Gli atti pontifici vivae vocis oraculo: forma, prova e memoria documentaria nell’esercizio della peculiare fons honorum pontificia in materia di titoli e privilegi nobiliari

di Luca Simone Rancati Riva e Andrea Borella
Sommario
È possibile che alcuni atti pontifici manifestati viva voce non siano mai stati raccolti in una successiva attestazione scritta, oppure che la loro documentazione sia andata perduta? Il saggio affronta la questione distinguendo l’esistenza dell’atto dalla sua prova, la decisione dalla sua testificazione, e quella dalla sua esecuzione e memoria. La plenitudo potestatis e il vivae vocis oraculum offrono la chiave giuridica; la canonistica fra Sei e Settecento e la successiva sistemazione di Lucio Ferraris mostrano che l’oralità non coincide con l’assenza di diritto né con l’assenza di documentazione. La voce «Oracula vivae vocis» della Prompta Bibliotheca distingue espressamente oracoli autentici e non autentici, separa la sostanza della concessione dalla sua prova nel foro esterno e identifica gli officiali ai quali, ratione officii, può essere prestata fede. Una causa pubblicata negli Acta Sanctae Sedis del 1881 documenta inoltre l’impiego di questa dottrina in una concreta controversia sottoposta alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari. Schmitz ne offre infine una ricostruzione tipologica moderna. La conclusione non presume atti scomparsi: propone un metodo per distinguerne possibilità, prova, esecuzione e memoria.

1. Può la voce scomparire dagli archivi?
È possibile che una decisione pontificia, giuridicamente efficace perché manifestata viva voce, non sia mai stata raccolta in una successiva attestazione scritta? Ed è possibile che di essa sia andata perduta la registrazione, mentre siano sopravvissuti soltanto il risultato, il rito o la memoria? La domanda è legittima. Non autorizza a immaginare atti di cui manchi ogni prova; invita piuttosto a interrogare in modo diverso le fonti.
Un atto orale può avere avuto almeno tre destini. Può non essere mai stato raccolto in un’attestazione scritta; può essere stato attestato in uno scritto successivamente perduto o disperso; può infine essere rimasto riconoscibile soprattutto attraverso la sua esecuzione. In quest’ultimo caso il documento cercato dallo storico non è necessariamente il documento dispositivo, ma una traccia dell’atto: il diario che registra le parole, il notaio che certifica il mandato, il cerimoniere che esegue l’ordine, la corrispondenza diplomatica che riferisce l’innovazione, il registro che annota il possesso, il monumento che ne conserva pubblicamente l’esito.
Dire che un atto possa essere scomparso come documento non significa affermare che sia dimostrato come fatto. Fra possibilità giuridica e prova storica rimane una distanza che non può essere colmata con la tradizione o con la congettura. Proprio questa distanza costituisce l’oggetto della ricerca.
Tesi del saggio. Il presente lavoro non intende dimostrare l’esistenza di specifici atti pontifici perduti, ma ricostruire le condizioni giuridiche e probatorie che rendono storicamente riconoscibile una decisione pontificia manifestata oralmente. La distinzione fondamentale è tra:
- voluntas – il momento dell’autore;
- manifestatio – la resa esteriormente percepibile della volontà;
- testificatio – l’assicurazione della prova;
- executio – la traduzione della decisione in un effetto;
- memoria – la conservazione della traccia quando gli altri supporti si disperdono.
2. Perché la parola del pontefice poteva costituire un atto
La spiegazione muove dalla peculiare posizione del Romano Pontefice. La plenitudo potestatis indica la pienezza e l’ultimità della sua potestà nel proprio ordine: una decisione direttamente imputabile al papa non richiede la convalida di un superiore umano. La pienezza non equivale ad arbitrarietà e non scioglie il pontefice dal diritto divino, naturale o dalla costituzione essenziale della Chiesa. Nel diritto umano ecclesiastico, tuttavia, egli può dispensare, privilegiare, sanare e decidere casi singolari anche fuori dalla distribuzione ordinaria delle competenze; nelle materie temporali soggette alla sua sovranità opera inoltre il titolo proprio del principe.
Il vivae vocis oraculum rende particolarmente evidente la distinzione fra volontà e documentazione. L’efficacia non deriva da una qualità sacrale della voce, ma dall’autore, dalla competenza, dalla materia e dal carattere dispositivo della volontà. La scrittura può costituire l’atto; può però anche attestarlo, precisarlo, eseguirlo o renderlo opponibile.
Heribert Schmitz ha insistito su un dato formale essenziale: ciò che caratterizza l’oracolo è la oralità della decisione, non l’impossibilità di una successiva documentazione. Una decisione nata oralmente può essere in seguito fissata per ragioni probatorie senza mutare, per ciò solo, la propria origine. La distinzione è decisiva per lo storico: il momento genetico dell’atto e il mezzo attraverso il quale esso viene successivamente provato non coincidono necessariamente.
Il diritto vigente conserva, entro una disciplina ormai tipizzata, questa architettura. Il can. 59 § 2 estende, salvo che risulti diversamente, la disciplina dei rescritti anche alle concessioni di licenze e grazie vivae vocis oraculo; il can. 74 stabilisce che chi abbia ricevuto oralmente una grazia può usarne nel foro interno, ma deve provarla nel foro esterno quando ciò sia legittimamente richiesto. Le norme attuali non vengono applicate retroattivamente: mostrano la continuità del problema, non l’identità delle soluzioni storiche.
La diffusione degli oracoli orali produsse difficoltà tali da indurre Gregorio XV, con la costituzione Romanus Pontifex del 2 luglio 1622, a revocare le concessioni vivae vocis oraculo anteriormente intervenute, salvaguardando, tra le altre, quelle comprovate dalla sottoscrizione o dall’attestazione scritta di cardinali. Il provvedimento non soppresse la capacità del pontefice di concedere nuove grazie oralmente; intervenne sul patrimonio delle concessioni pregresse e, soprattutto, sulla loro certezza probatoria.

3. Non una sola categoria: oracula proprie dicta, improprie dicta e decisioni destinate alla scrittura
La ricostruzione di Heribert Schmitz impone una cautela terminologica ulteriore. Non ogni decisione pronunciata oralmente dal papa deve essere chiamata, senza distinzione, vivae vocis oraculum. La canonistica ha elaborato una tipologia più articolata, utile proprio quando le fonti descrivono il fatto senza applicargli un nome tecnico.
Gli oracula vivae vocis in senso proprio sono decisioni oralmente manifestate a privati; allo stesso schema possono ricondursi le decisioni date a cardinali o officiali quando la materia non appartenga alle loro funzioni d’ufficio. In senso improprio vengono invece considerate le decisioni comunicate dal pontefice, in udienza, ai responsabili dei dicasteri su affari pertinenti al loro ufficio. Maroto e Cicognani sottolineano questa distinzione; Schmitz la riprende e la precisa.
Vi è poi una terza situazione: la decisione orale è presa perché venga successivamente redatta e promulgata nella forma propria dell’atto scritto. Schmitz avverte che, in tali casi, è improprio identificare senz’altro la decisione con un oraculum vivae vocis: l’oralità appartiene al momento della determinazione o approvazione pontificia, mentre l’atto destinato a produrre e comunicare l’effetto assume poi la forma documentaria prevista.
Questa distinzione evita due errori opposti. Il primo consiste nel ritenere giuridicamente irrilevante tutto ciò che non sia nato come bolla, breve o rescritto. Il secondo consiste nel chiamare oraculum ogni parola pontificia. La corretta indagine deve prima ricostruire la struttura della volontà e soltanto dopo qualificare la forma: autore, competenza, oggetto, destinatario, carattere dispositivo o ricognitivo, eventuale esecuzione e prova.
