I titoli concessi da Umberto II dopo il 1946 e l’Annuario della Nobiltà italiana

Che cosa sono i «titolati umbertini» e perché l’Annuario della Nobiltà Italiana li registra in una sezione propria.
di Andrea Borella
Dopo il 2 giugno 1946 Umberto II, ultimo Re d’Italia, continuò a esercitare in esilio la prerogativa nobiliare. Fra il 1950 e il 1982 concesse, rinnovò e convalidò titoli e predicati, e accordò anche alcuni stemmi. Questi provvedimenti, comunicati dal Segretario di S.M. per l’Araldica e annotati nei registri del Corpo della Nobiltà Italiana, sono circa 380. Con quelli adottati come Luogotenente generale del Regno e come Re fra il 1944 e il 1946 si arriva a circa 460, e interessano diverse centinaia di famiglie, perché alcune ne ottennero più d’uno¹. Non furono numerosi: in media una quindicina l’anno. Oltre la metà riguardò persone già nobili, e buona parte dei rimanenti consistette in rinnovazioni di titoli a favore dei mariti o dei discendenti delle ultime di famiglie estinte. Nel 1968, a oltre vent’anni dall’inizio dell’esilio, si calcolava che dei circa 2.500 provvedimenti di grazia sovrana emanati dal 1861 soltanto 200 circa fossero di Umberto II, compresi quelli del 1944-1946; e, salvo i casi di rinnovazione, nessun grande titolo di principe o di duca era stato concesso². L’Annuario della Nobiltà Italiana (AdNI) registra questi provvedimenti da oltre ventisei anni nella Parte III, in una sezione dedicata ai «titolati umbertini». Rivedendo l’introduzione a quella sezione ho ripreso in mano le fonti: il dibattito che si svolse fra il 1962 e il 1983 sulle pagine della «Rivista Araldica», gli studi più recenti e i registri nobiliari oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Torino. Ne propongo qui una sintesi.
Una fonte rara
La fonte principale è il Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, che pubblicò gli elenchi dei provvedimenti umbertini nel 1987, nel 2005 e nel 2015. Sono pubblicazioni fuori commercio e oggi difficili da reperire. L’ultima, che la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma mi ha confermato essere il volume più recente dei Bollettini, mi fu donata da Carlo Emanuele dei conti Manfredi³. Nessuna delle tre edizioni è priva di inesattezze. Dalla XXVIII edizione (2000) l’AdNI ha riordinato quegli elenchi in ordine alfabetico, li ha collazionati fra loro e con i documenti d’archivio, e ha cercato di identificare ogni beneficiario. Gli elenchi originali, infatti, si limitano spesso a nome, data e natura della concessione, senza dati anagrafici e senza la blasonatura degli stemmi. In questo lavoro è stato prezioso l’aiuto di due studiosi. Don Gabrio Luigi Visconti, marchese di San Vito (1943–1997), cancelliere e poi presidente del Consiglio araldico nazionale del Corpo, fu il primo a segnalarmi l’importanza di questi provvedimenti. Il marchese Antonio Toraldo, patrizio di Tropea (1920–2008), membro del Comitato scientifico dell’AdNI, aveva confrontato gli elenchi con l’archivio del Corpo. Divenuto cancelliere del Corpo a metà degli anni Ottanta, ne aveva riunito i registri e le cartelle dei provvedimenti di grazia, e si era adoperato perché vi fossero annotati anche gli atti che non vi erano mai pervenuti⁴. Mise poi a disposizione le sue correzioni autografe, tuttora conservate nell’Archivio dell’Annuario. A lui si deve anche uno dei contributi più lucidi sul problema, di cui si dirà più avanti.
Un dibattito di oltre mezzo secolo fa
La validità dei titoli concessi dopo il 1946 fu discussa a lungo, già mentre Umberto II era in vita. Se ne scriveva all’inizio degli anni Sessanta sulla «Rivista Araldica», con interventi di Giovanni Maresca, duca della Salandra e di Serracapriola, e di Aldo Pezzana⁵. Nel 1968 uscì l’opera di Raoul Bertini Frassoni sui provvedimenti nobiliari dei Re d’Italia, che dava per scontata l’identità giuridica della prerogativa prima e dopo il giugno 1946, e la polemica si riaprì⁶. Nel dicembre dello stesso anno la «Rivista Araldica» pubblicò un ampio studio firmato con lo pseudonimo di Historicus, che resta a mio avviso il contributo più completo sull’argomento⁷. La tesi opposta era stata sostenuta, «con molta moderazione e grande equilibrio», da Vincenzo Capasso delle Pàstene⁸, membro del Comitato scientifico dell’AdNI. Nel 1969 A. M. A. Calandra contestò le concessioni dell’esilio da un punto di vista legittimista. Gli rispose nel 1970 Maresca⁹. Il dibattito trovò una sintesi nel 1983, con un saggio di Antonio Toraldo dedicato alla sorte della prerogativa dopo la morte del Re¹⁰. La discussione non si è chiusa. Nel 2006 Angelo Squarti Perla è tornato sulla prerogativa del sovrano spodestato nel volume In nome del Re, i cui testi sono stati ripresi l’anno seguente in uno studio diffuso con l’intestazione dell’Ufficio Studi della Real Casa di Savoia. Nel 2023 ho dedicato un saggio alla successione nelle prerogative di Capo della Real Casa. Quest’anno, infine, Maurizio Bettoja ha pubblicato lo studio più ampio e recente sulle prerogative onorifiche e araldiche dei Capi di Case non regnanti¹¹.
Irrilevanti per lo Stato
Per rispondere alla domanda se questi titoli valgano occorre distinguere due piani. Per la Repubblica italiana nessun titolo nobiliare ha rilevanza giuridica. La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilisce che «i titoli nobiliari non sono riconosciuti», e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 1967, ha chiarito che essi restano «fuori del mondo giuridico» e non possono essere accertati in giudizio. Un titolo umbertino non consente neppure di aggiungere un predicato al cognome: la cognomizzazione è riservata ai titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti prima del 1948¹². La Costituzione, però, non abolisce i titoli: si limita a non riconoscerli. Historicus lo sottolineava con forza. La XIV disposizione è un unicum: le altre costituzioni repubblicane hanno vietato nuove concessioni oppure abolito i titoli, talvolta vietandone anche l’uso. La nostra ne ha sancito l’irrilevanza giuridica, ma ha escluso che il loro uso contrasti con l’interesse pubblico, sicché esso non potrebbe essere vietato dal legislatore ordinario¹³. Lo ha confermato, con l’autorità di un organo dello Stato, il Consiglio di Stato. Nel 1967 il barone Donato Trasmondi chiese alla Presidenza del Consiglio il riconoscimento di un titolo baronale concesso da Gregorio XVI a un suo antenato nel 1832, invocando l’art. 42 del Concordato. I ministeri si divisero: gli Esteri e la Giustizia ritenevano possibile un decreto del Capo dello Stato, l’Interno no. Chiamata a pronunciarsi, una Commissione speciale del Consiglio di Stato rese il 19 giugno 1969 un parere di grande interesse¹⁴. Per l’ordinamento repubblicano, vi si legge, i titoli nobiliari sono «un quid giuridicamente indifferente». Il loro uso può essere regolato dalle tradizioni storiche e araldiche, dalle consuetudini sociali o da ordinamenti extra-statuali, ma non da una disciplina positiva dello Stato, e non richiede più alcuna autorizzazione. Il parere aggiunge che la stretta connessione di tutti i provvedimenti araldico-nobiliari con la persona del Sovrano impediva alla Repubblica di porsi in successione o in continuità rispetto ad essi¹⁵. Arturo Carlo Jemolo lo diceva dei titoli pontifici, ma il principio vale per tutti: essi «potranno essere usati nei rapporti sociali, ed avranno il valore che ciascuno crederà di attribuire loro»¹⁶.
