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L’irrilevanza dei lodi arbitrali di natura nobiliare ai fini dell’inserimento nell’Annuario della Nobiltà Italiana

Gentili lettori,

negli ultimi anni la Redazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana ha continuato a ricevere richieste di prima pubblicazione di famiglie nelle quali, quale principale o addirittura unico elemento probatorio della pretesa qualità nobiliare, vengono prodotti lodi arbitrali.

Riteniamo pertanto opportuno ribadire pubblicamente, e in termini inequivoci, la posizione dell’Annuario su tale materia.

I lodi arbitrali non costituiscono prova di nobiltà ai fini dell’Annuario

La produzione di un lodo arbitrale che contenga affermazioni, accertamenti o statuizioni riguardanti titoli, qualifiche, predicati, genealogie o pretese nobiliari non costituisce, di per sé, titolo o prova idonea ai fini dell’inserimento di una famiglia nell’Annuario della Nobiltà Italiana.

Le istanze fondate esclusivamente, o comunque in maniera determinante, su simili provvedimenti non possono pertanto essere accolte.

L’eventuale esistenza di un lodo arbitrale è, sotto questo profilo, ininfluente rispetto alla valutazione storico-documentaria compiuta dalla Redazione e dal Comitato Scientifico dell’Annuario.

Il lodo arbitrale è infatti una decisione resa dagli arbitri nell’ambito di una controversia sottoposta volontariamente dalle parti e produce effetti, di regola, esclusivamente nei confronti di queste ultime. Esso non costituisce un provvedimento di riconoscimento nobiliare avente efficacia generale e, anche quando sia stato dichiarato esecutivo mediante delibazione o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, non acquista per ciò solo valore di prova dello status nobiliare opponibile erga omnes.

La documentazione richiesta per una nuova pubblicazione

L’inserimento nell’Annuario di una famiglia precedentemente non pubblicata presuppone la produzione della documentazione prevista dalle norme redazionali.

In particolare, deve essere dimostrata documentalmente, generazione per generazione, l’ascendenza della persona interessata mediante idonei atti di stato civile, documenti anagrafici, parrocchiali, notarili, archivistici o altre fonti attendibili, secondo i casi.

A tale documentazione genealogica deve aggiungersi la specifica documentazione probatoria della condizione nobiliare della famiglia, sottoposta all’esame della Redazione e del Comitato Scientifico secondo i criteri adottati dall’Annuario.

Quando un’istanza accompagnata da un lodo arbitrale presenti elementi meritevoli di ulteriore esame, potrà pertanto essere richiesta un’integrazione documentale. Tale richiesta non comporta, tuttavia, alcun riconoscimento del valore nobiliare del lodo prodotto: significa semplicemente che la domanda dovrà essere provata attraverso la documentazione genealogica e storico-nobiliare ordinariamente richiesta a qualsiasi altra famiglia.

Un caso diverso: gli effetti sul cognome

Diversa è l’ipotesi nella quale un lodo arbitrale abbia prodotto effetti sulla forma giuridicamente risultante del cognome di uno o più componenti della famiglia e tali effetti siano stati successivamente recepiti e annotati nei competenti registri dello stato civile o dell’anagrafe.

In questi casi la Redazione potrà naturalmente prendere atto della forma del cognome risultante dalla documentazione ufficiale.

Ciò avviene, tuttavia, esclusivamente ai fini dell’indicazione anagrafica del cognome e non implica in alcun modo il riconoscimento, diretto o indiretto, di eventuali contenuti nobiliari presenti nel lodo.

In altri termini, l’Annuario prende atto delle risultanze dello stato civile quando rilevanti per la corretta identificazione delle persone, ma tale circostanza non attribuisce al lodo alcuna efficacia probatoria in materia nobiliare.

Una precisazione resa necessaria da informazioni inesatte

Abbiamo motivo di ritenere che parte della confusione sorta su questo argomento possa derivare anche da una descrizione dell’Annuario della Nobiltà Italiana apparsa in un opuscolo pubblicato nel 2017.

In tale pubblicazione, insieme ad altre inesattezze riguardanti la storia e i criteri compilativi dell’Annuario, si legge la seguente affermazione:

«ad esempio le sentenze dei tribunali ecclesiastici erano state in passato inserite ritenendole provvedimenti nobiliari, ed al presente viene attribuito alle sentenze arbitrali dei nostri anni un valore nobiliare».

Tale affermazione, per quanto concerne i criteri dell’Annuario, non corrisponde alla realtà.

L’Annuario non attribuisce ai lodi arbitrali contemporanei un autonomo valore probatorio di natura nobiliare.

Le domande di prima pubblicazione di famiglie devono essere corredate dalla documentazione genealogica, storica e nobiliare prevista dalle norme redazionali, indipendentemente dall’esistenza di lodi arbitrali, sentenze o altri atti prodotti dagli interessati.

Le norme di pubblicazione sono pubbliche

I criteri documentali adottati dall’Annuario non costituiscono una novità e sono resi pubblicamente conoscibili attraverso i canali ufficiali dell’opera.

In particolare, sono disponibili le indicazioni relative a:

Tali norme illustrano la documentazione richiesta e costituiscono il riferimento per coloro che intendano sottoporre alla Redazione nuovi dati genealogici o documentazione relativa a famiglie già pubblicate.

La posizione della Redazione

Alla luce di quanto sopra, la Redazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana ribadisce che continuerà a non accogliere le istanze di pubblicazione fondate esclusivamente su lodi arbitrali, indipendentemente dalla loro provenienza.

L’eventuale produzione di tali atti non sostituisce la documentazione genealogica e nobiliare richiesta dalle norme dell’Annuario e non determina alcun diritto o automatismo ai fini della pubblicazione.

Il problema della circolazione di pretese nobiliari fondate su documentazione priva di adeguato fondamento storico e giuridico ha peraltro assunto, negli ultimi anni, una rilevanza tale da essere oggetto anche di attenzione giornalistica internazionale. Il quotidiano spagnolo El Mundo, ad esempio, ha dedicato al fenomeno dei falsi titoli nobiliari un’inchiesta intitolata «Un tongo “muy noble” / La gran estafa de los títulos falsos», accompagnata anche da un servizio video sul medesimo argomento

Il richiamo a tale inchiesta ha esclusivamente carattere informativo e non implica, naturalmente, alcuna assimilazione automatica fra le singole fattispecie esaminate nell’articolo e le istanze sottoposte all’Annuario.

Avvertenza conclusiva

La Redazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana declina pertanto ogni responsabilità per aspettative di pubblicazione eventualmente originate da informazioni contenute nel citato opuscolo del 2017 o in siti, pubblicazioni, comunicazioni e altre fonti esterne ai canali ufficiali dell’Annuario.

Le informazioni relative ai criteri redazionali, alla documentazione richiesta e alle modalità di aggiornamento o prima pubblicazione devono essere desunte esclusivamente dalle comunicazioni ufficiali dell’Annuario e, in particolare, dal sito ufficiale dell’Annuario della Nobiltà Italiana.

La valutazione delle singole istanze resta in ogni caso subordinata all’esame della documentazione prodotta e all’applicazione dei criteri scientifici e redazionali dell’opera.

Grazie per l’attenzione.

Redazione Annuario della Nobiltà Italiana

L’Annuario della Nobiltà Italiana, fondato nel 1872 per iniziativa di Giovan Battista di Crollalanza e rifondato nel 1998 con la seconda serie a cura di Andrea Borella, è il principale repertorio storico-genealogico dedicato alle famiglie Nobili, notabili e storiche italiane.

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