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La Commenda di Vila Viçosa e la fidalguia della Casa Reale del Portogallo

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Dal Gran Magistero del fondatore dell’Ordine, Giovanni VI, Re del Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarves, al Gran Magistero di Dom Pedro, Duca di Braganza e Duca di Loulé, Capo della Real Casa del Portogallo

Presupposti ed effetti della trasmissione nobiliare mediata

a cura di Luca Rancati Riva, Alessandro Mella e Andrea Borella

Abstract

Il saggio esamina il rapporto fra la Commenda del Reale Ordine di Nostra Signora della Concezione di Vila Viçosa, il filhamento nella Casa Reale portoghese e la posizione dei discendenti dell’insignito. Muovendo dall’articolo V degli Statuti del 1819, distingue il requisito della fidalguia dagli effetti del conferimento e valuta la prassi amministrativa, le successive lettere di fidalguia e il precedente di António José de Orta. Un approfondimento chiarisce il significato del filhamento, la funzione dei registri, la successione e i termini alvará e foro. La ricognizione degli insigniti italiani è considerata nei suoi limiti documentali. L’analisi separa il grado cavalleresco personale dalla qualità nobiliare familiare e dal diritto tecnico al foro, con particolare attenzione alla varonia e alla continuità dei filhamentos. È data per accertata la spettanza del Gran Magistero dell’Ordine di Vila Viçosa a Dom Pedro, Capo della Real Casa del Portogallo. Lo studio dà inoltre notizia, per la prima volta, del provvedimento del Capo della Real Casa che dispone l’apertura del registro dei filhamentos presso la Segreteria della Real Casa e prevede il deposito dello stemma per il perfezionamento della nobiltà ereditaria derivante dalla Commenda o dalla Gran Croce. Tale disciplina contemporanea viene esaminata separatamente e non è utilizzata, senza ulteriori dimostrazioni, per ricostruire retroattivamente gli effetti delle concessioni storiche.

placca di Gran Croce dell’Ordine della Concezione di Vila Viçosa

1. Oggetto e metodo dell’indagine

Il rapporto fra la Commenda del Reale Ordine di Nostra Signora della Concezione di Vila Viçosa e la fidalguia della Casa Reale portoghese solleva una questione che oltrepassa la storia delle onorificenze. Si tratta di stabilire se, e a quali condizioni, una dignità cavalleresca personale abbia potuto costituire il fondamento di una qualità nobiliare suscettibile di effetti familiari e successori. Un termine di confronto è offerto dall’Ordine del Merito di San Lodovico, della Reale e Ducale Casa di Borbone-Parma, i cui Statuti collegano a determinate classi effetti nobiliari espressi. Il confronto non implica, tuttavia, l’identità dei rispettivi meccanismi giuridici. L’indagine richiede di tenere distinti il conferimento del grado, l’acquisizione del foro e la posizione dei discendenti dell’insignito.[1]

La tesi qui esaminata ammette la possibilità di un effetto nobiliare mediato dalla fidalguia validamente acquisita. Non assume, tuttavia, che ogni Commenda, in qualunque epoca e senza ulteriori atti, abbia necessariamente prodotto un filhamento pienamente efficace anche per i discendenti. La questione deve pertanto essere scomposta in tre momenti distinti: il conferimento della Commenda, l’acquisizione o il riconoscimento della fidalguia e la trasmissione degli eventuali effetti familiari. Le concessioni dell’ordinamento monarchico storico devono inoltre essere distinte dalle successive concessioni dinastiche.

Il ragionamento segue una gerarchia probatoria: anzitutto gli Statuti e le norme della Casa Reale; quindi decreti, alvarás, registri e atti individuali; poi gli studi fondati su tali fondi; infine le testimonianze dottrinali e le traduzioni italiane. La norma prova il requisito che enuncia; il provvedimento individuale, documenta la decisione adottata e consente di determinarne gli effetti; la ricostruzione storiografica documenta la prassi con il grado di mediazione dichiarato. La convergenza delle fonti accresce la forza della tesi, senza sostituire la prova dei singoli passaggi. L’oggetto dell’indagine non è dunque stabilire se l’Ordine sia legittimamente conferibile, bensì determinare quali effetti giuridici e dinastici siano stati storicamente collegati alla Commenda e quali risultino oggi previsti dalla disciplina della Casa Reale. [2]

Per i documenti non consultati direttamente si indica lo studioso che li riferisce e la collocazione da lui comunicata, senza presentare come esaminato l’originale archivistico. Le formule del richiedente sono distinte dalle motivazioni degli uffici e dal dispositivo sovrano. I dati nominativi privi di pagina o segnatura verificabile sono trattati come elementi orientativi, non come prova conclusiva. L’espressione «nobiltà ereditaria mediata» è una categoria descrittiva adottata nel presente studio, non una denominazione tecnica che si affermi già attestata nelle fonti portoghesi.

Per l’ambito contemporaneo, il presente studio assume come accertata la spettanza del Gran Magistero dell’Ordine a Dom Pedro, Duca di Braganza e Duca di Loulé, Capo della Real Casa del Portogallo. La questione successoria della Casa non rientra nell’oggetto dell’indagine. Resta distinto l’accertamento della disciplina e degli effetti nobiliari propri di ciascuna concessione, affrontato al §9.

Giovanni VI di Braganza (in portoghese João VI de Bragança; Lisbona, 13 maggio 1767 – Lisbona, 10 marzo 1826) fu il 27º re del Portogallo (secondo altri storici il 28º) e dell’Algarve dal 1816 al 1826

2. Il fondamento statutario del rapporto fra Commenda e filhamento

Il requisito dell’articolo V

L’articolo V riserva le Gran Croci onorarie alle persone provviste di titolo e dispone che le Commende siano conferite «a coloro che possiedano il filhamento de fidalgo nella Mia Real Casa»; per il cavalierato contempla nobili e impiegati meritevoli. La clausola relativa alle Commende è il nucleo testuale della questione.[3]

La disposizione non si limita a ordinare le classi dell’Ordine secondo una gerarchia onorifica, ma collega ciascuna classe a presupposti sociali e giuridici differenti. Il filhamento non indica il solo prestigio del candidato: richiama un istituto tecnico, documentato nei libri e negli alvarás della Casa Reale.

Il rapporto fra Commenda e filhamento è quindi normativo. Da ciò non segue ancora che il conferimento a un soggetto non precedentemente filhado produca necessariamente la qualità richiesta: occorre stabilire se l’atto abbia riconosciuto una condizione preesistente, concesso una grazia ulteriore o operato in deroga. La norma individua il requisito ordinario della Commenda, ma non chiarisce da sola il trattamento del soggetto che ne fosse privo al momento della nomina.

La lettura letterale dell’articolo V impone quindi una prima cautela: un requisito non si converte in effetto per semplice inversione logica. La tesi di una grazia implicita può essere sostenuta soltanto attraverso gli atti applicativi che ne dimostrino l’esistenza o attraverso una prassi pertinente all’acquisizione del foro.

Le altre disposizioni e la posizione degli stranieri

L’articolo IV fissa il numero dei membri e contempla Commendatori e Cavalieri nati, reputati straordinari. L’articolo XV collega tali posizioni a determinati uffici ecclesiastici e corporativi. Il testo non identifica questa categoria con gli stranieri: non è quindi corretto desumere dal solo articolo IV una generale esenzione dei non portoghesi dal requisito dell’articolo V.[4]

L’assenza di una distinzione statutaria per nazionalità impedisce di presumere una deroga soltanto perché l’insignito è straniero. Non esclude tuttavia deroghe individuali o prassi successive, che devono essere valutate sulla documentazione pertinente. Né la concessione implicita né la dispensa tacita possono essere affermate soltanto in base al silenzio del diploma.

Orta, dichiaratosi cittadino spagnolo, ottenne la Commenda il 4 agosto 1852 e l’alvará di Fidalgo Cavaleiro l’11 dicembre successivo. Il caso conferma la possibilità per uno straniero di conseguire il foro, ma non dimostra che tutti gli insigniti stranieri lo acquistassero senza formalizzazione.[5]

L’articolo XI disciplina la spedizione dei titoli dell’Ordine in base alle portarias della grazia e al cumpra-se, senza procedimento di abilitazione. La disposizione semplifica la procedura cavalleresca; non identifica la matricola dell’Ordine con quella della Casa Reale e non dispone espressamente l’acquisto della fidalguia o la sua trasmissione.[6]

L’articolo X riconosce a Gran Croci, Commendatori e Cavalieri gli onori, omaggi, esenzioni e privilegi spettanti ai corrispondenti membri degli altri Ordini militari del Regno. Esso colloca Vila Viçosa nel sistema onorifico dinastico, senza contenere una distinta clausola di ereditarietà della fidalguia. L’estensione di privilegi personali e l’acquisto di una qualità familiare restano questioni da esaminare separatamente.[7]

Gli articoli XVII–XIX regolano il giuramento, l’annotazione sul titolo e l’immatricolazione nei libri della Confraternita e della Real Cappella. Queste iscrizioni provano l’ammissione all’Ordine e concorrono a ricostruire la posizione dell’insignito; non equivalgono però a un’iscrizione nei libri dei filhamentos.[8]

L’articolo XXI riserva al Sovrano la modifica degli Statuti e l’adozione di nuove provvidenze. Secondo quanto riferito dall’autore, l’attuale Gran Maestro, successore dinastico del fondatore, ha precisato con nuovi Statuti la disciplina interna e le formalità di riconoscimento. Sul piano degli effetti, occorre distinguere le disposizioni dichiarative, che accertano qualità o diritti già sorti, da quelle innovative, che ne attribuiscono di nuovi. La titolarità del Gran Magistero, assunta nei termini indicati al §1, va dunque distinta dalla qualificazione degli effetti del singolo atto, esaminata al §9.[9]

La ricezione italiana degli Statuti

Raffaele Cuomo pubblicò nel 1894 una traduzione italiana degli Statuti, utile per studiarne la ricezione ma priva di prevalenza sull’originale portoghese. La resa del filhamento come «posto di gentiluomo nella mia Real Casa» restituisce il collegamento con la Corte, senza esaurire il significato tecnico dell’istituto. Per la clausola decisiva si assume pertanto il testo portoghese.[10]

Analoga terminologia ricorre nell’articolo di Alberto Pisani del 1907. La vicinanza delle formulazioni suggerisce di verificarne la dipendenza bibliografica: due esposizioni italiane simili non vanno contate automaticamente come testimonianze indipendenti. L’osservazione di Pisani sul diritto a ottenere l’iscrizione è discussa al §5.[11]

dipinto Nossa Senhora da Conceição (Nostra Signora dell’Immacolata Concezione), realizzato intorno al 1818 dal pittore francese Jean-Baptiste Debret e conservato presso il Palácio Nacional de Queluz in Portogallo

