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La sezione «Malta corrente» dell’Annuario della Nobiltà Italiana: nuovi criteri di pubblicazione per la XXXIV edizione (2021-2026)

Come lavora l'Annuario
1. Famiglie dimenticate, famiglie documentate. Memoria, prove e classificazione nella seconda serie dell’Annuario della Nobiltà Italiana
2. La sezione «Malta corrente» dell’Annuario della Nobiltà Italiana: nuovi criteri di pubblicazione per la XXXIV edizione (2021-2026)

Prove nobiliari, ammissioni motu proprio, titolo primordiale di nobiltà generosa, commende familiari e concessioni araldiche: fondamenti storico-giuridici e criteri di classificazione delle famiglie legate al Sovrano Militare Ordine di Malta

di Andrea Borella

1. Le novità nella classificazione delle famiglie

In vista della pubblicazione della XXXIV edizione dell’Annuario della Nobiltà Italiana (AdNI), la redazione ha ritenuto opportuno procedere a una revisione e a una più precisa definizione dei criteri di classificazione delle famiglie comprese nella sezione della Parte III tradizionalmente denominata «Malta corrente».

Tale sezione è dedicata alle famiglie la cui condizione nobiliare risulti documentata attraverso le ammissioni nelle categorie nobiliari del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (S.M.O.M.), oppure sia riconducibile a determinati provvedimenti adottati dalle competenti autorità dell’Ordine.

Le innovazioni interessano principalmente il valore storico e giuridico delle ammissioni nelle categorie nobiliari, con particolare riguardo a quelle disposte motu proprio, senza la presentazione delle ordinarie prove genealogiche.

Assume, in questo contesto, speciale rilievo la questione della loro eventuale efficacia quale titolo primordiale di nobiltà generosa, nonché quella degli effetti che tale qualificazione può produrre sulla discendenza del primo beneficiario.

La revisione riguarda inoltre le ammissioni femminili, le fondazioni di commende di giuspatronato familiare, le concessioni araldiche magistrali e i criteri secondo i quali le famiglie interessate devono essere distribuite fra le diverse parti dell’Annuario.

L’obiettivo è duplice: riconoscere, da un lato, l’effettivo valore storico e giuridico dei provvedimenti magistrali; evitare, dall’altro, che fattispecie differenti per origine, natura ed effetti vengano ricondotte a una medesima qualificazione.

Il principio metodologico che ispira la revisione può essere così sintetizzato: l’appartenenza a una categoria cavalleresca, l’accertamento di una nobiltà preesistente, la costituzione di un titolo primordiale di nobiltà generosa e la concessione di uno stemma gentilizio rappresentano fattispecie giuridicamente distinte, ciascuna delle quali deve essere valutata secondo il proprio fondamento documentario e normativo.

Le precisazioni illustrate nelle pagine che seguono si inseriscono nel più ampio programma di aggiornamento scientifico dell’opera e costituiscono uno sviluppo dei risultati esposti nel mio precedente studio La grazia del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta dopo il 1798. Concessioni araldiche, ammissioni motu proprio e la loro pubblicazione nell’Annuario della Nobiltà italiana, pubblicato su questo blog il 28 settembre 2026.¹

L’approfondimento della materia ha reso necessario un ulteriore confronto con la dottrina specialistica, in particolare con il fondamentale trattato di Gioacchino Quadri di Cardano, I processi nobiliari nell’Ordine di Malta, e con le fonti normative dell’istituzione.

Sono stati inoltre presi in considerazione i Regolamenti e Commenti promulgati il 18 febbraio 2011 dal Gran Maestro Fra’ Matthew Festing, nonché lo studio del cardinale Gianfranco Ghirlanda sulla nuova Carta costituzionale e sul Codice melitense promulgati nel 2022.²

Occorre infine tenere conto delle modificazioni introdotte dal Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 10 aprile 2026, recepite nel testo ufficiale consolidato della Carta costituzionale e del Codice pubblicato nel giugno dello stesso anno.³

Il presente contributo distingue pertanto la disciplina storicamente applicata alle diverse fattispecie dalla normativa attualmente vigente, evitando di attribuire automaticamente efficacia contemporanea a disposizioni appartenenti a precedenti ordinamenti.

2. «Malta storica» e «Malta corrente»: due differenti fondamenti di classificazione

La distinzione fra «Malta storica» e «Malta corrente» trova il proprio fondamento nella particolare evoluzione storico-istituzionale dell’Ordine gerosolimitano e, soprattutto, nella diversa natura delle prerogative esercitate dai suoi Gran Maestri nelle successive fasi della storia dell’istituzione.

Durante il periodo della sovranità territoriale sull’arcipelago maltese, cessata nel 1798, i Gran Maestri esercitarono prerogative sovrane comprendenti anche la concessione e il riconoscimento della nobiltà, di titoli nobiliari e di qualificazioni gentilizie.

Tali provvedimenti potevano assumere carattere personale oppure ereditario, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi diplomi. Si verificarono inoltre concessioni successivamente confermate, ampliate o modificate, anche con riferimento alle modalità della loro trasmissione.

La sezione «Malta storica» era tradizionalmente destinata, nell’ordinamento dell’Annuario, alle famiglie beneficiarie di provvedimenti nobiliari emanati durante il periodo della sovranità territoriale dell’Ordine.

Pubblicata per l’ultima volta nella XXXII edizione, tale sezione non compare più a partire dalla XXXIII, essendo stata riservata la relativa materia a un autonomo repertorio, tuttora in preparazione, dedicato alle concessioni e ai riconoscimenti nobiliari maltesi anteriori al 1798.

La perdita dell’arcipelago non determinò la cessazione dell’Ordine, che conservò la propria continuità istituzionale e il proprio ordinamento, pur trovandosi in condizioni profondamente differenti rispetto a quelle del periodo precedente.

Non sarebbe tuttavia metodologicamente corretto dedurre da tale continuità istituzionale l’esistenza di una prassi ininterrotta di concessioni nobiliari e araldiche dal 1798 fino all’età contemporanea. La documentazione attualmente conosciuta non consente infatti di sostenere una simile conclusione.

È invece possibile documentare la permanenza di determinati istituti di grazia propri dell’ordinamento melitense, soprattutto in relazione alle ammissioni nelle categorie tradizionalmente riservate alla nobiltà.

La questione deve essere esaminata anche alla luce della particolare natura giuridica dell’Ordine contemporaneo.

Il cardinale Gianfranco Ghirlanda, illustrando la riforma del 2022, ha sottolineato che la sovranità melitense possiede carattere funzionale rispetto alle finalità religiose, caritative e assistenziali dell’istituzione.

Richiamando il decreto pontificio del 3 settembre 2022 e la sentenza del Tribunale Cardinalizio del 24 gennaio 1953, Ghirlanda evidenzia come l’Ordine non possa essere equiparato a uno Stato sovrano nel significato pieno del termine, essendo la sua soggettività internazionale intimamente connessa alla sua natura di ordine religioso.⁴

Da tale qualificazione discende un’importante conseguenza metodologica.

L’esistenza di prerogative sovrane nell’ordinamento melitense contemporaneo non consente, da sola, di equipararne gli effetti a quelli delle potestà nobiliari esercitate dai Gran Maestri durante il periodo della sovranità territoriale.

Per valutare un provvedimento nobiliare o araldico successivo al 1798 occorre invece verificare il suo fondamento nell’ordinamento proprio dell’Ordine, la competenza dell’autorità emanante, la natura della grazia concessa e gli eventuali effetti riconosciuti al beneficiario.

La Carta costituzionale vigente, all’articolo 6, annovera fra le fonti del diritto melitense, oltre alla Carta stessa, al Codice e al diritto canonico, anche i provvedimenti normativi delle competenti autorità e le consuetudini e i privilegi legittimamente acquisiti e non espressamente revocati.

La salvaguardia di tali fonti assume particolare rilievo per la ricostruzione degli istituti tradizionali; non comporta tuttavia l’automatica conservazione di qualsiasi precedente disciplina, indipendentemente dalla sua compatibilità con le norme sopravvenute.

Da questa distinzione discende il criterio classificatorio adottato dall’Annuario: le famiglie beneficiarie di concessioni nobiliari risalenti al periodo della sovranità territoriale appartengono alla materia della «Malta storica», oggi destinata al repertorio autonomo; i provvedimenti magistrali successivi al 1798 vengono invece considerati secondo la loro specifica natura, la posizione cavalleresca del beneficiario e gli eventuali effetti nobiliari o araldici.

Non sarebbe infatti corretto assimilare, sul piano storico-giuridico, una concessione settecentesca di titolo baronale a una moderna concessione di stemma in favore di un Cavaliere di Grazia Magistrale.

La prima appartiene alla storia dell’esercizio della potestà nobiliare dei Gran Maestri sovrani di Malta; la seconda deve essere qualificata alla luce dell’ordinamento melitense nel quale è stata emanata, del contenuto del provvedimento e della categoria di appartenenza del destinatario.

La distinzione non implica una valutazione di maggiore o minore dignità delle famiglie interessate, ma risponde all’esigenza scientifica di non confondere istituti diversi per origine e fondamento.

3. Le ammissioni con prove nobiliari

Il primo e più tradizionale presupposto per la pubblicazione nella sezione «Malta corrente» è costituito dall’ammissione di uno o più membri della famiglia nelle categorie nobiliari del S.M.O.M., a seguito della presentazione e dell’approvazione delle prescritte prove genealogiche.

