Gestazione per altri, continuità genealogica e filiazione dinastica: il caso del figlio del principe Filippos di Grecia

Procreazione medicalmente assistita, successione e appartenenza alle Case sovrane
Abstract
La nascita del primo figlio del principe Filippos di Grecia e di Nina Flohr, avvenuta con il ricorso a una gestante per altri, ripropone una questione rarissima e ancora priva di una disciplina consolidata nel diritto dinastico europeo: quale posizione debba essere riconosciuta, all’interno di una Casa già sovrana, a un figlio nato mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita che dissociano filiazione genetica, gestazionale e civile. L’articolo analizza le implicazioni di tale fattispecie alla luce delle norme successorie storiche della monarchia greca, del diritto comparato e della giurisprudenza europea, distinguendo tra riconoscimento familiare e atto dinastico formale. Particolare attenzione è riservata al precedente della Casa principesca di Sayn-Wittgenstein-Berleburg, nella quale la nascita mediante gestazione per altri di un figlio maschio, generalmente presentato come futuro erede, si è innestata su una precedente e complessa controversia successoria. Si esamina inoltre il ruolo del Capo della Casa nella disciplina interna della successione e si propongono criteri interpretativi per conciliare la continuità genealogica con le nuove realtà procreative. A tal fine viene proposta la categoria interpretativa della «filiazione dinastica», distinta dalla filiazione genetica, gestazionale e civile.
Abstract (English)
The birth of the first child of Prince Filippos of Greece and Nina Flohr, born with the help of a gestational carrier, raises a rare and still largely unresolved question in European dynastic law: what position should be recognised, within a former royal House, for a child born through assisted reproductive techniques that dissociate genetic, gestational, and legal parentage. This article analyses the implications of this case in light of the historical succession norms of the Greek monarchy, comparative law, and European jurisprudence, distinguishing family recognition from a formal dynastic act. Particular attention is paid to the precedent of the Princely House of Sayn-Wittgenstein-Berleburg, where the birth through surrogacy of a son generally presented as the future heir followed a complex dispute over the family inheritance. The article also examines the role of the Head of the House in regulating internal succession and proposes interpretative criteria to reconcile genealogical continuity with new reproductive realities. To this end, the article proposes dynastic filiation as an interpretative category distinct from genetic, gestational, and legal parentage.
Introduzione metodologica
L’articolo adotta un approccio tripartito: (i) analisi testuale delle norme costituzionali e dinastiche storiche della monarchia greca; (ii) comparazione con ordinamenti e prassi di altre Case sovrane o già sovrane, con particolare riguardo al caso Sayn-Wittgenstein-Berleburg; (iii) studio di caso applicato alla nascita di Kimon Thomas Konstantinos. L’obiettivo è individuare criteri interpretativi per una nozione di «discendenza» compatibile con le tecniche procreative contemporanee, senza tradire i princìpi genealogici del diritto dinastico tradizionale.
La notizia e il suo interesse dinastico
La nascita del primo figlio del principe Filippos di Grecia e di sua moglie Nina Flohr ripropone una questione rarissima e ancora sostanzialmente irrisolta nell’ambito del diritto dinastico europeo: quale posizione deve essere riconosciuta, all’interno di una Casa già sovrana, a un figlio nato mediante gestazione per altri?
Il 1º settembre 2026 l’Ufficio privato della Casa Reale di Grecia ha annunciato la nascita di Kimon Thomas Konstantinos, avvenuta il 27 luglio precedente negli Stati Uniti d’America.¹ Nel comunicato si precisa espressamente che il bambino è nato «with the help of a gestational carrier», ossia con l’ausilio di una gestante per altri.²
Filippos è il terzo figlio maschio dell’ultimo Re degli Elleni, Costantino II, morto nel 2023, e della regina Anna Maria, nata principessa di Danimarca — quinto e ultimo dei loro cinque figli in assoluto, dopo Alexia, Pavlos, Nikolaos e Theodora. Egli appartiene pertanto per nascita alla Casa Reale di Grecia e, attraverso il ramo greco dei Glücksburg, alla più ampia dinastia degli Oldenburg.
La notizia assume dunque un interesse che trascende la dimensione privata e familiare della nascita, investendo direttamente alcune categorie fondamentali del diritto dinastico: filiazione, legittimità, consanguineità, appartenenza alla Casa e successione.
Una fattispecie sconosciuta al diritto dinastico storico
Le norme successorie delle monarchie europee furono elaborate in epoche nelle quali esisteva una sostanziale coincidenza fra filiazione biologica, filiazione giuridica e nascita matrimoniale.
Il figlio legittimo era, secondo il paradigma tradizionale, colui che era generato dai coniugi e partorito dalla moglie durante il matrimonio. La donna dalla quale proveniva l’ovocita, quella che conduceva la gravidanza, quella che partoriva e la madre riconosciuta dall’ordinamento erano necessariamente la medesima persona.
Le tecniche contemporanee di procreazione medicalmente assistita hanno spezzato tale necessaria coincidenza.
Nel caso della gestazione per altri possono astrattamente distinguersi:
- una madre genetica, dalla quale proviene l’ovocita;
- una madre gestazionale, che conduce la gravidanza e partorisce;
- una madre giuridica o intenzionale, alla quale l’ordinamento attribuisce lo stato di madre.
Nel significato medico proprio dell’espressione gestational carrier, la gestante fornisce soltanto la gestazione e non anche l’ovocita. Se la donna che conduce la gravidanza è pure la madre genetica, si parla invece di surrogazione tradizionale o genetica. La stessa American Society for Reproductive Medicine definisce la gestational carrier come la persona che conduce una gravidanza risultante dal trasferimento di un embrione formato con i gameti di uno o più genitori genetici o di donatori.³ I contributori genetici possono quindi essere entrambi i genitori intenzionali, uno soltanto di essi oppure dei donatori, ma non la gestante in quanto tale.
Al rapporto di filiazione genetica, gestazionale e civile deve poi aggiungersi, quando venga in considerazione una Casa sovrana o già sovrana, una quarta e distinta categoria: la filiazione dinastica.
Essere civilmente figlio di un principe, infatti, non significa necessariamente essere anche suo successore dinastico. Ne costituisce la dimostrazione più evidente l’adozione: un figlio adottivo può acquistare, secondo l’ordinamento statale competente, uno status filiationis sostanzialmente identico a quello di un figlio biologico, senza acquistare automaticamente diritti nella successione a una Corona o nell’ordine successorio interno di una Casa già sovrana.
È significativo, in prospettiva comparata, che lo stesso diritto britannico stabilisca espressamente che l’adozione non produce effetti sulla trasmissione di una dignità di pari, di un titolo d’onore o dei beni destinati a devolversi unitamente a tali dignità.⁴ Si tratta di una disposizione relativa ai titoli e non direttamente alla Corona, ma essa conferma che filiazione civile e successione dinastico-titolare possono essere sottoposte a regole differenti.
Che cosa significa essere «discendente» di una dinastia?
Il problema fondamentale consiste nello stabilire che cosa debba intendersi, nel diritto dinastico, per discendente.
La successione dinastica è storicamente una successione genealogica. Essa individua determinate persone sulla base della loro derivazione da un capostipite, secondo criteri prestabiliti: discendenza maschile o cognatica, primogenitura, rappresentazione, legittimità della nascita, conformità del matrimonio alle Leggi di Casa e, nelle monarchie contemporanee, eventuale parità fra i sessi.
La filiazione civile costituisce certamente un elemento essenziale, ma non è detto che sia sempre sufficiente.
La questione può essere espressa mediante una domanda apparentemente semplice:
È dinasta chi è giuridicamente figlio di un dinasta oppure chi discende biologicamente da lui?
Per secoli le due condizioni coincidevano e non vi era quindi alcuna necessità di distinguerle. Oggi ciò non è più necessariamente vero.
Le antiche disposizioni costituzionali greche non offrono una risposta specifica. La Costituzione del 1911 stabiliva che la Corona e i relativi diritti costituzionali si trasmettessero ai discendenti «legittimi e conformi alla legge» di Giorgio I in linea diretta, secondo la primogenitura e con preferenza per i maschi.⁵ Anche il testo costituzionale imposto nel 1968 dalla giunta militare — che, secondo la ricostruzione ufficiale del Parlamento ellenico, non ebbe effettiva applicazione — richiamava i «legitimate and lawful direct linear descendants» del sovrano regnante.⁶
Tali formule presupponevano una nozione unitaria di filiazione legittima. Esse non potevano contemplare la possibilità che la genitorialità genetica, la gestazione, il parto e la genitorialità giuridica fossero riferibili a persone differenti.