3. Il filhamento nella tradizione portoghese: grazia, registro e successione

Il significato dell’istituto

Il termine portoghese filhamento, al plurale filhamentos, designa, nel contesto qui considerato, l’atto di ammissione o di riconoscimento nella fidalguia della Casa Reale e la sua formalizzazione nei registri competenti. Il livro de filhamentos è la matricola nominativa dei titolari del foro di fidalgo: la parola indica dunque un istituto determinato, non un generico elenco di persone illustri. Nella traduzione italiana è opportuno conservare il vocabolo portoghese, accompagnandolo con una parafrasi esplicativa, anziché ridurlo alla sola attribuzione di un’onorificenza. Il termine comprende infatti tanto il provvedimento di ammissione o riconoscimento quanto la sua formalizzazione nell’apparato documentario della Casa Reale; la precisa estensione dei suoi effetti deve però essere ricavata dagli atti e dalla disciplina applicabile. [12]

La fidalguia della Casa Reale pone il soggetto in un rapporto qualificato con la Casa del Sovrano. Il foro ne individua la posizione riconosciuta entro quell’ordinamento; non coincide né con un grado dell’Ordine di Vila Viçosa né, per ciò solo, con un titolo di conte, marchese o duca. Nobiltà di lignaggio, appartenenza alla Casa Reale e dignità cavalleresca possono concorrere nella stessa persona, ma rispondono a titoli e regole differenti. È proprio questa distinzione a spiegare perché la Commenda possa essere il fondamento di una successiva formalizzazione della fidalguia senza divenire essa stessa ereditaria. Nell’attuale disciplina resa nota al §9, l’iscrizione nel registro dei filhamentos presso la Segreteria della Real Casa e il deposito dello stemma sono adempimenti previsti per il perfezionamento della nobiltà ereditaria derivante dalla Commenda o dalla Gran Croce, non per la trasmissione del grado cavalleresco.

Il procedimento e la memoria della grazia

Il filhamento poteva esprimere una grazia nuova oppure il riconoscimento fondato sulla posizione di un ascendente. La distinzione riguarda la causa dell’ammissione: nel primo caso si considera il favore conferito al destinatario; nel secondo, la qualità dalla quale questi fa discendere il proprio titolo. Per il successore, Oliveira descrive una procedura documentata: certificazioni genealogiche e del filhamento paterno o dell’avo paterno, supplica al Mordomo-Mor, alvará, firma regia, registrazione e assento nella matricola. Non si trattava quindi della semplice esibizione di un cognome o di uno stemma, ma di un accertamento individuale collegato a un atto e a una memoria amministrativa della Casa.[13]

La dimensione registrale appartiene alla lunga tradizione amministrativa delle grazie regie. La descrizione del Registo Geral de Mercês ricorda che già l’alvará del 31 dicembre 1547 comprendeva fra gli atti da registrare i filhamentos e gli accrescimenti di fori e moradias. Fra le serie conservate figurano le Matrículas de Moradores da Casa Real, descritte dal repertorio per il periodo 1640–1744. Questi riscontri non rendono intercambiabili tutti i registri: mostrano, piuttosto, perché la ricerca sul filhamento debba seguire insieme la grazia, gli atti del suo perfezionamento e l’iscrizione riferibile alla persona.[14]

Il registro assicura l’identificazione del titolare e rende verificabile il collegamento fra persona, grazia e qualità riconosciuta. L’atto di concessione, la sua documentazione e l’iscrizione possono così svolgere funzioni complementari: il primo contiene la decisione dell’autorità, gli altri ne conservano e rendono accertabili il contenuto e l’applicazione individuale. La registrazione non va perciò relegata a un dettaglio ornamentale; il suo preciso valore dipende tuttavia dalla disciplina del periodo e dagli effetti per i quali è richiesta.

L’alvará: natura e funzione del documento regio

L’alvará (plurale alvarás) è una forma di documento emanato dall’autorità, impiegata nella tradizione portoghese per rendere formalmente conoscibile una decisione, un’autorizzazione o il riconoscimento di un diritto. Nel contesto monarchico qui esaminato si tratta di un diploma regio, non di un semplice attestato privato o di una certificazione genealogica. Il vocabolo designa anzitutto la forma documentaria: non significa, di per sé, «concessione di nobiltà», poiché un alvará poteva riguardare materie e destinatari diversi.

La sua struttura rende riconoscibile la volontà sovrana: il formulario può comprendere l’intitolazione del monarca, la notificazione, l’esposizione dei motivi, il dispositivo, le clausole finali, la data e le sottoscrizioni. Il dispositivo è la parte nella quale l’autorità stabilisce ciò che concede, riconosce o ordina. Occorre leggerlo insieme alle clausole e agli atti richiamati: la denominazione alvará non basta, da sola, a determinare l’estensione o la durata degli effetti.[15]

Va distinta, in particolare, la forma dell’alvará com força de lei, ossia dell’atto munito di forza di legge. La tradizionale limitazione annuale dell’alvará ordinario poteva essere superata attribuendogli tale efficacia; non ne deriva una regola universale di temporaneità delle grazie nobiliari. L’Alvará com força de Lei del 10 settembre 1819, che approva gli Statuti di Vila Viçosa, contiene la disciplina generale dell’Ordine: non è l’atto individuale con il quale una determinata persona viene ammessa nella fidalguia della Casa Reale.[16]

Nella procedura del filhamento, l’alvará costituisce invece il documento regio riferito al singolo destinatario e alla qualità oggetto della grazia o del riconoscimento. La sequenza descritta da Oliveira lo colloca fra l’istruttoria della domanda e gli adempimenti di registrazione. Esso consente di accertare quale foro sia stato attribuito o riconosciuto e a quale titolo: per grazia nuova, per successione o sulla base degli altri atti pertinenti. La firma regia ne esprime l’autorità; il successivo assento conserva nella matricola la posizione individuale così formalizzata.[17]

Per il rapporto con la Commenda bisogna quindi distinguere tre oggetti: il diploma cavalleresco documenta il conferimento del grado; l’alvará relativo alla fidalguia documenta il provvedimento sul foro; il registro conserva l’iscrizione della persona e il riferimento alla relativa grazia. Nel singolo fascicolo, l’alvará può contenere la concessione stessa, riconoscere una qualità preesistente oppure completare la formalizzazione di una decisione anteriore. È per questa ragione che la sua posteriorità alla Commenda, come nel caso Orta, non dimostra da sola né una nuova nobilitazione autonoma né un riconoscimento retroattivo: decide il contenuto degli atti, esaminato al §5.

Il foro: significato della qualifica nella Casa Reale

Il termine portoghese foro (plurale foros) richiede una precisazione, perché al lettore italiano può suggerire un tribunale o una competenza giurisdizionale. Nel lessico nobiliare qui impiegato esso indica invece la qualità o il rango formalmente riconosciuto a una persona nell’ordinamento della Casa Reale, con gli onori e le prerogative che vi si collegano. La parola è mantenuta per fedeltà alla terminologia delle fonti; in questo contesto può essere resa con «qualifica nella Casa Reale». Non designa né un tribunale né il canone fondiario che lo stesso vocabolo può indicare in altri usi portoghesi.

La formula foro de Fidalgo Cavaleiro, pertanto, individua una determinata qualifica nella fidalguia della Casa Reale. Il suo elemento Cavaleiro non va confuso con il grado di Cavaliere di un Ordine: la qualifica di corte e la dignità cavalleresca appartengono a piani distinti, benché possano essere collegate da una disposizione o da un provvedimento. Né il foro equivale, di per sé, a un titolo di conte, marchese o duca.[18]

La distinzione terminologica permette di leggere con precisione gli atti: il foro è la qualifica; il filhamento è l’ammissione o il riconoscimento individuale nella Casa Reale; l’alvará è il documento regio che esprime il relativo provvedimento; l’assento ne conserva la registrazione. Quando nel presente studio si parla di «diritto al foro», si intende dunque il diritto a conseguire o a vedere riconosciuta quella specifica qualifica secondo le regole applicabili, non un diritto di giurisdizione. Il significato e la trasmissibilità della posizione vanno ricavati dalla grazia e dalla disciplina pertinente, senza identificarli automaticamente con la sola nobiltà del lignaggio.

Il filhamento per successione

L’istituto può essere compreso distinguendo il titolo causale, ossia l’atto dal quale deriva la grazia o il riconoscimento del capostipite, dagli effetti familiari e successori che la disciplina collega a quella qualità. Su un piano ulteriore si colloca il riconoscimento individuale del successore, diretto ad accertarne la posizione e le condizioni per l’iscrizione. Questi momenti sono connessi, ma non coincidono.

Una qualità può essere trasmissibile anche se il successore deve ottenerne il riconoscimento. Ciò non autorizza a considerare irrilevante qualunque formalità: alcune adempiono funzioni probatorie, altre condizionano la conservazione o l’esercizio del diritto. La formalità non è quindi necessariamente costitutiva, ma non è per questo meramente ornamentale. La distinzione è decisiva per le linee nelle quali siano mancati filhamentos intermedi.

Anche il rapporto fra foro di Corte e nobiltà di sangue richiede un lessico preciso. Servizio, trattamento, moradia, qualità familiare e titolo al filhamento per successione non sono nozioni intercambiabili. La presenza di elementi personali non esclude effetti familiari; per converso, il richiamo a una condizione nobiliare familiare non basta a dimostrare un diritto tecnico attuale al foro.

Il filhamento per successione rende particolarmente evidente il nesso fra appartenenza personale e continuità familiare: il discendente fa valere una qualità originaria, ma deve dimostrare il collegamento con chi l’aveva acquisita e le condizioni previste per proseguirla. Non riceve per eredità la Commenda dell’ascendente. Il rapporto fra trasmissibilità, varonia e interruzione dei filhamentos è esaminato al §7; il registro dinastico attualmente aperto e il deposito dello stemma sono trattati distintamente al §9.

4. La Commenda nella prassi della Casa Reale

Quando la nomina precede un filhamento autonomo documentato, il rapporto fra requisito e conferimento ammette più letture. La sequenza documentaria può indicare almeno tre ipotesi: il riconoscimento di una qualità preesistente, la concessione di una dispensa dal requisito ordinario oppure l’attribuzione di un titolo a ottenere successivamente il foro. Nessuna di queste ipotesi può essere assunta come regola generale sulla base della sola posteriorità dell’alvará o della reiterazione delle nomine. Occorre esaminare il contenuto del diploma, la domanda dell’interessato, l’istruttoria, il provvedimento sovrano e l’eventuale registrazione. Il principio di conservazione degli atti sostiene la validità delle nomine, ma non determina automaticamente gli effetti ulteriori della concessione. La portata generale della tesi deve quindi essere verificata su una serie di atti applicativi identificabili, comprendente anche eventuali casi contrari.

