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Nobiltà e cavalleria: dalla prova genealogica alla grazia sovrana

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5. Nobiltà e cavalleria: dalla prova genealogica alla grazia sovrana

Ordini cavallereschi nobilitanti, ammissioni motu proprio, concessioni araldiche e criteri di classificazione della Parte III cavalleresca dell’Annuario della Nobiltà Italiana

di Andrea Borella

Il rapporto fra nobiltà e istituzioni cavalleresche è uno degli aspetti più complessi della storia giuridica e sociale europea. Per secoli l’appartenenza a determinati ordini fu subordinata alla dimostrazione di una condizione nobiliare preesistente, mentre altri istituti consentirono, in virtù delle prerogative sovrane del fondatore e delle disposizioni statutarie, l’acquisizione di una dignità nobiliare personale o ereditaria. A queste due fattispecie se ne affianca una terza, particolarmente significativa nella storia degli ordini dinastici: l’ammissione motu proprio, per grazia sovrana o granmagistrale, in classi tradizionalmente riservate ai nobili, anche senza le ordinarie prove genealogiche.

La questione fondamentale è se l’ammissione in una classe cavalleresca nobiliare costituisca il riconoscimento di una condizione preesistente o possa assumere, in determinate circostanze, il carattere di una vera nobilitazione. La risposta non può essere univoca: dipende dalla natura dell’ordine, dagli statuti, dalla titolarità della potestà di collazione, dalle consuetudini applicabili e, soprattutto, dal contenuto del singolo provvedimento. Collegata ma concettualmente distinta è la questione delle concessioni, conferme e registrazioni araldiche effettuate in occasione della ricezione cavalleresca, che possono fondare documentalmente una distinzione familiare anche quando non comportino nobiltà ereditaria.

la XXXIII edizione dell’Annuario della Nobiltà italiana (2021)

In questo contesto si colloca la Parte III cavalleresca dell’Annuario della Nobiltà Italiana, che raccoglie, secondo criteri storico-documentari ed editoriali espressamente definiti, le famiglie la cui storia genealogica o nobiliare presenti determinati collegamenti con le istituzioni cavalleresche e con le prerogative delle Case sovrane o già sovrane. Il suo compito non è assimilare indiscriminatamente ogni dignità cavalleresca a una condizione nobiliare, ma documentare situazioni differenti, individuandone i presupposti e separando gli effetti che risultano dalle fonti da quelli riconosciuti ai fini della classificazione dell’opera. Le fattispecie esaminate sono soltanto quelle che si sono effettivamente presentate all’Annuario e per le quali sono stati perciò fissati criteri di pubblicazione: l’assenza di altre istituzioni, anche di tradizione araldica analoga, non implica alcun giudizio su di esse.

Le precisazioni classificatorie illustrate nel presente contributo costituiscono, per le fattispecie espressamente considerate, un aggiornamento degli orientamenti precedentemente adottati dall’Annuario, con particolare riguardo alla distinzione fra effetti nobiliari personali, trasmissibilità della nobiltà e titolo primordiale di distinta civiltà. Le disposizioni relative ai singoli ordini e alle modalità di pubblicazione devono pertanto essere lette alla luce dei criteri qui esposti, ferma restando la necessità di documentare ciascuna fattispecie secondo le sue specifiche condizioni. Ne consegue che, nelle fattispecie a effetti soltanto personali, tanto le famiglie già pubblicate quanto quelle future sono richiamate nella Parte III cavalleresca soltanto con l’insignito dell’ordine, mentre la discendenza è collocata nella Parte V, alle condizioni del paragrafo 7.

Un criterio metodologico va posto preliminarmente. La nobiltà richiesta per essere ammessi in un ordine, quella eventualmente attribuita mediante il conferimento e quella riconosciuta ai fini della pubblicazione in un repertorio genealogico non sono necessariamente la medesima realtà giuridica. In ogni fattispecie vanno quindi tenuti separati almeno quattro livelli: il contenuto delle disposizioni normative e statutarie; la loro applicazione, documentata da decreti, diplomi e registri; l’interpretazione storico-giuridica che di tali fonti è stata proposta; i criteri classificatori adottati autonomamente dall’Annuario. Confondere questi piani significa attribuire alle fonti effetti che esse potrebbero non aver previsto, oppure trasformare una scelta editoriale in un’affermazione di diritto positivo.

La nobiltà non ha mai costituito, negli ordinamenti europei, una realtà giuridicamente uniforme. Accanto alle famiglie nobili per antica condizione, per investitura feudale, per aggregazione a un patriziato o per riconoscimento di una situazione preesistente, si svilupparono forme di nobilitazione derivanti dal servizio prestato al sovrano, dall’esercizio di particolari cariche e dal conferimento di determinate dignità. Fra il XVIII e il XIX secolo queste ultime assunsero crescente importanza: l’affermazione di un’aristocrazia del servizio, della magistratura, dell’amministrazione e delle professioni modificò i rapporti fra condizione nobiliare e posizione sociale, e il conseguimento delle maggiori dignità pubbliche poté divenire il presupposto di una nuova nobiltà.

Paolo Rinaldo Conforti, nel suo studio Il patrimonio araldico della Real Casa Borbone Parma. L’Ordine di San Lodovico, ricostruisce questa evoluzione attraverso le istituzioni nobiliari e cavalleresche parmensi. Ricorda, fra l’altro, il provvedimento del 22 gennaio 1777 con il quale Ferdinando di Borbone riconobbe la nobiltà ereditaria ai consiglieri delle supreme magistrature ducali e ai loro discendenti maschi (p. 169 e nota 94): una nobilitazione collegata all’esercizio di una funzione pubblica, che affiancava nuove forme di distinzione alla tradizionale nobiltà feudale e patriziale.

In questo quadro gli ordini cavallereschi poterono diventare, oltre che strumenti onorifici, strumenti di promozione sociale e, nei casi espressamente previsti, di nobilitazione: la nobiltà non era più soltanto il presupposto del cavalierato, ma poteva esserne la conseguenza. Il fenomeno è evidente nella legislazione cavalleresca dell’Italia preunitaria, che conobbe istituzioni immediatamente nobilitanti, altre che attribuivano soltanto nobiltà personale, altre ancora che subordinavano l’ereditarietà al ripetersi dei conferimenti attraverso più generazioni, e ordini che, pur ricompensando eminenti benemerenze, non attribuivano alcuna condizione nobiliare. Questa varietà impone l’esame delle singole disposizioni statutarie.

Una prima categoria comprende gli ordini che subordinano l’accesso a determinate classi alla dimostrazione di una condizione nobiliare preesistente. Il processo di ricezione comporta l’esame della genealogia, degli atti di stato civile, dei documenti nobiliari, delle testimonianze araldiche e delle altre prove richieste dagli statuti; il numero delle generazioni da documentare, la natura della nobiltà richiesta e le modalità della sua trasmissione variano sensibilmente da un ordinamento all’altro.

La ricezione in una classe nobiliare preceduta dall’approvazione di un regolare processo è una testimonianza di particolare valore: documenta che un’autorità cavalleresca ha esaminato le prove e ha ritenuto sussistenti i requisiti di ammissione. Non è però una dimostrazione assoluta della nobiltà degli ascendenti, perché il suo valore probatorio dipende dalla qualità dell’istruttoria, dall’autenticità dei documenti, dalla correttezza della ricostruzione genealogica e dalla competenza dell’organo che ha esaminato le prove. Il diploma attesta l’ammissione, il processo ne documenta i presupposti: per questo la Redazione dell’Annuario conserva una propria autonomia di valutazione e può rilevare lacune o incongruenze sfuggite alla commissione di ricezione.

croce del Sovrano Militare Ordine di Malta

La Parte III comprende in questa categoria il Sovrano Militare Ordine di Malta, al quale dedica una sezione propria; il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nelle due linee granmagistrali considerate dall’opera (per il ramo alfonsino, limitatamente alle ammissioni con prove: paragrafi 9.3 e 11); il Real Ordine di San Michele dell’Ala (paragrafo 8) e l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (paragrafo 5.3), entro le classi e alle condizioni previste per ciascuno. Per alcune di queste istituzioni è ammessa anche la pubblicazione delle famiglie discendenti, entro limiti genealogici stabiliti, da un cavaliere ricevuto previa approvazione delle prove: il processo vale così non soltanto per il singolo cavaliere, ma come fonte per la storia della famiglia.

Un requisito nobiliare era previsto anche dagli statuti dell’Insigne e Reale Ordine di San Gennaro, emanati da Carlo di Borbone il 3 luglio 1738, che contemplavano ordinariamente sessanta cavalieri appartenenti alla nobiltà cattolica e ne fecero una delle massime espressioni della cavalleria aristocratica del Regno di Napoli. Anche qui il requisito previsto per l’ammissione non va confuso con l’attribuzione di una nuova condizione nobiliare. Ai fini della Parte III è considerato soltanto l’Ordine conferito dal ramo di Ranieri della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, in coerenza con la linea successoria indicata nel paragrafo 12; i conferimenti del ramo alfonsino non costituiscono criterio di inserimento.

croce dell’Insigne e reale Ordine di San Gennaro

L’Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico, appartenente al patrimonio storico della Reale e Ducale Casa di Borbone-Parma, è uno degli esempi più significativi di nobilitazione mediante conferimento cavalleresco. Istituito a Lucca dal duca Carlo Lodovico nel 1836 e trasferito a Parma con la dinastia, ricevette una nuova disciplina con l’atto sovrano n. 380 dell’11 agosto 1849, emanato dal duca Carlo III di Borbone. La sua particolarità consisteva nel premiare persone prive di una precedente condizione nobiliare, attribuendo effetti diversi secondo il grado.

croce dell’Ordine al Merito di San Lodovico (Borbone Parma)

L’articolo XIII degli statuti del 1849 (fonte 2) stabiliva che il conferimento della Gran Croce a una persona non nobile attribuisse il diritto all’iscrizione nella nobiltà dello Stato, con effetti ereditari, ed estendeva tali conseguenze ai Commendatori. L’articolo XIV prevedeva invece che il grado di Cavaliere, di prima e di seconda classe, producesse nobiltà personale, non trasmissibile; la decorazione di quinta classe non attribuiva né il titolo di Cavaliere né la nobiltà personale. L’effetto nobiliare non era dunque desunto dal prestigio dell’onorificenza, ma stabilito da disposizioni che collegavano a determinati gradi una precisa condizione giuridica, senza bisogno di dimostrare un’ascendenza nobile.