Uno stesso fatto, più ordinamenti
Ne discende che il giudizio sulla validità di un titolo non spetta allo Stato, ma all’ordinamento nobiliare. Historicus lo spiegava con la dottrina di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici: uno stesso fatto può essere valutato in modo diverso da ordinamenti diversi. Lo mostra, come si vedrà, la sorte dei titoli concessi in esilio da Francesco II delle Due Sicilie: privi di valore per il Regno d’Italia, furono riconosciuti dalla Santa Sede e dall’Ordine di Malta¹⁷. Il problema della titolarità della facultas nobilitandi, concludeva Historicus, non va confuso con quello del riconoscimento delle sue manifestazioni da parte dell’ordinamento sorto dopo la caduta del sovrano. Questo può negare il riconoscimento, e perfino vietare l’uso dei titoli. Ciò non tocca però la legittimità storica delle concessioni, né la loro idoneità a costituire una nobiltà generosa, riconoscibile da altri ordinamenti¹⁸.
Una prerogativa del Re, non dello Stato
Il secondo passo riguarda la natura della prerogativa. Durante la monarchia la materia nobiliare non era un attributo della sovranità dello Stato. L’art. 79 dello Statuto Albertino, l’unico della carta costituzionale a occuparsene, non implicava alcuna rinuncia o limitazione delle prerogative di cui il Sovrano già godeva¹⁹. Santi Romano, il maggiore costituzionalista del tempo, osservava che alcune potestà pubbliche erano esercitate dal monarca nel proprio nome e interesse, e non come organo dello Stato. In questi casi egli era un «soggetto di autarchia»: tale carattere aveva avuto in particolare la potestà di costituire, secondo l’espressione inglese, «la fonte di tutti gli onori»²⁰. La tesi non era soltanto dottrinale. La Relazione al Re sull’Ordinamento nobiliare del 1929 definiva il Sovrano «l’unico, assoluto, insindacabile legislatore» in materia nobiliare²¹. Il Consiglio di Stato lo riconobbe nel 1927 e nel 1936, e di nuovo, in piena età repubblicana, nel parere del 1969, che qualifica come atti di «regia prerogativa» tanto i provvedimenti di grazia quanto le norme sul riconoscimento e sull’uso dei titoli²². Non a caso entrambi gli Ordinamenti dello stato nobiliare, del 1929 e del 1943, furono emanati con decreti reali e non con leggi del Parlamento. Il secondo elencava fra gli attributi della «Sovrana Prerogativa» tanto la facoltà di dettare norme con forza di legge in materia nobiliare quanto quella di concedere nuovi titoli²³. Maresca ne traeva fin dal 1962 la conseguenza. Il Re, osservava, compiva gli atti nobiliari «come Capo della Augusta Famiglia Reale e non già come Capo dello Stato»; e ne concludeva che la prerogativa graziosa era ancora legittimamente esercitata da «Sua Maestà Umberto II, re non abdicatario, che non vi ha rinunciato»²⁴.
Perché Umberto II poteva concedere titoli anche in esilio
Da queste premesse Historicus ricavava un criterio. La facoltà di emanare provvedimenti di grazia spetta non solo ai sovrani regnanti, ma anche a quelli che hanno perduto la sovranità politica, a tre condizioni: che abbiano effettivamente regnato, che non abbiano accettato il mutamento istituzionale e che continuino a rivendicare i propri diritti. È il caso di Umberto II, che ebbe la pienezza della sovranità, non accettò il risultato del referendum, di cui contestò la procedura, e rivendicò sempre i propri diritti²⁵. Mariano d’Amelio, del resto, aveva osservato che non è necessaria una sovranità territoriale perché esista la prerogativa di conferire titoli²⁶. Decisivo, però, è l’atteggiamento della Repubblica. Dichiarandosi indifferente alla materia nobiliare, essa non ha rivendicato a sé la prerogativa né ne ha contestato la titolarità. La prerogativa, concludeva Historicus, è dunque rimasta presso il Sovrano, e i suoi atti non possono contrastare in alcun modo con l’ordinamento repubblicano²⁷. Già nel 1962 Aldo Pezzana osservava che il conferimento di onorificenze da parte del Re in esilio era «un atto indifferente per la legge italiana»²⁸.
I precedenti: carlisti, Borbone, Asburgo-Lorena
Historicus confrontava la posizione di Umberto II con i casi analoghi dell’Ottocento. I titoli concessi dai pretendenti carlisti non furono mai riconosciuti dai re costituzionali spagnoli. Solo il regime di Franco, con la legge del 4 maggio 1948, ne previde il riconoscimento, che ancora nel 2002 il Tribunal Supremo ha considerato rimesso alla prerogativa di grazia del Re²⁹.
Più vicino a noi è il caso di Francesco II delle Due Sicilie, sovrano costituzionale come Umberto II, che continuò a concedere titoli dopo la partenza da Napoli. Non smise neppure dopo la resa di Gaeta e della cittadella di Messina, fra le ultime piazzeforti rimastegli (febbraio-marzo 1861), quando ormai non controllava più alcuna parte del Regno. Nei suoi decreti gli adempimenti amministrativi erano rinviati al ritorno del Re, ma si trattava, osservava Historicus, di provvedimenti perfetti e non di semplici promesse. Quei titoli furono riconosciuti dalla Santa Sede, dall’Ordine di Malta e da altri Stati, ma non dal Regno d’Italia: la Consulta araldica negò valore a tutti gli atti del Re successivi alla partenza da Napoli³⁰. Con qualche eccezione, però, che conferma la capacità nobilitante del sovrano privo di territorio. Alcuni di quei titoli furono infatti riconcessi, riconosciuti o autorizzati all’uso dai Re d’Italia, come quelli di principe di Santa Lucia, di duca di Brindisi di Montagna e di conte di Roccaguglielma. Le concessioni del Re successive alla partenza da Napoli sono registrate nel cosiddetto «Registro di Gaeta», che l’AdNI ha pubblicato nel 2010³¹. Anche Ferdinando IV di Toscana emanò in esilio alcuni provvedimenti nobiliari. Historicus lo considerava un vero sovrano, perché riconosciuto come granduca dalla maggior parte degli Stati europei. Alla sua morte, nel 1908, Francesco Giuseppe vietò al successore di effettuare concessioni nobiliari. L’AdNI, dal canto suo, alla luce del diritto dinastico degli Asburgo-Lorena, ha espunto i titoli concessi dai discendenti di Ferdinando IV³².
Perché, allora, i titoli concessi in esilio da Umberto II dovrebbero avere una sorte diversa da quelli di Francesco II e di Ferdinando IV? Historicus rispondeva così. Carlisti, Borbone e Asburgo-Lorena esercitavano un potere in conflitto con un altro potere, che rivendicava a sé l’esclusiva in materia nobiliare: la monarchia costituzionale spagnola nel caso dei carlisti, il Regno d’Italia, che si considerava successore dei sovrani spodestati e unico fons honorum, negli altri due. Umberto II, invece, è rimasto «senza contestazioni od opposizioni» l’ultimo legittimo titolare in Italia delle prerogative nobiliari³³. Come ha osservato di recente Bettoja, quando a una monarchia succede una repubblica che non concede né riconosce titoli, la Casa già regnante non incontra alcuna potestà araldica concorrente³⁴.