Anche la materia dell’oracolo è più ampia del solo privilegio. La tradizione canonistica richiamata da Schmitz comprende concessioni, dichiarazioni, provvisioni, decisioni e, in alcune sistemazioni, mandati e approvazioni. L’oralità è dunque una modalità di manifestazione della volontà, non una materia giuridica unica.

4. Perché alcuni oracoli possono essere andati perduti
La documentazione pontificia ordinaria offriva la via più sicura per determinare il contenuto di una decisione, conservarla e opporla a terzi. Proprio per questo le concessioni di maggiore rilevanza tendevano a essere fissate in bolle, brevi, rescritti o attestazioni. Chi avesse ricevuto un titolo destinato a essere esercitato fuori dalla presenza del papa, contestato da altri o trasmesso ai discendenti aveva un evidente interesse a ottenere uno scritto.
Ne consegue un apparente paradosso. Quanto più importante e durevole era l’effetto, tanto più probabile era che l’originaria manifestazione orale venisse seguita, assorbita o attestata da un documento successivo. La presenza dello scritto oggi conservato non dimostra sempre che l’atto sia nato per iscritto: il documento può essere stato richiesto proprio perché una decisione già manifestata doveva circolare nel tempo e nello spazio.
Il rischio della perdita era maggiore per le grazie personali, immediatamente eseguite, non contestate o prive di una discendenza interessata alla loro conservazione. A ciò si aggiungono la dispersione degli archivi familiari, le lacune delle serie curiali, le trasformazioni degli uffici e le perdite materiali. In simili casi la voce può essere scomparsa come formulazione originaria senza che siano necessariamente scomparsi tutti i suoi effetti.
Occorre tuttavia distinguere perdita documentaria e insufficienza probatoria. L’esecuzione può costituire un indizio storico di grande forza, ma non prova automaticamente l’esatto contenuto di ciò che fu deciso. Quanto maggiore è la distanza fra l’effetto osservabile e la volontà che si intende ricostruire, tanto più necessaria diviene la convergenza con testimonianze qualificate o documentazione indiretta.
5. Dalla voce alla prova: oracula authenticata e oracula testificata
Il problema più delicato dell’atto orale non è la sua concepibilità giuridica, ma la sua dimostrabilità nel foro esterno. Proprio perché la decisione non nasce necessariamente in un supporto documentario, può sorgere controversia su chi abbia parlato, su che cosa abbia disposto e su quali effetti abbia inteso produrre. La distinzione fra atto e prova, che Schmitz ricostruisce in termini moderni, è già esplicita nella tradizione canonistica e trova in Lucio Ferraris una formulazione particolarmente netta.
Ferraris distingue gli oracula vivae vocis in authentica e non authentica. Gli autentici sono quelli che, per non perderne la memoria e perché possano essere provati e praticati anche nel foro esterno, vengono ridotti in scrittura e resi degni di fede mediante testimonianza autentica di coloro ai quali ciò compete ex officio. La successiva sistemazione richiamata da Schmitz conferma la medesima architettura: Michiels indica come possibili mezzi la testimonianza, la prescrizione e soprattutto il documento autentico, cioè la testimonianza scritta di chi pronunciò l’oracolo oppure di soggetti che, per ufficio o privilegio, fossero idonei ad attestarne ufficialmente l’esistenza.
Le decisioni oralmente manifestate e poi provate in forma qualificata sono state chiamate oracula authenticata; Schmitz preferisce, con maggiore precisione descrittiva, la nozione di oracula testificata. Ferraris mostra però che il lessico dell’autenticità era già strutturale nella dottrina precedente: l’autenticazione non crea retroattivamente la decisione, ma la rende dimostrabile e praticabile nel foro esterno; la testificazione appartiene al piano della prova e non al momento genetico dell’atto.

5.1. La gerarchia del valore testimoniale
Schmitz non formula una regola aritmetica autonoma secondo la quale ogni oracolo dovrebbe essere provato da un numero fisso di testimoni. Egli rinvia alla disciplina canonica generale della prova testimoniale e, attraverso Gommarus Michiels, ai canoni 1789-1791 del Codice del 1917, con il loro corrispondente moderno nei cann. 1572-1573. Il numero dei testimoni è dunque soltanto una componente della prova: decisivi sono anche la qualità del teste, la ragione della sua conoscenza e la funzione istituzionale nella quale egli abbia appreso la volontà pontificia.
Al livello ordinario stanno i testimoni comuni, la cui deposizione deve essere valutata secondo le regole generali di concordanza, credibilità e conoscenza diretta. La testimonianza di una sola persona, considerata isolatamente, non costituisce normalmente prova piena; ciò spiega perché la tradizione canonica attribuisca particolare rilievo alla pluralità concorde oppure alla presenza di circostanze che elevino la forza del singolo testimone.
Un livello superiore è quello del testis qualificatus. Schmitz richiama la regola secondo cui il testimone che depone su fatti conosciuti in ragione del proprio ufficio può, per la sua posizione istituzionale e per le circostanze del caso, fornire anche da solo una prova pienamente conclusiva. Non è il rango sociale in sé a produrre questo effetto: è il rapporto qualificato fra ufficio, materia trattata e conoscenza personale del fatto.
Nel Codice del 1917 i cardinali godevano inoltre di uno specifico privilegio probatorio in materia di oracula vivae vocis. Schmitz lo interpreta come caso speciale della più generale figura del testis qualificatus. Il Codice del 1983 non riproduce espressamente quel privilegio; nondimeno, secondo Schmitz, un cardinale può ancora assumere il valore di testimone qualificato quando riferisce su affari da lui trattati ufficialmente o quando le circostanze oggettive e personali giustificano una deroga alla regola ordinaria sulla insufficienza del teste unico.
Ancora più aderente alla struttura dell’atto pontificio è la testimonianza dell’officiale della Curia che abbia trattato oralmente col papa, ratione officii, proprio l’affare sul quale deve attestare la volontà espressa. Schmitz, richiamando Michele Lega, attribuisce a tale attestazione una forza particolarmente elevata: l’officiale non riferisce una voce appresa occasionalmente, ma certifica una decisione ricevuta nell’esercizio della funzione. È precisamente questo passaggio dalla conoscenza privata alla conoscenza d’ufficio che spiega la capacità dell’attestazione di assumere valore autentico.
La forma probatoria più agevole e più sicura resta tuttavia il documento autentico. Michiels, come riferito da Schmitz, considera particolarmente probante lo scritto proveniente dallo stesso autore dell’oracolo oppure da persone abilitate, per ufficio o privilegio, a certificarlo ufficialmente; fra queste rientrano gli officiali competenti dei dicasteri della Curia romana. La scrittura non è qui necessariamente il momento costitutivo della volontà: può essere la sua attestazione qualificata.
Ne risulta una vera gerarchia funzionale, non meramente numerica: testimonianza ordinaria; testimonianza qualificata in ragione dell’ufficio; testimonianza cardinalizia nei casi riconducibili alla disciplina speciale o generale del testis qualificatus; attestazione dell’officiale curiale che abbia ricevuto la decisione ratione officii; documento autentico dell’autore o dell’autorità abilitata a certificare. Al vertice probatorio non sta dunque semplicemente «chi è più importante», ma la fonte che possiede il rapporto più diretto, istituzionale e verificabile con la volontà pontificia da provare.
Questa graduazione consente anche di precisare la nozione di oracula authenticata o, secondo la terminologia che Schmitz reputa più esatta, oracula testificata. Non si tratta soltanto di oracoli messi per iscritto: decisivo è che la decisione orale sia stata provata in forma dotata di sufficiente forza giuridica. La scrittura è normalmente il mezzo più semplice per raggiungere tale certezza, ma la forza della prova dipende dall’autenticità della testificazione, non dalla materialità grafica in quanto tale.


