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Famiglie dimenticate, famiglie documentate. Memoria, prove e classificazione nella seconda serie dell’Annuario della Nobiltà Italiana

Come lavora l'Annuario
1. Famiglie dimenticate, famiglie documentate. Memoria, prove e classificazione nella seconda serie dell’Annuario della Nobiltà Italiana

di Andrea Borella con la collaborazione di Luca Rancati Riva

Nella Repubblica italiana la nobiltà non ha più rilievo giuridico: i titoli non sono riconosciuti e i predicati dei titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono soltanto come parte del nome. Non per questo è uscita dalla storia. Restano gli atti, gli stemmi, le qualifiche, l’appartenenza ai patriziati e ai corpi cittadini, le sepolture, le testimonianze familiari: i segni con cui una famiglia manifestò, in un certo tempo e in un certo luogo, la propria condizione sociale e gentilizia.1

Il problema storico è stabilire che cosa queste tracce permettano davvero di affermare. Una nobiltà costruita su omonimie, stemmi altrui, genealogie non documentate o titoli senza riscontro resta priva di fondamento, per quanto antica sia la tradizione che la sostiene. Ma è fuorviante anche il ragionamento opposto: una famiglia non perde il proprio passato solo perché, nel corso delle generazioni, ne ha perso la memoria.

In alcune famiglie la continuità è rimasta evidente. In altre la famiglia ha cambiato città, attività e ambiente; lo stemma non si è più usato; gli archivi domestici sono andati dispersi; la memoria si è ridotta a pochi racconti o è scomparsa. Quando la ricerca riporta alla luce i documenti di quella vicenda, non inventa una nuova storia familiare: rende di nuovo conoscibile una realtà dimenticata.

Tra la piena continuità della memoria e la perdita di ogni consapevolezza c’è un’ampia zona intermedia. Uno stemma sopravvive su una lapide o in un manoscritto; una qualifica ricorre negli atti per alcune generazioni e poi scompare; una famiglia conserva una cappella, una sepoltura o un vago ricordo delle origini, pur vivendo ormai come altri ceti. Le tracce restano, ma non formano più un’identità vissuta e riconosciuta.

Per queste situazioni propongo l’espressione condizione gentilizia quiescente. Per condizione gentilizia quiescente intendo la situazione in cui una condizione nobiliare, patriziale o gentilizia storicamente documentabile ha cessato di essere parte consapevole dell’identità di una famiglia o di un suo ramo, mentre le fonti che la attestano restano accessibili alla ricerca. Il termine descrive dunque una discontinuità della memoria e della sua espressione sociale, non un nuovo status attribuito dalla ricerca. Non indica una nobiltà giuridicamente sospesa, destinata a «riattivarsi» con il ritrovamento di un documento. E non va confusa con la nobiltà «dormiente» di alcuni ordinamenti d’Antico Regime, come quello bretone, nei quali l’esercizio di attività incompatibili sospendeva le prerogative, che si riacquistavano al cessare di quelle attività; nel resto della Francia, invece, la dérogeance comportava di regola la perdita della nobiltà, recuperabile solo con lettere di riabilitazione. Lì la sospensione, o la perdita, era un istituto giuridico; qui si tratta di una constatazione storica: a essere quiescente è la presenza di quella storia nella coscienza della famiglia, non la realtà dei fatti che i documenti permettono di accertare.2

La storiografia ha studiato a lungo il versante opposto dello stesso fenomeno, cioè il declassamento: per la Bretagna, per esempio, si è mostrato come molti lignaggi della piccola nobiltà siano scivolati nel Terzo Stato. La nozione di quiescenza guarda alla stessa realtà da un altro lato. Non si chiede quando e perché una condizione sia stata perduta, ma che cosa ne sia sopravvissuto nelle fonti e in che misura si possa ricostruire.

È una prospettiva particolarmente utile per l’Italia, dove non esisteva una forma unica di nobiltà: titoli di concessione sovrana, patriziati, nobiltà civiche, corpi decurionali e aggregazioni cittadine si fondavano su presupposti diversi. Gli studi sui patriziati urbani e sulle aristocrazie del Mezzogiorno hanno mostrato quanto contassero, per appartenervi, le regole di accesso di ciascuna città e di ciascun corpo, più che il possesso di un titolo. Né l’Unità produsse una nobiltà nazionale omogenea: le nobiltà degli Stati preunitari entrarono nel nuovo Regno con tradizioni e fortune diverse, e non tutte vi trovarono riconoscimento. Proprio nello scarto fra ciò che gli antichi Stati avevano attestato e ciò che il Regno d’Italia registrò si colloca gran parte delle famiglie di cui si parla qui.345

Questa definizione esige di circoscrivere l’oggetto della prova. Il documento che attesta la condizione di un antenato non identifica automaticamente ogni omonimo come suo discendente e non dimostra, da solo, che quella condizione fosse trasmissibile senza limiti a tutti i rami. Occorrono la ricostruzione delle filiazioni e l’esame delle regole vigenti nel luogo e nel tempo in cui la condizione ebbe origine.

