemento sufficiente per la sua pubblicazione nell’Annuario.
3. Ordini delle Case già Sovrane degli antichi Stati italiani
Per gli ordini e le onorificenze riconducibili alle dinastie già sovrane negli Stati italiani preunitari, l’Annuario procede sulla base dello studio storico e giuridico dei singoli ordinamenti dinastici e delle rispettive fonti.
Particolare attenzione viene riservata alle situazioni nelle quali siano emerse controversie successorie, divergenze circa la titolarità del Gran Magistero, modificazioni delle leggi di Casa o questioni relative alla continuità e alla titolarità della fons honorum.
In presenza di questioni ancora oggetto di studio o di controversia, la Redazione può sospendere la menzione di determinate onorificenze oppure adottare formule redazionali idonee a rappresentare correttamente lo stato della questione, senza presentare come acquisita o incontroversa una conclusione tuttora dibattuta.
Per gli ordini e le onorificenze riferibili alla tradizione granducale toscana, alla Real Casa di Savoia e ai diversi rami della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, l’Annuario continuerà pertanto a valutare le singole posizioni alla luce della documentazione storica, delle norme dinastiche applicabili, degli studi pubblicati e degli eventuali ulteriori elementi istituzionali acquisiti.
Le medaglie meramente commemorative o giubilari di recente istituzione, salvo casi di particolare interesse storico o istituzionale valutati dalla Redazione, non vengono normalmente riportate negli stati personali.
4. Ordini stranieri non statali
Per i gradi conseguiti nell’ambito di ordini stranieri non appartenenti a sistemi premiali statali, la Redazione si riserva la valutazione del singolo caso e può rifiutarne la menzione qualora l’istituzione o il conferimento non soddisfino i criteri storici, giuridici, documentari ed editoriali adottati dall’Annuario.
Anche in tali casi, l’eventuale precedente pubblicazione della medesima istituzione o di analoghi conferimenti non costituisce precedente vincolante ai fini delle successive determinazioni editoriali.
5. Pareri, elenchi e riconoscimenti privati
Pareri, certificazioni, registrazioni, repertori o elenchi predisposti da associazioni private di studi cavallereschi, araldici o nobiliari non costituiscono, di per sé, prova sufficiente della legittimità di un ordine o della titolarità della relativa fons honorum.
Essi possono eventualmente essere acquisiti come elementi di studio e comparazione documentaria, ma non vincolano in alcun modo la Redazione nelle proprie determinazioni.
Analogamente, la presenza di un ordine, di una dignità o di un’onorificenza in repertori, annuari, pubblicazioni private o precedenti opere di carattere genealogico, nobiliare o cavalleresco non determina automaticamente la sua ammissione nell’Annuario della Nobiltà Italiana.
Il principio del merito personale
Al di là delle questioni storico-giuridiche, rimane infine un principio fondamentale.
Fin dalle sue origini medievali, l’investitura cavalleresca presupponeva idealmente l’esistenza di qualità e meriti personali: servizio reso a Dio, al Principe, allo Stato, alla comunità o comunque a una causa ritenuta degna di particolare riconoscimento.
È a questa concezione della Cavalleria che l’Annuario della Nobiltà Italiana intende continuare a richiamarsi.
Una scelta editoriale rigorosa potrà talvolta risultare impopolare e potrà comportare l’omissione o la cancellazione di distinzioni alle quali gli interessati attribuiscono particolare importanza personale. Essa appare tuttavia necessaria affinché la semplice presenza di un’onorificenza nelle pagine dell’Annuario non finisca per essere interpretata come un’indiscriminata attestazione di legittimità, riconoscimento o prestigio.
L’assenza di una determinata onorificenza dalle pagine dell’Annuario non comporta, specularmente, una dichiarazione generale circa la sua inesistenza o invalidità giuridica, ma esprime esclusivamente la determinazione della Redazione di non ritenerne opportuna o sufficientemente documentata la menzione nell’ambito della propria opera.
La Redazione ritiene che proprio attraverso questa prudenza sia possibile contribuire alla conservazione e alla trasmissione di quei valori di merito, servizio, lealtà, responsabilità e dignità personale che la migliore tradizione cavalleresca ha rappresentato nella storia d’Europa.




