La grazia del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta dopo il 1798. Concessioni araldiche, ammissioni motu proprio e la loro pubblicazione nell’Annuario della Nobiltà italiana

di Andrea Borella
1. Premessa
Fra le prerogative esercitate dal Sovrano Militare Ordine di Malta dopo la perdita del territorio maltese, la potestà di grazia in materia araldica e nobiliare è una delle meno studiate. La questione non riguarda soltanto la concessione o la conferma di stemmi, ma investe un problema più ampio: quale fondamento conservino, in un Ordine privo di territorio ma dotato di un proprio ordinamento e di soggettività internazionale, prerogative storicamente esercitate da Gran Maestri che furono anche sovrani territoriali. Nello stesso ambito si colloca l’ammissione motu proprio nelle categorie nobiliari dell’Ordine, che il Massimario nobiliare del 1968 qualifica, in determinate condizioni, come «titolo primordiale di nobiltà generosa». Proprio il significato di questa formula — e soprattutto i suoi eventuali effetti nei confronti dei discendenti — costituisce uno dei nodi centrali del presente studio.
Il presente contributo muove da un corpus contemporaneo di venti atti, ma il corpus non è documentariamente omogeneo. Nove atti sono descritti nel volume che Maurizio Bettoja ha dedicato alle grazie araldiche di Fra’ Matthew Festing, Gran Maestro dal 2008 al 2017[1]; undici ulteriori atti, riferiti a Fra’ John Dunlap dapprima come Luogotenente di Gran Maestro e poi come Gran Maestro, sono noti anche da comunicazioni dello stesso Bettoja e di alcuni insigniti all’autore, e alcuni di essi sono privi di data[2]. Di tutti e venti l’autore ha visto l’iscrizione nel registro delle concessioni della Cancelleria magistrale. A questo materiale si affianca la sezione «Malta storica» dell’Annuario della Nobiltà Italiana, che raccoglie i titoli concessi o riconosciuti dai Gran Maestri durante la sovranità sulle isole e registra anche alcune concessioni di Fra’ Festing[3]. Occorre pertanto distinguere con rigore fra ciò che risulta dal registro e ciò che si conosce soltanto da descrizioni, a stampa o private. Le statistiche e le classificazioni ricavate dai venti casi hanno valore descrittivo e provvisorio; nessuna conclusione giuridica decisiva viene qui fatta dipendere da elementi che il registro non attesta.
Il confronto fra queste fonti suggerisce una prima conclusione: la prassi contemporanea riprende forme già riconoscibili nell’età della sovranità territoriale — concessione, conferma, disciplina della trasmissione, riconoscimento di situazioni preesistenti — ma non consente, allo stato della documentazione, di postulare una prassi araldica ininterrotta dal 1798 a oggi. Fra la perdita di Malta e il magistero di Fra’ Festing non sono infatti note, nelle fonti qui utilizzate, concessioni di armi gentilizie. Più solida è la continuità dell’ammissione motu proprio, che il Massimario del 1968 presuppone come istituto già consolidato[4]. Ne deriva la necessità di distinguere tre piani che spesso vengono sovrapposti: la continuità storica dell’istituzione concedente; il fondamento interno della potestà di grazia; l’efficacia esterna dei singoli atti. Su questa distinzione si articola il contributo: il fondamento della potestà prima e dopo il 1798 (§§ 3-4); la natura dell’ammissione motu proprio (§§ 5-6); le concessioni araldiche contemporanee e il loro linguaggio (§§ 7-8); i poteri del Luogotenente di Gran Maestro (§ 9); la rilevanza delle concessioni negli ordinamenti statali, con particolare riguardo all’Italia (§ 10); la base documentaria (§ 11); la pubblicazione di concessioni e ammissioni nell’Annuario della Nobiltà Italiana (§ 12).
Tre limiti metodologici devono essere dichiarati fin dall’inizio. Il primo riguarda il corpus contemporaneo: non è stato possibile verificare sistematicamente il testo integrale dei decreti né vedere le patenti, salvo quella di Giacomo Berutto, sicché per gli altri atti è certo soltanto ciò che il registro riporta (§ 11). Il secondo riguarda il Massimario nobiliare del 1968, sul cui par. 3, n. 18 poggia la questione centrale del motu proprio: il testo, riprodotto e commentato da Quadri di Cardano, concorda salvo varianti minime con quello riferito da Bettoja, ma non è stato ancora collazionato sull’esemplare a stampa del 1978 né sull’originale approvato dal Sovrano Consiglio. Il terzo limite concerne il confronto storico: le fonti qui impiegate per l’età maltese documentano soprattutto titoli, trattamenti e riconoscimenti di qualità nobiliari e solo in misura assai minore concessioni di armi. Il parallelo fra antico e moderno è quindi, in parte, un parallelo fra forme giuridiche affini applicate a oggetti diversi.
2. Concessione, conferma, uso: alcune distinzioni preliminari
Giova anzitutto fissare alcune distinzioni di metodo. Uno stemma può essere assunto, cioè adottato e utilizzato senza un previo atto concessorio, oppure può essere attribuito da un’autorità che, secondo il proprio ordinamento, eserciti una potestà araldica. Nella tradizione europea la concessione di armi, al pari della concessione di titoli e di altre dignità, è normalmente ricondotta alla fons honorum, vale a dire alla potestà di conferire onori. L’arme assunta e l’arme concessa non sono quindi figure equivalenti: la prima trae il proprio fondamento dall’uso e dalla legittima appropriazione di un segno non altrui; la seconda da un atto formale dell’autorità concedente. Da ciò non discende, tuttavia, che la diversità di fondamento si traduca necessariamente, in ogni ordinamento, in una diversità di effetti (§ 10).
A queste figure si aggiungono la conferma, con la quale l’autorità recepisce un’arme o un titolo ritenuti già esistenti senza costituirli ex novo, e il riconoscimento per lungo uso, mediante il quale un possesso protratto e pacifico viene formalmente accertato. Concessione, conferma e riconoscimento non sono dunque termini sinonimici, ma atti diversi per presupposti ed effetti. La loro ricorrenza nella prassi magistrale è importante per ricostruire il diritto interno dell’Ordine; non può invece essere utilizzata, da sola, per dimostrare la natura sovrana dell’Ordine sul piano internazionale.
3. La prassi dei Gran Maestri sovrani di Malta
In qualità di sovrani, come ricorda Bettoja, i Gran Maestri concessero fin dal XVII secolo nobiltà e titoli nobiliari sul cognome, sino a quello di marchese e spesso con predicati onorifici[5]. Le schede dell’Annuario consentono di ricostruirne la prassi con buona precisione, pur con alcune discordanze fra una scheda e l’altra che si segnaleranno ove rilevanti[6].

Accanto ai titoli sul cognome, molti erano appoggiati ad antichi feudi di origine aragonese, dei quali i Gran Maestri, dopo la concessione in feudo di Carlo V del 1530, disposero come signori delle isole.
L’esempio più illustre è quello di Gomerino. Il feudo, documentato nel Capibreve di Luca Barberi fin dal 1318, era stato concesso in allodio da Fra’ Alof de Wignacourt a Giovanni Maria Cassia. Il 24 dicembre 1710 Fra’ Ramon Perellos ne trasse il titolo di barone in favore dei coniugi Paolo Testaferrata e Beatrice Cassia, dando vita a quello che l’Annuario indica come il più antico titolo baronale di creazione magistrale tuttora esistente.

Pochi anni più tardi, il 23 aprile 1716, lo stesso Perellos concesse a Giovanni Pio de Piro il titolo di barone di Budach. La vicenda di questo feudo è emblematica: concesso anticamente al protomedico Nicolò Cilia e tornato alla corona, era stato riconcesso da Lascaris nel 1646 a Silvestro Fiteni, alla cui morte era ricaduto nella disponibilità dell’Ordine.
Una logica analoga di reversione e riconcessione si osserva per i titoli. La baronia della Marsa, concessa nel 1725 a Ferdinando Castelletti ed estintasi con lui, fu conferita nel 1753 ad Antonio Azzopardi Castelletti; morto anche questi senza discendenti, passò nel 1775 a Giovanni Francesco Dorell Falzon. Alle concessioni di Vilhena, Despuig e Pinto fa seguito, negli ultimi anni della sovranità, una serie particolarmente fitta di creazioni di Rohan[7].
Le clausole di trasmissione erano stabilite di volta in volta, secondo una varietà che merita attenzione. Per Gomerino, Budach, la Culeja, Benwarrad e San Marciano la successione spettava a uno dei discendenti, maschio o femmina, designato dal titolare; in mancanza di designazione passava al primogenito e, in difetto, alla primogenita. La Bahria e la Catena erano trasmissibili a figli, eredi e successori etiam extraneos, la Senia ai discendenti di entrambi i sessi, Ghain Toffieha e Ghain Kajet soltanto per primogenitura.
Una clausola ricorre con singolare regolarità: dalla successione era escluso chi fosse ordinato in sacris o professo. I religiosi dell’Ordine, vincolati dai voti, non potevano dunque succedere nei titoli concessi dal loro stesso Gran Maestro. Né le formule bastavano sempre a prevenire le controversie: della contea di Beberrua (1783) si discusse se fosse personale o trasmissibile.
Più significativi ancora, ai fini del presente studio, sono i titoli concessi come personali e resi trasmissibili con un atto successivo. La baronia di Buleben fu concessa ad Azzopardi nel luglio 1777 come titolo personale ed estesa al figlio con un secondo diploma del 25 aprile 1778. La formula ampliativa di quest’ultimo parve all’Annuario così «sibillina» da far dubitare che valesse oltre la prima generazione.
Altri casi seguono lo stesso schema. Il marchesato di San Giorgio, creato nel 1778 per Carlo Antonio Barbaro a titolo personale, fu reso trasmissibile al primogenito nel 1779 e ulteriormente disciplinato nel 1792. La contea di Santi, concessa a Romualdo Barbaro ad personam nel 1794, fu estesa ai discendenti nel 1796, benché si sia poi estinta con lui per mancanza di prole. Il marchesato del Fiddien, conferito nel 1785 a Salvatore Mallia-Tabone come «personale e non trasmissibile», fu confermato nel 1793 con successione primogeniale maschile. Già nell’età maltese, dunque, la grazia personale e la sua estensione ai discendenti costituivano due atti distinti, il secondo dei quali presupponeva il primo.
Il Gran Maestro, peraltro, non si limitava a concedere, ma disciplinava l’uso degli onori. Con la prammatica del 30 aprile 1725 Fra’ Antonio Manoel de Vilhena volle porre rimedio agli abusi verificatisi nei titoli e nei trattamenti: vietò negli atti pubblici le qualifiche di «Illustrissimo» e di «Nobile», eccettuando soltanto poche persone espressamente indicate. Con provvedimenti successivi dello stesso anno concesse poi il trattamento a singole famiglie, per lo più con estensione ai discendenti di entrambi i sessi e talvolta ai coniugi[8]. Nell’ultima edizione che comprende la sezione maltese (supra, nota 3), l’Annuario registra ancora la qualifica di «Ill.mo Nob.» per i discendenti di quelle famiglie, fino ai nati in questo secolo, segno della durata degli effetti di una grazia magistrale settecentesca.
Il medesimo potere si esercitava sui titoli concessi da altri sovrani. Le leggi emanate da Despuig nel 1739 e da Rohan nel 1795 per regolare le precedenze fra le persone promosse alle giurazie della Notabile e della Valletta imponevano la registrazione dei titoli forestieri, subordinata al pagamento di 116 scudi. La registrazione era peraltro praticata già prima di quelle leggi: il titolo comitale concesso nel 1718 da Vittorio Amedeo II, come re di Sicilia, a Giuseppe Preziosi fu registrato nella Cancelleria dell’Ordine con rescritto magistrale del 26 giugno 1720. Nei diplomi del 1779 e del 1792 relativi a San Giorgio, infine, il Gran Maestro riconobbe ai Barbaro il patriziato veneto.
Il riconoscimento poteva essere anche implicito. Ai Wizzini il titolo di conte venne attribuito nelle lettere magistrali dell’8 febbraio e del 30 marzo 1722 e, pur restandone ignota l’origine, fu per ciò stesso riconosciuto di fatto. Il barone Marcantonio Inguanez, il cui titolo non risultava da alcun diploma espresso, fu designato come tale nella prammatica del 1725, fra le poche eccezioni al divieto.
La natura sovrana del potere esercitato dai Gran Maestri su isole tenute in feudo è stata oggetto di letture divergenti. Carlo V aveva concesso Malta all’Ordine nel 1530 «in feudum perpetuum, nobile, liberum et francum», e già d’Olivier Farran si domandava se il Gran Maestro fosse sovrano in quanto capo dell’Ordine o in quanto signore di Malta. Per Noel Cox l’Ordine fu persona di diritto internazionale solo in virtù del territorio: il Gran Maestro era principe sovrano come titolare di un feudo perpetuo cum imperio del Regno di Sicilia, così come gli arcivescovi elettori lo erano in quanto feudatari dell’Impero[9].
Per altri autori, al contrario, la soggettività dell’Ordine non nacque con la sovranità territoriale e non poteva quindi estinguersi con essa. Nella ricostruzione più recente, quella di Alberto Tomer, essa risale alla protezione pontificia accordata nel 1113 con la bolla Pie postulatio voluntatis. Con quell’atto l’Ordine avrebbe acquisito «il corrispettivo di quella che, con linguaggio moderno, chiamiamo oggi “soggettività internazionale”», mentre la dimensione territoriale lo avrebbe caratterizzato soltanto «transitoriamente», in epoca medievale e moderna[10]. La stessa Carta vigente, del resto, accosta nel medesimo paragrafo il riconoscimento di Pasquale II e la soggettività internazionale dell’Ordine (art. 1 § 2).
La questione è centrale, ma va formulata con cautela. Se la fons honorum dei Gran Maestri fosse stata inseparabile dalla signoria territoriale su Malta, la perdita dell’isola avrebbe inciso sul titolo originario della potestà; se invece essa fosse appartenuta all’Ordine in quanto tale, la continuità sarebbe più agevole da sostenere. Come si vedrà (§ 4), il problema non può essere risolto per semplice alternativa. Un dato esterno è comunque certo: tra il 1876 e il 1878 il Governo britannico, subentrato, dopo la parentesi francese, nel governo di Malta, assunse come criterio di riconoscimento i titoli creati o riconosciuti dai Gran Maestri durante la sovranità territoriale.