Conforti vede nell’Ordine l’ultimo atto dei processi di nobilitazione nella storia del Ducato (p. 169) e l’espressione emblematica del passaggio da una nobiltà fondata prevalentemente sull’origine familiare a una dignità acquisibile per meriti e servizi (p. 170). Il primo insignito a chiedere informazioni per essere ascritto alla nobiltà dello Stato parmense in forza dell’articolo XIII fu il generale Francesco Donadeo, che il 6 agosto 1852, da Milano, accusò ricevuta del diploma di Commendatore. L’interesse del caso parmense risiede però anche nelle procedure amministrative e araldiche con le quali quegli effetti venivano documentati.

S.A.R. il Principe Carlo Saverio di Borbone Parma, Duca di Parma e Piacenza

Il 18 marzo 1853 il segretario dell’Ordine dispose l’invio di una circolare ai Gran Croci e ai Commendatori nominati dal 12 agosto 1849 all’11 marzo 1853 (Conforti, pp. 170-171). Per dare esecuzione all’articolo XIII del regolamento, ciascuno doveva trasmettere alla Gran Cancelleria le proprie armi gentilizie dipinte nei loro colori, nella grandezza dello «specchio» allegato, e dichiarare il luogo di nascita e di dimora, i titoli, le cariche e gli ordini di cui era insignito. Lo specchio, un rettangolo prestampato di 13 per 15,5 centimetri, era lo stesso adottato per l’archivio della Cancelleria dell’Ordine Costantiniano: la raccolta, osserva Conforti, non aveva perciò soltanto una funzione di memoria archivistica, ma una valenza certificatoria sul piano araldico (p. 172).

La maggior parte degli insigniti apparteneva a famiglie già nobili e trasmise titoli e stemma al solo scopo di formalizzare l’iscrizione negli elenchi dell’aristocrazia parmense. Altri, nobilitati proprio dal conferimento, non avevano ancora armi gentilizie: alcuni dichiararono di essere in procinto di farle disegnare, talvolta da un precedente sigillo; altri, già cavalieri del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio, inviarono lo stemma depositato presso quella Cancelleria (p. 172). Registrare uno stemma preesistente e formarne uno nuovo erano operazioni diverse, ma entrambe documentavano la condizione dell’insignito; la fonte della nobilitazione restava comunque il conferimento del grado previsto dagli statuti, non la rappresentazione delle armi.

Senza la trasmissione di titoli e stemma non si poteva essere iscritti nella nobiltà dello Stato, come riconobbe poi l’articolo 48 del Massimario della Consulta Araldica del Regno d’Italia (p. 172, nota 105). Ne nacque di fatto, osserva Conforti, un nuovo registro della nobiltà parmense, che egli propone di chiamare «lodoviciana» e che negli ultimi anni del Ducato coincide con i protocolli dell’Ordine. Il valore della testimonianza è accresciuto dalla perdita di gran parte di questo materiale nei bombardamenti aerei della Pilotta, nel 1944 (p. 173).

modulo ossia “specchio” per il deposito dello stemma per l’Ordine del merito sotto il titolo di San Lodovico (tratto da: Annuario della Nobiltà italiana, XXXII edizione)

Il Regno d’Italia tenne conto degli effetti nobiliari dell’Ordine. Il principio per cui i titoli di nobiltà sono mantenuti a chi vi ha diritto, sancito dall’articolo 79 dello Statuto albertino del 4 marzo 1848, passò nella legislazione del Regno, e con l’articolo 48 del Massimario della Consulta Araldica lo Stato riconobbe l’iscrizione negli elenchi ufficiali della nobiltà italiana ai discendenti degli insigniti dei gradi di Gran Croce e di Commendatore (p. 174). La famiglia Conforti, nei discendenti di Antonio, risulta l’unica originaria del Parmense ad aver chiesto e ottenuto il riconoscimento in forza dell’articolo XIII, con decreto del 18 luglio 1909; lo Spreti registra anche le famiglie Schmid e Schmit con espresso riferimento all’Ordine (p. 174, nota 111).

Sulla Commissione Araldica parmense, istituita da Maria Luigia con decreto del 29 novembre 1823, n. 94, e sugli organi del Regno, la Consulta Araldica (R.D. 10 ottobre 1869, n. 5318) e la commissione araldica regionale delle Province Parmensi (R.D. 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891), si veda il contributo di Marzio Dall’Acqua nel medesimo volume (pp. 226-228). Il principio generale va comunque tenuto distinto dalle singole fattispecie di riconoscimento, verificando in ciascun caso il titolo originario, la continuità genealogica e l’adempimento delle formalità richieste.

Maria Luigia, Duchessa di Parma (1791–1847)

Ai fini della Parte III, la natura statutaria dell’Ordine costituisce il fondamento storico dell’inserimento delle famiglie discendenti da insigniti dei gradi nobilitanti, secondo le condizioni previste dai criteri editoriali e dagli accordi con la Reale e Ducale Casa di Borbone-Parma.

Gli effetti nobiliari dipendono anche dalla natura della potestà di collazione. Per Conforti l’Ordine non è un’istituzione statuale, ma un patrimonio araldico esclusivo della Casa di Borbone-Parma, di natura dinastico-familiare: l’ordine di Stato è una persona giuridica pubblica, di cui il sovrano dispone pro tempore come capo dello Stato, mentre l’ordine dinastico fa capo alla dinastia che lo ha istituito ed ereditato, senza esprimere necessariamente una sovranità territoriale (p. 209). La distinzione poggia sulla dottrina classica: per Carlo Mistruzzi di Frisigna il sovrano spodestato perde il Gran Magistero degli ordini della Corona, ma conserva la collazione dei propri ordini gentilizi; sulla stessa linea si muove Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, mentre Giacomo C. Bescapè annovera espressamente l’Ordine di San Lodovico fra gli ordini di natura dinastica (p. 209, nota 151, e p. 210, nota 154). Conforti avverte peraltro che la distinzione non va applicata con eccessiva rigidità, perché Stato e dinastia erano spesso legati da una stretta interdipendenza (p. 210).

A sostegno della natura dinastica dell’Ordine Conforti elenca diversi elementi (pp. 211-212). L’Ordine fu portato da Lucca a Parma come un bene «mobile», seguendo la sorte della Casa anziché rimanere legato alla città, quando nel 1847 Carlo Lodovico di Borbone succedette nel Ducato di Parma e Piacenza con il nome di Carlo II. Il riordinamento del 1849 fu accompagnato dal versamento di diecimila lire che Carlo III pagò personalmente, deducendole dal proprio appannaggio, e l’atto sovrano sottolineava sia il Gran Magistero «di cui Noi Ci siamo rivestiti» sia la linea ereditaria dei «Nostri Successori nel Trono». L’Ordine, infine, non fu mai formalmente soppresso né rivendicato dal Regno d’Italia: la commissione presieduta dal Cibrario propose nel 1868 di non conservare alcun ordine, ma nessun provvedimento di abolizione fu emanato (p. 212, nota 156).

L’Ordine continuò inoltre a essere conferito dopo la fine del governo borbonico sul Ducato. Le ultime nomine in costanza di sovranità furono decretate l’8 giugno 1859 (p. 213); il giorno seguente, lasciando Parma, la duchessa reggente Luisa Maria, vedova di Carlo III, dichiarò di riserbare «pieni ed illesi» i diritti del giovane duca Roberto I. Questi conferì l’Ordine in esilio fino alla morte, nel 1907, a sovrani, principi, dignitari ecclesiastici e personalità delle Corti europee (pp. 215-219): fra gli altri, il 2 aprile 1869 nominò Gran Croce Francesco II delle Due Sicilie e i principi Alfonso e Pasquale di Borbone, il 29 aprile 1870 Carlo III principe di Monaco (pp. 215-216). I diplomi conferivano il grado «con tutti i diritti ed onorificenze inerenti», come quello di cavaliere di prima classe rilasciato a Roma il 31 maggio 1877 a mons. Giuseppe di Bisogno (p. 217, nota 168).

Roberto I, Duca di Parma (Firenze, 9 luglio 1848 – Camaiore, 16 novembre 1907) 

Le minute di queste nomine sono conservate nell’archivio borbonico dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, cassetta 149 (p. 215, nota 164). Per Conforti, l’accettazione delle decorazioni da parte di sovrani regnanti e alti funzionari di Stati europei confermava di fatto, sul piano internazionale, il diritto di collazione (p. 212). La collazione proseguì con i successori di Roberto I: alla data dello studio la esercitava Carlo Ugo di Borbone-Parma, IX Gran Maestro (p. 219).