Per secoli i processi di ricezione nell’Ordine gerosolimitano hanno rappresentato uno dei più articolati sistemi di accertamento della nobiltà familiare, fondato sull’esame della discendenza, della condizione degli ascendenti e dei titoli giuridici invocati a sostegno della qualità nobiliare.

La documentazione prodotta in tali procedimenti poteva comprendere atti di nascita e matrimonio, diplomi sovrani, attestazioni gentilizie, testimonianze, documenti araldici e prove relative alla condizione sociale e giuridica degli antenati.

Si tratta di un patrimonio documentario di eccezionale interesse per gli studi genealogici, araldici e nobiliari, non soltanto per la ricostruzione delle singole famiglie, ma anche per la conoscenza dei criteri con i quali, nelle diverse epoche, veniva valutata e riconosciuta la condizione gentilizia.

L’evoluzione storica di tali procedimenti, delle categorie di ammissione e dei rispettivi requisiti è stata ampiamente ricostruita da Gioacchino Quadri di Cardano nel suo fondamentale trattato I processi nobiliari nell’Ordine di Malta.⁵

Nella «Malta corrente» sono pertanto considerate le famiglie italiane e straniere i cui membri siano stati ammessi nelle categorie di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione, comprese le corrispondenti categorie in Obbedienza, previo regolare accertamento della nobiltà richiesta.

La sezione comprende principalmente famiglie che non abbiano ottenuto il riconoscimento della propria nobiltà o dei propri titoli da parte delle competenti autorità del Regno d’Italia e che non trovino già collocazione, per altro autonomo fondamento, nelle precedenti parti dell’Annuario.

In queste fattispecie l’ammissione nell’Ordine assume un valore essenzialmente ricognitivo: non costituisce necessariamente il fatto originario di una nuova nobiltà, ma documenta l’avvenuto accertamento di una condizione gentilizia preesistente, secondo le norme e i criteri applicati al momento della ricezione.

Quadri di Cardano ha particolarmente insistito sulla necessità di distinguere l’esistenza del titolo primordiale dalla sua dimostrazione.

Nella ricostruzione da lui proposta, la prova ordinaria della nobiltà generosa si fonda su tre elementi:

a) l’esistenza di un valido titolo primordiale di nobiltà ereditaria;

b) la continuità della discendenza diretta, maschile, naturale e legittima dal primo beneficiario, secondo le regole storicamente applicabili;

c) la dimostrazione della vita more nobilium nelle generazioni intermedie, anche al fine di escludere eventuali cause di decadenza.

L’autore distingue inoltre i provvedimenti costitutivi di nobiltà dagli atti meramente ricognitivi, osservando che questi ultimi possono possedere elevato valore probatorio senza rappresentare, per ciò solo, un autonomo titolo primordiale.

La distinzione è particolarmente importante in relazione alle ammissioni per giustizia negli ordini cavallereschi che richiedevano prove nobiliari.

Una simile ammissione può infatti documentare l’avvenuto accertamento della nobiltà del candidato, ma non costituisce necessariamente il titolo originario dal quale quella nobiltà deriva.

Secondo la massima n. 15 del Massimario del Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, l’ammissione in via di giustizia in determinati ordini cavallereschi che richiedevano prove nobiliari può costituire prova del titolo primordiale di nobiltà.

Anche in questo caso, tuttavia, occorre distinguere il valore probatorio del provvedimento dal suo eventuale carattere costitutivo.⁶

La differenza appare ancora più evidente considerando l’evoluzione dei requisiti nobiliari per la ricezione nell’Ordine.

Per la categoria di Onore e Devozione, i criteri storicamente applicati nella Lingua d’Italia richiedevano ordinariamente la dimostrazione della nobiltà bicentenaria delle famiglie dei quattro avi del candidato, salvo le sanatorie ammesse.

Per la categoria di Grazia e Devozione il decreto consiliare n. 32851 del 3 dicembre 1987 ridusse invece a cento anni l’antichità nobiliare richiesta per il quarto paterno, prevedendo ulteriori requisiti relativi alla legittima discendenza e alla distinta civiltà della famiglia materna.

Quadri di Cardano ricostruisce puntualmente tale evoluzione, chiarendo che la dimostrazione della distinta civiltà non coincide con la prova della nobiltà generosa.⁷

Le norme storiche ricordate devono naturalmente essere considerate in relazione al periodo della loro applicazione e non possono essere assunte, senza ulteriori verifiche, quali disposizioni automaticamente vigenti dopo la riforma del 2022.

Nell’ordinamento attuale l’articolo 83, § 5, del Codice demanda l’esame dei requisiti nobiliari a un apposito regolamento approvato dal Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio.

Il precedente § 4 precisa che la presentazione delle prove nobiliari non costituisce, di per sé, un diritto alla ricezione.

Tali disposizioni confermano la distinzione fra l’accertamento della condizione gentilizia e la successiva decisione di ammissione, nella quale intervengono ulteriori valutazioni riservate alle autorità dell’Ordine.

La medesima impostazione era già presente nei Regolamenti e Commenti del 2011, che distinguevano l’appartenenza tradizionalmente nobiliare all’Ordine dalla nobiltà intesa in senso morale, quale disposizione al servizio, alla responsabilità e alla pratica delle virtù cristiane.

Quest’ultima nozione, pur importante per la comprensione della natura spirituale dell’istituzione, non deve essere confusa con la nobiltà generosa oggetto delle prove genealogiche.⁸

L’approvazione delle prove nobiliari da parte degli organi dell’Ordine non esclude, naturalmente, un autonomo esame della documentazione da parte della redazione dell’Annuario.

Quest’ultima conserva piena indipendenza scientifica nella verifica della continuità genealogica, nell’esame delle fonti e nella valutazione dei presupposti per la pubblicazione.

4. Le ammissioni motu proprio e il titolo primordiale di nobiltà generosa

Fra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte nella XXXIV edizione assume particolare importanza la classificazione delle famiglie discendenti da cavalieri ammessi motu proprio nelle categorie nobiliari dell’Ordine, senza la presentazione delle prove ordinariamente prescritte.

La questione è particolarmente delicata, poiché coinvolge la distinzione fra il semplice esonero dalla dimostrazione di una nobiltà già posseduta e l’eventuale formazione di un nuovo titolo primordiale di nobiltà generosa.

L’espressione motu proprio, nell’ambito del diritto melitense, individua anzitutto una particolare modalità di esercizio della potestà magistrale.

La sua presenza in un decreto non comporta, tuttavia, che il provvedimento debba necessariamente essere interpretato come atto costitutivo di una nuova condizione nobiliare.

Occorre distinguere, in particolare, l’ammissione disposta con dispensa dalle prove in favore di soggetti appartenenti a famiglie la cui nobiltà fosse già conosciuta o documentabile dall’ammissione concessa, per grazia magistrale, in favore di soggetti dei quali non fosse stato precedentemente accertato il possesso della nobiltà generosa.

Nel primo caso il provvedimento può assumere natura prevalentemente ricognitiva; nel secondo può porsi il problema della costituzione di un autonomo titolo primordiale.

Il riferimento normativo e dottrinale di maggiore interesse è costituito dal Massimario del Magistrale Collegio dei Consultori Araldici del S.M.O.M., approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968.

Il § 3, n. 18, contiene infatti una disposizione di particolare importanza, poiché distingue espressamente la mancata dimostrazione di una nobiltà preesistente dalla costituzione di un nuovo titolo primordiale.

La massima stabilisce che l’ammissione eccezionale per grazia sovrana, senza prove nobiliari, non vale quale dimostrazione della precedente nobiltà generosa dell’ammesso e, conseguentemente, non giova ai discendenti, salvo diversa disposizione del decreto.

Aggiunge tuttavia:

«Tuttavia tale ammissione costituisce titolo primordiale di nobiltà generosa e prova una preesistente vita more nobilium, la cui durata dovrà essere accertata caso per caso».

La formulazione merita particolare attenzione.

Il Massimario non attribuisce all’ammissione per grazia il valore di riconoscimento di una nobiltà familiare anteriore, ma la qualifica espressamente come titolo primordiale di nobiltà generosa.

Si tratta di due proposizioni che devono essere considerate congiuntamente: la prima nega il valore probatorio rispetto a una nobiltà preesistente; la seconda riconosce al provvedimento un’autonoma rilevanza quale possibile origine di una condizione gentilizia.⁹

Secondo l’interpretazione qui sostenuta, l’ammissione presenta pertanto una natura giuridica peculiare: costitutiva quanto al titolo primordiale, ricognitiva quanto alla precedente vita more nobilium.

Occorre però precisare il significato di questa distinzione.

Il riconoscimento di una precedente vita more nobilium non equivale all’accertamento di una nobiltà giuridicamente esistente prima della ricezione.

La vita more nobilium rappresenta infatti un complesso di comportamenti, condizioni sociali e testimonianze documentarie che possono concorrere a dimostrare una posizione gentilizia o una reputazione di nobiltà, ma che non costituiscono necessariamente, considerati isolatamente, un titolo nobiliare.

Quadri di Cardano attribuisce particolare importanza a questo profilo, osservando che il possesso e la reputazione di uno status nobilitatis devono essere distinti dall’esistenza del titolo giuridico che ne costituisce il fondamento.