La prima possibilità è che il conferimento riconosca una qualità preesistente. Essa impone di verificare titoli e registrazioni anteriori, poiché l’assenza di notizie non costituisce prova dell’inesistenza di uno status. Una seconda possibilità è la dispensa dal requisito, anche tacita, la cui ammissibilità e concreta adozione vanno valutate alla luce della prassi e del contenuto degli atti. La ripetizione delle nomine non esclude, da sola, una deroga ripetuta.

La concessione implicita della fidalguia, o l’attribuzione di un titolo qualificato a ottenerla, costituisce una terza lettura. Per sostenerla occorrono formule amministrative e sovrane pertinenti; domande accolte e assenza di dinieghi in un campione circoscritto non dimostrano automaticamente la generalità dell’effetto. Il criterio probatorio deve essere simmetrico: né la dispensa né la grazia implicita possono essere assunte come spiegazione universale in mancanza di riscontri.

Il principio di conservazione degli atti sostiene la validità delle nomine, ma non ne determina gli effetti ulteriori. La portata generale della tesi deve essere verificata su una serie di atti applicativi identificabili, comprensiva degli eventuali casi contrari.

Gli studi di Lourenço Correia de Matos rappresentano un riferimento pertinente per il nesso fra Commenda e foro di Fidalgo Cavaleiro. La prassi riferita dalla letteratura sostiene l’utilizzazione della prima per ottenere il secondo. Occorre però distinguere gli elementi ricavabili dal contributo del 2021 dalle ulteriori conclusioni attribuite al saggio del 2008, qui richiamato senza presupporne una collazione integrale.[19]

L’attività della Segreteria e del Mordomo-Mor può documentare un orientamento applicativo autorevole. La sua equiparazione a interpretazione autentica o a fonte di pari forza dello Statuto richiederebbe però la dimostrazione della competenza, della forma e della portata generale degli atti. Lo stesso assetto amministrativo mutò durante la Monarchia costituzionale e non va ricondotto senza distinzioni alla situazione del 1819. Per ogni formula occorre accertare chi l’abbia espressa e quale contenuto sia stato recepito dal Sovrano.[20]

Il dissenso storiografico concorre a definire la portata di tali riscontri. Matos qualifica come «interpretação enviesada» il modo di utilizzare gli Statuti per richiedere il foro. Questo giudizio critico non equivale a una pronuncia d’invalidità delle grazie sovrane successivamente concesse, ma impone di separare il fatto storico dell’accoglimento delle domande dalla tesi di un effetto automatico e generale. La reiterazione dei casi non stabilisce, da sola, un’equivalenza fra prassi e legge.[21]

5. Le successive lettere di fidalguia e il precedente Orta

La successione temporale fra decreto di Commenda e alvará non risolve da sola la natura del secondo atto. L’alvará può riconoscere una grazia già concessa, integrare la fattispecie per determinati effetti oppure costituire un foro autonomo sulla base di un titolo anteriore. Per scegliere fra queste qualificazioni occorre confrontare domanda, istruttoria, approvazione sovrana, dispositivo e registrazione; la mera esistenza di un diritto a ottenere un provvedimento non equivale sempre al possesso anticipato di tutti i suoi effetti.

Pisani presenta la Commenda come titolo per ottenere l’iscrizione dei non ancora gentiluomini di Corte, sostenendo così un collegamento favorevole fra le due grazie. Il richiamo sia all’iscrizione d’ufficio sia alla domanda dell’interessato impone però di distinguere iniziativa procedimentale, discrezionalità ed effetti anteriori al perfezionamento. Senza corrispondenti atti portoghesi, la testimonianza non dimostra l’automatica fidalguia ereditaria del Commendatore mai iscritto.[22]

Il precedente di António José de Orta offre un punto di osservazione concreto. Dichiaratosi cittadino spagnolo, egli ottenne la Commenda il 4 agosto 1852 e l’alvará di Fidalgo Cavaleiro l’11 dicembre dello stesso anno. Nella dichiarazione riferita da Matos, il foro è presentato come annesso alla grazia cavalleresca. Poiché tale formulazione proviene dalla parte interessata, essa documenta anzitutto il fondamento invocato nella domanda e non può essere equiparata, senza il testo integrale dell’atto, alla motivazione dell’autorità concedente. [23]

Il caso documenta dunque un collegamento concreto fra la Commenda e il successivo conseguimento del foro; la natura ricognitiva, integrativa o costitutiva dell’alvará resta tuttavia da qualificare sulla base del fascicolo completo e, in particolare, del dispositivo dell’atto.

Per dimostrare l’effetto successorio della sola Commenda sarebbe particolarmente significativo un caso di discendente ammesso per successione da un ascendente mai autonomamente filhado. Nei materiali sui quali si fonda il presente studio tale precedente non è identificato. Il caso Orta sostiene dunque una connessione favorevole fra le due grazie, senza esaurire la prova dell’automatismo né quella della sua estensione ai discendenti.

6. Gli insigniti italiani e i limiti della prova prosopografica

La ricognizione effettuata dal cav. Alessandro Mella su quotidiani del tempo (La Gazzetta del Popolo, Il Corriere della Sera, La Gazzetta Piemontese/La Stampa ed altri), periodici, libri e biografie nonchè sul repertorio di Francisco Bélard da Fonseca ha individuato, fra gli altri, alcuni nominativi indicati come Commendatori: Davide Campari, Giulio Monteverde, Giuseppe Dezza, Alessandro Mattioli Pasqualini e Ugo Ancona. Poiché l’articolo non riproduce le pagine nominative del repertorio né i corrispondenti decreti portoghesi, tale elenco ha valore orientativo e prosopografico, ma non consente di dimostrare, da solo, l’esistenza di un filhamento implicito o la trasmissione di effetti nobiliari ai discendenti. [24]

La biografia di Giulio Monteverde ne documenta le origini modeste: era figlio di un bracciante e tessitore e fu avviato giovanissimo all’intaglio del legno. Nel caso di Davide Campari, la ricostruzione biografica illustra l’ascesa imprenditoriale della famiglia; l’origine agricola del ramo paterno è ricordata dall’Oxford Companion to Spirits & Cocktails, che presenta Gaspare, padre di Davide, come figlio di un agricoltore. Il contesto sociale non prova però l’inesistenza di una grazia nobiliare personale o di un precedente filhamento. Il 1905 indicato per la Commenda di Campari proviene dalla ricognizione nominativa, non dalla voce biografica.[25],[26]

Per Dezza i materiali richiamano i campi della scheda senatoriale che non lo qualificano come nobile; per Ancona l’assenza di un titolo è desunta dalla presentazione biografica. Anche accettando tali indicazioni, la documentazione italiana non prova da sola l’assenza di una qualità portoghese né gli effetti della Commenda.[27],[28]

Una particolare attenzione merita la sequenza relativa ad Alessandro Mattioli Pasqualini. La Commenda è indicata al 1906, mentre la nobiltà italiana è riferita al R.D. 14 febbraio 1907 e alle RR.LL.PP. 16 giugno 1907. Se confermata sui rispettivi atti, questa cronologia esclude che quella specifica concessione italiana costituisse un presupposto anteriore della decorazione. Non prova, invece, l’assenza di ogni precedente qualità personale, l’acquisto implicito della fidalguia portoghese o un collegamento giuridico fra le due grazie.[29]

I casi italiani, molto numerosi oltre agli esempi qui illustrati, pongono quindi tre domande distinte: se l’insignito avesse una nobiltà italiana documentata, se fosse già filhado in Portogallo e se la Commenda gli avesse conferito o consentito di ottenere il foro, con gli effetti nobiliari e successori previsti dalla disciplina della qualità acquisita. Le risposte non sono intercambiabili. Anche l’eventuale finalità diplomatica della concessione non decide da sola quale disciplina fosse stata applicata al destinatario.

La verifica della serie richiede le pagine del repertorio, le date e le segnature dei decreti, i registri anteriori e successivi e le eventuali pratiche dei discendenti. In loro assenza, gli esempi orientano l’indagine senza dimostrarne una conclusione universale.

7. Dalla fidalguia agli effetti familiari e successori

Dimostrata l’acquisizione della fidalguia da parte del primo insignito, gli effetti familiari e successori devono essere ricavati dalla disciplina della qualità concessa. A potersi trasmettere è la posizione nobiliare nei limiti di tale disciplina, non il grado cavalleresco, che rimane personale. La trasmissibilità non deve tuttavia essere presunta in termini astratti: deve essere riferita al contenuto della singola grazia, alla disciplina vigente al momento della concessione e alle eventuali condizioni poste dall’atto. Il rinvio statutario al filhamento rende pertinente tale disciplina esterna; non dispensa però dalla prova che il capostipite sia effettivamente entrato nella fattispecie alla quale essa si applica. Occorre anche verificare il grado del foro, eventuali limitazioni della grazia e il diritto vigente nel periodo considerato.

La mancanza di una clausola ereditaria negli Statuti non esclude effetti derivanti dalla disciplina esterna del filhamento: il rinvio opera però soltanto dopo l’accertamento dell’acquisto della qualità cui quella disciplina si applica.

Il discendente non succede nel grado, nel posto numerico nell’Ordine o nelle funzioni di Commendatore. La categoria di «nobiltà ereditaria mediata» descrive, ai fini di questo studio, gli effetti che passano attraverso una fidalguia validamente acquisita. Non introduce un nuovo titolo storico e non converte l’ascendenza nobile in un diritto illimitato al foro.

Oliveira descrive la trasmissione dei fori per discendenza legittima maschile e ammette effetti a favore del figlio e del nipote anche non personalmente filhados. Precisa, tuttavia, che l’interruzione delle iscrizioni non consente al diritto di proseguire indefinitamente sulla sola memoria dell’ultimo ascendente filhado: distingue il nipote dal bisnipote e tratta separatamente il foro accresciuto. La successione appare quindi subordinata a condizioni genealogiche e formali determinate: non è primogenitale, ma non è neppure illimitata. [30],[31]

Qualità familiare, figlie e successione per varonia

La qualità nobiliare familiare e il foro della Casa Reale vanno distinti. Le figlie possono partecipare della condizione familiare senza divenire titolari del foro maschile di Fidalgo Cavaleiro. Tuttavia i passi sui trattamenti di mogli, sorelle e figlie non dimostrano, isolatamente, un’identica concessione di nobiltà a tutti i congiunti: categoria personale, trattamento e titolo successorio devono essere ricostruiti separatamente. Oliveira distingue inoltre la fidalguia di lignaggio, nella quale considera anche l’ascendenza materna, dalla trasmissione tecnica dei filhamentos.[32]

Il figlio maschio legittimo può invocare il foro paterno secondo la disciplina applicabile; la prosecuzione ordinaria del filhamento segue la discendenza maschile legittima attraverso maschi. La discendenza attraverso una figlia conserva il suo significato genealogico e può rilevare per qualità diverse, ma non trasmette automaticamente il medesimo filhamento. Il grado spettante e gli eventuali accrescimenti devono essere verificati negli atti.

