Chi lo riconosce? Il problema dei cosiddetti “riconoscimenti reciproci” tra Case già sovrane deposte verso altre Case non regnanti o regnanti ed altri Organismi ed Enti sovrannazionali

Il concetto del “REX SUPERIOREM NON RECOGNOSCENS EST PRINCEPS IN REGNO SUO” applicato al concetto di sovranità di un Principe come Capo della sua Casa nei periodi di non regno della medesima Casa.
Dopo oltre venti anni di lettura di saggi di diritto dinastico, in varie lingue, e dopo la lettura, soprattutto in questi ultimi quindici anni, di post inerenti le leggi dinastiche regolanti la vita e il procedere delle Case già sovrane su gruppi di appassionati, più o meno competenti, ho deciso di pubblicare queste brevi considerazioni, appunti che non hanno certamente la pretesa né di completezza né di esaustività.
Quando si affrontano argomenti inerenti Case un tempo sovrane, ma oggi non più regnanti, e specie quando si parla di Ordini Cavallereschi, distinzioni onorifiche e titoli concessi da Principi, persone indicate come Capi delle rispettive case dalla pubblica fama o da alcune pubblicazioni più o meno tecniche e più o meno ben fatte, sempre più spesso capita di leggere su internet, in forum, blog e simili, affermazioni del tipo: “chi lo riconosce?“, “da chi è riconosciuto?” e così via.
Sinché i monarchi regnano il problema non si pone: di norma le concessioni di onori ed ordini cavallereschi sono garantite dallo stesso Stato nel quale essi sono sovrani e, per estensione, anche qualora gli stessi Re non fossero riconosciuti da altri Stati per motivi di opportunità politica, pure nessuno – in linea di massima – si sognerebbe di sostenere che tali concessioni non siano legittime, essendo un’espressione della stessa sovranità.
Il discorso cambia quando le dinastie non regnano più, spesso da secoli.
Diventa quindi evidente la necessità, avvertita da parte del lettore medio che si interessi di questi fatti, di comprendere se gli onori e gli ordini conferiti da quel o da quell’altro Principe non regnante, sovente un pretendente successore di altri pretendenti pure non regnanti, siano legittimi o meno, ossia se tali concessioni abbiano fondamento legale o, per dirla con le parole comunemente utilizzate dalle persone interessate a questi Ordini ed onorificenze, “se è un ordine buono“, oppure “se è un vero Principe” chi le conferisce.
Per semplificare al massimo, almeno nella stragrande parte dei casi, quando i monarchi sono sul Trono è la stessa podestà del loro regno che rende tali Ordini, onorificenze, titoli nobiliari etc. “genuini”.
Il discorso cambia quando questi Principi, o presunti tali, non regnano e quando soprattutto ci si trova di fronte a discendenti di sovrani.
Come fare, quindi, per garantire che gli ordini cavallereschi od i titoli nobiliari siano “genuini“?
Come si può fare per determinare se un soggetto sia veramente il Capo di una Famiglia Reale ancorché non regnante?
Taluni, molto ingenuamente, pensano che basti guardare chi ha accettato ordini o titoli da quel o da quell’altro pretendente pensando che, se li hanno accettati nobili famosi – od esponenti di case reali conosciute – , siano esse Case regnanti o no, l’accettazione sia una garanzia di “genuinità” di quell’Ordine.
Tuttavia la storia delle dinastie e degli Stati, anche contemporanei, ci dimostra esattamente il contrario: con poche, lodevoli eccezioni, persino alcuni sovrani, o presidenti di Repubbliche (specie all’estero), hanno accettato e scambiato ordini cavallereschi con persone che – alla luce del diritto dinastico di quella stessa loro dinastia – non sono i Capi di quella Casa né investiti di poteri particolari di concessione di ordini e titoli.
Altri ancora ritengono che sia utile vedere dove vengono invitati certi se-dicenti principi: cosicché qualora questi Principi, o sedicenti tali, intervengano, quali ospiti, in occasioni mondane organizzate da altre Case Reali, regnanti o meno, ciò basti per “convalidare” pretese dinastiche. Lo stesso dicasi per eventi organizzati dal cerimoniale di Stati quali repubbliche.
Si assiste così anche al conseguente, buffissimo, fenomeno della pubblicazione degli inviti “con i titoli” o “senza i titoli” dinastici per tentare di convalidare, con attribuzioni sui cartoncini o le lettere d’invito, posizioni dinastiche più o meno consolidate, più o meno traballanti.