La Commissione reale incaricata dell’esame applicò il criterio con rigore. Qualificò come forestieri, e dunque soggetti alla registrazione prescritta da Despuig, perfino i titoli di origine siciliana, e negò ai patriziati italiani la natura di titoli nobiliari. D’altra parte considerò riconoscimento tacito l’esenzione dal divieto della prammatica del 1725 o la successiva concessione del trattamento. Così avvenne per il marchesato di San Vincenzo Ferreri e per la baronia napoletana di Castel Cicciano, della cui conferma espressa ai Cassia da parte di Wignacourt, riferita soltanto da alcune schede dell’Annuario, la Commissione evidentemente non ebbe prova.
Con i riconoscimenti del 30 aprile 1878, che riguardarono fra gli altri Gomerino, Budach, Buleben e la Senia, il diploma magistrale divenne, a ottant’anni dalla fine del dominio dell’Ordine, il principale parametro storico-giuridico per accertare la legittimità dei titoli della nobiltà maltese. Per decenni le corti dell’isola continuarono inoltre a risolvere controversie successorie interpretando i diplomi dei Gran Maestri[11]. Il dato che se ne ricava è circoscritto ma importante: durante la sovranità territoriale la potestà nobiliare dei Gran Maestri era trattata, anche dal successore nel governo delle isole, come atto di autorità pubblica. Resta distinta la questione se, e su quale fondamento, una potestà omologa sia sopravvissuta dopo il 1798.
4. Dal 1798 al diritto melitense vigente
4.1. La cesura del 1798
La perdita di Malta segnò una cesura evidente nell’esercizio della potestà nobiliare. La nobiltà creata dai Gran Maestri fu coinvolta direttamente negli eventi del 1798; i francesi abolirono titoli e feudi, mentre sotto il governo britannico alcune prerogative pubbliche della nobiltà tornarono a essere riconosciute[12]. Per l’Ordine iniziò invece una lunga fase di sedi provvisorie e, dopo il breve magistero di Fra’ Giovanni Battista Tommasi (1803-1805), di governo luogotenenziale, conclusa con lo stabilimento a Roma nel 1834 e con il ripristino della dignità di Gran Maestro nel 1879[13]. Bettoja osserva che, dopo la perdita dell’isola, i capi dell’Ordine cessarono di concedere titoli «senza però perdere il diritto di conferirne di nuovi»[14]. La prima affermazione descrive un fatto; la seconda formula una tesi giuridica. Ciò che la documentazione oggi consente di sostenere con sicurezza è dunque una cesura nell’esercizio, non la prova né dell’estinzione né dell’ininterrotta conservazione della potestà.
La cesura non riguardò però ogni forma di grazia. Durante il magistero di fatto di Paolo I e negli anni successivi, fino alla luogotenenza di Fra’ Antonio Busca (1821-1834), le croci di giustizia e, ancor più, quelle di devozione furono date per lo più con dispensa dalle prove nobiliari[15]. La grazia sopravvisse dunque alla perdita dell’isola nella forma dell’ammissione, non in quella della concessione di titoli o di armi. Il Massimario del 1968 ne regola gli effetti con una distinzione significativa: i decreti di nomina emanati fra il 1797 e il 1799 e non registrati nella Cancelleria dell’Ordine non provano la nobiltà del nominato «né valgono come titolo primordiale», ma soltanto come prova di vita more nobilium (massima n. 19). Per le nomine di quegli anni l’Ordine fa dunque dipendere l’efficacia della grazia dalla sua registrazione: un criterio nato per un periodo eccezionale, ma da tenere presente, per analogia, anche per gli atti della luogotenenza (§ 9) e per la verifica documentaria (§ 11).
4.2. Il fondamento interno della grazia
Il dibattito sulla natura internazionale dell’Ordine dopo il 1798 è vasto e non occorre ripercorrerlo qui se non per quanto incide direttamente sulla grazia magistrale.
Una parte della dottrina collega la personalità internazionale dell’Ordine alla precedente sovranità territoriale, per negare che quel legame basti a fondarla o per vedervi, al contrario, un residuo di quella sovranità[16]; Cox distingue la personalità acquisita dopo il 1798 dalla sovranità dei signori di Malta[17], per poi riconoscere all’Ordine, in un lavoro successivo, anche la sovranità in un’accezione più ampia[18]; altri ancora, come si è visto (§ 3), ritengono la soggettività dell’Ordine anteriore e indipendente dal possesso di Rodi e Malta[19].
Ai fini del presente studio, tuttavia, il punto decisivo è più circoscritto: l’ordinamento melitense vigente conserva un apparato normativo nel quale una potestà di grazia può trovare fondamento interno. La Carta del 2022 definisce l’Ordine «tradizionalmente cavalleresco e nobiliare» e riconosce al Gran Maestro «prerogative e onori sovrani». Nessuna sua disposizione gli attribuisce però espressamente una potestà araldica o nobiliare, che non figura nell’elenco dei poteri dell’art. 15 § 3: essa può dunque poggiare soltanto sull’autorità generale di governo che gli spetta (art. 15 §§ 1-2) e, soprattutto, sulla norma che annovera fra le fonti del diritto «le consuetudini e i privilegi legittimamente acquisiti e non espressamente revocati» (art. 6 n. 5)[20]. È questo, più che il richiamo agli onori sovrani, il fondamento della grazia: la distinzione avrà peso quando si tratterà dei poteri del Luogotenente (§ 9).
La Carta del 1997, sotto la quale furono emanate le concessioni di Fra’ Festing, affermava inoltre senza ulteriori qualificazioni che l’Ordine «esercita funzioni sovrane», formula alla quale una parte della dottrina attribuì la portata di una piena indipendenza dalla Santa Sede, poi ridimensionata[21], ma che già i Regolamenti e Commenti promulgati da Fra’ Festing nel 2011 spiegavano in rapporto alle attività dell’Ordine[22]. La stessa Carta richiamava espressamente il Codice di Rohan come fonte sussidiaria[23]; tale continuità testuale era stata valorizzata già nella sentenza cardinalizia del 1953[24] e nel progetto di aggiornamento del Codice di Rohan del 1955[25]. La Carta vigente non annovera più il Codice di Rohan fra le fonti[26]: per gli atti di Fra’ Festing il collegamento normativo con l’età maltese poteva dunque passare anche per Rohan, mentre per quelli posteriori al 3 settembre 2022 resta soltanto la clausola sulle consuetudini e sui privilegi.
Questi elementi non dimostrano, da soli, che la potestà araldica contemporanea coincida giuridicamente con quella esercitata dal Gran Maestro sovrano di Malta. Consentono però di sostenere una conclusione più limitata e più solida: nell’ordinamento interno dell’Ordine esistono fonti idonee a ricevere e sorreggere una potestà di grazia anche dopo la perdita del territorio.
Quanto agli oltre due secoli di non esercizio, un criterio analogico può essere ricavato dal diritto canonico, al quale l’Ordine, in quanto religioso, non è estraneo: il privilegio si presume perpetuo (can. 78 § 1 CIC) e, se non è oneroso per altri, non cessa né per il non uso né per l’uso contrario (can. 82 CIC). La qualificazione non è indifferente: intesa come consuetudine, e non come privilegio, la grazia sarebbe assai più esposta, perché due secoli di non uso pesano su una fonte che vive dell’uso.
Occorrerebbe tuttavia dimostrare che la potestà di grazia sia qualificabile come privilegio, e non come attributo inseparabile della signoria territoriale. Il privilegio canonico è una grazia concessa con atto peculiare dal legislatore o dall’autorità esecutiva da lui abilitata (can. 76 § 1 CIC), mentre la potestà nobiliare esercitata dai Gran Maestri a Malta si legava, almeno in parte, alla signoria sulle isole concessa da Carlo V (§ 3). Conviene perciò distinguere le due clausole della Carta: l’art. 5 § 4 fa salvi i privilegi «concessi o riconosciuti all’Ordine dai Sommi Pontefici», l’art. 6 n. 5 quelli «legittimamente acquisiti»[27]. Una potestà di origine feudale e imperiale rientra senza difficoltà soltanto nella seconda, salvo che se ne documenti un riconoscimento pontificio. Dal 2022, d’altra parte, la Carta è promulgata dal Pontefice: la clausola che fa salvi i privilegi legittimamente acquisiti esprime dunque la volontà dello stesso legislatore canonico, e ciò rende la qualificazione meno arbitraria di quanto sembri e dà alla tesi di Bettoja (§ 4.1) un possibile fondamento normativo. I cann. 78 e 82 non dimostrano dunque, di per sé, la permanenza della potestà di grazia: consentono piuttosto di osservare che, qualora essa sia qualificabile come privilegio, il suo prolungato non esercizio non ne comporterebbe necessariamente l’estinzione.
Un’obiezione va però affrontata. Il decreto del 3 settembre 2022, con il quale papa Francesco promulgò la Carta e il Codice, si chiude con una deroga ampia: le sue disposizioni valgono «nonostante qualsivoglia norma o disposizione di legge contraria, come pure qualsiasi privilegio o consuetudine, anche degni di nota, che possano essere contrari a questa mia decisione»[28]. La clausola colpisce però soltanto ciò che contrasta con la decisione pontificia, e la decisione consiste anzitutto nella promulgazione di una Carta che fa salvi in termini espliciti i privilegi e le consuetudini non espressamente revocati (artt. 5 § 4 e 6 n. 5). Una potestà di grazia che non contraddica la Carta non è dunque toccata dalla deroga. Il punto non è secondario, perché da esso dipende il fondamento di tutti gli atti successivi al 3 settembre 2022.
In questa prospettiva le concessioni di Fra’ Festing, anteriori al 2022, rappresentano la prima attestazione sicura di un esercizio araldico della grazia dopo il 1798, non la prova di una serie materiale ininterrotta.
4.3. Sovranità funzionale ed effetti esterni
Resta distinto il problema della sovranità in senso internazionale. La sentenza del Tribunale Cardinalizio del 1953 e l’art. 4 della Carta vigente configurano le funzioni sovrane dell’Ordine in rapporto alle sue finalità istituzionali[29]. Il decreto del 3 settembre 2022 ha ripreso alla lettera il passo decisivo della sentenza: le prerogative dell’Ordine come soggetto di diritto internazionale «non costituiscono tuttavia nell’Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola»[30]. È l’obiezione più forte a chi intenda lo ius nobilitandi come attributo della sovranità in quanto tale, e conferma che la grazia araldica e nobiliare può poggiare soltanto sulle fonti interne esaminate nel § 4.2. Da questi testi Marti ricava una lettura rigorosamente funzionale, che non estende la sovranità internazionale all’intero ordinamento interno[31]; papa Francesco, dal canto suo, ha parlato di una «sovranità del tutto singolare», storicamente assunta e confermata dai Pontefici[32].
Il confronto fra le due Carte è, sotto questo profilo, istruttivo. Quella del 1997 non richiamava più la sentenza cardinalizia come fondamento dei rapporti con la Santa Sede e riconosceva all’Ordine «prerogative sovrane» in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati (art. 4 § 6). Quella vigente riporta la sentenza nella nota all’art. 4, nella clausola corrispondente parla soltanto delle «prerogative che gli competono» (art. 5 § 7) e non annovera più il Codice di Rohan fra le fonti (supra, § 4.2)[33]. Fra’ Festing riprese dunque la grazia araldica sotto il testo costituzionale più esplicitamente «sovrano»; Fra’ Dunlap la esercita, per lo più, sotto quello che lo è meno.
Anche Cox distingue la validità canonica o interna dalla sua proiezione sul piano internazionale[34]. Per la presente indagine questa distinzione è sufficiente: la grazia araldica e nobiliare può avere un fondamento nel diritto proprio senza che da ciò discenda automaticamente un’efficacia internazionale o statale.
Il testo costituzionale vigente, che ricorda la passata sovranità su Rodi e Malta e insieme afferma l’attuale soggettività internazionale dell’Ordine[35], non scioglie il problema storico dell’origine della fons honorum. Ma non è necessario scioglierlo per qualificare gli atti contemporanei. Sul piano interno essi devono essere valutati secondo il diritto melitense; sul piano esterno la loro efficacia dipende dall’ordinamento ricevente.
La forma degli atti è coerente con questa distinzione: la patente di concessione di armi a Giacomo Berutto (infra, § 7) rivolge il precetto di osservarla ai soli membri dell’Ordine, «in virtute sanctae oboedientiae». È la stessa logica che Breycha-Vauthier applicava già all’Ordine, al quale riconosceva una personalità «en droit international particulier et non en droit international général»[36].
La rete diplomatica dell’Ordine[37] e la giurisprudenza italiana degli anni Cinquanta[38] mostrano che gli Stati hanno attribuito rilievo a talune sue prerogative; non ne segue, tuttavia, che ogni atto di grazia produca fuori dall’Ordine gli stessi effetti che produce al suo interno.
5. Ceti, categorie e prove nobiliari
L’Ordine distingue i propri membri in tre ceti: i Professi, legati dai voti religiosi; i membri in Obbedienza, legati da una promessa; i membri del Terzo Ceto, che non emettono né voti né promessa. Per i membri del Secondo e del Terzo Ceto, all’interno dei gradi di Cavaliere e di Cavaliere di Gran Croce, il Codice mantiene la tradizionale distinzione fra le categorie di Grazia Magistrale, di Grazia e Devozione e di Onore e Devozione (art. 103 §§ 1-2).
Nel 1997 tale articolazione era fissata nella stessa Carta costituzionale; la riforma l’ha trasferita nel Codice[39]. Le ultime due categorie hanno carattere nobiliare e presuppongono la presentazione di prove di nobiltà generosa, cioè derivante da un titolo primordiale di nobiltà ereditaria e continuata nella famiglia per filiazione legittima e vita more nobilium, di un’antichità minima fissata dalle norme.
Tali prove sono più severe per l’Onore e Devozione, variano secondo le tradizioni nazionali e sono temperate da un articolato sistema di sanatorie[40]. Nella Lingua d’Italia l’Onore e Devozione richiede due secoli di nobiltà per le famiglie dei quattro avi; la Grazia e Devozione, dal 1987, un secolo del solo quarto paterno, oltre alla legittima filiazione e alla distinta civiltà della famiglia materna per tre generazioni.