La grazia nuova individuale non nobilita per ciò solo retroattivamente gli ascendenti né si estende automaticamente a fratelli e sorelle dell’insignito. Un riconoscimento di fidalguia familiare preesistente avrebbe invece oggetto diverso. Gli eventuali trattamenti attribuiti dalla normativa a determinati congiunti vanno tenuti distinti dall’acquisto della grazia e verificati nel loro specifico ambito.

8. Formalità, continuità e prova della posizione individuale

L’accertamento individuale distingue quattro profili: l’acquisto sostanziale della fidalguia; la prova della Commenda, del foro e del loro collegamento; la funzione formale dell’alvará e della registrazione; la conservazione del diritto del discendente al riconoscimento per successione.

L’omissione di un adempimento meramente probatorio può rendere più difficile l’accertamento; la mancanza di filhamentos per più generazioni può invece incidere sulla conservazione del diritto tecnico secondo il limite descritto da Oliveira. L’ascendenza da un fidalgo resta un fatto genealogico anche quando il diritto al foro non sia più esercitabile nella forma ordinaria. Non è quindi corretto qualificare ogni omissione come semplice difetto di prova, né presumere che una registrazione moderna sani automaticamente un’interruzione storica.

Il fascicolo deve anzitutto identificare l’autorità concedente, la disciplina applicabile alla data dell’atto, il grado esatto e il momento del conferimento. Una copia autentica del decreto, del diploma o del registro della Commenda documenta la grazia cavalleresca; l’alvará, l’iscrizione o altri atti pertinenti devono consentire di stabilire se e quando la fidalguia sia stata acquisita. Quando l’atto individuale non sia disponibile, la conclusione dovrà essere formulata in termini graduati, distinguendo fra fatto documentato, circostanza probabile e ipotesi interpretativa.

La prova genealogica deve collegare senza ambiguità il richiedente all’insignito dal quale si fa derivare la qualità e documentare la filiazione legittima lungo ciascun passaggio. Per la successione tecnica nel foro occorre verificare la continuità della linea maschile, i filhamentos intermedi e il rispetto dei limiti successori, nonché eventuali rinunce, decadenze o provvedimenti contrari specificamente incidenti sulla qualità.

Gli atti araldici possono concorrere all’istruttoria secondo il loro effettivo valore probatorio, senza essere equiparati automaticamente a concessioni del foro. Un provvedimento moderno dovrà motivare distintamente gli effetti riconosciuti per successione e quelli eventualmente attribuiti per grazia nuova. Il riconoscimento formale non può sostituire la dimostrazione del titolo che dichiara di accertare. Il deposito dello stemma previsto dal provvedimento contemporaneo annunciato al §9 ha invece la specifica funzione di concorrere al perfezionamento della posizione nobiliare secondo quella disciplina: tale adempimento va distinto dall’impiego dello stemma come prova di una condizione storica.

La mancanza dell’alvará non rende impossibile ogni ricostruzione, ma non può essere neutralizzata con una presunzione generale. Occorrono prove alternative pertinenti, quali un atto sovrano che comprenda la grazia, un’iscrizione o una decisione successoria che riconosca espressamente il titolo originario. Se tali riscontri mancano, la Commenda resta un elemento rilevante ma non autosufficiente dell’istruttoria, e la conclusione deve dichiararne espressamente il limite dimostrativo.

9. Il Gran Magistero di Dom Pedro e il registro attuale dei filhamentos

La spettanza del Gran Magistero a Dom Pedro è assunta come accertata secondo la premessa del §1. L’indagine sulle concessioni successive alla Monarchia non verte pertanto sulla legittimità del Gran Maestro, ma sulla disciplina dei loro specifici effetti nobiliari. L’ordinamento del 1819, la prassi della Monarchia costituzionale e il regime dinastico successivo al 1910 vanno distinti sul piano temporale: per ciascun conferimento occorre individuare gli Statuti applicati, gli eventuali atti di recezione o modifica e il contenuto della grazia.

Il provvedimento reso noto con questo studio

Secondo il provvedimento di Dom Pedro qui esaminato, Duca di Braganza e Duca di Loulé, Capo della Real Casa del Portogallo e Gran Maestro dell’Ordine, la Segreteria della Real Casa di Portogallo è autorizzata a tenere un registro dei filhamentos. Il medesimo provvedimento prevede il deposito dello stemma quale adempimento funzionale al perfezionamento della nobiltà ereditaria derivante dalla Commenda o dalla Gran Croce di Vila Viçosa. La portata normativa dell’atto dipende dalla sua natura formale, dalla competenza dell’autorità emanante e dal suo eventuale coordinamento con gli Statuti dell’Ordine; tali profili devono essere distinti dal semplice fatto dell’avvenuta apertura del registro. [33]

Nel quadro dinastico così delineato, il registro costituisce la sede della formalizzazione della posizione nobiliare connessa alle due classi dell’Ordine espressamente considerate dal provvedimento. Il perfezionamento riguarda la nobiltà ereditaria derivante dalla grazia cavalleresca: non rende ereditari il grado di Commendatore o quello di Gran Croce. La distinzione resta essenziale per i discendenti, la cui posizione attiene alla qualità nobiliare e alla relativa disciplina successoria, non alla trasmissione del grado cavalleresco dell’ascendente, che rimane personale.

Il deposito dello stemma e il perfezionamento

Il deposito dello stemma integra tale formalizzazione anche sul piano araldico. In termini documentari, consente di associare alla posizione registrata il segno identificativo della persona e della famiglia cui la qualità si riferisce. Per questo il suo rilievo, nel procedimento qui annunciato, non è soltanto illustrativo: esso è previsto ai fini del perfezionamento della nobiltà ereditaria. Non va però confuso con la semplice assunzione privata di uno stemma, né con una prova autonoma di antichità nobiliare o di discendenza; il fondamento resta la grazia e la disciplina stabilita dall’autorità della Casa.

L’espressa menzione della Gran Croce appartiene a questo provvedimento contemporaneo. Non modifica retrospettivamente il dato testuale dell’articolo V del 1819, che distingueva il titolo richiesto per le Gran Croci onorarie dal filhamento richiesto per le Commende. Il raccordo fra tradizione e disciplina attuale consiste nella funzione attribuita all’ammissione, alla registrazione e alla continuità familiare; l’equiparazione delle due classi ai fini del procedimento qui descritto trova invece la propria fonte nel provvedimento ora reso noto.

Riconoscimento storico e disciplina dinastica

La ricognizione odierna di una qualità sorta durante la Monarchia va distinta da una nuova grazia dinastica. Anche un atto del legittimo Gran Maestro può essere dichiarativo per gli effetti storicamente dimostrati e innovativo per quelli ulteriori: la denominazione non ne decide da sola la natura. L’articolo XXI non consente quindi di qualificare ogni nuovo decreto come mera conferma. La distinzione riguarda l’oggetto e gli effetti del provvedimento, non la titolarità del Gran Magistero.

Il piano storico e quello dinastico, così come l’eventuale riconoscimento da parte di istituzioni private, restano distinti dall’efficacia civile negli ordinamenti repubblicani. L’accertamento del titolo dinastico non implica, da solo, il riconoscimento statale dei suoi effetti; la ricostruzione della posizione nobiliare va condotta entro l’ordinamento e la disciplina cui essa appartiene.

10. Qualificazione della fattispecie e conclusioni

Sul piano dogmatico, il rapporto fra Commenda e fidalguia può configurarsi come una sequenza di atti collegati oppure, se il contenuto documentale lo giustifica, come una concessione a pluralità di effetti. La formula «atto complesso» richiederebbe invece una specifica dimostrazione strutturale.

L’effetto certo e immediato della Commenda consiste nel conferimento del grado cavalleresco previsto dagli Statuti. Il grado, in quanto dignità dell’Ordine, ha natura personale e non si trasmette ai discendenti.

L’effetto nobiliare deve invece essere accertato sulla base del rapporto fra Commenda, filhamento, alvará e registrazione. Le fonti disponibili consentono di sostenere che la Commenda potesse costituire il fondamento per il conseguimento o il riconoscimento del foro de Fidalgo Cavaleiro; non consentono però di affermare, in via generale e automatica, che ogni Commenda producesse tale effetto senza un distinto atto o una formalizzazione documentaria.

Quando la fidalguia sia stata validamente acquisita, gli eventuali effetti familiari e successori devono essere ricavati dalla disciplina propria del filhamento e verificati nella linea genealogica concreta. La trasmissione riguarda quindi la qualità nobiliare nei limiti stabiliti dalla concessione e dalle norme applicabili, non la Commenda né il grado cavalleresco dell’ascendente.

La disciplina contemporanea che prevede un registro dei filhamentos e il deposito dello stemma deve essere considerata separatamente. Essa può stabilire le modalità attuali di formalizzazione e perfezionamento della posizione nobiliare, ma non dimostra da sola quale fosse, nel periodo monarchico, l’effetto automatico della Commenda.

La conclusione più prudente è pertanto che il rapporto fra Commenda e fidalguia sia reale e documentariamente sostenibile sul piano della prassi, ma non riducibile a un automatismo generale. La Commenda può essere il titolo causale o il presupposto di una successiva acquisizione del foro; gli effetti ereditari dipendono invece dalla fidalguia effettivamente concessa o riconosciuta, dal relativo filhamento e dalla continuità successoria dimostrata caso per caso.

L’articolo V dell’Alvará del 10 settembre 1819 fornisce una base statutaria certa al rapporto fra Commenda e filhamento. La prassi documentata sostiene l’utilizzazione della Commenda come fondamento per il riconoscimento o la concessione del foro di Fidalgo Cavaleiro. Accertata la valida acquisizione della fidalguia, anche attraverso una grazia implicita dimostrabile, gli effetti familiari e successori seguono la disciplina pertinente, senza rendere ereditario il grado cavalleresco.

La sola Commenda non costituisce invece, sulla documentazione esposta, una prova conclusiva e generale della nobiltà ereditaria di qualunque discendente. Devono essere verificati il titolo originario, il regime della qualità, la linea genealogica e la continuità del diritto al foro. Ascendenza nobile, partecipazione familiare, trattamenti e diritto tecnico al filhamento restano nozioni distinte; la regola della varonia e i limiti derivanti dall’interruzione delle iscrizioni impediscono di dedurre un diritto attuale al foro dalla sola continuità genealogica.

