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Savoia contro Savoia. Tutela del nome, stemmi e successione dinastica: la sentenza fiorentina del 2018 e il suo contesto storico-documentario

di Andrea Borella

Una sentenza civile e il suo esatto oggetto

Con la sentenza n. 8 dell’8 gennaio 2018, deliberata in camera di consiglio il 4 dicembre 2017 (RG 527/2010), la Corte d’Appello di Firenze ha deciso la controversia promossa da Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Savoia contro Amedeo e Aimone di Savoia Aosta. La decisione è qui analizzata sulla base del testo integrale della pronuncia 1 2.

L’esito si può dire in poche parole. La Corte ha escluso che l’uso del solo «di Savoia» da parte di Amedeo e Aimone costituisse l’usurpazione del nome lamentata dagli attori. Non ha stabilito, né poteva stabilire, chi fosse il legittimo Capo della Casa di Savoia.

A quasi nove anni dalla pubblicazione la decisione merita una rilettura per tre ragioni. Misura la tutela civilistica del nome su una controversia nata da una contesa dinastica. Distingue l’identificazione della persona e della famiglia dalla pretesa a un posto nella successione di una Casa già regnante. Ed esamina, senza risolverlo in termini generali, il problema della tutela dello stemma gentilizio.

Lo studio procede per cerchi concentrici: dapprima ricostruisce il processo e l’esatta portata della pronuncia; quindi ne discute i presupposti civilistici; infine sottopone a esame autonomo, sulla base delle testimonianze e dei documenti pubblicati dall’Annuario della Nobiltà Italiana, la controversia dinastica che ne costituisce il retroterra. Il doppio oggetto è dichiarato fin d’ora: il riconoscimento del nome non equivale a un riconoscimento di legittimità successoria, e le due questioni sono esaminate con strumenti distinti.

La mia posizione e i criteri di lettura delle fonti. Curo, dal 1998, l’Annuario della Nobiltà Italiana, nelle cui ultime cinque edizioni la controversia dinastica è stata affrontata attraverso la pubblicazione di documenti e saggi anche inediti (v. il Congedo); il presente studio si colloca nella continuità di tale ricerca. Il lettore deve sapere che l’Annuario ha accolto la ricostruzione favorevole alla linea dei duchi d’Aosta: la XXX edizione fu introdotta dal principe Amedeo, la XXXIV dal principe Aimone, e alcuni materiali araldici qui citati recano l’approvazione del primo. Per rendere l’argomentazione controllabile anche da chi non ne condivida le conclusioni, distinguo sistematicamente quattro livelli: i documenti riprodotti nell’Annuario, trattati come fonti e citati con l’indicazione della tavola o della pagina; le interpretazioni proposte nelle edizioni dell’opera, presentate come tesi; i riscontri indipendenti (atti giudiziari, fonti normative, memorialistica, stampa coeva e letteratura di diverso orientamento); le conclusioni proprie del presente studio, delle quali indico il grado di certezza. I materiali da me raccolti per la XXXIV edizione, assai più ampi di quanto confluito nel volume a stampa, sono citati come documentazione di lavoro ³ ⁴. Il fascicolo matrimoniale della parrocchia della Consolata di Teheran, trasmessomi dall’Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini nel febbraio 2025, è citato come fonte d’archivio in riproduzione fotografica ⁵.

Nel frattempo i protagonisti sono cambiati. Il principe Amedeo è morto nel giugno 2021, Vittorio Emanuele nel febbraio 2024; le due posizioni sono oggi rappresentate dai figli, Aimone ed Emanuele Filiberto.

I fatti e le domande

Il 7 luglio 2006 Amedeo dichiarò pubblicamente di essere il Capo della Casa di Savoia. La rivendicazione non nasceva tuttavia dal nulla: risaliva a una controversia sulla successione a Umberto II, alimentata dai documenti sulle nozze principesche e dalla corrispondenza del Sovrano con il figlio Vittorio Emanuele sin dal 1960. Amedeo sosteneva che il matrimonio di Vittorio Emanuele con Marina Doria, contratto senza l’assenso del padre richiesto dalle norme dinastiche, avesse prodotto l’esclusione dello stesso e dei discendenti. La sentenza riferisce questa controversia nelle difese delle parti, senza pronunciarsi su di essa 6 7 8.

La lite sul cognome nacque in questo contesto. La sentenza d’appello non indica la data di notificazione della citazione: un comunicato di Casa Savoia del 2010 colloca la causa nel 2006, alcuni resoconti successivi nel 2008 9.

Nella prospettazione degli attori l’uso del solo «di Savoia» sarebbe iniziato nel luglio 2006 «in coincidenza» con il coinvolgimento di Vittorio Emanuele nell’indagine della Procura di Potenza, successivamente archiviata: la rivendicazione dinastica sarebbe stata, in altre parole, un’iniziativa opportunistica 6. Lo stesso Aimone, nelle sue difese, ammetteva che nell’estate del 2006 si era «riacutizzata» la contesa dinastica, ma la qualificava come «già esistente» fra le due linee 6. Il dato cronologico è rilevante, ma non decisivo: dimostra quando la controversia divenne pubblica, non quando essa ebbe origine (§ 10).

Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto citarono Amedeo e Aimone davanti al Tribunale di Arezzo. Lamentavano che dal luglio 2006 i convenuti si presentassero e si facessero chiamare «di Savoia» anziché «d’Aosta», e chiedevano la cessazione dell’uso ai sensi degli artt. 6 e 7 c.c., il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza. Chiedevano la stessa tutela per alcuni stemmi «di loro proprietà», considerati segni distintivi della persona. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. precisarono la domanda sul cognome: oggetto della lite era l’uso del solo «di Savoia» al posto del cognome completo «di Savoia Aosta».

I convenuti eccepirono la nullità della citazione per indeterminatezza e rivendicarono la facoltà di usare, secondo i contesti, il cognome completo, il solo «di Savoia» o il solo «Aosta». Quanto agli stemmi, sostennero che quelli della Casa fossero comuni ai suoi membri e che attribuire quelli differenziati per grado avrebbe richiesto di individuare il Capo della Casa. Amedeo chiese anche la trasmissione degli atti alla Procura per il conferimento, da parte di Vittorio Emanuele, di onorificenze di ordini ritenuti cessati o non più disponibili (art. 8 l. 3 marzo 1951, n. 178).

In appello Aimone documentò che l’uso del solo «di Savoia» era anteriore al 2006 e non aveva suscitato obiezioni: egli figurava con quel nome sul social network aSmallWorld, al quale era stato invitato dallo stesso Emanuele Filiberto il 24 febbraio 2005; numerose strade italiane sono intitolate al padre di Amedeo come «Principe Amedeo di Savoia»; nessuna delle sorelle di Vittorio Emanuele aveva mai contestato quell’uso 10. Sono circostanze che la Corte non riprende espressamente, ma che spiegano perché la domanda apparisse legata alla rivendicazione dinastica più che alla forma del nome.

Gli attori indicarono come testi, fra gli altri, Pier Luigi Duvina, oggi defunto, presidente della Consulta «vittoriana» dei Senatori del Regno, Ugo d’Atri, presidente delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, e Alberto Claut, anch’egli defunto, allora segretario del Movimento Monarchico Italiano. Non furono mai sentiti: il Tribunale decise sulla base dei soli documenti 11.

Il primo grado

Il Tribunale di Arezzo decise con la sentenza n. 178/2010, depositata il 9 febbraio 2010. Respinta l’eccezione di nullità, tenne distinte le domande sul cognome e quelle sugli stemmi.

La domanda sugli stemmi fu dichiarata inammissibile: stabilire a chi spettassero gli emblemi rivendicati avrebbe richiesto accertamenti sulla trasmissione di posizioni nobiliari (o, più precisamente, di successione dinastica), preclusi dalla sentenza costituzionale n. 101/1967. Quest’ultima, tuttavia, riguarda i titoli nobiliari, non la successione dinastica di una ex Casa regnante.

La domanda sul cognome fu invece accolta. Il Tribunale ritenne che l’uso del solo «di Savoia» fosse frutto di una scelta consapevole, diretta ad accreditare l’avvenuta sostituzione degli attori al vertice della Casa. Come riferisce la Corte d’Appello, il primo giudice reputava necessario impedire tale uso:

«perché la rilevanza storica di entrambi i cognomi comportava la necessità (che doveva essere ben avvertita dai convenuti) di non usare un cognome che rimanda ad una discendenza diretta dall’ultimo re d’Italia in luogo di un cognome che invece rimanda ad un ramo cadetto della famiglia di Savoia».

Quanto al danno, il Tribunale riteneva che gli attori:

«hanno visto compromessa la funzione individualizzante del proprio cognome, sia quale segno identificativo della discendenza familiare, sia quale strumento identificativo della propria persona, pregiudizio accentuato, nel caso di specie, dalla particolare forza individualizzante del cognome usurpato» 12.

Questi brani consentono di cogliere la premessa del giudizio di primo grado. La distinzione tra un ramo discendente dall’ultimo sovrano e un ramo cadetto fu trasposta sul terreno del diritto al nome: l’elemento «di Savoia» venne trattato quasi come una denominazione riservata alla linea che rivendicava la posizione dinasticamente preminente. L’errore, che sarà individuato dai giudici fiorentini, consisteva nel far dipendere l’uso di un elemento del cognome dall’ordine interno di successione a una Casa già regnante.

Ne seguirono l’inibitoria all’uso del solo «di Savoia» e la condanna di ciascun convenuto a pagare a ciascun attore 50.000 euro, per un totale di 200.000 euro più interessi. Il dispositivo doveva essere pubblicato una volta sul Corriere della Sera, su la Repubblica, su L’Espresso e su Panorama; un terzo delle spese fu compensato e i convenuti furono condannati in solido ai restanti due terzi 12. Soltanto in motivazione il Tribunale dispose anche la trasmissione degli atti alla Procura, ritenendo astrattamente ipotizzabile a carico di Vittorio Emanuele la violazione dell’art. 8 l. 178/1951 13.

La decisione raccontata dalla stampa

Il 13 febbraio 2010 Quotidiano Nazionale riportò una nota di Casa Savoia che presentava la condanna come estesa anche allo «Stemma della Casa Reale di Savoia» e allo «Stemma del Principe di Piemonte», insieme al commento di Vittorio Emanuele: «Ora gli Aosta tornino a fare gli Aosta» 14. La nota non corrispondeva alla sentenza: sugli stemmi il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, senza riconoscere agli attori alcun diritto esclusivo. Aimone ne fece uno dei motivi del suo appello, denunciando la lettura dinastica data alla decisione 10.

La sospensione dell’esecutività

Amedeo propose appello principale, Aimone appello incidentale; Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto resistettero e impugnarono a loro volta il capo sugli stemmi. Le istanze di sospensione, discusse l’8 settembre 2010, furono accolte con ordinanza depositata il 15 settembre. La causa fu trattenuta in decisione soltanto all’udienza del 7 febbraio 2017 15.

L’ordinanza anticipava con notevole chiarezza la soluzione poi accolta nella sentenza. La Corte ne riproduce questo passo:

«in un contesto laddove ogni confondibilità su base nominalistica pare francamente remota, il pregiudizio che potrebbero subire gli attori (ora appellati) della condotta dei parenti del ramo cadetto, a ben vedere, non deriva dalla spendita incompleta del cognome da parte di questi ultimi, bensì dall’effettivo consenso che dovesse riscuotere la avversata tesi dinastica, ove riuscisse a privare in tutto o in parte gli appellati degli onori connessi al ruolo di capostipite in casa Savoia» 16.

Il brano sposta il fuoco della controversia. Non era in discussione, in termini concreti, l’identificazione delle quattro persone, le cui rispettive filiazioni non erano contestate. Il dissenso riguardava l’eventuale riconoscimento, da parte dell’opinione pubblica o di ambienti monarchici, della rivendicazione dinastica di Amedeo. Ma il possibile successo sociale di quella rivendicazione non era, per ciò solo, un’usurpazione del nome altrui.

La sentenza del 2018

Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello di Amedeo, la Corte accolse il gravame principale e quello incidentale di Aimone e, «in totale riforma» della sentenza di Arezzo, rigettò tutte le domande degli attori. Rigettò anche l’appello incidentale sugli stemmi 17.

Il dispositivo, particolarmente netto, dichiara:

«In accoglimento dell’appello principale di Amedeo di Savoia Aosta e di quello incidentale di Aimone di Savoia Aosta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 178/10 del Tribunale di Arezzo depositata il 9.2.10, rigetta tutte le domande proposte dagli attori in primo grado» 17.

Per i giudici fiorentini Amedeo e Aimone usavano un elemento del proprio cognome e non potevano essere considerati usurpatori di un nome altrui per aver omesso «Aosta». L’azione sul nome, inoltre, non poteva servire a ottenere il riconoscimento della posizione di erede dinastico o di Capo della Casa.

Caddero dunque l’inibitoria, la condanna risarcitoria e l’obbligo di pubblicazione. Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto furono condannati in solido a rifondere le spese di entrambi i gradi: 18.000 euro per il primo e 9.500 euro di compensi per l’appello, oltre agli accessori 17.

Commentando la decisione con La Nazione, Amedeo osservò che «Aosta è un predicato e uno non è obbligato a usarlo comunque» 18. È la lettura dell’interessato, non una massima giudiziale, ma rende comprensibile il punto pratico della pronuncia.

1. Il quadro normativo

La controversia si colloca all’incrocio tra la disciplina civilistica del nome e la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.

L’art. 6 c.c. comprende nel nome il prenome e il cognome e ammette cambiamenti, aggiunte e rettifiche soltanto nei casi e nelle forme di legge, oggi regolati dagli artt. 89 ss. del d.P.R. n. 396/2000 19. L’art. 7 tutela sia chi si vede contestare il diritto all’uso del proprio nome, sia chi può essere pregiudicato dall’uso indebito che altri ne faccia; l’art. 8 riconosce l’interesse fondato su ragioni familiari, l’art. 9 estende la tutela allo pseudonimo che abbia acquistato l’importanza del nome. Sul piano costituzionale il nome concorre all’identità personale (art. 2 Cost.) e nessuno può esserne privato per motivi politici (art. 22 Cost.). La Corte costituzionale ha chiarito che il cognome non indica soltanto la discendenza, ma è anche un autonomo segno dell’identità della persona 20.

La XIV disposizione stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti e che i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. Come osservava Mistruzzi di Frisinga, la Costituzione non ha «né abolito né proibito» i titoli: si è limitata a non riconoscerli, togliendo loro la protezione legale di cui godevano sotto la monarchia 21. Con la sentenza n. 101/1967 la Corte costituzionale ne ha tratto la conseguenza processuale: i titoli «restano fuori dal mondo giuridico», e il giudice non può accertarne la spettanza né valutarne le vicende secondo il diritto successorio nobiliare, neppure in via incidentale. Quella lettura non è rimasta senza critiche: già all’indomani della pronuncia Bon Valsassina ne contestava la ricostruzione ermeneutica 22. Ma è da essa che discende l’orientamento oggi consolidato, ribadito da Cass. n. 8955/2024, che distingue l’esistenza del titolo prima del 28 ottobre 1922 dal suo riconoscimento prima della Costituzione 23.

2. Il cognome comune e l’elemento «Aosta»

La Corte affronta anzitutto la titolarità del cognome. Nella motivazione si legge:

«Si osserva anzitutto che Amedeo ed Aimone sono realmente titolari del cognome “Savoia” sebbene integrato dalla cosiddetta cognomizzazione “Aosta” dell’ex titolo nobiliare (di Duca d’Aosta)» 24.

Questo è il punto di partenza del giudice, non la semplice allegazione di una parte (l’atto d’appello di Amedeo collocava la cognomizzazione del predicato al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione): il cognome «Savoia» appartiene anche agli appellanti; «Aosta» costituisce l’elemento ulteriore derivante dalla cognomizzazione del predicato. Il titolo di Duca d’Aosta, attribuito nel 1845 ad Amedeo, secondogenito di Vittorio Emanuele II, soddisfa pacificamente il requisito cronologico dell’esistenza anteriore al 28 ottobre 1922 ²⁵.

La questione concreta consisteva quindi nello stabilire se fosse lecito usare il primo elemento senza il secondo. La cognomizzazione opera per addizione: il predicato entra nel cognome senza cancellare l’elemento nominale preesistente. Omettere «Aosta» nell’uso sociale non equivale, di per sé, a modificare il cognome nelle registrazioni di stato civile.

La Corte non segue la lettura del primo giudice. La ragione sistematica può essere chiarita alla luce della giurisprudenza di legittimità: il cognome individua uno specifico gruppo familiare e le sue tradizioni storiche, non l’appartenenza a una classe o a un rango ²⁶. Il gruppo familiare è comune; l’ordine di primogenitura al suo interno non modifica, per ciò solo, la titolarità del cognome.

Cass. n. 8955/2024 conferma che il diritto alla cognomizzazione è personalissimo e spetta a ciascun discendente dal comune avo 23. La decisione non riguarda le parti del processo fiorentino e non equivale ad attribuire ad esse particolari posizioni dinastiche; offre piuttosto un riferimento sul carattere personale della tutela del nome.

3. L’uso parziale del proprio cognome

Gli appellati invocavano l’art. 6 c.c. e il divieto di mutamento del nome fuori dalle forme di legge: presentarsi come «di Savoia», anziché «di Savoia Aosta», sarebbe equivalso a modificare il cognome anagrafico. La Corte distingue, invece, il nome da impiegare negli atti ufficiali dall’uso abbreviato nelle relazioni sociali. Dopo aver richiamato gli esempi di Luchino Visconti, che comunemente ometteva «di Modrone», e di Paolo Gentiloni Silveri, osserva:

«nessuna norma impone delle relazioni sociali l’uso del nome e del cognome anagrafico completo, ciò che diventa necessario soltanto in presenza di particolari esigenze formali, come quando il soggetto sia chiamato a qualificarsi davanti all’autorità, o debba prestare dichiarazioni ufficiali» 27.

