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Stemmi, distinta civiltà e famiglie notabili: i nuovi criteri della Parte V dell’Annuario della Nobiltà Italiana

Dai riconoscimenti della Consulta Araldica alle concessioni dei Re d’Armi britannici, dagli antichi consegnamenti ai provvedimenti araldici degli Ordini cavallereschi: le precisazioni e le innovazioni introdotte nella XXXIV edizione (2021–2026).

di Andrea Borella

1. Le ragioni di una revisione

Con la XXXIV edizione (2021–2026), l’Annuario della Nobiltà italiana introduce alcune importanti precisazioni nei criteri di ammissione alla Parte V, dedicata alle famiglie notabili italiane storicamente in possesso di stemma, alle famiglie di distinta civiltà e a quelle beneficiarie di riconoscimenti, concessioni o attestazioni araldiche. Non si tratta di una modifica dell’impostazione scientifica dell’opera, ma del suo naturale sviluppo.

La Parte V, istituita nella seconda serie dell’Annuario a partire dalla XXVIII edizione, pubblicata nell’ottobre 2000, nacque dall’esigenza di documentare famiglie che, pur non essendo comprese negli Elenchi ufficiali nobiliari del Regno d’Italia, avevano posseduto uno stemma e goduto di una condizione sociale distinta, spesso caratterizzata da forme di vita tradizionalmente definite more nobilium.

La storia italiana presenta infatti una varietà di condizioni gentilizie difficilmente riconducibili a un’unica categoria.

Accanto alla nobiltà titolata, feudale e di concessione sovrana esistevano patriziati cittadini, nobiltà civiche, corpi decurionali e famiglie appartenenti ai ceti dirigenti locali che, pur non essendo necessariamente nobili secondo la legislazione del Regno d’Italia, occupavano una posizione riconosciuta nella società.

Il possesso di stemmi, l’esistenza di cappelle e sepolture gentilizie, l’esercizio di magistrature cittadine, le alleanze matrimoniali, le proprietà patrimoniali e le attività culturali ed economiche costituivano manifestazioni di tale condizione.

Non erano, tuttavia, prove automaticamente sufficienti di nobiltà ereditaria.

La distinzione fra nobiltà, notabilità e possesso di uno stemma rappresenta quindi uno dei principi fondamentali della classificazione adottata dall’Annuario.

Nel corso delle successive edizioni, l’esame di numerosi fascicoli genealogici e araldici, unitamente allo studio comparato delle autorità araldiche straniere e delle tradizioni cavalleresche, ha reso necessario precisare ulteriormente quali documenti possano costituire titolo autonomo per la pubblicazione di una famiglia.

Il risultato è una revisione organica delle dieci categorie della Parte V, applicata già nella XXXIV edizione.

2. Gli stemmi di cittadinanza riconosciuti dal Regno d’Italia

Una delle componenti storicamente più importanti della Parte V è costituita dalle famiglie che ottennero il riconoscimento ufficiale del proprio stemma di cittadinanza durante il Regno d’Italia.

La Consulta Araldica, istituita nel 1869 e successivamente disciplinata dalla normativa del 1870, del 1896, del 1905, del 1929 e del 1943, svolse un ruolo fondamentale nell’ordinamento della materia araldica e nobiliare.

La legislazione italiana prevedeva anche la possibilità di riconoscere ufficialmente gli stemmi di famiglie non nobili.

In particolare, l’articolo 38 dell’Ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R.D. 21 gennaio 1929, n. 61, ammetteva il riconoscimento degli stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinta civiltà, subordinandolo alla dimostrazione del pubblico e pacifico possesso dell’arma per almeno centocinquant’anni.[1]

Il riconoscimento poteva essere accompagnato dall’iscrizione nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza.

L’Annuario distingue pertanto le famiglie per le quali risulti accertata sia l’esistenza del provvedimento sia la corrispondente iscrizione, da quelle per le quali sia documentato il riconoscimento ma non risulti provata l’iscrizione nel Libro araldico.

Questa distinzione viene espressa mediante due differenti simboli, rispettivamente * e ★.

La documentazione delle istruttorie costituisce una fonte di particolare interesse anche per la storia sociale delle famiglie.

Ai provvedimenti erano infatti frequentemente allegati alberi genealogici, atti notarili, documenti catastali, fotografie di stemmi, testimonianze relative a cappelle e sepolture gentilizie, diplomi, atti pubblici e altri elementi destinati a dimostrare la condizione familiare e il possesso dell’arma.

Tale documentazione permette oggi di ricostruire vicende spesso dimenticate o rimaste estranee ai principali repertori genealogico-nobiliari.

3. Le famiglie riscoperte attraverso i fascicoli della Consulta Araldica

Un contributo particolarmente significativo al recupero di questa documentazione è stato offerto dalla dottoressa Giovanna Arcangeli, già responsabile della Sezione araldica dell’Archivio Centrale dello Stato, membro del Comitato scientifico dell’Annuario della Nobiltà italiana e insignita della Medaglia d’oro dell’opera.

Le ricerche hanno consentito di individuare numerose famiglie il cui stemma di cittadinanza era stato ufficialmente riconosciuto, ma che non avevano trovato adeguata rappresentazione negli almanacchi e nei repertori genealogici.

Le vicende dei Calenda, dei Bogetti, degli Adorno di Reggio Calabria, degli Astrua, degli Audisio di Somma, dei Ballardini e dei Bozzetti costituiscono altrettanti esempi dell’importanza e della varietà della documentazione raccolta.

Per i Calenda assume interesse una testimonianza araldica riferita a una cappella gentilizia già nel 1591; per i Bogetti, le connessioni con l’attività di gioiellieri della Corte sabauda e la documentazione dei consegnamenti d’arme.

Il caso degli Adorno di Reggio Calabria richiama le difficoltà causate dalla perdita di documentazione e manufatti a seguito dei terremoti, mentre quello degli Astrua evidenzia l’importanza delle testimonianze catastali seicentesche.

Gli Audisio di Somma offrono elementi relativi alle vicende matrimoniali e patrimoniali; i Ballardini alla documentazione diplomatica settecentesca; i Bozzetti agli antichi manoscritti araldici piacentini.