La quiescenza, del resto, raramente ha una data precisa. Si perde l’accesso a un corpo cittadino; una carica cessa di contare; lo stemma resta su una casa che la famiglia non abita più; un ramo si trasferisce lontano dal luogo in cui era conosciuto; i documenti si disperdono tra eredi, archivi pubblici e raccolte private. A ogni passaggio quella storia diventa meno visibile, ma i documenti prodotti quando era viva possono sopravvivere per secoli.

La quiescenza, infine, non coincide con una Parte dell’Annuario. Riguarda il rapporto di una famiglia con il proprio passato, mentre la classificazione riguarda il fondamento documentario su cui la famiglia può essere descritta: una famiglia che ha sempre conservato memoria delle origini e una che l’ha perduta del tutto possono finire nella stessa Parte. Se i casi discussi più avanti appartengono quasi tutti alla Parte IV, è perché proprio le famiglie estranee agli elenchi del Regno d’Italia erano le più esposte a perdere, con il riconoscimento pubblico, anche la memoria di sé.

Da qui una regola simmetrica: l’oblio non prova nulla contro il passato, e la memoria, da sola, non prova nulla a suo favore. Una famiglia può aver tramandato per secoli un’origine che le fonti smentiscono; un’altra può aver dimenticato un’appartenenza di cui restano testimonianze certe. In entrambi i casi il compito è lo stesso: confrontare con le fonti la memoria, oppure il silenzio.

Per farlo occorre tenere distinti tre piani:

l’autenticità, cioè il fondamento documentario: un’affermazione sulla storia di una famiglia è provata o no;

la continuità, cioè la permanenza, attraverso le generazioni, della consapevolezza, dell’uso e della visibilità di quella condizione;

la discendenza, cioè il legame con una persona o un ramo vivente e le regole storiche che disciplinavano la trasmissione della condizione accertata.

Sono piani collegati ma non sovrapponibili: la storia di una famiglia può essere perfettamente documentata anche quando le sue conseguenze per i rami attuali richiedono verifiche ulteriori.

Si comprende allora un’obiezione che talvolta si rivolge ai repertori: perché nelle nuove edizioni compaiono famiglie che prima non c’erano? Perché la data in cui una famiglia entra in un repertorio non coincide con la data d’origine della condizione che il repertorio descrive. Gli archivi non si studiano una volta per tutte: nuovi fondi diventano consultabili, un documento appena individuato cambia una valutazione, due famiglie omonime vengono finalmente distinte. Quando l’inserimento si fonda su documenti, non è nata una nuova nobiltà: è cresciuta la conoscenza disponibile.6

Ne è un esempio la ricerca sistematica avviata da Giovanna Arcangeli, già responsabile della sezione araldica dell’Archivio Centrale dello Stato, sui fascicoli della Consulta araldica: ne sono riemerse famiglie il cui stemma di cittadinanza era stato riconosciuto con decreto dal Regno d’Italia, ma che nessun almanacco o repertorio aveva mai incluso.7

Per rendere riconoscibile il diverso fondamento delle prove, la seconda serie distingue cinque Parti:8

Parte I – Famiglie Reali già Sovrane in Italia e negli antichi Stati italiani (parte chiusa);

Parte II – Famiglie iscritte negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del Regno d’Italia (parte chiusa, perché quegli elenchi non possono più essere integrati);9

Parte III – Famiglie accolte come nobili nell’Ordine di Malta o in altri Ordini con prove di nobiltà, famiglie titolate da Umberto II dopo il 1946 (sezione chiusa) e famiglie che hanno ricevuto concessioni motu proprio;10

Parte IV – Famiglie o rami fregiati di nobiltà generosa non compresi nelle Parti precedenti;11

Parte V – Famiglie notabili in possesso di stemma e con vita more nobilium.