La categoria di «nobiltà ereditaria mediata» descrive dunque gli effetti successori di una fidalguia effettivamente acquisita, senza rendere ereditaria la Commenda. Per le posizioni storiche occorre provare l’acquisto originario e la successione. Per l’ambito contemporaneo, il provvedimento del Capo della Real Casa reso noto al §9 prevede l’iscrizione nel registro dei filhamentos presso la Segreteria e il deposito dello stemma per il perfezionamento della nobiltà ereditaria derivante dalla Commenda o dalla Gran Croce. Questa disciplina resta distinta dall’accertamento degli effetti dei conferimenti anteriori.

Il consolidamento della tesi storica richiede una serie documentata di atti amministrativi e precedenti successori, inclusi gli eventuali casi contrari e quelli fondati sulla sola Commenda dell’ascendente. L’annuncio del registro non equivale a una certificazione collettiva della nobiltà dei discendenti di tutti i Commendatori o di tutte le Gran Croci.

Appendice documentaria essenziale

I passi seguenti consentono di controllare i nuclei della ricostruzione. Per Orta la citazione è mediata dallo studio di Matos; non si presenta una trascrizione autonoma del fascicolo archivistico.

A. Il requisito statutario della Commenda

Articolo V dell’Alvará del 10 settembre 1819: «as Commendas aos que tiverem Filhamento de Fidalgo na Minha Real Casa». Traduzione: «le Commende a coloro che possiedano il filhamento di fidalgo nella Mia Real Casa». Il passo documenta il requisito; il suo eventuale acquisto implicito deve essere dimostrato mediante la prassi.[34]

B. Successione e interruzione dei filhamentos

Oliveira, pp. 273–274, ammette effetti al figlio e al nipote «posto que actualmente filhados não sejão» («benché non siano attualmente filhados»), ma, descrivendo l’interruzione, precisa «mas não o bisneto do ultimo filhado» («ma non il bisnipote dell’ultimo filhado»). Il confronto mostra che l’assenza di iscrizione individuale e la conservazione indefinita del titolo successorio non sono equivalenti.[35]

C. Il precedente António José de Orta

Matos riferisce la dichiarazione di Orta: «para os efeitos necessários na verificação desta graça, e da do foro que lhe anda anexo». Traduzione: «per gli effetti necessari alla verifica di questa grazia e di quella del foro che le è annesso». La formula è attribuita all’interessato; il successivo alvará documenta l’esito favorevole. La portata degli effetti anteriori all’alvará richiede l’esame del fascicolo.[36]

D. Il fondamento della spettanza del Gran Magistero: la questione dinastica

Il presente studio assume, secondo la premessa dichiarata al §1, che il Gran Magistero dell’Ordine spetti a Dom Pedro, Duca di Braganza e Duca di Loulé, Capo della Real Casa del Portogallo, e non tratta la questione successoria della Casa come proprio oggetto. Poiché tale premessa condiziona l’attribuzione del provvedimento riferito al §9, se ne indica qui, a titolo documentario, la ricostruzione giuridica che i materiali reperiti per questo studio rendono maggiormente sostenibile, senza che ciò equivalga a una pronuncia definitiva sul merito della disputa dinastica: nell’attuale ordinamento repubblicano portoghese non esiste infatti un’autorità costituzionalmente competente a decidere una successione alla Corona ormai priva di effetti nell’ordinamento statale vigente.

La Carta de Lei del 19 dicembre 1834 dispose: «O ex-Infante D. Miguel, e seus descendentes são excluídos para sempre do direito de suceder na Corôa dos Reinos de Portugal, Algarves, e seus Dominios», e ne ordinò il bando dal territorio portoghese.[37] Quattro anni dopo, l’articolo 98 della Costituzione del 1838 confermò espressamente l’esclusione: «A linha collateral do ex-Infante Dom Miguel e de toda a sua descendencia é perpetuamente excluida da successão».[38] La Carta Costituzionale del 1826 prevedeva inoltre, all’articolo 8, §3, la perdita dei diritti di cittadino portoghese per colui che fosse stato bandito per sentenza («O que for banido por Sentença»).[39] Tale ultima disposizione va tuttavia tenuta distinta dall’esclusione dinastica direttamente stabilita dalla legge del 1834, poiché il bando di D. Miguel derivava da un atto legislativo e non, almeno formalmente, dalla sentenza contemplata dall’articolo 8 della Carta.

La disposizione costituzionale del 1838 cessò naturalmente di operare con la fine della vigenza di quella Costituzione; la Carta de Lei del 19 dicembre 1834 rimase invece formalmente nell’ordinamento sino alla sua abrogazione mediante la Legge n. 2040 del 27 maggio 1950, approvata durante l’Estado Novo.[40] Si trattò, tuttavia, di un atto del potere legislativo dello Stato repubblicano, intervenuto diciotto anni dopo la morte di Dom Manuel II, Re del Portogallo e delle Algarve, avvenuta nel 1932, e non di un provvedimento del Sovrano o dell’autorità dinastica diretto a reintegrare il ramo miguelista nella successione della Real Casa. Il Re in esilio Dom Manuel II morì senza aver formalmente riconosciuto, mediante un atto di ridinasticizzazione, Duarte Nuno come proprio successore, sebbene la Causa Monárquica, associazione privata favorevole alla sua pretesa, si dichiarasse allora a sostegno di quest’ultimo.[41]

Nella documentazione reperita per il presente studio non risulta pertanto un atto ufficiale di reintegrazione dinastica del ramo miguelista compiuto da Dom Manuel II durante il proprio regno, né dai suoi reali predecessori. Questa constatazione non risolve, da sola, l’intera controversia successoria — che dipende anche dall’interpretazione delle norme fondamentali della Monarchia — ma impedisce di fondare la pretesa del ramo miguelista sull’esistenza di una formale ridinasticizzazione disposta dall’ultimo Sovrano.

A questo profilo si aggiunge la questione della nazionalità. Dopo il bando, il ramo discendente da D. Miguel nacque e visse stabilmente fuori del Portogallo: Miguel Januário de Bragança nacque a Kleinheubach, in Baviera, il 19 settembre 1853; suo figlio Duarte Nuno nacque nel castello di Seebenstein, in Austria, il 23 settembre 1907; il figlio di quest’ultimo, Duarte Pio, nacque a Berna, in Svizzera, il 15 maggio 1945. La questione della cittadinanza portoghese — e, più precisamente, della distinzione tra la cittadinanza posseduta originariamente e quella eventualmente acquisita in un momento successivo — assume particolare rilievo perché la Carta Costituzionale del 1826 stabiliva, all’articolo 89, che nessuno straniero potesse succedere alla Corona; analogo principio fu ribadito dall’articolo 100 della Costituzione del 1838.[42]

Occorre, a questo riguardo, distinguere due piani. Sul piano generale dello status civitatis, gli ordinamenti costituzionali portoghesi dell’Ottocento contemplavano differenti modalità di appartenenza alla comunità politica. La Carta del 1826 considerava cittadini, fra gli altri, i figli di padre portoghese nati all’estero che venissero a stabilire il proprio domicilio nel Regno e, separatamente, gli stranieri naturalizzati; la Costituzione del 1838 prevedeva inoltre espressamente che i figli di un padre portoghese che avesse perduto la qualità di cittadino potessero acquistare la cittadinanza dichiarando davanti a una Câmara Municipal di voler essere cittadini portoghesi.[42] L’acquisto successivo della cittadinanza era dunque giuridicamente possibile, ma non coincideva necessariamente con il possesso originario della qualità di portoghese.

Diverso è il piano propriamente dinastico. Il divieto posto dalla Carta alla successione di uno «straniero» ha dato luogo alla questione se fosse sufficiente essere cittadini portoghesi al momento dell’apertura della successione oppure se fosse necessario possedere originariamente la qualità di portoghese. Una significativa ricostruzione dottrinale — tanto più rilevante perché elaborata da Augusto Ferreira do Amaral proprio a sostegno della legittimità dinastica di Duarte Pio — interpreta l’articolo 89 nel secondo senso: ai fini della successione alla Corona, il concetto di «estrangeiro» avrebbe avuto un significato specifico e sarebbe stato contrapposto a quello di portoghese «natural», con la conseguenza che l’originario straniero, divenuto portoghese soltanto mediante successiva acquisizione della nazionalità, non sarebbe per ciò solo divenuto capace di succedere al Trono.[42]

Ne consegue che, nell’esame della posizione dei discendenti di D. Miguel, non è sufficiente accertare se essi abbiano posseduto, in un determinato momento della loro vita, la cittadinanza portoghese: occorre stabilire se la possedessero originariamente oppure l’abbiano acquistata successivamente, in forza di quale disposizione, a quale data e con quali effetti. Una cittadinanza successivamente acquisita può certamente produrre gli effetti civili e politici attribuitile dall’ordinamento che la concede; altra questione è se essa sia idonea, con effetto retroattivo, a integrare il requisito dinastico della non-estraneità richiesto dalle norme sulla successione alla Corona. Proprio questa distinzione impedisce di identificare automaticamente la cittadinanza portoghese eventualmente posseduta in epoca successiva con quella qualità originaria di portoghese che una parte della dottrina considera necessaria ai fini successori.[42]

Secondo alcune fonti, prive tuttavia di adeguato riscontro documentale, a Miguel Januário de Bragança sarebbe stato concesso nel 1890 dall’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria un «privilégio da extra-territorialidade»; le fonti reperite non ne precisano né l’esatto contenuto giuridico né l’eventuale estensione ai discendenti. La nazionalità posseduta da Duarte Nuno alla nascita non risulta, sulla sola base dei materiali sinora consultati, univocamente accertata.[43]

Nelle ricerche effettuate presso gli Archivi di Stato di Vienna non è stato rinvenuto il privilegio imperiale di extraterritorialità che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato concesso dagli Imperatori d’Austria. Analogamente, la narrazione secondo cui Duarte Pio sarebbe nato entro il perimetro extraterritoriale della Legazione portoghese a Berna è quella tradizionalmente riferita dalla sua famiglia ed è ripresa da diverse fonti on line; essa risulta tuttavia contestata da altre fonti, che segnalano l’assenza di riscontro negli atti dell’ambasciata e una denuncia presentata nel 2008 alla Procuradoria-Geral da República diretta a ottenere l’annullamento della relativa iscrizione anagrafica. Il presente studio non dispone di elementi documentali sufficienti per stabilire quale delle opposte ricostruzioni sia corretta e si limita pertanto a registrare il profilo come controverso.[44]

A tali questioni si aggiunge quella della regolarità dinastica dei matrimoni. I discendenti dell’ex re D. Miguel (1802–1866), bandito dal Portogallo, non risultano avere ottenuto dai Sovrani succedutisi sul Trono portoghese le preventive autorizzazioni matrimoniali che, secondo la prassi dinastica ricostruita dalle fonti qui utilizzate, accompagnavano le unioni dei membri della Real Casa destinate a produrre una discendenza collocata nella successione. Il dato assume particolare rilievo alla luce della documentazione relativa ai matrimoni della famiglia regnante: membri appartenenti alla linea dinastica maschile e principesse della prima generazione risultano aver richiesto e ottenuto dal Sovrano la preventiva autorizzazione alle nozze. Tale continuità costituisce un elemento significativo per ricostruire il ruolo attribuito al consenso regio nella disciplina matrimoniale della dinastia e nei conseguenti effetti successori della discendenza.[45]

Ne consegue che, per sostenere la permanenza dei discendenti dell’ex re D. Miguel nella successione, non è sufficiente dimostrare la validità canonica o civile dei matrimoni da essi contratti: occorre altresì dimostrare che, nonostante l’assenza dell’autorizzazione dell’autorità dinastica competente, quelle unioni fossero idonee a produrre pieni effetti successori secondo le leggi fondamentali e la prassi della Real Casa del Portogallo. In mancanza di tale dimostrazione, la loro posizione non può essere automaticamente equiparata a quella dei membri della dinastia i cui matrimoni furono espressamente autorizzati dal Sovrano.