Queste testimonianze provano la prosecuzione dei conferimenti, ma la loro interpretazione giuridica pone due questioni separate. La continuità della potestà granmagistrale nell’ordinamento dinastico può essere sostenuta con argomenti tratti dalla natura dell’istituzione, dalla successione familiare, dagli statuti e dalla prassi; la permanenza degli effetti nobilitanti statutari dopo la cessazione della sovranità territoriale va invece valutata anche alla luce della natura degli effetti rivendicati e dell’ordinamento nel quale si intenda attribuire loro rilevanza. L’Annuario riconosce gli effetti nobiliari previsti dagli statuti del 1849 anche ai conferimenti successivi al 9 giugno 1859, sul piano storico-genealogico ed editoriale che gli è proprio e non nell’ordinamento statuale; i relativi criteri sono esposti nel saggio Le nobilitazioni dell’Ordine del Merito di San Lodovico oggi, di prossima pubblicazione, al quale si rinvia.

Il decreto granmagistrale del 15 novembre 1997 conferma la distinzione: Carlo Ugo di Borbone-Parma vi ribadiva che l’Ordine è concesso per diritto ereditario dal Capo della Real Casa a norma dei regolamenti del 1849, qualificando al contempo la decorazione come riconoscimento onorifico privato, di natura dinastica «non nazionale» ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 (p. 219, nota 173). Lo stesso Conforti, che con quel decreto fu nominato Segretario dell’Ordine, esclude del resto che i conferimenti attuali producano effetti riconosciuti o tutelati dall’ordinamento italiano, e vi legge la volontà del legittimo titolare del patrimonio araldico di conferire la dignità secondo i regolamenti storici dell’Ordine, compresi gli aspetti di nobilitazione (pp. 174-175).

Il confronto con le altre istituzioni cavalleresche create o riformate negli Stati italiani e nell’Impero austriaco a metà del XIX secolo mostra che la valorizzazione del merito non conduceva necessariamente alla medesima soluzione giuridica. Conforti vi dedica le pagine 204-207, esaminando l’Ordine imperiale di Francesco Giuseppe, l’Ordine dell’Aquila Estense, l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e l’Ordine della Corona d’Italia: alcune istituzioni prevedevano precisi meccanismi di nobilitazione, altre, pur al vertice dei sistemi premiali monarchici, non attribuivano al semplice conferimento alcun effetto nobiliare. Gli ordini sorti nell’Italia settentrionale dopo il 1848, San Lodovico a Parma, Francesco Giuseppe nel Lombardo-Veneto e Aquila Estense a Modena, rispondevano anche, osserva Conforti, alla volontà di allargare il consenso sociale in un momento di forti tensioni interne e internazionali (p. 204).

L’Ordine imperiale di Francesco Giuseppe, istituito da Francesco Giuseppe I il 2 dicembre 1849, ricompensava i servizi resi alla monarchia e alla società in un momento di profonda trasformazione dell’Impero. Come osserva Conforti a pagina 204, pur premiando il merito individuale non attribuiva di diritto un titolo di nobiltà né una distinzione ereditaria: era un riconoscimento onorifico personale, privo di effetto nobilitante automatico.

croce dell’Ordine imperiale di Francesco Giuseppe

Due ordini disciplinati nello stesso anno e destinati entrambi al merito producevano dunque conseguenze opposte: San Lodovico attribuiva nobiltà personale o ereditaria secondo il grado, Francesco Giuseppe una dignità che non modificava lo stato nobiliare dell’insignito. Il carattere sovrano del conferimento, il rango della decorazione e il prestigio dell’istituzione non bastano, isolatamente considerati, a dimostrare effetti nobilitanti, che devono sempre trovare fondamento nelle disposizioni e negli atti applicabili.

Sua Maestà Imperiale e Re Apostolico Francesco Giuseppe I, Imperatore d’Austria, Re di Boemia ecc., ecc., Re Apostolico d’Ungheria ecc.

Il Reale Ordine dell’Aquila Estense, istituito a Modena dal duca Francesco V d’Austria-Este il 27 dicembre 1855 sotto l’invocazione di San Contardo d’Este, con statuti emanati il giorno successivo, ricompensava benemerenze civili e militari in tre classi: Gran Croce, Commendatore e Cavaliere. Il suo sistema di effetti nobiliari è una delle espressioni più compiute dell’integrazione del merito nell’ordinamento nobiliare ottocentesco. Conforti ne riassume il funzionamento a pagina 205; le disposizioni statutarie, integrate dalla documentazione studiata da Alberto Attolini presso l’Archivio di Stato di Modena, permettono di precisarlo.

Francesco V d’Austria Este, Duca Modena  (1819–1875)

Ai Cavalieri di Gran Croce di numero non nobili era attribuito il diritto di essere ascritti alla nobiltà civica di uno degli Stati estensi, con carattere ereditario soltanto quando tale effetto fosse espressamente previsto dal decreto sovrano di nomina (art. 11 degli statuti del 28 dicembre 1855; fonte 3). Ai Commendatori e ai Cavalieri di numero spettava invece nobiltà personale, ordinariamente non trasmissibile (art. 12 degli stessi statuti), con due eccezioni: se la Commenda era stata conferita a membri della stessa famiglia per due generazioni consecutive, poteva essere autorizzata la trasmissione ai discendenti in linea retta; per il cavalierato occorrevano tre generazioni successive. In entrambi i casi la reiterazione era il presupposto di un apposito intervento sovrano, non la fonte di una nobiltà ereditaria prodottasi automaticamente dal primo insignito.

croce del Reale Ordine dell’Aquila Estense

Il sistema permetteva così di costituire una nuova nobiltà familiare attraverso una successione di benemerenze riconosciute. Conforti rileva che, nei quattro anni di vita dell’Ordine, queste nobilitazioni non si realizzarono: le Gran Croci andarono tutte a persone già nobili e il tempo non consentì di maturare i requisiti generazionali dei gradi inferiori. Fra i 244 insigniti, 146 dei quali sudditi del Ducato, prevalevano nettamente nobili, militari ed ecclesiastici: segno, per Conforti, di un’apertura alla promozione sociale minore di quella dell’Ordine di San Lodovico (pp. 205-206). Il modello resta tuttavia significativo, perché mostra una nobiltà di derivazione cavalleresca subordinata al ripetersi dei conferimenti e a un successivo provvedimento sovrano, principio di particolare interesse per lo studio dei titoli primordiali.

Nella nota 143 di pagina 205 Conforti accosta questo meccanismo alle prerogative della commenda mauriziana nel Regno di Sardegna, che secondo il Codice nobiliare araldico di Degli Azzi e Cecchini radicava la nobiltà dopo tre generazioni. Il riferimento testimonia, in ordinamenti diversi, criteri che valorizzavano la continuità familiare delle dignità e dei servizi; non autorizza però a estenderne il meccanismo agli ordini contemporanei senza verificarne la disciplina.

L’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di antica tradizione sabauda, prevedeva in origine categorie di ricezione collegate alla prova della nobiltà. La riforma degli statuti decretata da Vittorio Emanuele II il 16 marzo 1851 abolì la classe dei cavalieri di Giustizia, cioè di ammissione per prove nobiliari, rese illimitato il numero dei cavalieri e sostituì gli antichi diplomi con semplici decreti (Conforti, p. 206). Nel 1855 fu ampliato il numero delle classi, e il 20 febbraio 1868 un decreto stabilì precise corrispondenze fra i gradi dell’Ordine e le cariche dello Stato, dell’esercito, della magistratura e della diplomazia, completandone l’evoluzione verso un ordinamento premiale fondato prevalentemente sulle benemerenze civili e militari.

croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Quell’abolizione non fu l’ultimo intervento in materia. Con decreto del 22 settembre 2011, dato in San Rocco e sottoscritto da S.A.R. il Principe Reale Amedeo di Savoia nella qualità di Gran Maestro, le categorie di Giustizia, caratterizzate da requisiti nobiliari, furono reintrodotte nell’ordinamento dinastico. Esistenza, data e luogo del decreto sono riferiti sulla base della documentazione conosciuta dalla Direzione dell’Annuario; poiché il testo non è stato reso pubblico, non se ne anticipa il contenuto. Si tratta di una nuova disciplina statutaria, fondata sulle prerogative granmagistrali, e non della sopravvivenza ininterrotta delle categorie abolite nell’Ottocento.

Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, Re di Sardegna, Re di Cipro, di Gerusalemme e di Armenia, Duca di Savoia, Principe di Carignano, ecc.

Ai fini della Parte III possono essere considerate, secondo i criteri editoriali e previa produzione della documentazione cavalleresca e genealogico-nobiliare prescritta, le famiglie nelle quali un componente sia stato ricevuto nella classe di Giustizia dell’Ordine, nell’ambito dell’ordinamento dinastico facente capo al Gran Magistero del Capo della Real Casa di Savoia, oggi S.A.R. il Principe Reale Aimone di Savoia, succeduto nel 2021 al padre Amedeo, a sua volta succeduto, nel 1983, al lontano cugino Sua Maestà Umberto II, Re d’Italia. Sulla successione nella Real Casa si rinvia al trattato pubblicato nella XXXIV edizione (2021-2026); sulla qualificazione delle collazioni esercitate da Vittorio Emanuele di Savoia fra il 1983 e il 2006 si veda il paragrafo 11.