L’aggettivo «legittimo», in queste formule, qualificava propriamente lo stato giuridico della filiazione, ma operava all’interno di un paradigma nel quale si presupponeva la generazione biologica dei figli da parte dei coniugi. Le tecniche procreative contemporanee impongono pertanto di distinguere ciò che il diritto storico poteva lasciare unitario: lo stato giuridico di figlio, la derivazione genetica e la conformità dinastica del matrimonio. Queste componenti restano concettualmente distinte anche quando, come nel caso qui esaminato, il profilo matrimoniale non pone problemi, essendo Filippos e Nina coniugati. Se però si volesse ricavare dal caso greco un principio generale applicabile a fattispecie future, occorrerebbe tenere ferma tale distinzione: un figlio geneticamente discendente dal dinasta ma nato da un’unione non conforme alle Leggi di Casa porrebbe un problema autonomo, che l’analisi della sola componente genetica qui condotta non è in grado di risolvere.
Il dato che l’annuncio non chiarisce
Nel valutare il caso greco occorre evitare conclusioni che, allo stato delle informazioni pubblicamente disponibili, sarebbero arbitrarie.
L’espressione «gestational carrier» indica che la gravidanza è stata condotta da una terza donna, ma non permette di determinare da chi provenissero i gameti impiegati per formare l’embrione.
Non sappiamo, pertanto, se Kimon sia geneticamente figlio di entrambi i coniugi, soltanto di uno di essi oppure, almeno in astratto, di nessuno dei due.
Non sarebbe neppure tecnicamente corretto affermare che il bambino «non è naturale». La gestazione per altri descrive il modo nel quale la gravidanza è stata condotta, non esclude di per sé la discendenza biologica dai genitori intenzionali e non equivale all’adozione.
La provenienza dei gameti può risultare irrilevante sotto il profilo affettivo e familiare e, a seconda dell’ordinamento applicabile, anche ai fini della costituzione dello stato civile di figlio. Nel diritto dinastico può invece assumere un’importanza determinante.
Si devono pertanto considerare separatamente quattro possibili ipotesi.
Quattro ipotesi genetiche e le loro conseguenze dinastiche
1. Figlio genetico di Filippos e di Nina
È la situazione meno problematica dal punto di vista dinastico.
Se l’embrione fosse stato formato con lo spermatozoo di Filippos e l’ovocita di Nina, Kimon sarebbe geneticamente figlio di entrambi i coniugi e civilmente riconosciuto come loro figlio. L’unico elemento estraneo al paradigma tradizionale sarebbe costituito dalla circostanza che la gravidanza è stata condotta da una terza donna.
In tale ipotesi vi sarebbero argomenti particolarmente forti per riconoscere la piena discendenza dinastica.
Il bambino sarebbe infatti discendente biologico in linea retta di Filippos e, attraverso questi, di Costantino II. Sarebbe inoltre figlio di genitori fra loro coniugati e da entrambi voluto e riconosciuto come figlio.
Pretendere, in assenza di una specifica disposizione, che la moglie del principe debba avere personalmente condotto la gravidanza significherebbe introdurre nel diritto dinastico un requisito nuovo, che non emerge dal significato genealogico della discendenza e che le antiche norme successorie non avevano alcuna ragione di formulare.
La gestante avrebbe reso possibile lo sviluppo e la nascita dell’embrione, ma non interromperebbe la continuità genetica tra Costantino II, Filippos e Kimon. Questa è, fra le quattro ipotesi, l’unica in cui i requisiti genealogico e matrimoniale tradizionali risultano entrambi integralmente soddisfatti: la sola variabile rispetto al paradigma storico è il luogo — per così dire — in cui la gravidanza si è svolta, non l’identità dei genitori.
2. Figlio genetico di Filippos, ma non di Nina
Più complessa è l’ipotesi nella quale lo spermatozoo appartenesse a Filippos, mentre l’ovocita provenisse da una donatrice.
In questo caso Kimon sarebbe comunque discendente biologico diretto della Casa Reale di Grecia, perché geneticamente figlio di Filippos e nipote di Costantino II. Nina sarebbe sua madre sotto il profilo giuridico e intenzionale, ma non sotto quello genetico. Poiché il comunicato adopera specificamente l’espressione gestational carrier, la donatrice dell’ovocita e la donna che ha condotto la gravidanza dovrebbero essere, secondo l’uso medico proprio del termine, due persone differenti.
La mancata provenienza dell’ovocita da Nina sarebbe sufficiente a escludere la dinasticità?
A favore della risposta negativa depone un argomento fondamentale. Nelle successioni dinastiche non è mai stato necessario che un individuo discendesse biologicamente dalla dinastia attraverso entrambi i genitori. È sufficiente che il legame genealogico sussista attraverso il genitore appartenente alla Casa.
La moglie di un principe può provenire da una famiglia completamente estranea alla dinastia e ciò, naturalmente, non impedisce ai figli della coppia di appartenere alla Casa paterna. La trasmissione della qualità dinastica dipende dalla discendenza dal genitore dinasta, non dall’appartenenza dinastica dell’altro genitore.
Occorre tuttavia segnalare il limite di questa analogia, prima di trarne conseguenze. L’estraneità dinastica della moglie «esogama» riguarda la sua origine familiare: ella non discende dalla dinastia del marito, ma non è mai stata chiamata a rivestire, rispetto al figlio, un ruolo genetico che poi risulti sostituito da altra donna. Nel caso qui esaminato, invece, Nina assumerebbe la posizione di madre giuridica e intenzionale in un rapporto nel quale il contributo genetico materno proviene da una terza persona: non si tratta, a rigore, di estraneità dinastica per nascita, ma di dissociazione, interna al medesimo ruolo genitoriale, fra chi lo assume giuridicamente e chi vi contribuisce geneticamente.
Le due situazioni non sono quindi pienamente sovrapponibili. È bene che questo passaggio resti dichiarato, perché è precisamente il punto in cui l’interprete opera una scelta di valore e non si limita a registrare un dato preesistente.
Va però osservato che, sotto il profilo genealogico, l’impiego di un ovocita di donatrice è funzionalmente equivalente — ancorché non identico — al matrimonio esogamico. La principessa consorte ha sempre portato nella dinastia un patrimonio genetico nuovo, senza che ciò intaccasse la discendenza dinastica del figlio: la trasmissione della qualità dinastica è sempre dipesa dal solo genitore appartenente alla Casa. L’ovocita di una donatrice non interrompe la sequenza genealogica passante per il principe più di quanto non faccia il sangue non dinastico della consorte. La differenza risiede non nel risultato genealogico — che è identico — ma nel fatto che, nel matrimonio tradizionale, la consorte è almeno la madre gestazionale, mentre nella gestazione per altri anche la gestazione è delegata a una terza donna. Si tratta di una differenza che riguarda la modalità del parto, non la catena genetica.
L’argomento per analogia — pur suggestivo e, a chi scrive, persuasivo nella conclusione — deve essere pertanto inteso come un’estensione interpretativa della regola tradizionale, resa necessaria dalla tecnica procreativa, e non come sua applicazione diretta.
Rimarrebbe, tuttavia, una questione più sottile: se il concetto tradizionale di «prole legittima» debba essere interpretato nel senso della generazione biologica da parte di entrambi i coniugi oppure possa comprendere una filiazione nella quale la moglie del principe sia madre esclusivamente sul piano giuridico e intenzionale.
Alla soluzione favorevole può infatti opporsi che il paradigma tradizionale non richiedeva soltanto la derivazione biologica dal membro della dinastia, ma presupponeva che il figlio fosse generato dai due coniugi. L’impiego dell’ovocita di una donatrice spezzerebbe pertanto una componente di quel paradigma. La questione consiste allora nello stabilire se tale componente costituisse un autonomo requisito dinastico oppure soltanto un presupposto fattuale, rimasto inespressamente incorporato nella nozione storica di filiazione perché, prima delle moderne tecniche procreative, non poteva essere separato da essa.
La nozione storica di legittimità non designava soltanto un fatto biologico, ma indicava soprattutto la collocazione della nascita all’interno di un matrimonio giuridicamente valido. In presenza del consenso di entrambi i coniugi alla procreazione medicalmente assistita e dell’attribuzione a entrambi della qualità di genitori, appare quindi difficile negare aprioristicamente la qualità dinastica a un figlio che sia contemporaneamente discendente biologico del principe e suo figlio legittimo secondo il diritto civile.
Si tratterebbe certamente di un’interpretazione evolutiva, ma non della rinuncia al principio genealogico: la continuità biologica con la dinastia rimarrebbe intatta attraverso Filippos.
3. Figlio genetico di Nina, ma non di Filippos
La situazione si capovolgerebbe qualora l’ovocita appartenesse a Nina, mentre lo spermatozoo provenisse da un donatore.