Epigrafe di destra:
BENEDICTVS XIII PONT MAXIMVS
IDEM ALTARE A SE CONSECRATVM
PERPETVO QVOTIDIANO PRIVILEGIO
PRO ANIMABVS FIDELIVM DEFVNCTORVM
VIVAE VOCIS ORACVLO DONAVIT
IPSAMET DIE XIX FEB MDCCXXVII
traduzione: Benedetto XIII, Pontefice Massimo,
attraverso il responso della sua viva voce,
donò il medesimo altare da lui consacrato,
con perpetuo quotidiano privilegio,
per le anime dei fedeli defunti,
nello stesso giorno, il 19 febbraio 1727.
5.2. La prova dell’oracolo e la sopravvivenza della volontà pontificia
La necessità di provare un vivae vocis oraculum non implica che la parola del pontefice fosse, in sé, giuridicamente sospetta o insufficiente. Finché il pontefice che aveva manifestato oralmente la propria volontà era vivo, capace di confermarla e concretamente accessibile, un’eventuale controversia poteva, in linea di principio, essere risolta mediante una nuova attestazione proveniente dallo stesso autore dell’atto. Se il beneficiario avesse affermato di avere ricevuto oralmente una grazia e il pontefice, interrogato, ne avesse confermato autore, contenuto e destinatario, la questione probatoria avrebbe trovato nella stessa dichiarazione del concedente la propria soluzione più autorevole.
La disciplina della prova risponde tuttavia a un’esigenza diversa e più generale. Il diritto non può far dipendere la certezza degli effetti giuridici dalla permanente disponibilità fisica e dalla memoria personale del sovrano. Una grazia o una decisione possono dover essere fatte valere davanti a un tribunale, a un dicastero, a un ordinario, a un capitolo, a un officiale o contro terzi, senza che sia ogni volta possibile ricorrere personalmente al pontefice. La questione si aggrava quando l’autore dell’oracolo sia morto, abbia rinunciato all’ufficio o sia comunque divenuto indisponibile: il successore continua l’ufficio, ma non può testimoniare per conoscenza propria ciò che il predecessore pronunciò.
La prova serve inoltre a determinare non soltanto se una volontà pontificia sia stata manifestata, ma quale ne fosse l’esatto contenuto. Una concessione orale può lasciare aperte questioni circa destinatari, durata, condizioni, estensione, eventuale trasmissibilità ed effetti nel foro esterno. Quanto più rilevante e durevole è la situazione giuridica derivante dall’atto, tanto maggiore diviene l’interesse a fissarne il contenuto mediante un’attestazione qualificata o un documento successivo.
Si comprende così perché la tradizione canonistica attribuisca rilievo alla qualità dei testimoni, agli officiali che abbiano ricevuto la volontà pontificia ratione officii, ai cardinali presenti e ai documenti autentici che attestino l’oracolo. Essi non conferiscono efficacia a una volontà che ne fosse originariamente priva: consentono all’ordinamento di conoscere, dopo il momento della sua manifestazione, un atto che non può rimanere indefinitamente affidato alla memoria delle persone.
La problematica probatoria emerge dunque con particolare evidenza dopo la morte del pontefice, ma non nasce soltanto allora. Essa risponde all’esigenza istituzionale di rendere una decisione personale del sovrano stabile, conoscibile e opponibile anche quando il suo autore non sia direttamente interrogabile. In questa prospettiva, la scrittura successiva, la testimonianza qualificata e l’esecuzione documentata non sostituiscono la voce: ne assicurano la sopravvivenza giuridica.
Ne deriva un ulteriore principio metodologico: quanto più un effetto è destinato a durare oltre la persona e il pontificato di chi lo concesse, tanto maggiore è la probabilità che l’originaria decisione orale sia stata successivamente attestata, registrata o assorbita in una forma documentaria stabile. Proprio per questo, gli oracoli rimasti esclusivamente nella voce sono, per loro natura, i più esposti alla dispersione e i più difficili da ricostruire storicamente.
Da questa ricostruzione emerge una sequenza utile alla ricerca storica: voluntas, manifestatio, testificatio, executio, memoria. Non tutti i casi presentano necessariamente tutti e cinque i momenti in documenti distinti. La volontà può coincidere con la manifestazione; la testificazione può essere incorporata nell’atto esecutivo; la memoria può sopravvivere quando le carte precedenti sono scomparse. Ma distinguere concettualmente i livelli impedisce di chiedere a una fonte ciò che essa non può provare.
6. Una gerarchia delle fonti: che cosa può provare ciascuna traccia
Per rendere operativa la distinzione teorica, è utile distinguere i tipi di fonte secondo la loro capacità probatoria. La tabella seguente sintetizza la gerarchia funzionale delle tracce documentarie.
| Tipo di fonte | Che cosa può provare | Che cosa non prova da sola |
| Diario contemporaneo (maestro delle cerimonie, conclavista) | Presenza del papa, parole pronunciate, rito, destinatario, testimoni qualificati | Tutte le clausole giuridiche; estensione soggettiva; trasmissibilità |
| Attestazione d’ufficio (notaio, officiale curiale) | Ricezione istituzionale della volontà; mandato impartito | Necessariamente l’intero contenuto, se non esplicitamente riportato |
| Diploma o rescritto successivo | Forma documentaria e contenuto attestato; opponibilità nel foro esterno | Che la volontà sia nata per iscritto |
| Esecuzione rituale o possesso pubblico | Ricezione pubblica dell’effetto; uso riconosciuto della dignità o del privilegio | Origine pontificia e completezza dell’atto |
| Corrispondenza diplomatica o lettere private | Ricezione della notizia; effetti percepiti dai contemporanei | Autenticità dell’atto; contenuto giuridico integrale |
| Tradizione erudita tarda (secoli successivi) | Sopravvivenza della memoria; persistenza di una reputazione | Autenticità dell’atto; dettaglio delle clausole |
| Monumento, insegna, epigrafe | Memoria pubblica; uso riconosciuto di un titolo o di un’onorificenza | Concessione pontificia originaria; contenuto giuridico |
Nessuna di queste fonti è automaticamente il titolo. Il loro valore dipende dalla funzione che svolgono e dalla reciproca concordanza. Una ricostruzione attendibile deve provare almeno: l’identità e la competenza dell’autore; l’intervento diretto del pontefice o di un soggetto munito di mandato; il carattere dispositivo, dichiarativo, approbativo o ricognitivo della volontà; l’oggetto; i destinatari; la natura personale, familiare o eventualmente ereditaria dell’effetto; l’esecuzione; la ricezione nel foro esterno.
L’intervento diretto deve essere distinto dalla tolleranza. La presenza del papa, il silenzio, l’uso non contrastato di un’insegna o un trattamento occasionale non bastano. Hanno diversa forza probatoria un comando impartito agli officiali, una dichiarazione davanti a testimoni qualificati, un atto compiuto propria manu o una disposizione immediatamente eseguita. Il testimone non crea l’efficacia della volontà: la porta alla luce e permette di provarla.
L’esecuzione deve a sua volta essere interrogata con prudenza. Può provare che un determinato effetto fu pubblicamente ricevuto; può anche costituire un elemento fortemente indiziario circa l’esistenza di un ordine precedente. Non consente però, da sola e senza ulteriori riscontri, di ricostruire tutte le clausole di una concessione, la sua estensione soggettiva o l’eventuale trasmissibilità.

nato Giovanni Battista Cybo de Mari (Genova, 1432 – Roma, 25 luglio 1492), è stato il 213º papa della Chiesa cattolica dal 1484 alla morte.
7. Casi esemplari: Burchard, Bentivoglio e la prassi romana
7.1. Il caso di Burchard (1487): un atto descritto senza essere chiamato oraculum
Il riscontro metodologicamente più istruttivo proviene dal Diarium di Johannes Burchard. Trascorse tutta la sua carriera presso le corti papali di Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI Pio III e Giulio II e, servendo come Maestro delle Cerimonie papali, poté osservare la maggior parte degli eventi importanti del periodo. Il 21 aprile 1487, durante il pontificato di Innocenzo VIII, il papa si ritirò dopo la messa nella camera segreta e vi creò cavaliere di San Pietro un «spectabilis vir» di nome Bernardino, il cui cognome è lacunoso nell’edizione.