S.A.R. il Principe Reale Aimone di Savoia, Duca di Savoia e d’Aosta

L’Ordine della Corona d’Italia, istituito da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868 per commemorare l’annessione del Veneto e destinato a ricompensare le benemerenze più segnalate di italiani e stranieri, specie quelle legate agli interessi della Nazione, non prevedeva alcun riconoscimento nobilitante (Conforti, p. 207). Diviso in cinque classi e concesso su vasta scala, ricompensava il merito civile e militare di categorie sociali sempre più ampie senza modificare la condizione nobiliare dell’insignito. Di natura statuale, fu ancora conferito da Re Umberto II in esilio e cessò con la sua morte, nel 1983 (nota 150).

croce dell’Ordine della Corona d’Italia

L’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, massima istituzione cavalleresca della tradizione sabauda, mostra come il rapporto fra nobiltà e cavalierato possa mutare per effetto delle riforme statutarie. Riservato in origine a un numero ristretto di personaggi dell’alta aristocrazia, fu trasformato nel 1869, quando Vittorio Emanuele II eliminò la nobiltà dei natali quale condizione ordinaria di ammissione e consentì di conferire il Collare a personalità distintesi per eminenti servizi resi allo Stato.

La soppressione delle prove poneva una questione: se il cavalierato non presupponeva più la nobiltà del beneficiario, il suo conferimento poteva ancora considerarsi costitutivo di nobiltà? Ai fini esclusivi della classificazione storico-nobiliare adottata dall’Annuario della Nobiltà, il conferimento del Collare, anche dopo la riforma del 1869, è considerato titolo costitutivo di una dignità assimilata alla nobiltà personale dell’insignito, senza che tale qualificazione comporti, di per sé, il riconoscimento di una nobiltà ereditaria nei discendenti. Questa valutazione tiene conto della disciplina statutaria e delle consuetudini applicabili ai diversi periodi storici. Nella ricostruzione statutaria va tenuta presente anche la riforma di carattere nobiliare disposta il 25 marzo 2011 da S.A.R. il Principe Reale Amedeo di Savoia, Duca di Savoia, come Gran Maestro: esistenza e data sono riferite sulla base della documentazione conosciuta dalla Direzione dell’Annuario, ma il testo non è pubblico e non se ne desumono effetti non documentalmente esposti.

collare dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata

Il confronto fra queste istituzioni, nell’arco di pochi decenni, è eloquente. San Lodovico attribuiva nobiltà personale o ereditaria secondo i gradi; l’Aquila Estense, alle Gran Croci non nobili, il diritto all’ascrizione alla nobiltà civica, ereditaria solo se il decreto di nomina lo prevedeva, e negli altri gradi una nobiltà personale che poteva diventare ereditaria con ulteriori conferimenti familiari e un provvedimento sovrano; Francesco Giuseppe e la Corona d’Italia nessuna condizione nobiliare; l’Ordine mauriziano rivide profondamente i propri requisiti di ricezione, e il Collare dell’Annunziata passò da dignità ordinariamente riservata ai nobili a distinzione che l’Annuario assimila, sul piano classificatorio, alla nobiltà personale dell’insignito. Non esiste dunque un rapporto necessario e uniforme fra conferimento cavalleresco e nobiltà: è sempre la disciplina della singola istituzione a stabilire se la dignità sia soltanto onorifica, riconosca una nobiltà preesistente o ne produca una nuova, personale o ereditaria.

Negli Ordini della tradizione dinastica portoghese il conferimento di determinate dignità produce effetti nobiliari diversi secondo l’istituzione, il grado ricevuto e l’adempimento delle formalità prescritte. La Parte III contempla, fra gli altri, il Reale Ordine di Nostra Signora dell’Immacolata Concezione di Vila Viçosa, il Reale Ordine di Cristo, il Real Ordine Militare di San Benedetto d’Avis e il Real Ordine di San Giacomo della Spada (Santiago da Espada); al Real Ordine di San Michele dell’Ala è dedicato il paragrafo 8.

Qui e nel seguito, per Real Casa del Portogallo si intende quella facente capo a Dom Pedro, Duca di Braganza e di Loulé, titolare di tutti gli Ordini dinastici portoghesi, che non vanno confusi né con gli omonimi ordini nazionali della Repubblica portoghese, i cui conferimenti non rilevano ai fini della Parte III, né con omonime confraternite, né con ordini conferiti da altri pretendenti al Trono del Portogallo o alla titolarità della Real Casa portoghese.

Per il Reale Ordine di Nostra Signora dell’Immacolata Concezione di Vila Viçosa, i gradi di Commendatore e superiori sono considerati dall’Annuario fra le fattispecie di nobilitazione ereditaria, secondo le disposizioni dinastiche applicabili e subordinatamente all’adempimento delle formalità previste dalla Real Casa. Rilievo particolare assume il rapporto fra il conferimento della Commenda e il filhamento nella Casa Reale, esaminato nello studio La Commenda di Vila Viçosa e la fidalguia della Casa Reale del Portogallo, pubblicato dall’Annuario nel settembre 2026 alla luce degli statuti del 1819 (fonte 8), della tradizione giuridica portoghese e della disciplina contemporanea dei filhamentos.

commenda dell’Ordine dell’Immacolata Concezione di Vila Viçosa (Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa)

Lo studio distingue il conferimento della dignità cavalleresca dall’acquisizione o dal riconoscimento della condizione nobiliare e valorizza le formalità prescritte, in particolare la registrazione dello stemma. Non considera ogni Commenda, in qualsiasi epoca, automaticamente produttiva di nobiltà ereditaria, ma verifica quando e a quali condizioni il conferimento, accompagnato dagli atti richiesti, abbia perfezionato una condizione di fidalguia suscettibile di effetti familiari; per le concessioni contemporanee, la disciplina recepita dall’Annuario della Nobiltà dà particolare rilevanza agli adempimenti previsti dalla Real Casa, compresa la formalizzazione araldica. La posizione dei discendenti si fonda dunque sulla natura ereditaria degli effetti riconosciuti alla fattispecie, non sulla semplice trasmissione di una distinzione sociale.

Diversa è la situazione del Reale Ordine di Cristo, del Real Ordine Militare di San Benedetto d’Avis e del Real Ordine di San Giacomo della Spada, Ordini della Corona portoghese la cui collazione è proseguita, dopo il 1910, come Ordini dinastici della Real Casa. Secondo la disciplina dinastica, come recepita dall’Annuario, l’ammissione nei gradi considerati, seguita dall’adempimento delle formalità prescritte, radica nell’insignito una condizione di nobiltà personale, senza trasmetterla ai discendenti. Ai fini della Parte III sono considerati il grado di Cavaliere del Reale Ordine di Cristo e il Gran Collare degli Ordini di San Benedetto d’Avis e di San Giacomo della Spada, secondo le rispettive disposizioni: anche questi gradi sono quelli degli Ordini dinastici.

Reale Ordine di Cristo (o Ordine di Cristo) del Portogallo

Per i conferimenti successivi al 1910 valgono le distinzioni esposte per l’Ordine di San Lodovico fra continuità della potestà di collazione ed efficacia degli effetti nobiliari (paragrafo 4.3). L’insignito è considerato nella Parte III in ragione della nobiltà personale derivante dal conferimento; i discendenti, che non acquistano automaticamente nobiltà ereditaria, possono essere pubblicati nella Parte V, riservata alle famiglie notabili, in forza del titolo primordiale di distinta civiltà costituito dall’ammissione dell’antenato e dalle relative formalità araldiche, secondo il criterio esposto nel paragrafo 7.

croce dell’Ordine di San Benedetto d’Avis

L’Ordine dei Serafini, della Real Casa di Svezia, e l’Ordine dell’Elefante, della Real Casa di Danimarca, conservano tradizioni araldiche di notevole antichità fondate sulla rappresentazione ufficiale dello stemma dell’insignito. Le armi del cavaliere dei Serafini sono dipinte su apposite tavole araldiche e, dopo la sua morte, collocate nella chiesa di Riddarholmen, a Stoccolma; per l’Elefante gli statuti del 1693 prevedono la rappresentazione delle armi degli insigniti nella Cappella degli Ordini Reali Danesi, nel castello di Frederiksborg, e la loro registrazione negli appositi libri araldici dell’Ordine.

croce dell’Ordine dei Serafini
Sua Maestà Carlo XVI Gustavo, Re di Svezia
Stoccolma, chiesa di Riddarholmen (Riddarholmskyrkan). Particolare delle tavole araldiche commemorative dei cavalieri e dei membri defunti del Reale Ordine dei Serafini (Kungliga Serafimerorden), con i rispettivi stemmi, nominativi e date di conferimento dell’onorificenza e di morte. Tra gli stemmi raffigurati si riconosce quello del presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga (seconda fila, secondo stemma da sinistra). Si noti l’uso di sovrapporre le targhe stemmarie più recenti a quelle più antiche.

Il conferimento di queste altissime dignità comporta una distinzione personale legata al rango delle maggiori istituzioni monarchiche europee, che va però tenuta separata dagli eventuali effetti nobiliari e dalla posizione dei discendenti. Nell’ordinamento svedese la potestà sovrana di concedere nuova nobiltà è cessata con la riforma costituzionale del 1974, entrata in vigore nel 1975; per l’Elefante, in mancanza di una specifica disposizione, né la registrazione delle armi né il conferimento provano una generale nobilitazione ereditaria. L’Annuario considera pertanto la dignità dell’insignito rilevante per la Parte III come distinzione di rango assimilata, esclusivamente ai fini della propria classificazione, alla nobiltà personale, senza affermare che essa produca una nobilitazione riconosciuta dagli ordinamenti svedese o danese.

croce dell’Ordine dell’Elefante
Sua Maestà Federico X, Re di Danimarca, conte di Monpezat
Tavole araldiche dei cavalieri dell’Ordine dell’Elefante nella Cappella del Castello di Frederiksborg, in Danimarca (fra gli altri, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Ion Iliescu, Johannes Rau e Petar Stoyanov) (licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.).

