Skip to content

Commento al decreto dinastico di S.A.R. il Principe Aimone di Savoia del 2 luglio 2021: unificazione dei titoli di Duca di Savoia e di Aosta, parziale dinasticizzazione titolare delle dignità provenienti dalla successione dal Pozzo della Cisterna

Il decreto dinastico di S.A.R. il Principe Aimone di Savoia del 2 luglio 2021

Unificazione nel titolo d’uso delle dignità di Duca di Savoia e Duca d’Aosta e dinasticizzazione titolare parziale dei titoli dal Pozzo della Cisterna

Il decreto emanato da S.A.R. il Principe Aimone di Savoia, Capo della Real Casa, a Superga il 2 luglio 2021, qui esaminato, trascende la mera ricognizione della titolatura spettante al Capo della Real Casa di Savoia e offre materia per una riflessione più generale sulla struttura giuridica delle Case già sovrane.

L’atto distingue espressamente i «titoli dinastici» dai «titoli nobiliari aviti nella Nostra disponibilità», delineando due differenti categorie di situazioni giuridico-titolari: quelle che il decreto presenta come inerenti alla titolarità della Casa in quanto istituzione dinastica e quelle che, pur appartenendo genealogicamente al patrimonio familiare del Principe, rimangono suscettibili di una più ampia potestà di destinazione da parte del Capo della Casa.

Il saggio analizza il decreto come atto di autoricognizione e contestuale ordinamento dinastico, esaminando la successione nella titolarità della Real Casa, le prerogative inerenti alla funzione di Capo, il patrimonio titolare dinastico e la distinzione tra titolarità e uso del titolo. Particolare attenzione è dedicata all’unificazione, nel titolo d’uso, delle dignità di Duca di Savoia e Duca d’Aosta, nonché all’aggregazione alla titolatura dinastica di alcuni titoli provenienti dalla successione dal Pozzo della Cisterna e alla separata riserva di altri titoli qualificati come «nobiliari aviti».

Tale operazione consente di porre il problema della possibile dinasticizzazione di titoli originariamente pervenuti per successione familiare e, più precisamente, di distinguere la loro certa aggregazione alla titolatura dinastica dall’eventuale modificazione del relativo regime successorio.

La distinzione tra ciò che appartiene alla funzione di Capo della Casa e ciò che appartiene alla persona del Principe emerge così come possibile categoria interpretativa generale per lo studio delle Case già sovrane. Il decreto di Superga si colloca, sotto questo profilo, tra i documenti di particolare interesse per comprendere la struttura giuridica interna della Real Casa di Savoia nella sua fase post-monarchica e la concezione della continuità dinastica che emerge dagli atti del suo Capo.

Nota metodologica

Il presente saggio esamina il decreto del 2 luglio 2021 esclusivamente sul piano della sua logica interna, cioè come costruzione giuridico-dinastica che l’atto stesso presuppone e argomenta. In particolare, l’affermazione secondo cui Aimone di Savoia è succeduto «per successione dinastica» al padre nella «titolarità della Real Casa», come nei fatti – e documentalmente – è, viene qui trattata come presupposto testuale del decreto.

Le categorie utilizzate nel corso dell’analisi — quali «successione nella funzione dinastica», «patrimonio titolare dinastico», «patrimonio titolare istituzionale», «dinasticizzazione titolare» e «dinasticizzazione successoria» — devono intendersi, salvo diversa indicazione, come categorie interpretative proposte ai fini dell’analisi dell’atto e non come espressioni tecniche necessariamente appartenenti alla terminologia normativa storica della Real Casa di Savoia.

Trascrizione del Decreto:

AIMONE

D. G.

DUCA DI SAVOIA

ETC. ETC.

Avendo Noi assunto, per successione dinastica al Nostro compianto Augusto Genitore, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia, la titolarità della Real Casa con tutti i diritti relativi, e la qualità di Capo e Sovrano del Nobilissimo Ordine Supremo della SS. Annunziata, e il Gran Magistero di tutti gli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, unitamente ai titoli di Duca di Savoia, Re di Sardegna, Re di Cipro, Re di Gerusalemme e di Armenia, Pr. di Carignano, Principe di Piemonte, Principe di Oneglia, Principe di Poirino, Principe di Trino, Principe e Vicario perpetuo del Sacro Romano Impero, Principe di Carmagnola, Principe di Montmélian con Arbin e Francin, Principe balì del ducato di Aosta, Principe di Chieri, Pr. di Dronero, Principe di Crescentino, Principe di Riva di Chieri e Banna, Principe di Busca, Principe di Bene, Principe di Brà, Duca di Genova, Duca di Monferrato, Duca d’Aosta, Duca del Chiablese, Duca del Genevese, Duca di Brescia, Duca di Piacenza, Duca di Carignano Ivoy, Marchese in Italia, Marchese di Ivrea, Marchese di Saluzzo, March. di Susa, Marchese di Ceva, Marchese del Maro, Marchese di Oristano, Marchese di Cesana, Marchese di Savona, Marchese di Tarantasia, Marchese di Borgomanero e Cureggio, Marchese di Caselle, Marchese di Rivoli, Marchese di Pianezza, Marchese di Govone, Marchese di Salussola, Marchese di Racconigi con Tegerone, Migliabruna e Motturone, Marchese di Cavallermaggiore, Marchese di Marene, Marchese di Modane e di Lanslebourg, Marchese di Livorno Ferraris, Marchese di Santhià, Marchese di Agliè, Marchese di Barge, Marchese di Centallo e Demonte, Marchese di Desana, Marchese di Ghemme, Marchese di Vigone, Marchese di Villafranca, Conte di Moriana, Conte di Ginevra, Conte di Nizza, Conte di Tenda, Conte di Romont, Conte di Asti, Conte di Alessandria, Conte del Goceano, Conte di Novara, Conte di Tortona, Conte di Bobbio, Conte di Sarre, Conte di Soissons, Conte di Sant’Antioco, Conte di Pollenzo, Conte di Roccabruna, Conte di Tricerro, Conte di Bairo, Conte di Ozegna, Conte delle Apertole, Barone di Vaud e del Faucigny, Alto Signore di Monaco, di Roccabruna e di undici dodicesimi di Mentone, Signore di Vercelli, Signore di Pinerolo, Signore della Lomellina e Valle Sesia, N.H. Patrizio Veneto, Patrizio di Ferrara, dichiariamo che il Nostro titolo d’uso sarà quello di Duca di Savoia e d’Aosta.

Inoltre, di Nostra propria volontà, aggiungiamo ai suddetti titoli dinastici i titoli di Principe della Cisterna, Principe di Belriguardo, Marchese di Voghera, Conte di Ponderano e Conte di Reano, a Noi pervenuti per successione della Nostra Ava, S.A.R. la Principessa Maria Vittoria di Savoia, Duchessa di Aosta, nata principessa dal Pozzo della Cisterna.