Come furono accolti i titoli umbertini
La validità dei titoli umbertini non è rimasta una tesi da studiosi. Le famiglie che avevano bisogno di sanare una situazione nobiliare imperfetta si rivolsero a Umberto II, giudicando insufficienti gli strumenti offerti dallo Stato. Si rivolsero a lui anche alcune delle maggiori casate italiane, come gli Strozzi, i Brivio Sforza, i Cattaneo della Volta e i Morosini³⁵. Lo stesso Gioacchino Volpe, il grande storico, ricevette da Umberto II il titolo di conte nel 1967 e volle spiegare pubblicamente perché lo gradisse in modo particolare³⁶. Nel 1968 Historicus poteva documentare quanto ampia fosse l’accoglienza dei titoli umbertini. Erano accettati dai circoli dell’Unione dei Circoli Italiani e registrati in alcuni repertori genealogici nobiliari. Comparivano inoltre nel ruolo del Sacro Militare Ordine Costantiniano ed erano portati da numerosi cavalieri dell’Ordine di Malta, di tutte le classi³⁷. Pochi anni dopo l’Ordine di Malta ne disciplinò l’annotazione per i propri membri, con un decreto magistrale del 6 luglio 1973, e li considerò validi ai fini delle prove nobiliari di ammissione³⁸. Perfino Vincenzo Capasso delle Pàstene, che nel 1966 aveva sostenuto la tesi opposta, si rivolse a Umberto II. Nel 1977 ne ottenne la convalida del titolo di conte di Caprara, e nel 1980 un provvedimento che abilitava due sue congiunte a succedergli nei titoli di famiglia: la successione si è aperta soltanto quest’anno, con la sua morte³⁹.
Che cosa dicono i registri
Una parte importante della documentazione su questi provvedimenti si trova oggi presso l’Archivio di Stato di Torino, dove il Consiglio araldico nazionale la versò nel 2001, in coda al fondo «Legato Umberto II». Ne ho potuto esaminare una selezione: i quattro registri dei «Provvedimenti sovrani nobiliari di grazia», aperti nel 1957, e le cartelle con le copie delle Regie Lettere Patenti e degli stemmi⁴⁰. I documenti mostrano come funzionava il sistema. Le Lettere Patenti, firmate dal Re e munite del Sigillo Reale, recano la controfirma di Falcone Lucifero, Ministro della Casa di Sua Maestà, e di Giovanni di Giura, Segretario di Sua Maestà per l’Araldica. Il Segretario ne trasmetteva copia alla Cancelleria del Consiglio araldico nazionale del Corpo, che le annotava sotto un numero progressivo, con la data dell’atto e quella della comunicazione. In alcuni casi il Re richiamava il parere di una commissione araldica regionale del Corpo, o le affidava un’autorizzazione da rilasciare «in Nostro nome»⁴¹. I registri confermano anche ciò che l’AdNI aveva ipotizzato nel 2000: non tutti i provvedimenti giunsero al Corpo. Alcuni vi arrivarono anni dopo, spesso su iniziativa degli interessati. Il titolo di conte concesso nel 1974 a sir Charles Forte fu registrato nel 1986; quello di barone concesso nel 1978 a Gabriel Ollivier, nel 1988; quello di barone concesso nel 1974 a Mario di Genova di Salle, nel 1991, e comparve nei Bollettini soltanto ben dopo il 2000. Nel 1988 Toraldo segnalava a di Giura che altri provvedimenti, pubblicati dalla «Rivista Araldica», non risultavano registrati affatto⁴². Diverso è il caso di Umberto Ortolani e di Licio Gelli, nominati conti nel 1979 e nel 1980. Assenti per anni dagli elenchi a stampa del Corpo, i loro provvedimenti furono invece regolarmente trasmessi dal Segretario di S.M. per l’Araldica e annotati nei registri. L’omissione riguardò dunque soltanto la pubblicazione⁴³. Il confronto fra registri, copie delle Lettere Patenti ed elenchi pubblicati rivela infine discordanze che nessuna edizione dei Bollettini ha corretto. Colpisce la frequenza dello scambio fra marzo e maggio, che si ritrova nelle date dei provvedimenti a favore di Maresca, de Vito Piscicelli, Massangioli e Ollivier. Altre volte l’errore riguarda il nome del destinatario o la natura dell’atto⁴⁴. È la ragione per cui l’AdNI, unico repertorio ad essersi posto questo problema, non si limita a riprodurre l’ultimo elenco disponibile, ma collaziona le fonti e dà conto in nota delle varianti.
Le obiezioni
La tesi della validità non è mai stata pacifica, ed è giusto dar conto delle obiezioni principali e delle ragioni per cui non mi sembrano decisive. La prima è di ordine legittimista. Per Calandra la monarchia sabauda, fondata sui plebisciti, era illegittima quanto la repubblica, e le concessioni dell’esilio non potevano richiamarsi a una sovranità legittima. L’obiezione colpisce però una tesi che nessuno aveva sostenuto. Come replicò Maresca, la prerogativa di Umberto II non si fondava sul principio di legittimità, ma sulla continuità della prerogativa regia, che i plebisciti avevano confermato anziché interrompere⁴⁵. La seconda riguarda l’ampiezza del potere regio in materia nobiliare. Una parte della dottrina, e in particolare Mistruzzi di Frisinga, contestò che il Re potesse modificare con propri decreti l’ordine di successione dei titoli anteriori allo Statuto, come avvenne con l’abolizione della successione femminile nel Mezzogiorno. Ma quelle discussioni, notava Historicus, riguardavano i limiti del potere del Re, non la sua esistenza; e il Consiglio di Stato, nel 1927, respinse le opposizioni a uno di quei decreti⁴⁶. La terza, ricorrente anche in tempi recenti, sostiene che il sovrano privo del dominio sul territorio conservi la qualità di fons honorum ma perda la facultas nobilitandi. I titoli dell’esilio non sarebbero quindi nulli, ma inefficaci e non trasmissibili agli eredi. L’argomento confonde, a mio avviso, la titolarità della prerogativa con il riconoscimento dei suoi effetti da parte dello Stato. D’Amelio aveva già osservato che la prerogativa non presuppone una sovranità territoriale. La vicenda di Francesco II mostra poi che la sorte di una concessione dipende dall’ordinamento chiamato a valutarla: negati dal Regno d’Italia, i suoi titoli furono riconosciuti dalla Santa Sede e dall’Ordine di Malta⁴⁷.
Una quarta obiezione non riguarda il diritto, ma le persone. Fra i destinatari dei provvedimenti dell’esilio figurano anche Ortolani e Gelli, i cui nomi sono legati agli elenchi della loggia P2, scoperti nel marzo 1981 e resi pubblici nel maggio successivo. Il loro caso viene talvolta ricordato per gettare discredito sull’intera serie. Ma la validità di un atto di prerogativa non dipende dalla fama successiva di chi lo ha ricevuto, come non ne dipende quella dei titoli concessi durante il Regno. E i registri mostrano che i due provvedimenti seguirono l’iter ordinario. Resta un’osservazione di metodo. Alcuni protagonisti del dibattito furono essi stessi destinatari di provvedimenti di Umberto II: Maresca nel 1960, Toraldo nel 1970, lo stesso Segretario per l’Araldica di Giura nel 1978. Gli argomenti decisivi, però, non dipendono da quell’ambiente. L’irrilevanza dei titoli per lo Stato e l’impossibilità per la Repubblica di porsi in continuità con i provvedimenti del Sovrano sono affermate dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato; la natura personale della prerogativa regia è dottrina di Santi Romano. Lo studio di Historicus, del resto, fu ripreso come autorevole da Maresca e da Toraldo e poggia su fonti tuttora verificabili⁴⁸.
Per l’AdNI, dunque, i titoli umbertini sono validi. Non è una presa di posizione politica. Come concludeva lo stesso Historicus, l’adesione a queste conclusioni si colloca sul piano storico-araldico, «al di fuori e al di sopra di qualsiasi polemica politica». Può quindi accomunare chi auspica una restaurazione monarchica e chi ritiene irreversibile il mutamento istituzionale⁴⁹.