Mancando il regolamento previsto dal Codice, questi requisiti si ricavano da decreti consiliari particolari e vigono, secondo Quadri di Cardano, per consuetudine[41]. La Grazia Magistrale accoglie, di regola, chi di tali requisiti non dispone, senza attribuirgli per ciò alcuna qualità nobiliare. È dunque impropria l’espressione «nobiltà per Grazia Magistrale», con la quale de Pinto designa il principio che, dopo la Rivoluzione francese, si sarebbe affiancato all’antico criterio della nobiltà di sangue, consentendo l’ammissione dei non nobili meritevoli[42]: l’effetto nobilitante che la massima n. 18 riconosce all’ammissione per grazia sovrana riguarda le sole categorie di Onore e Devozione e di Grazia e Devozione (infra, § 6.1).
Le schede dell’Annuario documentano, dopo il 1798, l’ammissione nelle categorie nobiliari dell’Ordine di esponenti delle famiglie titolate dai Gran Maestri[43]. La nobiltà creata dal Gran Maestro quando era sovrano di Malta tornava in tal modo all’Ordine come titolo per l’ammissione. Il rilievo di queste categorie eccede peraltro l’ambito melitense: il Regolamento per la gestione e l’esame delle provanze nobiliari del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, nel ramo facente capo al Duca di Calabria, ammette i diplomi di Onore e Devozione e di Grazia e Devozione dell’Ordine di Malta come prova dello stato nobiliare per i gradi di Giustizia e di Jure Sanguinis, e poiché non distingue i diplomi conseguiti con prove da quelli ottenuti motu proprio, un atto interno all’Ordine di Malta può così divenire, secondo regole altrui, elemento di prova in un altro ordinamento cavalleresco[44].
La riforma del 2022 ha attenuato, senza sopprimerlo, il carattere nobiliare dell’Ordine. Non lo mostra la definizione di apertura: già la Carta del 1997 qualificava l’Ordine «tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare», e quella vigente ha lasciato cadere soltanto «militare»[45]. Né sono nuove la regola per cui la presentazione delle prove nobiliari «non costituisce, di per sé, diritto all’ammissione nell’Ordine» e il rinvio a un regolamento sui requisiti (art. 83 §§ 4-5), che riprendono gli artt. 108 § 2 e 112 del Codice 1997[46]. Anteriore alla riforma è anche la lettura spirituale del carattere nobiliare. Il Gran Maestro Fra’ Angelo de Mojana di Cologna definiva la nobiltà, «nel senso tradizionale del termine», come «il pubblico riconoscimento che si attesta a chi si è distinto per particolari virtù generosamente spese per alti ideali». Con rinvio a lui e all’art. 108 § 2, i Regolamenti e Commenti del 2011 avvertono che, se «in epoche passate i membri dell’Ordine di Malta appartenevano, per tradizione, all’aristocrazia», «oggi si pone l’accento su una nobiltà di spirito e di condotta, che antepone i doveri ai diritti»; li promulgò Fra’ Festing, negli stessi anni in cui concedeva armi ed elevava motu proprio alle categorie nobiliari (infra, §§ 6.5 e 7)[47]. Il mutamento reale è un altro: è venuto meno il requisito, previsto dalla Carta del 1997, che il Gran Maestro e il Luogotenente di Gran Maestro possedessero la qualificazione nobiliare prescritta per l’Onore e Devozione; la Carta vigente richiede soltanto che l’eletto sia Cavaliere Professo di voti solenni (art. 13 § 1)[48]. Nel Primo Ceto, del resto, la nobiltà non era richiesta in via generale già prima della riforma: l’art. 6 del Codice del 1997 non la annoverava fra i requisiti per l’ammissione, e lasciava ai Priorati e ai Sottopriorati di prescrivere «altri requisiti»[49]. Sul requisito del Gran Maestro si tornerà più avanti (§ 9).

6. L’ammissione motu proprio e la nobiltà che ne deriva
6.1. Il motu proprio e la massima n. 18
In questo sistema si inserisce il motu proprio, espressione che già di per sé distingue l’atto dalla più comune concessione fondata su un’istanza. Molte grazie maltesi nascevano infatti da una supplica, come la contea di Ghain Toffieha, concessa da Rohan nel 1792 «su richiesta» di Ferdinando Teuma-Castelletti; e da una supplica nasce ancora la concessione di armi a Giacomo Berutto (infra, § 7). Il motu proprio qualifica invece l’atto come promanante dall’iniziativa del sovrano; nell’ammissione nelle categorie nobiliari esso comporta, di regola, anche la dispensa dalle prove. Ciò non esclude che una supplica vi sia stata: il diritto canonico non considera invalido per reticenza del vero nelle preci il rescritto di grazia «quod Motu proprio datum sit», e ammette dunque che anche la grazia data motu proprio risponda a una domanda[50]. La clausola, in questo senso, dichiara che la grazia non dipende da quanto il supplicante ha esposto, non che la supplica manchi. Nel diritto melitense l’espressione ha però anche un significato procedurale: designa l’ammissione disposta dal Gran Maestro senza il voto deliberativo del Sovrano Consiglio (infra, § 6.4). I due significati non coincidono, e la massima n. 18, che non usa l’espressione, definisce il proprio oggetto in altro modo: l’ammissione «per grazia sovrana senza la presentazione delle prescritte prove nobiliari». È questo, e non la forma dell’atto, il presupposto degli effetti discussi qui di seguito, dove per brevità si parlerà comunque di ammissione motu proprio. Gli strumenti di grazia di cui il Gran Maestro e il Sovrano Consiglio dispongono in materia di ammissione sono due: l’ammissione motu proprio, senza presentazione di prove, nella categoria di Onore e Devozione o in quella di Grazia e Devozione, e la concessione di sanatorie più o meno ampie dei requisiti nobiliari[51]. Di natura diversa è la grazia di attacco, che consente all’aspirante di dimostrare soltanto il legame di parentela con un ascendente o un collaterale ricevuto nell’Ordine con prove nobiliari, senza ripeterne il processo[52]: presuppone dunque, di regola, un processo al quale attaccarsi, che nell’ammissione motu proprio manca. Bettoja riferisce tuttavia che i Gran Maestri l’hanno concessa anche ai discendenti di cavalieri ammessi motu proprio (infra, § 6.2).
Gli effetti del primo istituto sono stati fissati dal Massimario nobiliare del Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968 (par. 3, n. 18). Secondo la massima, «l’ammissione nell’Ordine a Cavaliere di Onore e Devozione od a Cavaliere di Grazia e Devozione, effettuata in via eccezionale per grazia sovrana senza la presentazione delle prescritte prove nobiliari, non vale quale prova del preesistente possesso da parte dell’ammesso della nobiltà generosa, richiesta dalle Costituzioni dell’Ordine, e per conseguenza non giova a favore dei discendenti, salvo che diversamente disponga il decreto di nomina. Tuttavia tale ammissione costituisce titolo primordiale di nobiltà generosa e prova una preesistente vita more nobilium, la cui durata dovrà essere accertata caso per caso»[53].
Il motu proprio, secondo il Massimario, non prova dunque una nobiltà generosa preesistente: costituisce invece un titolo primordiale, pur presupponendo una precedente vita more nobilium. Nell’atto convivono pertanto un elemento costitutivo e uno ricognitivo, come nei provvedimenti nobiliari che la dottrina chiama «di tipo misto»: il titolo primordiale è effetto di grazia, la prova della vita more nobilium effetto di giustizia[54]. È in questo preciso senso, interno al sistema melitense delle prove nobiliari, che l’ammissione può essere descritta come forma indiretta di nobilitazione. Il Massimario la colloca infatti accanto all’ammissione negli ordini cavallereschi nobilitanti, che la massima n. 14 qualifica allo stesso modo «titolo primordiale di nobiltà generosa»; e Quadri di Cardano commenta la n. 18 sotto il titolo «Carattere nobilitante dell’Ordine di Malta»[55]. Il parallelo con altri ordinamenti cavallereschi è istruttivo ma non va oltre questo limite: nel Regno delle Due Sicilie un atto del 1850 contemplava la concessione «per grazia [della] croce di giustizia Costantiniana, e con essa la nobiltà»; lì, tuttavia, la grazia proveniva da un sovrano regnante e spiegava effetti in un ordinamento statale. Con lo stesso limite, è utile il confronto con gli ordini degli Stati di area tedesca dell’Ottocento, le cui norme dichiaravano espressamente l’effetto: in Baviera l’Ordine militare di Max Joseph e l’Ordine al merito della Corona conferivano una nobiltà personale; in Austria, fino al 1884, i cavalieri di terza classe della Corona Ferrea e i cavalieri di Leopoldo potevano chiedere l’elevazione al cavalierato ereditario[56]. Dove si voleva una nobiltà soltanto personale, o un effetto ereditario subordinato a un nuovo atto, la norma lo diceva.
6.2. Gli effetti per la discendenza
La massima n. 18 contiene due proposizioni che devono essere lette congiuntamente. La prima nega all’ammissione per grazia sovrana senza prove il valore di prova di una nobiltà generosa preesistente e ne trae come conseguenza che essa «non giova a favore dei discendenti», salvo diversa disposizione del decreto di nomina. Quadri di Cardano la giudica «pleonastica, poiché chiaramente non ci si può giovare di prove nobiliari che non sono state presentate a motivo di una dispensa», e concentra le sue riserve sulla seconda, dubitando che i discendenti possano valersene senza un’espressa dichiarazione del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio[57]. La formula, tuttavia, non si arresta a questa negazione.
La seconda, introdotta da «Tuttavia», le riconosce valore costitutivo: l’ammissione è il titolo primordiale, cioè, secondo la lettura qui proposta, l’atto in cui la nobiltà della linea è «potenzialmente iniziata» e dal quale essa è suscettibile di trasmettersi, di maschio in maschio, ai discendenti[58]. Questi potranno farla valere quando sarà maturata l’antichità richiesta: nella Lingua d’Italia, un secolo del quarto paterno per la Grazia e Devozione (supra, § 5).
In questa interpretazione il «non giova» non esclude gli effetti del titolo primordiale sulla discendenza, ma discende dall’assenza di prove di una nobiltà preesistente: l’effetto verso i discendenti sarebbe dunque differito, non escluso. Del resto, un titolo primordiale che non giovasse mai alla discendenza resterebbe quasi privo di oggetto: l’ammesso non ne ha bisogno, essendo già ricevuto, e i collaterali ne sono esclusi (infra); residuerebbe soltanto il suo impiego, marginale, in altri ordinamenti cavallereschi (§ 5).
Il differimento, peraltro, potrebbe essere più breve di quanto sembri. Per costante prassi melitense gli effetti del titolo primordiale retroagiscono alla nascita del beneficiario, a differenza di quanto disponeva l’art. 11 del R.D. 651/1943: è il computo comunemente detto “sistema pezzanino”, da Aldo Pezzana Capranica, che se ne servì[59]. Se tale regola vale anche per l’ipotesi disciplinata dalla massima n. 18 — ma Quadri di Cardano, commentando proprio questa massima, conta il secolo «dalla concessione»[60] — i discendenti di un cavaliere nato nel 1960 e ammesso motu proprio maturerebbero nel 2060 il secolo richiesto per la Grazia e Devozione.
Un’abbreviazione ulteriore potrebbe venire dalla seconda parte della massima, là dove essa dichiara che l’ammissione «prova una preesistente vita more nobilium, la cui durata dovrà essere accertata caso per caso». L’accertamento di quella durata ha un senso preciso nel sistema melitense. Ciò che l’Ordine richiede per l’ammissione nei ceti nobiliari è infatti, secondo Quadri di Cardano, «il possesso prolungato nel tempo e nelle generazioni di uno status», rispetto al quale la prova ordinaria, fondata sul titolo primordiale, si presenta «come prova semplificata e presuntiva»[61]. Accanto a essa il Massimario conosce la prova per centenaria prescrizione, per la quale la nobiltà generosa «si può ritenere provata» quando l’aspirante dimostri «la vita more nobilium della propria famiglia per tre secoli»[62]. Lo stesso autore la ritiene ammissibile, in linea di massima, anche in via integrativa: quando una famiglia possa vantare un titolo primordiale troppo recente, ma dimostri per il tempo anteriore un numero di generazioni vissute more nobilium sufficiente a completare i tre secoli complessivamente richiesti[63]. È la combinazione che la massima n. 18 sembra prefigurare: un titolo primordiale, costituito dall’ammissione, e una vita more nobilium anteriore, della quale va accertata la durata.
La via è però stretta. Il 6 luglio 1971 il Gran Maestro e il Sovrano Consiglio, su segnalazione del Gran Commendatore, hanno deliberato di ammettere la prova per centenaria prescrizione soltanto per i quarti secondari: per il quarto paterno dei discendenti dell’ammesso essa è dunque preclusa, e resterebbe utilizzabile soltanto per quelli nei quali l’ammesso figuri in un quarto secondario; secondo Quadri di Cardano, tuttavia, la mancata emissione di un apposito decreto consiliare consente di ammetterla ancora caso per caso, a titolo di grazia particolare[64]. La prova, inoltre, non è ammessa quando il possesso dello status sia «palesemente proceduto» da un’errata interpretazione della concessione, come quando si sia ritenuto trasmissibile, anche in buona fede, un favore nobiliare concesso soltanto ad personam[65]: se l’ammissione motu proprio desse una nobiltà soltanto personale, come sostiene Bettoja (infra), i discendenti non potrebbero invocare nemmeno la prescrizione. Infine, avverte lo stesso autore, la prova ha senso soltanto finché la maggior parte dei tre secoli cade nell’Ancien Régime, ed è quindi destinata a esaurirsi, a meno che il legislatore dell’Ordine non la riformi[66].
Sugli effetti per la discendenza la lettura qui proposta si separa da quella di Bettoja. Nella Premessa al suo elenco egli scrive che i Gran Maestri «si sono limitati a concedere la nobiltà personale in forma indiretta, accordando il grado di Cavaliere di Onore e Devozione e Grazia e Devozione motu proprio e senza la presentazione di prove nobiliari, oppure rendendola ereditaria concedendo ai discendenti del Cavaliere ascritto al Ceto Nobiliare dell’Ordine motu proprio la grazia di attacco al grado nobiliare del genitore», e subito dopo riporta la massima n. 18[67]. Nella sua ricostruzione l’ammissione motu proprio produce dunque una nobiltà personale, che si estingue con l’ammesso come il titolo maltese ad personam, secondo la regola per cui «privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona» (reg. iur. 7 in VI°); soltanto un atto successivo, la grazia di attacco concessa ai discendenti, la rende ereditaria. È, in sostanza, la soluzione verso la quale inclinano anche i dubbi di Quadri di Cardano.