Il bambino sarebbe geneticamente figlio di Nina, ma non di Filippos.
Ed è precisamente Filippos, non Nina, a costituire il collegamento genealogico con Costantino II e con la Casa Reale di Grecia. Nina, per quanto moglie di un principe, non è la persona dalla quale Kimon potrebbe ricevere la discendenza dalla dinastia greca.
In questa ipotesi il bambino potrebbe essere civilmente figlio pieno di Filippos, portarne il cognome ed essere riconosciuto all’interno della famiglia come tale, ma non sarebbe biologicamente discendente né da Filippos né da Costantino II.
Si porrebbe allora un problema radicale:
Può la filiazione civile creare una discendenza dinastica in assenza di una corrispondente discendenza biologico-genealogica?
Secondo i princìpi tradizionali del diritto dinastico, la risposta dovrebbe essere tendenzialmente negativa, salvo che una norma contemporanea di Casa o un espresso provvedimento del suo Capo attribuiscano alla filiazione legalmente costituita gli stessi effetti della discendenza biologica.
Diversamente, si finirebbe per assimilare, ai fini dinastici, la procreazione mediante gamete maschile di un donatore all’adozione: in entrambi i casi esisterebbe piena filiazione civile, ma mancherebbe la derivazione genealogica dal membro della dinastia.
Naturalmente, questa assimilazione riguarderebbe esclusivamente gli effetti dinastici e non comporterebbe alcun giudizio sul valore personale, familiare o affettivo del rapporto di filiazione.
4. Il caso di entrambi i gameti provenienti da donatori
Ancora più evidente sarebbe il problema nell’ipotesi, meramente teorica finché non sia noto qualcosa di diverso sul caso concreto, dell’utilizzo di un embrione geneticamente estraneo a entrambi i coniugi.
Kimon sarebbe figlio civile di Filippos e Nina, ma non discenderebbe geneticamente né dall’uno né dall’altra.
Riconoscergli la qualità di dinasta significherebbe allora ammettere che lo stato dinastico possa essere trasmesso esclusivamente attraverso l’attribuzione legale della filiazione, indipendentemente dalla genealogia.
Si tratterebbe di un mutamento concettuale di enorme portata, poiché la successione dinastica cesserebbe di essere necessariamente fondata sulla discendenza per trasformarsi, almeno in parte, in una successione di status determinata dal diritto civile o dalla volontà del Capo della Casa.
In sintesi, le quattro ipotesi possono essere ricondotte al seguente schema:
| Provenienza dei gameti | Continuità genetica con Filippos | Valutazione dinastica tendenziale |
|---|---|---|
| Filippos e Nina | Sì | Argomenti particolarmente forti per la piena dinasticità |
| Filippos e una donatrice | Sì | Dinasticità sostenibile mediante interpretazione evolutiva della discendenza |
| Donatore e Nina | No | La sola filiazione civile non sembra sufficiente secondo i princìpi tradizionali |
| Due donatori | No | Occorrerebbe una norma di Casa innovativa o un espresso provvedimento costitutivo |
Filiazione civile e filiazione dinastica: una quadripartizione necessaria
Il caso dimostra la necessità di distinguere almeno quattro concetti:
- la filiazione genetica, determinata dalla provenienza dei gameti;
- la filiazione gestazionale, determinata dalla gravidanza e dal parto;
- la filiazione civile, determinata dall’ordinamento giuridico;
- la filiazione dinastica, dalla quale derivano l’appartenenza alla dinastia e gli eventuali diritti successori.
Il diritto tradizionale non elaborò questa quadripartizione semplicemente perché non ne aveva bisogno. La tecnologia contemporanea la rende invece inevitabile.
L’espressione filiazione dinastica è qui impiegata come categoria interpretativa: non designa un autonomo stato civile della persona, ma il rapporto di discendenza qualificata al quale le norme costituzionali, le Leggi di Casa o la tradizione dinastica ricollegano l’appartenenza alla Casa e gli eventuali diritti successori. Proprio perché tale categoria non coincide necessariamente con la filiazione civile, essa deve essere ricostruita alla luce delle finalità e dei requisiti propri dell’ordinamento dinastico considerato.
Anche la giurisprudenza europea sulla gestazione per altri ha dovuto confrontarsi con la possibile dissociazione fra genitorialità biologica, intenzionale e giuridica. Nei casi Mennesson e Labassee, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il rifiuto francese di riconoscere rapporti di filiazione costituiti negli Stati Uniti e ha attribuito particolare rilievo, rispetto all’identità dei figli, al legame con il padre biologico.⁷ Nel successivo parere consultivo del 2019 la Corte ha riconosciuto la necessità che l’ordinamento renda possibile anche il riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, pur ammettendo modalità diverse dalla trascrizione automatica dell’atto straniero.⁸
Questa impostazione è stata applicata dalla Corte europea, il 9 ottobre 2025, in X c. Italia, relativo a un bambino nato nel 2018 mediante procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne, il cui atto di nascita era stato rettificato dopo cinque anni eliminando l’indicazione della madre intenzionale. Con sei voti contro uno, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU, attribuendo rilievo alla possibilità di costituire il rapporto mediante adozione. La decisione non riguardava la gestazione per altri: la madre biologica era anche la donna che aveva partorito. Essa è tuttavia significativa perché mostra che, anche sul terreno proprio della filiazione civile, il riconoscimento diretto del legame intenzionale non è stato ritenuto dalla Corte europea l’unica soluzione compatibile con la Convenzione.²⁷
Tale giurisprudenza riguarda la tutela della vita privata e dell’identità del minore, non il diritto dinastico. Essa mostra però quanto sia ormai giuridicamente concreta la distinzione fra genitore genetico, genitore intenzionale e genitore riconosciuto dalla legge. Il diritto francese offre, sotto questo profilo, un termine di paragone istruttivo: l’articolo 16-7 del Code civil dichiara nulla ogni convenzione di gestazione per altri, e la giurisprudenza della Cour de cassation ha per lungo tempo negato ogni effetto a tali convenzioni sul piano della filiazione, salvo poi ammettere, a partire dagli arrêts del 3 luglio 2015, la trascrizione dell’atto di nascita straniero quanto al padre biologico.⁷ Il caso francese conferma, da una prospettiva radicalmente proibizionista, la medesima esigenza di distinguere il legame genetico dal legame d’intenzione: anche un ordinamento che vieta integralmente la pratica è stato costretto a riconoscere che l’assenza di un legame genetico con la madre d’intenzione pone un problema distinto da quello del padre biologico.
La dottrina italiana ha analizzato la stessa dissociazione nel quadro della legge n. 40 del 2004: la filiazione da procreazione medicalmente assistita viene ricostruita come categoria autonoma, distinta dalla filiazione naturale, il cui fondamento non risiede esclusivamente nel dato biologico ma nel consenso informato al progetto procreativo.⁹ Anche la recente sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale italiana ha riconosciuto valore costitutivo al consenso procreativo in una fattispecie diversa dalla gestazione per altri: una procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da una coppia di donne, nella quale la madre biologica aveva partorito e l’altra partner era la madre intenzionale. La Corte ha dichiarato illegittima la preclusione del riconoscimento, fin dalla nascita, anche della seconda madre.¹⁰ La soluzione va oltre quella ritenuta convenzionalmente sufficiente pochi mesi dopo dalla Corte europea in X c. Italia, che ha considerato adeguato il rimedio dell’adozione: lo scarto conferma quanto la costruzione della filiazione intenzionale rimanga mobile persino nel diritto civile. Questi sviluppi mostrano che la separazione fra filiazione genetica, intenzionale e giuridica è ormai un dato strutturale degli ordinamenti contemporanei, che il diritto dinastico non può ignorare.
Il carattere transnazionale di molte gestazioni per altri ha inoltre indotto la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ad avviare uno specifico progetto dedicato al riconoscimento internazionale della filiazione, compresa quella derivante dalla surrogazione di maternità.¹¹
La filiazione civile deve essere pienamente tutelata nell’interesse della persona nata, ma ciò non comporta necessariamente che ogni conseguenza dinastica debba discendere automaticamente da essa. Il diritto dinastico persegue finalità proprie e tutela, fra gli altri elementi, la continuità genealogica della Casa.
Se fosse sufficiente qualsiasi rapporto di filiazione riconosciuto dall’ordinamento civile, anche l’adozione dovrebbe necessariamente produrre effetti successori dinastici. La storia e alcuni ordinamenti contemporanei mostrano invece che ciò non avviene se non in presenza di una norma specifica.