Validi, ma non equiparabili
Validi, tuttavia, non significa equiparabili ai titoli concessi durante il Regno. Fino al giugno 1946 i provvedimenti di grazia erano atti inseriti nell’ordinamento dello Stato: decreto reale seguito da Regie Lettere Patenti, controfirma del Capo del Governo, registrazione alla Corte dei conti, conservazione dell’originale nell’Archivio della Consulta araldica⁵⁰. Dopo il 1946 quelle forme non erano più possibili. Historicus osservava che esse avevano un valore «del tutto estrinseco»: servivano all’annotazione dei titoli negli atti dello stato civile, non alla validità della volontà sovrana. Erano previste da norme emanate dal Re, che poteva quindi sostituirle. Furono infatti sostituite dalla controfirma del Ministro della Casa di Sua Maestà e del Segretario di S.M. per l’Araldica, e dall’annotazione nei registri del Consiglio araldico nazionale del Corpo della Nobiltà Italiana, con pubblicazione nel suo Bollettino: è esattamente ciò che mostrano i registri di Torino⁵¹. Resta però il fatto che i provvedimenti dell’esilio valgono soltanto sul piano dinastico e storico-nobiliare, estraneo all’ordinamento della Repubblica.
Per questo l’AdNI li registra in una sezione propria, contrassegnata dal simbolo u e distinta da quella dei titoli del Regno. Come discrimine adottiamo il 2 giugno 1946, la data indicata dai Bollettini. Historicus ragionava invece sugli atti successivi al 13 giugno, ultimo giorno in cui Umberto II esercitò effettivamente i poteri sovrani⁵².
E dopo Umberto II?
Più discussa è la sorte della prerogativa dopo la morte di Umberto II, il 18 marzo 1983. Per Historicus, di regola, è fonte di onori soltanto il sovrano che ha regnato e non ha rinunciato ai propri diritti; il semplice pretendente non può essergli equiparato, salvo situazioni particolari⁵³. Maresca, nel 1971, insisteva sullo stesso punto. L’aver effettivamente regnato era per lui uno dei capisaldi necessari per conservare i diritti di nobilitazione, che dovevano comunque essere esercitati nel rispetto assoluto degli ordinamenti del Regno⁵⁴. Lo stesso Historicus, tuttavia, ammetteva che la dottrina di Santi Romano, condotta alle sue ultime conseguenze, porterebbe a ritenere che la prerogativa regia si trasmetta nella sua pienezza a chi succede a Umberto II come Capo della Casa di Savoia. Se il Re agiva in materia nobiliare come Capo della Dinastia, la prerogativa segue la successione dinastica. Historicus preferiva non pronunciarsi, in attesa di eventuali disposizioni dello stesso Umberto II⁵⁵. Giudicava però «degna di esame» la tesi che attribuisce la facultas nobilitandi ai Capi di Case reali di status storico e giuridico indiscusso, non spodestate in epoca remota e titolari del gran magistero di Ordini cavallereschi dinastici⁵⁶. Nel 1983 Antonio Toraldo sviluppò queste indicazioni. Il Capo della Real Casa di Savoia, scriveva, deve astenersi in linea di massima dal creare nuovi titoli. Può e deve però continuare a disporre di quelli già riconosciuti, rinnovati o concessi dai Re d’Italia, regolandone i passaggi con rinnovazioni, convalide e regi assensi, sentito il parere degli organi del Corpo della Nobiltà Italiana. E raccomandava «la più grande moderazione»⁵⁷.
La dottrina successiva si è orientata nello stesso senso. Il sovrano spodestato e non debellato e, dopo di lui, il suo legittimo successore come Capo della Dinastia conservano i poteri onorifici che non presuppongono l’esercizio effettivo della sovranità, purché li esercitino nel rispetto delle norme vigenti prima della caduta della monarchia⁵⁸. Non mancano precedenti illustri: Giacomo III e Carlo Edoardo Stuart, in esilio, e Luigi XVIII, prima della Restaurazione, concessero titoli senza aver mai regnato⁵⁹. Bettoja ha osservato che è contraddittorio riconoscere ai successori il gran magistero degli Ordini dinastici e negare loro la facoltà di concedere titoli, che derivano dalla medesima prerogativa. Ciò che resta personale del sovrano deposto è il trattamento di Maestà, non lo ius nobilitandi; e Bettoja auspica una «prudente ripresa della Regia Prerogativa»⁶⁰. La tesi contraria è sostenuta dal Corpo della Nobiltà Italiana, che considera la prerogativa estinta con la morte di Umberto II, pur riconoscendo ai suoi successori il gran magistero degli Ordini ma, per oltre 40 anni, senza interrogarsi sulle norme dinastiche circa la successione della Real Casa. Lo studio di Squarti Perla diffuso nel 2007 dall’Ufficio Studi della Real Casa di Savoia ritiene che la facoltà di concedere titoli persista solo nel sovrano che ha effettivamente regnato, «e non certo nei successori». Più cauto, ma sostanzialmente contrario, è Quadri di Cardano, che ha studiato le prove nobiliari dell’Ordine di Malta⁶¹.
L’argomento di Squarti Perla, però, è lo stesso già incontrato a proposito dell’esilio, spostato di una generazione: lega la facoltà di nobilitare all’esercizio passato della sovranità territoriale. Se la prerogativa nobiliare apparteneva al Re come Capo della Dinastia, e non come Capo dello Stato, e se, come osservava d’Amelio, non presuppone una sovranità territoriale, non si vede perché debba estinguersi con l’ultimo sovrano anziché seguire la successione dinastica. È ciò che avviene per il gran magistero degli Ordini, che lo stesso Corpo riconosce ai successori. È anche l’esito al quale conduceva, per ammissione dello stesso Historicus, la dottrina di Santi Romano. Ciò che resta, piuttosto, è un’esigenza di misura. Ed è proprio la moderazione raccomandata da Toraldo che la Real Casa ha finora osservato, limitando le concessioni ex novo ai propri membri.
Amedeo, Aimone e Vittorio Emanuele di Savoia
L’AdNI accoglie dunque la tesi favorevole ai successori. Nella sezione dei titolati umbertini sono quindi annotati anche i provvedimenti di S.A.R. Amedeo di Savoia, Duca di Savoia e Duca d’Aosta, successore dinastico di Umberto II, e di S.A.R. Aimone di Savoia, Duca di Savoia e Duca d’Aosta, successore di S.A.R. Amedeo, contrassegnati rispettivamente dai simboli am e ai. La successione di Amedeo discende dalle leggi dinastiche di Casa Savoia, che comportano la decadenza automatica del principe che sposi senza l’assenso del Capo della Casa una persona di condizione inferiore. Umberto II lo aveva scritto al figlio il 25 gennaio 1960: in caso di matrimonio, «tutti i diritti passerebbero immediatamente al mio nipote Amedeo, Duca d’Aosta»⁶².