Per i discendenti conta invece la registrazione ufficiale dello stemma dell’antenato. La concessione di uno stemma, o il riconoscimento e la registrazione di armi già esistenti, è fattispecie diversa dalla concessione di nobiltà, ma assume un particolare significato storico-genealogico quando proviene da un’autorità monarchica o cavalleresca nell’esercizio delle proprie attribuzioni araldiche. L’analogia con le concessioni, conferme e registrazioni araldiche motu proprio del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta e del Capo della Reale e Ducale Casa di Borbone-Parma riguarda il valore dell’atto come fondamento documentario di una distinzione familiare, non l’identità degli effetti giuridici.

La registrazione può riguardare uno stemma attribuito ex novo o armi già usate dall’insignito: le due fattispecie restano tecnicamente distinte, ma hanno, secondo i criteri dell’Annuario, analoga rilevanza ai fini della distinta civiltà. Anche quando non è accompagnata da una concessione araldica in senso costitutivo, la registrazione documenta l’assunzione delle armi nella tradizione rappresentativa dell’Ordine, ma non le si può attribuire un’efficacia concessoria o nobilitante che l’ordinamento dell’istituzione non le riconosca. L’ammissione negli Ordini dei Serafini o dell’Elefante accompagnata dalla registrazione dello stemma costituisce dunque, ai fini editoriali dell’Annuario, un titolo primordiale di distinta civiltà o di notabilità familiare. Lo stesso vale per l’ammissione nei gradi considerati degli Ordini di Cristo, d’Avis e di San Giacomo della Spada accompagnata dalle formalità araldiche prescritte (paragrafo 6.2), pur restando diversi i presupposti giuridici e le qualificazioni delle rispettive dignità.

La classificazione separa quindi la posizione dell’insignito da quella dei suoi discendenti. Il cavaliere trova collocazione nella Parte III in ragione della dignità ricevuta; i discendenti, che non ereditano automaticamente una condizione nobiliare, possono essere compresi nella Parte V, riservata alle famiglie notabili, in forza del titolo primordiale costituito dall’ammissione dell’antenato e dalla connessa formalizzazione araldica.

Questo fondamento è autonomo rispetto alla prova ordinaria di un’antica distinta civiltà. In presenza di un titolo primordiale formalmente documentato non occorre dimostrare che la famiglia possedesse già uno stemma o godesse di una condizione distinta per un periodo plurisecolare anteriore all’ammissione; né si riconosce retroattivamente un’antichità araldica non provata, perché la data del conferimento e della relativa formalizzazione segna il momento dal quale la distinzione familiare può essere documentata. A fondare la classificazione non è l’antichità presunta dello stemma, ma l’esistenza di un atto formale dal quale la distinzione decorre.

La pubblicazione resta subordinata alla prova del conferimento, dell’avvenuta registrazione dello stemma e della continuità genealogica con l’insignito. Il criterio ha natura storico-genealogica ed editoriale e non attribuisce agli atti araldici effetti nobiliari ulteriori rispetto a quelli previsti dagli ordinamenti nei quali furono compiuti; sulla disciplina complessiva della Parte V si veda il paragrafo 14.

Nel Real Ordine di San Michele dell’Ala (São Miguel da Ala), della Real Casa del Portogallo, la nobiltà può essere provata oppure costituita per grazia. Le classi nobiliari denominate jure sanguinis o di Giustizia sono infatti accessibili per due vie: l’approvazione delle prescritte prove genealogico-nobiliari, oppure l’ammissione motu proprio disposta per grazia del Gran Maestro. Le due modalità non differiscono soltanto nel procedimento, ma nel significato che assumono rispetto all’origine della condizione nobiliare.

croce del Reale Ordine di San Michele dell’Ala

Nella prima fattispecie l’aspirante presenta un regolare processo genealogico-nobiliare, corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la nobiltà della famiglia; le prove sono esaminate dagli organi competenti dell’Ordine e, se ritenute sufficienti, approvate. Il conferimento non è allora la fonte della nobiltà, ma il suo riconoscimento nell’ordinamento dell’Ordine: il processo ha funzione probatoria e ricognitiva, e la nobiltà familiare precede l’ammissione. Ai fini della Parte III è richiesta la documentazione del processo, che la Redazione esamina e utilizza anche per verificare le notizie storico-genealogiche.

Nella seconda fattispecie il Gran Maestro dispone l’ammissione nelle classi jure sanguinis o di Giustizia senza l’ordinario processo, e la grazia non è, secondo la disciplina dinastica nell’interpretazione recepita dall’Annuario, una semplice dispensa dalla produzione documentale. L’ammissione motu proprio nelle classi nobiliari dell’Ordine assume valore costitutivo e costituisce titolo primordiale di nobiltà, radicando una condizione nobiliare ereditaria nella discendenza dell’insignito, secondo le condizioni di trasmissione previste dall’ordinamento di riferimento e, in particolare, dal decreto del 20 dicembre 1965, dato a Lisbona e sottoscritto dal Ser.mo Senhor Dom Alberto Nuno Carlos Rita Folque de Mendoça Rolim de Moura Barreto, Duca di Braganza e di Loulé, tuttora inedito.

Nel primo caso, dunque, l’Ordine riconosce una nobiltà preesistente sulla base delle prove; nel secondo, la grazia granmagistrale è il titolo originario di una nuova condizione nobiliare. Questa qualificazione non generalizza gli effetti della grazia, ma discende dalla specifica disciplina dell’Ordine, quale risulta dalle disposizioni magistrali considerate dalla Direzione; si colloca nell’ambito delle prerogative del Gran Maestro e dei criteri storico-nobiliari dell’Annuario, e non va confusa con un riconoscimento generalizzato da parte degli ordinamenti statuali contemporanei.

Le due vie di ricezione danno alla pubblicazione fondamenti diversi: l’accertamento documentale di una nobiltà preesistente nel primo caso, il provvedimento granmagistrale con valore di titolo primordiale nel secondo. I discendenti di un cavaliere ricevuto motu proprio si trovano quindi in una posizione diversa da quella dei discendenti degli insigniti degli Ordini di Cristo, d’Avis e di San Giacomo della Spada: per questi la dignità radica nobiltà personale nell’insignito e distinta civiltà nei discendenti (paragrafi 6.2 e 7), mentre per San Michele dell’Ala l’ammissione motu proprio nelle classi nobiliari è titolo primordiale di nobiltà ereditaria. Restano fermi l’obbligo di documentare il conferimento e la continuità genealogica e l’indicazione abbreviata «m.p.», che distingue immediatamente la ricezione per grazia da quella con prove.

Ser.mo Sr. Dom Pedro José Folque de Mendoça, Duca di Braganza e Duca di Loulé

La disciplina delle ammissioni nelle classi di grazia, jure sanguinis o di giustizia, e in particolare degli effetti delle ricezioni motu proprio, sarà oggetto di una specifica trattazione, nella quale potranno essere esaminati e, per quanto possibile, pubblicati i decreti e le disposizioni granmagistrali, così da precisare presupposti, modalità e limiti della trasmissione. Numerose fonti magistrali, riforme statutarie e disposizioni sull’ordinamento dell’istituzione sono infatti ancora inedite: questa esposizione ne cita gli estremi e si limita ai principi generali e ai criteri adottati dall’Annuario, alla cui interpretazione resta espressamente riferita, fino a quella pubblicazione, la ricostruzione dei loro effetti. La precisazione separa la conoscenza dell’esistenza e della portata generale di quegli atti dalla possibilità di sottoporli, con la pubblicazione, a un completo esame critico.

Le ammissioni motu proprio in classi tradizionalmente riservate ai nobili non hanno tutte la stessa natura: alcune dispensano dalle prove, altre costituiscono una nuova condizione nobiliare. La facoltà del sovrano o del Gran Maestro di accordare grazie particolari, derogando alle condizioni ordinarie di ricezione, appartiene da secoli alla storia delle istituzioni cavalleresche ed è uno degli aspetti più vivi della cavalleria dinastica contemporanea.

Il Gran Maestro può dispensare il candidato dalle prove genealogico-nobiliari, ritenendo già nota o altrimenti accertata la nobiltà della famiglia. La grazia riguarda allora il procedimento: l’ammissione presuppone, almeno nell’intenzione del concedente, una nobiltà già esistente, della quale non si chiede la dimostrazione nelle forme ordinarie, e il provvedimento ha valore ricognitivo, non necessariamente costitutivo.

Il problema, sul piano storico-genealogico, è il valore probatorio della dispensa: l’esenzione dalle prove non equivale alla loro produzione e approvazione. Per utilizzare il provvedimento come attestazione di una nobiltà preesistente occorre esaminare le ragioni della grazia, il contenuto del diploma e l’eventuale documentazione conservata negli archivi dell’ordine.

Diverso è il caso in cui la grazia, secondo l’ordinamento dell’istituzione, attribuisce una nuova qualità nobiliare. L’ammissione può allora valere come titolo primordiale di nobiltà, dal quale prende origine una nuova condizione personale o familiare; ma questo effetto non si presume, e richiede un fondamento statutario, consuetudinario o normativo idoneo a sostenerlo.