La formulazione, riportata testualmente, è poco felice nella sua costruzione sintattica, ma il principio espresso è chiaro. Il passaggio successivo è ancora più esplicito:

«In sostanza l’usurpazione punita dalla legge non può che consistere nell’attribuzione a sè di un nome o di un cognome altrui; viceversa deve considerarsi legittimo il diritto di fare uso del proprio cognome, anche menzionandolo parzialmente» 27.

Il ragionamento distingue due fenomeni: il mutamento anagrafico, soggetto alle procedure previste dalla legge, e la presentazione sociale con una forma abbreviata di un cognome effettivamente posseduto. I giudici non sanciscono una generale libertà di alterare le proprie generalità nei rapporti giuridicamente rilevanti; escludono che il semplice omettere «Aosta», nelle circostanze esaminate, realizzi un’usurpazione.

La Corte aggiunge un argomento pratico, spesso trascurato: l’inibitoria era di «evidente scarsa utilità», perché l’appellativo delle persone note dipende «non tanto e non solo dalla loro volontà, quanto dalle scelte rappresentative dei massmedia» 28. L’osservazione rafforza il giudizio sulla genericità del comando di primo grado, già denunciata da Aimone con il quinto motivo d’appello 10, ma non ne costituisce la ratio: la decisione resta fondata sull’assenza di usurpazione e di pregiudizio.

Gli appellati avevano richiamato Cass. n. 5343/1984, secondo cui la tutela dell’art. 7 c.c. può riguardare una sola parte del nome, quando abbia particolare forza individualizzante 29. Ma quel precedente riguarda l’uso indebito di una parte del nome altrui. Nella controversia decisa a Firenze si discuteva dell’impiego di una parte del nome proprio, comune anche agli attori. È questa, anziché una regola astratta e illimitata su ogni abbreviazione nominale, la premessa decisiva del giudizio.

4. Pregiudizio, notorietà e risonanza storica

La Corte passa poi al secondo presupposto dell’azione prevista dall’art. 7 c.c.: il pregiudizio che l’uso indebito del nome dovrebbe provocare. I giudici lo identificano con la possibilità che il pubblico confonda le persone interessate. La motivazione precisa:

«Invero esso non può che consistere nel pericolo di confusione tra la persona dell’usurpatore e quella dell’usurpato e quindi nella confondibilità agli occhi del pubblico tra la persona che usurpa il nome altrui ed il soggetto passivo di tale condotta illecita» 30.

Il passo immediatamente successivo chiarisce in quale senso la Corte intenda il pericolo di confusione:

«la temuta sostituzione di persona (rispettivamente di Amedeo con Vittorio Emanuele e di Aimone con Emanuele Filiberto) non avrebbe giammai operato sul piano genealogico – presupposto questo necessario perché si possa ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 7 cc – ma solo sul piano dinastico, ossia su un piano completamente estraneo al nostro ordinamento giuridico» 30.

L’opposizione fra piano genealogico e piano dinastico è la chiave dell’intera motivazione; l’aggettivo «estraneo» va riferito all’ordinamento dello Stato, non alla storia o al diritto interno della Casa. Presa invece come definizione generale del pregiudizio, la formula è troppo stretta. Dopo Corte cost. n. 13/1994 il cognome è anche un autonomo segno dell’identità personale, la cui protezione non si esaurisce necessariamente nell’ipotesi di confusione tra due individui 20. La motivazione fiorentina va letta alla luce del caso concreto: Amedeo non affermava di essere figlio di Umberto II, né Aimone pretendeva di essere figlio di Vittorio Emanuele. L’opposizione fra le parti investiva il rango dinastico che ciascuna linea rivendicava.

La Corte ritiene inoltre che la notorietà dei protagonisti renda remota ogni confusione sulle rispettive filiazioni. È un argomento empirico, legato alle circostanze del processo, non necessariamente esportabile a ogni lite sull’uso del cognome. Il punto che rimane fermo è la necessità di identificare un effettivo pregiudizio giuridicamente pertinente, anziché farlo discendere dalla sola risonanza storica di un nome.

L’argomento sistematico più forte viene da Cass. n. 10936/1997: il predicato cognomizzato vale come parte del nome e, in ossequio al principio di eguaglianza che ispira la XIV disposizione, non gode di tutela privilegiata. Uso indebito e pregiudizio non si desumono dalla particolare forza individualizzante del predicato 31. Si potrebbe obiettare che il cognome di una Casa già regnante, che predicato non è, debba ricevere tutela ancora maggiore. A mio avviso la ratio induce alla conclusione opposta: se il predicato, unico residuo giuridicamente rilevante del titolo, non vale più di un cognome ordinario, neppure il cognome di un’antica dinastia può trasformarsi in un mezzo di protezione del rango. Il prestigio storico può concorrere a definire la capacità identificativa del segno, ma non sostituisce la prova dell’uso indebito e del relativo pregiudizio 32.

5. La domanda risarcitoria

Gli appellanti contestavano sia la prova del danno sia l’impiego della liquidazione equitativa 33. La Corte non affronta autonomamente il quantum: esclusa l’illecita usurpazione del nome e il pregiudizio posto a fondamento della domanda, ritiene di dover eliminare anche la condanna risarcitoria. Nella sentenza si legge:

«Di conseguenza deve essere eliminata anche la consequenziale condanna dei convenuti odierni appellanti al risarcimento del danno ed anche la condanna accessoria alla pubblicazione su quotidiani e settimanali del dispositivo della sentenza di primo grado» 34.

Il confronto con le Sezioni unite del 2008 appartiene dunque al commento, non alla ratio decidendi esplicitamente sviluppata dai giudici fiorentini: il danno non patrimoniale è danno-conseguenza, dev’essere allegato e provato, e la liquidazione equitativa può supplire all’impossibilità di determinarne esattamente l’ammontare, non all’assenza di prova della sua esistenza 35. Nel provvedimento di primo grado, per quanto risulta dalla ricostruzione della sentenza d’appello, il pregiudizio risultava affermato come «sicuro» più che specificamente dimostrato.

6. Identificazione personale e rivendicazione dinastica

Il nodo concettuale della decisione è la distinzione fra la filiazione, verificabile e rilevante per l’identità personale, e la posizione dinastica che due linee di una medesima Casa rivendicano. La dichiarazione del luglio 2006 non attribuiva ad Amedeo una diversa ascendenza: sosteneva che, per effetto delle norme dinastiche invocate, la qualità di Capo della Casa fosse spettata a lui. La Corte chiarisce:

«la pubblica dichiarazione rilasciata da Amedeo di Savoia Aosta nel luglio del 2006, da cui è poi originata la citazione di primo grado, non mirava certo a far credere al pubblico che Amedeo fosse il (vero) figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di sua moglie Maria Josè, ma semmai ad accreditare lo stesso dichiarante Amedeo come il Capo di Casa Savoia al posto del cugino Vittorio Emanuele» 28.

Nell’immediato seguito la Corte illustra il limite della propria cognizione:

«non esistendo né un regno, né un trono, né una corona, non si può certo ritenere che il ruolo di pretendente al trono d’Italia possa essere un aspetto individualizzante della propria identità personale» 28.

I capitoli di prova degli attori confermano quale fosse l’interesse sostanziale perseguito: si chiedeva di provare che Amedeo e Aimone avessero tentato di usurpare la «posizione storico-sociale» e quella di «erede legittimo» delle controparti 36. Un accertamento sul fondamento di tali pretese avrebbe comportato la scelta fra ricostruzioni concorrenti della successione dinastica. La Corte, invece, si arresta al perimetro della tutela civilistica del nome.

Il principio deve essere inteso con esattezza. La Corte non afferma che le regole dinastiche siano storicamente inesistenti, né stabilisce che esse abbiano perso ogni efficacia nella vita interna della Casa. Afferma che la controversia sulla posizione di Capo di una dinastia già regnante non può essere risolta, per l’ordinamento dello Stato italiano, mediante l’azione di usurpazione del cognome. L’assenza di tutela giurisdizionale statale è questione distinta dal giudizio storico e dinastico sulla successione.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23023/2026, pubblicata il 10 luglio 2026, ha ribadito il limite della tutela giurisdizionale del titolo nobiliare in sé, ferma la diversa tutela del predicato che sia entrato a far parte del nome ³⁷.

7. Lo stemma

Sugli stemmi la Corte sviluppa un ragionamento autonomo e meritevole di attenzione da parte degli studiosi di araldica. Essa parte da una riserva sulla stessa applicazione analogica delle norme sul nome:

«E’ infatti assai dubbio che lo stemma, che individua il casato di appartenenza, faccia parte dei segni distintivi della persona ex artt. 6 e ss. c.c. e che pertanto si debba estendere ad esso, per analogia, la disciplina prevista agli artt. 6, 7, 8 e 9 c.c. in materia di tutela del diritto al nome» 38.

La motivazione prosegue osservando che il legislatore ha esteso espressamente allo pseudonimo, quando assuma l’importanza del nome, la tutela dell’art. 7 c.c., mentre non ha dettato una disposizione corrispondente per lo stemma. Ricorda inoltre un precedente della Cassazione relativo all’emblema comunale: quest’ultimo, però, identifica una persona giuridica pubblica e non può essere semplicemente assimilato all’arma di una famiglia 38.

La ragione più pertinente alla controversia emerge nel passaggio successivo:

«la tutela dello stemma invocata dagli attori presupponeva necessariamente, quale antecedente logico necessario, l’accertamento della spettanza in capo a costoro del titolo di “Capo di Casa Savoia” o di “erede di casa Savoia”, nonché del loro “diritto a succedere al trono”» 39.

La Corte combina quindi tre argomenti distinti. Il primo è un dubbio generale sull’estensione allo stemma delle norme civilistiche poste a tutela del nome. Il secondo riguarda il caso concreto: attribuire in via esclusiva gli emblemi rivendicati avrebbe comportato l’accertamento di una qualità dinastica. Il terzo è processuale: l’appello incidentale non formulava una censura specifica contro la motivazione con la quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda 39.

Non sarebbe corretto leggere la decisione come negazione generale di qualunque tutela dello stemma gentilizio. Occorre distinguere lo stemma del casato, potenzialmente comune a più appartenenti alla famiglia, dai suoi eventuali differenziamenti, dalle brisure e dagli ornamenti esteriori propri di determinate posizioni dinastiche. La sentenza non offre un inventario araldico delle armi concretamente controverse: senza le immagini prodotte dalle parti non è possibile ricostruirne con sicurezza le differenze.

Per la stessa ragione la tav. 13 della XXXIII edizione dell’Annuario, che raffigura il grande stemma del Capo della Real Casa in riferimento al R.D. 1° gennaio 1890, va tenuta distinta dagli emblemi dedotti in giudizio. Il disegno, approvato da Amedeo di Savoia il 24 novembre 2012 e quindi successivo all’introduzione della causa, illustra l’elaborazione araldico-dinastica adottata da una delle due linee e accolta dall’Annuario; non identifica, né ricostruisce, le armi concretamente oggetto della lite 40.

Resta autonomo il rilievo delle registrazioni degli stemmi come marchi, allegate dagli attori: la sentenza non decide validità, titolarità e ambito di protezione di tali registrazioni 41. Il problema generale della tutela civile dello stemma familiare resta aperto; la specifica domanda proposta nel processo fiorentino è stata respinta.

8. Portata e limiti della decisione

La pronuncia è condivisibile nell’esito, pur non essendo ogni passaggio della sua motivazione egualmente persuasivo come enunciazione generale. Letti insieme, Cass. n. 5343/1984 e Cass. n. 10936/1997 rendono più solida la conclusione dei giudici fiorentini: la notorietà e la risonanza storica di un cognome comune a più rami non possono tradursi, senza ulteriori presupposti, in un divieto di usarlo a favore di una sola linea ²⁹ ³¹. Restano invece circoscritti al caso concreto la riduzione del pregiudizio alla sola confusione fra persone e l’argomento della notorietà dei protagonisti (§ 4). Il contributo più significativo della decisione sta nella separazione fra una denominazione di cui gli appellanti erano legittimamente titolari e una posizione dinastica che gli attori intendevano difendere.

Due lapsus, privi d’incidenza sull’esito, compaiono nel riepilogo del primo grado (p. 9) e al § 7 (p. 19), dove la Corte usa «attori» con riferimento ad Amedeo e Aimone 42. Va inoltre rilevata la durata del giudizio: tra la sospensione dell’esecutività del settembre 2010 e la deliberazione del dicembre 2017 trascorsero oltre sette anni 15.

Non risulta infine dalla sentenza d’appello quale seguito abbia avuto la segnalazione alla Procura disposta dal Tribunale circa l’ipotizzata violazione dell’art. 8 l. 178/1951 13. Il profilo delle onorificenze, già emerso nel processo aretino, resta distinto dalla questione nominale definita a Firenze.

9. I principi di diritto dinastico che restano estranei al decisum

La conclusione della Corte non impone di ignorare le norme storiche della Real Casa: impone di separare due piani. Sul piano civilistico rilevano il cognome e la sua eventuale usurpazione, e gli artt. 6 e 7 c.c. tutelano la persona. Sul piano storico-dinastico si tratta di accertare le condizioni di appartenenza e di successione alle prerogative interne di una Casa già sovrana, muovendo dalle fonti che regolavano i rapporti fra il Sovrano, i principi del sangue e i loro discendenti. Qui il giudice repubblicano non ha parte: la successione al trono non esiste più nell’ordinamento statale.

L’automatismo della successione e la distinzione tra Capo della Casa e Capo dello Stato. Nell’ordinamento monarchico ereditario la successione non dipende dalla designazione del predecessore: alla vacanza opera la chiamata prevista dall’ordine successorio, secondo l’ideale di continuità espresso dalla formula il Re è morto, viva il Re. Per i Savoia l’art. 2 dello Statuto Albertino collegava il trono all’ereditarietà secondo la legge salica, e la dottrina pubblicistica distingueva la successione all’ufficio regio, i cui poteri derivavano dall’ordinamento, dalla successione patrimoniale ⁴³. Ma dal 1946 non esiste nell’ordinamento italiano una carica monarchica cui si possa succedere: la guida della Real Casa è questione di diritto dinastico interno e di ricostruzione storica.

Le disposizioni testamentarie di Umberto II. L’ultimo Sovrano lasciò un insieme di disposizioni dettate o trascritte, raccolte in fogli poi rilegati, sulla cui forma le testimonianze divergono (Appendice A.4) 44 45 46. Secondo Maria Beatrice, esse destinavano un quarto del patrimonio alla vedova e i tre quarti, in parti uguali, ai quattro figli, mentre i beni di più alto valore simbolico – la Sindone, i Collari dell’Annunziata, l’archivio storico – erano indirizzati alla Santa Sede e a istituzioni pubbliche 47 48; la devoluzione della Sindone trova conferma nella documentazione ecclesiastica 49. La Nota sulla successione dinastica di Casa Savoia, diffusa nell’aprile 2026 dalla Casa Reale di Savoia a sostegno della linea di Aimone, legge nella quota del figlio, pari a quella delle sorelle, il segno che il Re non lo considerava suo successore 50. È un indizio, non una prova: una ripartizione egualitaria è compatibile con intenzioni diverse, e la lettura di Maria Beatrice è una testimonianza diretta ma interessata.

Soprattutto, nella ricostruzione dell’Annuario fondata sull’automatismo della successione, il testamento non è il titolo che designa il Capo della Real Casa, anche ove ne fosse dimostrata la piena validità civile. Le volontà del Sovrano illuminano intenzioni e rapporti familiari; non possono, da sole, derogare all’ordine dinastico. La questione esige dunque lo studio dei requisiti dinastici e degli eventuali fatti di decadenza, non la ricerca di una nomina testamentaria.

La successione non coincide con la semplice discendenza. Appartenere per nascita alla Casa di Savoia non basta a succedere nelle prerogative dinastiche. La successione sabauda seguì storicamente la preferenza maschile, che l’art. 2 dello Statuto Albertino richiamò nella formula dell’ereditarietà del trono «secondo la legge salica»: esclusione delle donne e chiamata dei maschi secondo l’ordine delle rispettive linee. A questi criteri la normativa storica aggiungeva requisiti ulteriori, soprattutto in materia matrimoniale 43. Nulla di tutto ciò ha a che vedere con il regime successorio del diritto civile repubblicano.

Le Regie Patenti del 13 settembre 1780. Il nucleo della disciplina invocata nella disputa risale a Vittorio Amedeo III. L’art. I imponeva ai principi del sangue il preventivo permesso del Sovrano per contrarre matrimonio e rimetteva alla volontà regia i provvedimenti conseguenti alla violazione. L’art. II regolava un caso più specifico, il matrimonio contratto senza autorizzazione e con persona di condizione e stato inferiore, e ne faceva discendere, in termini automatici, la decadenza dei contraenti e dei discendenti dai diritti e dalle prerogative dinastiche. L’art. III riservava al Sovrano il potere di consentire, per circostanze particolari, un matrimonio disuguale, fissandone gli effetti 51.

Ne discendono tre fattispecie distinte, come conferma la collazione della parte I dell’Annuario (XXXIII ed., vol. I, pp. XIII–XV): il matrimonio non autorizzato, le cui conseguenze sono rimesse al Re; il matrimonio non autorizzato e disuguale, che produce da sé la decadenza; il matrimonio disuguale autorizzato, che conserva i diritti alle condizioni fissate. L’art. X dell’editto del luglio 1782 ribadisce la centralità dell’assenso e rinvia alle Patenti. Non ogni matrimonio privo di permesso comporta dunque la decadenza, né questa può dedursi dal solo fatto che la sposa non appartenesse a una Casa regnante: vanno dimostrati il regime delle autorizzazioni, i requisiti concreti e gli effetti previsti 51 52 53. Le ragioni storiche della disciplina e i principali precedenti sabaudi sono esposti nell’Appendice A (A.1–A.2).