Le concessioni ex novo finora adottate, delle quali io abbia notizia, riguardano soltanto membri della Real Casa: le Regie Lettere Patenti con cui Amedeo conferì ai nipoti i titoli di Principe di Piemonte (2009) e di Duca degli Abruzzi (2011), e il Regio Decreto con cui Aimone conferì alla figlia quello di Principessa di Acaia (2023)⁶³. È una prassi con precedenti illustri. I successori di Francesco II alla guida della Casa di Borbone-Due Sicilie esercitarono i gran magisteri degli Ordini dinastici, ma si astennero di norma dagli atti strettamente nobiliari, salvo quelli legati alla loro posizione di Capi di Casa e Famiglia sovrana. Così fecero anche i granduchi Kirill e Vladimir, Capi della Casa Imperiale di Russia in esilio, che concessero titoli alle consorti morganatiche dei membri della Casa. I successori di Roberto I, ultimo Duca regnante di Parma e Piacenza, oltre a concedere titoli all’interno della loro Casa, preferirono nobilitare conferendo le commende e le gran croci del loro Ordine dinastico del Merito di San Lodovico; è nota tuttavia anche la concessione di un titolo comitale con predicato⁶⁴. I provvedimenti dei principi Amedeo e Aimone di Savoia mi sono stati comunicati, in qualità di direttore dell’AdNI, direttamente dalle Loro Altezze Reali. In parte sono già stati pubblicati, con la riproduzione anastatica dei documenti, nella XXXIII edizione (2021).
Non sono invece annotati i titoli concessi da Vittorio Emanuele di Savoia, decaduto dai diritti dinastici per il matrimonio contratto nel 1970 senza l’assenso del padre. Restano quindi fuori dalla sezione, in particolare:
– gli atti del dicembre 1969 con cui, vivente il padre, si proclamò Re e conferì un titolo alla futura moglie;
– quello del 1984 con cui assunse il titolo di Duca di Savoia e attribuì titoli al figlio e alla moglie;
– quelli del 2019 con cui pretese di abrogare la legge salica e conferì titoli alle nipoti.
Fonti contraddittorie e non documentate riferiscono inoltre di tre titoli che Vittorio Emanuele avrebbe concesso nella prima metà degli anni Ottanta, ignorati da quanti si sono occupati della materia; in mancanza di riscontri, non se ne tiene conto. Nel 2002, del resto, egli dichiarò per iscritto la propria fedeltà alla Costituzione repubblicana; nello stesso anno una legge costituzionale fece cessare gli effetti dei primi due commi della XIII disposizione transitoria, che escludevano i membri e i discendenti di Casa Savoia dall’elettorato e dagli uffici pubblici e vietavano l’ingresso in Italia agli ex re e ai loro discendenti maschi. Veniva meno così una delle condizioni che Historicus poneva per la sopravvivenza della prerogativa: il non aver accettato il mutamento istituzionale. Già nel 1962 Pezzana e Maresca indicavano proprio nell’accettazione del nuovo ordine il limite della posizione della dinastia spodestata. Anche ammettendo che Vittorio Emanuele avesse conservato qualche diritto, quell’atto ne avrebbe dunque comportato la debellatio. Si tratta comunque di vicende personali, che non toccano i diritti degli altri principi della Casa⁶⁵.
Provvedimenti araldici e nobiliari
Un’ultima precisazione riguarda le parole. I Bollettini parlano di «provvedimenti nobiliari», ma fra gli atti di Umberto II figurano anche concessioni puramente araldiche, come alcuni stemmi di cittadinanza, prive di qualsiasi attribuzione nobiliare. Per questo preferisco parlare di «provvedimenti araldici e nobiliari». L’AdNI riserva la sezione dei titolati umbertini ai destinatari di provvedimenti nobiliari e colloca nella Parte V le famiglie che hanno ricevuto soltanto uno stemma.
Una ricerca aperta
A oltre quarant’anni dalla morte di Umberto II il censimento dei provvedimenti noti può dirsi sostanzialmente completo, ma non chiuso. I registri di Torino permettono ora di verificarlo atto per atto. Mancano ancora i «minutari» che la Segreteria del Re avrebbe tenuto a Villa Italia, a Cascais. Manca anche l’archivio delle pratiche araldiche che di Giura, nel 1988, aveva depositato presso Falcone Lucifero, in attesa del suo trasferimento nella sede del Corpo⁶⁶. Documenti conservati in archivi privati possono ancora correggere o integrare le schede, ed è anche per questo che la sezione continua a essere aggiornata. Historicus chiudeva il suo studio con una riflessione che conserva tutto il suo valore. Se l’atto di benevolenza di un re onora chiunque lo riceva, «questo onore è tanto più grande quando la regalità è sublimata dalla sventura»⁶⁷.
Andrea Borella
Note
¹ Corpo della Nobiltà Italiana – Circolo Giovanile, Provvedimenti nobiliari di grazia e di giustizia di Umberto di Savoia, pagina già pubblicata all’indirizzo www.cnicg.net/umberto.asp (copia nell’Internet Archive del 26 dicembre 2013), che riproduce l’elenco dei Bollettini Ufficiali del Corpo. Il computo complessivo e la ripartizione fra i provvedimenti anteriori al 2 giugno 1946 e quelli dell’esilio sono frutto di un mio conteggio sullo stesso elenco. Cfr. anche Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XLVIII–LVII (2005–2014), Piacenza, TEP Arti Grafiche, 2015, pp. 111–130.
² Historicus, Sul valore storico e giuridico dei titoli nobiliari concessi dopo il giugno del 1946, in «Rivista Araldica», a. LXVI, n. 12, dicembre 1968, pp. 305–320, a p. 305, nota 1.
³ Provvedimenti nobiliari di Sua Maestà Umberto II Re d’Italia, estratto dal Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XXVI–XXX, ottobre 1987; Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XLIII–XLVII (2000–2004), Piacenza, TEP Arti Grafiche, 2005; Bollettino Ufficiale, anni XLVIII–LVII (2005–2014), cit. Una copia dell’ultimo volume è conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con la collocazione PER.B 280, un’altra presso la biblioteca dell’Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust.
⁴ Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi ASTo), Legato Umberto II, Donazione Corpo della Nobiltà Italiana, mazzi 1–6, 1957–2001, versati dal Consiglio araldico nazionale nel 2001 (inventario n. 301, a cura di G. Caccia e S. Micheletta, 2016). Vi si conservano i registri «Provvedimenti sovrani nobiliari di grazia», libri I–IV, e le cartelle «Provvedimenti di grazia del Re Umberto II». Fra le carte si trovano anche le ricevute con cui Toraldo, fra il 1985 e il 1987, prese in consegna registri e cartelle, e la corrispondenza degli anni 1986–1991 relativa alla registrazione di provvedimenti mai comunicati al Corpo.
⁵ A. Pezzana, Conferimento di onorificenze da parte dei c. d. Ordini cavallereschi indipendenti, in «Rivista Araldica», a. LX, fasc. 644, maggio-giugno 1962, pp. 155–163; G. Maresca, La prerogativa regia in Italia in materia nobiliare ed araldica, ivi, fasc. 647, ottobre 1962, pp. 270–276, relazione presentata al VI Congresso internazionale di genealogia e araldica (Edimburgo, settembre 1962).
⁶ R. Bertini Frassoni, Provvedimenti nobiliari dei Re d’Italia, 1968, recensito da Viora in «Rivista Araldica», 1968, p. 237; cfr. Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 305 e nota 1. Nello stesso anno un elenco dei provvedimenti fu «dato alle stampe con lettera del Ministro della R. Casa del 31 maggio 1968», e la Cancelleria del Corpo lo considerava perciò ufficiale (ASTo, registri, cit., annotazione relativa al titolo di conte concesso ad Angelo Rizzoli il 6 aprile 1967).
⁷ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 305–320.
⁸ V. Capasso delle Pàstene, A proposito della Regia Prerogativa Nobiliare e del Corpo della Nobiltà Italiana oggi, Roma 1966, citato in Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 305, nota 2, insieme a G. Maresca, Il Corpo della Nobiltà Italiana e la Regia Prerogativa, Roma, Grafiche Palazzotti, s.d. [ma 1966].
⁹ G. Maresca, In merito ai titoli nobiliari concessi dopo il 1946 dal Re Umberto II, in «Rivista Araldica», a. LXVIII, fasc. 720, marzo 1970, pp. 65–75, in risposta ad A. M. A. Calandra, Dottrina legittimistica e situazione in Italia, pubblicato nel luglio 1969.