La medesima cosa avviene all’inverso: così, se uno di questi Capi di Casa non regnante, o presunto tale, organizza una cerimonia pubblica ed a questa cerimonia intervengono altri principi di altre case reali, anche se spesso non regnanti o molto distanti genealogicamente dal Capo della Casa, si pensa erroneamente che ciò basti per convalidare la “posizione” dinastica del principe invitante. Quando, ovviamente, non è così.
Altri, volendo fare ancora meno fatica, si accontentano di leggere le liste di ordini cavallereschi ed onorificenze indicate, come “genuine” o “legittime”, in elenchi stilati da associazioni private che si occupano di questi problemi. Ciò potrebbe essere interessante se i compilatori di tali liste avessero una profonda cognizione delle leggi dinastiche che regolano l’appartenenza – ed i privilegi annessi – degli ordini cavallereschi distribuiti dalle Case Reali elencate. Chiunque si occupi un poco della materia ben sa che ciò non corrisponde al vero e che, tranne rare e lodevoli eccezioni, i compilatori cambiano idea a seconda della convenienza e delle amicizie.
Altri ancora si affidano ai titoli attribuiti da Ordini cavallereschi ai vari Principi all’atto dell’ingresso in certuni Ordini. Tra questi vi è, in particolare, il Sovrano Militare Ordine di Malta o Sovrano Ordine di Malta. Pure volendo qui sorvolare il problema annesso alla sovranità di tale Ordine, sovranità esercitata – in ultima analisi – dal Gran Maestro elettivo, sovranità che comunque è confinata allo stesso Ordine, pure questo fenomeno merita attenzione: l’esame dei titoli dinastici, attribuiti all’ingresso dei singoli cavalieri in tale Ordine, lungi dall’essere utile a qualche forma di declaratoria di spettanza di quei titoli o trattamenti, stante gli evidenti errori di attribuzione di titoli e qualifiche – errori che talvolta sconfinano in veri e propri svarioni o topiche colossali – dimostrano soltanto che anche l’Ordine di Malta non ha una commissione di esperti di diritto dinastico, esperti che dovrebbero essere specializzati sulle leggi delle varie Case Reali e che dovrebbero assistere gli organi del medesimo Ordine: tali organi, preposti all’esame delle ammissioni dei cavalieri provenienti da dinastie già sovrane, non sono evidentemente assistiti da una consulenza puntuale e continuativa. Come detto sinché le dinastie sono sul trono è facile indicare quali titoli e trattamenti spettino ad un principe: è sufficiente esaminare i protocolli delle singole Corti Reali. Quando invece è il caso di un sovrano deposto o – mille volte peggio – di un suo discendente, ecco che sarebbe necessario una consulenza tecnico dinastica puntuale da parte di esperti, consulenza che, visti i risultati, è talvolta mancata.
In generale le attribuzioni in diplomi e ruoli cavallereschi di titoli e trattamenti dinastici non valgono mai quali “convalide” o “certificazioni di spettanza di titoli”: esse manifestano solo la conoscenza, più o meno perfetta e più o meno approfondita ed esatta, della segreteria o della commissione che ha emesso e compilato quel diploma o ruolo circa la posizione personale di quell’individuo discendente da una Casa un tempo sovrana.
Quindi il nocciolo della questione non è “chi riconosce chi” ma, piuttosto, il problema è appurare chi rispetta le leggi dinastiche della propria Casa e chi, in base a quelle, è a Capo di una Famiglia non regnante o, comunque, fa parte di una dinastia non regnante ma è comunque in possesso di diritti dinastici.
Vi è da dire che taluni ignorano persino l’esistenza del problema inerente le “leggi dinastiche” delle varie Case deposte. In questo possono essere però ben scusati: non esistono infatti guide esaustive al diritto dinastico delle singole Case Reali con dei trattati ragionati che, basandosi sull’evidenza documentale, portino il lettore a capire chi è chi e che poteri ha un principe all’interno di una determinata Casa Reale e, soprattutto, se ne fa parte a pieno titolo dinastico.
Altri ancora negano che le leggi dinastiche sopravvivano alla caduta delle dinastie regnanti: secondo costoro la perdita del Trono, oppure la morte dell’ultimo monarca deposto (ma non abdicatario) farebbe cessare ogni e qualsivoglia legge dinastica e diritto connesso. Quanto sia fallace tale assunto è veramente evidente: se così fosse con che diritto quindi un Principe, che non ha mai regnato, conferirebbe ordini cavallereschi ed onorificenze?