Il riconoscimento compiuto dalla Casa Reale di Grecia
Il comunicato ufficiale della Casa Reale definisce Kimon senza esitazioni «their first child» e «their son», ossia primo figlio e figlio di Filippos e Nina.¹²
Questo costituisce un inequivocabile riconoscimento familiare della filiazione. Non permette, però, di stabilire se sia stato compiuto anche un formale riconoscimento dinastico.
Nel comunicato non compare infatti, almeno per ora, la denominazione di «principe Kimon di Grecia e Danimarca», né viene fatta menzione della sua collocazione nell’ordine di successione della Casa.¹³ L’omissione potrebbe essere esclusivamente stilistica o dipendere dalle attuali consuetudini comunicative della famiglia; non può quindi essere interpretata, da sola, come esclusione dalla dinastia.
Essa suggerisce tuttavia di distinguere tra:
- riconoscimento del bambino quale figlio della coppia;
- appartenenza alla famiglia in senso sociale e affettivo;
- appartenenza giuridico-dinastica alla Casa;
- eventuale inserimento nell’ordine di successione.
Un comunicato familiare e un atto dinastico non sono necessariamente equivalenti.
Il contrasto con il precedente danese è, sotto questo profilo, significativo. Nel caso Sayn-Wittgenstein-Berleburg, come si vedrà, la Casa Reale danese ha qualificato fin dall’annuncio il neonato come «Prince» e lo ha indicato come «Sua Altezza il Principe Gustav Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg».¹⁴ Nel caso greco, il comunicato si limita al nome proprio «Kimon Thomas Konstantinos» senza attribuzione di titolo dinastico. Questa differenza non è necessariamente frutto di una scelta di sostanza: la Casa di Grecia può aver semplicemente adottato uno stile comunicativo più sobrio, o può ritenere prematuro pronunciarsi sulla posizione dinastica del bambino prima di aver definito — eventualmente mediante un atto interno del Capo della Casa — gli effetti della gestazione per altri sull’ordine successorio. Non è però possibile escludere a priori che il silenzio titolare rifletta una cautela dinastica deliberata: la consapevolezza, cioè, che un riconoscimento familiare non equivale a un atto dinastico formale e che quest’ultimo richiede una valutazione specifica dei requisiti genealogici. La differenza di trattamento comunicativo fra le due Case merita dunque di essere registrata come dato di fatto, senza trarne conclusioni definitive sull’effettiva posizione dinastica di Kimon.
La particolarità del caso greco e il contesto normativo interno
La situazione della Casa Reale di Grecia presenta un’ulteriore peculiarità.
La monarchia greca è cessata e la forma repubblicana dello Stato è stata confermata dal referendum dell’8 dicembre 1974, nel quale il 69,18% dei votanti si espresse in favore della Repubblica.¹⁵ Il referendum si svolse sotto il governo di transizione succeduto alla caduta della giunta militare (1967-1974): la monarchia era di fatto cessata già nel 1967, allorché Costantino II aveva lasciato il Paese dopo il fallito contro-colpo di stato del 13 dicembre, e il regime dei colonnelli aveva instaurato una reggenza de facto. Il referendum del 1974 non fece dunque che sancire formalmente uno stato di cose già consolidato da sette anni. La Costituzione repubblicana del 1975 non contiene, naturalmente, alcuna disciplina della successione alla Corona.¹⁶
Non esiste quindi oggi un’autorità statale monarchica greca chiamata a stabilire, con effetti costituzionali, chi debba appartenere alla successione al Trono.
Il problema si sposta dal diritto costituzionale vigente al diritto dinastico interno della Casa già sovrana, alla sua tradizione normativa e all’interpretazione che di essa venga fornita dal Capo della Casa.
Nell’assenza di una Corona giuridicamente esistente nell’ordinamento greco, acquistano particolare importanza:
- le ultime norme successorie vigenti durante la monarchia;
- gli eventuali atti e le consuetudini della Casa;
- il riconoscimento compiuto dal Capo della Casa;
- l’eventuale attribuzione di titoli, trattamenti e posizione successoria.
Le costituzioni monarchiche greche parlavano di discendenti legittimi o conformi alla legge, ma non definivano la discendenza sotto il profilo genetico, poiché la distinzione fra genitorialità genetica, gestazionale e giuridica non era allora concepibile.
È pertanto nell’ordinamento dinastico interno della Casa che dovrebbe essere ricercata la soluzione circa l’interpretazione della nozione storica di discendente legittimo: se essa debba essere letta secondo il diritto civile contemporaneo oppure continui a richiedere anche una discendenza biologica dal genitore dinasta.
Il ruolo del Capo della Casa: competenza interpretativa e normativa
Un ulteriore problema riguarda la possibilità che il Capo di una Casa già sovrana intervenga mediante un atto interpretativo o normativo.
Se le norme storiche risultano lacunose, il Capo della Casa potrebbe:
- dichiarare che la discendenza genetica dal genitore dinasta è condizione necessaria;
- ritenere sufficiente la filiazione civile costituita durante un matrimonio dinastico;
- distinguere l’appartenenza familiare e titolare dai diritti successori;
- disciplinare espressamente per il futuro gli effetti dinastici della procreazione medicalmente assistita, della donazione di gameti e della gestazione per altri.
Occorrerebbe però distinguere fra interpretazione e innovazione.
Riconoscere come dinasta un figlio geneticamente discendente dal principe potrebbe essere presentato come interpretazione evolutiva della nozione tradizionale di discendenza. Riconoscere la medesima qualità in assenza di qualsiasi legame genetico con il genitore dinasta costituirebbe invece una trasformazione assai più profonda del principio genealogico.
In questo secondo caso non si tratterebbe soltanto di applicare un’antica norma a una tecnica procreativa nuova, ma di modificare il criterio stesso mediante il quale si appartiene alla dinastia.
La competenza del Capo della Casa non deve, tuttavia, essere concepita come illimitata. Essa dipende dalle Leggi di Casa ancora applicabili, dalla tradizione costituzionale della dinastia e dalla distinzione fra potere di interpretare una norma lacunosa e potere di sostituire con un criterio nuovo un principio successorio fondamentale. Un atto del Capo della Casa potrebbe chiarire gli effetti della procreazione medicalmente assistita; più problematica sarebbe la sua capacità di trasformare unilateralmente una successione genealogica in una successione fondata sulla sola filiazione civile.
Resta, a monte, una questione che l’analisi finora condotta presuppone senza affrontarla direttamente: in un contesto repubblicano, da che cosa deriva l’autorità dello stesso Capo della Casa a interpretare o integrare le norme successorie? Cessata la Corona come istituto di diritto pubblico, tale autorità non può evidentemente produrre nell’ordinamento statale gli effetti che derivavano dall’esercizio della sovranità. Nella prospettiva dell’ordinamento dinastico interno, tuttavia, l’autorità del Capo della Casa potrebbe sopravvivere non già come potere sovrano, ma come fonte di un ordinamento sui generis, fondato sulla continuità delle Leggi di Casa, delle consuetudini e delle regole di successione al Capo della Casa stessa. Si tratterebbe di un complesso normativo privo di efficacia cogente nell’ordinamento statale, ma dotato — secondo questa ricostruzione — di una validità interna nei confronti dei membri della Casa, riconosciuta in misura variabile dalla prassi interdinastica e sociale. In questa prospettiva, il Capo della Casa non eserciterebbe più un potere pubblico, ma agirebbe come custode e interprete di un complesso normativo che la fine della monarchia non avrebbe necessariamente abrogato. Nella ricostruzione qui accolta, le Leggi di Casa opererebbero su un piano non statale e la loro sopravvivenza dipenderebbe dalla continuità dell’ordinamento dinastico stesso, non dalla forma di governo dello Stato. Questa tesi non è priva di margini di incertezza — la dottrina resta divisa sulla stessa configurabilità di un simile ordinamento dinastico interno in assenza di una Corona giuridicamente esistente — ma appare la più coerente con la prassi effettiva delle Case già sovrane europee, che continuano a riconoscere efficacia interna alle decisioni dei rispettivi Capi. La validità interna delle sue determinazioni e la loro efficacia nei confronti dell’ordinamento statale costituiscono dunque problemi distinti; ulteriore e ancora diverso piano è quello del riconoscimento sociale, familiare o interdinastico.
