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ATTENZIONE:

Le informazioni contenute in questa pagina si rivolgono esclusivamente all’iscrizione di una famiglia non già censita dall’Annuario. Le informazioni su come aggiornare i dati di una famiglia già iscritta sono disponibili a questa pagina. L’elenco delle famiglie iscritte in Annuario è invece disponibile a questa pagina.

IMPORTANTE:

L’Annuario della Nobiltà Italiana NON effettua ricerche genealogiche o araldiche conto terzi. Le istanze devono essere documentate e preparate a cura degli interessati. L’Annuario svolge, invece, ricerche redazionali per il miglioramento dell’opera e per il controllo delle istanze ricevute.

AVVISO:

Nell’Annuario sono già state iscritte d’ufficio:

  • le famiglie già Sovrane in Italia e negli antichi Stati Italiani dopo il Congresso di Vienna (1815);
  • le famiglie già pubblicare negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del Regno d’Italia editi a cura della Consulta Araldica (i 14 Elenchi Regionali provvisori e definitivi con Elenchi speciali e supplementi, Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922, Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana del 1933, Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana – supplemento per gli anni 1934-36; repertorio inedito denominato “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, in 41 volumi, manoscritto conservato nell’Archivio Centrale dello Stato);
  • le famiglie che hanno ottenuto Titoli Nobiliari o provvedimenti araldici da S. M. il Re Umberto II dall’esilio dal luglio 1946 alla di Lui morte nel 1983;
  • le famiglie iscritte negli appositi registri ufficiali della Repubblica di San Marino.

Se la famiglia rientra in una delle categorie sopraelencate, essa è già iscritta nell’Annuario e non vi è, pertanto, la necessità di preparare una nuova istanza. Le informazioni su come aggiornare i dati di una famiglia già iscritta sono disponibili a questa pagina.

Prima di presentare istanza di iscrizione, si verifichi che la famiglia non sia già iscritta in Annuario. Tenga a mente che esistono famiglie omonime: la verifica deve riguardare non soltanto l’eventuale omonimia del cognome, ma anche la specifica linea genealogica di appartenenza. La presenza nell’Annuario di una famiglia con il medesimo cognome non esclude infatti, in linea generale, l’esistenza di altri rami distinti. In caso di dubbi è possibile acquistare un estratto dalla banca dati dell’Annuario.

L’inserimento di una nuova famiglia nell’Annuario della Nobiltà Italiana è subordinato a un accurato esame da parte del Comitato Scientifico, che valuta la documentazione presentata secondo criteri rigorosamente storico-documentari.

Le certificazioni di stemma, genealogia e/o nobiltà NON danno diritto all’inserimento nell’Annuario in alcuna parte ma possono essere annotate nella scheda, a richiesta dell’interessato, solo qualora la famiglia abbia già diritto a figurare nell’Annuario sulla base dei criteri compilativi illustrati. Lo stesso dicasi per tutte le confraternite e maestranze, corporazioni ed associazioni affini.

L’Annuario è correntemente diviso nelle seguenti parti:

  1. Famiglie Reali già Sovrane in Italia e negli antichi Stati Italiani (parte chiusa)
  2. Famiglie iscritte negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del Regno d’Italia (parte chiusa)
    1. Famiglie accolte come Nobili nel Sovrano Militare Ordine di Malta
    2. Famiglie decorate di Titoli Nobiliari da S. M. il Re Umberto II d’Italia dal luglio 1946 (parte chiusa)
    3. Famiglie accolte in Ordini Cavallereschi con prove di Nobiltà o Nobilitanti
      la parte III accoglie, altresì, Famiglie che hanno ricevuto concessioni Nobiliari motu proprio
  3. Famiglie o rami di casati fregiati di Nobiltà generosa non compresi nelle precedenti parti
  4. Famiglie notabili Italiane storicamente in possesso di stemma o che ebbero concessione di stemma dopo la caduta del Regno d’Italia e con vita more nobilium

Di seguito il dettaglio delle istruzioni per richiedere l’iscrizione in una delle parti dell’Annuario:

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE NELLA PARTE III DELL’ANNUARIO

I criteri per l’inserimento nella parte III dell’Annuario sono descritti in questa pagina.

Restano valide tutte le altre istruzioni presenti in questa pagina.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE NELLA PARTE IV DELL’ANNUARIO

Le  famiglie fregiate di “nobiltà generosa” (casati che ebbero concessione di un Titolo Nobiliare con un diploma da un Sovrano oppure che vennero aggregate a patriziati o Nobiltà civiche di città con il cosiddetto ceto chiuso) sono quelle casate che non vennero riconosciute dal Regno d’Italia e che quindi non sono comprese, o non sono comprese in tutti i rami, nelle parti precedenti.

Per proporre la pubblicazione di una famiglia nella parte IV dell’Annuario della Nobiltà Italiana è necessario:

  • produrre ed inviare l’albero genealogico documentato (per continuata linea retta), grado per grado (ogni generazione), con almeno due documenti per generazione (nascita e matrimonio/morte) della famiglia in oggetto;
  • inviare prova di stemma. Il possesso di stemma si prova con la produzione di fotografie, autenticate da un perito delle belle arti, che certifichino che il manufatto stemmato è esposto al pubblico e visibile da almeno 200 anni (stemma sull’architrave di un portale, su una lapide, e simili) e che appartiene alla famiglia.