Le due letture concordano su un punto: un effetto immediato a favore dei discendenti richiede un atto espresso. Per la lettura qui proposta è la diversa disposizione del decreto, che la massima fa salva; per Bettoja è la grazia di attacco, che di quella disposizione può considerarsi la forma successiva. Divergono, invece, su ciò che accade in mancanza di un tale atto: per Bettoja la nobiltà resta personale e si estingue con l’ammesso; per la lettura qui proposta il titolo primordiale non si esaurisce nell’ammesso, e i suoi effetti maturano con il tempo. Il testo della massima sembra sostenere la seconda soluzione. Non parla di nobiltà personale, ma di «titolo primordiale di nobiltà generosa», cioè del titolo dal quale comincia una nobiltà per definizione ereditaria e continuata nella famiglia (supra, § 5); e gli ordinamenti che volevano una nobiltà soltanto personale, o un effetto ereditario subordinato a un nuovo atto, lo dichiaravano espressamente (supra, § 6.1). Né si può leggere una tale dichiarazione nella formula «non giova a favore dei discendenti»: la massima la presenta come conseguenza («per conseguenza») del difetto di prova, non come limite del titolo, e la fa seguire dal «Tuttavia» che qualifica l’ammissione come titolo primordiale. Anche i precedenti maltesi del § 3 confermano la regola: lì la concessione era qualificata come personale (per il Fiddien, «personale e non trasmissibile»), e per questo l’estensione ai discendenti richiedeva un secondo diploma. La ricostruzione di Bettoja potrebbe tuttavia rispecchiare la prassi. Se così fosse, la grazia di attacco ai discendenti dell’ammesso sarebbe la forma concreta nella quale opera la clausola della massima, e la verifica proposta più avanti (§ 6.3) dovrebbe distinguere i discendenti ricevuti per grazia di attacco da quelli eventualmente ricevuti sul solo fondamento della massima: soltanto i secondi confermerebbero la lettura qui proposta.
6.3. Le obiezioni e la fons honorum
Più radicale è la critica di Quadri di Cardano. Egli accoglie senza difficoltà la prima parte della massima n. 14, sugli ordini cavallereschi nobilitanti, ma giudica «quantomeno discutibile» l’«implicito carattere nobilitante delle ammissioni motu proprio nei ceti nobiliari» e conclude: «mi sembra che la massima in commento non sia corretta»[68]. Il suo dubbio sull’applicazione, già ricordato (supra, § 6.2), nasce dai casi concreti: le «non poche ricezioni nella categoria di onore e devozione», talora con la qualifica di balì, di capi di Stato e di governo, come Mussolini, il presidente Auriol e Francesco Cossiga, o di altre personalità di altissimo profilo, e l’ammissione delle consorti nella categoria del marito[69].
La critica riguarda però la correttezza della soluzione e la sua applicazione, non il significato della massima: finché questa resta in vigore (infra, § 6.4), la sua lettera offre un argomento testuale alla lettura qui proposta (supra, § 6.2). Non tutti i casi addotti, inoltre, ricadono nella massima: l’ammissione delle consorti nella categoria del marito si può intendere come estensione alla moglie dello status del marito, più che come grazia, e in tal caso non costituisce un titolo primordiale (infra, § 6.5). L’obiezione, peraltro, è verificabile.
Per gli ammessi nati prima del 1926, fra i quali alcuni degli esempi addotti da Quadri di Cardano, il secolo computato dalla nascita è già maturato. La ricezione in Grazia e Devozione di un loro discendente sul solo fondamento della massima confermerebbe la lettura qui proposta; la sua assenza proverebbe meno, perché la presentazione delle prove «non costituisce, di per sé, diritto all’ammissione nell’Ordine» (Codice, art. 83 § 4; supra, § 5): il titolo primordiale fonderebbe l’idoneità nobiliare dei discendenti, non una loro pretesa all’ammissione. La verifica ha però un campo ristretto. Il discendente deve esserlo in linea maschile ed essere stato ricevuto, quando il secolo era già maturato, con prove regolari che indichino come titolo primordiale l’ammissione dell’avo; e, dato che categorie e requisiti nobiliari sono stati più volte riformati, ogni caso va giudicato secondo le norme vigenti alla data di ciascuna delle due ammissioni (supra, § 5 e nota 41). Poiché la regola del secolo del solo quarto paterno vale dal 1987, la verifica riguarda in pratica i discendenti ricevuti da allora in Grazia e Devozione; un caso posteriore al 2022 confermerebbe insieme la lettura qui proposta e la vigenza del Massimario dopo la riforma (infra, § 6.4). Anche per questo la tesi può restare a lungo senza riscontro.
Un’obiezione diversa riguarda la fonte del titolo. Quadri di Cardano ricorda che, secondo Bartolo, la qualità nobiliare «poteva essere concessa o riconosciuta solo da chi detiene il “principato”», espressione nella quale egli vede un’anticipazione del concetto moderno di sovranità; e che la tradizione dell’Ordine, nel giudicare la nobiltà, segue l’opinione vigente nella regione d’origine del candidato e «la volontà espressa o tacita della sovranità ivi esistente»[70]. Per la stessa ragione egli nega valore costitutivo alla centenaria prescrizione: un acquisto della nobiltà per possesso prolungato «sarebbe contrario al principio di diritto comune che identifica nel potere sovrano la sola valida fons honorum», sicché la prescrizione va considerata un istituto «solamente processuale», che prova uno status senza crearlo[71].
Il titolo primordiale, invece, è l’elemento costitutivo dell’ammissione motu proprio (supra, § 6.1). Se il potere sovrano è la sola fons honorum valida, la massima n. 18, che a quell’ammissione riconosce il valore di titolo primordiale, presuppone che la grazia del Gran Maestro ne sia espressione: approvata dal Sovrano Consiglio nel 1968, essa documenta come l’Ordine intendesse, a quella data, la potestà del suo capo. Sovrano, in questo senso, è il potere supremo all’interno di un ordinamento, quello che il Gran Maestro esercita come capo dell’Ordine (supra, § 4.2), non l’insieme degli onori sovrani che la Carta gli riconosce (art. 12): la distinzione sarà decisiva per i poteri del Luogotenente (infra, § 9). Per gli effetti interni la questione è dunque risolta dal diritto melitense stesso, almeno finché la massima resta in vigore (infra, § 6.4). Resta aperta per gli effetti esterni (supra, § 4.3), cioè se un altro ordinamento, statale o cavalleresco, possa trattare quell’ammissione come una nobilitazione (supra, § 5).
6.4. L’evoluzione normativa e la vigenza del Massimario
Sul piano normativo, l’istituto ha conosciuto una significativa evoluzione. La Carta del 1997 ne faceva menzione espressa fra i poteri del Gran Maestro, al quale spettava «ricevere nell’Ordine i membri nel terzo ceto, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio o con provvedimento di “Motu Proprio”». Il Codice di allora aggiungeva che il numero delle ammissioni motu proprio fosse «determinato dal Capitolo Generale»[72].
La riforma del 2022 ha soppresso tanto il richiamo costituzionale quanto il limite numerico: l’istituto sopravvive nel solo Codice, che lo subordina alla preventiva comunicazione al Sovrano Consiglio e al Superiore territorialmente competente (art. 87)[73]. Ha dunque tolto all’istituto il rango costituzionale, ma lo ha liberato dal contingentamento. La norma vigente riguarda peraltro l’ammissione nell’Ordine in quanto tale e non menziona né la dispensa dalle prove né le categorie nobiliari: la possibilità di un’ammissione motu proprio in Onore e Devozione o in Grazia e Devozione dipende oggi dalla combinazione fra l’art. 87 e il regolamento sui requisiti nobiliari previsto dall’art. 83 § 5.
Quel regolamento non risulta pubblicato: la stessa promessa era già nell’art. 112 del Codice 1997, che ne prevedeva l’emanazione «entro un anno», e non fu mai mantenuta; restano soltanto le «scarne disposizioni» del decreto dell’11 gennaio 1961, n. 7180, poi riprese integralmente nel Massimario[74]. Ancora nel 2011, del resto, i Regolamenti e Commenti, che pure riproducono l’art. 112, non annoveravano quel regolamento fra quelli richiesti dal Codice[75].
Il Massimario non ne ha preso il posto, e i requisiti nobiliari vigono per consuetudine (supra, § 5). Lo stesso argomento può sostenere la vigenza del Massimario dopo il 2022, poiché la Carta vigente annovera le consuetudini fra le fonti del diritto (supra, § 4.2); ma Quadri di Cardano scrive prima della riforma, e il Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, che aveva redatto il Massimario, è stato soppresso: l’esame dei processi è oggi affidato a consultori nominati dal Sovrano Consiglio[76]. Il Massimario resta dunque il testo di riferimento per gli effetti dell’ammissione motu proprio, con la forza dell’approvazione consiliare del 1968; la sua vigenza dopo la riforma attende una conferma espressa, che potrebbe venire anche dalla prova della sua applicazione nella prassi successiva.
6.5. La prassi recente
Le concessioni del corpus offrono esempi concreti di ammissione motu proprio. Dorcas Hall vi compare come «Dama di Onore e Devozione motu proprio in Obbedienza», mentre Federico Marti, autore dello studio discusso nel § 4, e Gualtiero Ventura sono entrambi qualificati «Cavaliere di Grazia e Devozione Motu Proprio»[77]. Il primo caso mostra che la categoria conseguita per motu proprio all’atto dell’ammissione nel Terzo Ceto può accompagnare il membro anche nel passaggio al Secondo Ceto, dove conserva la denominazione di origine con l’aggiunta «in Obbedienza». Per una Dama, tuttavia, il titolo primordiale non può fondare la nobiltà della linea paterna dei figli, perché la nobiltà si trasmette soltanto per via maschile: al più, se l’ammissione è una grazia personale, potrebbe giovare a un quarto secondario. È l’ipotesi che Quadri di Cardano considera, dubitandone, per le consorti ammesse nella categoria del marito[78], e Hall ne è verosimilmente un esempio: Bettoja la qualifica «consorte di S.E. Geoffrey Gamble, Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza», cioè di un cavaliere della stessa categoria nella quale ella fu ammessa motu proprio.
Per le consorti, però, è decisiva la qualificazione dell’atto. L’ammissione nella categoria del marito può essere una grazia, e allora ricade nella massima n. 18; ma può anche essere un’equiparazione, cioè l’estensione alla moglie dello status del marito, secondo il principio di diritto comune per cui «Mulieres honore maritorum erigimus, genere nobilitamus» (C. 12, 1, 13). In questo secondo caso l’atto non è né costitutivo né ricognitivo, ma derivato: le prove sono quelle del marito, e lo status dura con il matrimonio e persiste nella vedovanza, perché la stessa costituzione lo toglie soltanto alla donna che si risposi con un uomo di condizione inferiore. Non ne nasce dunque alcun titolo primordiale, nemmeno a vantaggio di un quarto secondario. La qualifica «motu proprio» non scioglie l’alternativa, perché può designare soltanto la procedura (supra, § 6.1): potrà scioglierla la formula del decreto. Il ceto, invece, non si deriva, perché l’Obbedienza presuppone una promessa personale; e anche l’arme di Hall, parlante sul nome di battesimo (infra, § 8), sembra pensata per la persona più che per una famiglia.
Fra’ Festing, infine, si valse della grazia motu proprio soprattutto a favore di Cavalieri Professi, elevati alla categoria di Grazia e Devozione dalla Grazia Magistrale, che il Professo conserva dopo i voti come categoria di provenienza, «così concedendo loro la nobiltà personale»: formula coerente con la lettura che Bettoja dà della massima (supra, § 6.2) e che, per un Professo, descrive comunque l’effetto pratico, perché la nobiltà del titolo primordiale passa ai soli discendenti in linea maschile e non ai collaterali, salvo espressa previsione[79], e un Professo non ha discendenti. Il confronto con l’età maltese sembra rivelare qui un rovesciamento: i diplomi dei Gran Maestri sovrani escludevano i professi dalla successione nei titoli, mentre oggi i Professi sono i principali destinatari della grazia nobiliare e araldica del loro Gran Maestro. Il rovesciamento è però più apparente che sostanziale. Allora come oggi la condizione religiosa escludeva la trasmissione; è mutato soltanto il ruolo della grazia personale. Nell’età maltese chi professava come cavaliere di giustizia doveva aver provato la propria nobiltà, e l’ammissione per grazia restava un’eccezione, talora subordinata a dispensa pontificia: è noto il caso di Caravaggio, ricevuto nel 1608 come cavaliere di obbedienza magistrale in forza di un breve di Paolo V[80]. Oggi che la professione non presuppone più la nobiltà, la grazia personale è divenuta il mezzo per attribuirla. Per i Professi, vincolati dal voto di castità, la nobiltà personale appare anzi la forma più consona al loro stato.
7. Le concessioni araldiche contemporanee
Le concessioni araldiche contemporanee si distribuiscono fra le tre figure distinte nel § 2, ciascuna delle quali ha un antecedente, almeno per i titoli, nell’età maltese. La concessione ex novo è di gran lunga prevalente: sedici casi su venti. Riguarda, tra gli altri, Fra’ Richard Divall, Fra’ Duncan Gallie, Don Anthony L’Estrange Robbie, Fra’ Richard Wolff e Fra’ Jacob Michael von Stroebel e, più tardi, Fra’ Nicola Tegoni e Giacomo Berutto[81].
Bettoja afferma nella Premessa che Fra’ Festing, «esercitando le Sue facoltà Sovrane», ha «concesso e confermato motu proprio diversi stemmi». La qualificazione resta però confinata alla Premessa: né le nove schede del suo elenco né le corrispondenti iscrizioni del registro la riportano, e la formula è sempre soltanto quella dello stemma «concesso» o «confermato» dal Gran Maestro. Andrà dunque verificata sui decreti o sulle patenti. Non così, in ogni caso, la concessione a Giacomo Berutto, iscritta nel registro come concessa dal Luogotenente di Gran Maestro e munita di patente il 4 aprile 2024: nella patente Fra’ Dunlap, ormai Gran Maestro, dichiara di concedere le armi «ad pia Vota» del concessionario, «supplici a Nobis petenti»[82]. Se la qualificazione di Bettoja troverà conferma, anche nella prassi contemporanea, come in quella maltese (supra, § 6.1), il motu proprio convive con la supplica.