Queste Parti non sono una graduatoria di prestigio: indicano su che cosa si fonda ciascuna classificazione. Per la Parte IV la nobiltà si radica in due modi: con un titolo concesso per diploma sovrano oppure con l’aggregazione a una città a ceto chiuso, patriziato o nobiltà civica che fosse. La Parte V accoglie, secondo i criteri in vigore dalla XXXV edizione, famiglie di distinta civiltà, vissute more nobilium e in possesso di stemma, che non furono mai formalmente riconosciute nobili: dagli stemmi di cittadinanza riconosciuti dal Regno d’Italia alle armi registrate negli antichi Stati o riconosciute, dopo il 1946, dal Duca di Parma, dal Gran Maestro dell’Ordine di Malta o da uffici araldici esteri. Classificare con rigore non significa attribuire alla nobiltà il maggior numero possibile di famiglie, ma collocare ogni vicenda nella categoria che corrisponde alle prove.12

Il punto più discusso riguarda la Parte III. Dopo la perdita del trono gli studiosi non concordano sulla capacità dei Capi delle Case già regnanti di concedere nobiltà e sul valore nobilitante dei loro Ordini dinastici: è il dibattito sulla cosiddetta fons honorum. L’Annuario registra questi provvedimenti in una Parte a sé, così che il lettore non li confonda con un riconoscimento del Regno d’Italia o, in taluni casi, una nobiltà generosa preunitaria.

La collocazione in Parte III esprime pertanto una scelta classificatoria propria del repertorio, verificata secondo i suoi criteri di ammissione; non costituisce una decisione con efficacia generale sulla fons honorum della Casa interessata, né prova retroattivamente, ma neppure nega, l’esistenza di una nobiltà familiare anteriore al provvedimento registrato. Anche quando l’ammissione in un Ordine prevede prove genealogiche o nobiliari, occorre distinguere ciò che quelle prove documentano dall’effetto eventualmente attribuito all’ammissione secondo le regole dell’Ordine e dell’Annuario.13

Ogni nuova domanda di inserimento è sottoposta a esame documentale da parte del Comitato scientifico, e una certificazione di stemma, genealogia o nobiltà non dà, da sola, diritto all’inclusione. Davanti a una famiglia comparsa di recente, quindi, la domanda utile non è «perché prima non c’era?», ma: quali documenti sono emersi, che cosa dimostrano e a quale famiglia si riferiscono.14

La ricerca, del resto, non porta soltanto nuove acquisizioni, ma anche correzioni. L’Annuario cancella le schede quando le prove, riesaminate, risultano insufficienti o, nei casi più gravi, quando si accerta che alla redazione erano stati sottoposti documenti falsi; e sposta di Parte le schede già pubblicate quando la documentazione si arricchisce oppure quando nuove ricerche ridimensionano quanto si riteneva accertato. Diverso è il caso dell’ammissione di un membro in un Ordine contemplato dai criteri della Parte III: l’ammissione è un fatto nuovo e può modificare la collocazione editoriale della scheda. Le prove presentate per ottenerla possono riguardare il passato, ma il solo passaggio di Parte non equivale a un nuovo accertamento storico della condizione di tutti i membri della famiglia. Il lettore deve poter distinguere i due piani.15

Due casate del Mezzogiorno, oggi in Parte IV, mostrano come una condizione gentilizia possa diventare quiescente. Gli Abenante, di origine veneziana, si stabilirono a Venosa e poi a Corigliano al tempo di Carlo I d’Angiò ed ebbero, fra gli altri, i feudi di Cirò e Martirano; alla fine del XVI secolo il capitano di cavalleria Cesare fu ascritto alla nobiltà di Cosenza, città a piazza chiusa: un’aggregazione che bastava a radicare la nobiltà nella famiglia e su cui si fonda la sua collocazione in Parte IV. Gli Alchimia, baroni di Ortodonico nel Cilento, furono dichiarati nel 1741 nobili fuori piazza a Napoli per antica nobiltà e feudalità e riconosciuti nel 1848 dalla Real Commissione dei titoli di nobiltà: un riconoscimento preunitario che gli elenchi del Regno d’Italia non recepirono. La grande aristocrazia napoletana attraversò l’Unità conservando, in molti casi, ricchezza e influenza; per famiglie come queste, invece, la memoria si perse con la caduta del Regno delle Due Sicilie. Venuto meno lo Stato che ne aveva attestato la condizione, e senza un’iscrizione negli elenchi del nuovo Regno, quel passato uscì dalla coscienza familiare e riemerse soltanto dagli archivi.16 17 18