Riserviamo a Noi invece i titoli di Conte di Neive, Conte di Perno, Conte di Bonvicino, Conte di Reano, Signore di Grinzane e Borzone, Signore di Babellino, Signore di Vettignè, Signore di Boriana e Beatino, Signore di Quagliuzzo, Signore di Strambinello, Consignore di Romagnano, Quaregna, Cerreto e Castellengo, quali titoli nobiliari aviti nella Nostra disponibilità.

E desiderando che queste Nostre Reali disposizioni siano mandate ad effetto nel miglior modo possibile, mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti; tale essendo la Nostra mente.

          Dato da Superga il giorno 2 del mese di Luglio dell’anno del Signore 2021

                               Firmato: AIMONE

il sigillo di S.A.R. il Principe Reale Aimone di Savoia, Duca di Savoia e d’Aosta, Capo della Real Casa d’Italia

1. Natura e struttura del decreto

Il decreto emanato da S.A.R. il Principe Aimone di Savoia a Superga il 2 luglio 2021, registrato al n. 16, presenta un interesse particolare sotto il profilo del diritto dinastico, non solo sabaudo. Esso non si limita infatti a dichiarare l’assunzione di una determinata titolatura, ma contiene una ricognizione complessiva della posizione giuridico-dinastica del nuovo Capo della Real Casa di Savoia e, contemporaneamente, alcune disposizioni mediante le quali egli interviene sulla struttura della propria titolatura. L’atto presenta dunque una natura duplice: ricognitiva e dispositiva.

È ricognitivo laddove Aimone prende atto degli effetti che considera già prodotti dalla successione al padre, S.A.R. il Principe Amedeo: la titolarità della Real Casa, le prerogative connesse alla funzione di Capo, la sovranità sull’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, il Gran Magistero degli altri Ordini dinastici e la titolarità delle dignità storicamente appartenenti al vertice della Dinastia.

È invece dispositivo laddove il Principe determina il proprio titolo d’uso, aggrega alla titolatura dinastica alcune dignità provenienti dalla successione dal Pozzo della Cisterna e mantiene separatamente altri titoli, qualificandoli espressamente come «titoli nobiliari aviti nella Nostra disponibilità».

Il decreto deve pertanto essere letto distinguendo almeno cinque livelli: successione nella titolarità della Casa; prerogative inerenti alla funzione di Capo; patrimonio titolare dinastico; determinazione del titolo d’uso; ordinamento dei titoli nobiliari provenienti da una distinta successione familiare. Questa struttura consente di leggere il provvedimento non soltanto come atto interno della Real Casa di Savoia, ma anche come fonte suscettibile di offrire elementi per una più generale riflessione sulla titolarità nelle Case già sovrane.

2. «AIMONE – D. G. – DUCA DI SAVOIA – ETC. ETC.»

Già l’intitolazione dell’atto presenta elementi meritevoli di considerazione. L’uso del solo nome dinastico, «AIMONE», seguito dalla formula «D. G.» e dalla dignità di «DUCA DI SAVOIA», riproduce una struttura tradizionale degli atti sovrani e dinastici.

La sigla «D. G.» scioglie la tradizionale formula Dei Gratia, propria dell’intitolazione sovrana e appartenente al linguaggio storico della sovranità. Nel contesto di una Casa già sovrana essa non può naturalmente essere interpretata come affermazione dell’esercizio attuale di una sovranità territoriale, ma conserva, nella costruzione formale dell’atto, una funzione dinastica: colloca il provvedimento nella continuità della tradizione documentaria della Casa e identifica la qualità nella quale il suo autore intende agire.

Particolarmente significativa è la scelta del titolo di «Duca di Savoia»: non viene posto nell’intitolazione uno dei titoli regi storicamente appartenuti alla Casa, bensì quello che più direttamente identifica la Dinastia stessa e la sua origine territoriale e istituzionale. La formula «ETC. ETC.» rinvia invece alla grande titolatura successivamente enunciata nel corpo dell’atto.

3. «Avendo Noi assunto, per successione dinastica […] la titolarità della Real Casa con tutti i diritti relativi»

Questa proposizione costituisce il fondamento giuridico interno dell’intero decreto. Aimone non dichiara semplicemente di essere succeduto al padre in determinati titoli, ma afferma di avere assunto «per successione dinastica» la «titolarità della Real Casa». La terminologia appare significativa: la successione viene qualificata come «dinastica» e non semplicemente come ereditaria, distinguendo così, nella logica dell’atto, la successione regolata dal diritto comune dalla successione nella posizione di vertice della Casa.

Nella comune successione mortis causa, il successore acquista le situazioni giuridiche trasmissibili appartenenti al patrimonio del de cuius. Nella costruzione presupposta dal decreto, la successione dinastica presenta invece una diversa struttura: il successore non acquista semplicemente ciò che apparteneva personalmente al predecessore, ma subentra in una posizione istituzionale disciplinata dalle norme proprie della Dinastia.

L’oggetto della successione è infatti definito come «titolarità della Real Casa». La formula presuppone una concezione della Casa già sovrana come realtà distinta dalla mera famiglia genealogica: la Casa possiede un vertice; a tale vertice sono collegate determinate prerogative; e la posizione viene trasmessa secondo le regole proprie della successione dinastica. Il riferimento a «tutti i diritti relativi» rafforza tale impostazione: il successore non assume soltanto una denominazione o una precedenza genealogica, ma subentra nel complesso delle situazioni che l’ordinamento dinastico presupposto dall’atto considera inerenti alla posizione.

Può dunque parlarsi, ai fini della presente analisi e con le necessarie cautele terminologiche, di successione nella funzione dinastica: il Capo della Casa non trasmetterebbe al successore tale posizione perché possa disporne come di un bene personale; il successore vi subentrerebbe invece per effetto del verificarsi della fattispecie prevista dalle norme dinastiche.

Tale costruzione deve naturalmente essere mantenuta distinta dalle potestà pubbliche un tempo esercitate dal Sovrano quale organo dello Stato: la cessazione della Monarchia ha comportato la cessazione dell’esercizio delle funzioni costituzionali e territoriali della Corona. Il decreto opera su un piano differente: quello dell’ordinamento interno della Casa e delle situazioni che il suo autore considera non dipendenti dall’attuale esercizio della sovranità territoriale.

4. Le prerogative inerenti alla funzione: l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata

Alla successione nella titolarità della Real Casa il decreto collega immediatamente «la qualità di Capo e Sovrano del Nobilissimo Ordine Supremo della SS. Annunziata». L’ordine logico della proposizione è importante: prima viene affermata la successione nella Casa; quindi vengono individuate le conseguenze istituzionali che l’atto collega a tale successione.