Ulteriori casi sono rappresentati dai Bazzero Mattei, per i quali risultano significativi i rapporti patrimoniali e matrimoniali con la famiglia Borromeo; dai Bignoli, la cui storia comprende anche l’affermazione economica in Argentina e un provvedimento araldico del 1926; dai Brunati, legati all’ambiente sociale bresciano; e dai Cavalleroni, le cui vicende sono caratterizzate dall’attività imprenditoriale nel settore dei pallini di piombo e da iniziative filantropiche.

Questi esempi dimostrano che la storia araldica di una famiglia non può essere ricostruita mediante la semplice ricerca di un cognome in uno stemmario.

Occorre invece individuare le testimonianze che associano un determinato stemma a una famiglia identificabile e dimostrare la continuità genealogica tra i suoi componenti.

Una famiglia può avere perduto la memoria della propria condizione storica senza che, per questo, siano scomparsi i documenti che la attestano. Ma vale anche il principio contrario: una tradizione familiare tenacemente conservata non acquista valore probatorio per la sola circostanza di essere antica.

Per i casi familiari richiamati si vedano i fascicoli delle istruttorie araldiche conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato, integrati dalla documentazione genealogica e dalle comunicazioni scientifiche acquisite dall’Archivio dell’Annuario della Nobiltà italiana. I singoli riferimenti archivistici sono riportati, ove disponibili, nelle rispettive schede familiari dell’opera.

4. Gli antichi consegnamenti e le famiglie di distinta civiltà

Accanto agli stemmi riconosciuti dal Regno d’Italia, la Parte V comprende quelli documentati attraverso registrazioni effettuate presso le autorità degli antichi Stati italiani.

Particolare importanza rivestono le registrazioni presso il Tribunale Araldico istituito sotto Maria Teresa d’Austria e i consegnamenti effettuati ai delegati araldici dei Duchi di Savoia e dei Re di Sardegna.

Questi atti consentono di identificare uno stemma storicamente riferibile a una determinata persona, famiglia o ramo, senza che dalla sola registrazione debba necessariamente dedursi una condizione nobiliare.

Una fattispecie differente è costituita dalle famiglie che, pur non disponendo di specifici riconoscimenti araldici ufficiali, sono in grado di dimostrare l’antico possesso di uno stemma e una condizione di distinta civiltà.

Per questa categoria, identificata dal simbolo 🕮, l’Annuario richiede due condizioni cumulative: la documentazione dell’uso dello stemma da almeno duecento anni e la prova di una distinta civiltà familiare protrattasi per oltre duecentocinquant’anni.

La valutazione è affidata al Comitato scientifico, che esamina le testimonianze genealogiche, araldiche e storico-sociali.

L’antichità del cognome, il possesso di una cappella, l’esistenza di una tradizione orale o l’attribuzione di uno stemma a una famiglia omonima non costituiscono, isolatamente, prove sufficienti.

Questi requisiti cronologici, tuttavia, riguardano esclusivamente la specifica fattispecie delle famiglie ammesse in virtù dell’accertamento della distinta civiltà. Non possono essere estesi indiscriminatamente alle concessioni araldiche originarie emanate da autorità sovrane competenti.

5. Le concessioni dei legittimi fontes honorum

Una delle principali precisazioni riguarda la distinzione fra il riconoscimento di uno stemma preesistente e la concessione originaria di una nuova arma.

Quando un’autorità riconosce un’arma già storicamente posseduta, il provvedimento può presupporre l’esame di documenti genealogici e araldici destinati a dimostrarne l’antichità e la spettanza.

Quando invece un legittimo fons honorum crea o concede per la prima volta uno stemma, il titolo araldico nasce dal provvedimento stesso.

L’Annuario considera pertanto le creazioni e le concessioni originarie di stemmi emanate da legittimi fontes honorum, regnanti o non regnanti, titoli primordiali autonomi e sufficienti per l’ammissione nella Parte V, secondo le rispettive competenze e fatte salve le esclusioni espressamente previste dai criteri compilativi. I riconoscimenti, le conferme e le convalide di armi preesistenti sono invece valutati in relazione alla natura del provvedimento, alla documentazione eventualmente richiesta dall’autorità emanante e alle specifiche condizioni stabilite dall’Annuario.

Non è necessario dimostrare che lo stemma fosse già posseduto da duecento anni, né che la famiglia godesse da oltre duecentocinquant’anni di una condizione di distinta civiltà.

Occorre però verificare l’autenticità del provvedimento, la legittimazione del concedente e la natura delle prerogative concretamente esercitate.

Per le Case attualmente regnanti sono considerati i titolari della potestà sovrana la cui posizione risulti conforme alle rispettive disposizioni costituzionali e dinastiche, nei limiti delle attribuzioni loro effettivamente riconosciute dai rispettivi ordinamenti.

Per le Case già regnanti, invece, l’Annuario richiede che la posizione del concedente quale Capo della Casa sia documentatamente conforme alle leggi dinastiche e alle disposizioni successorie applicabili. La semplice rivendicazione di tale qualità, l’assunzione di titoli dinastici o l’esercizio di fatto di prerogative onorifiche non costituiscono, isolatamente, elementi sufficienti per riconoscere la legittimità del provvedimento.

Occorre distinguere, a questo riguardo, la perdita della sovranità territoriale dalla cessazione delle prerogative dinastiche e onorifiche. La prima non comporta necessariamente la seconda, ma neppure consente di presumere che ogni prerogativa precedentemente esercitata dal Sovrano continui indefinitamente a spettare ai suoi successori. La persistenza delle attribuzioni onorifiche deve essere valutata alla luce dell’ordinamento dinastico della singola Casa, degli eventuali atti di rinuncia, delle modificazioni intervenute e della continuità storica dell’esercizio delle prerogative considerate.

La legittimazione del concedente e la natura della potestà esercitata costituiscono pertanto due questioni distinte, entrambe oggetto di verifica.

L’accertamento della qualità di Capo di una Casa già regnante non implica automaticamente che questi conservi tutte le attribuzioni un tempo connesse alla sovranità territoriale, né che ogni suo provvedimento produca effetti assimilabili a quelli di un’autorità statale.