Un parere giuridico del Ministério dos Negócios Estrangeiros portoghese, datato aprile 2006, ha concluso in favore della legittimità successoria di Duarte Pio secondo il diritto consuetudinario, affermando che «mesmo em exílio, a sucessão real mantém-se, com todos os privilégios, estilos e honras que cabem ao chefe da Casa Real não reinante»; il documento riguarda tuttavia una controversia diversa da quella qui esaminata, coinvolgente altri soggetti, e non menziona né l’Ordine di Vila Viçosa né alcuna specifica onorificenza dinastica. Esso non costituisce pertanto una fonte diretta per determinare la titolarità del Gran Magistero qui considerata, pur rappresentando un elemento rilevante nel più ampio dibattito sulla rappresentanza della Casa Reale. Va inoltre rilevato che il medesimo parere recepisce, almeno su uno specifico e rilevante punto della propria ricostruzione storica, un presupposto fattuale che la documentazione richiamata negli studi qui considerati consente di ritenere erroneo: esso afferma infatti che D. Manuel II e D. Miguel Januário avrebbero «assinado um documento, conhecido como o Pacto de Dover», attribuendo a tale preteso accordo il riconoscimento della successione di D. Duarte Nuno. Gli studi qui considerati e la documentazione in essi richiamata conducono invece alla conclusione che nessun accordo dinastico denominato «Pacto de Dover» fu formalmente perfezionato e sottoscritto; analoga contestazione riguarda il successivo cosiddetto «Pacto de Paris». Ne consegue, secondo la ricostruzione documentaria qui accolta, che il Ministério dos Negócios Estrangeiros fu, sotto tale profilo, indotto in errore circa l’esistenza e la sottoscrizione di un accordo che il parere assunse invece come fatto storico acquisito. Tale circostanza impone particolare cautela nell’utilizzazione del documento quale fonte per la ricostruzione fattuale della successione dinastica, pur non privando di autonomo rilievo le considerazioni giuridiche in esso formulate, in particolare quella relativa al requisito della «nacionalidade portuguesa originária».[46]

In questo più ampio contesto, Nuno da Câmara Pereira ha sostenuto, nel libro O Usurpador – O Poder sem Pudor (Lisbona, Publicações Dom Quixote, 2008), che l’erede legittimo della Corona portoghese non sia Duarte Pio, discendente del ramo miguelista, bensì il proprio cugino Dom Pedro José Folque de Mendonça Rolim de Moura Barreto, allora Duca di Loulé e Conte di Vale de Reis, discendente dell’Infanta D. Ana de Jesus Maria de Bragança, figlia più giovane di Dom João VI, la cui linea non fu compresa nel bando del 1834 e rimase di nazionalità portoghese.[47]

Lo stesso Câmara Pereira riconobbe, nel medesimo libro, l’esistenza di un’ulteriore e concorrente pretesa dinastica in capo a D. Maria Pia di Saxe-Coburgo-Gotha e Bragança.[48] Il presente studio non assume dunque che l’attribuzione del Gran Magistero a Dom Pedro, Duca di Loulé, sia giudizialmente o istituzionalmente accertata: essa costituisce, sulla documentazione qui riferita, la ricostruzione ritenuta maggiormente coerente con il quadro normativo storico esaminato, adottata come premessa ai sensi del §1, senza pregiudizio delle differenti tesi formulate nella controversia dinastica e nel rispetto delle leggi e delle consuetudini della Real Casa del Portogallo.

La più ampia questione della successione alla rappresentanza della Real Casa del Portogallo esula pertanto dal presente studio e richiede autonoma trattazione.

Fonti e bibliografia essenziale

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Dom Pedro, Capo della Real Casa del Portogallo, provvedimento sul registro dei filhamentos e sul deposito dello stemma, reso noto per la prima volta nel presente studio; contenuto comunicato dall’autore e riferito al §9 e nella relativa nota. Estremi non indicati.

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Geneall.net, forum, «Lá se foi o Rosário», https://geneall.net/pt/forum/145389/la-se-foi-o-rosario/.

Note:


[1] Il saggio distingue l’ordinamento monarchico storico, la disciplina dinastica e il riconoscimento da parte di istituzioni private. La spettanza del Gran Magistero è assunta nei termini dichiarati al §1. Non si attribuiscono al solo conferimento della Commenda effetti civili negli ordinamenti repubblicani; la disciplina delle concessioni successive al 1910 è trattata al §9. Per il confronto con San Lodovico, cfr. Reale e Ducale Casa di Borbone-Parma, «Ordine del Merito di San Lodovico», presentazione istituzionale: https://www.borboneparma.it/index.php/it/home/ordini-dinastici/ordine-del-merito-di-san-lodovico (consultata il 4 settembre 2026). La pagina riferisce agli Statuti del 1849 l’attribuzione della nobiltà ereditaria, trasmissibile in linea patrilineare, alle classi di Gran Croce e Commendatore. Il richiamo ha valore comparativo e non trasferisce tale disciplina all’Ordine portoghese.

[2] Giovanni VI, Alvará com força de Lei, Rio de Janeiro, 10 settembre 1819, Statuti dell’Ordine; Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios da Nobreza, e Fidalguia de Portugal, Lisboa, Officina de João Rodrigues Neves, 1806, pp. 227–231 e 273–276. Per l’assetto amministrativo ottocentesco: Pedro Urbano da Gama Machuqueiro, Nos bastidores da Corte. O Rei e a Casa Real na crise da Monarquia, 1889–1908, tesi di dottorato in Storia, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2013, pp. 49–52. Le pagine sono quelle stampate, non quelle del visualizzatore digitale.

[3] Alvará del 10 settembre 1819, art. V: «as Commendas aos que tiverem Filhamento de Fidalgo na Minha Real Casa». Testo nella raccolta Código Brasiliense, ou Collecção das leis, alvarás, decretos, cartas regias, &c., vol. II, documento datato 10 settembre 1819. Riproduzione digitale: https://archive.org/details/codigobrasiliens02braz. Il passo è tradotto nel corpo limitatamente alla clausola decisiva; non è attribuito valore ufficiale alla traduzione italiana.

[4] Alvará del 10 settembre 1819, artt. IV e XV. I membri straordinari qui considerati sono i Commendatori e Cavalieri nati, collegati agli uffici individuati dagli Statuti. Il testo non equipara questa categoria agli stranieri; l’eventuale esistenza di deroghe successive deve essere accertata su altre fonti.

[5] Lourenço Correia de Matos, «Os Condes de Magalhães e suas alianças», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, XXIV, 2021, pp. 115–220, qui pp. 153–154, nn. 144–149. Per Orta l’autore rinvia a Fonseca, A Ordem Militar cit., p. 44; Torre do Tombo, Ministério do Reino, decretos, 4 agosto 1852; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor da Casa Real. Foros e Ofícios 1755–1910, Lisboa, Tribuna da História, 2007, t. II, p. 286. I documenti archivistici sono citati attraverso Matos, non come direttamente collazionati. Testo dell’articolo: https://www.academia.edu/99022230/ .

[6] Alvará del 10 settembre 1819, art. XI. La disposizione disciplina la spedizione dei titoli dell’Ordine in base alle portarias della grazia e al cumpra-se, senza procedimento di abilitazione. Il suo oggetto va distinto dalla disciplina dell’iscrizione nei libri dei filhamentos.

[7] Alvará del 10 settembre 1819, art. X: estensione degli onori, omaggi, esenzioni e privilegi dei corrispondenti membri degli altri Ordini militari del Regno. Il rinvio non contiene una specifica clausola sulla trasmissione della fidalguia ai discendenti dei Commendatori.

[8] Alvará del 10 settembre 1819, artt. XVII–XIX: giuramento, annotazione sul titolo, immatricolazione e certificazioni dell’Ordine. Non si tratta, per il solo dato testuale, delle matricole di fidalguia della Mordomia-Mor.

[9] Alvará del 10 settembre 1819, artt. II e XXI: attribuzione del Gran Magistero ai successori sul trono e riserva sovrana di modificare gli Statuti o adottare nuove provvidenze. Queste disposizioni storiche non esauriscono la dimostrazione della disciplina applicabile alle concessioni dinastiche successive alla Monarchia. Anche la notizia dei nuovi Statuti è riferita sulla base della comunicazione dell’autore, senza attribuire loro estremi o disposizioni ulteriori non indicati. Il richiamo non equivale alla riproduzione o all’esame del loro testo integrale.

[10] Raffaele Cuomo, Ordini cavallereschi antichi e moderni divisi per regioni con documenti ufficiali, opera postuma pubblicata da Stanislao Cuomo, Napoli, R. Stabilimento tipografico De Angelis & Bellisario, 1894, pp. 632–638. Traduzione italiana ottocentesca richiamata per la ricezione degli Statuti, non come testo normativo ufficiale; il lessico tecnico è controllato sul testo portoghese.

[11] Alberto Pisani, «Privilegi nobiliari dell’Ordine militare della Concezione di Villaviçosa in Portogallo», Rivista del Collegio Araldico, V, 1907, pp. 494–495. La testimonianza italiana, secondo i materiali raccolti, attesta la rappresentazione del diritto a ottenere l’iscrizione e della successiva richiesta di lettere. Non sostituisce l’esame dei provvedimenti portoghesi né prova autonomamente la successione di discendenti da un insignito mai filhado.

[12] Per il significato lessicale e registrale, Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, voce «filhamento», sottovoce «livro de filhamentos»: https://dicionario.priberam.org/filhamento (consultato il 4 settembre 2026). Per la specifica disciplina della Casa Reale, Oliveira, Privilégios cit., pp. 227–231. Il singolare indica l’istituto o il singolo atto; il plurale ricorre anche nella denominazione dei libri e degli uffici.