Le conferme nell’ordinamento monarchico italiano. L’editto del luglio 1782 tornò a collegare i matrimoni dei principi al «decoro della Corona» e al «bene dello Stato»; l’art. 69 del Codice civile del 1865 fece dell’assenso del Re una condizione di validità dei matrimoni dei principi reali, e l’art. 92 del Codice del 1942 riprese la previsione ⁵². Quelle norme appartengono al diritto del Regno: l’art. 92, nella parte sui matrimoni reali, è ritenuto abrogato con la caduta della monarchia. Se regole analoghe sopravvivano come diritto interno di una Casa già regnante è questione storico-dinastica, e la loro eventuale vigenza resta comunque priva dell’efficacia pubblicistica che avevano sotto la monarchia ⁵⁴.

Il regio decreto del 1° gennaio 1890. Le norme sui titoli e sugli stemmi dei principi della Real Casa toccano direttamente la controversia decisa a Firenze. L’art. 7 attribuiva ai principi del sangue delle linee indicate il predicato «di Savoia», seguito da quello della propria linea; l’art. 14 distingueva lo scudo di Savoia dalle differenziazioni dei rami, e altre disposizioni regolavano gli ornamenti esteriori 55. Nel sistema monarchico predicato comune e specificazione di ramo coesistevano. Se ne ricava non una regola per l’uso anagrafico del cognome sotto la Repubblica, ma la prova storica che «Savoia» non era estraneo ai principi dei rami cadetti; e, sul terreno araldico, la distinzione fra l’arma del casato e i segni propri di una posizione particolare. Ne risultano, secondo una definizione da me proposta (cfr. Annuario della Nobiltà italiana, XXXIV edizione, Savoia), due «maggiorascati dinastici», identificativi dei due rami cadetti della Real Casa accanto a quello primogenito regnante: l’uno appoggiato al titolo di Aosta, l’altro a quello di Genova, estinto nel 1996. Tutti e tre i rami discendono dal ramo, già cadetto, dei principi di Carignano.

La tesi favorevole agli Aosta deve quindi provare quattro passaggi:

  1. che le Patenti fossero ritenute vincolanti dalla Casa al tempo delle nozze;
  2. che il consenso preventivo di Umberto II mancasse;
  3. che il matrimonio fosse disuguale nel lessico storico delle norme;
  4. che nessun provvedimento sovrano abbia poi mutato la situazione.

Per il punto 1, le lettere del 1960 e del 1963 documentano l’interpretazione del Sovrano e l’avvertimento al figlio; resta da discutere la sopravvivenza della decadenza automatica dopo lo Statuto (§ 16). Per il punto 2, il certificato del Nevada e il fascicolo di Teheran documentano le due celebrazioni, senza alcun riferimento a un assenso di Re Umberto II. Per il punto 3, la condizione non nobile della famiglia Ricolfi Doria è documentata nella XXXIII edizione dell’Annuario (§ 13). Per il punto 4, i repertori degli atti sovrani permettono di cercare eventuali provvedimenti successivi; la loro ricognizione completa resta da compiere (§ 17). Allo stato attuale non è disponibile alcun provvedimento di Re Umberto II emanato quale Capo della Real Casa pro tempore, né ne è dimostrata l’esistenza ⁷ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵.

Il quadro delle prove sostiene in misura consistente l’interpretazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana sui punti 1, 2 e 3, fermi restando, per il punto 1, il margine interpretativo sulla sopravvivenza della decadenza automatica e, per il punto 2, il valore del silenzio di Umberto II (§ 16); sul punto 4 la ricognizione degli atti sovrani resta da completare. La graduazione di certezza è indicata al § 17.

Le conseguenze per la disputa fra le due linee. Nella lettura della linea di Amedeo, il matrimonio di Vittorio Emanuele con Marina Doria, contratto senza il preventivo assenso di Umberto II, produsse la decadenza del contraente e dei discendenti; la linea di Vittorio Emanuele ne contesta i presupposti e le conseguenze (§ 16). Il contrasto si decide sul terreno documentario: continuità delle norme, documentazione delle nozze, esistenza o meno di un assenso o di una reintegrazione.

Le disposizioni costituzionali. La XIII disposizione transitoria e finale disciplinò, fra l’altro, l’esilio e alcune limitazioni concernenti l’ex re e determinati membri di Casa Savoia; la legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha fatto cessare gli effetti dei suoi primi due commi. La XIV riguarda invece il mancato riconoscimento dei titoli nobiliari e la cognomizzazione dei predicati. La fine dell’esilio non ha restaurato un ordinamento monarchico né ha dato ai giudici ordinari il potere di designare il successore dinastico ⁵⁹. Sulla diversa tesi della debellatio, riferita alla dichiarazione di fedeltà del 2002, si veda l’Appendice A.3.

10. Gli antecedenti documentari della controversia dinastica (1958–1963)

Il contrasto sulla successione di Umberto II non comincia con la dichiarazione di Amedeo del luglio 2006. Lettere e cronache mostrano che il possibile subentro dei Savoia-Aosta era considerato già alla fine degli anni Cinquanta, quando si prospettò un matrimonio di Vittorio Emanuele privo dell’assenso paterno. Questa documentazione non fonda la sentenza fiorentina, ma ne spiega il retroterra e la posizione dinastica adottata dall’Annuario.

Le notizie sulla relazione con Dominique Claudel. Nel marzo 1958 il periodico Epoca pubblicò un servizio di Clara Griffoni sulla relazione tra il giovane Vittorio Emanuele e Dominique Claudel, nipote di Paul Claudel e discendente per parte materna della famiglia Cartier 60; il 18 gennaio 1960 Pier Francesco Pingitore, su Lo Specchio, prospettava già un trasferimento dei diritti ad Amedeo in caso di nozze disuguali 61. Sono testimonianze del dibattito pubblico, non atti del Sovrano.

Di altra natura è l’epistolario del marchese Falcone Lucifero, Ministro della Real Casa. Il 2 ottobre 1959 egli informava Umberto II che a un periodico era stato offerto un servizio su una presunta visita di Amedeo al Re e sull’ipotetica offerta della successione al giovane Duca d’Aosta, e chiedeva istruzioni sulla risposta da dare ⁶². La lettera prova che la notizia circolava, non che l’incontro sia avvenuto nei termini riferiti né che vi sia stata una designazione.

La lettera di Umberto II del 25 gennaio 1960. La fonte di maggiore rilievo è la comunicazione indirizzata al figlio da Cascais. Il Sovrano, richiamando un colloquio avuto nel novembre precedente e l’ipotesi di nozze con Dominique Claudel, dichiarava di non ritenersi libero di derogare alla regola familiare, pur per affetto paterno:

«Tale legge, io 44mo Capo Famiglia, non intendo e non ho diritto di mutare, nonostante l’affetto per te. Ma se anche mancassi al mio dovere, sarebbe vano, perché nessuno potrebbe riconoscere valido il mio operato».

Nella stessa lettera ne prospettava espressamente gli effetti sulla successione:

«Il tuo matrimonio con la sig.na Claudel porterebbe come conseguenza la tua decadenza da qualsiasi diritto di successione come Capo della Casa di Savoia e di pretensione al trono d’Italia, perdendo i tuoi titoli e il tuo rango e riducendoti alla situazione di privato cittadino. Perciò tutti i diritti passerebbero immediatamente a mio nipote Amedeo, Duca d’Aosta» 7.

La formulazione è significativa per tre ragioni. Umberto II non presentava il diritto di Amedeo come una designazione graziosa, ma come l’effetto di una decadenza prevista da norme che riteneva vincolanti. Distingueva le conseguenze dinastiche da quelle patrimoniali, oggetto di un poscritto sul testamento e sugli assegni familiari. E l’enunciato era condizionale: descriveva ciò che sarebbe accaduto se Vittorio Emanuele avesse celebrato quelle nozze, senza accertare una decadenza già avvenuta. La firma del destinatario «per presa conoscenza» ne documenta la ricezione, non l’adesione 7.

La risposta di Vittorio Emanuele del 15 aprile 1960 mostra che la portata dinastica dell’avvertimento era stata compresa: il principe riconosceva lo scrupolo paterno nell’esporgli la situazione e scriveva: «Tocca ora a me riflettere, meditare, decidere» 7. È conoscenza delle conseguenze, non rinuncia. Le notizie di stampa del giugno e del luglio 1960 sul possibile matrimonio con Claudel attestano l’attenzione pubblica, non un atto dinastico 63.

Il nuovo progetto matrimoniale con Marina Ricolfi Doria.

All’inizio del 1963 la stampa tornò sulla questione a proposito di Marina Doria: il Sunday Express e il Corriere della Sera del 17 febbraio 1963 prospettavano di nuovo il passaggio dei diritti successori ai Savoia-Aosta in caso di nozze prive dei requisiti 64. La posizione del Re, però, è chiarita dalla corrispondenza privata.

Il 18 luglio 1963, dopo un’intervista concessa dal figlio a Oggi, Umberto II gli scrisse chiedendo chiarimenti circa le intenzioni matrimoniali e ribadendo l’avvertimento formulato nel 1960:

«Nell’attesa di avere una tua lettera, devo, circa i tuoi progetti matrimoniali, ripeterti, parola per parola, quanto ebbi a scriverti il 23 gennaio 1960, in una simile circostanza» 8.

Sul secondo esemplare della lettera, restituito con annotazione del 25 agosto 1963, Vittorio Emanuele scrisse: «L’intervista non rispecchia il mio pensiero» 8. La risposta non equivale né a un assenso ricevuto né a una rinuncia al progetto matrimoniale: il confronto rimaneva aperto. La missiva del 1963 rinvia al 23 gennaio 1960, mentre la lettera riprodotta alla tav. 5 della XXXIII edizione è datata 25 gennaio; poiché le riproduzioni esaminate non comprendono l’intera lettera del 1963, la data «23 gennaio» è conservata come variante testuale 65.

La portata di questi documenti. Essi permettono di affermare che la controversia sul diritto dinastico precedette di oltre quarant’anni l’azione giudiziaria sul cognome; che Umberto II spiegò per iscritto la propria interpretazione delle conseguenze di nozze non autorizzate; e che Vittorio Emanuele ricevette tali avvertimenti nel 1960 e di nuovo, a proposito di Marina Doria, nel 1963. Per sostenere l’ulteriore conclusione – che l’unione con Marina Doria integrasse i presupposti dell’art. II delle Patenti – occorre collegare a queste lettere i documenti del matrimonio, l’assenza di assenso e l’eventuale disciplina successiva (§§ 13 e 16). La concordanza delle tavole della XXXIII edizione è data nell’Appendice C ⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸.

11. I documenti del dicembre 1969: la pretesa successione anticipata e l’attribuzione del titolo a Marina Doria

Due scritti datati a Ginevra il 15 e il 16 dicembre 1969 prolungano la vicenda oltre gli avvertimenti del 1960 e del 1963. Il primo, secondo l’annotazione che reca, fu depositato in plico chiuso presso il notaio Edmond-Lucien Desert. Esistenza e testo dei due documenti furono al centro di un’accesa polemica nell’ottobre 1985, quando Il Giornale ne pubblicò le riproduzioni e i legali di Vittorio Emanuele ne contestarono inizialmente l’autenticità ⁶⁹. La tav. 7 del volume I della XXXIII edizione riproduce la copia dell’atto del 15 dicembre, con annotazioni e firme manoscritte; la tav. 8 ne dà la trascrizione editoriale, insieme al documento del 16 dicembre ⁶⁶.

Nel primo scritto, il «Decreto Reale N. 1», Vittorio Emanuele si firmava «Vittorio Emanuele IV – Re d’Italia». L’argomento era questo: la partenza di Umberto II nel 1946, con gli atti relativi alle Forze Armate e al trasferimento dei poteri al governo repubblicano, avrebbe costituito – nella tesi del firmatario – una vera abdicazione. L’art. 5 ne deduceva una successione ipso iure nella condizione di Sovrano e di pretendente; l’art. 6, la titolarità dei diritti di Capo della Dinastia:

«Per effetto della avvenuta successione, Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della Dinastia Sabauda e tali diritti eserciteremo d’ora innanzi, solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l’ex Re Umberto II detta alla Nostra coscienza di figlio» 70.

È il passaggio che più interessa questo studio. L’atto non rivendicava una successione futura, da aprirsi alla vacanza: postulava che fosse già avvenuta nel 1946 e che Umberto II avesse cessato da allora di essere Capo della Casa. La tesi contrastava con la posizione del Sovrano, che non aveva mai riconosciuto un’abdicazione, e con il principio, richiamato nelle stesse memorie di Vittorio Emanuele, dell’unicità del Capo della Casa. Ne emerge un’ulteriore radice della controversia: chi fosse titolare, prima ancora delle nozze, della prerogativa di autorizzarle.

Il giorno seguente, 16 dicembre 1969, il «Decreto Reale N. 2» attribuiva a Marina Ricolfi Doria il titolo di «Duchessa di S. Anna di Valdieri» 71. Letti insieme, i due testi collegano l’assunzione della qualità di Capo della Casa all’esercizio di una prerogativa nobiliare a favore della futura sposa. Ma una formula concessoria non prova l’efficacia dinastica della concessione, che dipendeva proprio dalla qualità rivendicata nel primo scritto e contestata dall’altro ramo.

Il nodo, a mio avviso, è netto. Se Umberto II restava Capo della Casa, l’autoproclamazione del figlio non poteva trasferirgli le prerogative paterne; se si accettasse la premessa dell’abdicazione del 1946, resterebbe da spiegare perché essa avrebbe prodotto proprio nel 1969 gli effetti dinastici affermati. La seconda è una tesi di parte.

Le riproduzioni e le memorie successive. Gli atti del 1969 sono riprodotti fotograficamente da Gigi Speroni, Umberto II. Il dramma segreto dell’ultimo re, a p. 330, e nell’Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII edizione, vol. I, p. XXIX; se ne occupano anche I Savoia scomodi, pp. 455–457. Vittorio Emanuele presentò invece nelle memorie pubblicate nel 1987 l’attribuzione del titolo di Sant’Anna di Valdieri come concessione di Umberto II. Tale testimonianza retrospettiva va confrontata con il testo del «Decreto Reale n. 2», formalmente intestato a Vittorio Emanuele, e con il repertorio dei provvedimenti nobiliari di Umberto II pubblicato nell’Annuario 72 73. La discordanza è un problema documentario, non una questione di buona fede.

I materiali da me raccolti per la XXXIV edizione dell’Annuario, nei quali il concetto è per la prima volta affrontato e approfondito nell’ambito della questione dinastica sabauda, qualificano gli scritti del 1969 come un atto di «lesa maestà» nei confronti di Umberto II, Sovrano in esilio e Capo della Casa. È un giudizio di diritto dinastico, che misura la gravità attribuita alla condotta, non la qualificazione di un reato contestato o giudicato ⁷⁴.

12. Un’ipotesi non dimostrata: segretezza dei decreti e silenzio di Umberto II

Il deposito del primo decreto «in plico chiuso», secondo l’annotazione trascritta, e la sua pubblicazione soltanto dopo la morte di Umberto II hanno alimentato un’ipotesi ulteriore, prospettata fra gli altri da Gigi Speroni e ripresa nei materiali dell’Annuario: che i documenti fossero predisposti come mezzo di pressione sul Sovrano, per scoraggiare il riconoscimento pubblico della posizione del Duca d’Aosta 75. Occorre però distinguere tre circostanze: la formazione e il deposito dei documenti, indagabili sulle riproduzioni e sugli atti notarili; la loro conoscenza da parte di Umberto II, che richiede testimonianze specifiche; l’influenza che tale conoscenza avrebbe avuto sulle sue decisioni, che allo stato appartiene alle ipotesi. Un deposito segreto non dimostra da solo né una comunicazione al Re né un’intimidazione: non si può dunque affermare che Umberto II fu ricattato o che tacque per scongiurare la divulgazione dei decreti.

Le notizie relative a un colloquio fra Umberto II e Amedeo alla fine del 1969, riportate in memoriali successivi, concorrono a ricostruire il clima della crisi; ma una convocazione non è un’investitura, e nella tesi dell’Annuario la successione automatica non richiedeva alcun conferimento ⁷⁶.

13. Il matrimonio di Las Vegas e le nozze religiose a Teheran: il fatto e la sua lettura dinastica

Tra la formazione dei decreti e la crisi successoria del 1983 interviene l’evento cui si richiamano costantemente le ricostruzioni favorevoli alla linea degli Aosta: il matrimonio civile di Vittorio Emanuele con Marina Ricolfi Doria, celebrato a Las Vegas nel gennaio 1970. Il certificato non è più noto soltanto in trascrizione: se ne dispone ora nella riproduzione fotografica dell’esemplare inserito nel fascicolo matrimoniale della parrocchia della Consolata di Teheran, trasmessomi dall’Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini, il cardinale Dominique Joseph Mathieu, con lettera del 10 febbraio 2025 (prot. DJM-238/2025) 5. Vi si legge che Roy A. Woofter, Justice of the Peace della Las Vegas Township, unì in matrimonio «Victor DeSavoia» e «Marina Ricolfi-Doria», entrambi «of Geneva, Switzerland», «on the 12th day of January A.D. 1970», alla presenza dei testimoni Corrado Agusta e Franco Chiesa; lo strumento, segnato «Book 320», «527056» e «No. A 298944», fu registrato su richiesta dell’officiante nel Book of Marriages della contea di Clark il 23 gennaio 1970 56.

Le date in circolazione sono dunque tre, non due. L’11 gennaio è quella delle cronache e del ricordo dello sposo 77 78; il 12 gennaio è quella scritta nel certificato; il 23 gennaio è la data della registrazione presso il recorder della contea, che l’attestazione del Dipartimento di giustizia e polizia di Ginevra del 4 ottobre 1971 riprende però come data del matrimonio («contracté à Las Vegas le 23 janvier 1970»), confondendo la registrazione con la celebrazione 5. Sul piano diplomatico la data da preferire è quella del certificato, il 12 gennaio 1970; l’11 gennaio resta un’attestazione retrospettiva che gli atti non confermano 79.