La persistenza delle prerogative araldiche e onorifiche delle Case già regnanti non può essere stabilita mediante il semplice richiamo a principi generali formulati dalla dottrina o da organismi privati di studio. Essa richiede l’esame delle fonti proprie di ciascuna dinastia e, in particolare, delle leggi di successione, degli statuti di Casa, degli atti sovrani, delle eventuali rinunce e delle successive disposizioni modificative. Occorre inoltre distinguere la legittima successione nella qualità di Capo della Casa dalla conservazione di singole prerogative, poiché l’una non implica necessariamente l’altra. Ai fini della presente classificazione, la spettanza della potestà di concessione araldica deve essere accertata autonomamente, senza dedurla dalla sola titolarità di dignità dinastiche o dal riconoscimento di competenze relative al conferimento di onorificenze e all’amministrazione di Ordini cavallereschi.

Ai fini dei criteri compilativi dell’Annuario, le concessioni araldiche originarie emanate da legittimi fontes honorum non regnanti possono costituire titoli primordiali autonomi e sufficienti per l’ammissione nella Parte V, purché risultino accertate la legittimazione dinastica del concedente, la natura della prerogativa esercitata, l’autenticità del provvedimento e la sua riferibilità al beneficiario.

Tale riconoscimento ha natura esclusivamente storico-genealogica e araldica, nell’ambito dei criteri editoriali dell’opera. Esso non comporta l’attribuzione di efficacia giuridica al provvedimento nell’ordinamento della Repubblica italiana, né implica il riconoscimento di una condizione nobiliare ereditaria o di prerogative ulteriori rispetto a quelle espressamente risultanti dall’atto.

La pubblicazione nell’Annuario attesta pertanto l’accertamento di un titolo araldico ritenuto idoneo secondo i criteri scientifici e compilativi adottati, senza costituire un riconoscimento pubblico di sovranità, di potestà statale o di effetti nobiliari non dimostrati.

Il provvedimento può essere emanato direttamente dal fons honorum oppure da ufficiali araldici legittimamente investiti di una potestà delegata.

Il caso di maggiore rilievo per la storia araldica italiana è rappresentato dai provvedimenti di Re Umberto II e dei suoi successori dinastici. Lasciata l’Italia nel giugno 1946 senza avere abdicato, il Sovrano continuò a esercitare dall’esilio le prerogative di fons honorum, emanando fra l’altro concessioni di stemmi a favore di famiglie non nobili.[2] Queste concessioni non hanno effetti nell’ordinamento della Repubblica. Ai fini dell’Annuario costituiscono tuttavia titoli primordiali autonomi e sufficienti per l’ammissione nella Parte V. Trattandosi di concessioni originarie e non di riconoscimenti di armi preesistenti, a esse non si applica il requisito del possesso ultracentocinquantennale previsto dall’articolo 38 dell’Ordinamento del 1929 per gli stemmi di cittadinanza. Tale requisito è invece richiesto, in continuità con la prassi del Regno, per le famiglie che ottennero o ottengono riconoscimenti o conferme di stemmi e di altri privilegi araldici. Per il loro specifico rilievo nella storia araldica italiana, questi provvedimenti formano una categoria autonoma, contraddistinta dal simbolo u.

Per i provvedimenti emanati dai successori del Re dopo la sua morte, avvenuta a Ginevra il 18 marzo 1983, vale inoltre il criterio generale sopra enunciato per le Case già regnanti: è richiesta la documentata conformità della posizione del concedente alle leggi dinastiche di Casa Savoia. Solo ove tale conformità sia accertata, questi provvedimenti sono compresi nella medesima categoria.

6. College of Arms e Lord Lyon: due esercizi della prerogativa araldica della Corona britannica

Fra le autorità araldiche straniere espressamente riconosciute dall’Annuario assumono particolare rilievo il College of Arms d’Inghilterra e la Court of the Lord Lyon di Scozia.

Sebbene appartengano a ordinamenti araldici distinti, entrambe esercitano potestà di concessione degli stemmi derivanti dalla prerogativa sovrana della Corona britannica.

In Inghilterra, i tre Re d’Armi del College of Arms — Garter Principal King of Arms, Clarenceux King of Arms e Norroy and Ulster King of Arms — concedono nuove armi per delega della Corona, sotto la supervisione dell’Earl Marshal.

La procedura prevede un’istanza, l’autorizzazione dell’Earl Marshal mediante apposito Warrant e la successiva concessione da parte dei Re d’Armi attraverso lettere patenti (Letters Patent), registrate presso il College.

Queste concessioni non costituiscono semplici registrazioni amministrative di stemmi liberamente adottati dagli interessati, ma provvedimenti emanati nell’esercizio della potestà araldica sovrana.[3]

In Scozia, il Lord Lyon King of Arms esercita, in nome del Sovrano, la prerogativa araldica attribuitagli dalla legislazione scozzese, con particolare riferimento agli atti del 1672 e del 1867.

La Court of the Lord Lyon è un’autorità giudiziaria specializzata in materia araldica. Le concessioni vengono effettuate a seguito di una formale istanza (Petition) e documentate mediante lettere patenti e iscrizione nel Public Register of All Arms and Bearings in Scotland.[4]

Occorre distinguere la concessione di nuove armi (Grant of Arms) dalla matricolazione di armi precedentemente spettanti a un ascendente (Matriculation of Arms).

La prima costituisce un titolo concessorio originario; la seconda comporta, secondo le regole scozzesi, la documentazione della discendenza dal precedente titolare e dell’eventuale differenziazione araldica.

L’Annuario riconosce le concessioni originarie di stemmi emanate dal College of Arms e dal Lord Lyon quali titoli primordiali autonomi e sufficienti per l’ammissione nella Parte V.

A entrambe si applica il medesimo criterio compilativo: non è richiesta l’antichità dello stemma né la dimostrazione della distinta civiltà plurisecolare.

I riconoscimenti inglesi di diritti araldici preesistenti e le matricolazioni scozzesi possono essere considerati quando risultino fondati su adeguata documentazione storica e genealogica.