Per l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata non viene utilizzata semplicemente la formula di «Gran Maestro», bensì quella storicamente più pregnante di «Capo e Sovrano». Il decreto presenta quindi la suprema dignità dell’Ordine come inerente alla posizione del Capo della Casa: non viene contemplata una distinta successione, un’elezione o una nuova investitura, poiché, nella concezione fatta propria dall’atto, la titolarità dell’Ordine segue quella della Real Casa.

5. «Il Gran Magistero di tutti gli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia»

Il medesimo principio viene esteso agli altri Ordini dinastici. La differenza terminologica è significativa: per l’Annunziata il Principe è «Capo e Sovrano»; per gli altri Ordini esercita il «Gran Magistero». L’elemento decisivo è tuttavia la qualificazione degli stessi come «Ordini dinastici della Real Casa di Savoia»: proprio questa qualificazione spiega, nella logica dell’atto, perché il Gran Magistero segua la successione nella Casa.

Il decreto non tratta il Gran Magistero come una dignità autonomamente ereditata dal patrimonio personale del predecessore, ma lo rappresenta quale prerogativa accessoria alla funzione di Capo della Dinastia. Si delinea così una prima categoria di situazioni giuridico-dinastiche caratterizzate da una particolare inerenza funzionale: esse spettano al soggetto in quanto Capo della Casa e passano, secondo la costruzione presupposta dal decreto, al successore insieme alla posizione di vertice.

insegne di cavaliere di gran croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ordine dinastico della Real Casa di Savoia

6. «Unitamente ai titoli di Duca di Savoia, Re di Sardegna […]»: il patrimonio titolare dinastico

Il decreto procede quindi a una vastissima enumerazione di titoli regi, principeschi, ducali, marchionali, comitali, baronali, signorili e patriziali. L’elenco non costituisce una serie di nuove concessioni, ma svolge essenzialmente una funzione di ricognizione della titolatura storica che l’atto considera spettante al Capo della Real Casa. La successiva espressione «suddetti titoli dinastici» consente di attribuire a tale complesso una qualificazione particolarmente significativa.

Può parlarsi, ai fini della presente analisi, di patrimonio titolare dinastico, purché il termine «patrimonio» non venga inteso in senso civilistico o economico e non gli si attribuisca un significato tecnico ulteriore rispetto a quello qui proposto. Con tale espressione si intende semplicemente designare il complesso organizzato delle dignità che il decreto e la tradizione dinastica da esso richiamata riferiscono al Capo della Casa o, secondo i rispettivi regimi, ai suoi membri.

Le origini dei singoli titoli sono naturalmente differenti: alcuni corrisposero a sovranità effettivamente esercitate, altri entrarono nella titolatura attraverso successioni, investiture, acquisizioni o vicende territoriali, altri ancora esprimono pretensioni storiche. Ciò che li rende unitari nel decreto è un dato diverso: essi vengono presentati complessivamente come appartenenti alla titolatura del Capo della Casa.

Questa considerazione permette di anticipare una distinzione che il decreto svilupperà più avanti in modo esplicito: quella tra titolo riferito alla funzione dinastica e titolo appartenente al Principe in forza di una distinta successione familiare.

7. I titoli regi e la distinzione tra titolarità dinastica e sovranità territoriale

La presenza dei titoli di «Re di Sardegna», «Re di Cipro», «Re di Gerusalemme e di Armenia» rende particolarmente necessaria una distinzione: la titolarità storica o dinastica di una dignità non coincide con l’esercizio attuale della sovranità territoriale alla quale essa originariamente corrispondeva.

Il decreto opera evidentemente sul primo piano. Esso non può né intende produrre una restaurazione di potestà pubbliche o territoriali, ma afferma, all’interno dell’ordinamento dinastico presupposto dall’atto, la continuità di una titolatura storicamente appartenuta ai Capi della Casa. Questa distinzione tra titolarità dinastica ed esercizio della sovranità statale è indispensabile per comprendere correttamente l’intero provvedimento.

8. «N.H. Patrizio Veneto, Patrizio di Ferrara»

La presenza, in chiusura della grande enumerazione, delle qualifiche patriziali conferma che il criterio adottato dal decreto non è quello dell’omogeneità giuridica delle dignità: le qualificazioni patriziali appartengono infatti a un piano differente rispetto ai titoli regi, principeschi o ducali.

La loro inclusione mostra che il provvedimento intende ricostruire complessivamente la titolatura storicamente riferita al Capo della Casa, indipendentemente dalla diversa origine e natura delle singole dignità.

9. «Il Nostro titolo d’uso sarà quello di Duca di Savoia e d’Aosta»: l’unificazione titolare

Uno dei passaggi più importanti del decreto è costituito dalla dichiarazione:

«il Nostro titolo d’uso sarà quello di Duca di Savoia e d’Aosta».

Questa disposizione possiede natura differente rispetto alla precedente ricognizione: Aimone non crea i titoli di Duca di Savoia e Duca d’Aosta, ma determina quale debba essere la forma ordinaria della propria designazione. Emergono così due categorie distinte: titolarità e uso.

Il Capo della Casa possiede, secondo il decreto, una titolatura molto più ampia di quella utilizzata nella propria rappresentazione ordinaria. Nella costruzione fatta propria dall’atto, la mancata utilizzazione corrente di un titolo non equivale, di per sé, alla sua rinuncia, così come l’uso privilegiato di una determinata dignità non determina necessariamente l’abbandono delle altre.

La formula prescelta presenta tuttavia un ulteriore significato: con «Duca di Savoia e d’Aosta» vengono riunite nella stessa designazione la dignità che identifica il vertice della Real Casa e quella propria del ramo dinastico dal quale Aimone proviene. Il decreto realizza così un’unificazione del titolo d’uso. Il titolo di Duca d’Aosta non viene abbandonato nel momento dell’assunzione della titolarità della Casa, né rimane semplicemente sullo sfondo della grande titolatura: viene congiunto al titolo di Duca di Savoia nella formula attraverso la quale il nuovo Capo intende essere ordinariamente identificato.

Sotto il profilo interpretativo, questa scelta può essere letta come sintesi della duplice posizione che il decreto attribuisce al Principe: successore nella titolarità generale della Real Casa e continuatore genealogico del ramo d’Aosta. È quindi preferibile parlare di una funzione di identificazione e rappresentazione dinastica del titolo d’uso, evitando di attribuire alla formula la natura di una nuova dignità autonoma.

La riunione delle dignità di Duca di Savoia e di Duca d’Aosta assume un significato ancora più rilevante se considerata nella prospettiva storica della formazione dello stesso ramo di Savoia-Aosta.