¹⁰ A. Toraldo, La nobiltà italiana e la prerogativa sovrana del suo Capo, in «Rivista Araldica», 1983, n. 5-6, pp. 75–79.
¹¹ A. Squarti Perla, Sulla Sovrana Prerogativa come patrimonio famigliare dinastico. Titolarità delle Sovrane Prerogative e del patrimonio araldico della Famiglia ex regnante spettanti, jure sanguinis, al re spodestato, purché non debellato, Ufficio Studi della Real Casa di Savoia, 22 febbraio 2007, che riprende i testi del suo volume In nome del Re, Ripatransone, Maroni, 2006; il mio saggio La successione delle prerogative di Capo della Real Casa di Savoia da Re Umberto II al Principe Aimone di Savoia, in L’Italia in eredità – Umberto II, il Re degli italiani, a cura di E. Pezzoni Mauri e S. Sfrecola, Roma 2023, pp. 131–195; M. Bettoja, Sulle prerogative onorifiche ed araldiche dei Capi di Case Reali non regnanti. Con una versione inglese, Todi 2026, che sviluppa uno studio apparso nella «Rivista Araldica» nel giugno 2023. Ho affrontato la materia anche nel mio trattato di diritto dinastico, inedito.
¹² Corte cost., sent. 26 giugno – 8 luglio 1967, n. 101; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1991, n. 2426; Cass. civ., sez. I, ord. 4 aprile 2024, n. 8955.
¹³ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 316–317, con rinvio all’intervento dell’on. Nobile all’Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana del 5 dicembre 1947 e a C. Mistruzzi di Frisinga, I diritti nobiliari e la Costituzione italiana, Milano 1957, pp. 40–41.
¹⁴ Un parere del Consiglio di Stato sui titoli nobiliari pontifici, in «Rivista Araldica», gennaio 1970, pp. 3–8, in part. pp. 3–5.
¹⁵ Ivi, pp. 6–7.
¹⁶ A.C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, 4ª ed., Milano 1975, p. 282, citato in Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 71, nota 177.
¹⁷ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 311 e nota 16, con rinvio a Santi Romano, L’ordinamento giuridico, e Principi di diritto costituzionale generale; sul caso di Francesco II, ivi, pp. 308–309 e 312.
¹⁸ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 314.
¹⁹ Maresca, La prerogativa regia, cit., p. 270, dove si osserva che l’art. 79 «non dichiara e non implica rinunzia o limitazione alcuna delle prerogative del Sovrano in tale campo»; cfr. anche Id., Il Corpo della Nobiltà Italiana e la Regia Prerogativa, cit., p. 14, citato in Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 315.
²⁰ Santi Romano, Principi di diritto costituzionale generale, 2ª ed., Milano 1947, p. 208, citato in Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 314; cfr. anche Id., Corso di diritto costituzionale, Padova 1926, p. 154, citato in Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 10, nota 2.
²¹ Relazione a S.M. il Re sul R.D. 21 gennaio 1929, n. 61, citata in Toraldo, La nobiltà italiana, cit., p. 75, nota 1.
²² Cons. Stato, sez. IV, 11 agosto 1927, ric. Caracciolo Carafa (cfr. Maresca, In merito ai titoli nobiliari, cit., p. 71; Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 315, nota 25); Cons. Stato, sez. IV, decisione 15 dicembre 1936, pubblicata il 2 febbraio 1937, in «Rivista Araldica», 1937, p. 131 (citata in G. Maresca, Alcune considerazioni sulla Prerogativa Regia in materia di stemma dello Stato, di onorificenze e titoli nobiliari in relazione allo Statuto Albertino, in «Rivista Araldica», a. LXIV, fasc. 685, ottobre 1966, pp. 267–271, a p. 268, e in Toraldo, La nobiltà italiana, cit., p. 75, nota 1); Un parere del Consiglio di Stato, cit., p. 5.
²³ R.D. 21 gennaio 1929, n. 61; R.D. 7 giugno 1943, n. 651, art. 1. Sul valore di legge formale dei decreti reali in materia nobiliare cfr. Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 315 e nota 25.
²⁴ Maresca, La prerogativa regia, cit., pp. 275 e 272.
²⁵ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 313–314.
²⁶ «Non è sempre necessario che vi sia sovranità territoriale perché esista la prerogativa del conferimento di titoli nobiliari»: così d’Amelio, citato in Maresca, La prerogativa regia, cit., p. 276, e in Id., In merito ai titoli nobiliari, cit., p. 73.
²⁷ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 318; Maresca, In merito ai titoli nobiliari, cit., pp. 70–71 e 74.
²⁸ Pezzana, Conferimento di onorificenze, cit., p. 162. Pezzana si riferiva agli Ordini cavallereschi sabaudi conferiti dal Re in esilio, ai quali riteneva inapplicabili le sanzioni dell’art. 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178, pur ritenendo che gli insigniti non potessero fregiarsene in Italia.
²⁹ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 307–308; Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sez. 6ª, sent. 16 aprile 2002, ric. 115/1998 (ECLI:ES:TS:2002:2690), relativa al titolo carlista di marchese di Bérriz.
³⁰ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 308–309 e note 9 e 11; p. 312 e nota 17, con rinvio a Bon, Del valore giuridico di un titolo nobiliare concesso dall’ultimo Re di Napoli, in «Giur. it.», 1949, II, 208. Cfr. anche Pezzana, Conferimento di onorificenze, cit., p. 162, nota 10: dopo la capitolazione di Gaeta Francesco II visse a Roma fino al 1870 «conferendo titoli nobiliari ed onorificenze cavalleresche», e «nessuno in Italia si sognò di aprire contro di lui e contro i suoi ministri e collaboratori […] un procedimento penale»; Maresca, La prerogativa regia, cit., pp. 275–276.
³¹ Il titolo di principe di Santa Lucia, concesso a Gaeta nel 1860 a Salvatore Bermudez de Castro, fu riconcesso nel 1887 alla figlia come titolo di duca. Quello di duca di Brindisi di Montagna, concesso nel 1865 a Lucia Antinori e da lei refutato ad Amerigo Antinori, fu riconosciuto nel 1866 e confermato nel 1903. Quello di conte di Roccaguglielma, concesso nel 1872 ad Amelia Bellow Hamel, fu autorizzato all’uso con Regie Lettere Patenti del 6 febbraio 1898 (Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 23). Il «Registro di Gaeta» è conservato nell’Archivio di Stato di Napoli (fondo Borbone, fascio 1208). È stato pubblicato da G. Urso, Il «Registro di Gaeta», in «Rivista Araldica», 1978, pp. 13–16, e nella XXXI edizione dell’AdNI (2010), parte III.
³² Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 310–311 e note 13 e 15, con rinvio a E. Clerici, I granduchi di Toscana in esilio, in «Rivista Araldica», 1968, pp. 77 ss., e a Silva Tarouca, in «Adler», 1954, p. 165. Sui discendenti di Ferdinando IV cfr. il mio articolo La linea toscana degli Asburgo-Lorena dopo il 1859. Ferdinando IV, il diritto dinastico e l’estinzione del Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano e degli altri Ordini toscani, pubblicato su questo blog il 15 settembre 2026.
³³ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 312–313 e 318.
³⁴ Bettoja, Sulle prerogative, cit., pp. 25 e 70. L’argomento era già in Maresca, La prerogativa regia, cit., p. 275: fra le autorità repubblicane e l’ex Sovrano «non vi è conflitto nelle attribuzioni», conflitto che si presenta invece «laddove ad una Dinastia, fons honorum, un’altra ne subentra a capo dello Stato».