Rimangono in ogni caso necessarie la verifica dell’autenticità dell’atto, dell’identità del beneficiario e della spettanza ereditaria dell’arma quando la pubblicazione sia richiesta dai discendenti.

L’equiparazione riguarda il valore insertivo delle concessioni e non comporta la confusione dei due distinti ordinamenti araldici.

7. Gli altri uffici araldici stranieri: titoli insertivi e semplici notizie documentarie

Il quadro internazionale comprende numerose autorità pubbliche aventi competenze araldiche differenti.

Alcune esercitano poteri di concessione sovrana, altre procedono a riconoscimenti documentati di armi preesistenti, altre ancora svolgono funzioni di registrazione, tutela amministrativa o certificazione.

Non tutti i provvedimenti prodotti da questi uffici hanno il medesimo valore ai fini dell’ammissione nell’Annuario.

La validità di una registrazione nell’ordinamento di provenienza non implica necessariamente che essa documenti un antico possesso familiare, un riconoscimento araldico qualificato o una concessione proveniente da un legittimo fons honorum.

Per questa ragione l’Annuario distingue i titoli insertivi dalle notizie araldiche accessorie.

Una particolare distinzione riguarda le autorità araldiche istituite nell’ambito di ordinamenti repubblicani, le cui competenze derivano direttamente dalla legislazione statale e non dall’esercizio di una prerogativa araldica riconducibile a un fons honorum dinastico, regnante o non regnante.

Il Bureau of Heraldry della Repubblica del Sudafrica costituisce un esempio significativo di tale fattispecie. Istituito dall’Heraldry Act n. 18 del 1962, esso esercita competenze pubbliche in materia di registrazione e protezione giuridica degli stemmi, secondo le disposizioni dell’ordinamento nazionale. La registrazione può riguardare anche armi di nuova adozione, senza presupporre una preesistente condizione nobiliare del richiedente.

La Repubblica del Sudafrica non contempla un sistema generale di riconoscimento o concessione di titoli di nobiltà ereditaria assimilabile a quello storicamente proprio delle monarchie europee. L’ordinamento sudafricano riconosce, attraverso gli articoli 211 e 212 della Costituzione del 1996, le istituzioni e le autorità tradizionali delle comunità locali, secondo il diritto consuetudinario, ma tale riconoscimento appartiene a una distinta disciplina costituzionale e non deve essere confuso con l’esistenza di un ordinamento nobiliare di matrice europea.

Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è la disciplina degli ornamenti esteriori degli stemmi. Le istruzioni ufficiali del Bureau of Heraldry, nella versione pubblicata sul sito istituzionale nel 2024, documentano specifiche moratorie relative alla registrazione di corone, coroncine, sostegni e altri ornamenti indicativi di dignità nobiliari, titoli o particolari condizioni personali. Le medesime istruzioni richiamano una risoluzione dell’Heraldry Council del 21 ottobre 1988 concernente l’indicazione di titoli e qualifiche nei certificati di registrazione, comprese denominazioni quali Prince, Duke, Count, Baron e the Noble. Tali limitazioni, soggette alle eccezioni previste dalle disposizioni richiamate, confermano la distinzione fra registrazione e protezione pubblica di uno stemma e riconoscimento di una condizione nobiliare.[4 bis]

Il provvedimento sudafricano costituisce pertanto un atto pubblico valido secondo la legislazione dello Stato che lo ha emanato, ma non rappresenta, per ciò solo, un riconoscimento di nobiltà ereditaria, né una concessione proveniente da un fons honorum dinastico.

Ai fini dell’Annuario della Nobiltà italiana, la distinzione assume particolare importanza. La Parte V non è riservata alle famiglie nobili, ma comprende anche famiglie notabili, di distinta civiltà e storicamente in possesso di stemma. L’assenza di effetti nobiliari non costituisce dunque, isolatamente, una ragione sufficiente per escludere un provvedimento araldico dall’efficacia insertiva.

Il criterio determinante risiede piuttosto nella natura del titolo documentario e nella sua riconducibilità alle fattispecie espressamente riconosciute dall’opera. L’Annuario distingue infatti le concessioni originarie emanate da legittimi fontes honorum, i riconoscimenti qualificati di armi preesistenti e le registrazioni amministrative effettuate da autorità pubbliche in forza della legislazione statale.

La registrazione sudafricana produce gli effetti di riconoscimento e protezione araldica stabiliti dalla legislazione nazionale e può riguardare tanto armi preesistenti quanto stemmi di nuova adozione. Essa non documenta tuttavia, per il solo fatto della sua esistenza, un antico possesso familiare, una condizione di distinta civiltà o una concessione emanata nell’esercizio di prerogative araldiche dinastiche. La sua esclusione dall’efficacia insertiva autonoma non discende pertanto da un difetto di validità o di efficacia nell’ordinamento sudafricano, ma dalla scelta compilativa dell’Annuario di non equiparare automaticamente tale fattispecie ai titoli araldici espressamente ammessi nella Parte V.

Secondo i criteri compilativi adottati nella XXXIV edizione, i provvedimenti del Bureau of Heraldry sudafricano non costituiscono pertanto titolo autonomo per l’ammissione in alcuna Parte dell’opera. Possono tuttavia essere menzionati nelle schede delle famiglie già pubblicate sulla base di altri titoli validi, quale testimonianza documentaria della loro storia araldica.

Tale esclusione non implica alcun giudizio di invalidità, irregolarità o inferiorità giuridica dei provvedimenti sudafricani nel loro ordinamento. Essa costituisce una scelta di delimitazione scientifica e compilativa, fondata sulla distinzione fra le diverse origini delle potestà araldiche, la natura degli atti emanati e gli effetti che l’Annuario intende riconoscere a ciascuna categoria documentaria.[4 bis]

Analogo criterio di esclusione dall’efficacia insertiva viene applicato ai provvedimenti del Cronista de Armas de Castilla y León, in Spagna, e della Commissione regionale araldica di Sverdlovsk, nella Federazione Russa, ferme restando le specificità istituzionali, normative e storiche di ciascuna autorità.