[13] Oliveira, Privilégios cit., pp. 228–231: documenti richiesti, supplica al Mordomo-Mor, alvará, firma regia, registrazione e assento nella matricola. Il procedimento descritto per il successore include la certificazione del filhamento del padre o dell’avo paterno; l’estensione al caso del solo diploma di Commenda richiede una giustificazione ulteriore.

[14] Associação dos Amigos da Torre do Tombo, Roteiro, «Registo Geral de Mercês», https://www.aatt.org/site/index.php?id=212&op=Nucleo; «Matrículas de Moradores da Casa Real», https://www.aatt.org/site/index.php?id=423&op=Nucleo (consultati il 4 settembre 2026). Si utilizzano le descrizioni archivistiche delle serie, non una collazione dei singoli registri. Il rinvio al 1547 documenta la registrazione delle grazie, senza identificare il Registo Geral de Mercês con ogni specifica matricola dei filhamentos.

[15] Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, voce «alvará», https://dicionario.priberam.org/alvará; José Joaquim Sintra Martinheira, «Os documentos d’El Rei», Revista do Arquivo Público Mineiro, XLII, n. 2, 2006, pp. 131–145, spec. pp. 136 e 140: https://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/Os_documentos_dEl_Rei.PDF (consultati il 4 settembre 2026). Martinheira distingue forma documentaria e materia dell’atto e illustra il formulario dell’alvará e la variante con forza di legge.

[16] Alvará del 10 settembre 1819, art. V: «as Commendas aos que tiverem Filhamento de Fidalgo na Minha Real Casa». Testo nella raccolta Código Brasiliense, ou Collecção das leis, alvarás, decretos, cartas regias, &c., vol. II, documento datato 10 settembre 1819. Riproduzione digitale: https://archive.org/details/codigobrasiliens02braz. Il passo è tradotto nel corpo limitatamente alla clausola decisiva; non è attribuito valore ufficiale alla traduzione italiana.

[17] Oliveira, Privilégios cit., pp. 228–231: documenti richiesti, supplica al Mordomo-Mor, alvará, firma regia, registrazione e assento nella matricola. Il procedimento descritto per il successore include la certificazione del filhamento del padre o dell’avo paterno; l’estensione al caso del solo diploma di Commenda richiede una giustificazione ulteriore.

[18] Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, voce «foro», accezioni relative a condizione, qualità, diritti e privilegi: https://dicionario.priberam.org/foro. Per un’attestazione archivistica, l’Arquivo Nacional da Torre do Tombo, nella mostra virtuale Revolução Liberal de 1820, segnala l’alvará dell’8 marzo 1800 relativo al foro di Fidalgo Cavaleiro di Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda: Registo Geral de Mercês de D. Maria I, liv. 29, f. 290; https://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/revolucao-liberal-de-1820/ (consultati il 4 settembre 2026).

[19] Lourenço Correia de Matos, «Os Comendadores da Ordem de N.ª Sr.ª da Conceição de Vila Viçosa e o foro de Fidalgo Cavaleiro da Casa Real», Revista DisLivro Histórica, n. 1, Lisboa, DisLivro Histórica, 2008, pp. 363–368. Il contributo è identificato anche dall’autocitazione in Id., «Os Condes de Magalhães e suas alianças», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, XXIV, 2021, p. 118, n. 17. Non essendo stato collazionato integralmente per questo studio, non gli si attribuiscono trascrizioni o conclusioni ulteriori rispetto ai passi verificabili nell’articolo del 2021.

[20] Machuqueiro, Nos bastidores da Corte cit., pp. 49–52, in particolare pp. 50–51 e nn. 181–184: pratiche della Segreteria, rapporti con il Mordomo-Mor e quesiti successori. L’autore documenta anche il riassetto delle competenze e gli scarti fra normativa e prassi nella Monarchia costituzionale.

[21] Per il giudizio critico di Matos: «Os Condes de Magalhães e suas alianças» cit., p. 118, n. 17, con rinvio al saggio del 2008. L’espressione «interpretação enviesada» è riferita al modo di utilizzare gli Statuti per richiedere il foro; non è una pronuncia di invalidità delle singole grazie sovrane.

[22] Alberto Pisani, «Privilegi nobiliari dell’Ordine militare della Concezione di Villaviçosa in Portogallo», Rivista del Collegio Araldico, V, 1907, pp. 494–495. La testimonianza italiana, secondo i materiali raccolti, attesta la rappresentazione del diritto a ottenere l’iscrizione e della successiva richiesta di lettere. Non sostituisce l’esame dei provvedimenti portoghesi né prova autonomamente la successione di discendenti da un insignito mai filhado.

[23] Lourenço Correia de Matos, «Os Condes de Magalhães e suas alianças», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, XXIV, 2021, pp. 115–220, qui pp. 153–154, nn. 144–149. Per Orta l’autore rinvia a Fonseca, A Ordem Militar cit., p. 44; Torre do Tombo, Ministério do Reino, decretos, 4 agosto 1852; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor da Casa Real. Foros e Ofícios 1755–1910, Lisboa, Tribuna da História, 2007, t. II, p. 286. I documenti archivistici sono citati attraverso Matos, non come direttamente collazionati. Testo dell’articolo: https://www.academia.edu/99022230/ .

[24] Francisco Bélard da Fonseca, A Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1955. La ricognizione italiana è attribuita nei materiali dello studio al cav. Alessandro Mella; non vi sono riprodotte le pagine nominative del repertorio per i cinque casi. Tali nominativi restano quindi elementi orientativi della ricerca, senza attribuire alla verifica bibliografica una completezza non documentata. Il rinvio a p. 44 per Orta è invece identificato attraverso Matos, art. cit., p. 153, n. 144.

[25] Monica Grasso, «Monteverde, Giulio», Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, versione online, paragrafo iniziale: https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-monteverde_(Dizionario-Biografico)/ . La voce documenta le origini familiari e la formazione, non un filhamento portoghese.

[26] Mauro Gobbini, «Campari, Davide», Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 17, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1974, versione online, paragrafi iniziali sulla famiglia e sull’impresa: https://www.treccani.it/enciclopedia/davide-campari_(Dizionario-Biografico)/ . La voce non è utilizzata come prova dell’effetto nobilitante della Commenda. Per l’origine agricola della famiglia paterna, Leo Leuci e David Wondrich, voce «Campari», in The Oxford Companion to Spirits & Cocktails, versione online: https://www.spiritsanddistilling.com/dictionary/acref-9780199311132-e-106 (consultata il 4 settembre 2026). La voce indica Gaspare, padre di Davide, come figlio di un agricoltore.

[27] Senato della Repubblica, Archivio storico, Repertorio dei senatori del Regno, scheda «Dezza Giuseppe», richiamata nei materiali dello studio per i campi sulla nobiltà; Lauro Rossi, «Dezza, Giuseppe», Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 39, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, versione online: https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-dezza_(Dizionario-Biografico)/ . L’indicazione italiana non è assunta come certificazione negativa di uno status portoghese.

[28] Senato della Repubblica, Archivio storico, Repertorio dei senatori del Regno, scheda «Ancona Ugo», fonte biografica indicata nei materiali dello studio. L’assenza di un titolo nella scheda, considerata isolatamente, non dimostra l’assenza di ogni qualità nobiliare o di un precedente filhamento. L’inclusione fra i Commendatori è riferita alla ricognizione di cui alla nota dedicata a Fonseca.

[29] Senato della Repubblica, Archivio storico, scheda «Mattioli Pasqualini Alessandro»: https://www.senato.it/web/senregno.nsf/876b34df7222a9fac125785e003ca629/980c9ea0213e86824125646f005d4802?OpenDocument . Nei materiali dello studio sono riportati il R.D. 14 febbraio 1907 e le RR.LL.PP. 16 giugno 1907 per la nobiltà italiana, nonché il 1919 per il titolo comitale. La Commenda del 1906 è riferita alla ricognizione sul repertorio di Fonseca; non è qui presentata come un decreto portoghese direttamente collazionato. La sequenza non è impiegata come prova autosufficiente della fidalguia.

[30] Oliveira, Privilégios cit., pp. 230–231, sulla perpetuazione familiare dei fori e delle moradie e sulla discendenza legittima per varonia. La proposizione va letta insieme alle condizioni e alle distinzioni esposte alle pp. 273–275. Riproduzione digitale: https://archive.org/details/privilegiosdanob00olivuoft .

[31] Oliveira, Privilégios cit., pp. 273–275: effetti a favore di figlio e nipote anche non personalmente filhados; limite per il bisnipote dell’ultimo filhado in caso di interruzione; esclusione della trasmissione tecnica dei filhamentos attraverso le donne; disciplina distinta del foro accresciuto, per il quale può occorrere speciale mercê. Le brevi citazioni sono riportate nell’Appendice B.

[32] Oliveira, Privilégios cit., pp. 227–228, distingue la fidalguia di lignaggio dalla matricola della Casa Reale, considerando anche l’ascendenza materna; pp. 273–275 per la varonia nei filhamentos; pp. 275–276 per i trattamenti, con riferimento specifico anche a mogli, figlie e sorelle di determinate categorie di fidalgos. I trattamenti familiari non sono equiparati senz’altro a un’autonoma concessione nobiliare a tutti i congiunti.

[33] Provvedimento del Capo della Real Casa del Portogallo relativo al registro dei filhamentos presso la Segreteria e al deposito dello stemma per il perfezionamento della nobiltà ereditaria derivante dalla Commenda o dalla Gran Croce di Vila Viçosa. Fonte resa nota per la prima volta nel presente studio, secondo la comunicazione dell’autore. Se ne riferisce il contenuto così comunicato, senza riprodurne il testo integrale né attribuirgli data, numero o ulteriori disposizioni non indicati.

[34] Alvará del 10 settembre 1819, art. V: «as Commendas aos que tiverem Filhamento de Fidalgo na Minha Real Casa». Testo nella raccolta Código Brasiliense, ou Collecção das leis, alvarás, decretos, cartas regias, &c., vol. II, documento datato 10 settembre 1819. Riproduzione digitale: https://archive.org/details/codigobrasiliens02braz. Il passo è tradotto nel corpo limitatamente alla clausola decisiva; non è attribuito valore ufficiale alla traduzione italiana.

[35] Oliveira, Privilégios cit., pp. 273–275: effetti a favore di figlio e nipote anche non personalmente filhados; limite per il bisnipote dell’ultimo filhado in caso di interruzione; esclusione della trasmissione tecnica dei filhamentos attraverso le donne; disciplina distinta del foro accresciuto, per il quale può occorrere speciale mercê. Le brevi citazioni sono riportate nell’Appendice B.