Il caso dei de Capitani da Vimercate, anch’essi in Parte IV, mostra la quiescenza nella sua forma più compiuta. Discesi dai Signori di Airuno e Brivio, dello stesso ceppo dei Brivio e dei Lavelli, contano fra i loro esponenti Pinamonte, console di Milano nel 1171 e nel 1183, rettore della Lega Lombarda nel 1177 e fra i nunzi milanesi alla Pace di Costanza; nel 1412 Filippo Maria Visconti dichiarò nobile la famiglia. Il ramo che si sarebbe poi stabilito a Lissone si staccò dal ceppo dopo quella data, e la dichiarazione lo comprende quindi a pieno titolo. Mentre altri rami venivano iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari, quello di Lissone decadde fino alla condizione di contadini, e il cognome seguì la stessa parabola. Negli atti la famiglia compare come Capitani da Vimercate, de Capitani di Vimercate, Capitani-Vimercati e in altre varianti; con la decadenza si riduce spesso a Capitani o de Capitani, e il «Vimercate» riaffiora solo di tanto in tanto. Della storia familiare non restava memoria, e il nome stesso non la suggeriva più.19 20

Con un cognome così diffuso, nessuna ascendenza si può attribuire per semplice omonimia. Il collegamento del ramo di Lissone è stato perciò ricostruito grado per grado: con atti notarili fino al Seicento, con i registri parrocchiali fino ai primi decenni dell’Ottocento e poi con gli atti di stato civile. Il ramo è collocato in Parte IV, e non in Parte II, sulla base della dichiarazione del 1412: negli Elenchi i rami iscritti figurano infatti a titolo nominativo, in forza di decreti ministeriali emanati dopo il 1870 a favore di singoli rami e persone, e la comune origine, per quanto documentata, non basta a estendere quell’iscrizione a chi non vi era compreso. Non è un caso isolato: anche i Lavizzari e i Taroni (Tarone, Tarony) figurano, a seconda del ramo, in Parte II e in Parte IV, come decine di altre famiglie.21

I Braschi di San Marino discendono da Vincenzo, il primo della famiglia di cui resti traccia nel Consiglio Principe e Sovrano. Radicati nell’ambiente artigiano di Borgo Maggiore, salirono rapidamente: il 21 luglio 1849 Giambattista fu elevato dal Consiglio alla nobiltà e al patriziato, e nello stesso anno fu Capitano Reggente; la famiglia tornò più volte alla Reggenza. Con i titoli di nobile e patrizio di San Marino, trasmissibili ai maschi e alle femmine, la casata fu poi iscritta nel Libro d’Oro della Repubblica del 1914 e negli elenchi nobiliari sammarinesi previsti dalla legge 29 settembre 1931, n. 15: su questa condizione, concessa da uno Stato sovrano diverso dal Regno d’Italia, si fonda la sua collocazione in Parte IV. In famiglia si tramandava invece una discendenza dai Braschi di Cesena, il casato di papa Pio VI: l’identità del cognome e la vicinanza dei luoghi rendevano la tradizione verosimile. Le ricerche storiche e genealogiche l’hanno smentita. La condizione sammarinese resta provata dai documenti; la discendenza dal casato del pontefice, no. È un chiaro esempio di una memoria tenace che le fonti non confermano.22 23

Gli a Prato di Segonzano (a Prato di Castel Segonzano), originari probabilmente di Barzio, in Valsassina, commercianti lombardi, si stabilirono in Trentino nella prima metà del XV secolo. Nel 1535 Giovanni Battista a Prato comprò dal conte di Liechtenstein il feudo e il castello di Segonzano, ne ebbe l’investitura dal principe vescovo di Trento e fu creato cavaliere da Ferdinando I, allora re dei Romani, con facoltà di intitolarsi Signore di Segonzano. Il 2 giugno 1637 l’imperatore Ferdinando III conferì ai suoi nipoti Teodoro Leonardo, Cristoforo e Giovanni Battista, figli di Giustiniano, il titolo di baroni del Sacro Romano Impero: su questa concessione, mai riconosciuta dal Regno d’Italia né iscritta nei suoi Elenchi ufficiali nobiliari, si fonda la loro collocazione in Parte IV.24

A differenza delle famiglie ricordate sopra, gli a Prato non persero mai memoria di sé e ne conservarono un archivio continuo; eppure anch’essi coltivarono per un certo tempo una genealogia più illustre di quella documentata. La discendenza da un ramo normanno insediato nel Salento e la parentela con i conti da Prato toscani, ipotesi formulate nell’Ottocento da Vincenzo a Prato, sono state escluse o sono rimaste senza riscontro. La storia accertata, dalla bottega di Trento alla baronia imperiale, non ne aveva bisogno.

La scheda degli Arcelli è stata pubblicata dapprima nella Parte III, dopo l’ammissione con prove di nobiltà nel Sacro Militare Ordine Costantiniano, ordine dinastico della Real Casa delle Due Sicilie, e poi nella sezione III, Malta corrente; infine nella Parte II, quando è stato dimostrato che si trattava di un ramo cadetto della famiglia Arcelli iscritta negli Elenchi ufficiali regionali, dove l’iscrizione era generica e comprendeva tutti i discendenti maschi di Martino, Bartolomeo e Antonio, conti di Valle Luretta dal 1408. I primi due spostamenti seguono nuove ammissioni valutate secondo i criteri editoriali della Parte III; il terzo segue una scoperta genealogica che collega il ramo all’iscrizione nell’Elenco nobiliare ufficiale compilato dalla Consulta Araldica del Regno d’Italia.