L’esclusione di tali atti non ne determina né presume l’invalidità nell’ordinamento di provenienza, ma esprime una precisa scelta di delimitazione delle categorie documentarie riconosciute dall’Annuario.

Una fattispecie distinta è rappresentata dall’Office of the Chief Herald of Ireland, oggi appartenente all’ordinamento della Repubblica d’Irlanda, ma storicamente collegato alle funzioni dell’Ulster King of Arms, ufficio istituito nel 1552. Dal 1943 le competenze araldiche sono esercitate dal Chief Herald of Ireland, nell’ambito dell’organizzazione successivamente ricondotta alla National Library of Ireland. L’articolo 13 del National Cultural Institutions Act del 1997 ha espressamente disciplinato tali attribuzioni, prevedendo le funzioni di ricerca, concessione e conferma degli stemmi.

Il caso irlandese dimostra che la natura repubblicana dell’ordinamento nel quale opera un’autorità araldica non costituisce, isolatamente, un elemento sufficiente per determinarne l’esclusione dall’efficacia insertiva. Occorre infatti considerare anche l’origine storica dell’istituzione, l’eventuale continuità delle sue funzioni e, soprattutto, la natura dei provvedimenti concretamente emanati.

La continuità storico-istituzionale con un antico ufficio araldico della Corona non implica tuttavia che l’autorità irlandese eserciti attualmente una prerogativa delegata dal Sovrano britannico. Le sue competenze trovano oggi fondamento nell’ordinamento della Repubblica d’Irlanda, che le riconosce e disciplina espressamente. Ai fini dell’Annuario, le concessioni e le conferme del Chief Herald devono pertanto essere considerate secondo la loro effettiva natura e la documentazione disponibile, applicando i criteri compilativi previsti per le autorità araldiche estere, senza presumere né escludere automaticamente la loro efficacia insertiva in ragione della forma istituzionale dello Stato.[4 ter]

Per le altre autorità araldiche straniere, comprese quelle operanti in Belgio, Canada e in ulteriori Paesi, la valutazione rimane subordinata all’accertamento della fonte delle competenze esercitate, della natura del provvedimento e della sua eventuale riconducibilità alle fattispecie espressamente ammesse dai criteri compilativi.

Non è sufficiente che un documento sia rilasciato da un ufficio pubblico perché esso costituisca automaticamente titolo insertivo.

8. La Casa di Borbone-Parma e i depositi dell’Ordine di San Lodovico

Fra le fattispecie specificamente considerate nella Parte V figurano i provvedimenti esclusivamente araldici della Casa di Borbone-Parma, contraddistinti dal simbolo ⚜︎.

Rientrano in tale ambito, secondo i criteri compilativi dell’opera, le creazioni, concessioni, riconoscimenti e convalide di stemmi, nonché i depositi araldici ufficiali effettuati presso la Cancelleria dell’Ordine al Merito sotto il titolo di San Lodovico.

L’Ordine, istituito originariamente a Lucca nel 1836 e successivamente riordinato a Parma con l’atto sovrano n. 380 dell’11 agosto 1849, costituisce un importante esempio storico di distinzione fra effetti nobiliari ereditari e personali.[5]

L’articolo XIII degli statuti del 1849 disciplinava gli effetti nobiliari ereditari previsti per gli insigniti della Gran Croce e del grado di Commendatore, mentre l’articolo XIV attribuiva ai cavalieri di prima e seconda classe una nobiltà personale, non trasmissibile ai discendenti.

La circolare del 18 marzo 1853, relativa al deposito degli stemmi presso la Cancelleria dell’Ordine, riguardava espressamente le Gran Croci e i Commendatori.

Non sarebbe pertanto corretto estendere automaticamente ai cavalieri delle due classi inferiori l’obbligo previsto da tale circolare.

L’effettiva esistenza di depositi araldici effettuati anche da cavalieri di prima e seconda classe è stata tuttavia confermata alla direzione dell’Annuario nel maggio 2025 dal nobile Guido Agosti, archivista dell’Ordine di San Lodovico e membro del Comitato scientifico dell’opera.

La circostanza documenta l’esistenza di una prassi di deposito più ampia rispetto ai destinatari espressamente indicati nella circolare del 1853, senza comportare l’estensione a essi delle disposizioni relative alla nobiltà ereditaria.

Ai fini della pubblicazione, il deposito ufficiale deve essere accertato per ciascun insignito.

La spettanza dell’arma ai discendenti dipende dalla natura dello stemma e dalle norme applicabili alla sua trasmissione; non può essere dedotta dalla sola nobiltà personale conferita dal grado cavalleresco.

9. I provvedimenti araldici del Sovrano Militare Ordine di Malta

Una distinta categoria, contraddistinta dal simbolo ⨂, comprende i provvedimenti esclusivamente araldici emanati dal Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

La concessione o la conferma di uno stemma deve essere distinta dalle ammissioni cavalleresche effettuate sulla base di prove di nobiltà e dagli eventuali provvedimenti aventi autonomi effetti nobiliari.

La concessione originaria di uno stemma, ove formalmente emanata dall’autorità competente, può costituire titolo primordiale autonomo ai fini della pubblicazione nella Parte V, senza che a essa debba necessariamente corrispondere una nobilitazione. Le conferme e i riconoscimenti di armi preesistenti devono invece essere valutati secondo la loro specifica natura e sulla base della documentazione che ne attesti la spettanza al beneficiario.

Anche in questa fattispecie l’Annuario verifica l’autenticità dell’atto, la competenza dell’autorità emanante e la riferibilità dell’arma al beneficiario.

L’autorità del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine non deve essere confusa con l’Office of the Chief Herald of Arms della Repubblica di Malta, appartenente a un diverso ordinamento.