³⁵ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 306, nota 4, dove sono ricordate le Regie Lettere Patenti del 27 maggio 1961 (Brivio Sforza), 7 gennaio 1964 (Morosini), 11 luglio 1964 (Cattaneo della Volta) e 9 ottobre 1965 (Strozzi).
³⁶ Maresca, In merito ai titoli nobiliari, cit., p. 68.
³⁷ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 307, note 5 e 6.
³⁸ Decreto magistrale n. 13445 del 6 luglio 1973 del Gran Maestro fra’ Angelo de Mojana, che approvò la «procedura per l’annotazione dei titoli nobiliari concessi ex novo o riconosciuti a Membri dell’Ordine» (Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 64, nota 164); G. Quadri di Cardano, I processi nobiliari nell’Ordine di Malta, Venezia 2021, pp. 273–277, citato in Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 69 e nota 171.
³⁹ Elenco citato alla nota 1. Il 29 ottobre 1977 Vincenzo Capasso delle Pàstene Torre ottenne la convalida del titolo di conte di Caprara e il trattamento di don. Il 2 maggio 1980 Donna Beatrice Capasso delle Pàstene Torre in Sciplino e Donna Clementella Capasso delle Pàstene Torre in Prete furono abilitate a succedere rispettivamente nei titoli di conte delle Pàstene e di conte di Caprara, in difetto di discendenza del conte Don Vincenzo.
⁴⁰ ASTo, registri e cartelle, cit. Il primo registro si apre il 18 giugno 1957 con l’avvertenza che vi «vengono annotate le comunicazioni del Segretario di S.M. per l’Araldica relative a Provvedimenti nobiliari di Grazia».
⁴¹ Ivi. Le Regie Lettere Patenti del 20 settembre 1979, con cui fu rinnovato a Donna Maria Sveva Capranica del Grillo il titolo di marchesa di Santa Cristina di Gubbio, richiamano «il parere favorevole espresso dalla Commissione Araldico Genealogica Romana». Quelle del 27 dicembre 1982, con cui fu concesso a Gabriella Libanio il titolo di baronessa, ne prevedono l’estensione maritali nomine al consorte «previa autorizzazione, in Nostro nome, della Commissione Araldica Piemontese».
⁴² Ivi. Il titolo di conte concesso a sir Charles Forte il 22 luglio 1974 fu annotato solo nel maggio 1986. Quello di barone concesso a Gabriel Ollivier l’11 marzo 1978 fu annotato dopo la conferma del Segretario di S.M. per l’Araldica del 15 febbraio 1988. Quello di barone concesso a Mario di Genova di Salle il 15 marzo 1974 fu annotato nell’ottobre 1991 e pubblicato nel Bollettino parecchi anni dopo. Nella lettera a di Giura del 13 maggio 1988 Toraldo segnalava come non registrati, benché pubblicati nella «Rivista Araldica» (ottobre-dicembre 1986, con addenda nel 1987), i provvedimenti a favore di Robin De La Lanne-Mirlees (10 giugno 1968), di Marcello Pisa (2 marzo 1972) e di Guido Monzino (15 marzo 1974). Nello stesso anno risultava che non erano mai state comunicate al Corpo le Regie Lettere Patenti del 16 gennaio 1978. Con esse Francesco Maria Macchi del Sette era stato autorizzato all’uso del titolo di nobile conferitogli dalla Repubblica di San Marino nel 1958, con l’aggiunta allo stemma del capo di rosso al nodo di Savoia d’oro. Alcune di queste lacune erano già state segnalate nella XXVIII edizione dell’AdNI (2000), vol. II, pp. 662–663. Il provvedimento a favore di Guido Monzino non risulta ancora inserito nell’ultimo Bollettino del 2015, ossia dopo oltre 40 anni, e nonostante le segnalazioni!
⁴³ Ivi. Il titolo di conte concesso a Umberto Ortolani il 15 settembre 1979 fu trasmesso il 14 dicembre 1979 e annotato al n. 279. Quello concesso a Licio Gelli il 10 luglio 1980 fu trasmesso il 3 novembre 1980 e annotato al n. 308. Delle relative Lettere Patenti si conserva copia.
⁴⁴ La rinnovazione del predicato «di Cesa» a Giovanni Maresca è datata 28 marzo 1960 da Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 306, nota 4, e 28 maggio 1960 nell’elenco citato alla nota 1. Gli altri casi risultano dai documenti dell’ASTo:
– il titolo di conte concesso al nobile Giuseppe de Vito Piscicelli è datato 28 maggio 1959 nel registro e 28 marzo nell’elenco;
– quello concesso al colonnello Guido Massangioli è datato 8 maggio 1972 nella copia delle Lettere Patenti e 8 marzo nel registro e nell’elenco, che lo qualifica inoltre come titolo di barone;
– quello di barone concesso a Gabriel Ollivier è datato 11 marzo 1978 nelle Lettere Patenti e 11 maggio nel registro;
– il marito di Maria Laura Manni nata Sanna, cui fu concesso nel 1971 il titolo di conte iure matrimonii, è l’ingegnere Rodolfo Manni, e non Cesare come nell’elenco;
– il titolo di nobile attribuito il 6 aprile 1977 a Camillo Lanciani fu una concessione motu proprio, non una convalida.
⁴⁵ Maresca, In merito ai titoli nobiliari, cit., pp. 65–70.
⁴⁶ Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare italiano, Milano 1961, vol. III, p. 183, citato in Toraldo, La nobiltà italiana, cit., p. 76, nota 2; Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 315 e nota 25.
⁴⁷ Maresca, In merito ai titoli nobiliari, cit., p. 73; Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 309 e 314.
⁴⁸ Maresca, In merito ai titoli nobiliari, cit., p. 74, nota 20; Toraldo, La nobiltà italiana, cit., pp. 75 e 78. Per i provvedimenti a favore di Maresca (rinnovazione del predicato «di Cesa», 1960), di Toraldo (rinnovazione del titolo di marchese, 30 marzo 1970) e di di Giura (titoli di marchese della Polla e di marchese di Battifarano, 24 giugno 1978) cfr. l’elenco citato alla nota 1.
⁴⁹ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 320.
⁵⁰ Ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651, art. 4.
⁵¹ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 315–316. Nel 1968 la carica di Segretario di S.M. per l’Araldica era ricoperta dal barone Giovanni di Giura, presidente del Collegio Araldico (ivi, p. 315, nota 26). Per Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 70, nota 174, essendo l’Ordinamento del 1943 espressione della prerogativa regia, la controfirma del Capo del Governo poteva avere valore soltanto certificativo e non costitutivo. Sulla prassi seguita dopo il 1946 cfr. sopra, note 40 e 41.
⁵² Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 305 e 314.
⁵³ Ivi, pp. 313–314. Fra le situazioni particolari Historicus indica l’esercizio effettivo della sovranità in una parte del territorio nazionale e il riconoscimento univoco della posizione di capo morale dell’aristocrazia del paese.
⁵⁴ G. Maresca, A proposito della prerogativa regia in materia nobiliare, in «Rivista Araldica», 1971, n. 4, p. 113.
⁵⁵ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 315, nota 23.
⁵⁶ Ivi, p. 313, ripreso in Toraldo, La nobiltà italiana, cit., p. 78.
⁵⁷ Toraldo, La nobiltà italiana, cit., p. 78 e nota 6. Nella nota 7, a p. 79, Toraldo richiama anche l’opinione di Aldo Pezzana, presidente di sezione del Consiglio di Stato, secondo cui ai Capi delle Case regnanti all’epoca del Congresso di Vienna può essere riconosciuta, entro certi limiti, la posizione di fons honorum («Rivista Araldica», 1970, p. 265).