Il corpus presenta anche una lacuna, che risulta dal registro stesso: alla nona iscrizione, l’ultima di Fra’ Festing, segue direttamente la decima, la prima di Fra’ Dunlap. Nessuna concessione fu dunque registrata fra la rinuncia di Fra’ Festing (2017) e la luogotenenza di Fra’ Dunlap (2022), cioè sotto Fra’ Giacomo Dalla Torre, Luogotenente e poi Gran Maestro, e sotto Fra’ Marco Luzzago, Luogotenente. In parte la lacuna dipende dalle regole: durante le luogotenenze interinali di Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein (gennaio-aprile 2017) e di Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas (aprile-novembre 2020) restavano sospesi l’ammissione di membri e il conferimento di onorificenze (Codice 1997, art. 144 § 2).
Quanto ai destinatari, la grazia araldica segue da vicino la struttura di governo dell’Ordine. Dei venti atti del corpus, sette riguardano Cavalieri Professi, sei membri in Obbedienza, quattro membri del Terzo Ceto e tre cappellani. Cinque concessionari sono qualificati nelle fonti come membri del Sovrano Consiglio e tre come ambasciatori dell’Ordine; vi figurano inoltre il Capo di Gabinetto del Gran Maestro, il suo cappellano e il Prelato dell’Ordine[83].
Anche in questo la prassi odierna ricalca quella maltese, nella quale la grazia magistrale raggiungeva non di rado i collaboratori diretti del principe. Paolo Testaferrata, primo barone di Gomerino, era segretario del Gran Maestro Perellos, che gli concesse il titolo; Giovanni Pio de Piro, creato barone di Budach dallo stesso Perellos, fu in seguito segretario di Zondadari[84].
La conferma di stemma gentilizio riguarda invece, nel corpus, due famiglie la cui arme ha origine fuori dall’Ordine: i Critien, stabilitisi a Malta ai primi del XVIII secolo, e i Drzyzdzinski, originari del Regno di Galizia e Lodomeria, il cui concessionario Bettoja qualifica come «Nobile». Le note sulla provenienza che accompagnano queste conferme indicano che l’atto magistrale non crea l’arme, ma la recepisce dopo averne accertato il fondamento.
La figura richiama tanto le conferme maltesi di titoli nati altrove, come il patriziato veneto dei Barbaro, quanto la registrazione di titoli forestieri come quello dei Preziosi: non identità di oggetto o di disciplina, ma analogia del meccanismo con cui si recepisce una situazione sorta in un altro ordinamento e ritenuta preesistente.
Il riconoscimento per lungo uso, disposto sotto Fra’ Dunlap per Fra’ Roberto Viazzo e per Stefano Palumbo e iscritto nel registro, applica a sua volta il principio per cui il possesso pacifico e prolungato di un’arme costituisce titolo sufficiente al suo riconoscimento. Il registro, va notato, non adopera questo termine: le due iscrizioni (nn. 11 e 12) sono intitolate «Stemma confermato a» e si chiudono con la formula «Stemma confermato per lungo uso da S.E. il Luogotenente di Gran Maestro Frà John Dunlap». La distinzione fra conferma e riconoscimento per lungo uso proposta nel § 2 è dunque una classificazione dottrinale, che il lessico della Cancelleria non riflette. L’antecedente maltese più vicino è il titolo comitale dei Wizzini, di origine ignota, riconosciuto di fatto attraverso l’uso negli atti magistrali del 1722; ma l’analogia è imperfetta, perché lì l’uso rilevante era quello della Cancelleria, che designava la famiglia con il titolo, mentre nei riconoscimenti odierni è l’uso della famiglia stessa a essere accertato e sanzionato dall’atto magistrale.
Un caso misto è quello di Marco Giannoni Fabbri, la cui arme, partita, riproduce nel secondo campo quella dei Fabbri («che è di Fabbri»). La grazia magistrale crea qui un’arme nuova e insieme vi incorpora un’arme preesistente. È una tecnica ben nota anche all’araldica maltese: i Caruana-Gatto uniscono per partizione le armi delle due famiglie, i Mallia-Tabone per troncatura, con cimiero e supporti che, avverte l’Annuario, «sono di casa Tabone».
Due aspetti meritano una considerazione specifica. Il primo concerne l’ereditarietà. Salvo specifica indicazione, avverte Bettoja, gli stemmi sono ereditari «secondo le consuete norme araldiche, e non personali»: nella tradizione di diritto comune le armi passano «ad hæredes et agnatos», non ai cognati[85]. Arme e nobiltà non vanno quindi sovrapposte: la prima si trasmette secondo le regole araldiche anche quando la seconda non produce ancora effetti per i discendenti.
La formula si inserisce in una tradizione che, nell’età maltese, fissava la trasmissione atto per atto, con clausole che andavano dalla designazione dell’erede alla successione etiam extraneos. Nelle concessioni di Fra’ Festing, secondo Bettoja, la regola è implicita e soltanto l’eccezione va dichiarata; la patente a Berutto dichiara invece la trasmissione, concedendo le armi al concessionario «et posteris suis».
Per i Cavalieri Professi, che del corpus costituiscono il gruppo più numeroso, l’esito dipende dalla regola applicata: se l’arme passa ai soli discendenti, come vuole la formula della patente Berutto, si estingue con loro; se passa agli agnati, secondo la regola di diritto comune, sopravvive nelle linee dei fratelli.
La distinzione fra arme e nobiltà vale anche per le concessioni a Cavalieri di Grazia Magistrale, come Bandettini, Palumbo, Giannoni Fabbri, Berutto e McCarthy. Trattandosi di una categoria non nobiliare, la concessione dello stemma non sembra comportare di per sé alcuna qualità nobiliare: l’arme concessa dal Gran Maestro, pur legittima nell’ordinamento melitense, non è per ciò stesso un’arme nobile. Non è però priva di effetti nel sistema delle prove melitensi.
L’uso pubblico e pacifico dello stemma gentilizio è indice di vita more nobilium e di «distinta civiltà», quella richiesta per la famiglia materna degli aspiranti alla Grazia e Devozione e per i quarti secondari sanati; e un’arme usata pubblicamente da almeno tre secoli è elemento necessario della prova per centenaria prescrizione (massima n. 41)[86]. Il diritto nobiliare italiano conosceva una figura vicina: lo stemma di cittadinanza, riconosciuto alle famiglie di distinta civiltà (R.D. 7 giugno 1943, n. 651, art. 30)[87]. Anche questa distinzione era familiare all’età maltese, dato che l’Annuario censisce, accanto alle famiglie titolate, famiglie di distinta civiltà, non nobili, dotate di armi proprie. Quanto detto sul carattere non nobile dell’arme vale per il sistema di prove della Lingua d’Italia.
In Gran Bretagna e nei Paesi dell’antico Impero britannico, dove manca una nobiltà di tipo continentale, l’Ordine ammette in luogo della nobiltà la discendenza dal destinatario di una concessione di armi: che valore abbia, in quel sistema, un’arme concessa dal Gran Maestro è domanda che il corpus, ricco di concessionari anglofoni, rende concreta.
Il secondo aspetto concerne la forma dell’atto. Le concessioni a Wolff e a von Stroebel, del 20 giugno e dell’11 ottobre 2016, recano secondo Bettoja la controfirma del Gran Cancelliere barone Albrecht von Boeselager; la patente a Berutto reca quella del Gran Cancelliere allora in carica, Riccardo Paternò di Montecupo, succeduto a Boeselager il 3 settembre 2022. Per le altre sette concessioni di Fra’ Festing, comprese le due del novembre 2016, le fonti qui utilizzate non ne danno notizia, e lo stesso vale per gli atti di Fra’ Dunlap noti soltanto dal registro. La controfirma è una garanzia che il Codice vigente prescrive per tutti i decreti del Gran Maestro (art. 110), e che il Codice del 1997, sotto il quale furono emanate le concessioni di Fra’ Festing, già esigeva a pena di inefficacia per i decreti «sia magistrali sia consiliari»[88]: il silenzio delle fonti pone dunque, per quegli atti, una questione di validità che soltanto i decreti potranno sciogliere. Le concessioni araldiche rientrano appunto fra i decreti magistrali, che nella terminologia del 1997 erano quelli promananti direttamente dal Gran Maestro senza previa delibera del Sovrano Consiglio.
La patente, del resto, non è il primo documento della concessione: questa è iscritta anzitutto nel registro delle concessioni della Cancelleria, e la patente latina, emessa dopo, ne ordina con formula tradizionale la registrazione («rem perscribi et consignari in Cancellaria Nostra mandamus»), benché questa sia già avvenuta. Fra i due momenti può correre un tempo non breve, come mostra il caso Berutto (infra, § 9).
Nell’età maltese la concessione di un titolo feudale era seguita dall’investitura e dal giuramento di fedeltà: Paolo Testaferrata lo prestò per Gomerino il 10 gennaio 1711, Ignazio Bonnici per la Culeja il giorno stesso della concessione, il 2 giugno 1737. Venuto meno il feudo, è rimasta la forma cancelleresca, che depone per il carattere di atto di governo, e non di mera cortesia, della grazia araldica. La forma cancelleresca, considerata isolatamente, non basta tuttavia a determinarne la natura giuridica; assumono rilievo, insieme ad essa, la registrazione nella Cancelleria magistrale, la potestà invocata nell’atto e il precetto rivolto ai membri dell’Ordine. La patente a Berutto ne dà la misura.
È in latino e si apre con l’intitolazione tradizionale dei Gran Maestri («Frater Joannes Dunlap Dei Gratia Sacrae Domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani et Militaris Ordinis Sancti Sepulcri Dominici Magister Humilis Pauperumque Jesu Christi Custos»); qualifica l’atto come grazia («constituimus concedere gratiam»); concede le armi «Magistrali potestate»; ingiunge ai membri dell’Ordine di osservarla «in virtute sanctae oboedientiae»; si chiude con l’apposizione della bolla magistrale di piombo.

8. Il linguaggio araldico delle concessioni
Le blasonature sono redatte in italiano, lingua ufficiale dell’Ordine (Carta, art. 7), anche quando il concessionario è anglofono: ogni concessione è iscritta anzitutto nel registro delle concessioni, in italiano, interamente manoscritto e corredato dalla raffigurazione dello stemma. Solo dopo è emessa la patente consegnata al concessionario: quella a Berutto, l’unica vista dall’autore, rende la blasonatura in latino e reca lo stemma miniato, come le bolle della cancelleria maltese.
La traduzione non è del tutto fedele: nel caso Berutto il registro dice lo scudo «cappato d’oro» e indica gli smalti dell’orice e della croce, mentre la patente rende il cappato con un «ad modum manteliatum» e tace quegli smalti, affidandoli alla miniatura (supra, nota 82). Talvolta il redattore affianca al termine italiano quello inglese per evitare ambiguità, come nei «claricordi all’inglese (clarions)» dello stemma Divall. Ne risulta un’araldica di lessico italiano e di destinazione internazionale.
Se in ciò si prolunghi l’uso della Cancelleria dei Gran Maestri sovrani, che si rivolgeva a famiglie di origine siciliana, spagnola, veneziana o francese, potrà dirlo solo lo spoglio dei registri auspicato nelle conclusioni (§ 13).
Fra le costanti di questo linguaggio la più significativa è la presenza del segno dell’Ordine. Nello stemma di Fra’ Jacob Michael von Stroebel compare il «quartier franco di Religione, cioè di rosso alla croce d’argento», che riprende in forma diversa l’antico uso dei Professi di inserire nell’arme il capo dell’Ordine.
Trattandosi di un elemento legato allo stato religioso del titolare, resta da chiedersi se esso segua la regola generale dell’ereditarietà o se, come il capo di Religione, debba intendersi personale. Per un Professo la questione ha rilievo pratico soltanto se l’arme passa agli agnati (§ 7): in tal caso resterebbe da stabilire se il quartier franco la segua nelle linee collaterali o cada con il titolare.
Frequente è anche la croce ottagona. Compare nel campo, come sulla gazzella di Dorcas Hall, sulla torta di Michael Kirk Grace e sul collo dell’orice di Giacomo Berutto, oppure nei cimieri, tenuta dal grifone di Marti e dal leone di Ventura. Essa assolve la funzione che nelle armi di concessione sovrana era propria delle pezze d’onore o di concessione, rendendo immediatamente riconoscibile l’origine dell’arme.
Il segno non è estraneo all’araldica maltese, poiché una delle varianti dell’arme dei Caruana porta un capo di verde «alla croce a otto punte d’argento».

Non mancano le armi parlanti: i tre mulini a vento di Don Richard Mullins, la Fortuna sulla ruota di Ventura, la palomba nel cimiero di Palumbo, le bande nel secondo campo dell’arme Bandettini, il lupo sedente e ululante di Fra’ Richard Wolff («leone», per errore, in Bettoja). Al cognome sembrano alludere anche il galeone di Fra’ Duncan Gallie, che evoca per assonanza l’inglese galley, e i due rami tenuti dal destrocherio di Mons. Luis Cuña Ramos; a quello di Michael Kirk Grace allude invece il motto, non l’arme: EN GRACE AFFIE, motto tradizionale dei Grace di Courtstown, nel Kilkenny. Come per McCarthy (infra), la concessione attinge qui a una tradizione gentilizia senza per questo confermarla. Le schede maltesi dell’Annuario offrono il corrispettivo storico nelle tre api degli Apap, nella fontana dei Fontani, nel gatto dei Caruana-Gatto, nel castello dei Castelletti e nel monte dei Montalto.

Raro è il caso di un’arme parlante sul nome di battesimo, come la «gazzella Dorcas» di Dorcas Hall: Dorcas è il nome greco della gazzella, con cui gli Atti rendono l’aramaico Tabità (At 9, 36).
Vi si aggiungono allusioni geografiche: l’ippogrifo «a foggia dell’ippogrifo bronzeo del Duomo di Pisa» dei Bandettini, di origine lucchese; le «stelle (7) australiane» di Don Anthony L’Estrange Robbie, nato a Sydney; la testa e il collo d’orice di Giacomo Berutto, ambasciatore dell’Ordine in Namibia.
Altre armi alludono all’attività del concessionario, come i claricordi nell’arme di Fra’ Richard Divall, che l’Annuario ricorda visiting professor di musica al King’s College di Londra, o la spada che sostiene la bilancia, cimata da una crocetta, in quella di Federico Marti, storico del diritto canonico[89].