Nel 1845, regnante Carlo Alberto, il titolo dinastico di Duca d’Aosta fu concesso ad Amedeo di Savoia, futuro Re di Spagna, secondogenito maschio dell’allora Principe ereditario Vittorio Emanuele, destinato, a sua volta, a divenire il primo Re d’Italia; il primogenito maschio di quest’ultimo era infatti Umberto, futuro Umberto I, secondo Re d’Italia. Amedeo portò il titolo sin dalla nascita, avvenuta a Torino il 30 maggio di quell’anno, e dalla sua discendenza ebbe origine il ramo della Dinastia che, divenuto da quel momento titolare del maggiorascato dinastico d’Aosta, assunse da questo il predicato dinastico di Savoia-Aosta, acquisendo così una distinta identità genealogico-dinastica.

Occorre tuttavia precisare la natura di tale fenomeno. La dignità di Duca d’Aosta non nacque nel 1845 né costituì propriamente uno «scorporo» della dignità di Duca di Savoia: essa apparteneva da secoli alla tradizione titolare della Casa sabauda ed era già stata utilizzata in epoche precedenti per altri Principi della Dinastia. Ciò che avvenne nel XIX secolo fu qualcosa di diverso e, ai fini del presente esame, più significativo: una dignità già appartenente al patrimonio storico-titolare della Casa venne attribuita ad Amedeo e, attraverso la continuità della sua discendenza, finì per trasformarsi nel principale contrassegno titolare di uno specifico ramo dinastico. Il titolo precedette dunque il ramo, ma fu il ramo a conferirgli quella particolare funzione identificativa che avrebbe conservato per oltre un secolo e mezzo.

L’attribuzione del 1845 deve essere letta nel quadro dell’ordinamento sabaudo dell’epoca. Carlo Alberto riuniva nella propria persona la qualità di Re di Sardegna e quella di Capo della Real Casa, sicché la determinazione della titolatura dei Principi della Dinastia si collocava in un sistema nel quale dimensione sovrana e dimensione dinastica facevano capo al medesimo soggetto. Il dato storico certo è che Amedeo portò dalla nascita la dignità di Duca d’Aosta e che questa divenne successivamente identificativa della linea da lui discesa.

Sotto questo profilo, il decreto del 2 luglio 2021 sembra compiere, a distanza di oltre un secolo e mezzo, un movimento di segno inverso. Se nel 1845 l’attribuzione della dignità di Duca d’Aosta ad Amedeo aveva posto le premesse per l’individuazione di un nuovo ramo della Dinastia, nel 2021 quella stessa dignità viene riunita alla dignità principale di Duca di Savoia nella persona del Capo della Real Casa. Non si è quindi in presenza del semplice cumulo di due titoli, né, in senso stretto, della restituzione al Duca di Savoia di una dignità che da esso fosse stata originariamente separata. Si verifica piuttosto una ricomposizione della titolatura dinastica: una dignità sabauda preesistente, divenuta nel corso del tempo il contrassegno proprio di un ramo cadetto, viene congiunta alla dignità principale della Casa nel momento in cui proprio quel ramo ha rivendicato, alla luce delle leggi dinastiche della Casa, di essere succeduto nella titolarità della Dinastia.

Il parallelismo fra i due momenti acquista così una particolare evidenza. Nel 1845 una dignità appartenente alla tradizione titolare sabauda viene utilizzata per individuare un Principe cadetto e diviene, attraverso i suoi discendenti, identificativa di una linea distinta; nel 2021 il processo si svolge in senso inverso: il ramo identificato da quella dignità, assumendo secondo il presupposto successorio posto a fondamento del decreto la posizione di ramo principale, riunisce il proprio titolo caratterizzante alla dignità di Duca di Savoia. La sequenza storica può dunque essere letta come un processo di differenziazione e successiva ricomposizione titolare.

È significativo, inoltre, che i due momenti si collochino in contesti istituzionali profondamente differenti. Nel 1845 è il Sovrano, al tempo stesso Capo della Casa, a disporre nell’ambito di un ordinamento nel quale potestà statuale e potestà dinastica coesistono nella medesima persona; nel 2021 è invece il Capo di una Casa già regnante ad agire esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento dinastico. La cessazione della sovranità statuale non impedisce l’esercizio di quella potestà interna relativa alla titolatura della Casa che costituisce una delle manifestazioni della sua pretesa autonomia ordinamentale. Proprio la diversità dei due contesti consente pertanto di cogliere la portata istituzionale della determinazione del 2021.

L’unificazione delle dignità di Duca di Savoia e Duca d’Aosta, finalmente riuniti, assume, in questa prospettiva, un significato che trascende la mera titolatura. Nella costruzione giuridico-dinastica presupposta dal decreto, il ramo di Savoia-Aosta non si limita a succedere nella titolarità della Real Casa, ma cessa di configurarsi, anche sul piano simbolico e titolare, come ramo parallelo o cadetto, divenendo l’unico ramo dinastico della Casa. Per dirla con altre parole la riunione delle due dignità rende visibile nella titolatura ciò che la successione dinastica ha prodotto sul piano istituzionale: il ramo di Savoia-Aosta diviene il ramo principale della Dinastia e la dignità che storicamente ne aveva contrassegnato la distinta identità viene assorbita nella titolatura del Capo della Casa.

Il decreto può essere letto, pertanto, anche come il momento conclusivo di una lunga parabola titolare: una dignità già appartenente alla tradizione della Casa viene attribuita nel XIX secolo a un Principe cadetto; diviene, attraverso la continuità genealogica, il segno distintivo del ramo da lui originato; e infine, quando quel medesimo ramo assume la posizione di ramo principale, anzi unico ramo dinastico, viene riunita alla dignità che identifica il Capo della Dinastia. Non si tratta dunque di cancellare l’identità storica dei Savoia-Aosta, ma, al contrario, di assorbirne la vicenda nella continuità istituzionale della Casa di Savoia, facendo coincidere nella titolatura del Capo ciò che per ragioni storiche e genealogiche era rimasto distinto per oltre un secolo e mezzo.

Sua Maestà Carlo Alberto di Savoia (n. a Torino 2 ottobre 1798 – Porto (Portogallo) 28 luglio 1849) Re di Sardegna, già Principe di Carignano, nelle vesti di Gran Maestro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

10. «Di Nostra propria volontà»: il momento dispositivo del decreto

La natura dispositiva dell’atto emerge ancora più chiaramente nel periodo successivo: «Inoltre, di Nostra propria volontà, aggiungiamo ai suddetti titoli dinastici […]». La formula «di Nostra propria volontà» introduce un elemento nuovo: la successione nella titolarità della Casa era stata presentata come effetto della successione dinastica — Aimone non dichiarava di attribuire a se stesso la qualità di Capo, ma di averla assunta per successione. Qui, invece, il Principe manifesta espressamente una propria volontà ordinatrice.

La distinzione è rilevante: una cosa è ciò che il Capo dichiara di ricevere in forza della successione; altra cosa è ciò che dispone una volta divenuto Capo. È precisamente in questo secondo ambito che si colloca l’intervento sui titoli provenienti dai dal Pozzo della Cisterna.