⁵⁸ H.E. Cardinale, Orders of Knighthood, Awards and the Holy See, Gerrards Cross 1983, e G. Stair Sainty, citati in Bettoja, Sulle prerogative, cit., pp. 11–12, nota 3, e p. 24, nota 35; A. Napolitano, Diritto storico e mutamenti istituzionali, in Ordini cavallereschi e ordinamento italiano, atti del convegno (Roma, 9 gennaio 2004), in «Tricolore», n. 18, 2004, numero speciale, p. 3, citato ivi, p. 56, nota 150. Nel mio trattato di diritto dinastico, cit., §§ 9 e 44, ho osservato che, in mancanza di debellatio, al sovrano spodestato e ai membri della sua Casa non debellati compete la continuazione di alcune manifestazioni del potere regio, e che lo ius honorum si conserva finché il pretendente discende da un sovrano che non abbia abdicato né compiuto atti contrari al suo esercizio.
⁵⁹ Bettoja, Sulle prerogative, cit., pp. 17 e 20–21; sulla registrazione in Francia di alcuni titoli concessi dagli Stuart, ivi, p. 61.
⁶⁰ Ivi, pp. 67–68 e nota 167, e p. 76.
⁶¹ Per la posizione del Corpo cfr. Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 35, nota 71, e p. 64, nota 165. Squarti Perla, Sulla Sovrana Prerogativa, cit., nota 5 e Commento, A, 5: la facoltà di concedere titoli «persiste solo nel Sovrano spodestato in quanto già regnante con esercizio giurisdizionale illimitato sostenuto come Capo territoriale dei suoi Stati, e non certo nei successori evidentemente privi di questi presupposti e qualità». Per Quadri di Cardano, I processi nobiliari, cit., pp. 273–277, i titoli concessi dai Capi delle Case non regnanti non dovrebbero essere considerati, in linea di principio, validi titoli primordiali di nobiltà né validi ai fini dell’ammissione nell’Ordine di Malta (cfr. Bettoja, Sulle prerogative, cit., p. 69).
⁶² Sulla successione dinastica a Umberto II rinvio al mio saggio La successione delle prerogative, cit., dove si esaminano le Regie Lettere Patenti del 13 settembre 1780, il Regio Editto del 17 luglio 1782 e le lettere di Umberto II al figlio del 25 gennaio 1960 e del 18 luglio 1963. Cfr. anche A. Pezzana, Leggi di Casa Savoia sui matrimoni dei Principi Reali, in «Rivista Araldica», 1971, pp. 288–291; A.A. Mola, Declino e crollo della Monarchia in Italia, Milano 2008, pp. 402 ss., che pubblica la lettera del 25 gennaio 1960, citata anche in Squarti Perla, Sulla Sovrana Prerogativa, cit., nota 41. La titolarità della Real Casa e il titolo di Duca di Savoia sono attribuiti ad Amedeo anche dal Gothaisches Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Häuser, ed. 2018, pp. 125–132, che cita l’AdNI come fonte.
⁶³ Bettoja, Sulle prerogative, cit., pp. 27–28 e nota 38, dove si ricorda che l’archivio della Real Casa ha una sezione dinastica con un registro delle Lettere Patenti e dei Regi Decreti. Il decreto con cui Amedeo assunse nel 2006 il titolo di Duca di Savoia è stato finora pubblicato soltanto nell’AdNI, che nella XXXII edizione ha pubblicato anche il Decreto del 24 novembre 2012 con cui Amedeo riordinò l’araldica della Real Casa. Come ho osservato nel mio trattato di diritto dinastico, cit., § 41, il conferimento di titoli dinastici ai congiunti rientra fra gli atti di pretesa dinastica che interrompono la prescrizione dei diritti della Casa.
⁶⁴ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 309–310 e nota 12; D. Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli, La successione dei Romanoff Zar di Russia e la nobiltà russa, in Dinastie e nobiltà europea. Atti del VI Convegno di diritto nobiliare (Roma, 20 ottobre 2017), a cura di R. Cecchetti, Pisa 2019. Sui Borbone-Parma cfr. il mio saggio Le nobilitazioni dell’Ordine del Merito di San Lodovico oggi. Continuità dinastica, deposito dello stemma e criteri della parte III cavalleresca dell’Annuario della Nobiltà Italiana, di prossima pubblicazione su questo blog. Il titolo comitale cui accenno nel testo fu conferito dal principe Carlo Ugo (1930–2010), Capo della Real Casa di Borbone-Parma, duca di Parma e Piacenza, con atto sottoscritto in Parma il 20 ottobre 1999 con firma autenticata. L’atto era stato anticipato da una lettera autografa del 15 ottobre, data dal castello di Puchheim, in Austria. Con esso il principe confermava a un capofamiglia e alla sua discendenza lo stemma, con la speciale concessione di «fregiarsi del giglio d’oro della nostra Regia Famiglia di Borbone». Ribadendo i suoi diritti «pieni ed illesi», gli conferiva inoltre «per nostro motu proprio il titolo di conte … trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali, d’ambo i sessi, per continuata linea retta mascolina all’infinito», con un predicato posto «a memoria della tenuta e della corte ottocentesca della famiglia». La famiglia figura nell’edizione corrente dell’AdNI, parte III (Malta).
⁶⁵ Cfr. il mio saggio La successione delle prerogative, cit., e il mio trattato di diritto dinastico, cit., §§ 25, 41 e 44 e capitolo sulla Real Casa di Savoia. Gli atti di Vittorio Emanuele sono:
– i «decreti» del 15 e del 16 dicembre 1969, con i quali si proclamò Re d’Italia e conferì alla futura moglie il titolo di duchessa di Sant’Anna di Valdieri;
– l’atto del 30 gennaio 1984, con cui assunse il titolo di Duca di Savoia, «confermò» al figlio il titolo di principe di Venezia, gli conferì quello di principe di Piemonte e attribuì alla moglie quello di duchessa di Savoia;
– i decreti del 28 dicembre 2019, con cui pretese di abrogare la legge salica e conferì alle nipoti i titoli di principessa di Carignano e di principessa di Chieri.
Sull’ultimo cfr. A. Squarti Perla, Parere pro veritate sul preteso motu proprio abolente la Legge Salica nella Real Casa di Savoia, s.d. [ma 2020]. Squarti Perla vede un riconoscimento del mutamento istituzionale già nello statuto dell’Ordine al Merito Civile di Savoia, istituito da Vittorio Emanuele nel 1988, che si apre con le parole «Avendo divisato, in seguito alla mutata situazione istituzionale in Italia». Osserva inoltre che la rinuncia alla pretensione non pregiudica i diritti degli altri chiamati alla successione (Sulla Sovrana Prerogativa, cit., testo e note 38 e 43). Sull’accettazione del mutamento istituzionale cfr. Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., pp. 313–314; Pezzana, Conferimento di onorificenze, cit., p. 162, che fa salva l’ipotesi di «un’accettazione del mutamento istituzionale da parte della ex-casa regnante ed il riconoscimento ai membri di questa degli stessi diritti e doveri di tutti gli altri cittadini»; Maresca, La prerogativa regia, cit., p. 275, per il quale il Sovrano spodestato non abdicatario resta soggetto di diritto pubblico internazionale «sempre che non accetti esplicitamente il nuovo ordine politico». La legge costituzionale è la n. 1 del 23 ottobre 2002.
⁶⁶ Sui «minutari» di Cascais cfr. l’introduzione alla sezione dei titolati umbertini nella XXVIII edizione dell’AdNI (2000), vol. II, pp. 662–663. Sull’archivio della Segreteria per l’Araldica, lettera di di Giura a Toraldo del 24 maggio 1988 (ASTo, cit.).
⁶⁷ Historicus, Sul valore storico e giuridico, cit., p. 320.