«Papa in secreta camera sua, stolam super rochetum tenens, creavit in militem S. Petri spectabilem virum Bernardinum N… more solito, prout in ordinario; interfuerunt duo Cardinales tantum […] et duo episcopi […].»
J. Burchard, Diarium, 21 aprile 1487
La fonte individua l’autore, il luogo, il verbo costitutivo creavit, la dignità conferita, il destinatario, il rito e i testimoni qualificati. Burchard non usa la formula vivae vocis oraculum e non ricorda un diploma quale fonte della creazione: descrive l’atto e la sua immediata esecuzione. Non si tratta di una nobiltà ereditaria, ma di una dignità cavalleresca pontificia.
Valore del caso. Questo esempio non dimostra che si tratti di un oraculum nel senso canonistico tecnico. Dimostra piuttosto che una decisione pontificia può essere registrata come evento rituale senza essere classificata tecnicamente. È un caso-limite utile a mostrare la distanza fra descrizione documentaria dell’atto e qualificazione tecnica della forma.

7.2. Ludovico Bentivoglio (1455): quando il documento segue la decisione
La vicenda di Ludovico Bentivoglio mostra il rapporto fra dichiarazione, rito e conservazione documentaria. Nel 1455 Niccolò V lo creò cavaliere aurato e conte del Sacro Palazzo Lateranense. La tradizione cronachistica descrive la dichiarazione del pontefice e l’investitura mediante la spada e gli speroni; una copia del breve del 21 febbraio 1455 conserva per iscritto il titolo comitale.
La presenza del breve impedisce di classificare il caso come concessione rimasta esclusivamente orale, ma non rende irrilevante ciò che lo precede. La volontà sovrana si manifesta ed è eseguita; il documento la precisa, la rende opponibile e la tramanda. Il caso spiega anche perché sia difficile trovare dignità rimaste soltanto nella voce: il beneficiario aveva interesse a trasformare la decisione conosciuta dai presenti in un titolo documentalmente stabile.
Il breve di Papa Niccolò V del 21 febbraio 1455 in favore di Ludovico Bentivoglio, è conservato in copia (Archivio di Stato di Bologna, Frammenti di manoscritti (secc. VIII–XVIII), inventario VII 651, busta IX, n. 2. Il fascicolo n. 2 contiene un frammento cronachistico bolognese relativo alla creazione cavalleresca di Ludovico Bentivoglio; cfr. Corpus chronicorum Bononiensium, a cura di Albano Sorbelli, Città di Castello, Lapi, [poi] Bologna, Zanichelli, 1910-1940 (Rerum Italicarum Scriptores, 2ª serie, vol. XVIII/1), vol. I, p. 39; R. De Tata e T. Di Zio (a cura di), Frammenti di manoscritti (secc. VIII–XVIII). Inventario, Archivio di Stato di Bologna, 2019 (con revisioni nel 2023), pp. 105-132 (busta IX)).

7.3. Vescovi assistenti al soglio e il caso del 1910
Gaetano Moroni descrive un meccanismo ancora più esplicito per i vescovi assistenti al soglio. Il papa poteva dichiarare il prelato assistente vivae vocis oraculo; il prefetto delle cerimonie lo accompagnava al soglio e il possesso precedeva il breve apostolico, spedito successivamente. Il rito non creava autonomamente la dignità: rendeva pubblica ed eseguiva una volontà pontificia già intervenuta.
Un esempio moderno discusso da Schmitz chiarisce ulteriormente il passaggio dalla decisione orale alla sua attestazione. Nel 1910 Pio X comunicò oralmente al cardinale Anton Fischer una dispensa concernente il giuramento antimodernista; la decisione fu poi fissata ufficialmente in una lettera pontificia. Il valore metodologico dell’episodio sta nella sequenza: decisione orale, testimonianza qualificata, successiva documentazione. Il documento posteriore non dimostra che la volontà sia nata nello scritto; mostra invece come una volontà già manifestata possa essere stabilizzata probatoriamente.

8. La canonistica fra Sei e Settecento: Donato, Reiffenstuel e Ayblinger
La qualificazione dogmatica dell’oracolo trova un fondamento particolarmente netto nella canonistica fra Sei e Settecento. Giacinto Donato, Anaclet Reiffenstuel e Joseph Adam Ayblinger affrontano aspetti diversi ma complementari: il rapporto fra efficacia e prova, la definizione dell’atto orale e la sua collocazione nella teoria generale del privilegio. Considerati insieme, mostrano che l’assenza della scrittura non era confusa con l’assenza dell’atto.
8.1. Giacinto Donato († ca. 1661)
Giacinto Donato, domenicano di Laino, dedicò agli oracoli pontifici una trattazione specifica nella Rerum regularium praxis resolutoria, pubblicata a Napoli nel 1652. La sua proposizione è inequivoca: il papa può concedere un privilegio e pronunciare una sentenza tanto con scrittura quanto senza di essa, poiché la decisione produce diritto anche se non venga redatta per iscritto.
«Dominus enim Papa cum scripto et sine scripto potest privilegium dare et ferre sententiam, quod sententia judicis facit jus etiamsi non redigatur in scriptis.»
Donato separa però con altrettanta precisione l’efficacia dalla prova. Per gli assenti e per il foro esterno l’oracolo deve risultare da uno scritto autentico, da due testimoni idonei oppure da un’attestazione corroborata dalla mano di un cardinale. La testimonianza non perfeziona una volontà altrimenti inefficace: rende conoscibile e dimostrabile un atto già compiuto. Questa distinzione corrisponde esattamente al problema affrontato nel presente saggio.

8.2. Anaclet Reiffenstuel (1641/1642–1703)
Reiffenstuel, nel Jus canonicum universum del 1700, distingue il vivae vocis oraculum dal rescritto in base alla forma della risposta: il primo è una concessione o grazia pronunciata oralmente dal principe e non affidata alla scrittura, sia motu proprio sia su domanda della parte.
«Vivae vocis oraculum nihil aliud est, quam concessio, seu gratia a principe cuipiam facta oretenus, sine scriptura, sive dein fiat motu proprio principis, sive ad instantiam partis.»
La definizione è importante anche sul piano dell’iniziativa: l’oracolo non presuppone necessariamente una supplica. Può costituire la risposta a una domanda, ma può anche procedere direttamente dalla volontà del pontefice. Reiffenstuel conferma inoltre che la mancanza dello scritto non è una lacuna interna dell’oracolo: è precisamente il carattere che lo distingue dal rescritto.

8.3. Joseph Adam Ayblinger (1664–1722)
Ayblinger completa questa costruzione sul piano della teoria del privilegio. Nel suo Commentarius ad quinquaginta libros Digestorum definisce il privilegio come una lex quaedam privata aliquid speciale concedens. Il requisito essenziale è la manifestazione della volontà; l’intenzione rimasta nella mente non produce effetti. Quanto alla forma, fuori dei casi nei quali la scrittura sia specialmente prescritta, essa non è richiesta.
«An ad privilegium requiratur scriptura? […] Extra illos casus, in quibus ea specialiter statuitur, non requiri […] ubi expresse dicitur, quod etiam vivae vocis oraculo, verbo, vel scripto concedi privilegia soleant, et possint.»
La convergenza dei tre autori consente di affermare l’idoneità giuridica della forma orale in materia di privilegi e dignità personali, ove la materia non richieda una forma speciale. Le creazioni cavalleresche ricordate nelle pagine precedenti mostrano che la parola del papa poteva produrre effetti onorifici. Cavalierato e nobiltà non sono istituti identici; il primo dimostra tuttavia che l’oralità non era incompatibile con l’attribuzione pontificia di una dignità personale.