11. I titoli dal Pozzo della Cisterna e la loro distinta origine successoria

Aimone dichiara di aggiungere ai titoli dinastici «i titoli di Principe della Cisterna, Principe di Belriguardo, Marchese di Voghera, Conte di Ponderano e Conte di Reano», precisando che essi sono «a Noi pervenuti per successione della Nostra Ava, S.A.R. la Principessa Maria Vittoria di Savoia, Duchessa di Aosta, nata principessa dal Pozzo della Cisterna».

Il decreto identifica dunque espressamente una catena successoria distinta da quella sabauda: questi titoli non sono presentati come originariamente appartenenti alla Real Casa di Savoia, ma come pervenuti attraverso la successione da Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna. Il provvedimento distingue così due fenomeni — la successione dinastica, attraverso la quale Aimone dichiara di assumere la titolarità della Real Casa, e la successione familiare-nobiliare, attraverso la quale determinate dignità gli sarebbero pervenute da altra ascendenza — che costituiscono il presupposto necessario per comprendere l’operazione successiva.

Nota storica. I titoli in questione discendono dalla famiglia Dal Pozzo, di origine biellese, insignita nel 1670 da papa Clemente X del titolo di principe di Cisterna e già titolare della contea di Reano. La più celebre esponente della casata, la principessa Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna, sposò nel 1867 il principe Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, divenendone regina consorte durante il breve regno di Spagna (1870-1873). Morta a Sanremo nel 1876, è sepolta nella Basilica di Superga.

Maria Vittoria Carlotta Enrichetta Giovanna dal Pozzo della Cisterna (Parigi, 9 agosto 1847 – Sanremo, 8 novembre 1876), regina consorte di Spagna dal 16 novembre 1870 all’11 febbraio 1873 come sposa di Amedeo I di Spagna, già Duca di Aosta e nuovamente Duca di Aosta dopo l’abdicazione al Trono spagnolo. Fu erede araldica dei titoli di VI Principessa della Cisterna, VI Principessa di Belriguardo, VII Marchesa di Voghera, VII Contessa di Reano, IX Contessa di Ponderano, IX Contessa di Bonvicino, VII Contessa di Neive, VII Contessa di Perno, Signora di Quagliuzzo, Grinzane e Vestignè, Consignora di Romagnano, Borriana, Beatino, Strambinello, Quaregna, Cerreto e Castellengo, titoli che trasmise alla discendenza dei Duchi di Savoia-Aosta, oggi Duchi di Savoia e di Aosta

12. «Aggiungiamo ai suddetti titoli dinastici»: la dinasticizzazione titolare

Il decreto non si limita a prendere atto che Aimone possiede anche alcuni titoli provenienti dai dal Pozzo della Cisterna: il Principe dichiara espressamente di aggiungerli «ai suddetti titoli dinastici». È questo uno dei passaggi più innovativi dell’intero provvedimento, poiché titoli che l’atto stesso riconosce come provenienti da una successione genealogica distinta vengono fatti confluire nella titolatura qualificata come dinastica.

Per descrivere questo fenomeno può essere proposta, quale categoria interpretativa, l’espressione dinasticizzazione titolare. Con essa non si intende sostenere che il decreto modifichi retroattivamente l’origine storica delle dignità dal Pozzo della Cisterna, che conservano evidentemente la propria provenienza genealogica e nobiliare. Ciò che muta, secondo la lettera dell’atto, è la loro collocazione nella costruzione titolare della Real Casa: il Capo decide di aggregarle espressamente al complesso dei «titoli dinastici».

La dinasticizzazione titolare può dunque essere definita, limitatamente al fenomeno qui esaminato, come l’operazione mediante la quale una dignità originariamente pervenuta al Principe attraverso una successione familiare viene incorporata, mediante un atto del Capo, nella titolatura della Dinastia.

Occorre tuttavia precisare che questa dinasticizzazione titolare, direttamente risultante dal tenore letterale del decreto, non coincide necessariamente con una dinasticizzazione successoria. Quest’ultima comporterebbe un effetto ulteriore — la modificazione del regime di trasmissione del titolo, con la sua definitiva destinazione ai futuri Capi della Real Casa indipendentemente dalle regole successorie alle quali la dignità era precedentemente soggetta — che il decreto non dichiara espressamente.

Il testo consente dunque di affermare l’aggregazione di tali dignità alla titolatura dinastica; non consente, da solo, di affermare con la medesima certezza che ne sia stato modificato anche il regime di devoluzione.

lo stemma dei principi dal Pozzo della Cisterna (disegno di Andrea Borella)

13. Dinasticizzazione titolare e dinasticizzazione successoria

La distinzione introdotta al paragrafo precedente costituisce il nodo teorico più delicato del decreto. È certo che Aimone aggiunge determinate dignità ai «titoli dinastici»: sotto questo profilo può parlarsi, nel senso appena precisato, di dinasticizzazione titolare. Più complesso è stabilire se questa aggregazione determini anche una dinasticizzazione successoria, vale a dire se trasformi definitivamente il regime di devoluzione delle dignità, rendendole inseparabili dalla titolarità della Real Casa.

Il testo, considerato isolatamente, non risolve espressamente tale questione. L’aggregazione alla titolatura e la modificazione delle regole successorie costituiscono infatti due operazioni concettualmente differenti: un titolo può essere assunto nella titolatura istituzionale di un Principe senza che da ciò discenda necessariamente la modificazione delle norme che ne regolano la successione.

Per poter affermare che nel 2021 sia avvenuta anche una dinasticizzazione successoria sarebbe pertanto necessario verificare le norme originariamente regolatrici dei titoli dal Pozzo della Cisterna, gli atti attraverso i quali essi pervennero alla linea d’Aosta, gli eventuali precedenti sabaudi di incorporazione di titoli familiari nella titolatura dinastica e, soprattutto, l’estensione della potestà ordinamentale riconosciuta al Capo della Casa in materia di destinazione e successione delle dignità.

In assenza di tale dimostrazione, la cautela metodologica impone di affermare soltanto che i titoli indicati dal decreto sono stati dinasticizzati sotto il profilo titolare, lasciando aperta la questione se la volontà del Principe fosse anche quella di stabilizzarne definitivamente la devoluzione successoria.

14. «Riserviamo a Noi invece»: la categoria contrapposta

Immediatamente dopo avere aggregato alcune dignità ai titoli dinastici, Aimone dispone: «Riserviamo a Noi invece […] quali titoli nobiliari aviti nella Nostra disponibilità». L’avverbio «invece» stabilisce una contrapposizione tra due gruppi di titoli provenienti dal patrimonio familiare: alcune dignità vengono aggregate ai titoli dinastici, altre vengono «riservate» al Principe e qualificate come «titoli nobiliari aviti».