La prova di una vita more nobilium può assumere rilievo probatorio; non può tuttavia trasformare automaticamente un atto non nobilitante in una concessione di nobiltà.¹⁰

L’istituto dell’ammissione motu proprio è stato espressamente conservato anche dopo la riforma dell’ordinamento melitense del 2022.

L’articolo 87 del Codice vigente disciplina l’ammissione motu proprio nel Terzo Ceto, stabilendo che il relativo provvedimento del Gran Maestro debba essere preventivamente portato a conoscenza del Sovrano Consiglio e del competente Priore, Sottopriore o Presidente dell’Associazione.

La disposizione regola la procedura di ammissione, ma non determina direttamente gli eventuali effetti nobiliari del provvedimento.

Ne consegue che non sarebbe metodologicamente corretto attribuire alla sola esistenza dell’articolo 87 il valore di una conferma normativa della natura nobilitante di ogni ammissione motu proprio.¹¹

La questione deve invece essere affrontata mediante l’esame del Massimario del 1968, delle successive disposizioni applicabili, dell’effettiva prassi dell’Ordine e del contenuto dei singoli decreti magistrali.

5. La nobiltà derivante dal motu proprio è trasmissibile ai discendenti?

È questo uno dei problemi di maggiore interesse e, al tempo stesso, dei più controversi dell’intera materia.

Il Massimario del 1968 esclude che l’ammissione per grazia possa dimostrare il possesso di una nobiltà generosa preesistente, ma qualifica espressamente tale ammissione come titolo primordiale della medesima nobiltà.

Occorre pertanto stabilire se il titolo così costituito esaurisca i propri effetti nella persona dell’ammesso oppure possa assumere rilevanza anche nei confronti dei suoi discendenti, una volta maturati i requisiti richiesti dall’ordinamento melitense.

La questione non può essere risolta mediante il semplice richiamo alla tradizionale ereditarietà della nobiltà generosa, poiché occorre anzitutto accertare se l’ammissione motu proprio produca effettivamente una condizione nobiliare trasmissibile e secondo quali modalità.

La posizione di Quadri di Cardano

Gioacchino Quadri di Cardano affronta direttamente il problema alle pp. 331-332 del suo trattato, nel paragrafo dedicato al carattere nobilitante dell’Ordine di Malta.

Dopo aver riportato la massima n. 18, l’autore giudica sostanzialmente superflua la sua prima parte, osservando che un’ammissione effettuata senza la presentazione delle prove non può evidentemente costituire dimostrazione documentaria di una nobiltà preesistente.

Le sue riserve riguardano invece il carattere nobilitante che la seconda parte della massima attribuisce implicitamente alle ammissioni motu proprio.

Quadri di Cardano richiama, a sostegno dei propri dubbi, alcune ammissioni eccezionali nelle categorie nobiliari accordate a capi di Stato, uomini di governo e personalità di particolare rilievo politico o sociale, fra i quali ricorda Benito Mussolini, il presidente francese Vincent Auriol e Francesco Cossiga.

L’autore richiama inoltre le ammissioni di Dame concesse in considerazione della categoria cavalleresca posseduta dal marito.

Egli osserva che, in assenza di una espressa dichiarazione del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio, sarebbe difficile ammettere che i discendenti di tali beneficiari potessero utilizzare automaticamente la ricezione dell’avo quale fondamento della propria nobiltà generosa.

La sua conclusione è particolarmente netta: «In definitiva mi sembra che la massima in commento non sia corretta». ¹² La posizione dell’autore costituisce un’obiezione sostanziale che non può essere elusa.

Essa non riguarda soltanto l’interpretazione letterale della massima, ma anche la sua compatibilità con le concrete fattispecie nelle quali la potestà di grazia magistrale è stata esercitata.

Un conto è riconoscere una nobiltà già posseduta ma non formalmente dimostrata; altro è attribuire a ogni ammissione eccezionale il valore di un nuovo titolo nobiliare suscettibile di produrre effetti nella discendenza.

La posizione di Bettoja

Maurizio Bettoja, nel suo saggio sulle concessioni araldiche di Fra’ Matthew Festing, interpreta le ammissioni motu proprio come possibile fondamento di una nobiltà personale. Secondo tale ricostruzione, il carattere ereditario della condizione nobiliare potrebbe derivare da un successivo provvedimento magistrale in favore dei discendenti.

La sua lettura tende pertanto a distinguere la grazia originaria, riferita alla persona dell’ammesso, dall’eventuale estensione degli effetti alla discendenza.¹³

La soluzione presenta il vantaggio di attribuire pieno rilievo alla discrezionalità del Gran Maestro e di evitare che la semplice appartenenza a una categoria nobiliare dell’Ordine produca conseguenze ereditarie non espressamente previste.

Resta tuttavia da chiarire se una simile interpretazione esaurisca il significato della formula utilizzata dal Massimario, che non parla soltanto di nobiltà personale, ma di titolo primordiale di nobiltà generosa.

Il significato giuridico del titolo primordiale

Nel diritto nobiliare tradizionale il titolo primordiale costituisce il fatto originario dal quale una condizione gentilizia può svilupparsi e trasmettersi secondo le norme applicabili.

Quadri di Cardano ricorda, alle pp. 173-176, che la prova ordinaria della nobiltà generosa richiede l’esistenza di un valido titolo primordiale, la continuità genealogica e la dimostrazione della vita more nobilium.

La nobiltà generosa viene quindi considerata una condizione radicata nella famiglia attraverso il succedersi delle generazioni.

Lo stesso autore osserva che gli effetti di un titolo primordiale, secondo la tradizionale prassi melitense, vengono normalmente computati dalla nascita del primo beneficiario, distinguendo tale criterio dalla disciplina adottata nell’ordinamento nobiliare italiano del 1943.¹⁴

Questa ricostruzione è particolarmente importante per il problema in esame.

Se la massima n. 18 attribuisce effettivamente all’ammissione per grazia il valore di titolo primordiale di nobiltà generosa, occorre chiedersi se tale qualificazione possa essere ridotta a una semplice concessione di nobiltà personale. La risposta non è necessariamente affermativa.

La nozione stessa di titolo primordiale, considerata nel sistema della nobiltà generosa descritto da Quadri di Cardano, richiama infatti un fatto originario suscettibile di assumere rilevanza genealogica.

Tale circostanza non determina automaticamente la trasmissibilità della condizione nobiliare, ma impedisce di considerare irrilevante la qualificazione espressamente adottata dal Massimario.

L’interpretazione qui proposta

Nel mio precedente studio ho sostenuto una lettura della massima n. 18 fondata sulla distinzione fra l’efficacia probatoria dell’ammissione e la sua eventuale efficacia costitutiva.

L’espressione secondo cui l’ammissione non giova ai discendenti viene infatti collegata, mediante la locuzione «per conseguenza», all’assenza di prove relative a una nobiltà già precedentemente posseduta.

Il successivo avverbio «tuttavia» introduce invece una proposizione autonoma, che attribuisce all’ammissione il valore di titolo primordiale di nobiltà generosa.

Secondo questa interpretazione, l’impossibilità per i discendenti di utilizzare l’ammissione dell’avo quale prova di una nobiltà anteriore non escluderebbe necessariamente che il medesimo provvedimento possa rappresentare l’origine di una nuova condizione gentilizia.

La distinzione risponde a un preciso criterio logico-giuridico: un atto può essere privo di efficacia ricognitiva rispetto al passato e possedere, nello stesso tempo, un’autonoma rilevanza costitutiva per il futuro.

Non si tratta, tuttavia, di una conclusione imposta univocamente dalla lettera della massima.

La formula che esclude il beneficio per i discendenti potrebbe infatti essere interpretata anche come limitazione sostanziale degli effetti della grazia, soprattutto quando il decreto di ammissione abbia carattere esclusivamente personale.

La soluzione qui sostenuta deve pertanto essere qualificata come interpretazione dottrinale, fondata sulla particolare terminologia impiegata dal Massimario, ma ancora bisognosa di riscontri nella prassi applicativa.

Secondo tale lettura, il titolo primordiale potrebbe assumere rilevanza genealogica soltanto dopo la maturazione dei requisiti di antichità e di continuità familiare richiesti, senza che da ciò derivi un diritto automatico alla ricezione nell’Ordine.

L’eventuale efficacia del titolo sulla discendenza sarebbe dunque differita e condizionata, non necessariamente esclusa in via assoluta.

La questione della grazia di attacco

Un ulteriore elemento deve essere precisato alla luce delle pagine 209-212 del trattato di Quadri di Cardano.

La cosiddetta grazia di attacco consiste, nella disciplina illustrata dall’autore, nella facoltà concessa a un candidato di utilizzare, ai fini delle proprie prove genealogico-nobiliari, la documentazione già prodotta da un ascendente o da un parente precedentemente ricevuto nell’Ordine. Il candidato viene così dispensato, in tutto o in parte, dal ripresentare prove già depositate e approvate.

Quadri di Cardano ricorda tuttavia che tale concessione appartiene alla competenza del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio e che può essere subordinata a una revisione del processo originario. Il decreto consiliare n. 22848 del 14 marzo 2000 stabilì, in particolare, che la concessione della grazia di attacco a processi nobiliari della Lingua d’Italia accettati fra il 1960 e il 2000 fosse subordinata alla revisione delle relative prove. Ne deriva una distinzione essenziale.

La grazia di attacco, nel suo significato tecnico ordinario, costituisce un istituto di semplificazione probatoria e non necessariamente un autonomo provvedimento di concessione della nobiltà ereditaria.