La qualificazione può riguardare una concessione o un riconoscimento. Nel primo caso il pontefice costituisce una dignità nuova; nel secondo attribuisce rilevanza, nel proprio ordinamento, a una qualità preesistente o posseduta di fatto. Il riconoscimento non può però essere desunto dalla tolleranza: devono risultare l’intervento diretto, la volontà ricognitiva, l’oggetto e i destinatari. Donato, Reiffenstuel e Ayblinger dimostrano l’idoneità giuridica della forma; non sostituiscono la prova storica dell’atto e dei suoi effetti.

9. Lucio Ferraris: la forma orale, l’autenticazione e il foro esterno
La voce «Oracula vivae vocis» della Prompta Bibliotheca di Lucio Ferraris, nell’edizione napoletana del 1853, t. V, pp. 794–805, consente di precisare la costruzione canonistica con una chiarezza che rende necessario ricalibrare il ruolo attribuito alle fonti novecentesche. Ferraris non tratta l’oracolo come una curiosità antiquaria: lo colloca nella teoria del privilegio, della prova e della prassi curiale, richiamando costituzioni pontificie del XVII secolo e una tradizione dottrinale già consolidata.
La definizione iniziale è essenziale: gli oracula vivae vocis sono concessioni di privilegi o grazie fatte dal supremo principe, per esempio dal Sommo Pontefice, «sola voce, seu oretenus sine scriptura». L’oralità e l’assenza originaria di scrittura appartengono dunque alla descrizione stessa della forma.
Ferraris distingue poi gli oracoli in authentica e non authentica. Sono autentici quelli che, affinché non se ne perda la memoria e perché possano essere provati e praticati anche nel foro esterno, vengono successivamente ridotti in scrittura e resi degni di fede mediante testimonianza autentica di soggetti ai quali tale funzione compete ex officio. Sono non autentici quelli che, per negligenza dell’impetrante o per altra causa, non vengono ricondotti a tale forma documentaria. La distinzione non oppone quindi un atto vero a uno falso: oppone una concessione formalmente testificata a una concessione priva di quella successiva autenticazione.
Sul piano sostanziale Ferraris è ancora più esplicito. Le grazie e i privilegi concessi vivae vocis oraculo, purché non revocati, possono avere nel foro interno lo stesso valore dei privilegi concessi per iscritto; egli richiama inoltre una concessione di Leone X secondo la quale gli oracoli viva voce non sarebbero stati di minore efficacia rispetto a quelli concessi mediante bolla o breve. Il principio dogmatico è formulato senza ambiguità: ad essentiam et substantiam privilegii non requiritur scriptura; il privilegio può sussistere anche se concesso oretenus.
La situazione muta nel foro esterno. Qui Ferraris richiede che la concessione sia provata authentico testimonio. La ragione non è un difetto intrinseco della volontà pontificia, ma una necessità di ordine pubblico e probatorio: se la semplice affermazione del beneficiario bastasse, chiunque potrebbe pretendere un privilegio orale e, con quel pretesto, eludere leggi e canoni. La prova serve quindi a rendere opponibile e verificabile un atto già capace, in sé, di esistere.
Le grandi revoche seicentesche confermano indirettamente la concretezza dell’istituto. Gregorio XV, con Romanus Pontifex del 2 luglio 1622, revocò una vasta categoria di privilegi e grazie concessi vivae vocis oraculo, salvando tuttavia determinate concessioni, fra cui quelle corroborate da testimonianza scritta cardinalizia. Urbano VIII intervenne nuovamente nel 1631 e poi, con la costituzione dell’11 aprile 1635 richiamata da Ferraris, dichiarò che le revoche non comprendevano gli officiali e ministri ai quali, ratione officii, si soleva e doveva prestare fede circa gli oracoli pontifici nelle materie appartenenti al loro ufficio.
Ferraris ricava da quest’ultima disciplina che gli oracoli concessi da un pontefice e testificati o autenticati da officiali ai quali, in forza dell’ufficio, si presta fede circa privilegi e grazie concessi oralmente, possono essere praticati tanto nel foro interno quanto nel foro esterno. Egli indica inoltre una pluralità di officiali della Sede Apostolica – Camerario, Vicecancelliere, notai, uditori, Penitenziere, abbreviatori, cappellani, legati, nunzi e altri – e vi comprende i cardinali deputati dal papa e i cardinali protettori degli Ordini, quando attestino materie rientranti nella funzione loro affidata.
Ne emerge una gerarchia probatoria non meramente numerica. La forza della testimonianza dipende dalla relazione fra ufficio, materia e conoscenza personale della decisione. È precisamente il principio che la dottrina successiva elaborerà attraverso la figura del testis qualificatus e che Schmitz, richiamando Lega e Michiels, ricostruirà nel linguaggio canonistico contemporaneo.
Cautela filologica. Nell’edizione ottocentesca della Prompta Bibliotheca la voce è seguita da «Additiones ex aliena manu»: tali aggiunte, pur preziose per seguire lo sviluppo della discussione, non devono essere attribuite direttamente a Ferraris. Esse distinguono, fra l’altro, dichiarazioni pontificie autentiche e dispositive da dichiarazioni meramente dottrinali o magistrali e discutono la maggiore difficoltà di ammettere privilegi notevoli concessi a comunità senza documentazione autentica. Nel presente saggio tali passi sono pertanto utilizzati come ricezione posteriore della voce, non come testo originale di Ferraris.

10. La ricezione nella prassi romana dell’Ottocento: gli Acta Sanctae Sedis del 1881
La fortuna della dottrina di Ferraris non rimase confinata alla manualistica. Nel tomo XIV degli Acta Sanctae Sedis, pubblicato nel 1881, è riportata una causa sottoposta alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nella plenaria del 17 dicembre 1880, relativa alla riserva di una pensione sopra una parrocchia e alla necessità del Beneplacito Apostolico. Il caso è particolarmente istruttivo perché la documentazione curiale non permetteva di stabilire se il vescovo avesse effettivamente ottenuto da Pio IX l’approvazione pontificia almeno oralmente: «haud constabat, deerant enim in Curia documenta».
Nella disceptatio si sostenne tuttavia che la concessione potesse essere presunta dalle circostanze e si richiamò espressamente Ferraris, Bibliotheca canonica, verbo Oracula, assumendone la definizione degli oracoli come concessioni fatte dal Sommo Pontefice sola voce, seu oretenus sine scriptura, la distinzione fra autentici e non autentici e il principio secondo cui la scrittura non è richiesta ad essentiam et substantiam privilegii. La stessa discussione ricordò che, per il foro esterno, è necessaria almeno una prova testimoniale e richiamò la disciplina relativa agli officiali che trattano col pontefice ratione officii.
La risoluzione della Congregazione non trasformò la questione in una generale dichiarazione astratta sulla natura di tutti gli oracoli; tuttavia la sintesi giuridica pubblicata immediatamente dopo la decisione formulò due conclusioni di straordinario interesse metodologico: «Beneplacitum Apostolicum posse etiam oretenus impetrari, et oraculum ita concessum in iure subsistere»; e, inoltre, che anche in assenza di una testimonianza dell’oracolo, in determinate circostanze poteva presumersi l’avvenuta impetrazione della grazia, considerata la dignità e la dottrina di chi aveva dato esecuzione all’affare.
Il valore di questo riscontro deve essere precisato. Gli Acta Sanctae Sedis erano una raccolta romana di atti, decisioni e disceptationes destinata a favorire la conoscenza del diritto ecclesiastico; la formulazione «Ex his colliges» appartiene alla sintesi editoriale della causa e non va confusa con il dispositivo della Congregazione né, tanto meno, con una definizione pontificia. Resta però il dato storico-giuridico decisivo: nella trattazione di una controversia concretamente sottoposta a una Congregazione romana nel 1880, la dottrina del vivae vocis oraculum e la voce di Ferraris furono impiegate come strumenti giuridici pertinenti, e la possibilità di un Beneplacito pontificio ottenuto oralmente fu presa sul serio all’interno della costruzione della causa.