Esemplare è la tradizione del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel Massimario nobiliare del Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968, la massima n. 18 qualifica, a determinate condizioni, l’ammissione eccezionale senza prove in categorie nobiliari come titolo primordiale di nobiltà generosa. Precisa però che essa non prova il preesistente possesso della nobiltà generosa e che, ordinariamente, non giova ai discendenti, salvo che il decreto di nomina disponga diversamente; la considera infine prova di una preesistente vita more nobilium, la cui durata va accertata caso per caso. Nell’ordinamento melitense delle prove, dunque, il titolo primordiale è un elemento costitutivo, ma non equivale all’immediato possesso di una nobiltà ereditaria utilizzabile da tutti i discendenti.

Lo studio La grazia del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta dopo il 1798, pubblicato dall’Annuario nel settembre 2026, ha approfondito la questione e ha distinto le ammissioni nelle classi nobiliari dalle concessioni araldiche del Gran Maestro, che possono riguardare anche persone estranee alle categorie nobiliari dell’Ordine. La concessione o registrazione di uno stemma non è dunque, di per sé, una nobilitazione, ma può valere come titolo primordiale di notabilità secondo i criteri della Parte V (paragrafo 7.1).

Il Real Ordine di San Michele dell’Ala offre una fattispecie ulteriore, nella quale la grazia granmagistrale è costitutiva di nobiltà ereditaria (paragrafo 8.2). Gli effetti delle ammissioni motu proprio non si determinano dunque con una regola indistinta, ma dipendono dalla disciplina di ciascun Ordine: il Sovrano Militare Ordine di Malta, di natura diversa dagli ordini dinastici qui descritti, segue regole proprie e ha nella Parte III una sezione a sé.

La Parte III contempla espressamente le ammissioni motu proprio nel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio del ramo di Ranieri e nel Real Ordine di San Michele dell’Ala, oltre alle fattispecie melitensi previste dai relativi criteri. In questi casi l’indicazione abbreviata «m.p.» è indispensabile per distinguere le ricezioni per grazia da quelle con prove, e la rilevanza editoriale riconosciuta a tali ammissioni non implica che ogni provvedimento produca identici effetti: decidono la natura dell’atto, la categoria di ricezione, il contenuto del decreto e le disposizioni applicabili.

Per il ramo alfonsino del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, invece, l’Annuario non considera le ammissioni motu proprio sufficienti, di per sé, ai fini della pubblicazione nella Parte III. La differenza deriva dalla valutazione della potestà di collazione adottata dall’opera (paragrafo 11) e non va confusa con una pronuncia giurisdizionale sulla controversia relativa al Gran Magistero.

croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

La fondazione di una commenda di giuspatronato familiare può costituire, secondo determinate consuetudini cavalleresche, un titolo primordiale di nobiltà. Si tratta di istituti storicamente legati alla destinazione di beni e rendite a finalità cavalleresche e religiose, con prerogative riservate al fondatore e ai suoi discendenti secondo le disposizioni dell’ordine interessato. La Parte III contempla le famiglie discendenti dai fondatori di commende familiari del Sovrano Militare Ordine di Malta e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nella linea di Ranieri, secondo i criteri previsti per ciascuno.

Per la fattispecie costantiniana il fondamento è la consuetudine secondo la quale l’istituzione di una commenda familiare, anche se effettuata per grazia, può essere qualificata come titolo primordiale di nobiltà generosa. A sostegno la Parte III richiama le Norme per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi seconda e terza per la Venerabile Lingua d’Italia, pubblicate dal Gran Priorato di Lombardia e Venezia nel 1978, che testimoniano una consuetudine utilizzata nella valutazione delle prove nobiliari. Il riconoscimento del valore di un istituto da parte di un ordinamento cavalleresco non ne implica però l’efficacia generale in altri ordinamenti.

Ai fini della pubblicazione occorre documentare la discendenza dal fondatore e produrre il decreto di fondazione nelle forme prescritte, con la documentazione araldica richiesta: anche qui la tradizione nobiliare deve trovare riscontro in un atto formalmente individuabile.

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro

La legittimazione di chi conferisce un ordine va valutata separatamente dalla natura dell’ordine stesso. La Parte III distingue a questo fine fra collazione diretta, subcollazione propria e subcollazione impropria: una classificazione storico-giuridica propria dell’impostazione dell’Annuario, non una tripartizione legislativa universalmente codificata, che si applica esaminando le singole istituzioni, la loro origine e la documentazione relativa alla potestà granmagistrale.

La collazione diretta ricorre quando il conferimento proviene dal titolare della relativa fons honorum, nell’esercizio delle prerogative sovrane, dinastiche o granmagistrali che gli competono. Ne sono esempi l’Ordine di San Lodovico e il Reale Ordine di Nostra Signora dell’Immacolata Concezione di Vila Viçosa.

La subcollazione propria, o derivata, presuppone l’esistenza di una delega legittima, formalmente conferita oppure fondata su una consuetudine riconosciuta. Ne sono esempi l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in subcollazione pontificia, e l’Ordine di San Giacomo della Freccia e della Santissima Trinità, in subcollazione della Real Casa del Portogallo.

La subcollazione impropria, secondo la terminologia adottata, indica le fattispecie nelle quali la potestà di conferimento viene esercitata senza una delega validamente documentata o senza un riconosciuto titolo consuetudinario. Ne sono esempi il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio conferito dopo il 1960 dal ramo alfonsino e l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro esercitato da Vittorio Emanuele di Savoia fra il 1983 e il 2006, anno in cui il Gran Magistero degli Ordini dinastici sabaudi è stato rivendicato da Amedeo di Savoia, cui è succeduto nel 2021 il figlio Aimone.

La distinzione non è soltanto descrittiva. In caso di subcollazione impropria conservano rilevanza, ai fini della Parte III, le ammissioni precedute dall’approvazione di regolari prove nobiliari, il cui valore riguarda una nobiltà preesistente; non ne hanno invece i provvedimenti ai quali si attribuisce efficacia costitutiva, come le ammissioni motu proprio e le concessioni. Per questa ragione, del ramo alfonsino del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sono considerate le ammissioni con prove nobiliari ma non quelle motu proprio (paragrafi 3 e 9.3).

Quando la qualificazione dipende da controversie successorie o da divergenti interpretazioni delle leggi dinastiche, il criterio adottato dall’Annuario esprime una valutazione storico-scientifica ed editoriale, senza assumere il valore di una decisione giurisdizionale sulla titolarità dell’ordine.

La Parte III contempla anche determinate concessioni nobiliari effettuate motu proprio da Case dinastiche già sovrane, entro limiti cronologici propri di ciascuna Casa. Il problema è se una dinastia, cessata la sovranità territoriale, conservi o continui a esercitare prerogative onorifiche e nobiliari. Non lo risolve una semplice equiparazione fra sovranità statuale e autorità dinastica, ma l’esame della natura dell’atto, della continuità della Casa, delle norme e consuetudini invocate e dell’ordinamento nel quale si intende attribuire rilevanza al provvedimento.

Per Real Casa di Borbone delle Due Sicilie si intende, ai fini della presente trattazione, quella facente capo a S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro. La linea di successione seguita dall’Annuario è illustrata nella XXXIII edizione (vol. I, marzo 2021), cui si rinvia per l’esame storico-documentario delle relative prerogative dinastiche e granmagistrali.

  • Asburgo-Lorena, linea granducale toscana: concessioni sino al 17 gennaio 1908, data della morte di Ferdinando IV, ultimo Granduca di Toscana; per il fondamento di questo limite si rinvia allo studio La linea toscana degli Asburgo-Lorena dopo il 1859.
  • Borbone delle Due Sicilie: concessioni effettuate durante l’assedio di Gaeta, fra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861, e quelle successive secondo la linea di successione individuata dall’Annuario; dopo la morte di Ferdinando Pio nel 1960, le nobilitazioni di Ranieri di Borbone delle Due Sicilie e dei suoi successori.
  • Borbone-Parma: concessioni successive al 9 giugno 1859.
  • Asburgo, linea imperiale: concessioni sino al 1961, anno della rinuncia di Otto d’Asburgo alle proprie pretese politiche e dinastiche. La rinuncia, resa ai sensi della legge austriaca del 3 aprile 1919 (Habsburgergesetz), lo escluse di diritto dalla Casa in forza del Protocollo di Olten, la risoluzione di famiglia con la quale nell’ottobre 1919 gli arciduchi residenti in Svizzera, con l’accordo dell’imperatore Carlo I, avevano stabilito che i membri autori di quella rinuncia non fossero più eleggibili alla successione né appartenessero alla Casa Arciducale.
  • Savoia: alle concessioni di Umberto II è dedicata nella Parte III un’apposita sezione umbertina; l’Annuario contempla inoltre, secondo le proprie disposizioni, determinate concessioni posteriori alla sua morte, effettuate dai suoi successori alla guida della Real Casa, Amedeo e oggi Aimone di Savoia.

Questi limiti non sono date universalmente riconosciute di cessazione di ogni prerogativa dinastica, ma le scelte storico-giuridiche e classificatorie adottate dall’Annuario ai fini della pubblicazione.

Riprodurre un titolo attestato da un diploma non equivale a riconoscerne l’efficacia giuridica. La disciplina della Parte III trova un riferimento nei protocolli sottoscritti fra la Direzione dell’Annuario e i rappresentanti di alcune Case dinastiche, in particolare la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, la Real Casa del Portogallo e la Reale e Ducale Casa di Borbone-Parma, che regolano, secondo le rispettive condizioni, la pubblicazione delle famiglie interessate e il trattamento delle informazioni risultanti dai diplomi. Nei casi previsti, i titoli e i trattamenti nobiliari riportati nei diplomi di ammissione possono essere riprodotti nella forma documentalmente attestata, senza che ciò implichi un autonomo accertamento della loro legittimità.