Infatti alcuni confondono il diritto di regno e di successione al Trono di una dinastia con il diritto dinastico interno a quella dinastia. Nelle Case Reali già sovrane durante l’Ancien Régime, ossia prima della rivoluzione francese (1789 – 1799), si erano andati via via formando le leggi dinastiche interne alle varie famiglie, codificate e perfezionate nel corso dei secoli: tali leggi sono leggi interne alla famiglia, variano da Casa a Casa, cambiano nel corso del tempo e non riguardano direttamente la successione al Trono; tali leggi dinastiche, oltre a prevedere una serie di obblighi e privilegi per i membri di quella specifica Casa, determinano i requisiti per restarvi membri, stabiliscono le norme affinché i discendenti ne continuino a far parte e così via. Talvolta esse non contemplano neppure la questione della successione al Trono se non come fatto accessorio ed, in taluni casi, sono addirittura precedenti la conquista di un Trono da parte di quella dinastia. Le leggi dinastiche sono quindi leggi interne della Casa, sovente elaborate o modificate durante il periodo di regno assolutista dei sovrani di quelle Dinastie, e la cui sussistenza e validità è svincolata all’esercizio della sovranità temporale di quella Casa su uno o più Troni.
Il vero problema è la mancanza di conoscenza delle leggi dinastiche, persino – purtroppo – da parte degli stessi componenti di quelle Case Reali. Durante i periodi di regno di una dinastia vi furono sempre delle figure di esperti (araldi, consiglieri giuridici, etc.), presso i Troni, che fungevano da consiglieri dei Sovrani, ricordando a questi sovrani le leggi dinastiche e la loro applicazione mediante l’emissione, o la non emissione, di documenti di natura dinastica (ad esempio autorizzazioni matrimoniali per i principi della Casa, sanatorie per matrimoni ipogamici, dichiarazioni di morganaticità o di decadenza o di espulsione dalla Casa, etc.). Deposte queste Case, sparite le Corti, i consiglieri e gli araldi, il sapere su questo argomento è andato offuscandosi restando noto solo in ristrettissimi ambiti di studiosi della materia che, per le Case non più regnanti, si contano sulle dita di una mano monca.
Come direttore dell’Annuario della Nobiltà italiana, sin dal principio della preparazione della seconda serie nel 1998, ho affrontato il problema delle leggi dinastiche delle varie Case Reali sovrane negli Stati Preunitari italiani.
Scoprii così, con mio grande stupore, che non esisteva una raccolta di leggi dinastiche neppure per queste Case già sovrane o che, comunque, tali raccolte non erano reperibili.
Anche grazie all’aiuto di vari membri del Comitato scientifico dell’Annuario, dopo oltre 20 anni di ricerche e dopo aver visitato archivi di Case reali pubblici e privati (fondi che spesso dormivano la pace dei giusti cullati dalla polvere da oltre un secolo), è stato elaborato e da me pubblicato un primo saggio di diritto dinastico sulle Case Reali sovrane negli Antichi Stati italiani e per la Casa Reale d’Italia che, con l’ultima edizione dell’Annuario della Nobiltà italiana nel 2021 (XXXIII – 2015-2020), si può dire quasi completato. Mancano ancora da appurare alcuni fatti minori inerenti alcune dinastie o, meglio, la posizione personale di alcuni Principi e la situazione dinastica di alcuni rami, come per i Borbone delle Due Sicilie o gli Asburgo ma, si può dire che il grosso, almeno per l’Italia, è stato fatto.
Lo studio di tali problemi dinastici, e delle leggi delle varie Case, ha portato anche al primo tentativo di elaborazione di una nuova disciplina, ossia il diritto dinastico comparato, nonché alla riscoperta di famosi studiosi della materia, soprattutto tedeschi, fioriti tra il XVI secolo e i primi anni del ‘900. Successivamente lo sguardo si è allargato all’Asia, all’America del Sud. Ora sono in corso ricerche sulla situazione dinastica delle dinastie africane che sono decine di migliaia e che, talvolta, siedono ancora sul Trono ed esercitano un potere simile ai Sovrani europei dell’800.
Per concludere questi miei brevi appunti, poche righe che spero possano essere utili a chi si accosta a questi problemi di determinazione della fondatezza della facoltà di concedere titoli, onori ed ordini da parte di Sovrani detronizzati o loro eredi, devo ribadire che il nocciolo fondamentale erano e restano le leggi dinastiche delle varie Case sovrane o già sovrane.
Solo la conoscenza di queste Leggi Dinastiche, che cambiano da Casa a Casa e nel corso del tempo, e la loro applicazione pratica, può rispondere al quesito se certi onori, ordini e titoli sono conferiti con fondamento e con pieno diritto da un determinato principe, o da un pretendente al titolo di Capo di una Casa, oppure no.