Questo riscontro modifica la cronologia intellettuale del problema. La linea non procede soltanto dalle costituzioni del XVII secolo alla manualistica e poi a Schmitz: passa attraverso una ricezione curiale ottocentesca documentata. L’istituto non era dunque percepito, ancora alla fine del XIX secolo, come un fossile privo di utilità pratica, ma come una categoria capace di concorrere alla soluzione di una questione reale di foro esterno.
11. Schmitz e la distinzione fra vivae vocis oraculum e Rescriptum ex Audientia SS.mi
La ricerca di Heribert Schmitz, dedicata al Rescriptum ex Audientia SS.mi, non è una monografia storica sugli oracoli seicenteschi e non deve essere usata come tale. Dopo Ferraris e il riscontro ottocentesco degli Acta Sanctae Sedis, il suo valore appare ancora più precisamente delimitato: Schmitz offre una ricostruzione tipologica moderna di un problema la cui continuità storica è già documentata, mostrando come una decisione del pontefice possa essere presa oralmente in udienza e successivamente registrata, attestata o promulgata da un officiale competente.
Schmitz mostra che l’espressione oraculum vivae vocis non va limitata ai privilegi e che la canonistica ha distinto decisioni proprie, improprie e decisioni orali destinate a una successiva redazione. Egli insiste inoltre sul difetto probatorio tipico dell’oralità e sulla necessità di mezzi idonei a rendere la decisione dimostrabile nel foro esterno.
Il vivae vocis oraculum non deve essere confuso con il Rescriptum ex Audientia SS.mi, istituto distinto, nel quale una decisione pontificia assunta in udienza viene poi formalmente attestata per iscritto. La loro affinità consiste soltanto nel fatto che entrambi presuppongono una manifestazione orale della volontà pontificia. La rarefazione moderna dei vivae vocis oracula non equivale tuttavia alla loro abolizione: il Codice vigente continua infatti a contemplare espressamente tanto la concessione vivae vocis oraculo quanto la sua prova nel foro esterno.
Il contributo di Schmitz non sostituisce dunque Donato, Reiffenstuel, Ferraris o le fonti della prassi romana. Li integra sul piano metodologico e terminologico. La canonistica antica mostra che la forma orale poteva essere idonea; Ferraris articola con chiarezza il rapporto fra sostanza, autenticazione e foro esterno; la causa pubblicata negli Acta Sanctae Sedis documenta la persistente utilizzabilità della categoria nell’Ottocento; Schmitz mostra infine come, nella teoria e nella prassi successive, la questione della prova e dell’attestazione sia rimasta strutturalmente centrale.
12. Conclusione: la voce, il documento e l’impronta
La ricerca sugli atti pontifici manifestati viva voce richiede di separare ciò che spesso la documentazione successiva tende a fondere. La volontà è il momento dell’autore; la manifestazione la rende esteriormente percepibile; la testificazione ne assicura la prova; l’esecuzione traduce la decisione in un effetto; la memoria ne conserva la traccia quando gli altri supporti si disperdono. Ferraris mostra che questa distinzione non è una costruzione retrospettiva: appartiene alla stessa logica canonistica dell’oracolo, e la causa pubblicata negli Acta Sanctae Sedis del 1881 ne documenta la persistenza nella prassi giuridica romana.
Da questa distinzione derivano tre regole metodologiche.
Primo: l’assenza del diploma non prova l’assenza dell’atto.
Secondo: la possibilità giuridica dell’atto orale non prova che esso sia avvenuto.
Terzo: la presenza di uno scritto successivo non dimostra necessariamente che la volontà sia nata per iscritto.
La plenitudo potestatis e la dottrina del vivae vocis oraculum rispondono alla domanda sulla capacità e sulla forma; Ferraris aggiunge la distinzione fra sostanza e prova, mentre la prassi ottocentesca mostra che l’assenza di documenti curiali non chiudeva automaticamente l’indagine. La prova storica deve tuttavia rispondere alle domande ulteriori: chi parlò, che cosa volle, a chi si rivolse, quale materia investì, quale effetto produsse e attraverso quali testimonianze quel fatto può essere ricostruito.
La voce può essere perduta come suono e come documento originario. Può tuttavia sopravvivere come decisione attestata, come rito eseguito, come possesso riconosciuto, come annotazione d’ufficio, come testimonianza diplomatica o come memoria monumentale. Il compito dello storico non è sostituire con una congettura la carta mancante, ma stabilire quale funzione probatoria svolga ciascuna traccia e quale parte dell’atto essa consenta realmente di conoscere.
In questo senso la ricerca non si arresta alla domanda «dov’è la bolla?». Deve chiedere, più precisamente: quale fu la voluntas; come venne manifestata; chi poté testificarla; in che modo fu eseguita; quale memoria ne rimase. Solo quando questi livelli convergono la voce perduta del pontefice può tornare a essere, non materialmente udita, ma storicamente e giuridicamente dimostrata.
Fonti e studi
Fonti normative e documentarie
- Codex Iuris Canonici (1983), cann. 59 § 2, 74 e 331–333.
- Johannes Burchard, Diarium sive rerum urbanarum commentarii (1483–1506), a cura di Louis Thuasne, vol. I, Paris, Ernest Leroux, 1883, annotazione del 21 aprile 1487.
- Cherubino Ghirardacci, Della historia di Bologna, parte prima, Bologna, eredi di Giovanni Rossi, 1596, pp. 156–157.
- Niccolò V, breve del 21 febbraio 1455 in favore di Ludovico Bentivoglio, conservato in copia; cfr. Frammenti di manoscritti (secc. VIII–XVIII), inventario VII 651, busta VII, n. 2.
- Giovanni Lami, Lezioni di antichità toscane e spezialmente della città di Firenze, Firenze, Andrea Bonducci, 1766, lezione XVII, p. 599.
- Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XCV, Venezia, Tipografia Emiliana, 1859, p. 165.
- Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, Pisa, Direzione del Giornale Araldico, 1878, s.v. «Aviz», p. 79.
- Ugo Orlandini, «La croce dei santi Cirillo e Metodio», Rivista del Collegio Araldico, luglio 1909, p. 443 della raccolta annuale.
- Luigi Carlotti, «La Croce dei SS. Cirillo e Metodio in Bulgaria», Rivista del Collegio Araldico, maggio 1910, p. 20.
- Antonio Maria Ciocchi del Monte, attestazione dell’oracolo di Leone X relativo al culto di Bruno di Colonia, Roma, 19 luglio 1514, nella tradizione documentaria dell’Ordine certosino.
- Gregorio XV, costituzione apostolica Romanus Pontifex, 2 luglio 1622, in Laertius Cherubinus, Bullarium sive nova collectio constitutionum apostolicarum, vol. IV, Roma, 1632, p. 133.
- Giacinto Donato, Rerum regularium praxis resolutoria, t. I, Neapoli, 1652, tract. De oraculis vivae vocis Summorum Pontificum, p. 172.
- Anaclet Reiffenstuel, Jus canonicum universum, t. I, Monachii, 1700, lib. I, tit. II, De constitutionibus, p. 185.
- Joseph Adam Ayblinger, Commentarius ad quinquaginta libros Digestorum seu Pandectarum, Augustae Vindelicorum, sumptibus Josephi Wolff, 1746, lib. I, pars I, tit. IV, De constitutionibus principum, pp. 54–56 (prima edizione postuma: 1726).
Canonistica e studi
- Philippus Maroto, Institutiones Iuris Canonici, t. I, Romae, 1921, pp. 404–407, n. 338.
- Amleto Giovanni Cicognani, Commentarium ad Librum primum Codicis Iuris Canonici, Romae, 1925; ed. recognita et aucta a Dino Staffa, Romae, 1939–1942, vol. II, pp. 560 ss.