In questa prospettiva, l’autorità del Capo della Casa di interpretare le norme successorie storiche — per esempio stabilendo se la nozione di «discendente legittimo» debba o meno includere il requisito della discendenza genetica — non deriverebbe da una delega statale, ma dalla stessa natura dell’ordinamento dinastico come sistema normativo autonomo, la cui legittimità riposa sulla continuità e sulla coerenza interna. Un atto interpretativo del Capo della Casa che riconoscesse la qualità dinastica di un figlio geneticamente discendente dal principe, pur nato mediante gestazione per altri, si collocherebbe dunque nel solco della tradizione: non creerebbe un nuovo criterio di appartenenza, ma applicherebbe a una fattispecie inedita il principio genealogico storico. Diverso sarebbe il caso di un atto che attribuisse la qualità dinastica in assenza di qualsiasi legame genetico con il genitore dinasta: esso non interpreterebbe la norma lacunosa, ma la sostituirebbe con un criterio nuovo. La legittimità di un tale atto all’interno dell’ordinamento dinastico dipenderebbe dalla misura in cui le Leggi di Casa riconoscono al Capo un potere di innovazione, distinto da quello di mera interpretazione.
Il Liechtenstein offre un utile contraltare vivente. L’art. 3 della Costituzione rimette alla Casa principesca, mediante Legge di Casa, la successione al Trono, la maggiore età del Principe regnante e dell’erede e le eventuali tutele; le modifiche della Legge sulla Casa principesca del 1993 richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. La Costituzione sottrae inoltre l’art. 3 e la Legge di Casa alle ordinanze d’urgenza.²⁸ Qui l’autonomia dinastica non è soltanto affermata dalla Casa, ma riconosciuta e protetta dall’ordinamento statale. Il paragone non risolve il caso greco, poiché in Grecia non esiste più una Corona costituzionale; mostra però, per contrasto, perché l’autonomia di una Casa già sovrana debba essere giustificata su un fondamento interno e non possa più appoggiarsi a un espresso rinvio costituzionale.
Precedenti comparati: il caso Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Il caso greco non costituisce il primo ingresso della gestazione per altri in una famiglia dell’antica alta nobiltà europea. Un precedente particolarmente significativo è quello di Gustav, principe di Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Capo dell’omonima Casa principesca tedesca e figlio della principessa Benedikte di Danimarca.
Il precedente è tanto più interessante perché la nascita dei suoi figli si è innestata su una lunga controversia riguardante la trasmissione del patrimonio familiare e l’interpretazione di disposizioni matrimoniali formulate quasi ottant’anni prima.
Il nonno di Gustav, il principe Gustav Albrecht di Sayn-Wittgenstein-Berleburg, disperso sul fronte orientale durante la Seconda guerra mondiale, aveva redatto nel 1943 un articolato testamento. In esso aveva nominato il figlio Richard erede preliminare a vita e aveva chiamato alla successiva eredità i discendenti maschi secondo un ordine di primogenitura. Il testamento subordinava la capacità successoria a una serie di condizioni personali e matrimoniali: il successore doveva godere dei diritti civili, professare la religione evangelica, essere nato da matrimonio e, qualora avesse contratto matrimonio, avere per moglie una donna nata nobile e rispondente ai requisiti allora richiesti dalla Deutsche Adelsgenossenschaft.¹⁷ Il rinvio, in un testamento redatto nel 1943, ai criteri dell’associazione nobiliare ha alimentato anche una discussione pubblica sulla matrice nazionalsocialista e razziale di parte di quei requisiti. Il portavoce di Gustav ha preso pubblicamente le distanze da tale impostazione, negandole qualsiasi fondamento giuridico o morale per una pretesa ereditaria contemporanea.²⁹ Questo retroterra non muta la ratio decidendi: il giudizio si concentrò sulla clausola matrimoniale e la possibile invalidità delle condizioni alla luce del § 138 BGB e degli artt. 6 e 14 della Legge fondamentale rimase assorbita. Esso chiarisce, tuttavia, la portata storica e assiologica della questione che il giudice non dovette decidere.
La clausola condizionò per molti anni la vita di Gustav, legato dal 2003 alla scrittrice statunitense Carina Axelsson, che non possedeva i requisiti contemplati dal testamento. Alla morte del padre Richard, avvenuta nel 2017, Ludwig Ferdinand, appartenente a un ramo collaterale della famiglia e cugino del defunto, contestò il diritto di Gustav alla successiva eredità.
Occorre tuttavia precisare che i giudici tedeschi non annullarono la clausola matrimoniale del testamento. Con decisione del 23 luglio 2020, l’Oberlandesgericht di Hamm confermò il diritto successorio di Gustav interpretando restrittivamente la disposizione: la clausola regolava il matrimonio eventualmente contratto dall’erede, ma non gli imponeva di sposarsi entro una determinata età; inoltre, la convivenza non matrimoniale con Carina non poteva essere equiparata a un matrimonio contrario ai requisiti testamentari. Non essendosi Gustav ancora sposato, egli non aveva violato la clausola. Il giudice poté quindi lasciare impregiudicata la diversa questione della sua eventuale invalidità per contrarietà al buon costume o ai princìpi costituzionali.¹⁸
Conclusa definitivamente la controversia e ottenuto il certificato ereditario, Gustav sposò Carina nel giugno 2022, dopo circa diciannove anni di relazione.¹⁹ Il 26 maggio 2023 nacque negli Stati Uniti, con il ricorso a una madre surrogata, il loro primo figlio, Gustav Albrecht. L’annuncio ufficiale della Casa Reale danese lo qualificò immediatamente come «Prince» e figlio dei due coniugi; anche in occasione del battesimo il bambino venne indicato come «Sua Altezza il Principe Gustav Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg».¹⁴ Il 26 aprile 2024 la coppia ebbe, ancora mediante gestazione per altri, una figlia, Mafalda, parimenti presentata come principessa.²⁰
La Casa e la Corte danese hanno dunque compiuto un riconoscimento familiare e dinastico-sociale assai più esplicito di quello che, almeno per ora, emerge dal comunicato greco relativo a Kimon. Il contrasto fra i due casi è netto: mentre la Casa danese ha attribuito ai bambini il titolo principesco fin dall’annuncio della nascita, la Casa greca non ha ancora attribuito a Kimon alcuna denominazione dinastica formale. Non è pubblicamente noto se questa differenza rifletta una diversa valutazione di sostanza — la consapevolezza, nella Casa di Grecia, che la gestazione per altri richiede un approfondimento specifico prima di un riconoscimento dinastico — oppure soltanto una diversa prassi comunicativa. Non è neppure noto da chi provenissero i gameti impiegati per il concepimento dei due bambini Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Anche in questo precedente, pertanto, il riconoscimento pubblico della filiazione e l’attribuzione del titolo non permettono, da soli, di ricostruire la discendenza genetica.
Il caso presenta inoltre tre piani che devono essere tenuti distinti. Il primo riguarda la filiazione civile dei bambini; il secondo la loro posizione dinastica interna nella Casa di Sayn-Wittgenstein-Berleburg; il terzo la futura successione nel patrimonio familiare. In Germania i predicati nobiliari sono, dal 1919, elementi del cognome e non costituiscono titoli riconosciuti dall’ordinamento pubblico. La posizione di Capo della Casa e la successione secondo le tradizioni dinastiche appartengono quindi a un piano diverso rispetto all’acquisto dell’eredità regolata dal diritto civile tedesco.
La nascita all’estero mediante surrogazione aggiunge un ulteriore livello di complessità. La giurisprudenza tedesca ammette, a determinate condizioni, il riconoscimento di una decisione straniera che attribuisca la genitorialità ai genitori intenzionali quando almeno uno di essi sia geneticamente legato al bambino: dopo la decisione del 2014, tale linea è stata precisata dal Bundesgerichtshof il 5 settembre 2018 e il 12 gennaio 2022.²¹ Nel maggio 2026 il Bundesgerichtshof ha invece affermato che l’attribuzione operata all’estero in favore di genitori intenzionali entrambi privi di legame genetico è normalmente incompatibile con i princìpi fondamentali del diritto tedesco e richiede il ricorso all’adozione. La pronuncia richiama la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 9 aprile 2024, la quale — nel diverso contesto del diritto del padre biologico di contestare la paternità legale altrui — ha riconosciuto alla discendenza genetica un peso costituzionale specifico e distinto dalla genitorialità legale.³⁰ L’analogia con la «filiazione dinastica» va dichiarata nei suoi limiti: la Corte costituzionale federale non si occupava di successioni dinastiche né di gestazione per altri. Essa conferma, però, che discendenza genetica e stato legale di figlio possono costituire dati giuridicamente distinti, ai quali un ordinamento può attribuire funzioni differenti. Questa giurisprudenza riguarda esclusivamente la determinazione dello stato civile ai sensi del diritto tedesco e non ha alcun effetto diretto sul diritto dinastico: i due piani comunicano, ma non coincidono.