10. La nuova categoria degli Ordini cavallereschi sovrani e dinastici

La legittimità dell’Ordine e la competenza dell’autorità che emana il provvedimento araldico devono essere accertate sulla base delle fonti storiche e giuridiche proprie dell’istituzione, con particolare riferimento agli atti di fondazione, agli statuti, alle eventuali disposizioni sovrane e alle norme dinastiche applicabili. L’inclusione dell’Ordine in repertori, registri o elenchi compilati da associazioni private, organismi di studio o commissioni prive di competenza sovrana o pubblica non costituisce, di per sé, prova della sua legittimità e non può sostituire l’accertamento documentario richiesto dall’Annuario. Analogamente, il riconoscimento o il patrocinio eventualmente accordato da un’autorità dinastica deve essere valutato in relazione alla legittimazione del concedente, alla natura dell’atto e agli effetti che esso può effettivamente produrre, senza presumere che la semplice concessione di una protezione onorifica determini la trasformazione di un’associazione privata in un Ordine cavalleresco dinastico.

La XXXIV edizione introduce inoltre una nuova categoria, contraddistinta dal simbolo ✠, dedicata alle famiglie il cui stemma abbia formato oggetto di un provvedimento ufficiale nell’ambito di un Ordine cavalleresco sovrano o dinastico.

Il criterio adottato è generale e non richiede di individuare preventivamente un elenco tassativo di Ordini.

Le concessioni, approvazioni e registrazioni araldiche formalmente emanate dalle competenti autorità di tali Ordini possono costituire titoli araldici autonomi e sufficienti per l’ammissione nella Parte V, secondo i criteri compilativi dell’Annuario, ferma restando la distinzione fra la creazione originaria di un’arma e il riconoscimento, l’approvazione o la registrazione di uno stemma preesistente.

Non occorre dimostrare l’antichità dello stemma o una condizione di distinta civiltà protrattasi attraverso i secoli.

Non è invece sufficiente il semplice conferimento dell’onorificenza, né costituisce titolo insertivo la mera esposizione o raffigurazione dello stemma in una cappella, in uno stallo cavalleresco, in un armoriale commemorativo o su un monumento. Tali testimonianze possono documentare l’uso di un’arma da parte dell’insignito e la sua associazione a una determinata tradizione cavalleresca, ma non dimostrano necessariamente l’esistenza di un provvedimento ufficiale di concessione, approvazione o registrazione.

Diversa è la fattispecie nella quale lo stemma abbia formato oggetto di un procedimento ufficiale, conclusosi con un atto di concessione, approvazione o registrazione emanato dal Sovrano, dal Capo della Casa dinastica, dal Gran Maestro o da un’autorità araldica dell’Ordine legittimamente investita delle relative competenze.

L’atto può assumere forme differenti secondo gli statuti, i regolamenti e le consuetudini istituzionalizzate delle singole istituzioni cavalleresche. Non è pertanto indispensabile che esso sia denominato espressamente concessione araldica o che venga materialmente rilasciato mediante lettere patenti, purché risulti documentata una manifestazione formale della volontà dell’autorità competente, avente specificamente per oggetto l’arma del beneficiario.

Occorre inoltre distinguere la concessione originaria di un nuovo stemma, l’approvazione ufficiale di un’arma presentata dall’insignito e la registrazione di uno stemma preesistente. Tali provvedimenti non sono necessariamente equivalenti quanto alla natura e agli effetti giuridici, ma possono costituire titoli araldici autonomi ai fini dell’ammissione nella Parte V quando risultino formalmente emanati dall’autorità competente e siano espressamente riconosciuti come idonei dai criteri compilativi dell’Annuario. La mera registrazione effettuata per esigenze cerimoniali, priva di un autonomo significato araldico secondo le norme dell’Ordine, non acquista efficacia insertiva per il solo fatto di essere stata compiuta da un’istituzione cavalleresca.

L’efficacia insertiva attribuita dall’Annuario a questi provvedimenti non comporta tuttavia che essi producano indistintamente i medesimi effetti. In particolare, l’approvazione o la registrazione di uno stemma ai fini del cerimoniale di un Ordine non deve essere automaticamente equiparata a una concessione originaria, né può presumersi che attribuisca diritti araldici ereditari ai discendenti dell’insignito.

La trasmissibilità dell’arma deve essere accertata separatamente, alla luce della natura del provvedimento, delle disposizioni statutarie e delle norme araldiche applicabili. Quando l’atto risulti destinato esclusivamente all’uso personale o cerimoniale dell’insignito, tale limitazione non può essere superata mediante una presunzione di ereditarietà.

L’accertamento dell’esistenza del provvedimento può fondarsi su lettere patenti, decreti, deliberazioni capitolari, registrazioni ufficiali, attestazioni della competente Cancelleria o altra documentazione istituzionale idonea a dimostrare l’intervento formale dell’autorità araldica.

Il semplice inserimento dell’arma in un armoriale ufficiale può costituire un elemento documentario significativo, ma non dispensa dalla verifica della natura e del significato attribuiti a tale inserimento nell’ordinamento dell’Ordine.

Il criterio adottato consente così di riconoscere il valore storico e documentario delle tradizioni araldiche cavalleresche senza attribuire loro effetti diversi o più ampi rispetto a quelli effettivamente dimostrati.

Le tradizioni araldiche degli Ordini danesi dell’Elefante e del Dannebrog e dell’Ordine svedese dei Serafini hanno particolare interesse per questa disciplina.

In Danimarca, gli stemmi dei cavalieri dell’Elefante e degli insigniti della Gran Croce del Dannebrog vengono raffigurati negli armoriali dei rispettivi Ordini e nella Cappella degli Ordini Reali presso il castello di Frederiksborg. Gli statuti del 1693 disciplinavano già la presentazione delle armi, mentre la riforma del Dannebrog del 1808 estese la relativa prassi ai titolari della Gran Croce.[6]

In Svezia, in occasione dell’ammissione all’Ordine dei Serafini vengono presentati al Capitolo progetti araldici destinati alla realizzazione degli stemmi degli insigniti; le armi vengono dipinte durante la vita dei titolari e successivamente collocate nella chiesa di Riddarholmen dopo la loro morte.[7]

Queste tradizioni presentano notevole interesse storico, ma non dispensano dall’accertamento dell’esistenza di un atto formale di concessione, approvazione o registrazione.

Il medesimo principio si applica agli Ordini britannici, come la Giarrettiera e il Cardo, e alle altre istituzioni sovrane e dinastiche nelle quali siano documentate analoghe procedure araldiche ufficiali.