- Michele Lega, Praelectiones in textum iuris canonici in scholis Pont. Sem. Rom. habitae, lib. I, vol. II, Romae, 1898, pp. 311–313, n. 262.
- Gommarus Michiels, Normae generales juris canonici, 2ª ed., vol. II, Parisiis–Tornaci–Romae, 1949, pp. 284 e 534.
- A. Van Hove, De privilegiis, de dispensationibus, Mechliniae–Romae, 1939, pp. 287–292, nn. 304–310, cap. V «De vivae vocis oraculis».
- Udalricus Beste, Introductio in Codicem, 5ª ed., Neapoli, 1961, pp. 19–20.
- Franciscus X. Wernz – Petrus Vidal, Ius canonicum, t. I, Normae generales, 2ª ed., Romae, 1952, p. 380, n. 254.
- F. Lucius Ferraris, «Oracula vivae vocis», in Prompta Bibliotheca canonistica juridica moralis theologica, t. V, Neapoli, 1853, pp. 794–805.
- Acta Sanctae Sedis, vol. XIV, Romae, Typis Polyglottae S. C. de Propaganda Fide, 1881, pp. 85–90: causa «Super reservatione pensionis et Beneplaciti Apostolici», ex S. Congregatione Episcoporum et Regularium, die 17 Decembris 1880; spec. pp. 86–90.
- Heribert Schmitz, «Rescriptum ex Audientia SS.mi. Ein Beitrag zur Formtypik kirchlicher Erlasse», Münchener Theologische Zeitschrift, 42 (1991), pp. 371–394.
- Paul Wirth, Der Zeugenbeweis im kanonischen Recht, Paderborn, 1961, pp. 262-271.
- Codex Iuris Canonici (1917), cann. 239 § 1 n. 17, 1789-1791 e 1812-1824; per il diritto vigente, CIC (1983), cann. 1572-1573 e 1539-1546.
- Eduardo Baura, «La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana», Ius Ecclesiae, XXIII (2011), pp. 789–798, spec. pp. 792–793.
- Robert L. Benson, «Plenitudo Potestatis: Evolution of a Formula from Gregory IV to Gratian», Studia Gratiana, XIV (1967), pp. 195–217.
- Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, il Mulino, 1982.
- Kenneth Pennington, Pope and Bishops: The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1984.
- Maria Antonietta Visceglia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Roma, Viella, 2002.
- Jorge Miras, Javier Canosa ed Eduardo Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico, Roma, EDUSC, 2ª ed., 2007, pp. 275–276.
- André Louf, «Saint Bruno», Documents Épiscopat, nn. 12–13 (settembre 2001), edizione inglese resa disponibile dall’Ordine certosino.
- Giampiero Gambaro, «Il diritto comune tridentino e la voce attiva e passiva dei frati laici nell’Ordine dei Cappuccini tra il 1566 e il 1909», Collectanea Franciscana, 91 (2021), pp. 51–118, spec. pp. 78–79.
- Christoph Brandhuber, Gymnasium mortis. Das Salzburger Universitätsleben im Barockzeitalter, Salzburg–Wien, Müry Salzmann, 2014, pp. 198–199.
- Ägidius Kolb, «Josef Adam Aiblinger (1664–1722). Ein Salzburger Rechtsgelehrter der Barockzeit», Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 102 (1962), pp. 117–166.
- Magnus Sattler, Collectaneen-Blätter zur Geschichte der ehemaligen Benedictiner-Universität Salzburg, Kempten, Kösel, 1890, p. 264.
- Raoul Naz, «Reiffenstuel (Anaclet)», in Dictionnaire de droit canonique, t. VII, Paris, Letouzey et Ané, 1965, coll. 547–548.
Note biografiche verificate degli autori citati
Le note seguenti sono state ricontrollate su repertori biografici, cataloghi bibliografici e profili istituzionali. Quando le fonti accessibili non consentono di fissare con sicurezza estremi anagrafici o incarichi, la nota si limita ai dati effettivamente documentabili, senza integrare per congettura.
1. Johannes Burchard. (ca. 1450–1506), ecclesiastico originario dell’Alsazia e maestro delle cerimonie pontificie dal 1483 alla morte. Il suo Liber notarum o Diarium è una delle fonti principali per la vita rituale e curiale romana tra Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Pio III e Giulio II.
2. Cherubino Ghirardacci. (1518/1519–1598), agostiniano bolognese, teologo, erudito e storico. Entrò giovane nel convento di San Giacomo Maggiore e dedicò gran parte della vita alla Historia di Bologna, costruita mediante largo uso di fonti archivistiche e documentarie.
3. Giovanni Lami. (1697–1770), erudito toscano, laureato in diritto a Pisa, bibliotecario e poi direttore della Biblioteca Riccardiana di Firenze, professore di storia ecclesiastica e teologo consultore granducale. Fondò nel 1740 le Novelle letterarie e fu autore di importanti raccolte erudite e storico-ecclesiastiche.
4. Gaetano Moroni. (1802–1883), erudito romano e funzionario della corte pontificia, legato professionalmente a Mauro Cappellari, poi Gregorio XVI, del quale divenne primo aiutante di camera. È soprattutto noto per il vastissimo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, fonte imprescindibile sulla Curia e sulle istituzioni pontificie dell’Ottocento.
5. Goffredo di Crollalanza. (1855–1905), studioso italiano di araldica e genealogia, figlio di Giovan Battista di Crollalanza. Fu segretario dell’Accademia italiana d’araldica e diresse l’Annuario della nobiltà italiana dopo il padre; è autore dell’Enciclopedia araldico-cavalleresca.
6. Ugo Orlandini. studioso e collaboratore della Rivista del Collegio Araldico nei primi decenni del Novecento. Gli indici ufficiali della rivista documentano numerosi suoi contributi di araldica, genealogia, ex libris e storia dinastica almeno tra il 1909 e il 1915
7. Luigi Carlotti. autore documentato nella Rivista del Collegio Araldico, dove nel 1910 pubblicò il contributo sulla Croce dei SS. Cirillo e Metodio utilizzato in questo saggio.
8. Antonio Maria Ciocchi del Monte. (1461–1533), giurista e cardinale della Curia romana, creato cardinale da Giulio II nel 1511. Ebbe un ruolo di primo piano nella preparazione del V Concilio Lateranense e ricoprì diversi incarichi di governo e legazione; è rilevante qui quale autore dell’attestazione del 1514 relativa al culto di Bruno di Colonia.
9. Laerzio Cherubini. (ca. 1555–1626), giureconsulto originario di Norcia, attivo nella Roma pontificia come avvocato e magistrato. Nel 1586 pubblicò il Bullarium, prima grande raccolta sistematica moderna di costituzioni pontificie, poi ampliata dal figlio Angelo Maria e da successivi continuatori.
10. Giacinto Donato. (m. ca. 1661), domenicano di Laino, maestro di sacra teologia e dottore in utroque iure. Il frontespizio della Rerum regularium praxis resolutoria lo ricorda già reggente dello Studio generale di San Domenico a Cosenza e provinciale delle due province domenicane di Calabria.
11. Anaclet Reiffenstuel. al secolo Johann Georg Reiffenstuel (1641/1642–1703), francescano riformato bavarese e canonista. Insegnò filosofia e diritto canonico, soprattutto a Frisinga; il suo Jus canonicum universum fu uno dei più influenti commentari dello ius decretalium tra Sei e Settecento.
12. Joseph Adam Ayblinger. (1664–1722), giurista di Augusta e professore di diritto nella Benediktineruniversität di Salisburgo. Dottore in utroque iure, insegnò Istituzioni e Pandette e fu più volte decano della facoltà giuridica; il suo Commentarius ai Digestorum fu pubblicato postumo.