L’arme di Francis Joseph McCarthy riprende infine con evidenza quella tradizionalmente attribuita ai MacCarthy irlandesi (d’argento al cervo di rosso armato e unghiato d’oro), differenziandola con lo scaglione, le stelle e la serpe.
Si noti inoltre la frequenza dei cimieri, spesso accompagnati dal motto, nelle armi di Drzyzdzinski, Palumbo, Giannoni Fabbri, Marti, Ventura, Grace e McCarthy. Divenuto raro nella tradizione italiana già in età moderna, e ormai marginale nell’Ottocento a vantaggio delle corone di rango, il cimiero è invece parte integrante dell’arme nella prassi anglosassone e germanica.
Poiché compare anche nelle armi di concessionari italiani (Palumbo, Giannoni Fabbri, Marti, Ventura), la sua frequenza sembra riflettere lo stile della cancelleria magistrale più che la provenienza dei destinatari. Anche le armi maltesi, d’altronde, conservarono a lungo cimieri, supporti e motti, come mostrano la testa di cavallo degli Alessi, il gatto passante dei Caruana-Gatto o gli orsi dei Barbaro.
Gli stemmi degli ecclesiastici hanno infine una fisionomia propria. Quello di Mons. Luis Cuña Ramos porta il destrocherio vestito di talare e camice sormontato dal Sacro Cuore infiammato; quello di Don Mullins reca il motto Zelus domus tuae comedit me[90]. Coerentemente con l’uso ecclesiastico, nessuno di essi figura fra le armi con cimiero.
9. La potestà di grazia del Luogotenente di Gran Maestro
Le concessioni attribuite a Fra’ Dunlap anteriormente alla sua elezione a Gran Maestro pongono una questione giuridica non secondaria. Dopo la morte di Fra’ Marco Luzzago, avvenuta il 7 giugno 2022, papa Francesco nominò direttamente Fra’ Dunlap Luogotenente di Gran Maestro con decreto del 13 giugno[91].

La nomina fu disposta «nonostante qualsivoglia norma o disposizione di legge contraria contenuta nella Carta Costituzionale o nel Codice Melitense», e il Pontefice stabilì inoltre che ogni questione relativa all’interpretazione o all’applicazione del decreto fosse sottoposta al Delegato Speciale, cardinale Silvano Maria Tomasi, e da lui «autoritativamente risolta».
Il giorno seguente Fra’ Dunlap prestò giuramento; il comunicato ufficiale dell’Ordine affermò che con tale atto egli entrava «nella pienezza dei suoi poteri»[92].
Questi elementi chiariscono il titolo della nomina, ma non risolvono automaticamente il problema della fons honorum. Il medesimo decreto pontificio dispone infatti che le Alte Cariche collaborino con il Delegato Speciale e con il Luogotenente «nel governo ordinario dell’Ordine».
La deroga generale alle norme contrarie appare anzitutto funzionale a rendere possibile una nomina pontificia compiuta fuori dal procedimento ordinario previsto dalla Carta, e a superare, ove occorresse, i requisiti personali che la Carta del 1997, allora vigente, esigeva per il Luogotenente, compresa la qualificazione nobiliare prescritta per l’Onore e Devozione[93]. Non è formulata, invece, come conferimento espresso di tutte le prerogative proprie del Gran Maestro. Ne consegue che il testo pontificio rafforza la legittimità dell’ufficio eccezionalmente conferito, ma non consente, da solo, di ricavare una deroga specifica alla norma che sottrae al Luogotenente le «prerogative onorifiche della sovranità».
La Carta vigente distingue nettamente il Luogotenente interinale dal Luogotenente di Gran Maestro. Il primo è limitato agli atti di ordinaria amministrazione (art. 18 § 1) e, durante il suo governo, restano sospesi fra l’altro l’ammissione di membri e il conferimento di onorificenze (Codice, art. 115 § 2). Il secondo «gode degli stessi poteri del Gran Maestro, eccetto le prerogative onorifiche della sovranità» (art. 19 § 4) e può compiere anche atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (Codice, art. 116)[94]: è, secondo Ghirlanda, una «figura simile a quella di un Vicario di un qualsiasi Istituto religioso»[95]. Il Codice del 1997 conteneva già, in termini sostanzialmente identici, la medesima eccezione[96].
Sul piano letterale, la concessione ex novo di un’arme può essere ricondotta alle «prerogative onorifiche della sovranità», che l’art. 19 § 4 sottrae al Luogotenente, oppure ai poteri di grazia del Gran Maestro, che egli condivide. Attribuire un’arme in forza della fons honorum è in ogni caso un tipico atto di grazia. L’interpretazione alternativa — secondo cui l’aggettivo «onorifiche» riguarderebbe soltanto rango, trattamento e precedenze personali del Gran Maestro — ha nel testo due appigli. L’art. 12 della Carta riserva al Gran Maestro «prerogative e onori sovrani nonché il titolo di Altezza Eminentissima», e l’eccezione dell’art. 19 § 4 sembra richiamare questo elenco: onori di cui il Gran Maestro gode, più che grazie che concede. Inoltre il Codice sospende l’ammissione di membri e il conferimento di onorificenze soltanto durante il governo del Luogotenente interinale (art. 115 § 2; già Codice 1997, art. 144 § 2): a contrario, il Luogotenente di Gran Maestro può compiere entrambi gli atti. A ciò si aggiunge quanto si è visto nel § 4.2: la grazia non poggia sugli onori sovrani dell’art. 12, ma sull’autorità di governo del Gran Maestro, che il Luogotenente condivide, e sulla clausola dei privilegi e delle consuetudini.
Per sottrargli la concessione di armi occorre dunque mostrare che essa appartiene alla fons honorum in un senso più strettamente sovrano del conferimento delle dignità dell’Ordine: per esempio perché prosegue lo ius nobilitandi del principe di Malta, e non il governo interno di un ordine religioso. Il decreto pontificio del 13 giugno non scioglie la questione: avrebbe potuto farlo con una clausola espressa di attribuzione delle prerogative escluse, ma non la contiene.
La prassi recente offre un ulteriore argomento a favore della seconda interpretazione. Fra’ Marco Luzzago, Luogotenente di Gran Maestro dal novembre 2020 al giugno 2022, conferì dignità elevate nell’Ordine a Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas e al cardinale Silvano Maria Tomasi, promosso Balì Gran Croce di Onore e Devozione in forza di un potere che il Codice del 1997 attribuiva espressamente al Gran Maestro (art. 110 § 3)[97]. Inoltre, otto dei venti atti araldici censiti risultano emanati da Fra’ Dunlap durante la luogotenenza: il registro delle concessioni li attribuisce al Luogotenente, così come attribuisce l’arme Berutto a «S.E. il Luogotenente di Gran Maestro Frà John Dunlap» (supra, nota 82). La prassi è dunque documentata. Il registro attesta però che il Luogotenente concesse, non con quale titolo: non basta a fondare una competenza che il testo costituzionale rende dubbia e, poiché non reca date, non dice se gli atti cadano entro il termine delle facoltà del Delegato Speciale (infra, nota 99). La questione, del resto, non riguarda soltanto le armi. Se l’ammissione senza prove è, per la massima n. 18, effetto di «grazia sovrana», il dubbio sull’art. 19 § 4 investe anche le ammissioni motu proprio disposte da un Luogotenente, con conseguenze più gravi, perché da esse dipende un titolo primordiale: converrà accertare sotto quale autorità furono ricevuti i Cavalieri di Grazia e Devozione motu proprio del corpus.
La conclusione può quindi essere formulata con maggiore precisione. Il decreto pontificio del 13 giugno 2022 risolve il problema della legittimità della nomina straordinaria di Fra’ Dunlap, ma non documenta espressamente il conferimento della fons honorum. Il testo costituzionale lascia aperta la questione, che dipende dalla natura della concessione di armi: prerogativa onorifica della sovranità, sottratta al Luogotenente, o potere di grazia che egli condivide con il Gran Maestro.
Il caso Berutto aggiunge due elementi. La concessione, registrata sotto la luogotenenza, ebbe la patente il 4 aprile 2024, quando Fra’ Dunlap era ormai Gran Maestro: la patente è intitolata al Gran Maestro, concede le armi in nome proprio e tace la luogotenenza. E le concede «Magistrali potestate», senza richiamare la sovranità: la formula potrebbe dunque deporre per una qualificazione della concessione di armi come esercizio della potestà magistrale, che l’art. 19 § 4 riconosce anche al Luogotenente; da sola, tuttavia, non risolve la questione. La formula di Bettoja, per il quale Fra’ Festing concesse gli stemmi «esercitando le Sue facoltà Sovrane» (supra, § 7), orienterebbe in senso opposto; ma è una qualificazione d’autore, mentre quella della patente è la formula della Cancelleria.
Se la patente è atto proprio del Gran Maestro, come la sua formula suggerisce («constituimus concedere gratiam», «concedimus»), la concessione trova in essa un titolo sicuro, e la questione della competenza perde rilievo pratico per gli atti che abbiano ricevuto la patente dopo l’elezione; se invece è mera esecuzione della concessione registrata, la questione resta intera. L’alternativa si può precisare con le categorie del diritto comune.
Se la patente è una nuova concessione, gli effetti decorrono dal 4 aprile 2024; se è una ratifica, retroagiscono alla registrazione, poiché «ratihabitionem retrotrahi et mandato non est dubium comparari» (reg. iur. 10 in VI°). Per la nuova concessione depongono il silenzio della patente sulla luogotenenza e il fatto che essa ordini una registrazione già avvenuta (§ 7), salvo che si tratti di formula stereotipata. Il caso richiama inoltre la massima n. 19 (§ 4.1): anche per le nomine del 1797-1799 l’Ordine fece dipendere l’efficacia della grazia dalla registrazione in Cancelleria.
Che la patente non sia un mero ornamento lo suggerisce lo stesso registro, che la tratta come un adempimento distinto: nell’iscrizione n. 2, per esempio, una nota a matita reca «Lettere Patenti il», con la data in bianco. Se la patente è una formalità necessaria a perfezionare l’atto, le concessioni rimaste senza patente sono atti incompiuti, e l’incompiutezza non è priva di conseguenze: Quadri di Cardano esclude che possa fondare la prova per prescrizione il possesso derivato da una concessione «subordinata all’espletamento di formalità ulteriori, necessarie a perfezionare l’atto concessorio, non eseguite»[98].
Negli altri casi occorrerà individuare il titolo specifico degli atti della luogotenenza: una decisione interpretativa del Delegato Speciale, cui il decreto pontificio attribuiva espressamente tale potestà; un atto di autorizzazione o ratifica; oppure una prassi interna costante capace di chiarire il significato dell’art. 19 § 4[99].
Per i due riconoscimenti per lungo uso la questione può essere meno severa, poiché l’atto ha natura prevalentemente ricognitiva: nel lessico del diritto nobiliare è un provvedimento di giustizia, che accerta un possesso, e non di grazia, che lo crea[100]; per le concessioni ex novo, invece, il problema resta pieno.
Due circostanze conferiscono al caso ulteriore interesse. Fra’ Dunlap aveva presieduto per oltre un decennio l’organo dell’Ordine preposto alla protezione dei nomi e degli emblemi[101], materia contigua, benché distinta, a quella delle armi gentilizie. Inoltre la sua è stata la prima elezione magistrale compiuta dopo la soppressione del requisito nobiliare, al quale era ancora soggetta, salvo deroga, la sua nomina a Luogotenente nel 2022.
Secondo la ricostruzione di Tomer, tale requisito risaliva al Capitolo generale del 1262, quando la dignità di Gran Maestro fu riservata ai cavalieri nati da genitori nobili[102]. Che la facoltà di costituire per motu proprio un titolo primordiale di nobiltà generosa spetti a un ufficio per il quale la nobiltà non è più richiesta è coerente con l’idea che la fonte della nobiltà melitense risieda non nella condizione personale di chi la concede, ma nell’ufficio che egli ricopre.
10. Gli effetti delle concessioni nell’ordinamento italiano
La questione degli effetti esterni delle concessioni magistrali si presenta in termini diversi da quella della loro validità interna. Che un atto sia valido nell’ordinamento melitense non significa infatti che debba produrre, per ciò solo, effetti negli ordinamenti statali.
Per l’Italia il punto di partenza è la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo cui «i titoli nobiliari non sono riconosciuti»[103]. La Corte costituzionale ha chiarito che ciò comporta l’irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari nell’ordinamento repubblicano, salvo la particolare disciplina dei predicati dei titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione[104].
La giurisprudenza ha inoltre distinto la questione dei titoli nobiliari da quella dei segni distintivi della persona e della famiglia. La Cassazione ha riconosciuto che lo stemma, quando abbia funzione identificativa, può ricevere tutela sul piano civilistico contro usurpazioni o usi idonei a creare confusione[105].
Ne segue che, per un cittadino italiano, la concessione di un titolo nobiliare da parte del Gran Maestro non può acquistare nell’ordinamento della Repubblica quella rilevanza pubblicistica che il titolo avrebbe potuto avere in un ordinamento monarchico[106]. Ciò non impedisce che esso conservi il proprio valore nell’ordinamento melitense o in altri ordinamenti che attribuiscano rilievo a simili atti.
Diversa è la questione delle armi. Nell’ordinamento repubblicano non esiste un sistema amministrativo generale di concessione o riconoscimento delle armi gentilizie private; le competenze dell’Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardano essenzialmente l’araldica pubblica e istituzionale[107]. Ciò non esclude che uno stemma privato possa assumere rilievo sul piano civilistico come segno identificativo, secondo quanto appena osservato.
Una concessione araldica del Gran Maestro può dunque produrre per un cittadino italiano un titolo di legittimazione all’uso dello stemma nell’ordinamento interno dell’Ordine e, sul piano privato, concorrere a documentarne l’adozione e l’appartenenza familiare; non ne deriva tuttavia un riconoscimento amministrativo da parte dello Stato italiano.
Il problema si presenta in termini diversi negli ordinamenti nei quali esiste un’autorità araldica pubblica competente a concedere, registrare o riconoscere armi private. In tali casi l’efficacia della concessione magistrale dipende dalle norme dell’ordinamento ricevente e dall’eventuale riconoscimento che esso attribuisca agli atti araldici provenienti da autorità esterne.