Il figlio Gustav Albrecht è generalmente presentato come futuro erede della Casa. Tuttavia, qualora in futuro venisse contestata la sua qualità di discendente legittimo o geneticamente appartenente alla linea maschile, i rami collaterali avrebbero un interesse diretto ad aprire una nuova controversia. In mancanza di discendenza maschile dinasticamente riconosciuta di Gustav, la posizione di Capo della Casa potrebbe essere rivendicata dallo zio paterno, il principe Robin, e dai suoi discendenti; soltanto in relazione alla concreta struttura proprietaria, societaria e testamentaria allora esistente si potrebbe invece stabilire se e in quale misura ciò produrrebbe conseguenze anche sulla devoluzione del patrimonio familiare. Successione dinastica e successione patrimoniale non devono, infatti, essere considerate automaticamente coincidenti. La stampa ha già prospettato la possibilità di una futura opposizione, ma allo stato non risulta pubblicamente documentata una formale dichiarazione giudiziale o un atto con il quale lo zio o i cugini abbiano impegnato sé stessi a promuovere una causa.²² È quindi preferibile parlare, almeno fino all’emersione di una fonte primaria, di conflitto potenziale, non di controversia già instaurata.
Il precedente Sayn-Wittgenstein-Berleburg dimostra comunque che il problema non è meramente teorico. Nel medesimo caso possono intrecciarsi una Legge di Casa, una clausola testamentaria privata, l’attribuzione civile della genitorialità, il riconoscimento di una decisione straniera, l’uso sociale del titolo e la successione in un patrimonio di considerevole valore. La soluzione adottata su uno di questi piani non determina necessariamente quella degli altri.
Precedenti comparati: il caso rumeno
Un esempio significativo di esercizio del potere normativo interno è offerto dalla Casa Reale di Romania. Il 30 dicembre 2007 Re Michele I promulgò le Norme fondamentali della Famiglia Reale di Romania, destinate a sostituire i precedenti Statuti e Leggi di Casa e successivamente modificabili secondo la procedura interna. Il testo ridefinì l’ordine successorio e attribuì al Capo della Casa ampi poteri sull’appartenenza dinastica.²³ L’ampiezza pratica di tali poteri emerse il 1º agosto 2015, quando Michele I privò unilateralmente il nipote Nicolae del titolo, del trattamento e del posto nella linea di successione.³¹
Non è stato invece possibile verificare con sufficiente sicurezza, nella versione primaria pubblicamente accessibile, la numerazione già attribuita agli artt. 5, commi 3-4, e 15 per una specifica esclusione degli adottati. Per rigore, tale affermazione non viene assunta qui come dato testuale finché non sia controllata su un esemplare ufficiale completo delle Norme. Il precedente rumeno resta comunque utile per mostrare come una Casa già sovrana possa darsi una disciplina successoria contemporanea e riconoscere al proprio Capo incisivi poteri di applicazione; non risolve, però, direttamente il problema della gestazione per altri.
Un parallelo costituzionale: Monaco
Un termine di paragone più diretto rispetto alla regola britannica è offerto dal Principato di Monaco. La riforma costituzionale del 2 aprile 2002 ha riscritto l’art. 10, circoscrivendo la successione alla discendenza diretta e legittima del Principe regnante e, in mancanza, ai fratelli e alle sorelle del sovrano e ai loro discendenti diretti e legittimi.³² La formula esclude che la sola adozione possa creare un successore al Trono, perché richiede una discendenza diretta e legittima. A differenza della regola britannica sulle dignità nobiliari, si tratta qui di una scelta inserita nel 2002 nella disciplina costituzionale di una monarchia regnante: la filiazione civile adottiva non viene fatta coincidere con la continuità genealogica richiesta per la Corona. Non occorre attribuire alla riforma l’intento contingente di impedire una specifica futura adozione da parte del principe Alberto; il dato normativo, da solo, offre già un caso di scuola della distinzione fra filiazione civile e successione dinastica.
Profilo di diritto internazionale privato
La disponibilità internazionale di gameti donati e la diffusione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita rendono prevedibile il ripetersi di casi analoghi nelle Case sovrane o già sovrane europee.²⁴
Il caso presenta una marcata dimensione transnazionale, poiché la nascita è avvenuta negli Stati Uniti mentre la filiazione può essere chiamata a produrre effetti in ordinamenti differenti. Negli Stati Uniti la disciplina della gestazione per altri e dell’attribuzione della genitorialità varia sensibilmente fra i singoli Stati; la sola indicazione del Paese di nascita non consente quindi di individuare il regime concretamente applicato. La legge del luogo di nascita non è, inoltre, automaticamente decisiva negli altri ordinamenti: ciascuno di essi applica le proprie norme di conflitto e le proprie regole sul riconoscimento degli atti di nascita o delle decisioni straniere attributive della genitorialità. Può quindi verificarsi una situazione di filiazione claudicante, riconosciuta pienamente in uno Stato e soltanto parzialmente, o mediante adozione, in un altro.
In Italia, per esempio, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato che il divieto di gestazione per altri, sancito dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, costituisce un principio di ordine pubblico, tale da impedire la trascrizione automatica di un provvedimento straniero che attribuisca la genitorialità al genitore intenzionale privo di legame biologico con il minore.²⁵ La tutela del minore può essere garantita mediante l’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983, ma lo status che ne deriva non equivale pienamente alla filiazione sin dalla nascita. In Francia, come si è visto, il divieto è ancora più netto sul piano interno, ma la giurisprudenza della Cour de cassation ha ammesso, a determinate condizioni, la trascrizione dell’atto di nascita straniero quanto al legame con il genitore biologico, riservando all’adozione il riconoscimento del legame con il genitore d’intenzione privo di legame genetico. Questi due esempi mostrano come la dimensione transnazionale della gestazione per altri produca non soltanto una frammentazione della filiazione civile fra ordinamenti, ma anche un’ulteriore articolazione del rapporto fra filiazione civile e filiazione dinastica: anche là dove lo stato civile venga riconosciuto, il diritto dinastico può richiedere un accertamento autonomo.
Il progetto sulla filiazione e sulla gestazione per altri promosso dalla Conferenza dell’Aia mira precisamente a ridurre queste discontinuità attraverso strumenti di riconoscimento internazionale.¹¹ Esso riguarda, tuttavia, lo stato civile e la tutela del minore, non l’appartenenza a una dinastia. Anche un riconoscimento uniforme della filiazione civile non risolverebbe quindi automaticamente il diverso quesito se quella filiazione integri i requisiti genealogici e matrimoniali richiesti dalla successione di una Casa sovrana o già sovrana.
Il diritto internazionale privato determina pertanto chi debba essere considerato genitore e figlio nei singoli ordinamenti statali; il diritto dinastico deve stabilire quali effetti attribuire a quello stato di filiazione. I due piani comunicano, ma non coincidono.
Un problema destinato a ripresentarsi
Il caso greco non deve essere considerato una semplice curiosità genealogica.
Per queste ragioni, il problema non è destinato a rimanere isolato.
Le tradizionali Leggi di Casa e le disposizioni costituzionali sulla successione utilizzano espressioni quali «discendenti», «discendenti legittimi», «figli», «prole» o «discendenza in linea retta», senza precisare se la derivazione richiesta debba essere genetica, gestazionale oppure soltanto giuridica.
Quel silenzio non equivale né a un divieto né a un’autorizzazione: riflette semplicemente l’impossibilità, per il legislatore storico, di prevedere la dissociazione fra le diverse componenti della genitorialità.
La questione fondamentale può allora essere formulata nei termini seguenti:
La successione dinastica segue lo stato di figlio riconosciuto dal diritto civile oppure presuppone necessariamente una continuità biologico-genealogica con la dinastia?
E, ammessa la necessità di quest’ultima:
È sufficiente che la discendenza genetica sussista attraverso il solo genitore dinasta?
A questa seconda domanda sembra ragionevole rispondere affermativamente, con la precisazione, già svolta supra, che si tratta di un’estensione interpretativa della regola genealogica tradizionale, non di una sua applicazione meccanica.
Se Filippos fosse il padre genetico di Kimon, la continuità genealogica con la Casa Reale sussisterebbe indipendentemente dalla provenienza dell’ovocita e dall’identità della donna che ha condotto la gravidanza. L’eventuale impiego dell’ovocita di una donatrice renderebbe Nina madre giuridica e intenzionale, ma non interromperebbe la discendenza biologica del bambino da Filippos e da Costantino II.
Molto più difficile sarebbe riconoscere la medesima posizione qualora mancasse qualsiasi legame genetico fra Filippos e il figlio. In tale situazione la sola filiazione civile dovrebbe essere considerata capace di produrre una discendenza dinastica che, sul piano genealogico, non esiste.
È probabilmente qui che passa la linea di confine fra filiazione civile e filiazione dinastica.