La fonte memorialistica Lampi di vita (2002) è particolarmente esplicita: Vittorio Emanuele attribuì al matrimonio civile la data dell’11 gennaio e raccontò di non averne informato neppure i genitori. Si trattò quindi di un «matrimonio segreto», secondo la fattispecie individuata dal diritto dinastico. Il documento di richiesta della licenza matrimoniale, secondo la trascrizione esaminata, è invece datato 12 gennaio 1970, come il certificato: occorre distinguere fra richiesta, celebrazione, deposito e trascrizione⁷⁸. Per la questione dell’assenso, il punto decisivo non è dunque il giudizio sull’opportunità sociale del matrimonio, bensì la ricostruzione dell’eventuale assenso preventivo ed espresso richiesto dalle norme dinastiche invocate.

Le nozze religiose ebbero luogo a Teheran il 7 ottobre 1971, nella chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Consolatrice degli Afflitti («La Consolata»). Il fascicolo trasmesso nel 2025, che comprende l’intera documentazione presentata alla parrocchia, permette di ricostruirne la preparazione canonica, compiuta nell’arco di pochi giorni. Oltre al certificato del Nevada, esso comprende: l’attestazione del Dipartimento di giustizia e polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra (n. JR/18440, 4 ottobre 1971), secondo la quale il matrimonio celebrato all’estero conformemente alla legge locale è riconosciuto in Svizzera; l’atto di battesimo di Marina Ariane Jeanne Doria, nata a Ginevra il 12 febbraio 1935 e battezzata il 30 giugno successivo nella parrocchia di Sainte-Jeanne-de-Chantal, rilasciato il 2 ottobre 1971; la copia fotostatica dell’atto di battesimo di Vittorio Emanuele, nato nel Palazzo Reale di Napoli il 12 febbraio 1937 e battezzato il giorno seguente dal cardinale Alessio Ascalesi, con il supplemento delle cerimonie compiuto nel maggio 1937 nella Cappella Paolina del Quirinale; il «giuramento di stato libero» prestato dallo sposo davanti al parroco il 6 ottobre 1971; infine la fotocopia del registro dei matrimoni 5.

L’iscrizione n. 419 del Liber matrimoniorum attesta che il parroco Francesco Zannini ricevette, «nulloque canonico impedimento detecto», il consenso di «Victorem Emanuelem di Savoia, Comitem de Sarre, natione Belgica», figlio di Umberto e di Maria José, e di «Marinam Ariannam Johannam Ricolfi-Doria», di nazionalità svizzera, della parrocchia ginevrina di Sainte-Jeanne-de-Chantal. Testimoni furono Jacques Piccard, figlio di Auguste, di Losanna, e Corrado Agusta, figlio di Giovanni, di Milano, già testimone a Las Vegas; a margine furono aggiunti i nomi di «Roberto de Balcany (Parigi)» e «Shahram Pahlavi (Teheran)», che sottoscrissero come terzo e quarto testimone. Il primo è con ogni probabilità Robert Zellinger de Balkany, residente a Parigi, che il 12 febbraio 1969 aveva sposato civilmente la principessa Maria Gabriella, sorella dello sposo, con nozze religiose il 21 giugno successivo; il secondo un nipote dello Scià. Fra i sottoscrittori non figurano né Umberto II né la Regina 57.

Tre particolari del registro meritano di essere annotati. Le date delle tre pubblicazioni sono state cancellate con un tratto di penna, senza che la colonna delle Adnotationes, destinata anche alle dispense dalle pubblicazioni, rechi alcuna indicazione; la formula finale sulla comunicazione all’autorità civile è rimasta in bianco; lo sposo vi compare non come Principe di Napoli, ma con la qualifica di conte di Sarre e con la nazionalità belga, verosimilmente connessa all’ascendenza materna: Maria José era nata principessa del Belgio. Nel fascicolo non figura alcun documento d’identità dello sposo: la nazionalità risulta dunque registrata, con ogni probabilità, sulla base della sua dichiarazione. Nessuno di questi elementi, da solo, ha un significato dinastico, ma tutti vanno registrati con esattezza ⁵⁷.

Il latino delle parti manoscritte è nel complesso corretto. Nomi e qualifiche degli sposi sono regolarmente all’accusativo retto da interrogavi e da coniunxi («Victorem Emanuelem», «Comitem de Sarre», «Marinam Ariannam Johannam»), con i patronimici al genitivo («filium Humberti», «filiam Renati»); la forma «die septima» è ammessa dal genere femminile che dies può avere nell’indicazione di un giorno determinato. Le imperfezioni sono di compilazione, non di declinazione: il nome della madre dello sposo è lasciato nella forma moderna («Marie José», anziché «Mariae Iosephae»), e dopo la voce prestampata annorum il parroco scrisse le date di nascita degli sposi (12.2.1937 e 12.2.1935) anziché le età, 34 e 36 anni. Nessuna di queste irregolarità incide sulla validità canonica dell’atto 57.

Il fascicolo chiarisce anzitutto il rapporto fra i due matrimoni. Per il diritto canonico allora vigente il battezzato nella Chiesa cattolica era tenuto alla forma canonica, e il matrimonio contratto soltanto civilmente non costituiva per la Chiesa un vincolo valido 80. Il giuramento con cui Vittorio Emanuele dichiarò di essere «libero di contrarre matrimonio» non contraddice dunque le nozze di Las Vegas: le presuppone come atto civile privo di effetti canonici. Il certificato del Nevada e l’attestazione ginevrina non servivano a provare un impedimento, ma a documentare lo stato civile di due sposi domiciliati a Ginevra; la loro presenza si spiega verosimilmente con la regola del diritto svizzero, allora in vigore, che subordinava la cerimonia religiosa alla presentazione del certificato di matrimonio civile: per nozze contratte all’estero, l’attestazione ginevrina di riconoscimento ne teneva verosimilmente luogo 81. Le nozze di Teheran sono, in questa prospettiva, il primo matrimonio canonicamente valido della coppia, quelle di Las Vegas il suo matrimonio civile.

Per la questione dinastica il dato conta in due sensi. Da un lato le Regie Patenti del 1780, emanate per una dinastia cattolica, presupponevano il matrimonio canonico: la verifica del previo assenso va dunque riferita alle nozze di Teheran non meno che a quelle di Las Vegas. Dall’altro, il fascicolo, preparato con cura e completo dei documenti di stato civile e di battesimo, non contiene alcun atto di assenso del Sovrano né vi fa cenno. Questo silenzio non prova da solo la mancanza del consenso, perché l’assenso regio non era un requisito canonico e il parroco non aveva ragione di richiederlo; conferma però che, a quasi due anni dalle nozze civili, l’unico fascicolo matrimoniale ecclesiastico finora noto non reca traccia di un’autorizzazione di Umberto II. Le fonti memorialistiche riferiscono, inoltre, che Vittorio Emanuele non aveva avvisato il padre della celebrazione civile: circostanza rilevante per l’indagine sul previo assenso, non per la validità civile di un matrimonio celebrato secondo la legge locale.

La condizione della sposa. Il secondo elemento richiesto dall’art. II, il matrimonio con persona «di condizione e stato inferiore», è stato esaminato nella XXXIII edizione dell’Annuario, che dedica ai Ricolfi Doria una scheda apposita e li colloca nella parte V, fra le famiglie notabili non nobili ⁸²ᵇⁱˢ. La scheda ne fa risalire l’ascendenza al ramo di Castellaro dei Ricolfi e al matrimonio, celebrato a Grasse nel 1803, dell’ex religioso professo, abate Giovanni Ricolfi con Geronima Doria, figlia del marchese Francesco Agostino, patrizio genovese⁸²ter. Quell’ascendenza, per quanto illustre, è materna e non trasmise la nobiltà ai discendenti; l’uso del titolo marchionale della famiglia della madre da parte di Nino Ricolfi Doria, registrato nella scheda, fu un uso di fatto, non un riconoscimento. I discendenti, stabilitisi a Ginevra e divenuti cittadini svizzeri, appartennero alla borghesia professionale e imprenditoriale: René Ricolfi Doria, padre della sposa, fu industriale dolciario. Nel lessico delle Patenti la disuguaglianza si misura sul rango dinastico del principe, non sulla rispettabilità della famiglia della sposa (Appendice A.1). Si può discutere se una nobiltà antica, benché priva di rango dinastico, collocasse la consorte in «condizione e stato inferiore»; la totale assenza di qualità nobiliare esclude invece ogni ipotesi di parità. Il punto 3 indicato al § 9 trova dunque riscontro documentario: la scheda accerta la condizione della famiglia, mentre la sua riconduzione alla fattispecie dell’art. II resta un’inferenza giuridica, sia pure lineare.

Stemma Ricolfi Doria, parte V dell’Annuario della Nobiltà italiana

L’interpretazione dell’Annuario muove dall’art. II delle Patenti, che connette la decadenza alla compresenza della mancanza del consenso e delle nozze disuguali: la conclusione dinastica richiede dunque un accertamento su entrambi gli elementi, non una valutazione sociale della consorte. La mancanza del consenso, a sua volta, non può essere dedotta da un semplice silenzio; va argomentata attraverso le lettere, il fascicolo matrimoniale e l’assenza di un atto di reintegrazione, che costituiscono il nucleo dell’argomentazione. Le testimonianze di Maria Beatrice e di alcuni memorialisti sul rifiuto del Re di riconoscere un rango dinastico alla consorte e al nipote sono elementi di storia familiare di rilievo, non equivalenti a una sentenza sulla decadenza ⁸².

14. La morte di Umberto II, la dichiarazione del 1983 e le rettifiche del 2007

Alla morte di Umberto II, il 18 marzo 1983, la contrapposizione non si tradusse immediatamente in una presa di posizione pubblica unitaria. Le fonti esaminate richiamano il conferimento del Collare della Santissima Annunziata ad Aimone nell’ottobre 1982, le disposizioni testamentarie e l’atteggiamento prudente di Amedeo nei primi anni successivi. Il conferimento di una massima onorificenza può costituire un indizio della considerazione riservata da Umberto II al ramo degli Aosta, non una nomina alla successione ⁸³. La riunione familiare del 20 marzo 1983, la testimonianza di Maria Beatrice sulle volontà paterne e la controversa esecuzione dei lasciti sono esaminate nell’Appendice A.4.

Assai maggiore complessità presenta la dichiarazione sottoscritta a Cascais il 5 dicembre 1983 dalla Regina Maria José, dalle figlie, da due esecutori testamentari e da altri interessati. Il testo, in francese, riconosceva testualmente Vittorio Emanuele «en tant que Chef de la Maison de Savoia» e lo indicava come Gran Maestro degli Ordini della Santissima Annunziata e dei Santi Maurizio e Lazzaro nonché depositario dei Grandi Collari del primo 84. Il tenore letterale non può essere espunto dalla ricostruzione: nel 1983 si sottoscrisse una dichiarazione che adoperava effettivamente quella qualifica. Secondo i riferimenti archivistici disponibili, il documento fu registrato a Losanna il 7 dicembre 1983 presso il Greffe Municipal, Bureau des Déclarations, e una riproduzione comparve a p. 10 del quotidiano Il Giornale il 20 dicembre 2017. La registrazione prova la formalizzazione o la presa in carico dell’atto nei limiti propri dell’ufficio, non dimostra di per sé la verità della qualificazione dinastica che il documento enuncia 85.

La portata del documento fu tuttavia precisata in seguito da due firmatari. Con lettera del 22 maggio 2007, Maurizio d’Assia scrisse che l’atto era stato predisposto per consentire la custodia temporanea dei Collari, non per produrre un riconoscimento dinastico. Simeone di Bulgaria, il 9 maggio 2007, espresse un’analoga interpretazione. Queste dichiarazioni posteriori costituiscono elementi interpretativi rilevanti, in tensione con l’espressione letterale adoperata nel 1983. Non è metodologicamente ammissibile ignorare il documento originario; non lo è neppure citarlo senza le successive precisazioni degli stessi sottoscrittori 86.

15. Dall’U.M.I. alla dichiarazione del 7 luglio 2006

La tesi favorevole agli Aosta non nasce nel 2006. Il dibattito pubblico era già esplicito nel 1985–1987, con gli interventi del costituzionalista Marino Bon Valsassina, la memorialistica di Amedeo di Savoia-Aosta e uno scritto diffuso dall’Unione Monarchica Italiana a cura di Matteo de Nardelli. L’opuscolo apparve nel 1987 con il titolo La successione dinastica in Casa Savoia e sosteneva che gli effetti delle nozze prive di previo assenso spostassero la chiamata successoria sulla linea del Duca d’Aosta 87 88.

Negli anni successivi il dissenso si rifletté anche nella vicenda della Consulta dei Senatori del Regno, i cui esponenti giunsero a posizioni contrapposte. Le fonti esaminate attribuiscono particolare rilievo alle iniziative del 2002 e alla successiva assunzione pubblica del ruolo di Capo della Casa da parte di Amedeo. Il 7 luglio 2006 la linea degli Aosta rese esplicita la propria posizione; un atto redatto a San Rocco nello stesso giorno organizzava anche alcune deleghe, tra cui quella ad Aimone per il riordino degli Ordini dinastici e delle onorificenze e quella a Maria Gabriella per le relazioni culturali 89.

La distinzione fra successione ritenuta maturata nel 1983 e pubblica assunzione o rivendicazione del ruolo nel 2006 è essenziale per comprendere correttamente i tempi della controversia. Dal punto di vista dell’Annuario, l’atto del 2006 rese nota e operativa una posizione che si assumeva già acquisita per legge interna, non avrebbe creato ex novo quel diritto. Dal punto di vista della linea di Vittorio Emanuele, la pretesa era invece contestata alla radice: di qui il conflitto, ben più antico della causa introdotta davanti al Tribunale di Arezzo. Va però riconosciuto che lo stesso Amedeo, nei primi anni dopo il 1983, non rivendicò pubblicamente quella posizione (§ 16).

Dopo il 2006, la parte sostenitrice degli Aosta adottò ulteriori documenti sulle titolature e sulle prerogative della Casa. Fra essi il pronunciamento del 28 marzo 2009, redatto in risposta a contestazioni sulla qualifica di Principe di Piemonte attribuita al giovane Umberto (figlio primogenito di Aimone), e le lettere del 9 marzo 2009 e del 24 maggio 2011, che, secondo le trascrizioni esaminate, riferiscono rispettivamente il titolo di Principe di Piemonte a Umberto e quello di Duca degli Abruzzi al secondogenito Amedeo ⁹⁰. Tali testi sono significativi come atti rivendicati all’interno della linea degli Aosta e per documentare la continuità della sua concezione della successione; non sono concessioni di titoli riconosciute dall’ordinamento repubblicano.

Gli atti del 1984–1985 e del 2006. Le tavv. 9–10 della XXXIII edizione dell’Annuario riproducono il provvedimento di Vittorio Emanuele del 30 gennaio 1984 su titoli e stemmi e un atto dell’11 giugno 1985 sugli Ordini; le tavv. 11–12 la dichiarazione e la deliberazione n. 1 con cui Amedeo, il 7 luglio 2006, assunse pubblicamente il ruolo di Capo della Casa, e un documento del settembre 2006 sugli Ordini. Entrambe le linee hanno dunque prodotto atti di organizzazione e di titolatura; la loro emanazione non decide quale delle due pretese prevalga 67 68.

16. La tesi contraria nella sua formulazione più forte

La ricostruzione fin qui esposta deve misurarsi con la tesi contraria nella sua formulazione più forte. Nel processo fiorentino la linea di Vittorio Emanuele si limitò a negare in radice tale ricostruzione; l’argomentazione più completa di quella tesi è oggi il documento La legittimità nella successione in Casa Savoia, sottoscritto l’11 aprile 2026 da Giovanni Duvina, presidente della Consulta dei Senatori del Regno di obbedienza vittoriana, in risposta alla Nota diffusa negli stessi giorni dalla Casa Reale di Savoia a sostegno di Aimone⁹¹ ⁵⁰. Si espongono qui gli argomenti di entrambe le fonti della tesi contraria, indicando per ciascuno perché, a mio avviso, non sia decisivo e quale margine di incertezza lasci aperto.

La tesi degli appellati nel processo. Costituendosi in appello, Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto affermarono che Umberto II «non aveva mai abdicato al trono», mantenendo intatte le proprie prerogative dinastiche «per sé e per i suoi successori»; che alla sua morte Vittorio Emanuele gli era succeduto come Capo della Casa e Gran Maestro degli Ordini; quanto alla decadenza per le nozze con Marina Doria, contratte senza l’assenso del Re, la definirono una tesi

«scandalistica ed inveritiera sostenuta anche da molti settimanali, ma completamente priva di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto» 6.

La replica è dunque una negazione in radice, non una contro-ricostruzione delle Patenti: nel testo della sentenza non compare un’interpretazione alternativa degli artt. I–III, ma soltanto il loro richiamo come «Regie Leggi Patenti risalenti al 1700» 6. Gli argomenti più consistenti vanno cercati nel documento della Consulta del 2026.