La distinzione è particolarmente importante per i concessionari britannici o appartenenti a Paesi della tradizione araldica anglosassone, nei quali il diritto alle armi è regolato da istituzioni pubbliche o para-pubbliche specifiche e può dipendere da concessioni o matricolazioni effettuate secondo il diritto locale.
Non meno distinta è la disciplina delle onorificenze melitensi. L’ordinamento italiano riconosce all’Ordine di Malta una posizione particolare e consente l’uso delle sue decorazioni secondo una disciplina propria, distinta da quella dei titoli nobiliari[108]: gli insigniti, avverte la Presidenza del Consiglio dei ministri, «ne hanno il libero uso»[109]. Tale riconoscimento non può però essere automaticamente esteso agli atti nobiliari o araldici, che appartengono a categorie giuridiche differenti.
La personalità internazionale dell’Ordine e le relazioni diplomatiche intrattenute con numerosi Stati spiegano dunque perché taluni suoi atti possano ricevere effetti esterni; non autorizzano tuttavia a presumere che ogni manifestazione della grazia magistrale debba essere riconosciuta con gli stessi effetti in tutti gli ordinamenti.
Occorre perciò distinguere sempre tre piani: la validità dell’atto nell’ordinamento melitense; la sua eventuale efficacia nell’ordinamento dello Stato di appartenenza del beneficiario; l’uso storico, genealogico o araldico che dell’atto può essere fatto indipendentemente dal suo riconoscimento pubblico.
È su quest’ultimo piano che opera l’Annuario della Nobiltà Italiana quando registra le concessioni magistrali: non attribuisce loro effetti civili che l’ordinamento statale non riconosce, ma documenta un fatto giuridico e storico prodotto da un ordinamento distinto, indicandone natura, provenienza e limiti.
11. La base documentaria delle concessioni contemporanee
Come si è detto (§ 1), dei venti atti del corpus soltanto nove sono descritti a stampa; gli altri undici sono noti anche da comunicazioni private. Di tutti e venti l’autore ha potuto vedere l’iscrizione nel registro delle concessioni della Cancelleria magistrale; della concessione a Giacomo Berutto ha ricevuto in copia anche la patente (supra, nota 82). Il numero di venti deve essere inteso come consistenza del corpus sino ad oggi iscritto nel registro.
Per rendere trasparente il diverso valore delle testimonianze conviene distinguere tre livelli. Al primo appartengono il decreto originale, la patente, l’iscrizione nel registro delle concessioni, la copia autentica e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale: sono le fonti che consentono di stabilire con certezza natura, data ed effetti dell’atto, ciascuna per gli elementi che riporta.
Al secondo appartengono le trascrizioni o descrizioni a stampa, come quelle di Bettoja e dell’Annuario, utili ma da collazionare quando divergono. Al terzo appartengono le comunicazioni private, utili a segnalare gli atti e a datarli quando il registro tace, ma insufficienti, da sole, per risolvere questioni di formula o di competenza. Le discordanze già emerse fra Bettoja e l’Annuario — date, grafie e una blasonatura — mostrano concretamente perché questa gerarchia delle fonti sia necessaria[110].

Il registro le scioglie per le grafie e per la blasonatura e, nei casi di Divall e Gallie, anche per la data: l’iscrizione n. 2 reca «il 27 Aprile 2010», la n. 3 il 25 giugno 2010, come Bettoja. Le concessioni di Fra’ Festing vi sono infatti datate, come nell’elenco di Bettoja, salvo la conferma Critien (n. 1), che una fonte privata data all’8 settembre 2010[111]. Se questa è la data della conferma, la numerazione non segue, almeno all’inizio, l’ordine cronologico: la conferma Critien precede nel registro le concessioni a Divall (27 aprile 2010) e a Gallie (25 giugno 2010), e il registro sarebbe dunque stato aperto dopo il settembre 2010, con le prime iscrizioni riportate a posteriori. Nessuna delle iscrizioni di Fra’ Dunlap (nn. 10-20) è invece datata: la formula finale si interrompe su «il», con lo spazio lasciato in bianco, oppure omette la data. Il confronto va fatto anche all’interno del primo livello: nel caso Berutto patente e registro si integrano, ma divergono sull’autorità concedente e sulla blasonatura (supra, §§ 7-9).
Il Codice prescrive la pubblicazione degli atti di governo del Gran Maestro nel Bollettino Ufficiale (art. 111)[112]. Riscontrati gli atti sul registro delle concessioni, restano da verificare la serie del Bollettino, le patenti presso i concessionari e gli Archivi Magistrali di Roma, che conservano gli atti e i documenti relativi al governo dell’Ordine e anche la documentazione «itinerante» del Convento centrale, che ha seguito l’Ordine dopo il 1798.
Per le concessioni contemporanee queste sedi sono documentalmente più pertinenti dei fondi maltesi; questi ultimi restano invece essenziali per stabilire se, prima del 1798, esistesse una prassi sistematica di concessione di armi gentilizie.
Quanto al Massimario del 1968, il testo della massima n. 18 è riprodotto per intero da Quadri di Cardano, che lo commenta insieme alle altre massime relative agli ordini cavallereschi (nn. 14-19)[113]. Concorda, salvo varianti minime, con la lezione riferita da Bettoja e con quella dei Criteri per l’inserimento nella parte III dell’Annuario, che però non costituiscono un testimone indipendente.
Resta auspicabile la collazione sull’edizione del 1978 e sull’originale approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968; ma la lettera delle formule, l’ordine delle proposizioni e la clausola che fa salva una diversa disposizione del decreto, sui quali poggiano gli argomenti dei §§ 6.1-6.2, sono ora verificabili su un testo a stampa.
L’Annuario ha già pubblicato alcune di queste concessioni. La XXXII edizione registra quelle a Divall, Gallie e L’Estrange Robbie (supra, nota 81), con le discordanze rispetto a Bettoja già ricordate (supra, nota 110). Le colloca inoltre nella sezione «Malta storica», accanto ai titoli dei Gran Maestri sovrani: una contiguità fra titoli storici e concessioni araldiche che il criterio esposto nel paragrafo seguente scioglie.
12. La pubblicazione nell’Annuario della Nobiltà Italiana
Nell’Annuario le grazie dei Gran Maestri successivi al 1798 non trovano più posto, come ancora nella XXXII edizione, accanto ai titoli dei Gran Maestri sovrani. La sezione «Malta storica» resta riservata alla nobiltà creata o riconosciuta durante la sovranità sulle isole; i provvedimenti contemporanei sono distribuiti secondo la categoria del beneficiario. Se il provvedimento di grazia è accompagnato dalla concessione, anche motu proprio, del grado di Cavaliere di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione, la famiglia è collocata nella parte III, «Malta corrente»; se si tratta invece di una concessione di stemma a un Cavaliere di Grazia Magistrale, categoria non nobiliare dell’Ordine, o a un religioso, cappellano o Professo, che non sia stato elevato a una categoria nobiliare, la famiglia è collocata nella parte V, fra le famiglie notabili o con vita more nobilium.
Il criterio guarda dunque alla categoria del beneficiario, non all’arme, e segue le distinzioni di questo studio. Decisiva è l’ammissione in una categoria nobiliare, che per la massima n. 18 costituisce, anche quando è disposta senza prove, titolo primordiale di nobiltà generosa (§ 6). L’arme concessa a un Cavaliere di Grazia Magistrale, o a un religioso rimasto fuori dalle categorie nobiliari, non comporta invece di per sé alcuna qualità nobiliare, ma vale nel sistema delle prove melitensi come indice di distinta civiltà e, protratta nel tempo, di vita more nobilium (§ 7): la parte V la registra appunto in questa veste, senza attribuirle una nobiltà che non ha. Per le Dame valgono regole proprie, perché né la grazia né l’equiparazione fondano una nobiltà trasmissibile nella famiglia d’origine (§ 6.5). La Dama ammessa senza prove in una categoria nobiliare, comprese le consorti ammesse nella categoria del marito, figura nella scheda della famiglia del marito, insieme all’eventuale stemma concessole: nella parte III, se anche quella famiglia ha conseguito il grado di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione, altrimenti nella parte V. Se invece il privilegio araldico è concesso alla sola moglie e non al marito, e lei non è ammessa in una categoria nobiliare, la collocazione è anch’essa nella parte V, ma in una scheda intestata a lei, con il cognome da nubile.
Perché le schede rispecchino il diverso valore delle fonti (§ 11), è opportuno che ciascuna indichi il numero d’iscrizione nel registro delle concessioni; la data o, se il registro la omette, la sua mancanza; l’autorità concedente, Gran Maestro o Luogotenente, poiché la competenza di quest’ultimo resta da qualificare (§ 9); la natura dell’atto, concessione, conferma o riconoscimento per lungo uso (§ 2); la qualifica del concessionario; la blasonatura del registro e, quando la patente sia nota, la sua data, la blasonatura latina e la clausola di trasmissione. Per le ammissioni nelle categorie nobiliari disposte senza prove giova indicare anche le date di nascita e di ammissione e l’eventuale disposizione del decreto a favore dei discendenti, dalle quali dipende il computo degli effetti previsti dalla massima n. 18 (§ 6.2).
Ogni scheda, infine, dovrà avvertire che la registrazione documenta un atto dell’ordinamento melitense senza attribuirgli effetti civili che l’ordinamento italiano non riconosce (§ 10). Questi elementi andranno coordinati con i Criteri per l’inserimento nella parte III dell’Annuario, che riproducono la massima n. 18 (supra, nota 53).
13. Conclusioni
La documentazione esaminata consente di formulare cinque conclusioni.
La prima riguarda la continuità. Dopo il 1798 non è documentata una serie ininterrotta di concessioni araldiche o nobiliari; è invece documentabile la continuità dell’istituzione e, attraverso le ammissioni con dispensa dalle prove, larghe fino agli anni Venti dell’Ottocento e ancora attestate nel Novecento, di strumenti di grazia interni al suo ordinamento.
Le concessioni di Fra’ Festing segnano pertanto la prima attestazione sicura, dopo il 1798, di un esercizio araldico della grazia, non la prova di una prassi materiale mai interrotta.
La seconda riguarda il motu proprio. Nella massima n. 18 l’ammissione motu proprio non prova una nobiltà anteriore e «per conseguenza» non giova subito ai discendenti, ma è espressamente qualificata come «titolo primordiale di nobiltà generosa». Secondo la lettura proposta in questo studio, i suoi effetti per la discendenza in linea maschile sono dunque differiti, non esclusi, e una diversa disposizione del decreto può anticiparli. Resta da verificare se l’antichità richiesta si computi, anche in questa fattispecie, dalla nascita dell’ammesso, secondo la regola melitense, o dalla concessione (§ 6.2).
Questa lettura si separa da quella di Bettoja, per il quale l’ammissione dà una nobiltà personale resa ereditaria soltanto dalla grazia di attacco, soluzione che potrebbe però rispecchiare la prassi, e deve misurarsi con i dubbi di Quadri di Cardano, che giudica la massima non corretta (§§ 6.2-6.3). Potrà confermare la lettura qui proposta soltanto la ricezione di un discendente sul solo fondamento della massima (§ 6.3), mentre la vigenza stessa del Massimario dopo il 2022 attende una conferma espressa (§ 6.4). Qualificando come titolo primordiale l’ammissione per grazia del Gran Maestro, la massima presuppone del resto che quella grazia sia una fonte di nobiltà, e documenta così come l’Ordine intendesse nel 1968 la potestà del suo capo (§ 6.3).
La terza riguarda la concessione araldica. Essa resta distinta dall’ammissione nobiliare: può essere ereditaria secondo il decreto o secondo le regole araldiche applicate dall’Ordine senza per questo nobilitare il concessionario o i suoi discendenti. L’arme concessa a un Cavaliere di Grazia Magistrale e l’arme concessa a un Cavaliere ammesso motu proprio in una categoria nobiliare possono essere formalmente analoghe, ma non producono per ciò stesso i medesimi effetti sul piano nobiliare: per questo l’Annuario le colloca in parti diverse (§ 12).
Nelle prove melitensi, tuttavia, l’uso pubblico dell’arme vale come indice di distinta civiltà e, se protratto per secoli, di vita more nobilium.
La quarta riguarda il Luogotenente di Gran Maestro. Il decreto pontificio del 13 giugno 2022 prova la legittimità della nomina straordinaria di Fra’ Dunlap e rimette al Delegato Speciale l’interpretazione autoritativa del provvedimento, ma non attribuisce espressamente al Luogotenente la fons honorum. Resta aperto se la concessione di armi rientri fra le «prerogative onorifiche della sovranità» che l’art. 19 § 4 gli sottrae, o fra i poteri di grazia che egli condivide con il Gran Maestro.
Il problema si riduce però per gli atti che, come la concessione a Berutto, abbiano ricevuto dopo l’elezione la patente del Gran Maestro, fondata sulla potestà magistrale: se la patente è un suo atto proprio, la questione perde rilievo pratico (§ 9). Per gli altri, noti soltanto dal registro, la base giuridica resta da stabilire sulle eventuali patenti e sugli atti degli Archivi Magistrali: la potestà magistrale, un’autorizzazione speciale, un’interpretazione del Delegato pontificio o altro fondamento.
La quinta riguarda gli effetti esterni. La validità di un atto nell’ordinamento melitense non comporta automaticamente la sua efficacia in un ordinamento statale. Per l’Italia, la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione impedisce che una grazia nobiliare contemporanea produca uno status nobiliare civilmente riconosciuto; diverso è il regime delle onorificenze dell’Ordine, espressamente salvaguardato dalla legge n. 178 del 1951.
Gli stemmi possono avere rilievo come segni identificativi, ma tale tutela non equivale al riconoscimento di una nobiltà. Negli ordinamenti dotati di un’autorità araldica pubblica, anche l’efficacia dello stemma dipende dalla recezione di quell’autorità.
Queste conclusioni restano condizionate dal grado diseguale della documentazione disponibile, ma non si riducono alla constatazione che servono altre fonti. Le fonti oggi note consentono già di distinguere ciò che appare giuridicamente più probabile da ciò che rimane soltanto possibile.
Il lavoro ulteriore deve servire soprattutto a verificare e, se necessario, correggere tali conclusioni: collazione del Massimario del 1968 sull’edizione del 1978 e sull’originale approvato dal Sovrano Consiglio; reperimento, per i venti atti già riscontrati sul registro, delle patenti, della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e dei decreti negli Archivi Magistrali; verifica degli eventuali atti di ratifica delle concessioni luogotenenziali; spoglio dei registri maltesi per accertare consistenza e regolarità dei precedenti araldici anteriori al 1798.