Quando venga invocata in relazione ai discendenti di un cavaliere ammesso motu proprio, occorrerà quindi verificare se il provvedimento si limiti ad autorizzare l’utilizzazione di un precedente processo oppure contenga un’espressa disposizione relativa alla condizione nobiliare del nuovo beneficiario. I due effetti non possono essere considerati automaticamente equivalenti.¹⁵

Il computo dell’antichità

Nella disciplina tradizionalmente applicata alla Lingua d’Italia, il decreto consiliare del 3 dicembre 1987 stabilì, per la categoria di Grazia e Devozione, la prova di cento anni di nobiltà del quarto paterno.

Si pone dunque il problema di determinare il momento iniziale del relativo computo quando il titolo primordiale venga individuato nell’ammissione motu proprio dell’avo.

Quadri di Cardano osserva che, secondo la prassi melitense da lui ricostruita, gli effetti del titolo primordiale possono essere computati dalla nascita del primo beneficiario.

Tale criterio non può tuttavia essere trasferito automaticamente a ogni ammissione per grazia.

Occorre infatti verificare che il provvedimento sia effettivamente qualificabile come titolo primordiale trasmissibile e che la disciplina applicabile non disponga diversamente.

L’eventuale computo dalla data di nascita e quello decorrente dalla data del provvedimento possono produrre differenze considerevoli nella maturazione dell’antichità richiesta. La questione rimane pertanto aperta per la specifica fattispecie delle ammissioni motu proprio.¹⁶

La centenaria prescrizione non equivale alla maturazione del titolo primordiale

È necessario evitare, inoltre, un possibile equivoco terminologico.

La maturazione di cento anni di antichità di un titolo primordiale e la prova nobiliare per «centenaria prescrizione» non costituiscono istituti identici. Quadri di Cardano dedica alle pp. 191-197 un’ampia trattazione alla seconda fattispecie.

La prova per centenaria prescrizione, nella disciplina storica da lui esaminata, richiedeva la dimostrazione di una prolungata vita more nobilium, ordinariamente riferita a un arco temporale assai più esteso di un secolo.

L’autore precisa inoltre che, a seguito della deliberazione del 6 luglio 1971, tale prova veniva ordinariamente ammessa per i quarti secondari e non per il quarto principale, pur prospettando la possibilità di particolari provvedimenti di grazia.

Quadri di Cardano respinge soprattutto l’interpretazione della prescrizione quale autonomo modo di acquisto della nobiltà.

Richiamando il principio secondo cui la fons honorum compete alla potestà sovrana, egli ritiene preferibile qualificare la centenaria prescrizione come istituto di natura processuale e probatoria, anziché come mezzo costitutivo dello status nobilitatis.

La distinzione è fondamentale: il possesso prolungato di una condizione sociale e la sua reputazione possono concorrere a dimostrare una nobiltà preesistente, ma non sostituiscono necessariamente il titolo giuridico dal quale essa deriva.¹⁷

La verifica della prassi magistrale

Allo stato delle ricerche non è stato individuato un precedente documentalmente accertato nel quale un discendente in linea maschile sia stato ammesso, con regolari prove nobiliari, facendo valere esclusivamente il titolo primordiale costituito dalla precedente ammissione motu proprio dell’avo, senza il concorso di un distinto provvedimento magistrale avente rilievo per la sua posizione.

L’individuazione di un simile precedente assumerebbe particolare importanza.

La documentazione dovrebbe tuttavia permettere di stabilire non soltanto che il discendente sia stato ricevuto, ma anche quale titolo primordiale sia stato effettivamente riconosciuto nel relativo processo.

Non sarebbe sufficiente, ad esempio, dimostrare che il discendente abbia ottenuto a sua volta un’ammissione motu proprio, poiché quest’ultima costituirebbe un nuovo provvedimento di grazia, senza necessariamente comprovare gli effetti genealogici dell’ammissione dell’avo.

Parimenti, non sarebbe decisiva una semplice grazia di attacco, qualora essa fosse stata concessa con esclusiva funzione di semplificazione documentaria.

Il precedente di maggiore rilievo sarebbe quello di un discendente ammesso con prove nobiliari regolari, nelle quali la precedente ammissione motu proprio dell’avo risulti espressamente riconosciuta quale titolo primordiale della nobiltà generosa familiare.

L’assenza di un precedente conosciuto non costituisce, peraltro, una prova definitiva dell’impossibilità giuridica della fattispecie.

La ricezione rimane infatti subordinata alle valutazioni discrezionali dell’Ordine e alla disciplina applicabile al momento della domanda.¹⁸

La perdurante applicabilità del Massimario

Rimane infine il problema della posizione del Massimario del 1968 nella gerarchia delle fonti melitensi dopo le successive riforme. I Regolamenti e Commenti promulgati nel 2011 dichiaravano espressamente di sostituire quelli approvati dal Capitolo Generale Speciale del 1969, ma non contenevano una specifica disposizione di abrogazione del Massimario del 1968.

Da tale circostanza non può tuttavia dedursi automaticamente la sua perdurante efficacia normativa. La questione deve essere affrontata alla luce della gerarchia delle fonti, delle norme sopravvenute e delle eventuali disposizioni incompatibili.

La Carta costituzionale vigente, all’articolo 6, conserva fra le fonti del diritto melitense le consuetudini e i privilegi legittimamente acquisiti e non espressamente revocati.

L’articolo 5, § 4, tutela inoltre, secondo il diritto canonico, i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici, salvo espressa revoca.

Queste disposizioni rappresentano elementi rilevanti per l’indagine, ma non equivalgono a una conferma specifica di tutte le massime del 1968.

Occorre soprattutto stabilire la natura giuridica originaria del Massimario, il significato della sua approvazione da parte del Sovrano Consiglio e il rapporto fra le singole massime e la successiva normativa sulla ricezione nelle categorie nobiliari.

La riforma costituzionale del 2022, come chiarito dal cardinale Ghirlanda, ha avuto quale obiettivo principale il rafforzamento della natura religiosa dell’Ordine e la ridefinizione dei rapporti fra i suoi ceti.

Non può pertanto essere assunta, senza uno specifico fondamento normativo, né come abrogazione generale delle precedenti disposizioni nobiliari né come loro integrale conferma.¹⁹

I criteri adottati dall’Annuario per la XXXIV edizione

Alla luce delle considerazioni esposte, l’Annuario della Nobiltà Italiana adotta, per la XXXIV edizione e successive, i seguenti criteri:

a) Il cavaliere ammesso motu proprio in una delle categorie nobiliari dell’Ordine può essere pubblicato nella Parte III, sezione «Malta corrente», purché il provvedimento risulti adeguatamente documentato.

b) Nella scheda dovrà essere espressamente indicata la natura dell’ammissione, distinguendola dalle ricezioni precedute dalla presentazione e dall’approvazione delle ordinarie prove nobiliari.

c) I discendenti in linea maschile potranno essere riportati nella medesima scheda familiare, senza che dalla semplice registrazione genealogica derivi necessariamente il riconoscimento di un’autonoma condizione nobiliare.

d) L’eventuale maturazione dell’antichità richiesta potrà essere segnalata soltanto distinguendo il computo cronologico dall’accertamento giuridico degli effetti del titolo primordiale.

e) Le clausole particolari contenute nel decreto di nomina e gli eventuali successivi provvedimenti magistrali saranno valutati secondo il loro specifico contenuto, senza attribuire automaticamente alla grazia di attacco un’efficacia nobilitante che non risulti dall’atto.

f) L’eventuale riconoscimento, da parte delle competenti autorità dell’Ordine, della precedente ammissione motu proprio quale titolo primordiale valido per la discendenza costituirà un elemento di particolare rilievo ai fini della classificazione.

Questa impostazione permette di conservare il significato storico e documentario delle ammissioni magistrali, senza trasformare una questione interpretativa ancora controversa in una regola ereditaria definitivamente accertata.

La redazione dell’Annuario invita pertanto le famiglie e gli studiosi che dispongano di documentazione relativa ad ammissioni motu proprio e a successivi processi nobiliari dei discendenti a trasmetterne notizia, affinché possano essere esaminati eventuali precedenti utili a chiarire la questione.

6. Le Dame ammesse per grazia magistrale

Una specifica considerazione deve essere riservata alle ammissioni femminili nelle categorie nobiliari dell’Ordine, poiché la loro rilevanza genealogica e gli eventuali effetti nobiliari non possono essere automaticamente assimilati a quelli delle corrispondenti ammissioni maschili.

Quando la ricezione di una Dama sia stata preceduta dalla presentazione e dall’approvazione delle ordinarie prove genealogiche, il relativo procedimento costituisce documentazione dell’accertamento della nobiltà nelle ascendenze esaminate.

Differente è la posizione delle Dame ammesse motu proprio, senza la presentazione delle prove prescritte.

In questa seconda fattispecie occorre distinguere l’ammissione concessa per grazia personale autonoma da quella accordata alla consorte in considerazione della categoria nobiliare già posseduta dal marito.

Nel primo caso può porsi il problema dell’esistenza di un titolo primordiale riferibile alla beneficiaria, con eventuale rilevanza personale e, nei limiti consentiti dalle norme applicabili, genealogica.

Nel secondo caso, invece, la ricezione può configurarsi come una forma di equiparazione alla posizione cavalleresca del coniuge, senza che da essa derivi necessariamente la costituzione di un autonomo titolo primordiale di nobiltà.