L’abrogazione statutaria. È l’argomento giuridicamente più serio. Lo Statuto Albertino, pur confermando all’art. 2 la successione secondo la legge salica, disponeva all’art. 81 che «ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata»; ne sarebbero cadute anche le sanzioni delle Patenti per i matrimoni non autorizzati 91. L’obiezione presuppone però ciò che dovrebbe dimostrare, cioè che la disciplina del 1780 fosse contraria allo Statuto. L’ordinamento statutario confermò anzi il requisito dell’assenso: l’art. 69 del Codice civile del 1865 e l’art. 92 di quello del 1942 lo resero condizione di validità dei matrimoni dei principi reali, il R.D. 1° gennaio 1890 ne presupponeva il sistema, e la prassi successiva – dal provvedimento di Umberto I del 1888 per i Savoia-Villafranca all’assenso alle nozze del Duca di Genova nel 1938 – continuò a misurare sull’assenso la posizione dei principi (Appendice A.2) 52 92 93. Resta aperta, e va riconosciuta, la questione più sottile: se la decadenza automatica dell’art. II sia sopravvissuta come tale o si sia trasformata in una conseguenza rimessa al Sovrano. Umberto II, nel 1960 e nel 1963, la considerò vigente e per sé indisponibile 7 8. Sul piano del diritto statale, infine, l’abrogazione dell’art. 92 c.c. dopo il 1946 non tocca norme interne della Casa anteriori al Regno d’Italia 54.

La XIII disposizione e il «settimo grado». La Consulta osserva che la Repubblica non applicò l’esilio ai maschi del ramo Aosta e che, con delibera del 2 novembre 1983, la commissione elettorale di San Giovanni Valdarno qualificò Amedeo «collaterale in settimo grado» di Umberto II, estraneo alla disposizione alla luce dell’art. 77 c.c.: la Costituzione avrebbe così separato i discendenti diretti degli ultimi sovrani dai rami collaterali 91. L’argomento prova troppo. La XIII disposizione elencava i destinatari di una misura sanzionatoria, non un ordine di successione; l’art. 77 c.c. riguarda la parentela civile; e ricavare da un atto dell’amministrazione repubblicana il vertice della Casa contraddice il principio, accolto dalla Corte d’Appello di Firenze e condiviso da questo studio, secondo cui l’ordinamento dello Stato non decide la successione di una dinastia già regnante (§ 6).

Il silenzio di Umberto II e il consenso implicito. Secondo la Consulta, dopo le nozze «trascorsero 13 anni» senza che il Re disconoscesse il matrimonio; nel giugno 1978, a Beaulieu, egli anzi «si presentò ufficialmente» agli italiani con il figlio e la nuora; la lettera del 1960, «un forte ed accorato appello di un padre al figlio», sarebbe rimasta una lettera privata, «non reiterata in occasione delle nozze con la futura moglie Marina Doria» 91. L’ultima affermazione è smentita dai documenti: il 18 luglio 1963, proprio a proposito di Marina Doria, Umberto II ripeté al figlio «parola per parola» l’avvertimento del 1960 (§ 10) 8. Quanto al silenzio, nella lettura dell’art. II la decadenza discende dalla norma e non da una sanzione da pronunciare; ciò che occorrerebbe, e che nessuna delle fonti esaminate attesta, è un atto positivo di assenso o di reintegrazione 51 53. Le frequentazioni familiari sono indizi di rapporti affettivi, non atti dinastici; la Nota del 2026, sul versante opposto, ricorda che a Cascais alla nuora era riservato il «trattamento di cortesia di marchesa» 50. Resta vero che sul silenzio formale del Sovrano, protratto per tredici anni, la tesi dell’Annuario poggia su un’inferenza e non su un documento (§ 13). La Consulta, infine, data la lettera al 5 gennaio 1960: la data si aggiunge alle varianti del 23 e del 25 gennaio già segnalate 65.

La dichiarazione del dicembre 1983. È l’argomento documentario più forte: un atto sottoscritto dalla Regina e dalle figlie, alla presenza degli esecutori testamentari, registrato a Losanna il 7 dicembre, che qualifica Vittorio Emanuele Gran Maestro dell’Annunziata «in quanto Capo di Casa Savoia» 84 85 91. Le precisazioni del 2007 di Maurizio d’Assia e di Simeone di Bulgaria ne riducono la portata alla custodia dei Collari 86, e in una concezione automatica della successione nessun atto familiare può costituire il Capo della Casa. Ma le precisazioni sono retrospettive e il tenore letterale del 1983 rimane: l’obiezione è ridimensionata, non eliminata.

Le dichiarazioni di Amedeo. La Consulta cita le parole di Amedeo al Corriere della Sera del 22 marzo 1983 – «Se [vi] fossero disposizioni diverse ne sarei stato informato, la legge Salica prevede una successione automatica» – e quelle a Epoca del maggio 1984, che definivano la propria successione «una possibilità remota, perché noi siamo la famiglia cadetta» 91. Sono dichiarazioni dell’interessato e il loro peso non va sottovalutato. Va però notato che la prima, nel momento stesso in cui riconosce Vittorio Emanuele, ribadisce il carattere automatico della successione: la premessa da cui muove l’Annuario. Le dichiarazioni incidono dunque meno sulla questione di diritto – in un sistema automatico la successione non dipende dall’accettazione del chiamato, né dalla sua conoscenza dei fatti che la determinano – che sulla tesi storica di una posizione degli Aosta costante dal 1983. La Nota del 2026 le spiega come un «atto di prudenza e delicatezza», legato agli accordi familiari di quell’anno e alla volontà di non compromettere il processo di abolizione dell’esilio 50: è una spiegazione plausibile, ma di parte, e la tesi secondo cui la successione maturò nel 1983 deve convivere con il fatto che il suo beneficiario per alcuni anni non la rivendicò (§ 15).

L’esercizio di prerogative e il fondamento della potestà normativa. Gli atti del 1984–1985 su titoli, stemmi e Ordini documentano l’esercizio effettivo di potestà dinastiche 67; le memorie del 1987 presentano il titolo di Sant’Anna di Valdieri come concessione di Umberto II, e il trattamento di Principe di Venezia riservato al nipote dal 1972 suggerirebbe una forma di accettazione 73 91. L’emanazione di un atto non ne dimostra tuttavia la validità; la testimonianza del 1987 contrasta con il «Decreto Reale n. 2», intestato allo stesso Vittorio Emanuele, e con il repertorio dei provvedimenti di Umberto II 72; quanto al Principe di Venezia, la Nota del 2026 lo qualifica come trattamento di cortesia privo di decreto 50. Allo stesso modo, le iniziative del 2019–2020 sulla legge salica e il parere di Squarti Perla che ne contesta l’efficacia dipendono entrambi dalla questione pregiudiziale della decadenza, che nessuno dei due può risolvere da solo 94 95.

Bilancio. Un’obiezione resta aperta e va dichiarata: il valore del silenzio formale di Umberto II tra il 1970 e il 1983. Le altre o non reggono alla verifica documentaria (la lettera «non ripetuta»), o attribuiscono allo Stato una competenza che esso non ha (la XIII disposizione), o hanno un peso indiziario che non basta a costituire la successione (la dichiarazione del 1983, le dichiarazioni di Amedeo, l’esercizio di prerogative), o lasciano un margine interpretativo senza scalfire la continuità del requisito dell’assenso (l’abrogazione statutaria).

17. Che cosa questi documenti aggiungono alla lettura della sentenza di Firenze

La sequenza esaminata – gli avvertimenti di Umberto II (1960 e 1963), i due scritti del dicembre 1969, le nozze del 1970–1971, la dichiarazione familiare del 1983 e le sue interpretazioni successive, le pubblicazioni monarchiche degli anni Ottanta, fino alla rivendicazione pubblica del luglio 2006 – dimostra che il conflitto storico-dinastico era preesistente, autonomo e assai più ampio della domanda di usurpazione del cognome proposta in sede civile. Consente anche di comprendere perché il nome «di Savoia» sia diventato il segno più visibile di una disputa che aveva per oggetto tutt’altre prerogative.

Sotto il profilo storico, la ricostruzione dell’Annuario trova in questo insieme documentario una base argomentativa più articolata della sola affermazione circa il matrimonio non autorizzato. Essa deve tuttavia confrontarsi con il tenore letterale degli atti, con le tesi contrarie effettivamente sostenute e con il grado di certezza delle fonti. I documenti prodotti da una parte sono fonti su ciò che quella parte affermò o deliberò; non rappresentano, senza ulteriori verifiche, accertamenti imparziali sulla spettanza delle dignità dinastiche.

Sotto il profilo giuridico, la conclusione della Corte rimane più circoscritta e più solida. Amedeo e Aimone non usurpavano un cognome altrui servendosi, nei termini accertati, del solo elemento «di Savoia», che era anche il loro; nessuna delle allegazioni sulle successioni, le autorizzazioni matrimoniali, gli stemmi differenziati e le titolature era in grado di trasformare l’azione sul nome in un giudizio sulla guida della Real Casa.

Grado di accertamento delle conclusioni. Per rendere visibile la catena dimostrativa, le conclusioni della terza parte si distinguono secondo il loro grado di certezza.

Fatti documentati nel corpus esaminato. Gli avvertimenti di Umberto II del 1960 e del 1963 e la loro ricezione da parte del figlio 7 8 65; l’esistenza dei due scritti del dicembre 1969, nella forma di copie e trascrizioni 66; la celebrazione civile del 12 gennaio 1970, registrata il 23 gennaio, e quella religiosa del 7 ottobre 1971, entrambe documentate dal fascicolo matrimoniale di Teheran 56 57 79 5; il testo della dichiarazione del 5 dicembre 1983 e le precisazioni del 2007 84 86; gli atti emanati dalle due linee nel 1984–1985 e nel 2006 67 68.

Inferenze sostenute da più elementi concordanti. Che Umberto II ritenesse vincolanti le Patenti del 1780 e necessario il proprio consenso preventivo; che il conflitto successorio precedesse di decenni la causa sul cognome; che il consenso preventivo alle nozze del 1970 non risulti da alcuna delle fonti esaminate, mentre le memorie di Vittorio Emanuele riferiscono che i genitori non furono informati della celebrazione civile ⁷⁸. Che il fascicolo canonico di Teheran, pur completo dei documenti di stato civile, non rechi traccia di un’autorizzazione del Sovrano ⁵. Che il matrimonio con Marina Ricolfi Doria, appartenente a una famiglia notabile priva di qualità nobiliare, rientri nella fattispecie del matrimonio disuguale prevista dall’art. II ⁸²ᵇⁱˢ.

Conclusione proposta e sue condizioni. Ritengo più fondata la ricostruzione favorevole alla linea dei duchi d’Aosta, alle seguenti quattro condizioni:

1. le Patenti del 1780, nella parte relativa alla decadenza, hanno conservato efficacia come diritto interno della Casa dopo lo Statuto del 1848 e dopo il 1946;

2. l’assenza di consenso preventivo è confermata;

3. il matrimonio rientra nella fattispecie dell’art. II;

4. non è emerso un provvedimento sovrano idoneo a mutare quella situazione.

Congedo. La controversia dinastica nelle edizioni dell’Annuario: continuità della ricerca e apporti documentari

La controversia dinastica è stata affrontata dall’Annuario della Nobiltà Italiana in cinque edizioni successive: la XXX (2006), apparsa nell’anno della dichiarazione del 7 luglio e introdotta dal principe Amedeo, che impostò la distinzione fra appartenenza genealogica, uso del cognome comune e spettanza delle prerogative; la XXXI (2010), edizione commemorativa dell’Unità uscita nell’anno della sentenza aretina; la XXXII (2014), pubblicata durante la pendenza dell’appello; la XXXIII (2015–2020, pubblicata nel 2021), che offre la base documentaria più ampia, dalle Patenti del 1780 alle tavole fuori testo 5–13; la XXXIV (2021–2026), introdotta dal principe Aimone, pubblicata dopo la diffusione della Nota sulla successione dinastica di Casa Savoia da parte della Casa Reale di Savoia nell’aprile 2026. In precedenza, nella XXVIII edizione (2000), la genealogia della Real Casa di Savoia era stata omessa proprio perché questi aspetti di diritto dinastico e successorio non erano ancora stati approfonditi. Il nucleo principale di questo studio risale al febbraio 2026; documenti e pronunce successivi sono stati integrati fino all’ottobre 2026 ³ ⁹⁶ ⁴ ⁵³ ⁵⁰.

Il punto centrale della linea editoriale, fin dalla XXX edizione, non era che un tribunale della Repubblica attribuisse ad Amedeo il primato dinastico, ma che nessuna disputa sulla successione potesse privare un membro della medesima famiglia dell’elemento nominale che gli apparteneva per discendenza; per la stessa ragione, l’uso dello stemma comune del casato non andava confuso con la spettanza dei differenziamenti propri di specifici ruoli dinastici, o ex dinastici per alcuni 96. È questa sovrapposizione fra diritto al nome e posizione dinastica che la sentenza fiorentina ha respinto.

Sul versante dinastico l’Annuario ha sviluppato una valutazione autonoma, fondata sulle fonti normative della Casa, sulle genealogie e sui documenti discussi nella terza parte. Dire che «Firenze ha dato ragione agli Aosta» in materia di successione sarebbe un errore: il giudice non ha esaminato quel problema. La tesi dinastica regge o cade sui propri argomenti.

Il valore della decisione, per l’indagine storico-giuridica, risiede in questo confine, che consente di rispondere alle domande da cui lo studio ha preso le mosse. Sul diritto al nome, il processo chiarisce che l’uso parziale di un cognome effettivamente posseduto non è usurpazione e che la risonanza storica di un nome comune a più rami non fonda un diritto esclusivo di una sola linea. Sulla storia della controversia, i documenti mostrano che il conflitto successorio precedette di decenni la causa e che il nome «di Savoia» ne divenne soltanto il segno più visibile. Sulla successione, ritengo più fondata la ricostruzione favorevole agli Aosta alle condizioni indicate al § 17: in essa la loro è oggi l’unica linea dinastica della Real Casa e a essa spetta il titolo dinastico principale di Duca di Savoia. Indico inoltre le due questioni – la sopravvivenza della decadenza automatica dopo lo Statuto e il valore del silenzio di Umberto II – sulle quali la ricerca dovrà concentrarsi. L’individuazione del Capo della Casa di Savoia resta materia della storia istituzionale, della genealogia e del diritto dinastico, senza attribuire alla sentenza un’autorità che essa non ha rivendicato.

Appendice A. Approfondimenti storico-documentari

A.1. Le ragioni storiche del matrimonio fra pari rango

Le espressioni «stato inferiore», «nozze disuguali» e «matrimonio morganatico» sono categorie storiche del diritto dinastico, non giudizi sulla persona della sposa né sulla dignità dei ceti non nobili. Nelle monarchie dell’età moderna il matrimonio di un principe chiamato alla successione incideva sulle alleanze, sull’equilibrio interno della famiglia regnante e sul prestigio delle istituzioni; la formazione della consorte negli usi di corte era ritenuta una garanzia di preparazione. Sono le ragioni storiche della disciplina, non criteri da adottare oggi: l’evoluzione delle monarchie europee mostra che il ruolo di consorte può essere ricoperto con autorevolezza da persone prive di ascendenza dinastica o nobiliare.

A.2. I precedenti sabaudi: Savoia-Villafranca, Genova e Aosta.

Un caso storico illuminante è offerto dal matrimonio contratto, senza preventivo assenso regio, da un principe del ramo Savoia-Carignano, noto nelle fonti con il nome di Ilarione, con Élisabeth-Anne Magon de Boisgarin. La documentazione riportata per la vicenda mostra che l’intervento successivo di Vittorio Amedeo III fu circoscritto: vennero riconosciute o restituite alcune prerogative alla persona del principe, senza estenderle senz’altro alla consorte e ai discendenti. Il matrimonio venne celebrato nuovamente a Saint-Malo nel febbraio 1781. Il ramo dei Savoia-Villafranca permette così di cogliere la differenza tra un provvedimento personale di reintegrazione, la trasmissione di un titolo e la capacità dei figli di succedere dinasticamente 97.

La disciplina contemplava, inoltre, esiti differenziati. Nel 1938 Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, sposò con assenso regio Maria Luisa Alliaga Gandolfi dei conti di Ricaldone, appartenente alla media nobiltà, di antica estrazione, ma non a una dinastia, regnante o deposta: la sposa assunse il titolo di Duchessa di Genova. Le comunicazioni coeve riportate nelle note documentano il consenso e la celebrazione delle nozze, dimostrando almeno che non era imprescindibile, in ogni singolo caso, l’unione con una principessa di sangue reale ⁹². Diverso è l’esempio del principe Eugenio Emanuele di Savoia-Villafranca, che sposò Felicita Crosio nel 1863: la sua posizione personale e quella della moglie e della prole ebbero trattamenti distinti, come ricostruito da Andrea Merlotti ⁹³. Nessuno di questi precedenti dispensa però dall’accertare il preciso atto sovrano e il suo contenuto. Va infine corretto un dettaglio della XXXIII edizione dell’Annuario, che riprende una testimonianza di Marino Bon Valsassina: per reintegrare il primo Duca d’Aosta, re abdicatario di Spagna, nell’ordine di successione al Trono d’Italia sarebbe stato richiesto, il 13 marzo 1873, l’assenso scritto «del Principe Oddone, suo fratello cadetto, nonché dei Principi di Casa Genova». Oddone era però morto il 22 gennaio 1866: l’assenso poteva provenire soltanto dai Principi della linea di Genova, come la stessa edizione riporta correttamente in altro luogo ⁹⁸ ⁹⁹.

A.3. La dichiarazione di fedeltà del 2002 e la tesi della debellatio

Un profilo distinto dalla decadenza matrimoniale fu proposto da Roberto Merlo («I Savoia e la Costituzione», febbraio 2002). Distinguendo abdicazione, rinuncia a una successione non ancora aperta e debellatio, egli qualificava la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione repubblicana sottoscritta da Vittorio Emanuele e dal figlio come una rinuncia alle pretese sul trono, ulteriore rispetto agli effetti delle nozze prive di assenso 100. È una costruzione dottrinale, non la conseguenza di una pronuncia: una dichiarazione di lealtà all’ordinamento vigente non equivale di per sé a una rinuncia dinastica. Il saggio, anteriore alla legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 – che fece cessare soltanto i primi due commi della XIII disposizione, lasciando in vigore quelli patrimoniali -, va letto con una riserva: la tesi secondo cui la riforma avrebbe privato di efficacia l’art. 139 Cost. non descrive il diritto vigente, perché la forma repubblicana è un limite assoluto alla revisione 101 102. Ne resta utile la distinzione fra pretese politiche e regole familiari.