[36] Lourenço Correia de Matos, «Os Condes de Magalhães e suas alianças», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, XXIV, 2021, pp. 115–220, qui pp. 153–154, nn. 144–149. Per Orta l’autore rinvia a Fonseca, A Ordem Militar cit., p. 44; Torre do Tombo, Ministério do Reino, decretos, 4 agosto 1852; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor da Casa Real. Foros e Ofícios 1755–1910, Lisboa, Tribuna da História, 2007, t. II, p. 286. I documenti archivistici sono citati attraverso Matos, non come direttamente collazionati. Testo dell’articolo: https://www.academia.edu/99022230/ .

[37] Carta de Lei, 19 dicembre 1834 («Lei do Banimento»), artt. 1–2: «O ex-Infante D. Miguel, e seus descendentes são excluídos para sempre do direito de suceder na Corôa dos Reinos de Portugal, Algarves, e seus Domínios»; l’art. 2 ne dispone altresì il bando dal territorio portoghese e l’impossibilità di godere di diritti civili o politici. Testo in Collecção de Legislação, publicada em 1834, depois da abertura das Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza em 15 de Agosto, Lisboa, 1835, p. 20; riproduzione digitale: Wikisource, voce «Carta de Lei, de 19 de Dezembro de 1834 (Lei de Banimento)» (consultata l’11 settembre 2026).

[38] Constituição Política da Monarquia Portuguesa, 1838, art. 98: «A linha collateral do ex-Infante Dom Miguel e de toda a sua descendencia é perpetuamente excluida da successão»; cfr. altresì art. 100: «Nenhum estrangeiro póde succeder na Corôa de Portugal». Testo integrale in Estudos Portugueses, «1838 – Constituição Politica da Monarchia Portugueza»; per l’esemplare originale, Arquivo Histórico Parlamentar, Constituição Política da Monarchia Portugueza (1838), cota AHP-Cofre XL III (consultati l’11 settembre 2026).

[39] Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa, 29 aprile 1826, art. 8, §3: «Perde os Direitos de Cidadão Português: […] O que for banido por Sentença». Testo: Wikisource, «Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa de 1826» (consultata l’11 settembre 2026). Si osservi che la disposizione contempla testualmente il bando «por Sentença»; l’esclusione e il bando di D. Miguel e dei suoi discendenti furono invece disposti dalla Carta de Lei del 19 dicembre 1834, sulla quale cfr. supra, nota [37].

[40] Lei n.º 2040, 27 maggio 1950, che revoca la Carta de Lei del 19 dicembre 1834 e il decreto del 15 ottobre 1910. Testo: Diário da República, https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/2040-1950-657802 (consultata il 7 settembre 2026).

[41] «Acusações a Duarte Pio de Bragança reacendem querela dinástica», Público, 1º febbraio 2008, https://www.publico.pt/2008/02/01/jornal/acusacoes-a-duarte-pio-de-braganca-reacendem–querela-dinastica-247395 (consultato il 7 settembre 2026).

[42] Per le date e i luoghi di nascita: pt.wikipedia, voce «Miguel Januário de Bragança»; per Duarte Nuno, ibidem, e Geni.com, scheda «Duarte Nuno de Bragança»; per Duarte Pio, pt.wikipedia, voce «Duarte Pio de Bragança» (consultate il 7 settembre 2026). Sul requisito della nazionalità ai fini successori, cfr. Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa, 29 aprile 1826, artt. 7 e 89: l’art. 7 distingueva, fra l’altro, i figli di padre portoghese nati all’estero dagli stranieri naturalizzati, mentre l’art. 89 stabiliva: «Nenhum Estrangeiro poderá suceder na Coroa do Reino de Portugal». Cfr. inoltre Constituição Política da Monarquia Portuguesa, 1838, art. 6, nn. V–VI, che distingueva i figli di padre portoghese che avesse perduto la qualità di cittadino, ammessi alla cittadinanza mediante apposita dichiarazione, dagli stranieri naturalizzati, e art. 100: «Nenhum estrangeiro póde succeder na Corôa de Portugal». Di particolare rilievo, anche perché favorevole alla pretesa di Duarte Pio, è il Parecer Jurídico del Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, aprile 2006, § I, n. 3, secondo il quale «A chefia da Casa Real, bem como a Chefia do Estado, só poderá ser assumida por pessoa de nacionalidade portuguesa originária». Cfr. altresì Augusto Ferreira do Amaral, «Dom Duarte de Bragança é o sucessor dos Reis de Portugal», 18 giugno 2007, §2.3.1, il quale, interpretando l’art. 89 della Carta, sostiene che il candidato originariamente straniero, divenuto portoghese soltanto mediante successiva acquisizione della nazionalità, rimarrebbe escluso dalla successione.

[43] Sull’asserita concessione a Miguel Januário de Bragança, nel 1890, da parte dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria, di un «privilégio da extra-territorialidade», cfr. pt.wikipedia, voce «Miguel Januário de Bragança»; la notizia è ripresa da diverse fonti secondarie, ma nei materiali consultati per il presente studio non è stato reperito il relativo atto imperiale né è stato possibile precisarne contenuto, effetti ed eventuale trasmissibilità ai discendenti. Sulla qualificazione di Miguel Januário come suddito austriaco, Wikipédia in francese, voce «Miguel de Bragança (1853-1927)»; Geni.com cit. (consultate il 7 settembre 2026).

[44] Unofficial Royalty, «May 15 – Daily Featured Royal Date»; Geneall.net, forum, discussione «Lá se foi o Rosário» (consultate il 7 settembre 2026), quest’ultima con riferimento alla denuncia presentata nel 2008 da José Valdez alla Procuradoria-Geral da República. Quanto all’asserito privilegio imperiale di extraterritorialità, nelle ricerche effettuate presso l’Österreichisches Staatsarchiv di Vienna non ne è stata rinvenuta traccia.

[45] Nuno da Câmara Pereira, O Usurpador – O Poder sem Pudor, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2008, che riproduce in anastatica il provvedimento regio di autorizzazione alle nozze dell’Infanta D. Ana de Jesus Maria de Bragança con Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto, futuro I duca di Loulé; Alfredo Maria Côrte-Real Souto Neves, A Verdadeira Casa Real de Portugal: Legitimidade ao Trono de Portugal, A.M.T., 2022, edizione digitale 18 dicembre 2025, per la prassi relativa alle autorizzazioni matrimoniali nella Real Casa del Portogallo. Il primo documento costituisce prova diretta del consenso regio nel caso dell’Infanta D. Ana; la ricostruzione della sua portata quale prassi dinastica generale si fonda sulla documentazione comparativa indicata nella seconda opera.

[46] Ministério dos Negócios Estrangeiros, Departamento de Assuntos Jurídicos, Parecer Jurídico, Lisboa, aprile 2006, spec. § I, n. 3, § II e § IX. Il parere, richiesto in relazione alle attività di Rosário Poidimani, enuncia tra le regole successorie applicabili alla Casa Reale il requisito della «nacionalidade portuguesa originária» e conclude in favore del riconoscimento di Duarte Pio quale legittimo successore dei Re del Portogallo secondo il diritto consuetudinario. Deve tuttavia rilevarsi che, nella propria ricostruzione storica, il documento afferma al § II che D. Manuel II e D. Miguel Januário «assinaram um documento, conhecido como o Pacto de Dover», attribuendo a tale preteso accordo il riconoscimento della legittimità successoria di D. Duarte Nuno. Tale affermazione è contestata dalla documentazione richiamata negli studi qui considerati. Alfredo Maria Côrte-Real Souto Neves, A Verdadeira Casa Real de Portugal: Legitimidade ao Trono de Portugal, A.M.T., 2022, edizione digitale 18 dicembre 2025, dedica specificamente alla questione i capitoli «O Pseudo “Pacto” de Dover», pp. 58–61, e «O Dito “Pacto de Paris”», pp. 62–64, nei quali, sulla base della documentazione e dei riferimenti ivi richiamati, nega che sia stato perfezionato o sottoscritto un accordo dinastico nei termini successivamente attribuiti tanto al cosiddetto «Pacto de Dover» quanto al cosiddetto «Pacto de Paris». Alla medesima conclusione perviene Nuno da Câmara Pereira, O Usurpador – O Poder sem Pudor, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2008, il quale contesta parimenti l’avvenuto perfezionamento e la sottoscrizione dei pretesi accordi. Ne consegue che il parere ministeriale del 2006 recepì come fatto storico accertato l’esistenza e l’avvenuta sottoscrizione del cosiddetto «Pacto de Dover», sebbene tale circostanza risulti contestata dalla documentazione richiamata nelle opere sopra indicate: secondo la ricostruzione documentaria qui accolta, il Ministério dos Negócios Estrangeiros fu pertanto, almeno sotto questo specifico profilo, indotto in errore circa un presupposto fattuale rilevante della propria ricostruzione successoria. In assenza di elementi idonei a individuare l’origine dell’informazione erronea, non è invece possibile stabilire se tale errore sia derivato da una vera e propria attività di inganno. La circostanza impone particolare cautela nell’utilizzazione del parere quale fonte per la ricostruzione fattuale della vicenda dinastica, senza tuttavia privare di autonomo rilievo le argomentazioni giuridiche in esso formulate, tra cui quella relativa alla necessità della «nacionalidade portuguesa originária». Il documento non menziona inoltre l’Ordine di Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa né affronta specificamente la titolarità del relativo Gran Magistero.

[47] Nuno da Câmara Pereira, O Usurpador – O Poder sem Pudor, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2008, per la tesi secondo cui la legittima successione dinastica dovrebbe individuarsi nella discendenza dell’Infanta D. Ana de Jesus Maria e, segnatamente, nella linea dei duchi di Loulé. Per un riscontro sintetico: «Acusações a Duarte Pio de Bragança reacendem querela dinástica», Público, 1º febbraio 2008; pt.wikipedia, voce «Nuno da Câmara Pereira» (consultati il 7 settembre 2026).

[48] Nuno da Câmara Pereira, O Usurpador – O Poder sem Pudor, cit., ove l’autore riconosce altresì l’esistenza della concorrente pretesa dinastica avanzata da D. Maria Pia di Saxe-Coburgo-Gotha e Bragança. Cfr. anche «Acusações a Duarte Pio de Bragança reacendem querela dinástica», Público, cit.; pt.wikipedia, voce «Nuno da Câmara Pereira» (consultati il 7 settembre 2026).

Redazione Annuario della Nobiltà Italiana

L’Annuario della Nobiltà Italiana, fondato nel 1872 per iniziativa di Giovan Battista di Crollalanza e rifondato nel 1998 con la seconda serie a cura di Andrea Borella, è il principale repertorio storico-genealogico dedicato alle famiglie Nobili, notabili e storiche italiane.

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