L’eventuale trasmissione ai discendenti dipende dalla legislazione nazionale di riferimento oppure dalle norme araldiche, cavalleresche e dinastiche della Casa alla quale appartiene l’Ordine.

Non è quindi possibile presumere che ogni attestazione araldica ufficiale attribuisca automaticamente un diritto familiare ereditario.

11. La riclassificazione delle famiglie della Parte III cavalleresca

Una conseguenza delle innovazioni riguarda le famiglie precedentemente comprese nella Parte III cavalleresca in ragione di una presunta nobilitazione ereditaria collegata all’ammissione a determinati Ordini.

A partire dalla XXXIV edizione, le famiglie precedentemente inserite nella Parte III esclusivamente in forza di tale presupposto non sono più mantenute in quella Parte. La loro eventuale riclassificazione nella Parte V, con particolare riferimento ai casi relativi agli Ordini danesi, rimane subordinata all’accertamento di un autonomo titolo araldico conforme ai criteri compilativi dell’Annuario.

La precedente attribuzione di una condizione nobiliare ereditaria non può essere mantenuta sulla sola base del conferimento dell’onorificenza, quando le disposizioni pertinenti non prevedano tale effetto.

Per le famiglie interessate che dispongano di un valido titolo araldico, la collocazione appropriata diviene la Parte V.

Il trasferimento non comporta il disconoscimento dell’onorificenza o degli eventuali diritti araldici effettivamente acquisiti.

È tuttavia necessario distinguere due momenti: la cessazione della precedente classificazione nella Parte III e la verifica dei requisiti che consentono la pubblicazione nella Parte V.

La riclassificazione nella Parte V non rende sufficiente un titolo araldico che, secondo i criteri dell’Annuario, non lo sia.

Pertanto, quando risulti soltanto la semplice esposizione dello stemma e manchi un autonomo titolo insertivo, la scheda non potrà essere mantenuta nella Parte V sulla sola base di tale circostanza, fino alla produzione della documentazione necessaria.

Le famiglie che dispongano di un autonomo titolo nobiliare idoneo a giustificarne la presenza nella Parte III, indipendentemente dall’onorificenza considerata, non sono interessate da questa riclassificazione.

La modifica costituisce una rettifica della classificazione storico-documentaria, non una valutazione negativa dell’Ordine cavalleresco o dell’insignito.

12. Le dieci categorie e il principio della precedenza

Le famiglie della Parte V sono oggi suddivise in dieci categorie, contraddistinte dai seguenti simboli, già disposti nel loro ordine di precedenza:

* Famiglie con stemma di cittadinanza riconosciuto dal Regno d’Italia e iscritto nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza.

★ Famiglie con stemma di cittadinanza riconosciuto dal Regno d’Italia, senza iscrizione nel relativo Libro araldico.

u Famiglie beneficiarie di concessioni, riconoscimenti e conferme di stemmi emanati da Re Umberto II successivamente al 2 giugno 1946 o dai suoi successori dinastici.

◆ Famiglie con stemma registrato nel Codice Araldico degli Stemmi Personali o nel Codice Araldico degli Stemmi dei Cittadini aperto presso il Tribunale Araldico istituito sotto Maria Teresa d’Austria.

✪ Famiglie con stemma consegnato ai delegati araldici dei Duchi di Savoia e dei Re di Sardegna.

⛨ Famiglie beneficiarie di riconoscimenti qualificati di armi preesistenti da parte di competenti autorità araldiche estere o di creazioni e concessioni originarie da parte di legittimi fontes honorum, regnanti o non regnanti. Sono espressamente comprese le concessioni del College of Arms d’Inghilterra e della Court of the Lord Lyon di Scozia.

🕮 Famiglie delle quali il Comitato scientifico abbia accertato il possesso dello stemma da almeno duecento anni e una distinta civiltà protrattasi per oltre duecentocinquant’anni.

⚜︎ Famiglie beneficiarie di specifici provvedimenti araldici della Casa di Borbone-Parma o di depositi ufficiali di stemmi presso la Cancelleria dell’Ordine di San Lodovico.

⨂ Famiglie beneficiarie di provvedimenti esclusivamente araldici del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

✠ Famiglie beneficiarie di concessioni, approvazioni o registrazioni araldiche ufficiali nell’ambito di Ordini cavallereschi sovrani e dinastici.

Per titolo araldico primordiale si intende, ai fini della presente classificazione, il provvedimento costitutivo dal quale trae origine il diritto all’uso di uno stemma, senza necessità di dimostrarne un possesso anteriore. Tale nozione non implica, di per sé, l’attribuzione di nobiltà ereditaria, né deve essere confusa con la prova dell’antichità genealogica della famiglia beneficiaria.

La classificazione segue un duplice criterio.

Anzitutto, ciascun provvedimento viene qualificato secondo la sua effettiva natura: i provvedimenti specificamente contemplati dalle categorie u, ⚜︎, ⨂ e ✠ sono classificati nelle rispettive categorie speciali, senza essere automaticamente assorbiti nella categoria generale ⛨ per il solo fatto della loro derivazione sovrana o dinastica.

Quando invece una famiglia disponga di più titoli insertivi autonomi e distinti, prevale la categoria che precede le altre nell’ordine sopra indicato.

La precedenza fra le categorie non costituisce una graduatoria di nobiltà o di prestigio sociale, ma una regola convenzionale di ordinamento delle diverse fattispecie documentarie.

Rimane sempre indispensabile dimostrare la riferibilità dello stemma alla famiglia e, quando la pubblicazione riguardi i discendenti del beneficiario originario, la continuità genealogica e il diritto alla trasmissione dell’arma.

La Parte V non costituisce dunque una forma inferiore di nobiltà, ma una distinta classificazione storico-genealogica e araldica.

La revisione dei criteri adottata con la XXXIV edizione conferma un principio fondamentale: il compito dell’Annuario non consiste nell’attribuire a una famiglia condizioni storiche o diritti che le fonti non dimostrano, ma nell’individuare con precisione l’origine e il valore delle testimonianze disponibili.