A.4. Le volontà di Umberto II e la loro esecuzione

La riunione familiare del 20 marzo 1983 e la testimonianza di Maria Beatrice. Nel memoriale pubblicato da Oggi nel febbraio–marzo 1985, la principessa riferì che la sera del 20 marzo 1983, a Vésenaz, presso l’abitazione di Vittorio Emanuele, gli esecutori testamentari esposero ai familiari le ultime volontà di Umberto II alla presenza del notaio ginevrino Olivier Gampert. Secondo il suo resoconto, nessuno contestò allora l’autenticità della raccolta testamentaria; un’accettazione formale delle volontà fu poi documentata anche da Fausto Solaro del Borgo con riferimento all’atto notarile del 28 marzo 1983 44 103. Le due testimonianze non devono essere confuse: l’accettazione familiare narrata come avvenuta il 20 marzo e l’atto notarile del 28 marzo costituiscono momenti distinti. Un’altra distinzione è essenziale: Solaro del Borgo riferisce che gli scritti lasciati da Umberto II non costituivano, a suo giudizio, un testamento olografo o pubblico nelle consuete forme, pur avendo contenuto disposizioni patrimoniali accolte dagli eredi; Maria Beatrice descrive invece quattro volumi, mentre altre ricostruzioni parlano di tre. La diversità delle testimonianze non autorizza a scrivere che il sovrano «non lasciò un testamento» 44 45 46 58.

Maria Beatrice di Savoia attribuì al padre una posizione particolarmente netta sul requisito dell’assenso matrimoniale e dichiarò che Umberto II avrebbe consultato, dopo il matrimonio di Vittorio Emanuele, Marino Bon Valsassina, Mario Attilio Levi e Aldo (Mazzini) Sandulli, ricevendone pareri favorevoli alla tesi della decadenza. Riferì inoltre la spiegazione paterna secondo cui una Casa non più regnante non avrebbe potuto modificare disinvoltamente le proprie regole successorie ¹⁰³. È una testimonianza da prendere seriamente, ma le asserite consultazioni giuridiche non possono essere equiparate a pareri scritti acquisiti e verificati finché non se ne rinvengano gli atti. La stessa intervista combina un’affermazione circa l’impossibilità per il Re di «nominare» liberamente un successore con il richiamo a possibili cause di esclusione del figlio: la formulazione, intesa come ragionamento personale dell’intervistata, non deve essere assunta quale definizione tecnica del diritto dinastico. La Nota del 2026 richiama inoltre l’intervento del costituzionalista Guido Lucatello sul Corriere della Sera del 5 novembre 1971, secondo il quale, in mancanza di una sanatoria pubblica ed espressa di Umberto II, Vittorio Emanuele non sarebbe più stato successore ⁵⁰.

I lasciti e la loro controversa esecuzione. Nella puntata conclusiva del memoriale Maria Beatrice lamentò la mancata esecuzione delle disposizioni sui Collari dell’Annunziata, sull’archivio e sulle raccolte numismatiche, attribuendone la responsabilità ai fratelli, e riferì che Maurizio d’Assia e Simeone di Bulgaria rinunciarono al mandato di esecutori il 31 marzo 1984: sono accuse della principessa, non condotte accertate 104. Vanno confrontate con la testimonianza di Fausto Solaro del Borgo, che ricorda l’accordo del 29 ottobre 1993 con cui il Governo italiano dichiarò chiusa la disputa sulla documentazione allora recuperata 105: la situazione descritta nel 1985 non è quella definitiva.

Appendice B. Questioni posteriori alla sentenza

B.1. Le iniziative del 2019–2020 sulle regole successorie: un conflitto rimasto aperto

La divergenza interpretativa sulla successione non si è esaurita con la decisione della Corte d’Appello di Firenze. Un episodio successivo, da collocare nel suo corretto ordine cronologico e soprattutto al di fuori dell’oggetto della causa, è rappresentato dai documenti attribuiti a Vittorio Emanuele, datati 28 dicembre 2019, con i quali egli intese modificare le regole successorie tradizionalmente saliche della Casa di Savoia e rendere possibile la chiamata delle discendenti femmine. La notizia venne resa pubblica dal Corriere della Sera il 14 gennaio 2020, indicando in Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, la prima beneficiaria prospettata dalla nuova disciplina 94.

La questione va esaminata distinguendo almeno tre problemi. Il primo riguarda il contenuto esatto dei documenti: quale criterio successorio si intendeva introdurre, da quando avrebbe operato e rispetto a quali dignità? Il secondo concerne la competenza dell’autore: si tratta dell’atto di chi già rivendicava la qualità di Capo della Casa, qualità essa stessa contestata dalla linea degli Aosta. Il terzo è storico-giuridico: se e a quali condizioni le regole interne di una Casa già regnante possano essere mutate in assenza di una Corona e di istituzioni monarchiche statali tuttora operanti.

L’Annuario della Nobiltà Italiana ha sostenuto l’inefficacia delle modificazioni annunciate, muovendo dalla ricostruzione secondo la quale Vittorio Emanuele era già decaduto dai diritti dinastici a seguito delle nozze contratte senza il previo assenso di Umberto II e, dunque, non avrebbe potuto esercitare prerogative normative della Casa. A tale ragione soggettiva la pubblicazione affianca una ragione oggettiva: secondo la sua interpretazione, il complesso delle norme di successione e di appartenenza dinastica non sarebbe liberamente disponibile alla modifica unilaterale in una Casa non più regnante 95.

La seconda proposizione, in particolare, dev’essere esposta come una tesi di diritto dinastico sostenuta dall’Annuario, e non come una regola generale accertata dal giudice italiano o come un principio uniforme, senza eccezioni, per tutte le dinastie europee. Nelle monarchie tuttora regnanti la modifica delle norme di successione può dipendere da procedimenti costituzionali, talora parlamentari; l’analogia fra tali modificazioni statali e un atto interno di una Casa già sovrana richiede quindi un’argomentazione puntuale, non una semplice assimilazione.

Di particolare interesse è il parere pro veritate di Angelo Squarti Perla, riprodotto nella documentazione destinata all’Annuario. Esso distingue le norme sulla successione al trono dall’assetto delle prerogative interne alla Casa e contesta l’efficacia dell’iniziativa del 2019 sia per difetto della potestà esercitata sia per la pretesa precedente decadenza di Vittorio Emanuele. Il parere propone inoltre un’osservazione sull’ordine genealogico: se il nuovo criterio avesse dovuto essere applicato retroattivamente e senza altre condizioni all’apertura della successione di Umberto II, si sarebbe dovuta considerare anche la posizione della primogenita Maria Pia di Savoia, non soltanto quella della nipote Vittoria. È una critica logica all’impostazione della riforma, che resta condizionata alla definizione dell’efficacia temporale e dei requisiti previsti dai documenti stessi 95.

B.2. Titolature, rappresentanza e cerimoniale: documenti e vicende estranei al decisum

L’esercizio di una prerogativa dinastica può rendere pubblica una determinata concezione della continuità della Casa, ma non basta da solo a dimostrare che quella prerogativa spetti giuridicamente al soggetto che la esercita. Questo criterio vale per le attribuzioni di titoli, per le rappresentanze in occasione di cerimonie pubbliche e per l’uso di insegne e trattamenti.

In tale quadro la cronologia predisposta per la XXXIV edizione dell’Annuario registra, sotto l’anno 2023, il conferimento da parte di Aimone di Savoia, indicato dall’Annuario come Duca di Savoia e d’Aosta e Capo della Real Casa, del titolo di «Principe di Acaia» alla figlia Isabella. Il dato merita una menzione come esempio dell’ordinamento titolare adottato dalla linea degli Aosta ¹⁰⁶. Il conferimento di una dignità a una principessa, inoltre, non implica di per sé una modificazione del criterio successorio alla guida della Casa: titolo e capacità successoria sono concetti da tenere distinti.

Un diverso episodio è rappresentato dalla presenza di Amedeo di Savoia-Aosta presso la Santa Sede nel 1978, riferita nelle memorie raccolte da Gigi Speroni. Amedeo racconta di essersi presentato al pontefice Giovanni Paolo I quale rappresentante di Umberto II e di aver recato il saluto del Re. L’episodio è suggestivo per la storia delle rappresentanze informali esercitate dal Duca d’Aosta, ma documenta il ruolo che Amedeo affermava di avere svolto, non un diritto di successione aperto solo nel 1983 ¹⁰⁷. Va anche rettificata la denominazione dell’evento: Giovanni Paolo I non fu incoronato; il Vaticano registra il 3 settembre 1978 la Messa per l’inizio del ministero pontificio ¹⁰⁸.

La morte di Vittorio Emanuele, il 3 febbraio 2024, e le esequie celebrate il 10 febbraio nel Duomo di Torino, con la sepoltura a Superga, hanno riproposto il problema della rappresentazione esteriore del rango: il feretro fu accompagnato da insegne sabaude e da un drappo legato agli Ordini dinastici ¹⁰⁹. A mio giudizio, il cerimoniale seguito si avvicinò, sia pure in forma approssimativa, a quello more nobilium più che a quello riservato ai principi reali. Concorda con questa mia valutazione il nob. cav. Maurizio Bettoja ¹⁰⁹bis. Un rito funebre non decide una questione dinastica, e le scelte cerimoniali dipesero da chi organizzò le esequie: il dato va registrato come elemento di ricezione, non come prova.

Nell’aprile 2026, mentre le due linee diffondevano i documenti discussi al § 16, Aimone propose di «sospendere reciprocamente ogni rivendicazione» e di suddividere pariteticamente le prerogative; la proposta non fu accolta ¹¹⁰. Queste vicende spiegano perché il dibattito sia proseguito ben oltre il 2018 e perché l’Annuario mantenga una distinta trattazione del diritto dinastico.

Appendice C. Concordanza delle tavole e dei testi esaminati

Questa concordanza distingue le riproduzioni di documenti, le trascrizioni editoriali e gli atti di parte. Le tavole sono numerate secondo l’Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed., vol. I, parte I; le tavv. 5–13 sono state esaminate in riproduzione fotografica.

RiferimentoContenuto documentarioRilevanza e limite
Pagine XIII–XV, XXXIII ed.Testo delle Regie Patenti del 13 settembre 1780, commento ai tre articoli e richiamo all’editto del 1782Fonte decisiva per distinguere sanzione discrezionale e decadenza automatica 53
Tavv. 5–6Lettera di Umberto II del 25 gennaio 1960 (parte riprodotta); risposta di Vittorio Emanuele del 15 aprile 1960, con sottoscrizione di presa conoscenzaAttesta gli avvertimenti e la ricezione, non una decadenza già realizzata nel 1960 65
Tavv. 7–8Copia del cosiddetto decreto n. 1 del 15 dicembre 1969, sua trascrizione; decreto n. 2 del 16 dicembre concernente Marina DoriaRiproduzione di atti attribuiti a Vittorio Emanuele; non certificazione della loro validità o del deposito notarile 66
Tavv. 9–10Provvedimento del 30 gennaio 1984 su titoli e stemmi; trascrizione; atto dell’11 giugno 1985 relativo agli OrdiniDocumentano le pretese e l’attività della linea ginevrina 67
Tavv. 11–12Dichiarazione e deliberazione n. 1 del 7 luglio 2006 firmate da Amedeo; testo sulle linee guida per gli Ordini del settembre 2006Documentano il diverso indirizzo dinastico della linea degli Aosta 68
Tav. 13Disegno araldico del Capo della Real Casa secondo il R.D. 1° gennaio 1890, approvazione del 24 novembre 2012 secondo la didascaliaIllustra l’interpretazione araldico-dinastica dell’Annuario, non un atto di riconoscimento statale 40
Pagine XLIII–XLIV, XXXIII ed.Commento e documentazione sulla dichiarazione del 5 dicembre 1983 e sulle precisazioni degli esecutori testamentariPermette di distinguere custodia dei Collari e attribuzione dinastica 111
Pagina V e pp. LIV–LVI, XXXIII ed.Richiamo ai documenti del 28 dicembre 2019 e alla modifica prospettata della regola successoriaControversia posteriore alla sentenza, oggetto di opposte interpretazioni 112
Fascicolo matrimoniale, parrocchia della Consolata, Teheran (trasmesso nel 2025)Certificato del Nevada; attestazione ginevrina del 4 ottobre 1971; atti di battesimo degli sposi; giuramento di stato libero; registro dei matrimoni, n. 419, 7 ottobre 1971Documenta le due celebrazioni e la data del 12 gennaio 1970; non contiene atti di assenso sovrano 5

Criterio editoriale. Le citazioni documentarie sono riportate nel corpo del saggio soltanto quando necessarie all’argomentazione; descrizioni cerimoniali, notizie di cronaca e ricostruzioni delle intenzioni personali dei protagonisti restano subordinate alle fonti pertinenti e sono inserite solo per chiarire la ricezione storica della controversia.

Note e riferimenti bibliografici

1.  Corte d’Appello di Firenze, sez. I civ., sent. 8 gennaio 2018, n. 8, deliberata il 4 dicembre 2017, RG 527/2010, collegio composto da Andrea Riccucci (presidente), Domenico Paparo e Dania Mori (consigliere relatore), pubblicata l’8 gennaio 2018; testo integrale di 22 pagine.

2.  Pur in assenza di un’attestazione di cancelleria, ritengo la sentenza passata in giudicato: è decorso da tempo il termine lungo per il ricorso per cassazione (art. 327 c.p.c.) e non risultano impugnazioni.

3.  Annuario della Nobiltà Italiana, edd. XXX (2006), XXXI (2010), XXXII (2014), XXXIII (2015–2020) e XXXIV (2021–2026), parte I, «Savoia».

4.  Annuario della Nobiltà Italiana, ed. XXXIII (2015–2020), da me curata, Teglio, Annuario della Nobiltà Foundation Trust, 2021, vol. I, parte I, pp. I–XCVI, e tavv. fuori testo 5–13, esaminate in riproduzione fotografica della copia a stampa; cfr. concordanza finale.

5.  Dominique Joseph card. Mathieu, Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini, lettera a me indirizzata, Teheran, 10 febbraio 2025, prot. DJM-238/2025, con sei allegati in riproduzione: il Marriage Certificate del Nevada (nota 56); l’attestazione del Département de justice et police di Ginevra, n. JR/18440, 4 ottobre 1971; l’Acte de baptême di Marina Ariane Jeanne Doria, parrocchia di Sainte-Jeanne-de-Chantal, Ginevra, folio 29, n. 8, rilasciato il 2 ottobre 1971 dall’abbé Claude Schmid; il «Giuramento di stato libero» di Vittorio Emanuele di Savoia, Teheran, 6 ottobre 1971, sottoscritto dal parroco Francesco Zannini e da due testimoni; l’atto di battesimo di Vittorio Emanuele, Roma, 31 maggio 1937, redatto dal Cappellano Maggiore Giuseppe Beccaria, in copia fotostatica autenticata; la fotocopia del registro dei matrimoni (nota 57). La lettera indica Cologny come luogo di nascita della sposa; l’atto di battesimo reca «née à Genève».

6.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 1, p. 7; § 3, pp. 11-12; § 4, p. 15; conclusioni degli appellati, cap. 5, p. 4, per le difese delle parti e la dichiarazione del 7 luglio 2006.

7.  Umberto II, lettera a Vittorio Emanuele del 25 gennaio 1960, controfirmata «Per presa conoscienza [sic]»; Vittorio Emanuele, risposta del 15 aprile 1960; riproduzione in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed., tavv. 5–6 (cfr. nota 65). A. A. Mola, Declino e crollo della monarchia in Italia. I Savoia dall’Unità al referendum del 2 giugno 1946, Milano, Mondadori, 2006, pp. 309, 384–386; cfr. L. Regolo, Maria José regina indomita, Roma, Ares, 2022.

8.  Umberto II, lettera a Vittorio Emanuele del 18 luglio 1963, con annotazione autografa di Vittorio Emanuele del 25 agosto 1963, nella trascrizione esaminata.

9.  «Nella guerra del nome soccombe Amedeo: non potrà più chiamarsi solo Savoia», in Quotidiano Nazionale, 13 febbraio 2010; «Morto il Principe Amedeo di Savoia, duca d’Aosta», in Il Giorno, 1° giugno 2021.

10.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 3, pp. 13-14.

11.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 1, pp. 7-8, e conclusioni degli appellati, pp. 6-7, per i testi indicati in primo grado (fra i quali anche Filippo Bruno di Tornaforte ed Enrico Giuliano di Sant’Andrea). I cognomi dei testi si indicano qui nella forma in cui figurano nella documentazione giudiziaria, con un’eccezione. La sentenza scrive «Pier Luigi Divina (Presidente della Consulta)»: si adotta la grafia Duvina.

12.  Ivi, § 1, pp. 8-10.

13.  Ivi, § 1, p. 10.

14.  «Nella guerra del nome soccombe Amedeo», cit.

15.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 5, p. 17; p. 22 per la data della deliberazione.

16.  Ivi, § 7, p. 19, che riproduce l’ordinanza del 15 settembre 2010.

17.  Ivi, §§ 6-10, pp. 17-21, e dispositivo, pp. 21-22.

18.  «”Io, Amedeo finalmente Savoia”: cognome, il duca esulta alla sentenza. “Resterò ad Arezzo”», in La Nazione, 20 gennaio 2018.

19.  D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 89 ss., come modificato dal d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.

20.  Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 13 (testo), Considerato in diritto, §§ 5.1-5.3. Sul cognome dei figli, nella stessa prospettiva, Corte cost., sentt. n. 286/2016 e n. 131/2022. In dottrina, A. De Cupis, I diritti della personalità, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1982; G. Pino, Il diritto all’identità personale, Bologna, il Mulino, 2003.