I tre termini «aggiungiamo» – «riserviamo» – «invece» esprimono una vera operazione classificatoria: «aggiungiamo» indica il movimento di alcune dignità verso la titolatura dinastica; «riserviamo» esprime il mantenimento di altre in una distinta sfera personale e familiare del Principe; «invece» rende esplicita la contrapposizione fra le due destinazioni.

Non siamo quindi di fronte a una distinzione elaborata esclusivamente dall’interprete: è lo stesso decreto a costruire, attraverso il proprio lessico dispositivo, due differenti categorie — da un lato i titoli aggiunti ai «titoli dinastici», dall’altro i titoli nobiliari aviti dichiarati nella disponibilità del Principe. È invece compito dell’interprete stabilire quale esatta portata giuridica debba attribuirsi a tale distinzione.

15. Il caso particolare della duplice menzione del titolo di Conte di Reano

Amedeo di Savoia, Duca di Savoia (1943-2021), erede della Principessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, portò il titolo di Conte di Reano e, nel 2017, in occasione dei 150 anni dalle nozze della sua augusta antenata con Amedeo di Savoia, secondo figlio maschio di Re Vittorio Emanuele II, ricevette la cittadinanza onoraria reanese.

Un problema testuale specifico, che non può essere trascurato nell’interpretazione del decreto, riguarda proprio il titolo di Conte di Reano, che compare due volte nell’atto e, almeno apparentemente, in due categorie differenti. In un primo momento Aimone lo comprende fra i titoli pervenutigli per successione dalla propria ava Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna e che «di Nostra propria volontà» aggiunge ai «suddetti titoli dinastici». Poco dopo, tuttavia, il medesimo titolo ricompare nell’elenco delle dignità che il Principe dichiara di «riservare» a sé, quali «titoli nobiliari aviti nella Nostra disponibilità».

La duplicazione assume rilevanza particolare proprio alla luce della contrapposizione costruita dal decreto attraverso «aggiungiamo», «riserviamo» e l’avverbio «invece»: il titolo di Conte di Reano viene letteralmente a trovarsi su entrambi i versanti della distinzione operata dallo stesso atto.

Il solo tenore letterale non consente di risolvere con certezza tale apparente antinomia. Possono formularsi, in via meramente ipotetica, tre spiegazioni: a) una semplice duplicazione materiale nella redazione del decreto, essendo il titolo destinato a comparire in un solo elenco; b) l’esistenza di due differenti fondamenti titolari o successori per la medesima denominazione, tali da giustificare una diversa qualificazione nei due contesti; c) una funzione titolare diversa attribuita al titolo quando enunciato congiuntamente a «Conte di Ponderano» rispetto a quando è ricordato singolarmente.

Il testo non offre elementi sufficienti per trasformare nessuna di queste ipotesi in conclusione certa; la terza, in particolare, non trova conferma testuale esplicita, poiché il decreto non parla mai di un titolo composto «di Ponderano e Reano».

Allo stato della documentazione costituita dal solo decreto, il dato certo è dunque uno solo: il titolo di Conte di Reano è menzionato sia fra le dignità aggiunte ai «titoli dinastici» sia fra i «titoli nobiliari aviti nella Nostra disponibilità».

La circostanza non elimina la distinzione generale fra le due categorie, chiaramente risultante dalla struttura e dal lessico dell’atto, ma impone di non estendere automaticamente al singolo titolo di Conte di Reano le conclusioni che possono essere formulate con maggiore sicurezza per le altre dignità comprese nei rispettivi elenchi. Il caso mostra come la ricostruzione delle categorie generali desumibili dal decreto debba rimanere distinta dall’accertamento del regime giuridico e successorio di ciascuna singola dignità.

Il Castello di Reano, sorto probabilmente sul luogo di un fortilizio romano, risale nella sua struttura originaria al XIII secolo, pur essendo stato più volte trasformato. Dopo essere appartenuto a diverse famiglie feudali, nel XVI secolo passò ai Dal Pozzo, che lo convertirono da fortezza medievale in un’elegante residenza aristocratica di gusto barocco. La famiglia, originaria del Biellese e stabilitasi a Torino, ottenne il titolo di conti di Reano e, nel 1670, quello di principi di Cisterna. La figura più celebre della casata fu Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, moglie di Amedeo di Savoia-Aosta e regina di Spagna dal 1870 al 1873. Dopo l’abdicazione del marito, ella trascorse parte degli ultimi anni tra Torino e Reano, morendo nel 1876. Il castello rimase così strettamente legato alla memoria dei Dal Pozzo della Cisterna e dei Savoia-Aosta.

16. Il significato di «nella Nostra disponibilità»

La formula «nella Nostra disponibilità» è probabilmente quella che richiede maggiore cautela interpretativa. Non sarebbe corretto trasporre automaticamente nel diritto dinastico il concetto civilistico di piena disponibilità di un diritto: il decreto non afferma che tali titoli possano essere liberamente alienati o trasferiti prescindendo dalle norme che ne disciplinano natura e successione.

La formula sembra piuttosto indicare che queste dignità non vengono considerate necessariamente inerenti alla funzione di Capo della Real Casa, ma rimangono nella sfera dell’ordinamento nobiliare-familiare del Principe.

La disponibilità potrebbe quindi tradursi, nei limiti consentiti dalle norme applicabili ai singoli titoli, nella facoltà di riservarne l’uso, destinarlo a un membro della Casa o comunque determinarne la collocazione nella struttura titolare familiare e dinastica. L’esatta estensione di tale potestà non può tuttavia essere ricavata dalla sola espressione utilizzata nel decreto e richiede la verifica delle fonti relative alle singole dignità e della prassi storica della Casa.

17. Patrimonio titolare istituzionale e patrimonio titolare disponibile

La distinzione operata dal decreto consente di proporre, quale strumento interpretativo, una classificazione più generale. Da una parte può individuarsi un patrimonio titolare istituzionale, intendendo con tale espressione le dignità che il decreto presenta come riferite alla posizione di Capo della Casa e destinate, secondo il sistema dinastico presupposto dall’atto, a seguirne la successione. Dall’altra può individuarsi un patrimonio titolare familiare disponibile, costituito da dignità pervenute genealogicamente al Principe ma non presentate dal decreto come necessariamente incorporate nella funzione di vertice.

Si tratta, è opportuno ribadirlo, di categorie interpretative elaborate ai fini della presente analisi e non di qualificazioni tecniche che il decreto utilizzi espressamente.

Questa distinzione non coincide perfettamente con quella tra titolo «dinastico» e titolo «nobiliare»: un titolo di originaria natura nobiliare può essere successivamente incorporato nella titolatura di una Dinastia, come mostra il caso qui esaminato, mentre il fatto che una dignità appartenga a un membro di una Casa già sovrana non significa necessariamente che essa costituisca un titolo istituzionale del Capo della Casa.