Le ragioni documentarie dei passaggi sono quindi diverse.

Il confronto con i de Capitani da Vimercate mostra che a decidere non è la comune origine, ma la forma dell’iscrizione: generica per gli Arcelli, nominativa, in forza di Decreti Ministeriali di riconoscimento e di annotazioni di singole persone espressamente citate per i rami dei Vimercate: un vero e proprio “collo di bottiglia” genealogico, che ha tagliato fuori dagli elenchi ufficiali nobiliari molti rami.25

Anche i d’Arcano Grattoni (poi Grattoni d’Arcano) sono passati dalla Parte IV alla Parte II, quando si è dimostrato che la famiglia era iscritta nell’Elenco ufficiale nobiliare del Veneto. Qui a oscurare il collegamento erano stati i cambi di cognome: nel Seicento Pietro d’Arcano, di una famiglia feudale friulana confermata nel titolo comitale dalla Repubblica Veneta nel 1667, assunse il cognome Grattoni come erede del suocero; nel 1806 Giuseppe Antonio Grattoni d’Arcano lasciò erede il nipote Giuseppe con l’obbligo di portare quel cognome. Per la stessa via, cioè grazie a nuove ricerche genealogiche, gli Alimena, pubblicati in Parte IV fino alla XXXIII edizione (2015-2021), sono passati in Parte II.26 27 28

Altri spostamenti riflettono soprattutto fatti nuovi, ferma restando la distinta questione delle prove storiche esaminate per le ammissioni. I Camarda, già in Parte IV, sono passati nella Parte III cavalleresca dopo l’ammissione, con prove di nobiltà e genealogiche, nell’Ordine di São Miguel da Ala della Real Casa di Portogallo; i Druda e i Pescini, e con loro i Galdi e i Galdi d’Aragona, dopo l’ammissione nel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, rispettivamente nel ramo franco-napoletano, detto ranierista, e in quello spagnolo, detto alfonsino, sono anch’esse migrate dalla parte IV alla parte III cavalleresca.

In tutti questi casi il passaggio alla Parte III indica la sezione nella quale l’Annuario registra quelle ammissioni e i relativi presupposti documentari.

Lo stesso vale all’interno della Parte III: i Bettoja e i Chiarizia, pubblicati in anni diversi nella sezione III cavalleresca, figurano ora in quella dedicata all’Ordine di Malta, dopo l’ammissione di un loro membro, rispettivamente, fra i cavalieri di Onore e Devozione e fra quelli di Grazia e Devozione.

La ricerca, però, non aggiunge soltanto prove: a volte ne toglie. Il ramo Savorgnan, pubblicato in Parte IV come ramo della famiglia iscritta negli Elenchi ufficiali, è stato spostato in Parte V a seguito di ricerche genealogiche; la stessa sorte è toccata agli Zampetti e, già dalla XXXIII edizione, agli Anzilotti. Alcune schede, infine, sono state cancellate perché le prove, riesaminate, sono risultate insufficienti: fra le famiglie già pubblicate in Parte IV, i Caterini di Castel di Mirto, i Cristofani della Magione, e vari altri.

Un repertorio che si corregge in pubblico offre al lettore una garanzia più solida di uno che non ammette errori.29

Il lavoro sulle famiglie dimenticate permette di distinguere la mancanza di memoria dalla mancanza di storia. La «condizione gentilizia quiescente» nomina precisamente questa distanza tra una storia attestata dalle fonti e una consapevolezza familiare che non l’ha conservata; non sostituisce la prova della discendenza né le regole storiche di trasmissione. Una famiglia che per due secoli abbia dimenticato il proprio passato non è, per questo, priva di passato: se gli archivi documentano quella vicenda, essa appartiene alla storia. Ma vale anche il principio inverso, come mostrano i casi Braschi e a Prato: una memoria tenacemente custodita non trasforma in fatto storico ciò che le fonti smentiscono.

Un repertorio non crea la nobiltà, il patriziato, la notabilità o la tradizione araldica delle famiglie che descrive. Può però ricostruirle, classificarle e sottrarle all’oblio, e deve saperle correggere. La continuità della ricerca permette di riconoscere realtà dimenticate; la chiarezza delle categorie permette di descriverle senza confonderle. Il compito è restituire alle famiglie la storia che le fonti attestano, e soltanto quella.