Oltre a questi punti è necessario provare la Nobiltà secondo almeno uno dei seguenti:

  • produzione autenticata (copie munite con marca da bollo per usi consentiti oppure autenticate dall’autorità emittente) del Diploma di concessione del Titolo Nobiliare o del provvedimento di aggregazione al patriziato o Nobiltà di una città, Diploma dal quale deve discendere la genealogia del primo Nobilitato;
  • prova di discendenza diretta in linea agnatizia da un avo iscritto in un registro Nobiliare preunitario.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE NELLA PARTE V DELL’ANNUARIO

Per proporre la pubblicazione di una famiglia storicamente in possesso di stemma e con vita more nobilium è necessario:

  • produrre ed inviare l’albero genealogico documentato (per continuata linea retta), grado per grado (ogni generazione), con almeno due documenti per generazione (nascita e matrimonio/morte) della famiglia in oggetto;
  • inviare prova di stemma. Il possesso di stemma si prova con la produzione di fotografie, autenticate da un perito delle belle arti, che certifichino che il manufatto stemmato è esposto al pubblico e visibile da almeno 200 anni (stemma sull’architrave di un portale, su una lapide, e simili) e che appartiene alla famiglia;
  • inviare prova di distinta civiltà protratta per più di 250 anni. Tale prova si dà con la fornitura di prove documentali che dimostrino che la famiglia ha sempre goduto di distinzione sociale, che visse in palazzi o dimore gentilizie, e che ebbe diritto di sepoltura privata e simili.

Hanno diritto a richiedere la pubblicazione nella parte V dell’Annuario anche quelle persone o famiglie discendenti da coloro che ottennero, dopo la caduta del Regno d’Italia, la concessione del solo stemma da S.M. il Re Umberto II o da S.A.E. il Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta o dai Capi delle altre Case Reali che sottoscrissero un protocollo d’intesa con l’Annuario della Nobiltà Italiana (si precisa che tale vincolo deriva da ragioni scientifiche e di repertorio: in assenza di un protocollo d’intesa il Comitato Scientifico non avrebbe possibilità di verificare l’effettiva concessione). Per proporre la pubblicazione di una famiglia che ebbe concessione di stemma dopo la caduta del Regno d’Italia è necessario:

  • produrre ed inviare l’albero genealogico (avente per capostipite il concessionario del provvedimento araldico) documentato (per continuata linea retta), grado per grado (ogni generazione), con almeno due documenti per generazione (nascita e matrimonio/morte) della famiglia in oggetto;
  • copia del documento di concessione (decreto, lettere patenti, etc.).

Per domande o dubbi in merito si consultino le FAQ.

NOTA SUI DISCENDENTI:

Nelle schede delle singole famiglie vengono riportati esclusivamente i discendenti legittimi e naturali in linea agnatizia.

I figli adottivi, i legittimati e i riconosciuti in qualunque forma legale sono altresì riportati all’interno della scheda ma non assumono Titoli di Nobiltà.

I discendenti che aggiungono legalmente il cognome della famiglia intestataria della scheda vengono altresì annotati ma in calce alla scheda stessa, specie se non elegibili per l’ingresso in altra sezione o parte dell’Annuario. Ciò non comporta un’attribuzione di Nobiltà.

Per l’esame documentale delle istanze di pubblicazione di nuove schede riguardanti famiglie non già iscritte, per le quali non esista già una scheda storico-genealogica, è richiesto, a decorrere dal 1° agosto 2023, un contributo forfettario di € 1.500,00, oltre IVA di legge. Tale contributo è destinato esclusivamente a coprire l’attività di istruttoria scientifica, comprendente la verifica delle fonti, della documentazione e della genealogia presentate e il tempo impiegato per l’esame, resa necessaria dall’elevatissimo numero di istanze pervenute e dall’esigenza di mantenere il rigoroso livello scientifico dell’Annuario. Ove l’esito della verifica sia favorevole, il lavoro comprende altresì la normalizzazione della scheda storico-genealogica, la redazione del cenno storico e dello stato personale e il disegno dello stemma in bianco e nero. Il contributo è dovuto anticipatamente e indipendentemente dall’esito dell’istanza, poiché remunera esclusivamente l’esame documentale e non costituisce in alcun modo corrispettivo per l’iscrizione o la pubblicazione nell’Annuario, che dipendono unicamente dall’esito della valutazione scientifica.

Il versamento del contributo per l’esame documentale non comporta alcun diritto alla pubblicazione o all’inserimento nell’Annuario, né potrà essere oggetto di richiesta di restituzione qualora l’istanza non venga accolta.

Non è invece previsto alcun corrispettivo per l’iscrizione all’Annuario della Nobiltà Italiana, principio al quale l’opera e il suo Editore continuano ad attenersi con assoluta fermezza.

Per le famiglie estinte (cioè che non abbiano alcun discendente vivente in linea agnatizia), ancorché non già pubblicate nell’opera, non è previsto alcun contributo, neppure per l’esame documentale, trattandosi di opera scientifica, purché nessun vivente ne aggiunga il cognome.

L’esito finale dell’istanza è determinato unicamente dall’esame documentale e storico-genealogico svolto dal Comitato Scientifico dell’Annuario, che verifica la sussistenza dei requisiti genealogici, nobiliari, araldici e documentari richiesti secondo i criteri scientifici dell’opera; il parere favorevole del Comitato costituisce presupposto indispensabile per l’eventuale accoglimento e pubblicazione della scheda.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, può essere presentata contattandoci.

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