La distinzione trova un significativo riscontro nelle osservazioni di Quadri di Cardano.

L’autore, nel criticare la massima n. 18, richiama espressamente le ammissioni femminili concesse nel medesimo ceto del marito, osservando come sarebbe difficilmente sostenibile che i discendenti della beneficiaria potessero automaticamente avvalersene quale fondamento della propria nobiltà.

L’obiezione impone di considerare separatamente le due fattispecie.

Un’ammissione concessa a una Dama in considerazione della categoria del marito non deve essere automaticamente interpretata come atto di nobilitazione della sua famiglia d’origine.

Parimenti, una grazia personale autonoma non comporta necessariamente la trasmissione di una condizione gentilizia ai discendenti.²⁰

Occorre inoltre tenere presente che, nella tradizione nobiliare considerata dalle prove melitensi, la nobiltà generosa veniva ordinariamente ricondotta alla continuità genealogica per linea maschile, fatte salve le particolari eccezioni previste da specifiche concessioni sovrane.

Ai fini della pubblicazione, le Dame ammesse senza prove nelle categorie nobiliari vengono pertanto riportate, di regola, nella scheda della famiglia del marito, con indicazione della ricezione e degli eventuali provvedimenti araldici che le riguardino.

La scheda sarà collocata nella Parte III quando la famiglia del coniuge possieda autonomamente i requisiti previsti per tale collocazione; diversamente, potrà trovare posto nella Parte V, qualora ricorrano i presupposti stabiliti per quest’ultima.

Per le Dame nubili ammesse per grazia personale autonoma, in assenza di una famiglia maritale di riferimento, la collocazione sarà determinata mediante un esame individuale della fattispecie.

In ogni caso dovrà essere evitata l’automatica estensione degli eventuali effetti nobiliari del provvedimento a soggetti diversi dalla beneficiaria, salvo espressa disposizione dell’autorità concedente oppure diverso fondamento giuridico adeguatamente documentato.

7. Le fondazioni di commende familiari

Fra le fattispecie storicamente rilevanti ai fini della costituzione di un titolo primordiale di nobiltà generosa rientra anche la fondazione delle commende di giuspatronato familiare nell’ambito dell’Ordine gerosolimitano.

La costituzione di una commenda familiare, anche quando autorizzata per grazia magistrale, può assumere una specifica rilevanza nobiliare in conformità alle norme e alle consuetudini storicamente applicabili.

L’istituzione di determinate commende non costituiva infatti soltanto un atto patrimoniale o devozionale, ma poteva accompagnarsi al riconoscimento di particolari prerogative familiari, secondo la natura della fondazione e le disposizioni che ne regolavano la successione.

Per tale ragione l’Annuario continua a considerare la fondazione di commende di giuspatronato familiare fra i possibili presupposti per la pubblicazione delle famiglie nella Parte III.

È tuttavia necessario distinguere la fondazione di una commenda familiare nell’ordinamento melitense dal più generale possesso di diritti di giuspatronato ecclesiastico.

La distinzione trova un utile riscontro nelle osservazioni di Quadri di Cardano.

Alle pp. 190-191 del suo trattato l’autore annovera infatti la titolarità di giuspatronati, cappellanie e banchi privati in chiesa fra gli indizi della vita more nobilium.

Si tratta, in questo caso, di elementi che possono concorrere a documentare la condizione sociale e gentilizia di una famiglia, ma che non equivalgono necessariamente a un titolo primordiale di nobiltà.

Diversa è la fattispecie della fondazione di una commenda familiare alla quale l’ordinamento melitense abbia attribuito specifici effetti nobiliari.

Il semplice possesso di uno ius patronatus ecclesiastico non può dunque essere equiparato alla fondazione di una commenda melitense nobilitante.

La rilevanza nobiliare della fondazione non può essere desunta dalla sola tradizione familiare, dalla memoria di un antico patronato o dalla generica notizia dell’esistenza di una commenda.

È indispensabile acquisire l’atto istitutivo oppure documentazione autentica equivalente, dalla quale risultino con sufficiente chiarezza la natura giuridica della fondazione, l’autorità che ne autorizzò l’istituzione, gli eventuali privilegi attribuiti al fondatore e alla discendenza, le condizioni previste per la successione e il rapporto genealogico con gli attuali rappresentanti della famiglia.

In presenza di tali elementi, la fondazione potrà essere valutata secondo le norme e le consuetudini pertinenti, che riconoscono all’istituzione di determinate commende familiari il valore di titolo primordiale ai fini della nobiltà generosa.²¹

Anche in questo caso la valutazione deve riguardare il singolo provvedimento e non una presunta efficacia nobilitante indiscriminatamente attribuibile a ogni fondazione.

L’esame genealogico dovrà inoltre dimostrare la continuità della discendenza secondo le condizioni eventualmente stabilite nell’atto istitutivo e nelle disposizioni applicabili.

8. Concessioni araldiche: nobiltà e notabilità non sono la stessa cosa

Un’ulteriore e importante precisazione riguarda le concessioni araldiche emanate dai Gran Maestri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Nella prassi magistrale contemporanea risultano documentati provvedimenti di concessione, conferma e riconoscimento di stemmi gentilizi.

Si tratta di atti che, pur appartenendo al medesimo ambito della potestà araldica, presentano presupposti e significati differenti.

La concessione attribuisce formalmente un’arma al beneficiario; la conferma recepisce e convalida, secondo il contenuto dell’atto, uno stemma ritenuto preesistente; il riconoscimento per lungo uso prende atto di una situazione araldica già consolidata e ne accerta la rilevanza nell’ordinamento dell’Ordine.

La loro eventuale trasmissibilità deve essere determinata sulla base delle clausole del provvedimento e delle norme applicabili alla specifica fattispecie.

È tuttavia essenziale distinguere il diritto allo stemma dalla condizione nobiliare del titolare.

La concessione di un’arma gentilizia non equivale necessariamente alla concessione della nobiltà.

Uno stemma può essere formalmente attribuito anche a un soggetto non appartenente a una categoria nobiliare dell’Ordine, senza che da tale provvedimento discenda automaticamente una nuova condizione gentilizia.

La distinzione trova un significativo riscontro nella ricostruzione delle prove nobiliari proposta da Quadri di Cardano.

L’autore riconosce infatti all’uso pubblico e pacifico di uno stemma un possibile valore indiziario della vita more nobilium, ma non identifica tale uso, considerato isolatamente, con l’esistenza di un valido titolo primordiale di nobiltà.

Ne deriva che il possesso di un’arma gentilizia, anche quando formalmente documentato, deve essere distinto dal fondamento giuridico di una condizione nobiliare.

L’Annuario recepisce pertanto una distinzione fondamentale: la concessione di un’arma, quando non sia accompagnata da un autonomo fondamento nobiliare, viene considerata, ai fini della classificazione adottata dall’opera, quale titolo primordiale di notabilità e non di nobiltà.

È necessario precisare che questa espressione appartiene alla terminologia classificatoria dell’AdNI e non intende attribuire all’ordinamento melitense una categoria giuridica che esso non abbia espressamente previsto.

La concessione araldica è dunque considerata quale elemento documentario idoneo a individuare l’origine di una distinzione familiare, secondo i criteri storici e scientifici propri della Parte V dell’opera.

Rientrano in questa fattispecie, in particolare, le concessioni di stemma effettuate a favore di Cavalieri di Grazia Magistrale, categoria non nobiliare dell’Ordine.

Analogo criterio si applica ai provvedimenti in favore di religiosi, cappellani e Cavalieri Professi che non siano stati ammessi o elevati a una delle categorie nobiliari considerate dall’Annuario, salvo l’esistenza di un distinto e autonomo fondamento nobiliare.

Diversa è la situazione nella quale la concessione araldica sia accompagnata dall’ammissione del beneficiario, anche motu proprio, nella categoria di Onore e Devozione o in quella di Grazia e Devozione.

In tal caso la famiglia potrà trovare collocazione nella Parte III, purché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti genealogici e documentari previsti, con le precisazioni già illustrate circa gli eventuali effetti delle ammissioni per grazia.

Il criterio determinante non è dunque la semplice presenza di uno stemma concesso dal Gran Maestro, bensì la natura nobiliare della categoria di ricezione oppure l’esistenza di un distinto provvedimento magistrale avente specifica rilevanza nobiliare.²²

La distinzione rimane valida anche quando l’arma sia trasmissibile ai discendenti.

L’ereditarietà di uno stemma non implica infatti, necessariamente, l’ereditarietà di una condizione nobiliare.

Ne deriva che due famiglie beneficiarie di concessioni araldiche formalmente analoghe possono essere classificate in parti differenti dell’Annuario, qualora diversa sia la posizione cavalleresca dei rispettivi concessionari.

Tale criterio risponde alla necessità di conservare la distinzione fra l’accertamento della nobiltà, la sua eventuale costituzione mediante un titolo primordiale e il riconoscimento di una condizione di notabilità documentata attraverso l’araldica.

9. Come si ottiene la pubblicazione nella «Malta corrente»?

La pubblicazione delle famiglie nella sezione «Malta corrente» è subordinata alle procedure e ai requisiti documentari stabiliti dall’Annuario della Nobiltà Italiana.

Mentre in altre parti dell’opera determinate famiglie possono essere inserite d’ufficio sulla base di fonti ufficiali o repertori istituzionali, nella «Malta corrente» la pubblicazione avviene ordinariamente a seguito di apposita istanza dell’interessato o degli interessati.