1. Costituzione della Repubblica italiana, Disposizioni transitorie e finali, XIV, commi 1 e 2: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome». Secondo Corte costituzionale, sent. 26 giugno 1967, n. 101, i titoli nobiliari «non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico»: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1967/101.

2. Sulla dérogeance in Francia: G. Zeller, «Une notion de caractère historico-social: la dérogeance», Cahiers internationaux de sociologie, 22 (1957), pp. 40-74, poi in Id., Aspects de la politique française sous l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1964. Sulla noblesse dormante in Bretagna: J. Meyer, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, 2 voll., Paris, S.E.V.P.E.N., 1966.

3. M. Nassiet, Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XVe–XVIIIe siècle, Rennes, Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1993; 2ª ed., Rennes, Presses universitaires de Rennes – Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 2012, che descrive «la chute massive des nobles dans le tiers état aux XVIe et XVIIe siècles»: cfr. la scheda dell’editore, https://www.bretagne-histoire.org/edition/noblesse-et-pauvrete-la-petite-noblesse-en-bretagne-xve-xviiie-siecle/.

4. C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV–XVIII, Roma-Bari, Laterza, 1988. Sui patriziati cittadini: M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino, Einaudi, 1999; sulle aristocrazie del Mezzogiorno: M. A. Visceglia (a cura di), Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1992.

5. G. C. Jocteau, Nobili e nobiltà nell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1997, che nella Premessa nega che prima e dopo l’Unificazione sia esistita una sola nobiltà italiana, parlando piuttosto di nobiltà diverse per origine statuale o comunale, tradizioni e ruoli sociali.

6. Annuario della Nobiltà Italiana, Chi siamo: «L’ammissione di nuove famiglie richiede la dimostrazione documentata della discendenza, dell’antico uso dello stemma e della condizione nobiliare o della distinta civiltà, mentre non sono considerate sufficienti tradizioni familiari o documentazione priva di adeguato riscontro archivistico», https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/.

7. Avviso n. 3. Precisazioni e novazioni per la pubblicazione di famiglie nella parte V dell’Annuario della Nobiltà italiana a cominciare dalla XXXV edizione (2026-2028), in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIV edizione, Parte V, Teglio (Sondrio), Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, 2026, introduzione alla Parte V; diffuso anche sui profili Facebook, Instagram e X dell’Annuario.

8. Le denominazioni complete sono in Annuario della Nobiltà Italiana, Come iscrivere una famiglia nell’Annuario, https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/, che indica come chiuse la Parte I, la Parte II e, nella Parte III, la sezione dedicata alle concessioni di Umberto II. La Parte I comprende anche la Real Casa d’Italia.

9. I quattordici Elenchi ufficiali regionali, pubblicati in forma provvisoria e poi definitiva tra il 1895 e il 1912 e approvati ciascuno con regio decreto; l’Elenco ufficiale nobiliare italiano approvato con R.D. 3 luglio 1921, n. 972; l’Elenco approvato con R.D. 7 settembre 1933, n. 1990, con il supplemento per gli anni 1934-1936: cfr. Archivio Centrale dello Stato, Libro d’oro della Nobiltà italiana, https://acs.cultura.gov.it/libro-doro-della-nobilta-italiana/.

10. I casi della Parte III e la documentazione richiesta per ciascuno sono elencati in Criteri per l’inserimento nella parte III, https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/parte-iii/. Vi rientrano, fra gli altri, le ammissioni nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione; nel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ramo franco-napoletano, nelle classi di Giustizia o di Grazia (per il ramo spagnolo, Giustizia o Jure Sanguinis, senza attribuzione di titolo); l’ammissione nella classe dei Commendatori, o in classi superiori, del Reale Ordine al Merito di San Lodovico e del Reale Ordine di Nostra Signora dell’Immacolata Concezione di Vila Viçosa, purché adempiute le formalità previste dalla Casa, come il deposito dello stemma. Per le ammissioni motu proprio l’Annuario distingue quelle per esenzione dalle prove, per notoria nobiltà del casato, da quelle di grazia, che radicano, in taluni casi, la nobiltà nell’insignito e nei discendenti, richiamando per l’Ordine di Malta il Massimario del Magistrale Collegio dei Consultori Araldici del 3 dicembre 1968, § 3, n. 18.

11. Secondo le istruzioni, sono fregiati di nobiltà generosa i «casati che ebbero concessione di un Titolo Nobiliare con un diploma da un Sovrano oppure che vennero aggregate a patriziati o Nobiltà civiche di città con il cosiddetto ceto chiuso», non riconosciuti dal Regno d’Italia. Occorrono l’albero genealogico documentato per continuata linea retta, con almeno due documenti per generazione, la prova dello stemma e il diploma di concessione o di aggregazione, oppure la discendenza agnatizia diretta da un avo iscritto in un registro nobiliare preunitario: https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/.