Verificare l’autenticità di un diploma, documentarne fedelmente il contenuto e accertarne gli effetti giuridici sono operazioni diverse: la prima riguarda la genuinità della fonte, la seconda la sua corretta rappresentazione, la terza un’indagine sull’ordinamento competente. Concorrono alla formazione di un giudizio storico-giuridico, ma non coincidono.

La distinzione è decisiva nell’ordinamento della Repubblica italiana. La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 1967, ne ha chiarito l’irrilevanza giuridica, ferma la particolare disciplina dei predicati connessi a titoli anteriori al 28 ottobre 1922; sugli elementi di diritto nobiliare sopravvissuti nell’ordinamento repubblicano si rinvia al saggio Elementi di diritto nobiliare di derivazione regnicola nella Repubblica Italiana. Quanto agli ordini cavallereschi, la legge 3 marzo 1951, n. 178, subordina all’autorizzazione l’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze conferite da ordini non nazionali, e l’autorizzazione non implica un riconoscimento pubblico dell’ordine; il Consiglio di Stato (sez. I, n. 1869 del 26 novembre 1981) ha qualificato «non nazionali» gli ordini estranei all’ordinamento italiano che non promanano da un ordinamento statuale straniero (cfr. Conforti, p. 214, nota 162, e p. 219). La rilevanza di una dignità nell’ordinamento interno di una Casa dinastica o di un ordine cavalleresco non va dunque confusa con la sua efficacia nell’ordinamento italiano: la Parte III opera sul terreno della documentazione storico-genealogica e della classificazione nobiliare, secondo le finalità scientifiche ed editoriali dell’opera.

La classificazione dipende dalla natura del titolo invocato e dagli effetti che l’Annuario gli riconosce, non dal semplice possesso di un’onorificenza. Salvo i casi di procedura d’ufficio, l’inserimento nella Parte III richiede un’apposita istanza corredata, secondo la fattispecie, dal processo nobiliare di ammissione, dal diploma cavalleresco, dal provvedimento motu proprio, dal decreto di fondazione della commenda, dalle attestazioni relative al deposito dello stemma e dai documenti genealogici comprovanti la discendenza.

Chi chiede la pubblicazione in ragione della ricezione di un antenato previa approvazione delle prove deve documentare sia il processo nobiliare sia la continuità genealogica con l’ammesso. Chi presenta un diploma di ammissione per grazia deve consentire di verificare la natura del provvedimento e il suo valore secondo i criteri applicabili. Chi discende dall’insignito di un ordine che conferisce nobiltà soltanto personale può trovare collocazione nella Parte V, alle condizioni del paragrafo 7. Ne risultano cinque fondamenti distinti (nobiltà provata, nobiltà costituita per grazia, nobiltà conferita per statuto, nobiltà personale e distinta civiltà familiare), che il quadro del paragrafo 14.1 articola in sei fattispecie.

La collocazione nella Parte V non deve produrre duplicazioni della stessa famiglia nelle diverse parti dell’opera, né pregiudicare una diversa classificazione fondata su autonomi requisiti. La disciplina complessiva della Parte V, i suoi requisiti ordinari e le fattispecie fondate su un titolo primordiale di distinta civiltà saranno oggetto di un prossimo articolo, che preciserà anche le condizioni alle quali, in presenza di una formale concessione, conferma o registrazione araldica, non è richiesta la dimostrazione dell’uso plurisecolare dello stemma o di una precedente distinta civiltà protratta per oltre 250 anni.

FattispecieTitolo o presuppostoRilevanza classificatoria
Ricezione con proveNobiltà preesistente documentata dal processo di ricezioneParte III, nelle classi e nei limiti previsti
Ammissione motu proprio dispensativaDispensa dalle prove; eventuale nobiltà preesistente da verificareParte III, soltanto nelle fattispecie ammesse
Ammissione motu proprio costitutivaGrazia con effetti nobiliari fondati sulla specifica disciplina dell’OrdineParte III, secondo natura ed effetti del provvedimento
Conferimento statutariamente nobilitanteGrado e condizioni determinati dallo statutoParte III; anche per i discendenti, se è provata la trasmissibilità
Dignità personale con registrazione araldicaDistinzione dell’insignito e titolo primordiale di distinta civiltàInsignito nella Parte III; discendenti nella Parte V
Concessione, conferma o registrazione araldicaAtto araldico formalmente documentato, distinto dalla nobilitazioneParte V, nei casi previsti dai criteri editoriali

Lo schema riassume i fondamenti descritti nel presente saggio e non sostituisce i requisiti statutari, documentari e genealogici specifici di ciascun Ordine o della relativa parte dell’Annuario.

La Parte III cavalleresca dell’Annuario della Nobiltà Italiana documenta le diverse forme in cui la tradizione cavalleresca ha interagito, e continua a interagire, con la storia della nobiltà; il suo valore sta nel tenere distinte fattispecie che, pur avendo elementi comuni, non possono essere giuridicamente assimilate. La ricezione con prove genealogiche documenta l’accertamento di una nobiltà preesistente; il conferimento di una dignità statutariamente nobilitante può essere la fonte di una nuova nobiltà, personale o ereditaria, e la trasmissione può dipendere, come nell’Aquila Estense, dal ripetersi delle dignità attraverso più generazioni. L’ammissione motu proprio può essere una dispensa dalle prove, un riconoscimento per grazia o, dove esista un fondamento normativo idoneo, un provvedimento costitutivo; nel Real Ordine di San Michele dell’Ala prova genealogica e grazia sovrana coesistono come fondamenti diversi della condizione nobiliare.

La fondazione di una commenda di giuspatronato familiare può valere, secondo determinate consuetudini, come titolo primordiale di nobiltà generosa, mentre le concessioni delle Case già sovrane pongono il problema distinto della continuità delle prerogative dinastiche e della loro efficacia. Le concessioni e registrazioni araldiche individuano infine una distinzione che non coincide con la nobiltà, ma conta per la storia e la classificazione delle famiglie: per i discendenti degli insigniti degli Ordini dei Serafini e dell’Elefante e degli Ordini di Cristo, d’Avis e di San Giacomo della Spada fondano, alle condizioni previste, un titolo primordiale di distinta civiltà, che decorre da un atto formale e non dall’antichità presunta dello stemma.

Real Ordine di San Giacomo della Spada
(Ordem Militar de Sant’Iago da Espada)

La documentazione raccolta da Paolo Rinaldo Conforti sull’Ordine di San Lodovico e sugli ordini ottocenteschi mostra quanto variassero gli effetti delle dignità equestri anche fra Stati e dinastie del medesimo contesto storico: nobiltà personale, nobiltà ereditaria, nobilitazione condizionata e semplice dignità onorifica erano istituti distinti, regolati da norme differenti. Lo stesso principio deve guidare l’interpretazione contemporanea delle prerogative dinastiche e granmagistrali.

Il valore scientifico di una classificazione nobiliare non deriva dal numero delle famiglie ammesse, ma dalla chiarezza dei criteri e dalla possibilità di verificare documentalmente i presupposti di ogni pubblicazione. La Parte III accoglie le testimonianze delle tradizioni cavalleresche senza rinunciare alla distinzione fra nobiltà provata, nobiltà concessa, dignità personale e notabilità familiare. Lo studio di queste istituzioni, che hanno perduto molte delle antiche funzioni pubbliche, resta così un modo per comprenderne la continuità, le trasformazioni e il significato storico, genealogico e araldico che conservano.