21. C. Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare italiano, vol. I, Milano, Giuffrè, 1961, p. 23. Sul diritto nobiliare regnicolo e sulla sua sopravvivenza residuale, R. Cecchetti, Manuale di diritto nobiliare, Pisa, Pisa University Press, 2013; il mio «Elementi di diritto nobiliare di derivazione regnicola nella Repubblica Italiana», in R. Cecchetti (a cura di), Storia del diritto nobiliare italiano, Pisa, Pisa University Press, 2022; W. Pagnotta (a cura di), Riconoscimenti di predicati italiani e di titoli nobiliari pontifici nella Repubblica italiana, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997.

22.  Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 101, Considerato in diritto, §§ 4-5. In senso critico M. Bon Valsassina, «La XIV disposizione finale della Costituzione e sua opinabile ricostruzione ermeneutica», in Giur. cost., 1967, I; v. anche A. Pezzana, «Commento alla sentenza della Corte costituzionale sui titoli nobiliari (8 luglio 1967, n. 101)», in Riv. arald., 1967; G. Coscia, «La Corte costituzionale e i predicati nobiliari», in Foro pad., 1968, IV, 10.

23.  Cass. civ., sez. I, ord. 4 aprile 2024, n. 8955 (massimario ufficiale della Corte di cassazione); «Predicato nobiliare nel cognome, gli altri discendenti “non hanno voce in capitolo”», in NT+ Diritto, 4 aprile 2024.

24.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 7, pp. 17-18.

25.  Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n. 10936 (massime): sono cognomizzabili i predicati di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione. Sul titolo ducale, la scheda della Real Casa di Savoia nell’Annuario della Nobiltà Italiana.

26.  Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3779, sulla scia di Cass., sez. un., 20 maggio 1965, n. 987.

27.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 7, p. 18.

28.  Ivi, § 7, pp. 19-20.

29.  Cass. civ. n. 5343/1984, citata in Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 4, p. 16.

30.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 7, p. 18.

31.  Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n. 10936, citata attraverso le massime (ove il riferimento all’«art. 14 Cost.» va inteso alla XIV disposizione transitoria e finale).

32.  Sulla cognomizzazione e sul suo rapporto con il diritto all’identità personale, M. Gaslini, «La cognomizzazione dei predicati nobiliari (Osservazioni sulla XIV disp. trans. della Costituzione)», in Riv. dir. civ., 1991, n. 3; S. Bordonali, «La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi», in Riv. dir. civ., 1999, pp. 373 ss.; M. Scafidi, «Diritto all’identità personale e cognomizzazione del predicato nobiliare», in Dir. fam. pers., 2000.

33.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 2, pp. 10-11 (p. 10 per la cognomizzazione dal 1° gennaio 1948), e § 3, p. 14.

34.  Ivi, § 7, p. 20.

35.  Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972.

36.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, conclusioni degli appellati, pp. 4-6, capitoli 14-20.

37.  Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2026, n. 23023, RG 25038/2025, testo integrale, in particolare pp. 5–8. La causa riguardava la richiesta di sostituire «nobile» con «conte» in un repertorio privato, non la titolarità di prerogative dinastiche.

38.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, § 8, p. 20, con richiamo a Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2004, n. 16984, e a Cass. nn. 6038/1998 e 12738/1995.

39.  Ivi, § 8, pp. 20-21.

40. Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, tav. 13, «Stemmi della famiglia reale»: grande stemma del Capo della Real Casa, in riferimento al R.D. 1° gennaio 1890, secondo il disegno approvato da Amedeo di Savoia il 24 novembre 2012; disegni da me rielaborati, come specifica la didascalia.

41.  Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, conclusioni degli appellati, pp. 6-7.

42.  Ivi, § 1, p. 9, e § 7, p. 19.

43.  Statuto fondamentale del Regno di Sardegna, 4 marzo 1848, art. 2; O. Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1933–1934, p. 160, per il significato giuspubblicistico della successione salica. Sulla tradizione medievale sabauda, v. anche la documentazione richiamata nella parte I dell’Annuario, XXXIV ed.

44. F. Cammarano – S. Botta, «Intervista al conte Fausto Solaro del Borgo (consegnatario del testamento di S.M. Umberto II di Savoia)», 21 dicembre 2002, SISSCO, testo integrale, risposta alla domanda n. 3. Il testimone dichiara l’assenza, secondo la propria ricognizione, di un testamento olografo o pubblico e riferisce l’atto notarile di accettazione delle volontà del 28 marzo 1983.

45.  F. Cammarano, «Umberto II», Il Messaggero, 11 febbraio 1993, nella serie «I Grandi Numismatici» della Società numismatica Italiana, riproduzione PDF, p. 5 del PDF (tre volumi rilegati in blu).

46.  Maria Beatrice di Savoia, dichiarazioni in Oggi, a. XLI, n. 9, 27 febbraio 1985, p. 40 (quattro volumi rilegati, con fogli manoscritti e dattiloscritti, sottoscrizioni e sigle).

47.  R. Tumbarello, «Era il 18 marzo 1983…», memoriale-intervista di Maria Beatrice di Savoia, Oggi, a. XLI, n. 9 (27 febbraio 1985), pp. 39–41 e 84: ripartizione dell’asse familiare indicata nella proporzione 25% alla vedova e 75% fra i quattro figli.

48.  Maria Beatrice di Savoia, «Sì, hanno impedito a papà di fare del bene all’Italia», intervista a cura di R. Tumbarello, Oggi, a. XLI, n. 10/11 (13 marzo 1985), pp. 59–65, per Collari, archivio e legati a istituzioni; cfr. R. Tumbarello, «Mi dicono “pazza” perché ho raccontato la verità», ivi, p. 8.

49.  Ufficio del Custode della Sindone, «Il Custode della Sindone», sindone.org: il trasferimento di proprietà alla Santa Sede per volontà di Umberto II venne perfezionato il 18 ottobre 1983. Sul testo testamentario della donazione: documento del 27 marzo 1981 citato nella raccolta Testamento di Umberto II su sindone.info. Per il più ampio legato archivistico: I. Massabò Ricci, «L’archivio dei re d’Italia depositato presso l’Archivio di Stato di Torino», Cheiron, 1996, nn. 25–26, riprodotto sul sito SISSCO.

50.  Casa Reale di Savoia, Segreteria per la Comunicazione, Nota sulla successione dinastica di Casa Savoia, s.d. [aprile 2026], testo non firmato, «a cura della Segreteria per il Cerimoniale» secondo la sua n. 1, con 46 note e in allegato le riproduzioni delle lettere di Umberto II del 25 gennaio 1960 e del 18 luglio 1963 e della risposta del 15 aprile 1960; pubblicata sul sito casarealedisavoia.it e riprodotta dal Notiziario Araldico (cfr. nota 84). Vi si leggono la lettura della quota testamentaria del figlio, «pari a quella delle sorelle»; il richiamo a G. Lucatello, «I riflessi giuridici delle nozze fra Vittorio Emanuele e Marina Doria», Corriere della Sera, 5 novembre 1971 (n. 28 della Nota); il «trattamento di cortesia di marchesa» riservato a Marina Doria a Cascais (n. 30); la qualificazione del titolo di Principe di Venezia come trattamento di cortesia privo di decreto; la spiegazione delle dichiarazioni di Amedeo del 1983–1986 (nn. 29 e 42).

51.  Vittorio Amedeo III, Regie Lettere Patenti del 13 settembre 1780, artt. 1–3, testo e commento in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, parte I, pp. XIII–XV; cfr. anche nota 53. Si distingue fra assenza del permesso (art. I), assenza del permesso accompagnata da matrimonio disuguale (art. II) e matrimonio disuguale autorizzato con condizioni (art. III).

52.  Regio editto del luglio 1782, art. X (datato 16 luglio in numerose trascrizioni e 17 luglio nell’elenco degli atti posto a p. XIII della XXXIII edizione); Codice civile del Regno d’Italia (1865), art. 69; Codice civile del 1942, art. 92, nella sua formulazione storica. Per l’inquadramento nella dottrina del periodo monarchico, cfr. G. Morelli, Il Re (1899), pp. 257 ss.; V. Miceli, Diritto costituzionale (1913), p. 486; E. Crosa, La monarchia nel diritto pubblico italiano (1922), p. 20; E. Presutti, Diritto costituzionale (1915), p. 298.

53.  Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, parte I, pp. XIII–XV, «1. Leggi dinastiche della Real Casa di Savoia», riproduzione e commento degli artt. 1–3 delle Regie Patenti del 13 settembre 1780; a p. XIII l’elenco delle fonti data l’editto al 17 luglio 1782, mentre numerose trascrizioni indipendenti recano il 16 luglio.

54.  La disposizione originaria dell’art. 92 c.c. è storicamente riferibile alla monarchia ed è segnalata come abrogata per effetto della sua caduta. Per il testo del 1942: R.D. 16 marzo 1942, n. 262, G.U. n. 79 del 4 aprile 1942; cfr. la scheda aggiornata dell’articolo in Brocardi. Non va confusa con le eventuali norme interne di una Casa già sovrana.

55.  R.D. 1° gennaio 1890, Titoli e stemmi della Famiglia Reale, in particolare artt. 6–7 e 14; per una discussione coeva cfr. «La prerogativa senatoria nei principi del sangue», fonte conservata nella Biblioteca della Camera dei deputati.

56.  Marriage Certificate, State of Nevada, County of Clark, Book 320, 527056, No. A 298944: celebrazione «on the 12th day of January A.D. 1970» davanti a Roy A. Woofter, Justice of the Peace, Las Vegas Township; testimoni Corrado Agusta e Franco Chiesa; registrazione «Jan 23 1970» nel Book of Marriages della contea di Clark (recorder Paul E. Horn). Riproduzione fotografica nel fascicolo matrimoniale della parrocchia della Consolata di Teheran (nota 5).

57.  Liber matrimoniorum della parrocchia della Beata Maria Vergine Consolatrice degli Afflitti, Teheran, A.D. 1971, n. 419, 7 ottobre 1971, celebrante il parroco Francesco Zannini; testimoni Jacques Piccard e Corrado Agusta, con l’aggiunta di «Roberto de Balcany» e di Shahram Pahlavi; date delle pubblicazioni cancellate, colonna delle Adnotationes e formula sulla comunicazione all’autorità civile in bianco. Fotocopia del registro trasmessa con la lettera citata alla nota 5. L’identificazione di «Roberto de Balcany» con Robert Zellinger de Balkany, marito di Maria Gabriella di Savoia dal 1969 al divorzio del 1990, si fonda sul nome e sulla residenza parigina; la grafia del registro è conservata.

58.  F. Cammarano – S. Botta, intervista a F. Solaro del Borgo, 21 dicembre 2002, SISSCO, cit. alla nota 44, in particolare sulla natura degli scritti testamentari e sull’atto ginevrino del 28 marzo 1983; Maria Beatrice di Savoia, memoriale in Oggi, 27 febbraio 1985, cit. alle note 46, 47 e 103. Le divergenze sul numero dei volumi (tre o quattro) e sulla qualificazione giuridica delle carte sono attribuite alle rispettive testimonianze.

59.  Costituzione della Repubblica italiana, disposizioni transitorie e finali XIII e XIV; legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, pubblicata nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002, testo ufficiale.

60.  C. Griffoni, «La fidanzata segreta di Vittorio Emanuele», Epoca, a. IX, n. 390 (23 marzo 1958), copertina e pp. 42–46.

61.  P. F. Pingitore, «Vittorio Emanuele rinuncia al trono. La corona di Amedeo», Lo Specchio, a. III, n. 3 (18 gennaio 1960), pp. 4–6.

62.  F. Lucifero, lettera a Umberto II del 2 ottobre 1959, in La solitudine del Re. Epistolario tra il Re Umberto II di Savoia e il Ministro della Real Casa Marchese Falcone Lucifero, a cura di Lia Bronzi, Fano, Edizioni Helicon, 2019, p. 185.

63. «Imminente il matrimonio di Vittorio Emanuele?», Corriere d’informazione, 28 giugno 1960, servizio datato Messina 27 giugno; articolo di Oggi del 7 luglio 1960 sulla coppia Vittorio Emanuele–Dominique Claudel; entrambi citati di seconda mano.

64.  E. Hardcastle, «Prince Victor dines alone in a parked plane», The Sunday Express, 17 febbraio 1963; «Per ora Vittorio Emanuele non sposerà la Doria», Corriere della Sera, 17 febbraio 1963.

65.  Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, tavv. 5–6, riproduzione della lettera di Umberto II a Vittorio Emanuele del 25 gennaio 1960 e della risposta di quest’ultimo, 15 aprile 1960. Le due tavole permettono il controllo della parte riprodotta del carteggio e della formula di presa conoscenza.

66.  Ivi, tavv. 7–8, copia e trascrizione del documento intitolato «Decreto Reale n. 1» del 15 dicembre 1969 e documento «Decreto Reale n. 2» del 16 dicembre 1969. La didascalia della tav. 7 distingue la copia dall’originale.

67.  Ivi, tavv. 9–10: provvedimento datato 30 gennaio 1984, «Sopra i titoli e gli stemmi della Reale Famiglia», con la firma attribuita a Vittorio Emanuele e l’emblema; trascrizione del medesimo e provvedimento dell’11 giugno 1985 concernente gli Ordini dinastici.

68.  Ivi, tavv. 11–12: Amedeo di Savoia, «Dichiarazione» del 7 luglio 2006 sull’assunzione pubblica della qualità di Capo della Real Casa e del titolo di Duca di Savoia; «Deliberazione n. 1», San Rocco, 7 luglio 2006; documento relativo alle linee guida degli Ordini dinastici, 19 settembre 2006.

69.  Sui due documenti datati 15 e 16 dicembre 1969, cfr. Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed., tavv. 7–8 (nota 66), e le trascrizioni nei materiali per la XXXIV edizione; «La detronizzazione di Umberto da parte di Vittorio Emanuele: smentita “reale”, ma ecco i documenti che confermano i fatti», Il Giornale, 7–8 ottobre 1985.

70. Vittorio Emanuele di Savoia, documento denominato «Decreto Reale N. 1», Ginevra, 15 dicembre 1969, artt. 4–6, riprodotto in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed., tav. 7 (nota 66).

71.  Documento denominato «Decreto Reale N. 2», Ginevra, 16 dicembre 1969, art. unico, sulla concessione del titolo di Duchessa di S. Anna di Valdieri a Marina Ricolfi Doria; cfr. tav. 8 (nota 66).

72.  G. Speroni, Umberto II. Il dramma segreto dell’ultimo re, Milano, Rusconi, 1992, p. 330; Id., I Savoia scomodi. La saga degli Aosta, Milano, Rusconi, 1999, pp. 455–457; Annuario della Nobiltà Italiana, ed. XXXIII (2015–2020), cit., vol. I, p. XXIX, per le riproduzioni dei «Decreti Reali» attribuiti a Vittorio Emanuele nel 1969. Per la cronologia della pubblicazione giornalistica cfr. G. Perna, Il Giornale, 7 ottobre 1985.

73. Vittorio Emanuele di Savoia, Io, Vittorio Emanuele re in esilio, memorie a cura di P. Carpi, Milano, Editoriale Albero, 1987, p. 153, per la dichiarazione retrospettiva sul conferimento della dignità di duchessa di Sant’Anna di Valdieri da parte di Umberto II; per l’assenza dell’atto negli elenchi delle concessioni, cfr. le rubriche dei provvedimenti nobiliari dell’Annuario, ed. XXXIII.

74.  Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIV ed. (2021–2026), parte I, «Savoia», ove il concetto di lesa maestà è trattato per la prima volta nell’ambito della questione dinastica. La qualificazione va intesa come giudizio interno al diritto dinastico della Casa, non come affermazione della punibilità del comportamento nell’ordinamento statale repubblicano.

75.  Amedeo di Savoia-Aosta, In nome del re. Conversazione con Gigi Speroni, Milano, Rusconi, 1986, e G. Speroni, Umberto II. Il dramma segreto dell’ultimo re, Milano, Rusconi, 1992, pp. 330 ss.

76.  Sulle notizie del colloquio e sulle ricostruzioni relative al dicembre 1969, cfr. i brani memorialistici raccolti nei materiali per la XXXIV edizione dell’Annuario. Non sono noti né un verbale del colloquio né un documento costitutivo di investitura.

77. Per la data dell’11 gennaio 1970 nelle biografie e nelle cronache: «Dai guai giudiziari al rientro in Italia», Corriere della Sera, 16 giugno 2006, scheda.

78.  Vittorio Emanuele di Savoia – A. Feroldi, Lampi di vita, Milano, Rizzoli, 2002, pp. 186–187; Marriage Certificate, cit. alla nota 56; Affidavit of Application for Marriage Licence, atto in data 12 gennaio 1970, nella trascrizione esaminata. Attestazione dei testimoni e registrazione vanno tenute distinte.

79.  Marriage Certificate, cit. alla nota 56: celebrazione 12 gennaio 1970, registrazione 23 gennaio 1970; République et Canton de Genève, Département de justice et police, attestation n. JR/18440, 4 ottobre 1971 («contracté à Las Vegas le 23 janvier 1970»); V. E. di Savoia – A. Feroldi, Lampi di vita, Milano, Rizzoli, 2002, pp. 186–187 (11 gennaio). La data dell’attestazione ginevrina coincide con quella della registrazione nella contea di Clark.

80.  Codex Iuris Canonici (1917), can. 1094 e can. 1099 § 1, sulla forma canonica obbligatoria per i battezzati nella Chiesa cattolica; la disciplina è confermata dal Codex del 1983, cann. 1108 e 1117.