L’Annuario non crea retroattivamente la storia delle famiglie: ne raccoglie, verifica e classifica le testimonianze, distinguendo ciò che esse provano da ciò che non consentono di affermare.

Note e fonti

[1] R.D. 21 gennaio 1929, n. 61, Approvazione dell’ordinamento dello stato nobiliare italiano, art. 38, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 28, 2 febbraio 1929. Testo originario consultabile su https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=029U0061&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1929-02-02&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario.

[2] Provvedimenti nobiliari di Sua Maestà Umberto II Re d’Italia, estratto dal Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XXVI–XXX, ottobre 1987; Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XLIII–XLVII (2000–2004), Piacenza, TEP Arti Grafiche, 2005; Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XLVIII–LVII (2005–2014), Piacenza, TEP Arti Grafiche, 2015, pp. 111–130; Archivio di Stato di Torino, Legato Umberto II, Donazione Corpo della Nobiltà Italiana, mazzi 1–6, 1957–2001 (inventario n. 301, a cura di G. Caccia e S. Micheletta, 2016); Archivio dell’Annuario della Nobiltà italiana, annotazioni del marchese Antonio Toraldo e comunicazioni alla direzione. Si veda inoltre l’introduzione alla Parte III della presente edizione.

[3] College of Arms, Granting of Arms, https://www.college-of-arms.gov.uk/About/11.htm; The Law of Arms, https://www.college-of-arms.gov.uk/resources/the-law-of-arms. Le fonti precisano la derivazione sovrana dei poteri dei Re d’Armi e la necessità dell’autorizzazione dell’Earl Marshal.

[4] Court of the Lord Lyon, Petitions for Arms, Information Leaflet No. 4, in particolare pp. 2, 4 e 8; https://courtofthelordlyon.scot/index_htm_files/formsofpetition042011.pdf. Si vedano inoltre National Records of Scotland, Coat of Arms, https://www.nrscotland.gov.uk/learning-and-events/research-guides/coat-of-arms/.

[4 bis] Repubblica del Sudafrica, Heraldry Act, Act No. 18 of 1962, approvato il 7 marzo 1962 e pubblicato nella Government Gazette, n. 202, 16 marzo 1962, e successive modificazioni, in particolare Heraldry Amendment Act, n. 54 del 1969, n. 63 del 1980 e n. 22 del 1982; General Law Amendment Act, n. 49 del 1996; Abolition of Restrictions on the Jurisdiction of Courts Act, n. 88 del 1996; Cultural Laws Amendment Act, n. 36 del 2001. Cfr. National Archives and Records Service of South Africa, Bureau of Heraldry, General Information to Applicants, documento diffuso sul sito istituzionale nel 2024, specialmente p. 6, «Moratorium on the Inclusion of Additaments and the Registration There-of in Coats of Arms under the Heraldry Act (Act 18 of 1962) Pending Final Resolution by the Heraldry Council», rif. H4/1/1, contenente le disposizioni restrittive relative agli ornamenti araldici indicativi di nobiltà, titoli o dignità e il richiamo alla risoluzione dell’Heraldry Council del 21 ottobre 1988 sull’indicazione di titoli e qualifiche nei certificati di registrazione. Per il distinto riconoscimento costituzionale delle autorità tradizionali, cfr. Constitution of the Republic of South Africa, 1996, artt. 211–212.

[4 ter] Irlanda, National Cultural Institutions Act, n. 11 del 1997, art. 13, «Provisions relating to genealogy and heraldry», in particolare commi 1–3, relativi all’inquadramento del Genealogical Office nella National Library of Ireland e alle attribuzioni del Chief Herald of Ireland in materia di ricerca, concessione e conferma degli stemmi; National Library of Ireland, Office of the Chief Herald of Ireland, pagina istituzionale, con notizie sulla successione storica all’Ulster King of Arms, istituito nel 1552, e sull’esercizio delle funzioni araldiche dal 1943. Cfr. inoltre la documentazione relativa al Register of Arms, conservato presso il medesimo ufficio.

[5] Carlo III di Borbone, Atto sovrano n. 380 dell’11 agosto 1849, pel quale sono riordinati i Regolamenti e le Costituzioni dell’Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico, artt. XIII–XIV. Cfr. Paolo Rinaldo Conforti, Il patrimonio araldico della Real Casa Borbone Parma. L’Ordine di San Lodovico, Parma, Silva Editore, 1998, pp. 169–175, anche per la circolare del 18 marzo 1853. La notizia dei depositi effettuati da cavalieri delle due classi inferiori deriva dalla comunicazione trasmessa da Guido Agosti alla direzione dell’Annuario nel maggio 2025.

[6] Casa Reale di Danimarca, Chapel of Chivalry and Armourial Books, https://www.kongehuset.dk/en/royal-collections/chapel-of-chivalry-and-armourial-books/.

[7] Kungl. Maj Orden, The Order of the Seraphim, https://kungligmajestatsorden.se/english/orders/the-order-of-the-seraphim; The Seraphim Toll, https://kungligmajestatsorden.se/english/about-us/the-seraphim-toll.

Per il contesto storico generale si vedano inoltre C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV–XVIII, Roma-Bari, Laterza, 1988; G. C. Jocteau, Nobili e nobiltà nell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1997; G. B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, 3 voll., Pisa, 1886–1890; e G. Tutinelli, con la collaborazione di P. M. M. Onorati, Autorità araldiche pubbliche accessibili ai privati, studio comparativo delle competenze istituzionali, comunicazione inedita al direttore dell’Annuario della Nobiltà italiana.

Andrea Borella

Andrea Borella (1974), direttore dell’«Annuario della Nobiltà Italiana», è storico, araldista, genealogista, editore e studioso di diritto dinastico. Nel 1998 ha rifondato la seconda serie dell’Annuario, curandone la direzione scientifica. Studioso di diritto nobiliare e dinastico comparato, ha promosso repertori genealogici internazionali. È presidente e fondatore della Nuova Accademia Araldica G.B. di Crollalanza. Docente di Scienze Ausiliarie della Storia, ha insegnato araldica in istituzioni accademiche italiane ed estere ed è autore di studi specialistici. È decorato di vari ordini cavallereschi.

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