La semplice appartenenza di un membro della famiglia a una categoria nobiliare del S.M.O.M. non comporta pertanto l’automatica pubblicazione della relativa scheda.

L’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare il fondamento della classificazione richiesta.

Per le ammissioni precedute da regolari prove nobiliari devono essere prodotti il diploma di ricezione, copia del processo nobiliare e la documentazione genealogica e araldica richiesta dalle istruzioni editoriali dell’opera.

Per le ammissioni motu proprio deve essere presentata copia autentica o autenticata del diploma o del decreto magistrale, dalla quale risultino la categoria di ammissione, la natura del provvedimento e le eventuali clausole particolari.

Quando si invochi la rilevanza del titolo primordiale nei confronti dei discendenti, dovranno inoltre essere documentate la data di nascita e quella di ammissione del primo beneficiario, la continuità genealogica in linea maschile e l’eventuale esistenza di successivi provvedimenti magistrali.

Per le famiglie discendenti da fondatori di commende di giuspatronato familiare è richiesta documentazione autentica relativa alla fondazione, accompagnata dalle necessarie prove genealogiche e dagli atti utili a stabilire la natura e gli eventuali effetti del privilegio invocato.

Le notizie storiche, genealogiche e araldiche destinate ad accompagnare le schede familiari devono essere sostenute da idonea documentazione storico-archivistica.

Il principio trova un riscontro significativo nella trattazione di Quadri di Cardano, che distingue le prove precostituite, la documentazione genealogica e gli atti necessari alla verifica della condizione nobiliare.

Nel capitolo dedicato ai requisiti formali, l’autore sottolinea l’importanza della corretta formazione del fascicolo, dell’ordinamento dei documenti e della loro identificazione mediante un indice.

La documentazione archivistica, civile, ecclesiastica e araldica deve permettere di ricostruire il filo genealogico e di stabilire il rapporto fra il richiedente e il primo beneficiario del titolo invocato.²³

La redazione dell’Annuario conserva piena autonomia nell’esame delle fonti, nella valutazione delle prove e nella determinazione della corretta collocazione delle famiglie.

L’ammissione in una categoria nobiliare dell’Ordine costituisce un documento di particolare rilievo, ma non sottrae la famiglia alle ordinarie verifiche scientifiche previste dall’opera.

Un ulteriore aspetto merita particolare attenzione.

La registrazione di un provvedimento nei documenti della Cancelleria magistrale costituisce un elemento significativo, ma non sempre consente di ricostruire integralmente il contenuto dell’atto.

Particolari elementi possono risultare soltanto dal decreto o dalla patente: la data della concessione, gli estremi della registrazione, l’autorità emanante, la categoria cavalleresca del beneficiario, le eventuali clausole relative ai discendenti e la formulazione esatta della blasonatura.

Occorre inoltre distinguere i provvedimenti direttamente emanati dal Gran Maestro da quelli adottati da un Luogotenente di Gran Maestro.

La questione presenta specifiche implicazioni giuridiche, poiché la Carta costituzionale vigente, all’articolo 19, § 4, attribuisce al Luogotenente gli stessi poteri del Gran Maestro, con esclusione delle prerogative onorifiche della sovranità.

L’inquadramento delle concessioni araldiche e di determinate grazie magistrali nell’ambito di tali prerogative costituisce pertanto un problema interpretativo che non può essere risolto sulla sola base della documentata esistenza di una prassi.

La registrazione di un provvedimento luogotenenziale dimostra infatti che l’atto venne adottato, ma non chiarisce necessariamente il fondamento della competenza esercitata.²⁴

Per le concessioni contemporanee è quindi opportuno acquisire, quando possibile, non soltanto le annotazioni contenute nei registri, ma anche le relative patenti, i decreti e gli eventuali atti di conferma o ratifica.

La normativa melitense vigente prevede, inoltre, all’articolo 111 del Codice, la pubblicazione degli atti di governo del Gran Maestro nel Bollettino Ufficiale, che costituisce un ulteriore riferimento per le verifiche documentarie.

L’esigenza metodologica è quella di distinguere ciò che risulta direttamente da un atto ufficiale da quanto sia conosciuto soltanto attraverso comunicazioni, descrizioni o attestazioni indirette.

Una classificazione scientificamente attendibile deve fondarsi, per quanto possibile, sugli atti originali, sulla loro corretta interpretazione e sulla chiara identificazione della fonte da cui provengono le notizie pubblicate.

10. Perché alcune famiglie non figurano nella «Malta corrente»

La mancata presenza di una famiglia nella sezione «Malta corrente» può dipendere da ragioni differenti e non costituisce, di per sé, un elemento dal quale trarre conclusioni sulla sua condizione nobiliare o sulla posizione dei suoi membri nell’Ordine.

La sezione non intende infatti costituire un repertorio esaustivo di tutte le famiglie i cui esponenti abbiano superato prove nobiliari nel S.M.O.M., né di quelle che abbiano beneficiato di ammissioni motu proprio nelle categorie nobiliari.

In numerosi casi la famiglia trova già collocazione in altre parti dell’Annuario, sulla base di un distinto e autonomo fondamento nobiliare.

Rientrano fra queste, ad esempio, le famiglie riconosciute o titolate dalle competenti autorità del Regno d’Italia, quelle insignite di titoli nobiliari pontifici, le famiglie beneficiarie di provvedimenti nobiliari emanati da S.M. il Re Umberto II durante l’esilio e quelle che abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari dalla Serenissima Repubblica di San Marino o da altre autorità sovrane.

L’ammissione di uno o più membri di tali famiglie nelle categorie nobiliari del S.M.O.M. rappresenta un ulteriore elemento di interesse storico e genealogico, che può essere registrato nelle rispettive schede senza rendere necessaria una duplicazione della pubblicazione.

La mancata iscrizione nella «Malta corrente» non può pertanto essere interpretata come prova dell’assenza di ricezioni nobiliari nell’Ordine, né tantomeno come espressione di un giudizio negativo sulla condizione gentilizia del casato.

La distribuzione delle famiglie fra le diverse parti dell’Annuario risponde a criteri storico-istituzionali e documentari, non a una graduazione di maggiore o minore dignità nobiliare.

Si tratta di un principio essenziale per comprendere l’ordinamento scientifico dell’opera e per evitare interpretazioni improprie delle sue classificazioni.

11. Le precisazioni della legenda

La revisione dei criteri relativi alla «Malta corrente» comporta anche un perfezionamento delle indicazioni impiegate nella legenda delle schede familiari.

Particolare importanza assume la distinzione fra le ammissioni precedute dalla presentazione e dall’approvazione delle ordinarie prove nobiliari e quelle concesse motu proprio, senza il regolare procedimento di accertamento della nobiltà richiesta.

Nella XXXIV edizione tale distinzione dovrà risultare espressamente dalle indicazioni che accompagnano le rispettive schede, affinché il lettore possa riconoscere il diverso fondamento documentario dell’ammissione.

Il tradizionale contrassegno «Ä», adottato nella legenda dell’Annuario per le fattispecie relative alla nobiltà melitense, conserva la propria funzione identificativa, mentre le ulteriori specificazioni dovranno consentire di individuare la natura del provvedimento sul quale si fonda la pubblicazione.

Resta altresì ferma la possibilità di segnalare, mediante gli appositi richiami della legenda, l’esistenza di provvedimenti nobiliari o araldici emanati dalla Serenissima Repubblica di San Marino, da autorità sovrane estere, da S.M. Umberto II, dai Sommi Pontefici o dalle altre autorità competenti.

La compresenza di più provvedimenti riferiti alla medesima famiglia non implica, tuttavia, che essi siano giuridicamente equivalenti o producano effetti identici.

Un’ammissione cavalleresca preceduta da prove nobiliari, una ricezione motu proprio, una concessione di stemma e un autonomo diploma nobiliare costituiscono atti distinti, ciascuno dei quali deve essere considerato secondo il proprio contenuto.

La legenda assume pertanto una funzione che supera quella meramente descrittiva: diviene uno strumento di qualificazione storico-giuridica della documentazione pubblicata.

La sua corretta applicazione consente di evitare che l’indicazione sintetica di un provvedimento venga interpretata come attribuzione di effetti che non risultino dal relativo atto.

12. La particolare posizione dei Gran Maestri del S.M.O.M.

Una considerazione distinta deve essere riservata alla posizione dei Gran Maestri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Nell’ordinamento araldico del Regno d’Italia la dignità di Gran Maestro dell’Ordine ricevette una specifica considerazione anche sotto il profilo dei titoli e dei trattamenti.

La relativa posizione figura negli elenchi nobiliari italiani sotto la denominazione «Malta Gran Maestro pro tempore (del Sovrano Ordine Militare di)», con riferimento alle qualificazioni di Principe, Altezza Eminentissima e Don.

La disciplina araldica italiana contemplava inoltre espressamente il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima spettanti al Gran Maestro, in ragione della particolare natura della dignità rivestita.

In considerazione di tale posizione storico-istituzionale, l’Annuario della Nobiltà Italiana conserva il criterio dell’iscrizione d’ufficio dei Gran Maestri nella Parte II, indipendentemente dalla condizione nobiliare personale o familiare precedentemente posseduta.

La riforma costituzionale melitense del 2022 ha introdotto, peraltro, una modifica significativa nella disciplina dell’elezione del Gran Maestro.