  1. Paolo Rinaldo Conforti, Il patrimonio araldico della Real Casa Borbone Parma. L’Ordine di San Lodovico, Parma, Silva Editore, 1998: p. 169 e nota 94 per il provvedimento del 22 gennaio 1777; pp. 169-175 per la disciplina nobiliare dell’Ordine, la circolare del 18 marzo 1853, le formalità araldiche, il riconoscimento nel Regno d’Italia e gli effetti attuali dei conferimenti; pp. 204-207 per il confronto con gli Ordini di Francesco Giuseppe, dell’Aquila Estense, dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia; pp. 209-219 per la natura dinastica dell’istituzione e i conferimenti successivi al 1859.
  2. Carlo III di Borbone, Atto sovrano n. 380 dell’11 agosto 1849, pel quale sono riordinati i Regolamenti e le Costituzioni dell’Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico, artt. XIII-XIV.
  3. Francesco V d’Austria-Este, Statuti del Reale Ordine dell’Aquila Estense sotto l’invocazione di San Contardo d’Este, Modena, 28 dicembre 1855, in Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami ecc. per gli Stati Estensi, tomo XXXIV, 1855.
  4. Alberto Attolini, L’Ordine dell’Aquila Estense, «Filodiritto», 24 settembre 2024, per la documentazione dell’Archivio di Stato di Modena, l’evoluzione dei progetti statutari e la disciplina delle nobilitazioni personali ed ereditarie.
  5. Paolo Rinaldo Conforti, op. cit., p. 205, nota 143, sul confronto fra il meccanismo di nobilitazione dell’Aquila Estense e quello della commenda mauriziana, con rinvio a G. Degli Azzi, G. Cecchini, Codice nobiliare araldico, Firenze, 1928, p. 93.
  6. Vittorio Emanuele II, riforma degli statuti dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, 16 marzo 1851, e successive disposizioni del 1855 e del 20 febbraio 1868; cfr. Conforti, op. cit., p. 206. La riforma dinastica del 22 settembre 2011, data in San Rocco da Amedeo di Savoia, è richiamata sulla base della documentazione conosciuta dalla Direzione dell’Annuario; il testo non è stato pubblicato.
  7. Regio decreto del 20 febbraio 1868, istitutivo dell’Ordine della Corona d’Italia; cfr. Conforti, op. cit., p. 207 e nota 150.
  8. Giovanni VI, Alvará com força de Lei, Rio de Janeiro, 10 settembre 1819, Statuti dell’Ordine Militare di Nostra Signora della Concezione di Vila Viçosa; Luca Rancati Riva, Alessandro Mella e Andrea Borella, La Commenda di Vila Viçosa e la fidalguia della Casa Reale del Portogallo, Annuario della Nobiltà Italiana, 9 settembre 2026.
  9. Real Casa del Portogallo, disposizioni relative al Real Ordine di San Michele dell’Ala e alle ammissioni nelle classi jure sanguinis o di Giustizia, comprese le ricezioni motu proprio, in particolare il decreto del 20 dicembre 1965, dato a Lisbona e sottoscritto dal Ser.mo Senhor Dom Alberto Nuno Carlos Rita Folque de Mendoça Rolim de Moura Barreto, Duca di Braganza e di Loulé, inedito. Gli effetti ereditari attribuiti alle ricezioni motu proprio sono esposti secondo la disciplina dinastica, nell’interpretazione recepita dall’Annuario. L’esame critico e l’eventuale pubblicazione integrale dei decreti inediti sono rinviati a una successiva trattazione; la loro portata è qui riferita secondo la documentazione conosciuta dalla Direzione, senza anticipare elementi testuali non resi pubblici.
  10. Real Casa del Portogallo, disposizioni relative al Reale Ordine di Cristo, al Real Ordine Militare di San Benedetto d’Avis e al Real Ordine di San Giacomo della Spada, con particolare riferimento alla prosecuzione della collazione dinastica dopo il 1910, agli effetti personali delle dignità considerate e alle formalità araldiche previste, contenute nel medesimo decreto del 20 dicembre 1965 indicato alla fonte 9, che disciplina anche il Real Ordine di San Michele dell’Ala e il Reale Ordine di Vila Viçosa.
  11. G. Claretta, Statuti antichi inediti e statuti recenti dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Torino, 1881. La riforma del 25 marzo 2011 è richiamata sulla base della documentazione conosciuta dalla Direzione dell’Annuario; il testo non è stato pubblicato.
  12. Carlo di Borbone, Instituzione e statuti del Real Ordine di San Gennaro, Napoli, 3 luglio 1738.
  13. Casa Reale di Svezia, The Order of the Seraphim, documentazione ufficiale sulla rappresentazione araldica degli insigniti; The Seraphim Toll, sulla conservazione delle tavole araldiche e sulla cerimonia nella chiesa di Riddarholmen: https://kungligmajestatsorden.se/english/orders/the-order-of-the-seraphim e https://kungligmajestatsorden.se/english/about-us/the-seraphim-toll (consultati il 12 ottobre 2026).
  14. Casa Reale di Danimarca, Chapel of Chivalry e Armourial Books, documentazione ufficiale sulle tradizioni araldiche dell’Ordine dell’Elefante e sugli statuti del 1693: https://www.kongehuset.dk/en/royal-collections/chapel-of-chivalry-and-armourial-books/ (consultato il 12 ottobre 2026).
  15. Sovrano Militare Ordine di Malta, Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, Massimario nobiliare, approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968, paragrafo 3, massima n. 18; Norme per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi seconda e terza per la Venerabile Lingua d’Italia, Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Venezia, 1978.
  16. Andrea Borella, La grazia del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta dopo il 1798. Concessioni araldiche, ammissioni motu proprio e la loro pubblicazione nell’Annuario della Nobiltà Italiana, Annuario della Nobiltà Italiana, 28 settembre 2026.
  17. Paolo Rinaldo Conforti, op. cit., p. 219, nota 173, sul decreto granmagistrale di Carlo Ugo di Borbone-Parma del 15 novembre 1997, relativo alla natura dinastica e al regime di conferimento dell’Ordine di San Lodovico.
  18. Marzio Dall’Acqua, Forme di controllo dei titoli di nobiltà, in Conforti, op. cit., pp. 226-228, sulla Commissione Araldica parmense istituita nel 1823, sulle procedure di riconoscimento nobiliare e sulle commissioni araldiche del Regno d’Italia.
  19. Costituzione della Repubblica italiana, XIV disposizione transitoria e finale; legge 3 marzo 1951, n. 178, artt. 7-9; Corte costituzionale, sentenza n. 101 dell’8 luglio 1967; Consiglio di Stato, sez. I, n. 1869 del 26 novembre 1981; Andrea Borella, Elementi di diritto nobiliare di derivazione regnicola nella Repubblica Italiana, in R. Cecchetti (a cura di), Storia del diritto nobiliare italiano, Pisa, Pisa University Press, 2022.
  20. Annuario della Nobiltà Italiana: Parte III cavalleresca, criteri di pubblicazione e protocolli con le Case dinastiche considerate; Parte V, criteri di classificazione delle famiglie notabili e delle concessioni o registrazioni araldiche; XXXIII edizione, vol. I, marzo 2021, sulla successione nella Real Casa di Borbone delle Due Sicilie; XXXIV edizione (2021-2026), trattato sulla successione nella Real Casa di Savoia.
  21. Andrea Borella, Le nobilitazioni dell’Ordine del Merito di San Lodovico oggi. Continuità dinastica, deposito dello stemma e criteri della parte III cavalleresca dell’Annuario della Nobiltà Italiana, Annuario della Nobiltà Italiana, di prossima pubblicazione.
  22. Andrea Borella, La linea toscana degli Asburgo-Lorena dopo il 1859. Ferdinando IV, il diritto dinastico e l’estinzione del Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano e degli altri Ordini toscani, Annuario della Nobiltà Italiana, 15 settembre 2026, https://www.annuariodellanobilta.com/2026/09/la-linea-toscana-degli-asburgo-lorena-dopo-il-1859-ferdinando-iv-il-diritto-di-dinastico-e-lestinzione-del-gran-magistero-dellordine-di-santo-stefano-e-degli-altri-ordini-toscani/.
  23. Dottrina sulla distinzione fra ordini statuali e dinastici richiamata da Conforti, op. cit., p. 209, nota 151, e p. 210, nota 154: Carlo Mistruzzi di Frisigna, Trattato di diritto nobiliare italiano, Milano, Istituto italiano di Genealogia e Araldica, 1961, vol. I, p. 120; Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, Ordini cavallereschi «dinastici» e Stati «successori», in «Archivio Giuridico», vol. 138, 1950, fasc. 2, pp. 154-162; Giacomo C. Bescapè, Il termine e il concetto di Ordini dinastici o familiari, in Gli Ordini cavallereschi in Italia, storia e diritto, Milano, 1972, pp. 443 e 445.
  24. Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana. Famiglie nobili e titolate viventi riconosciute dal R. Governo d’Italia, Milano, vol. II, 1929, p. 528, e vol. VI, pp. 201-202; cfr. Conforti, op. cit., p. 174, nota 111.
  25. Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, archivio borbonico, cassetta 149, con le minute dei conferimenti dell’Ordine di San Lodovico disposti da Roberto I; cfr. Conforti, op. cit., p. 215, nota 164.
  26. Offener Protokoll (Protocollo di Olten), risoluzione di famiglia degli arciduchi residenti in Svizzera, Olten, 27 ottobre 1919, presentata all’imperatore Carlo I: testo in K. Werkmann von Hohensalzburg, Der Tote auf Madeira, Monaco di Baviera, Verlag für Kulturpolitik, 1923, p. 89, ed E. Kovács, Untergang oder Rettung der Donaumonarchie?, vol. II, Vienna-Colonia-Weimar, Böhlau, 2004, p. 541; legge austriaca del 3 aprile 1919 (Habsburgergesetz), § 2. Sul Protocollo e sulle rinunce degli arciduchi si veda Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII edizione, vol. I, parte I, Asburgo Lorena, cap. 38, Teglio, marzo 2021.

Le attribuzioni di effetti nobiliari, le qualificazioni delle potestà granmagistrali e i criteri di ammissione nella Parte III sono esaminati secondo le fonti storiche, le disposizioni statutarie e gli orientamenti editoriali richiamati. Gli effetti attribuiti alle ammissioni motu proprio nel Real Ordine di San Michele dell’Ala e i criteri relativi alla distinta civiltà dei discendenti degli insigniti di determinati ordini sono esposti nell’ambito della disciplina dinastica e della classificazione storico-genealogica adottate dall’Annuario, senza implicare un loro riconoscimento generalizzato negli ordinamenti statuali contemporanei.

Andrea Borella

Andrea Borella (1974), direttore dell’«Annuario della Nobiltà Italiana», è storico, araldista, genealogista, editore e studioso di diritto dinastico. Nel 1998 ha rifondato la seconda serie dell’Annuario, curandone la direzione scientifica. Studioso di diritto nobiliare e dinastico comparato, ha promosso repertori genealogici internazionali. È presidente e fondatore della Nuova Accademia Araldica G.B. di Crollalanza. Docente di Scienze Ausiliarie della Storia, ha insegnato araldica in istituzioni accademiche italiane ed estere ed è autore di studi specialistici. È decorato di vari ordini cavallereschi.

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