Una nuova frontiera del diritto dinastico
La nascita del figlio del principe Filippos mostra che concetti un tempo sovrapposti — «figlio», «discendente», «consanguineo» e «nato dal matrimonio» — possono oggi indicare realtà differenti. Il diritto dinastico deve quindi individuare ciò che le antiche regole intendevano effettivamente tutelare e verificarne la compatibilità con le nuove possibilità offerte dalla medicina.
Se il bene protetto è principalmente la continuità genealogica della dinastia, il legame genetico con il genitore dinasta sembra destinato ad assumere un’importanza centrale.
Se invece si ritenesse sufficiente lo stato di figlio riconosciuto dall’ordinamento civile, la stessa nozione tradizionale di discendenza dinastica dovrebbe essere profondamente ripensata.
Per il momento manca, nel caso concreto, un’informazione essenziale: non è pubblicamente nota l’origine dei gameti utilizzati per il concepimento di Kimon. La Casa Reale ha dichiarato soltanto il ricorso a una gestante per altri.²⁶
Qualunque conclusione definitiva sulla posizione dinastica del bambino sarebbe quindi prematura.
In via provvisoria si può tuttavia formulare il seguente principio: qualora Kimon sia geneticamente figlio di Filippos, vi sono solidi argomenti per riconoscerlo come discendente dinastico, anche se l’ovocita non provenisse da Nina; qualora invece mancasse il legame genetico con Filippos, la sola filiazione civile non sembrerebbe sufficiente, secondo i princìpi tradizionali, a produrre automaticamente la qualità di dinasta, salvo un espresso intervento normativo del Capo della Casa.
La distinzione fra filiazione genetica, gestazionale, civile e dinastica — proposta in questo articolo come categoria interpretativa — permette di affrontare in modo sistematico la nuova fattispecie, senza rinunciare al principio genealogico che sta alla base del diritto dinastico tradizionale e senza ignorare la legittimità della filiazione civile laddove essa sia costituita nel rispetto dell’ordinamento applicabile. Il caso greco ha reso evidente una necessità che le Case sovrane europee saranno probabilmente chiamate a fronteggiare in futuro:
Nel diritto dinastico del XXI secolo, che cosa significa realmente essere discendente di qualcuno?
Note
¹ Ufficio privato della Casa Reale di Grecia, Philippos De Grèce and his wife, Nina, announce the birth of their son, Kimon Thomas Konstantinos, comunicato del 1º settembre 2026.
² Il testo precisa che Kimon è nato il 27 luglio 2026 negli Stati Uniti «with the help of a gestational carrier»: https://www.greekroyalfamily.gr/en/press-releases/177-philippos-de-grece-and-his-wife-nina-announce-the-birth-of-their-son-kimon-thomas-konstantinos.html (consultato il 1 settembre 2026).
³ American Society for Reproductive Medicine, Practice Committee e Society for Assisted Reproductive Technology, Recommendations for practices using gestational carriers: a committee opinion, «Fertility and Sterility», 118 (2022), pp. 65-74: https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/recommendations-for-practices-using-gestational-carriers-a-committee-opinion-2022/; Ethics Committee, Consideration of the gestational carrier: an Ethics Committee opinion, «Fertility and Sterility», 119 (2023), pp. 583-588: https://www.asrm.org/practice-guidance/ethics-opinions/consideration-of-the-gestational-carrier-an-ethics-committee-opinion-2023/ (consultati il 1 settembre 2026).
⁴ Regno Unito, Adoption and Children Act 2002, sez. 71, «Property devolving with peerages etc.»: l’adozione non incide sulla discendenza di una dignità di pari o di un titolo d’onore, né sulla devoluzione dei beni destinati a seguirne le sorti: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/section/71 (consultato il 1 settembre 2026).
⁵ Costituzione greca del 1º/14 giugno 1911, art. 45. Riproduzione dell’originale greco nel portale del Parlamento ellenico: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn14.pdf; traduzione inglese consultata in: https://www.hoelseth.com/royalty/greece/grconst19110614.html. Sull’evoluzione europea dalla successione agnatizia alla primogenitura assoluta e sul rapporto fra tradizione dinastica e parità fra i sessi, cfr. C. A. Corcos, «From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture», cit. in bibliografia (consultati il 1 settembre 2026).
⁶ Testo costituzionale greco del 1968, art. 35: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Greece_%281968%29. Sulla sua mancata effettiva applicazione, cfr. Parlamento ellenico, Constitutional History: https://www.hellenicparliament.gr/en/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagmatiki-istoria/ (consultati il 1 settembre 2026).
⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/11, e Labassee c. Francia, ric. n. 65941/11, sentenze del 26 giugno 2014: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?id=003-4804617-5854908&library=ECHR (consultato il 1 settembre 2026). I casi Mennesson e Labassee riguardavano il rifiuto francese di riconoscere la filiazione costituita negli Stati Uniti mediante gestazione per altri. Il diritto francese offre, sotto questo profilo, un termine di paragone istruttivo: l’art. 16-7 del Code civil dichiara nulla ogni convenzione di gestazione per altri (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000043889171/), e la Cour de cassation, in assemblée plénière, con gli arrêts del 3 luglio 2015 ha ammesso la trascrizione dell’atto di nascita straniero quanto al padre biologico, riservando all’adozione il riconoscimento del legame con il genitore d’intenzione privo di legame genetico (cfr. Gestation pour autrui et filiation, «Actu-Juridique», https://www.actu-juridique.fr/civil/gestation-pour-autrui-et-filiation/).
⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother, richiesta n. P16-2018-001, 10 aprile 2019: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6380464-8364383 (consultato il 1 settembre 2026).
⁹ V. Piccinini, Filiazione naturale e filiazione da procreazione medicalmente assistita. A vent’anni dalla Legge n. 40/2004, Torino, Giappichelli, 2025, scheda bibliografica in: https://boa.unimib.it/handle/10281/529082 (consultato il 1 settembre 2026). L’autrice propone una ricostruzione sistematica dell’istituto della filiazione distinguendo fra filiazione naturale e filiazione da procreazione medicalmente assistita, evidenziando come il fondamento dello status filiationis da procreazione assistita risieda nel consenso informato al progetto procreativo e non esclusivamente nel dato biologico. Cfr. inoltre M. D’Amico, La tutela della salute nella procreazione medicalmente assistita fra progresso scientifico e interpretazione della Corte costituzionale, cit. in bibliografia.
¹⁰ Corte costituzionale italiana, sent. n. 68 del 2025, dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentiva il riconoscimento dello stato di figlio anche della madre intenzionale nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da coppie femminili: cfr. l’analisi in Diritto alla filiazione e interesse del minore: la svolta della Consulta nella sentenza n. 68/2025: https://ius.lefebvregiuffre.it/dettaglio/13300743/diritto-alla-filiazione-e-interesse-del-minore-la-svolta-della-consulta-nella-sentenza-n-682025 (consultato il 1 settembre 2026). La Corte ha affermato che il consenso condiviso al progetto procreativo costituisce di per sé fondamento giuridico per il riconoscimento del legame filiale, superando il paradigma esclusivamente biologico.
¹¹ Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, Parentage/Surrogacy Project: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy (consultato il 1 settembre 2026).
¹² Nel comunicato ufficiale citato alla nota 2 Kimon è definito «their first child» e, per due volte, «their son».
¹³ Nel titolo e nel corpo del comunicato il bambino è indicato soltanto come «Kimon Thomas Konstantinos».
¹⁴ Casa Reale di Danimarca, TH Prince Gustav and Princess Carina have had a son, 31 maggio 2023: il comunicato precisa che il bambino nacque negli Stati Uniti da una madre surrogata e qualifica tanto i genitori quanto il neonato con il titolo principesco: https://www.kongehuset.dk/en/news/th-prince-gustav-and-princess-carina-have-a-son (consultato il 1 settembre 2026); Id., Barnedåb i Berleburg, 26 agosto 2023: https://www.kongehuset.dk/nyheder/barnedaab-i-berleburg (consultato il 1 settembre 2026).
¹⁵ Il referendum istituzionale si svolse l’8 dicembre 1974: 69,18% per la Repubblica, 30,82% per la monarchia. Cfr. E. Stylianidis, «50 Years of Greece since the Restoration of Democracy: The Role of the 1975 Constitution», «Hellenic Review of European and Comparative Law», fascicolo ordinario 2024: https://ejournals.lib.auth.gr/hrecl/article/view/10794 (consultato il 1 settembre 2026).
¹⁶ Costituzione della Repubblica ellenica del 1975, artt. 30-35: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/ebooks/ekdoseis/2019_THE-CONSTITUTION-OF-GREECE/index.html (consultato il 1 settembre 2026).