L’articolo 13 della vigente Carta costituzionale non riproduce il requisito nobiliare richiesto dalla precedente normativa e stabilisce che all’ufficio possa essere eletto soltanto un Cavaliere Professo di voti solenni, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione.

Il cardinale Ghirlanda ha sottolineato che tale disciplina risponde alla volontà di riaffermare la natura religiosa dell’Ordine, attribuendo particolare rilievo alla condizione di Cavaliere Professo e alla piena osservanza degli obblighi religiosi.

Il Gran Maestro non deve pertanto essere considerato esclusivamente come titolare di una dignità sovrana, ma anzitutto come capo di un ordine religioso, al quale spettano anche prerogative e onori sovrani in virtù della particolare natura dell’istituzione.²⁵

Il Codice vigente disciplina inoltre la posizione del Gran Maestro che abbia cessato dalle proprie funzioni, stabilendo, all’articolo 112, che egli assuma vita natural durante la dignità di Balì Gran Priore titolare.

Secondo i criteri editoriali dell’Annuario, il Gran Maestro cessato dalle funzioni conserva la propria scheda nella Parte II, con espressa indicazione della conclusione del mandato.

Il nuovo eletto viene collocato nella medesima parte dell’opera e anteposto al predecessore.

Tale classificazione risponde alla particolare posizione storico-istituzionale della dignità granmagistrale e alla sua tradizionale considerazione nell’ordinamento nobiliare italiano.

Essa non comporta, tuttavia, l’attribuzione automatica di una nobiltà ereditaria alla famiglia del Gran Maestro, dovendosi distinguere la dignità connessa all’ufficio dalla condizione gentilizia eventualmente posseduta iure proprio.

13. Il significato scientifico delle innovazioni

Le precisazioni introdotte nella sezione «Malta corrente» rispondono a un principio che ispira l’intera attività scientifica dell’Annuario della Nobiltà Italiana: la classificazione delle famiglie deve fondarsi sulla natura e sul valore documentario dei provvedimenti, non sulla semplice presenza di un titolo, di una decorazione cavalleresca o di uno stemma.

La distinzione fra nobiltà preesistente, grazia magistrale, titolo primordiale e notabilità araldica non costituisce una questione meramente terminologica.

Essa investe il fondamento storico e giuridico delle situazioni considerate, il loro eventuale sviluppo genealogico e la possibilità di documentarne gli effetti nella discendenza.

L’esame delle fonti e il confronto con la dottrina specialistica hanno permesso di precisare alcuni punti di particolare rilievo.

Anzitutto, un’ammissione cavalleresca accompagnata dall’approvazione delle prove nobiliari possiede normalmente una funzione ricognitiva rispetto alla condizione gentilizia già esistente.

Diversa è la posizione delle ammissioni disposte motu proprio, nelle quali l’assenza delle prove ordinarie impone di distinguere l’eventuale nobiltà preesistente dalla nuova grazia magistrale.

La massima n. 18 del Massimario del 1968 attribuisce a determinate ammissioni per grazia il valore di titolo primordiale di nobiltà generosa, ma non chiarisce in modo incontrovertibile le conseguenze che tale qualificazione possa produrre nei confronti dei discendenti.

Le riserve espresse da Quadri di Cardano e la differente interpretazione proposta da Bettoja dimostrano che la questione rimane controversa.

L’interpretazione qui sostenuta considera possibile distinguere l’assenza di efficacia ricognitiva rispetto al passato dalla rilevanza costitutiva del titolo primordiale per il futuro.

Tale lettura non pretende tuttavia di attribuire automaticamente effetti ereditari a ogni ammissione motu proprio.

Essa richiede, per essere definitivamente confermata, ulteriori riscontri normativi e documentari, soprattutto in relazione alla concreta prassi delle ricezioni dei discendenti.

È stato inoltre chiarito che la grazia di attacco, nella sua ordinaria configurazione tecnica, rappresenta un istituto di semplificazione delle prove già depositate e non può essere indiscriminatamente equiparata a una nuova concessione nobiliare.

Analoga attenzione deve essere riservata alla distinzione fra titolo primordiale e prova della vita more nobilium, nonché fra maturazione dell’antichità di un titolo e prova nobiliare per centenaria prescrizione.

Quanto alle concessioni araldiche, esse possono documentare una distinzione familiare e, secondo i criteri editoriali dell’Annuario, costituire un titolo primordiale di notabilità, senza produrre necessariamente una condizione nobiliare.

La revisione si fonda pertanto su una distinzione sistematica fra atti costitutivi, atti ricognitivi, prove genealogiche e provvedimenti di grazia.

Occorre inoltre distinguere con chiarezza il valore che determinati provvedimenti possono assumere nell’ordinamento melitense dalla loro eventuale efficacia negli ordinamenti statali.

La soggettività internazionale dell’Ordine di Malta e l’autonomia del suo ordinamento rappresentano questioni differenti rispetto al riconoscimento civile dei singoli atti nobiliari o araldici.

Nell’ordinamento italiano, in particolare, la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti.

Ne consegue che la documentazione di una grazia magistrale o di un titolo primordiale di nobiltà generosa non determina l’attribuzione di uno status nobiliare civilmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana.²⁶

La pubblicazione di una famiglia nell’Annuario non costituisce esercizio di una potestà pubblica di concessione o riconoscimento nobiliare.

Essa rappresenta il risultato di una valutazione storica, genealogica, araldica e scientifica, fondata sulla documentazione disponibile e sui criteri compilativi adottati dall’opera.

Proprio questa natura impone una particolare attenzione nel distinguere gli effetti originariamente attribuiti ai singoli provvedimenti dalle conseguenze che possano eventualmente derivarne sul piano genealogico.

La revisione della Parte III non intende introdurre nuove categorie nobiliari né attribuire indiscriminatamente effetti ereditari a grazie di carattere personale.

Si propone invece di individuare, descrivere e classificare con maggiore precisione situazioni già riconducibili alla tradizione giuridica melitense, chiarendone i rispettivi fondamenti e i limiti.

In tale prospettiva, la nozione di titolo primordiale di nobiltà generosa, espressamente contemplata dal Massimario del 1968, assume un rilievo centrale.

Essa non può essere ignorata nella ricostruzione degli effetti delle ammissioni motu proprio, ma non deve neppure essere utilizzata per affermare conseguenze ereditarie che non trovino adeguato sostegno nelle fonti normative e nella prassi documentata.

Rimangono pertanto aperte alcune questioni interpretative, soprattutto in relazione alla maturazione degli eventuali effetti sulla discendenza, alla determinazione del termine iniziale dell’antichità nobiliare e alla perdurante applicabilità del Massimario dopo la riforma costituzionale del 2022 e i successivi interventi del 2026.

L’esistenza di tali problemi non diminuisce il valore della classificazione proposta. Al contrario, impone di distinguere con rigore ciò che risulta documentalmente accertato da quanto costituisce un’interpretazione dottrinale ancora suscettibile di ulteriori verifiche.

Con i criteri adottati per la XXXIV edizione, l’Annuario della Nobiltà Italiana intende offrire una rappresentazione più precisa e scientificamente fondata della tradizione nobiliare connessa al Sovrano Militare Ordine di Malta, nel rispetto delle differenze fra accertamento di nobiltà preesistente, costituzione di un titolo primordiale, concessione di grazia magistrale e riconoscimento di notabilità attraverso l’araldica.

La fedeltà alle fonti, il rigore dell’esame genealogico e la precisione delle classificazioni costituiscono, anche in questo ambito, la migliore garanzia per la conservazione e la corretta trasmissione della memoria nobiliare. ²⁷


NOTE

1. A. BORELLA, La grazia del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta dopo il 1798. Concessioni araldiche, ammissioni motu proprio e la loro pubblicazione nell’Annuario della Nobiltà italiana, in «Annuario della Nobiltà Italiana», blog, 28 settembre 2026, in particolare §§ 1, 5-6 e 12-13. Testo disponibile all’indirizzo: https://www.annuariodellanobilta.com/2026/09/la-grazia-del-gran-maestro-concessioni-araldiche-ammissioni-motu-proprio-nel-sovrano-militare-ordine-di-malta-dopo-il-1798-e-lannuario-della-nobilta-italiana/.

2. G. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari nell’Ordine di Malta, collana «Infirmis Servire Regnare Est», Gran Priorato di Lombardia e Venezia del S.M.O.M., Venezia, 2021, 528 pp.; SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, Regolamenti e Commenti, promulgati da S.A.E. il Principe e Gran Maestro Fra’ Matthew Festing, con l’approvazione del Sovrano Consiglio, 18 febbraio 2011, Roma, 2011; G. GHIRLANDA, La nuova Carta Costituzionale e il Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta, in «Studi Melitensi», XXX (2022), pp. 11-22, volume stampato nel maggio 2023.

3. SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, Carta costituzionale e Codice, promulgati il 3 settembre 2022, modificati in conformità al Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 10 aprile 2026. Testo consolidato pubblicato sul sito ufficiale dell’Ordine il 23 giugno 2026: https://www.orderofmalta.int/wp-content/uploads/2026/06/Carta-Costituzionale-e-Codice-Ordine-di-Malta-2026.pdf. I riferimenti alla normativa vigente contenuti nel presente contributo si intendono riferiti a questa edizione consolidata.