81.  Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, art. 118 cpv. 2, nel testo allora vigente: «Die kirchliche Trauungsfeierlichkeit darf ohne Vorweisung des Ehescheines nicht vorgenommen werden» (la cerimonia religiosa non può aver luogo senza la presentazione del certificato di matrimonio civile); la regola è oggi all’art. 97 cpv. 3 («Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil»).

82.  Maria Beatrice di Savoia, memoriale-intervista in Oggi, anno XLI, nn. 5–10/11 (1985), particolarmente n. 9 del 27 febbraio 1985. La testimonianza sui fatti va distinta dalla conclusione dinastica proposta dall’intervistata.

82 bis.  Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), cit. (nota 4), vol. II, parte V, pp. 2654–2655, «Ricolfi (e Ricolfi Doria)» e anche Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIV ed. (2021–2026), parte V «Ricolfi (e Ricolfi Doria e poi anche Doria)». L’uso del titolo marchionale della famiglia materna da parte di Nino Ricolfi Doria è registrato nella nota 2 delle schede.

82 ter. G. M. Delle Piane, I Ricolfi e i Doria tra cronaca e storia al tramonto dell’antica repubblica di Genova, in “Rivista araldica”, 1984 (82), pp. 49-56, 85-96.

83.  Amedeo di Savoia-Aosta, In nome del re, con Gigi Speroni, Milano, Rusconi, 1986, per il conferimento del Collare dell’Annunziata ad Aimone nel 1982.

84.  «Les héritiers soussignés de S.M. le Roi Humbert II […]», dichiarazione di Cascais, 5 dicembre 1983; riprodotta in Casa Reale di Savoia, Nota sulla successione dinastica di Casa Savoia, s.d. [aprile 2026] (nota 50), e in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed., pp. XLIII–XLIV (nota 111) (riproduzione).

85.  Dichiarazione familiare 5 dicembre 1983, registrata a Losanna il 7 dicembre 1983 presso il Greffe Municipal, Bureau des Déclarations; riprodotta su Il Giornale, 20 dicembre 2017, p. 10. Conferma indiretta della registrazione: «Per la Consulta è Emanuele Filiberto il Capo di Casa Savoia», Notiziario Araldico, 14 aprile 2026.

86.  Maurizio d’Assia, lettera a Maria Gabriella di Savoia, 22 maggio 2007; Simeone di Bulgaria, lettera del 9 maggio 2007 a Maria Gabriella e Maria Beatrice; trascrizioni anche nella Nota sulla successione dinastica della Casa Reale di Savoia (2026), cit.

87. M. de Nardelli, La successione dinastica in Casa Savoia, «Monarchia nuova», I (febbraio 1987), 25 pp., opuscolo fuori commercio diffuso a cura dell’U.M.I. (cfr. nota 88). La Consulta dei Senatori del Regno usa la medesima forma del titolo e indica genericamente la metà degli anni Ottanta. Per l’orientamento dell’U.M.I. cfr. «Storia dell’U.M.I.», sul sito della Consulta dei Senatori del Regno.

88.  M. de Nardelli, La successione dinastica in Casa Savoia, cit. Sulla ricezione coeva, M. Fumagalli, «Vittorio non è più re neanche dei monarchici», Corriere della Sera, 13 febbraio 1987.

89.  Amedeo di Savoia-Aosta, dichiarazione pubblica del 7 luglio 2006; «Deliberazione», San Rocco, 7 luglio 2006, attribuzione di incarichi e deleghe; riproduzioni in Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed., tavv. 11–12 (nota 68). Per il contenuto processualmente rilevante della dichiarazione, Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 8/2018, §§ 3–4, pp. 11–15.

90.  Sezione Studi della Segreteria di S.A.R. il Duca di Savoia, «In ordine alla titolatura di S.A.R. Umberto di Savoia Principe di Piemonte», pronunciamento 28 marzo 2009; Amedeo di Savoia-Aosta, lettera recante data 9 marzo 2009 sul titolo di Principe di Piemonte, e lettera 24 maggio 2011 sul titolo di Duca degli Abruzzi; trascrizioni nella documentazione dell’Annuario.

91.  Consulta dei Senatori del Regno (vittoriana), La legittimità nella successione in Casa Savoia, Firenze, 11 aprile 2026, sottoscritta dal presidente Giovanni Duvina, 12 pp.: p. 3 (art. 81 dello Statuto), p. 5 (delibera della commissione elettorale di San Giovanni Valdarno del 2 novembre 1983: «un collaterale in settimo grado dell’ex re Umberto II»), p. 7 (i «13 anni» successivi alle nozze; la lettera «non reiterata»; Corriere della Sera, 22 marzo 1983, con il refuso «Se i fossero»), p. 8 (lettera datata 5 gennaio 1960; Beaulieu, giugno 1978), p. 10 (Epoca, maggio 1984). Riprodotta dal Notiziario Araldico, 14 aprile 2026, e con il titolo «Per la Consulta è Emanuele Filiberto il Capo di Casa Savoia» nell’articolo di presentazione. Il documento non menziona la lettera di Umberto II del 18 luglio 1963.

92.  «Il fidanzamento del Duca di Genova», in Genova. Rivista municipale, gennaio 1938, p. 73; La legislazione fascista nella XXIX legislatura 1934–1939, vol. I, a cura del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Roma, Tipografia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, p. 8; G. Mola di Nomaglio, Bibliografia delle famiglie subalpine, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2008, p. 701, per la bibliografia sugli Alliaga-Gandolfi di Ricaldone.

93. A. Merlotti, «Savoia Villafranca, Eugenio Emanuele, principe di Carignano», in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 91, 2018, per il matrimonio del 25 novembre 1863 con Felicita Crosio, le conseguenze per la sua consorte e i figli, nonché il provvedimento concesso nel 1888 da Umberto I.

94.  E. Roddolo, «La svolta dei Savoia dopo mille anni: anche le donne a capo del casato», Corriere della Sera, 14 gennaio 2020 (pubblicazione online alle ore 22:21). I documenti recano la data del 28 dicembre 2019 (articolo).

95.  Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, parte I, p. V e pp. LIV–LVI; materiali per la XXXIV ed., parte I, sulle iniziative di Vittorio Emanuele del 2019 e sul parere pro veritate di A. Squarti Perla, «Sul preteso motu proprio abolente la Legge Salica nella Real Casa di Savoia».

96.  Per la continuità della posizione editoriale prima e dopo il 2006, cfr. Annuario della Nobiltà Italiana, «La tumulazione del Re Vittorio Emanuele III d’Italia e della Regina Elena a Vicoforte […]», agosto 2026, che rivendica una posizione anteriore alla diffusione pubblica delle lettere del Sovrano nel 2006. Trattandosi di una mia testimonianza di direttore dell’Annuario, il riscontro puntuale delle formulazioni adottate va condotto sulle pagine delle singole edizioni.

97. A. Merlotti, «Savoia Villafranca, Eugenio Emanuele, principe di Carignano», in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 91, 2018, Treccani, e Annuario della Nobiltà Italiana, varie edizioni dal 2000, per l’origine del ramo e la successiva vicenda della discendenza. Le fonti recano ora «Eugenio Ilarione», ora «Luigi Ilarione», e datano la patente al 28 novembre o all’ottobre 1780.

98. Eugenio Oddone Maria di Savoia, Duca del Monferrato, fratello cadetto di Amedeo, morì a Genova il 22 gennaio 1866: Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, parte I, p. XI. Nel marzo 1873 la linea di Genova era rappresentata, quanto ai maschi, dal solo Tommaso, Duca di Genova (1854–1931). L’attribuzione corretta dell’assenso ai «Principi della linea di Savoia Genova, che gli erano subentrati» si legge ivi, p. XV, nota 30.

99. Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, parte I, p. XVI e p. XXXIX, nota 81, ove la testimonianza di Marino Bon Valsassina è riportata testualmente: «Può ricordarsi utilmente che nel marzo 1873 – mi pare il 13 – fu richiesto l’assenso scritto del Principe Oddone, suo fratello cadetto, nonché dei Principi di Casa Genova». La menzione di Oddone risale dunque alla fonte citata, e non a una ricostruzione dell’Annuario.

100.  R. Merlo, «I Savoia e la Costituzione», Diritto & Diritti, febbraio 2002, testo integrale, in particolare sui concetti di abdicazione, rinuncia, debellatio e sul significato attribuito alla dichiarazione di fedeltà di Vittorio Emanuele. Merlo richiama Regie Patenti del 7 settembre 1780, data che non coincide con quella degli atti del 13 settembre (testo integrale).

101.  Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 252 del 26 ottobre 2002, testo ufficiale, in vigore dal 10 novembre 2002; Costituzione, XIII disposizione transitoria e finale. Il testo costituzionale continua a contenere i commi patrimoniali, il cui ambito applicativo va distinto dalla questione dinastica.

102.  Costituzione italiana, art. 139; Corte costituzionale, sentenza n. 1146/1988, § 2.1, che ricomprende espressamente la forma repubblicana fra i limiti assoluti alla revisione costituzionale; si veda anche Corte costituzionale, sent. n. 125/2025 sulla tutela dei principi supremi. L’opposta tesi di Merlo (2002), secondo cui l’art. 139 cesserebbe di operare con la riforma della XIII disposizione, va riferita all’autore e non al regime costituzionale vigente.

103.  R. Tumbarello, «Maria Beatrice racconta. La verità sulla famiglia Savoia», Oggi, a. XLI, n. 9 (27 febbraio 1985), pp. 39–41, 84. Il nome del notaio è Olivier Gampert, come risulta anche dalla trattazione sull’archivio sabaudo in SISSCO; la data del 28 marzo 1983 per l’atto di accettazione viene invece da F. Cammarano – S. Botta, intervista a F. Solaro del Borgo del 21 dicembre 2002, SISSCO.

104.  Maria Beatrice di Savoia, intervista a cura di R. Tumbarello, Oggi, a. XLI, n. 10/11 (13 marzo 1985), pp. 59–65, segnatamente sui lasciti, sui Collari e sulle dimissioni degli esecutori da lei datate 31 marzo 1984.

105.  F. Cammarano – S. Botta, «Intervista al conte Fausto Solaro del Borgo», 21 dicembre 2002, SISSCO, domande 1–5: inventario maggio 1983, atto di accettazione del 28 marzo 1983 e conclusione dell’accordo sul patrimonio archivistico il 29 ottobre 1993. Si leggano insieme le dichiarazioni di Solaro sulle opposte responsabilità dei membri della famiglia e le attestazioni di rispetto delle casse inventariate.

106.  Cronologia predisposta per la parte I della XXXIV edizione dell’Annuario : «2023 – S.A.R. il Principe Aimone, Duca di Savoia e d’Aosta, assegna il titolo di Principe di Acaia a S.A.R. la Principessa Reale Isabella».

107.  Amedeo di Savoia-Aosta, In nome del re. Conversazione con Gigi Speroni, Milano, Rusconi, 1986, per la rappresentanza presso Giovanni Paolo I nel 1978.

108.  Santa Sede, Giovanni Paolo I, «Omelie», «Santa Messa per l’inizio del Ministero del Sommo Pontefice Giovanni Paolo I», 3 settembre 1978. Giovanni Paolo I rinunciò al rito dell’incoronazione: la denominazione corretta è quella di Messa per l’inizio del ministero petrino.

109. Diocesi di Torino, «Funerali e sepoltura di Vittorio Emanuele di Savoia», 4 febbraio 2024, sull’organizzazione delle esequie del 10 febbraio; ANSA, «Funerali Vittorio Emanuele, centinaia seguono sotto la pioggia», 10 febbraio 2024. Sotto il profilo cerimoniale va distinto il rito more nobilium, proprio della tradizione italiana e destinato ai nobili, da quello riservato alle persone di rango reale. Nel primo la cassa, coperta dalla coltre nera con gli stemmi agli angoli e con fasci di ceri appoggiati sui lembi ricadenti a terra, è deposta sul pavimento, in segno di umiltà di chi in vita fu grande. Nel secondo il defunto, in quanto personaggio pubblico, deve essere visibile da tutti: la cassa è posta su un alto catafalco, di norma su tre gradini come il trono, oppure su un letto di duolo ampio e inclinato, sempre con il capo verso l’altare, rivolta ai presenti, e coperta da una coltre nera o di tela d’oro bordata di nero. In Casa Savoia la coltre nera si accompagnava al catafalco in velluto rosso gallonato d’oro, memoria delle coltri medievali in tessuti preziosi e colorati, anteriori alla diffusione del nero sul finire del XV secolo. Nel 2024 il cerimoniale regale non fu seguito. Nella cappella della Venaria la cassa fu deposta a terra, con il capo verso l’altare, coperta non da una coltre ma da un drappo rosso bordato di nero con lo stemma di Savoia al centro, troppo corto per la cassa; vi fu poi aggiunto un cuscino del medesimo tessuto, con una corona ricamata, su cui venne posto il Collare dell’Annunziata. Il rosso non appartiene al lutto sabaudo: è semmai il colore del lutto pontificio (Papa luget in rubro). Se si voleva una bandiera anziché una coltre, sarebbe stato appropriato lo stendardo reale azzurro. Nel Duomo di Torino la cassa entrò coperta dal drappo, con cordoni tenuti dai principi reali Aimone di Savoia e Sergio di Jugoslavia. I cordoni, sviluppo ottocentesco dei lembi della coltre sorretti nei cortei nobiliari, nei funerali reali spettavano alle cariche della Corte del defunto e, nel Regno d’Italia, ai grandi ufficiali dello Stato, mai a principi, per i quali avrebbero indicato una subordinazione gerarchica: ai principi competeva semmai di seguire il feretro. Infine, nel Duomo, la cassa fu collocata con i piedi verso l’altare e il drappo disposto di traverso. Ne risultò un cerimoniale more nobilium, per quanto approssimativo: quello, appunto, che conveniva a chi, nella ricostruzione qui proposta, era decaduto dai diritti dinastici, dal rango di principe reale e dai titoli della Real Casa. Restava semmai un titolo estraneo al diritto dinastico sabaudo: quello di conte dell’Impero francese, attribuito a Carlo Alberto di Savoia-Carignano con decreto imperiale del 22 febbraio 1810, insieme a una rendita annua di centomila franchi (G. Talamo, «Carlo Alberto, re di Sardegna», in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1977), e conferito con maggiorasco, per lettere patenti, il 6 ottobre 1810 (É. Campardon, Liste des membres de la noblesse impériale dressée d’après les registres de lettres patentes conservés aux Archives nationales, Paris, 1889, p. 169); in quanto accompagnato da maggiorasco, il titolo era trasmissibile per primogenitura maschile, e la Carta costituzionale francese del 1814 (art. 71) conservò alla nobiltà napoleonica i suoi titoli. Ringrazio il nob. cav. Maurizio Bettoja per le informazioni e le considerazioni su questo punto.

109 bis. M. Bettoja, O. Biandrà di Reaglie Il funerale more nobilium, Edizioni Vivant, 2008; M. Bettoja, L’araldica piemontese nel cerimoniale funebre, in L’araldica del pennello, Atti del Convegno, Torino, 26 novembre 2011, Torino, 2012, pp. 649–672; Stefano Guazzo, La civil conversazione, a cura di Amedeo Quondam, Roma, Bulzoni, 2010, 2 voll.; F. Varallo, Esibire la morte. Cerimonie e apparati funebri alla corte dei Savoia (secoli XVI-XVIII), Roma, Carocci, 2025, 192 pp., ISBN 9788829017836; M. A. Visceglia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Napoli, Guida, 1988, ISBN 9788870429404; M. A. Visceglia, Corpo e sepoltura nei testamenti della nobiltà napoletana (XVI-XVIII secolo), in «Quaderni storici», XVII, n. 50, fasc. 2, agosto 1982, pp. 583–614; F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a cura di), La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna, Firenze, Firenze University Press, 2007, ISBN 9788884536471; Regolamento dei lutti, col quale S.M. ne abbrevia varj, ed a cui potrà la Nobiltà conformarsi (in istampa), 1782, in Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Cerimoniale, Funerali, mazzo 3, fascicolo 3; Presidenza della Repubblica, esequie dell’onorevole Giuseppe Fuschini, vicepresidente della Camera dei deputati, in Il Diario storico della Presidenza della Repubblica, 11 luglio 1949; J. F. R. Day, The Heraldic Funeral, in «The Coat of Arms», n. 190, estate 2000; J. Litten, The Heraldic Funeral, in «The Coat of Arms», terza serie, vol. I, parte I, n. 209, 2005, pp. 47–67.

110.  E. Foscarini, «Savoia, è ancora scontro sulla successione», Nicolaporro.it, 16 aprile 2026, con le dichiarazioni di Aimone di Savoia-Aosta («un passo indietro di entrambi per un passo avanti della Casa»).

111.  Annuario della Nobiltà Italiana, XXXIII ed. (2015–2020), vol. I, pp. XLIII–XLIV, «9. Gli esecutori testamentari non hanno facoltà di riconoscere o convalidare successioni dinastiche in Casa Savoia: l’articolo de Il Giornale del 20 dicembre 2017», con la descrizione della registrazione del documento del 5 dicembre 1983 a Losanna il 7 dicembre e con le considerazioni sul suo uso.

112.  Ivi, p. V, nota 14, e pp. LIV–LVI, sugli scritti successori attribuiti a Vittorio Emanuele in data 28 dicembre 2019 e diffusi nel gennaio 2020.

Andrea Borella

Andrea Borella (1974), direttore dell’«Annuario della Nobiltà Italiana», è storico, araldista, genealogista, editore e studioso di diritto dinastico. Nel 1998 ha rifondato la seconda serie dell’Annuario, curandone la direzione scientifica. Studioso di diritto nobiliare e dinastico comparato, ha promosso repertori genealogici internazionali. È presidente e fondatore della Nuova Accademia Araldica G.B. di Crollalanza. Docente di Scienze Ausiliarie della Storia, ha insegnato araldica in istituzioni accademiche italiane ed estere ed è autore di studi specialistici. È decorato di vari ordini cavallereschi.

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