13. Philippus Maroto. (1875–1937), canonista spagnolo. I repertori bibliografici lo registrano come autore delle Institutiones Iuris Canonici e di altri lavori sul diritto della Chiesa; la sua trattazione delle forme degli atti pontifici è una delle fonti novecentesche utilizzate da Schmitz.
14. Amleto Giovanni Cicognani. (1883–1973), canonista, diplomatico e cardinale italiano. Professore di diritto canonico al Sant’Apollinare, pubblicò il Commentarium ad Librum primum Codicis; fu poi delegato apostolico negli Stati Uniti e, dal 1961, cardinale Segretario di Stato di Giovanni XXIII e Paolo VI.
15. Michele Lega. (1860–1935), canonista e cardinale italiano. Docente e uomo di Curia, partecipò alla codificazione del diritto canonico, fu decano della Rota Romana, prefetto della Segnatura Apostolica e poi della Congregazione della Disciplina dei Sacramenti; nel 1926 divenne cardinale vescovo di Frascati.
16. Gommarus Michiels. (1890–1965), cappuccino belga e canonista di rilievo internazionale. Insegnò diritto canonico all’Università Cattolica di Lublino, in Québec e al Pontificio Istituto Utriusque Iuris della Lateranense; fu perito al Concilio Vaticano II e autore, tra l’altro, delle Normae generales iuris canonici.
17. Alphonse Van Hove. (1872–1947), sacerdote e canonista belga, professore nella Facoltà di diritto canonico dell’Università cattolica di Lovanio. Autore di studi fondamentali sulle fonti, i privilegi e la storia del diritto canonico, contribuì anche alla Catholic Encyclopedia.
18. Udalricus Beste. (1885–1976), benedettino statunitense e canonista. È noto soprattutto per l’Introductio in Codicem, manuale tecnico di commento al Codice del 1917, più volte ristampato e largamente utilizzato nella canonistica di lingua latina.
19. Franz Xaver Wernz. (1842–1914), gesuita tedesco e uno dei maggiori canonisti tra Otto e Novecento. Professore alla Gregoriana e autore del monumentale Ius Decretalium, fu preposito generale della Compagnia di Gesù dal 1906 alla morte e contribuì alla preparazione culturale della prima codificazione canonica.
20. Petrus Vidal. (1867–1938), gesuita catalano e canonista. Dopo la promulgazione del Codice del 1917 rielaborò e adattò l’opera di Wernz, dando vita al celebre Ius canonicum ad Codicis normam exactum, che conserva il collegamento fra diritto decretalizio e diritto codificato.
21. Lucio Ferraris. (1687–1763), francescano italiano, canonista, professore, superiore provinciale e consultore del Sant’Uffizio. La sua Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, avviata nel 1746 e più volte ampliata, divenne uno dei grandi repertori pratici della canonistica moderna. La voce «Oracula vivae vocis» sistematizza definizione, autenticazione, prova nel foro esterno, revoche pontificie e ruolo degli officiali ratione officii. La sua autorevolezza operativa è documentata anche dal richiamo espresso a Ferraris nella disceptatio di una causa della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari pubblicata negli Acta Sanctae Sedis nel 1881.
22. Heribert Schmitz. (1929–2018), sacerdote e canonista tedesco, professore alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco fino all’emeritazione nel 1996. Fu tra i principali specialisti tedeschi di diritto canonico postconciliare, con particolare attenzione alle forme della normazione, al diritto amministrativo ecclesiastico e alla storia del diritto della Chiesa.
23. Paul Wirth. canonista e sacerdote tedesco. Conseguì nel 1959 il dottorato in diritto canonico a Monaco con una ricerca sul valore della prova testimoniale nel processo canonico, pubblicata nel 1961 come Der Zeugenbeweis im kanonischen Recht; svolse poi attività pastorale e giudiziaria ecclesiastica.
24. Eduardo Baura de la Peña. (n. 1959), sacerdote e canonista spagnolo, professore ordinario di Parte generale del diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. Ha ricoperto incarichi accademici e consultivi nella Curia romana ed è autore di studi su potestà, atti amministrativi e organizzazione ecclesiastica.
25. Robert L. Benson. (1925–1996), storico medievalista statunitense e professore di storia alla University of California, Los Angeles. I suoi studi hanno riguardato soprattutto storia politica, ecclesiastica, giuridica e intellettuale del Medioevo; il saggio sulla plenitudo potestatis resta un riferimento classico per la storia della formula.
26. Paolo Prodi. (1932–2016), storico italiano della prima età moderna, già professore nelle Università di Bologna, Trento e Roma. Fondatore con Hubert Jedin dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, studiò in particolare papato, sovranità, giuramento politico e formazione dello Stato moderno.
27. Kenneth Pennington. storico del diritto e canonista statunitense, Ph.D. in storia medievale alla Cornell University nel 1972, professore emerito alla Catholic University of America. I suoi principali campi di ricerca sono lo ius commune, la storia del diritto canonico medievale, il pensiero costituzionale e la teoria della sovranità.
28. Maria Antonietta Visceglia. storica modernista italiana, già ordinaria alla Sapienza Università di Roma e socia dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Ha dedicato una parte centrale della propria ricerca alla Roma pontificia, alle élites, ai rituali, ai simboli e alle liturgie del potere nella prima età moderna.
29. Jorge Miras Pouso. canonista spagnolo e professore ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico dell’Università di Navarra. Dottore in diritto canonico e in diritto, ha pubblicato numerosi studi sull’organizzazione ecclesiastica, la potestà di governo e il diritto amministrativo canonico.
30. Javier Canosa Rodríguez. (n. 1961), sacerdote e canonista spagnolo, professore ordinario di diritto amministrativo canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. Dottore in diritto canonico e in giurisprudenza, studia in particolare atti e procedimenti amministrativi, prassi della Curia e giurisprudenza della Segnatura Apostolica.
31. André Louf. (1929–2010), monaco trappista belga, biblista e autore spirituale. Entrato a Mont-des-Cats, fu abate del monastero dal 1963 al 1997 e svolse un ruolo significativo nel rinnovamento postconciliare della vita cisterciense; fu anche traduttore e studioso della tradizione patristica e monastica.
32. Giampiero Gambaro. canonista contemporaneo, autore di studi storico-giuridici sull’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Nel 2020 ha discusso una tesi dottorale sulla voce attiva e passiva dei frati laici nei capitoli cappuccini, da cui derivano i contributi pubblicati in Collectanea Franciscana nel 2021.
33. Christoph Brandhuber. storico, latinista e archivista austriaco. Dottore, è responsabile dell’Archivio universitario e delle collezioni della Biblioteca dell’Università di Salisburgo; le sue pubblicazioni vertono soprattutto sulla storia culturale, medica e universitaria di Salisburgo, con particolare attenzione all’antica università benedettina.
34. Ägidius Kolb. benedettino e storico della tradizione universitaria salisburghese, autore di studi sulla presidenza e sul corpo docente della Benediktiner-Universität di Salisburgo e di contributi sulla storia dell’antica università. Le fonti bibliografiche consultate ne attestano l’appartenenza all’Ordine benedettino; non si fissano qui estremi anagrafici non adeguatamente verificati.
35. Magnus Sattler. O.S.B. (1827–1901), benedettino tedesco, superiore monastico e storico dell’Ordine. Fu il primo priore del ricostituito monastero di Andechs e pubblicò nel 1890 le Collectaneen-Blätter zur Geschichte der ehemaligen Benedictiner-Universität Salzburg.
36. Raoul Naz. canonista francese e direttore del Dictionnaire de droit canonique, grande repertorio in più volumi pubblicato da Letouzey et Ané fra il 1935 e il 1965. Nel presente saggio è citato per la voce dedicata a Reiffenstuel; le fonti consultate consentono di verificare con sicurezza la sua funzione editoriale, mentre non si introducono qui dati anagrafici non sufficientemente documentati.