12. Avviso n. 3, cit., che distingue: le famiglie il cui stemma di cittadinanza fu riconosciuto dal Regno d’Italia, previa prova del possesso pubblico e pacifico per sessant’anni, elevati a centocinquanta nel 1929, e della distinta civiltà, iscritte o no nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza; le famiglie che registrarono l’arma presso il Tribunale araldico di Maria Teresa o la consegnarono ai delegati dei Savoia; le famiglie che ebbero concessione, riconoscimento o convalida di stemma dal Duca di Parma e Piacenza o dal Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta senza gradi nobiliari, oppure da un ufficio araldico estero, purché il diritto allo stemma sia provato con gli stessi criteri della Consulta araldica; le famiglie che hanno dimostrato al Comitato scientifico la propria distinta civiltà o la nobiltà generica (vita more nobilium). L’Avviso riporta anche la definizione della Parte V data nella XXXI edizione (2003-2006).

13. Per alcuni Ordini l’Annuario precisa, in base ai protocolli sottoscritti con le rispettive Case, che sono riportati «i Titoli e i Trattamenti Nobiliari presenti sui Diplomi di ammissione all’Ordine senza entrare nel merito»; il Comitato scientifico si riserva comunque di non procedere alla pubblicazione «qualora si ravvisino gravi mancanze nelle probanze Nobiliari, ancorché non rilevata dalla commissione esaminatrice dell’Ordine Cavalleresco»: https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/parte-iii/.

14. «Le certificazioni di stemma, genealogia e/o nobiltà NON danno diritto all’inserimento nell’Annuario in alcuna parte ma possono essere annotate nella scheda, a richiesta dell’interessato, solo qualora la famiglia abbia già diritto a figurare nell’Annuario sulla base dei criteri compilativi illustrati»: https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/.

15. Chi siamo, cit.: «Le schede già pubblicate sono periodicamente aggiornate, corrette e, se necessario, cancellate in caso di rilevazione di falsi documentali», https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/.

16. G. Cirillo, «Nobiltà contese: la “tavola della nobiltà” di Carlo di Borbone e le riforme dei governi cittadini nel Regno di Napoli nel Settecento», in Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, pp. 949-996, che definisce Cosenza città a piazza chiusa e ricorda come ancora nel 1758 non vi si potessero imporre nuove aggregazioni, perché queste spettavano in esclusiva ai nobili del sedile; l’autore rinvia a L. Volpicella, Patriziati e nobiltà civiche, pp. 88 ss.

17. Per il 1741 e il 1848: G. B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, Pisa, presso la direzione del Giornale araldico, 1886-1890, vol. I, s.v. «Alchimia». La condizione di nobili fuori piazza è documentata da Archivio di Stato di Napoli, Camera di Santa Chiara, Bozze delle Consulte, vol. 128, inc. 11, supplica di Salvatore Alchimia, «nobile napoletano fuori piazza», 12 aprile 1748, che richiama le antiche patenti di nobiltà e la condizione feudale della famiglia (citata in G. Cirillo, Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell’età moderna, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2012, «Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi», 108). Il riconoscimento del 1848 trova riscontro fra le pratiche della Real Commissione dei titoli di nobiltà (1833-1860), conservate nello stesso Archivio, sotto l’anno 1848.

18. G. Montroni, Gli uomini del re. La nobiltà napoletana nell’Ottocento, Roma, Meridiana Libri, 1996.

19. M. Moglia, «Vimercati, Pinamonte», in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 99, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020; cfr. anche G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne’ secoli bassi, Milano, 1760-1765.

20. Il dato è riportato da G. B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico, cit., e da V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-1936, s.v. «Capitani da Vimercate». Prove di nobiltà della famiglia, presentate nel 1667 e riesaminate nel 1814 per il riconoscimento di un ramo, si conservano in Archivio di Stato di Milano, Atti di Governo, Araldica parte antica, cart. 97; atti della stirpe del 1515 in Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, cart. 6335.

21. Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile; Archivio parrocchiale della prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Lissone e, per le seconde copie, Archivio Storico Diocesano di Milano; Archivio storico del Comune di Lissone, Stato civile.

22. Atti del Consiglio Principe e Sovrano, deliberazione del 21 luglio 1849; P. Magnarelli, «Tre storie borghesi», Proposte e ricerche, XVII (1994), n. 32, pp. 73-122, che rileva l’assenza della famiglia dal Consiglio prima di Vincenzo.