Il criterio interpretativo determinante diviene quindi il rapporto tra la dignità e la posizione dinastica: può definirsi, nel senso qui proposto, istituzionale ciò che appartiene al Capo ratione muneris, in ragione della posizione occupata nell’ordinamento della Casa; può definirsi familiare ciò che appartiene al Principe ratione successionis, attraverso una catena genealogica non necessariamente coincidente con quella che conduce alla funzione di Capo.

La dinasticizzazione titolare costituisce, in questo schema, l’aggregazione di una dignità di origine familiare alla titolatura istituzionale della Dinastia; soltanto l’eventuale e distinta dinasticizzazione successoria consentirebbe invece di affermarne la necessaria devoluzione secondo il regime proprio della titolarità della Casa.

18. La potestà di ordinamento titolare del Capo della Casa

Il decreto pone così una questione più generale: quale potestà possieda il Capo di una Casa già sovrana nell’ordinamento del patrimonio titolare della propria Dinastia.

L’atto del 2 luglio 2021 presuppone chiaramente l’esistenza di una potestà di questo genere: Aimone determina il proprio titolo d’uso, unifica in esso «Savoia» e «Aosta», aggrega alcune dignità provenienti da altra successione alla titolatura dinastica, mantiene altri titoli nella propria disponibilità e ordina infine che le disposizioni siano osservate.

Non siamo quindi, nella logica dell’atto, di fronte a una mera dichiarazione genealogica: il decreto si presenta quale manifestazione di una potestà ordinamentale interna del Capo della Casa. Resta naturalmente distinta la questione — che non può essere risolta sulla base del solo decreto — dell’origine, dell’estensione e dei limiti di tale potestà, soprattutto quando essa incida o pretenda di incidere sul regime successorio di dignità provenienti da differenti ordinamenti nobiliari.

Ciò non significa attribuire al Capo della Casa potestà legislative proprie di un ordinamento statale, né sostenere che tali atti producano per ciò solo effetti nell’ordinamento della Repubblica italiana. I due piani devono essere rigorosamente distinti: una questione è l’efficacia che l’atto pretende di possedere nell’ordinamento interno della Dinastia; altra è la rilevanza che un ordinamento statale eventualmente riconosca a determinate situazioni derivanti da quell’atto.

19. La clausola esecutiva: «mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti»

La natura dispositiva del decreto trova conferma nella clausola finale: «E desiderando che queste Nostre Reali disposizioni siano mandate ad effetto nel miglior modo possibile, mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti; tale essendo la Nostra mente».

La formula appartiene alla tradizione degli atti sovrani e dispositivi. L’aggettivo «Reali» deve essere letto, nel contesto contemporaneo, quale qualificazione dinastica della fonte e non quale affermazione dell’esercizio di potestà pubbliche statali.

Più significativa è l’espressione «mandate ad effetto», che dimostra come l’atto non intenda limitarsi a una dichiarazione storica o genealogica: le disposizioni sono formulate perché trovino applicazione nella vita della Casa. Analogamente, la formula «mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare» individua una sfera di destinatari chiamati, secondo l’ordinamento interno presupposto dal decreto, a conformarsi alla volontà del Capo. La clausola «tale essendo la Nostra mente» assume infine una funzione interpretativa, indicando nella volontà espressa nell’atto il criterio attraverso il quale devono essere comprese e applicate le disposizioni.ntà espressa nell’atto costituisce il criterio attraverso il quale devono essere comprese e applicate le sue disposizioni.

20. Superga, la sottoscrizione e la registrazione dell’atto

Anche gli elementi formali meritano considerazione. Il decreto è «Dato da Superga» il 2 luglio 2021: la data coincide con il giorno della traslazione delle ceneri di S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia, già Duca di Aosta e ultimo Duca di Savoia secondo la linea dinastica presupposta dal decreto, e della sua tumulazione nella Basilica di Superga, nella necropoli reale sabauda.

La scelta del luogo e la coincidenza con la cerimonia di traslazione accentuano la continuità simbolica nella quale il provvedimento intende collocarsi, collegando la successione nella titolarità della Casa alla memoria del predecessore.

La sottoscrizione con il solo nome «AIMONE» corrisponde alla tradizionale forma degli atti principeschi e sovrani. Particolarmente interessante è infine l’indicazione «REG. 16», che mostra come il decreto appartenga a una serie di atti registrati e suggerisce l’esistenza di una prassi documentaria interna ordinata, nella quale i provvedimenti del Capo vengono conservati e numerati. La forma concorre pertanto alla qualificazione dell’atto: non dichiarazione occasionale, ma provvedimento destinato a inserirsi stabilmente nella serie documentaria degli atti della Casa.

21. Il decreto come atto di autoricognizione e contestuale ordinamento dinastico

Alla luce dell’analisi svolta, il decreto può essere definito, quale formula descrittiva, atto di autoricognizione e contestuale ordinamento dinastico.

L’autoricognizione riguarda le situazioni che l’atto presenta come direttamente conseguenti alla successione dinastica: titolarità della Real Casa, posizione di Capo, prerogative magistrali e titolatura storica. L’ordinamento riguarda invece le determinazioni espressamente dipendenti dalla volontà del nuovo Capo: scelta e unificazione del titolo d’uso, aggregazione di alcune dignità alla titolatura dinastica e riserva di altre nella sfera dei titoli nobiliari aviti.

La distinzione permette di cogliere la sequenza logica del provvedimento: Aimone non dichiara di creare mediante il decreto la propria qualità di Capo, ma la assume come già acquisita per successione dinastica; è precisamente sulla base di tale posizione, secondo la costruzione dell’atto, che esercita successivamente la potestà ordinatrice sulla titolatura.

22. Una gerarchia delle situazioni giuridico-dinastiche

La struttura concettuale che emerge dal decreto consente di individuare una vera e propria gerarchia delle situazioni giuridico-dinastiche, articolata secondo una progressione che muove dalla Real Casa, quale istituzione dinastica, e giunge sino ai titoli nobiliari aviti rimasti nella disponibilità del suo Capo. Al vertice si colloca dunque la Real Casa, la cui titolarità si concentra nella persona del Capo; a tale qualità sono connesse le prerogative istituzionali proprie della funzione dinastica e, con esse, il patrimonio titolare dinastico, vale a dire l’insieme dei titoli che appartengono alla Casa in quanto tale e che ne esprimono storicamente e giuridicamente l’identità. A questo nucleo possono poi aggregarsi titoli di origine familiare, i quali, pur non appartenendo originariamente al patrimonio titolare della dinastia, vengono assunti nella titolatura dinastica del Capo. Su un piano distinto e ulteriore rimangono, infine, i titoli nobiliari aviti disponibili, che continuano a far parte del patrimonio storico e genealogico familiare senza per ciò solo identificarsi con i titoli propri della Casa.