¹⁷ OLG Hamm, Beschluss 23 luglio 2020, I-10 W 84/19, in «JuristenZeitung», 76 (2021), fasc. 8, pp. 413-420, DOI 10.1628/jz-2021-0136. Il testo del testamento del 1943 e la ricostruzione della successione fra Vorerbe e Nacherbe sono riprodotti nella decisione: https://www.mohrsiebeck.com/artikel/olg-hamm-beschluss-v-23-7-2020-i-10-w-8419-ag-bad-berleburg-leitsatz-d-red-101628jz-2021-0136/ (consultato il 1 settembre 2026).
¹⁸ OLG Hamm, Beschluss 23 luglio 2020, cit., spec. parr. 119-173 e 197-201. La Corte ritenne che il testatore avesse disciplinato le caratteristiche dell’eventuale coniuge, ma non imposto all’erede di contrarre matrimonio entro una determinata età; la convivenza con una donna priva dei requisiti non integrava pertanto la condizione risolutiva. La questione dell’eventuale invalidità della clausola alla luce dei §§ 138 e 162 BGB e degli artt. 6 e 14 della Legge fondamentale rimase assorbita. Cfr. G. Otte, nota alla decisione, «JuristenZeitung», 76 (2021), fasc. 8, pp. 421-423.
¹⁹ Casa Reale di Danimarca, profilo ufficiale di S.A.R. la principessa Benedikte: il matrimonio di Gustav e Carina è indicato al 4 giugno 2022: https://www.kongehuset.dk/en/the-royal-family/hrh-princess-benedikte/ (consultato il 1 settembre 2026).
²⁰ Casa Reale di Danimarca, profilo ufficiale della principessa Benedikte, cit.: Gustav Albrecht risulta nato il 26 maggio 2023 e Mafalda il 26 aprile 2024, entrambi indicati rispettivamente come principe e principessa di Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Le fonti di stampa riferiscono che anche Mafalda nacque negli Stati Uniti mediante gestazione per altri; cfr. Prins Gustav og prinsesse Carina har fået en datter, «Billed-Bladet», 13 maggio 2024.
²¹ Bundesgerichtshof, Beschluss 10 dicembre 2014, XII ZB 463/13, BGHZ 203, 350, sull’ammissibilità del riconoscimento di una decisione californiana attributiva della genitorialità, in un caso nel quale uno dei genitori intenzionali era anche padre genetico: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Aktenzeichen=XII+ZB+463%2F13&Datum=10.12.2014&Gericht=BGH. Cfr. inoltre BGH, Beschluss 5 settembre 2018, XII ZB 224/17; BGH, Beschluss 12 gennaio 2022, XII ZB 142/20; e BGH, Beschluss 13 maggio 2026, XII ZB 220/25, secondo il quale l’attribuzione straniera della genitorialità a genitori intenzionali entrambi geneticamente estranei al bambino contrasta normalmente con l’ordine pubblico tedesco e richiede il ricorso all’adozione: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XII_ZS/2025/XII_ZB_220-25.pdf (consultati il 1 settembre 2026).
²² Sulla successione dinastica che, in mancanza di discendenza maschile riconosciuta di Gustav, favorirebbe il ramo dello zio paterno Robin e dei suoi discendenti, cfr. Nella famiglia reale di Danimarca arriva il primo royal baby nato da maternità surrogata, «D – la Repubblica», 20 aprile 2023: https://d.repubblica.it/reali/2023/04/20/news/nella_famiglia_reale_di_danimarca_arriva_il_primo_royal_baby_nato_da_maternita_surrogata-424198267/ (consultato il 1 settembre 2026). L’articolo prospetta la possibilità dell’opposizione di un parente, ma non documenta una dichiarazione formale di Robin o dei suoi figli. Le eventuali conseguenze patrimoniali dipenderebbero dalla concreta struttura proprietaria, societaria e testamentaria vigente al momento dell’apertura della successione. Sulle possibili questioni successorie derivanti dalla nascita mediante gestazione per altri, cfr. B. Rose, Nachfolge im Haus Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 3 maggio 2023: https://www.rosepartner.de/blog/nachfolge-leihmutter-erbe-sayn-wittgenstein-berleburg.html (consultato il 1 settembre 2026).
²³ Casa Reale di Romania, Normele fundamentale ale Casei Regale a României, promulgate da Re Michele I il 30 dicembre 2007: https://casamajestatiisale.ro/familia-regala/normele-fundamentale-familia-regala/ (consultato il 1 settembre 2026). La fonte ufficiale pubblicamente accessibile non consente di verificare con sufficiente sicurezza la numerazione e il contenuto delle singole disposizioni relative all’adozione.
²⁴ American Society for Reproductive Medicine, Guidance regarding gamete and embryo donation, 2024: https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/guidance-regarding-gamete-and-embryo-donation/ (consultato il 1 settembre 2026).
²⁵ Corte di cassazione italiana, Sezioni Unite, sent. n. 38162 del 30 dicembre 2022. Le Sezioni Unite hanno confermato che il divieto di gestazione per altri di cui all’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 costituisce principio di ordine pubblico, tale da impedire la trascrizione automatica di un provvedimento straniero attributivo della genitorialità nei confronti del genitore intenzionale privo di legame biologico con il minore; la tutela del minore può essere assicurata mediante l’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983. Cfr. l’analisi in Le Sezioni Unite si pronunciano (nuovamente) sulla gestazione per altri, in «Nomos — Le attualità nel diritto», fasc. 2/2023: https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2023/06/Contributo-Mingardo-Formattato.pdf (consultato il 1 settembre 2026).
²⁶ Nessuna informazione sulla provenienza dello spermatozoo o dell’ovocita compare nel comunicato della Casa Reale di Grecia.
²⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, X c. Italia, ric. n. 42247/23, sentenza del 9 ottobre 2025, spec. parr. 71 ss.; cfr. Corte EDU, Judgments and decisions of 9 October 2025: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?filename=Judgments+and+decisions+of+09.10.2025.pdf&id=003-8350893-11788864&library=ECHR (consultato il 1 settembre 2026).
²⁸ Costituzione del Principato del Liechtenstein, art. 3; art. 10 della Legge sulla Casa principesca del 26 ottobre 1993; sulla maggioranza dei due terzi e sull’autonomia della Legge di Casa, cfr. il portale ufficiale della Casa principesca: https://fuerstenhaus.li/en/princely-house/house-law/; traduzione inglese ufficiale della Costituzione: https://www.regierung.li/files/medienarchiv/101_05_02_2021_en.pdf (consultati il 1 settembre 2026).
²⁹ Sulla discussione pubblica relativa al rinvio alla Deutsche Adelsgenossenschaft e sulla presa di distanza attribuita al portavoce di Gustav, cfr. la ricostruzione e le fonti di stampa richiamate in https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Prinz_zu_Sayn-Wittgenstein-Berleburg (consultato il 1 settembre 2026). Il dato è utilizzato come elemento di contesto e non come fondamento della ricostruzione della decisione giudiziaria, per la quale resta primaria la pronuncia dell’OLG Hamm citata alle note 17-18.
³⁰ Bundesverfassungsgericht, sentenza del 9 aprile 2024, 1 BvR 2017/21, sulla posizione costituzionale del padre biologico rispetto alla paternità legale altrui: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2024/04/rs20240409_1bvr201721en.html (consultato il 1 settembre 2026).
³¹ Casa Reale di Romania, atto di Re Michele I del 1º agosto 2015 relativo a Nicolae de Roumanie Medforth-Mills, richiamato nella documentazione ufficiale della Famiglia Reale. L’esempio riguarda l’esercizio dei poteri del Capo della Casa e non la procreazione medicalmente assistita.
³² Costituzione del Principato di Monaco, art. 10, nel testo modificato dalla legge n. 1.249 del 2 aprile 2002: https://legimonaco.mc/constitution/index.html (consultato il 1 settembre 2026).
Bibliografia
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American Society for Reproductive Medicine, Guidance regarding gamete and embryo donation, 2024, https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/guidance-regarding-gamete-and-embryo-donation/.
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Casa Reale di Romania, Normele fundamentale ale Casei Regale a României, promulgate il 30 dicembre 2007, con successive modificazioni, https://casamajestatiisale.ro/familia-regala/normele-fundamentale-familia-regala/.
Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, Parentage/Surrogacy Project, https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy.
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Corte europea dei diritti dell’uomo, Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/11, e Labassee c. Francia, ric. n. 65941/11, sentenze del 26 giugno 2014.
Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother, richiesta n. P16-2018-001, 10 aprile 2019.
Corte europea dei diritti dell’uomo, X c. Italia, ric. n. 42247/23, sentenza del 9 ottobre 2025.
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Liechtenstein, Costituzione del Principato, art. 3; Hausgesetz des Fürstlichen Hauses Liechtenstein del 26 ottobre 1993.
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