23. P. Magnarelli, «Tre storie borghesi», cit., che riconduce la presunta parentela a una tradizione priva di prova documentaria; Annuario della Nobiltà Italiana, XXVIII edizione, Teglio, S.A.G.I., 2000, Parte VI, s.v. «Braschi», fondata sull’elenco inedito delle famiglie nobili sammarinesi compilato da Cristoforo Buscarini, direttore dell’Archivio di Stato di San Marino, confrontato con F. Koller, Livre d’or de la noblesse et du patriciat de Saint-Marin, Bruxelles, Éditions Feniks, 1963, e sulle ricerche del Comitato scientifico.

24. Archivi storici del Trentino, Famiglia a Prato, baroni di Segonzano, scheda del soggetto produttore, https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/soggettiproduttori/stampa/318711, che dà conto anche delle ipotesi genealogiche di Vincenzo a Prato e della loro esclusione.

25. Elenco ufficiale (definitivo) delle famiglie nobili e titolate del Parmense, Roma, Tipografia Giuseppe Civelli, 1900, p. 56, s.v. «Arcelli (Arcelli Fontana)»: conti di Valle Luretta, con trasmissione maschile, discendenti da Martino, Bartolomeo e Antonio (8 marzo 1408, con conferme del 20 settembre 1412 e dell’8 maggio 1452).

26. Elenco ufficiale (definitivo) delle famiglie nobili e titolate del Veneto, Roma, Tipografia Giuseppe Civelli, 1898, che comprende anche il Friuli.

27. Archivio d’Arcano Grattoni (Rive d’Arcano, La Brunelde), u. 9, «Riconoscimento del titolo», 1667: relazione degli avvocati fiscali e terminazione dei Provveditori sopra feudi per il riconoscimento del titolo e l’iscrizione nel «Libro dei veri titolati»; nello stesso archivio, copia della ducale del doge Domenico Contarini del 9 luglio 1667. Cfr. E. Capitanio, Archivio d’Arcano Grattoni. Inventario, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Friuli Venezia Giulia, 2023, https://sa-fvg.cultura.gov.it/fileadmin/inventari/archivi_privati/d_Arcano_Grattoni._Inventario_Enrica_Capitanio_2023.pdf.

28. Testamento del 26 febbraio 1806, Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico, notaio Riccardo Paderni.

29. Per gli spostamenti e le cancellazioni ricordati in questa sezione, e per i Lavizzari e i Taroni, cfr. Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII edizione (2015-2021), Teglio, Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, 2021, e XXXIV edizione, Teglio, Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, 2026, ad vocem.

Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII edizione (2015-2021), Teglio, Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, 2021.

Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIV edizione, Teglio, Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, 2026.

Annuario della Nobiltà Italiana, Avviso n. 3. Precisazioni e novazioni per la pubblicazione di famiglie nella parte V dell’Annuario della Nobiltà italiana a cominciare dalla XXXV edizione (2026-2028), in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIV edizione, Parte V, Teglio (Sondrio), Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, 2026.

Annuario della Nobiltà Italiana, Chi siamo, https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/.

Annuario della Nobiltà Italiana, Come iscrivere una famiglia nell’Annuario, https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/.

Annuario della Nobiltà Italiana, Criteri per l’inserimento nella parte III, https://www.annuariodellanobilta.com/chi-siamo/come-iscrivere/parte-iii/.

Archivi storici del Trentino, Famiglia a Prato, baroni di Segonzano, https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/soggettiproduttori/stampa/318711.

Archivio Centrale dello Stato, Libro d’oro della Nobiltà italiana, https://acs.cultura.gov.it/libro-doro-della-nobilta-italiana/.

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Capitanio E., Archivio d’Arcano Grattoni. Inventario, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Friuli Venezia Giulia, 2023, https://sa-fvg.cultura.gov.it/fileadmin/inventari/archivi_privati/d_Arcano_Grattoni._Inventario_Enrica_Capitanio_2023.pdf.

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Andrea Borella

Andrea Borella (1974), direttore dell’«Annuario della Nobiltà Italiana», è storico, araldista, genealogista, editore e studioso di diritto dinastico. Nel 1998 ha rifondato la seconda serie dell’Annuario, curandone la direzione scientifica. Studioso di diritto nobiliare e dinastico comparato, ha promosso repertori genealogici internazionali. È presidente e fondatore della Nuova Accademia Araldica G.B. di Crollalanza. Docente di Scienze Ausiliarie della Storia, ha insegnato araldica in istituzioni accademiche italiane ed estere ed è autore di studi specialistici. È decorato di vari ordini cavallereschi.

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