4. GHIRLANDA, La nuova Carta Costituzionale, cit., pp. 17-19, con particolare riferimento alla natura funzionale della sovranità melitense e ai rapporti con la Santa Sede. Cfr. FRANCESCO, decreto del 3 settembre 2022, e TRIBUNALE CARDINALIZIO, sentenza del 24 gennaio 1953, in «Acta Apostolicae Sedis», 45 (1953), pp. 765-767. Per la disciplina vigente, cfr. Carta costituzionale, artt. 1, 4-6.

5. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 169-198, in particolare §§ 3.1 e 3.2, relativi all’oggetto delle prove, al titolo primordiale, alla filiazione e alla vita more nobilium. L’autore distingue i requisiti sostanziali della nobiltà generosa dai mezzi documentari necessari alla relativa dimostrazione.

6. Ivi, pp. 174-176 e 305-306. Cfr. Massimario del Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, § 3, massime nn. 14-15. La massima n. 14 qualifica l’ammissione negli ordini cavallereschi nobilitanti come titolo primordiale di nobiltà generosa; la massima n. 15 riconosce valore probatorio alle ammissioni per giustizia in determinati ordini richiedenti prove nobiliari. Quadri di Cardano esprime riserve sulla seconda parte della massima n. 14, relativa ai massimi gradi degli ordini cavallereschi supremi.

7. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 171-173 e 197-198. Per la riduzione a cento anni dell’antichità nobiliare del quarto paterno nella categoria di Grazia e Devozione, cfr. decreto consiliare n. 32851 del 3 dicembre 1987. Per la precedente disciplina delle sanatorie e della distinta civiltà, cfr. decreto consiliare n. 4598 del 20 marzo 1959 e successive disposizioni richiamate dall’autore.

8. S.M.O.M., Regolamenti e Commenti, cit., pp. 29-30, sezione «Tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare», nonché pp. 51 e 54, con riferimento alla disciplina delle prove nobiliari nel Codice allora vigente. Per la normativa attuale, cfr. Codice del 2022, nel testo consolidato del 2026, art. 83, §§ 4-5.

9. MAGISTRALE COLLEGIO DEI CONSULTORI ARALDICI DEL S.M.O.M., Massimario, approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968, § 3, n. 18, riprodotto in QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 331. Cfr. anche Norme per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi seconda e terza per la Venerabile Lingua d’Italia, Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Venezia, 1978. La collazione del testo del Massimario con l’edizione del 1978 e con l’originale approvato nel 1968 rimane opportuna.

10. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 190-197, specialmente pp. 193-195, sulla distinzione fra titolo primordiale, prova della vita more nobilium e possesso dello status nobilitatis. L’autore manifesta riserve nei confronti dell’interpretazione della centenaria prescrizione quale autonomo mezzo di acquisto della nobiltà.

11. Codice del S.M.O.M., testo consolidato del 2026, art. 87, relativo all’ammissione motu proprio nel Terzo Ceto. Per il significato storico dell’espressione e il richiamo alle prerogative del Gran Maestro nel precedente ordinamento, cfr. S.M.O.M., Regolamenti e Commenti, cit., Glossario, p. 156.

12. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 331-332, § 6.6, «Carattere nobilitante dell’Ordine di Malta». L’autore contesta il carattere nobilitante generalizzato delle ammissioni eccezionali per grazia sovrana, richiamando le ricezioni di personalità politiche e le ammissioni di Dame nella categoria del marito.

13. M. BETTOJA, Concessioni araldiche del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Roma, 2020, Premessa. Per il confronto fra l’interpretazione di Bettoja, le obiezioni di Quadri di Cardano e la tesi sostenuta nel presente contributo, cfr. BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 6.2-6.3.

14. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 173-176, in particolare p. 175 e nota 11. L’autore richiama la prassi melitense secondo la quale gli effetti del titolo primordiale ai fini del computo dell’antichità possono essere ricondotti alla nascita del primo concessionario (il c.d. uso pezzanino). Cfr., per il diverso criterio accolto nell’ordinamento italiano, R.D. 7 giugno 1943, n. 651, art. 11. L’applicabilità del computo dalla nascita alle ammissioni motu proprio costituisce una distinta questione interpretativa.

15. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 209-212, sezione «Della grazia di attacco». In particolare, pp. 209-210, sulla natura della concessione e sulla competenza del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio; p. 210, per il decreto consiliare n. 22848 del 14 marzo 2000. Cfr. altresì decreto consiliare n. 7181 dell’11 gennaio 1961, ricordato nella nota 84 dell’opera. La grazia di attacco deve essere distinta dall’eventuale concessione di una nuova posizione nobiliare.

16. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 175 e 197. Cfr. anche BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., § 6.2. Il termine iniziale dell’antichità secolare può assumere particolare rilievo quando il titolo primordiale sia costituito da un provvedimento concesso in età adulta al primo beneficiario.

17. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 191-197, sezione «Prova nobiliare per centenaria prescrizione». Il Massimario, § 8, massime nn. 41-43, disciplina la prova attraverso il possesso prolungato della vita more nobilium. Quadri di Cardano osserva che la centenaria prescrizione deve essere preferibilmente intesa come mezzo probatorio, non come autonomo modo di acquisto della nobiltà, richiamando il principio della fons honorum.

18. BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 6.2-6.3. La documentazione attualmente esaminata non permette di individuare un precedente di ammissione con regolari prove nobiliari fondate esclusivamente sul titolo primordiale derivante dall’ammissione motu proprio di un avo. L’eventuale reperimento di processi di tale natura consentirebbe una verifica diretta della prassi interpretativa.

19. S.M.O.M., Regolamenti e Commenti, cit., pp. 17-19, per il rapporto con i precedenti Regolamenti del 1969; Carta costituzionale vigente, artt. 5, § 4, e 6; Codice vigente, artt. 83 e 87. Cfr. GHIRLANDA, La nuova Carta Costituzionale, cit., pp. 11-22. La perdurante applicabilità del Massimario del 1968 dopo le riforme del 2022 e del 2026 richiede una verifica specifica della sua natura giuridica e del rapporto con le disposizioni sopravvenute.

20. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 176-184 e 331-332. Cfr. BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 6.5 e 12, per la distinzione fra ammissioni femminili con grazia personale autonoma e ammissioni connesse alla posizione cavalleresca del marito. L’efficacia del singolo provvedimento deve essere determinata mediante l’esame del relativo decreto.

21. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 190-191, sulla titolarità dei giuspatronati fra gli indizi della vita more nobilium. Per la distinta fattispecie delle commende di giuspatronato familiare nell’Ordine di Malta, cfr. Annuario della Nobiltà Italiana, Criteri per l’inserimento nella Parte III, https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/parte-iii/.

22. BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 2, 7-8 e 12. Per la distinzione fra concessioni araldiche in favore dei membri delle categorie nobiliari e concessioni in favore di Cavalieri di Grazia Magistrale, cappellani e religiosi non elevati a categorie nobiliari, cfr. il § 12 del medesimo studio. La qualificazione della concessione araldica quale titolo primordiale di notabilità appartiene ai criteri classificatori dell’Annuario.

23. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 198-209, relativamente alla formazione dei fascicoli e alla documentazione richiesta; in particolare pp. 198 e 209. Per i criteri editoriali dell’Annuario, cfr. https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/.

24. Carta costituzionale vigente, art. 19, § 4, sulle prerogative del Luogotenente di Gran Maestro; Codice vigente, artt. 110-111, rispettivamente sull’esecutività dei decreti magistrali e sulla pubblicazione degli atti di governo. Cfr. BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 9 e 11-12, per la documentazione delle concessioni contemporanee e le questioni relative ai provvedimenti luogotenenziali.

25. R.D. 7 giugno 1943, n. 651, Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, art. 38, comma secondo, relativo al titolo di Principe e al trattamento di Altezza Eminentissima. Per la posizione del Gran Maestro nell’ordinamento melitense vigente, cfr. Carta costituzionale, artt. 12-13, e Codice, art. 112. Cfr. altresì GHIRLANDA, La nuova Carta Costituzionale, cit., pp. 14-19, sui requisiti di elezione e sulla natura religiosa e sovrana dell’ufficio.

26. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, XIV disposizione transitoria e finale; CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 101 del 1967. Sul rapporto fra l’autonomia dell’ordinamento melitense, la soggettività internazionale dell’Ordine e gli effetti dei suoi provvedimenti negli ordinamenti statali, cfr. GHIRLANDA, La nuova Carta Costituzionale, cit., pp. 17-19, e BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 4.2-4.3 e 10.

27. BORELLA, La grazia del Gran Maestro, cit., §§ 12-13. Cfr. inoltre Annuario della Nobiltà Italiana, Criteri per l’inserimento nella Parte III, cit. Il sistema classificatorio dell’opera ha carattere storico, genealogico, araldico e scientifico e non sostituisce i provvedimenti emanati dalle autorità originariamente competenti.

Andrea Borella

Andrea Borella (1974), direttore dell’«Annuario della Nobiltà Italiana», è storico, araldista, genealogista, editore e studioso di diritto dinastico. Nel 1998 ha rifondato la seconda serie dell’Annuario, curandone la direzione scientifica. Studioso di diritto nobiliare e dinastico comparato, ha promosso repertori genealogici internazionali. È presidente e fondatore della Nuova Accademia Araldica G.B. di Crollalanza. Docente di Scienze Ausiliarie della Storia, ha insegnato araldica in istituzioni accademiche italiane ed estere ed è autore di studi specialistici. È decorato di vari ordini cavallereschi.

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