Tale articolazione non comporta, tuttavia, che tutte queste categorie siano assoggettate al medesimo regime giuridico. Occorre, in particolare, distinguere il momento dell’inserimento di un titolo familiare nella titolatura dinastica da quello della sua eventuale sottoposizione alle regole successorie proprie della titolarità della Casa. Nel primo caso si realizza ciò che, secondo la terminologia proposta nel presente saggio, può definirsi dinasticizzazione titolare: il titolo, pur avendo diversa origine, viene aggregato al patrimonio titolare dinastico e assunto quale elemento della titolatura del Capo della Casa. Ciò non consente però, di per sé, di concludere che esso abbia definitivamente perduto il proprio originario regime successorio e sia destinato, per il futuro, a seguire necessariamente le vicende della titolarità della Casa. Perché possa affermarsi anche tale ulteriore effetto è necessario accertare una dinasticizzazione successoria, vale a dire l’incorporazione del titolo nel regime di trasmissione proprio della dignità di Capo della Real Casa. La distinzione fra i due fenomeni permette così di separare con maggiore precisione l’aggregazione del titolo alla titolatura dinastica dalla sua eventuale e più intensa incorporazione nella successione dinastica.

23. Unificazione e dinasticizzazione: le due principali innovazioni dell’atto

Considerato nel suo complesso, il decreto compie due operazioni dispositive di particolare rilievo.

La prima è l’unificazione, nel titolo d’uso, di «Duca di Savoia» e «Duca d’Aosta»: Aimone, dichiarando di essere succeduto nella titolarità della Real Casa, non abbandona la dignità caratterizzante il ramo d’Aosta, ma la associa al titolo di Duca di Savoia nella propria designazione ordinaria. La formula «Duca di Savoia e d’Aosta» può pertanto essere letta come espressione della convergenza, nella stessa persona, della posizione di Capo della Casa e della continuità del ramo dal quale il Principe proviene.

La seconda è l’aggregazione alla titolatura dinastica di una parte dei titoli provenienti dalla successione dal Pozzo della Cisterna. Il decreto distingue, nell’ambito delle dignità provenienti dalla medesima ascendenza familiare, quelle che il Principe decide di «aggiungere» ai titoli dinastici da quelle che mantiene quali titoli nobiliari aviti nella propria disponibilità.

L’interesse dell’atto risiede precisamente nella combinazione di queste due operazioni: esso non si limita a registrare una pluralità di titoli e successioni, ma interviene sulla loro collocazione nella struttura titolare della Casa.

24. Conclusioni

Il decreto di Superga del 2 luglio 2021 non può essere ridotto a una semplice enumerazione di titoli. Considerato nella sua logica interna, esso contiene gli elementi di una costruzione della titolarità dinastica nella quale la Real Casa viene concepita come realtà continuativa, dotata di un vertice al quale sono collegate determinate prerogative e una specifica titolatura.

La distinzione fondamentale che emerge dall’atto è quella tra ciò che appartiene alla funzione e ciò che appartiene alla persona. Nella concezione presupposta dal decreto, non tutto ciò che appartiene genealogicamente al Principe appartiene necessariamente alla Dinastia come istituzione; inversamente, ciò che viene presentato come inerente alla titolarità della Casa non è trattato alla stregua di un semplice diritto personale del suo titolare pro tempore.

Fra questi due poli il decreto introduce un fenomeno di particolare interesse: alcune dignità di origine familiare vengono, attraverso una determinazione del Capo, aggregate ai «titoli dinastici». È questo fenomeno che nel presente saggio è stato definito dinasticizzazione titolare.

Tale qualificazione deve tuttavia essere mantenuta distinta dall’eventuale dinasticizzazione successoria. Il decreto prova testualmente l’inclusione di determinate dignità dal Pozzo della Cisterna nella titolatura dinastica; non è invece sufficiente, considerato isolatamente, a dimostrare che sia stato definitivamente modificato anche il loro regime di devoluzione, rendendole necessariamente inseparabili dalla futura titolarità della Real Casa.

La duplice menzione del titolo di Conte di Reano conferma la necessità di questa prudenza interpretativa. Il titolo compare sia fra quelli aggregati alla titolatura dinastica sia fra i titoli nobiliari aviti riservati alla disponibilità del Principe. L’anomalia non elimina la distinzione generale costruita dal decreto, ma dimostra che le categorie ricavabili dall’atto non possono sostituire l’accertamento storico e giuridico del regime proprio di ciascuna dignità.

Il problema ulteriore consiste quindi nel verificare, mediante l’esame delle fonti storiche e normative della Real Casa di Savoia e della successione dal Pozzo della Cisterna, sino a quale punto le operazioni compiute nel 2021 trovino precedenti nella prassi dinastica e possano incidere sulla futura successione delle singole dignità. Particolare rilievo assumerebbero, a tale fine, le norme originariamente regolatrici dei titoli dal Pozzo, gli atti attraverso i quali essi pervennero alla linea d’Aosta e gli eventuali precedenti sabaudi di incorporazione nella titolatura della Casa di dignità provenienti da successioni familiari distinte.

Proprio questa necessità di collocare il decreto entro una più ampia serie normativa e documentaria ne accresce l’interesse scientifico. Il provvedimento del 2 luglio 2021 costituisce infatti non soltanto una fonte da descrivere, ma una fonte da interpretare nel sistema, mettendola in relazione con le norme della Casa, con gli atti dei precedenti Capi della Dinastia e con la storia successoria delle singole dignità.

Sotto questo profilo, il decreto di Superga rappresenta un documento di notevole interesse per comprendere la concezione della struttura giuridica interna della Real Casa di Savoia nella sua fase post-monarchica: un atto nel quale successione nella posizione di vertice, prerogative del Capo, unificazione del titolo d’uso, titolatura dinastica, aggregazione di dignità familiari e disponibilità dei titoli nobiliari aviti vengono ricondotte a una costruzione tendenzialmente unitaria. È questa costruzione, più ancora delle singole dignità enumerate, a costituire il dato giuridico-dinastico di maggiore interesse del decreto di Superga.

lo stemma piccolo del Capo della Real Casa di Savoia, S.A.R. il Principe Reale Aimone di Savoia, Duca di Savoia e d’Aosta
Andrea Borella

Andrea Borella (1974), direttore dell’«Annuario della Nobiltà Italiana», è storico, araldista, genealogista, editore e studioso di diritto dinastico. Nel 1998 ha rifondato la seconda serie dell’Annuario, curandone la direzione scientifica. Studioso di diritto nobiliare e dinastico comparato, ha promosso repertori genealogici internazionali. È presidente e fondatore della Nuova Accademia Araldica G.B. di Crollalanza. Docente di Scienze Ausiliarie della Storia, ha insegnato araldica in istituzioni accademiche italiane ed estere ed è autore di studi specialistici. È decorato di vari ordini cavallereschi.

Torna su