Una volta completata questa base documentaria, la storia della grazia magistrale potrà essere ricostruita non soltanto per analogie istituzionali, ma attraverso una vera serie di atti.
Bibliografia
Si elencano qui, in ordine alfabetico per autore, i soli contributi di dottrina e i repertori a stampa citati nelle note; le fonti normative, giurisprudenziali, archivistiche e i comunicati ufficiali restano citati per esteso nelle note corrispondenti.
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Note
[1] M. BETTOJA, Concessioni araldiche del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Roma 2020. Fra’ Matthew Festing fu eletto l’11 marzo 2008 e rinunciò all’ufficio nel gennaio 2017.
[2] Il corpus qui censito comprende venti atti: nove descritti in BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., nn. 1-9, e undici comunicati all’autore da Maurizio Bettoja e da alcuni insigniti, che nel registro portano i nn. 10-20; la numerazione, qui come in Bettoja, è quella del registro. Di tutti l’autore ha visto l’iscrizione nel registro delle concessioni della Cancelleria magistrale. Nel registro nessuno degli undici atti di Fra’ Dunlap è datato, e alcuni restano privi di data anche nelle comunicazioni di Bettoja. Gli elementi che il registro non riporta, a cominciare dalla data, si conoscono soltanto, quando si conoscono, dalle descrizioni di Bettoja e, per Berutto (n. 14), dalla patente. Si ringrazia il nob. Cav. Maurizio Bettoja per le comunicazioni trasmesse.
[3] Annuario della Nobiltà Italiana, XXXII ed. (2011-2014), sezione «Malta storica» (d’ora in avanti: AdNI). È l’ultima edizione in cui la sezione è stata pubblicata; la XXXIII ed. (2015-2020) non la comprende. L’autore di questo articolo è il direttore dell’Annuario della Nobiltà Italiana dalla rifondazione nel 1998.
[4] Sulle ammissioni con dispensa dalle prove dopo il 1798 e nel Novecento, G. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari nell’Ordine di Malta («Infirmis Servire Regnare Est»), Venezia 2021, p. 332 e p. 331, nota 77; per la facoltà di grazia nelle ammissioni, già regolata dalla delibera consiliare n. 847 del 25 aprile 1933, ivi, p. 212.
[5] BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., Premessa, da cui è ripresa la formula; per i singoli casi cfr. le schede dell’AdNI (supra, nota 3, e infra, nota 6).
[6] Salvo diversa indicazione, le notizie sulle famiglie maltesi riferite in questo paragrafo e nei §§ 7-8 sono tratte da AdNI, s.v. Alessi, Apap-Bologna, Azzopardi, Barbaro, Bonnici, Carbott, Caruana, Caruana-Gatto, Cassia, Castelletti, Cilia, Delicata, Dorell, Fiteni, Fontani, Galea, Gatto, Inguanez, Mallia-Tabone, Montalto, Muscati, Perdiconati, Piro (de), Preziosi, Testaferrata, Teuma-Castelletti, Viani, Wizzini. La sezione censisce anche le famiglie ricordate da M. PLUCHINOTTA, Le Famiglie Nobili di Malta, pubblicato in forma incompleta nella «Rivista Araldica» (Roma) negli anni Trenta del Novecento. Fra le altre opere a stampa si vedano almeno C. A. GAUCI, The Genealogy and Heraldry of the Noble Families of Malta, Malta 1981; ID., A Guide to the Maltese Nobility, Malta 1986; ID., A Key to Maltese Coats of Arms, Malta 1988; ID., An Illustrated Collection of the Coats of Arms of Maltese Families, Malta 1989; C. A. GAUCI – P. MALLAT, The Paleologos Family. A Genealogical Review, Malta 1985. Fra i manoscritti della Biblioteca Nazionale di Malta (La Valletta): Histoire Généalogique des Chevaliers de Malte (NLM ms. 101); Noms et Blasons de tous les Chevaliers de l’Ordre de St. Jean de Jérusalem (NLM ms. 315); miscellanee NLM mss. 102, 136, 278, 283, 953, 1561. È in preparazione, a cura dell’editore dell’AdNI, un Annuario della Nobiltà Maltese.
[7] Si ricordano, per Vilhena, San Marciano (Galea, 14 giugno 1726) e la Tabria (Viani, 1728); per Despuig, la Culeja (Bonnici, 2 giugno 1737) e Benwarrad (Gatto, 18 agosto 1737); per Pinto, la Bahria (Muscati, 16 maggio 1743). A Rohan si devono il marchesato della Taffia (Alessi, 13 novembre 1790), la contea di Ghain Toffieha (Teuma-Castelletti, 7 gennaio 1792), il marchesato di Ginien-is-Sultan (Apap, 1° dicembre 1792), la baronia della Grua (Carbott, 30 dicembre 1794), la contea della Senia (Fontani, 6 giugno 1795) e il marchesato di Ghain Kajet (Delicata, 4 giugno 1796).
[8] AdNI, s.v. Inguanez e Testaferrata. La prammatica del 30 aprile 1725 eccettua dal divieto il «Milite Barone Marc Antonio Inguanez, Feudatorio, con la Baronessa sua consorte, e loro discendenti». I provvedimenti successivi sono formulati a favore del «Barone di Cicciano, D. Fabrizio Testaferrata e la Baronessa del Gomerino D. Beatrice Cassia Testaferrata sua madre, e tutti i suoi figli maschi e femmine, con loro mariti e legittimi discendenti» (11 maggio); dei coniugi Carlo Falzon ed Eleonora Testaferrata «con li loro figli et discendenti» (13 giugno); del marchese di San Vincenzo Ferreri Don Mario Testaferrata «e li suoi discendenti» (9 luglio).
[9] La formula della concessione è riportata da N. COX, The Acquisition of Sovereignty by Quasi-States: The Case of the Order of Malta, in «Mountbatten Journal of Legal Studies», 6 (2002), n. 1-2, pp. 26-47, spec. p. 34, nota 34; per la tesi dell’autore, ivi, pp. 36-37. La domanda sul titolo della sovranità magistrale è già in C. D’OLIVIER FARRAN, The Sovereign Order of Malta in International Law, in «International and Comparative Law Quarterly», 3 (1954), pp. 217-234, spec. p. 222, richiamato da COX, The Acquisition, cit., p. 36.
[10] A. TOMER, Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria, Modena 2023 (disponibile in accesso aperto), p. 24 e, per la seconda citazione, p. 12. Già F. TURRIZIANI COLONNA, Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale, Città del Vaticano 2006, p. 33, riteneva che con la Protectio Sancti Petri l’Ordine avesse acquistato «vera capacità giuridica internazionale» (cit. in TOMER, Il nuovo assetto, cit., p. 23, nota 24). Nel senso di una soggettività anteriore e indipendente dalla sovranità territoriale cfr. anche A. C. BREYCHA-VAUTHIER – M. POTULICKI, The Order of St John in International Law: A Forerunner of the Red Cross, in «American Journal of International Law», 48 (1954), pp. 554 ss., spec. p. 557, richiamati da COX, The Acquisition, cit., p. 28; e M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, La Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional: evolución histórico-jurídica, in «Revista de Derecho de la UNED», 17 (2015), pp. 701-728.
[11] Sulla Commissione reale, sui riconoscimenti del 30 aprile 1878 e sulla successiva giurisprudenza maltese cfr. le schede AdNI citate alla nota 6, in particolare s.v. Cassia, Testaferrata, Azzopardi, Piro (de) e Fontani. Su Castel Cicciano le schede non concordano: s.v. Cassia e Testaferrata-Bonici si ricorda la conferma di Wignacourt, mentre s.v. Testaferrata si riferisce che la Commissione collocò il primo riconoscimento magistrale nell’esenzione del 1725. Il riconoscimento statale dei titoli nobiliari cessò a Malta nel 1975.
[12] AdNI, s.v. Testaferrata, Piro (de).
[13] Sulla fase diplomatica, dal Trattato di Amiens al Congresso di Vienna, dove l’Ordine fu rappresentato dal balì fra’ Antonio Miari e dal commendatore fra’ Daniele Berlinghieri, cfr. U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, Congresso di Vienna e principio di legittimità: la questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Malta, Milano 2006, segnalato da QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 195, nota 56.
[14] BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., Premessa.
[15] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 332, dove è riportato anche il testo della massima n. 19.
[16] Nel primo senso B. CONFORTI – M. IOVANE, Diritto internazionale, 12ª ed., Napoli 2021, p. 35; nel secondo R. HAREL BEN-ARI, The Normative Position of International Non-Governmental Organizations under International Law. An Analytical Framework, Leiden 2012, pp. 81-82. Entrambi sono richiamati da F. MARTI, Short Notes on the International Status of Sovereign Order of Malta under International Law. Functional Limits and Dependence upon the Holy See in the light of the New Constitution of 3 September 2022, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), fasc. 1/2023, pp. 73-87, spec. pp. 75 e 79, al quale si rinvia per un’ampia rassegna della dottrina.
[17] COX, The Acquisition, cit., pp. 37-38 e 45.
[18] N. COX, The Continuing Question of Sovereignty and the Sovereign Military Order of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, in «Australian International Law Journal», 13 (2006), pp. 211-232, secondo la sintesi di MARTI, Short Notes, cit., p. 81, nota 30.
[19] Cfr. supra, nota 10.
[20] Carta costituzionale e Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, promulgati il 3 settembre 2022 e modificati in conformità al Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 10 aprile 2026 (testo pubblicato sul sito ufficiale dell’Ordine il 23 giugno 2026), Carta, artt. 1, 2, 4, 5 § 7, 6, 12, 15. Le disposizioni della Carta e del Codice citate nel presente contributo non risultano modificate dal rescritto del 2026. La nota all’art. 4 richiama il decreto pontificio del 3 settembre 2022 e la sentenza del Tribunale Cardinalizio del 24 gennaio 1953 (AAS 45 [1953] 765-767). La salvaguardia delle consuetudini e dei privilegi riprende la formula con cui la sentenza del 1953 dichiarava non toccati «i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici all’Ordine» (cfr. anche Carta, art. 5 § 4).
[21] Così, nella sintesi di MARTI, Short Notes, cit., p. 85, la posizione di P. PAPANTI PELLETIER, L’ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1999, pp. 547-548. Per il ridimensionamento operato dalla dottrina internazionalistica cfr. ibid., con i riferimenti a F. Salerno e a B. Conforti – M. Iovane.
[22] SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA, Regolamenti e Commenti, promulgati da S.A.E. il Principe e Gran Maestro Fra’ Matthew Festing con l’approvazione del Sovrano Consiglio il 18 febbraio 2011, Roma 2011 (d’ora in avanti: Regolamenti e Commenti 2011), p. 29: «La sovranità permette all’Ordine di svolgere le sue attività in ogni parte del mondo in grande indipendenza politica ed economica ed assicura all’Ordine la sua neutralità e imparzialità». Il volume sostituisce i Regolamenti e Commenti approvati dal Capitolo Generale Speciale del 1969 e distingue i Regolamenti, di valore giuridico, dai Commenti (ivi, pp. 17 e 19); il passo citato appartiene a questi ultimi.
[23] Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, promulgata il 27 giugno 1961, e Codice, promulgato il 1° agosto 1966, riformati dal Capitolo Generale Straordinario del 28-30 aprile 1997 e promulgati con decreto consiliare del 4 dicembre 1997 (d’ora in avanti: Carta 1997 e Codice 1997): cfr. M. DE PINTO, La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta, in «Odegitria», XVII (2010), pp. 171-218, alle pp. 201-203 e note 78-81. Carta 1997, artt. 3 § 1 e 5, nn. 4-5.
[24] TRIBUNALE CARDINALIZIO costituito con Chirografo pontificio del 10 dicembre 1951, sentenza definitiva del 24 gennaio 1953, in AAS 45 (1953), pp. 765-767. Fra i documenti considerati figurano «i Documenti dei Sommi Pontefici concernenti l’Ordine e il “Codice de Rohan”»; nella risposta al terzo quesito la dipendenza dell’Ordine dalla Santa Sede è fondata, fra l’altro, sul «“Codice de Rohan”, passim».
[25] S. M. Ordine Gerosolimitano di Malta. Progetto di Aggiornamento del Codice del Gran Maestro Frà Rohan, Roma 1955, richiamato da A. C. BREYCHA-VAUTHIER, L’Ordre S. M. Jérosolymitain de Malte. Évolutions récentes autour d’une ancienne organisation internationale, in «Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht», 16 (1955-1956), pp. 500-522, spec. p. 514, nota 49, e p. 515, nota 53. Ivi, p. 507, nota 23, la precisazione che il Codice di Rohan è la codificazione delle Costituzioni del 1776, pubblicata nel 1782.
[26] Carta, art. 6, che annovera come fonti la Carta, il Codice e il diritto canonico, gli atti normativi del Romano Pontefice riguardanti l’Ordine, i provvedimenti legislativi e gli accordi internazionali previsti dall’art. 15 § 3, lett. a) e d), e «le consuetudini e i privilegi legittimamente acquisiti e non espressamente revocati». Sulla permanenza del Codice di Rohan come fonte primaria fino alle Costituzioni del 1936 e poi come fonte suppletiva, fino alla Carta del 1997 compresa, cfr. DE PINTO, La riforma, cit., pp. 201 e 213.
[27] Carta, art. 5 § 4: «A norma del Diritto canonico permangono integri i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti all’Ordine dai Sommi Pontefici, a meno che siano stati espressamente revocati»; art. 6 n. 5 (supra, nota 20). Sul privilegio come «gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta», can. 76 § 1 CIC.
[28] FRANCESCO, Decreto per il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (S.M.O.M.), 3 settembre 2022 (www.vatican.va), clausola finale.
[29] TRIBUNALE CARDINALIZIO, sentenza del 24 gennaio 1953, cit., risposte al primo e al terzo quesito. La perdurante validità della sentenza, discussa in dottrina (cfr. G. CANSACCHI, La soggettività internazionale dell’Ordine di Malta in una recente sentenza cardinalizia, in «Rivista di Diritto Internazionale», 1955, p. 47; F. GAZZONI, L’Ordine di Malta, Milano 1979, pp. 60-66), è stata riaffermata, secondo MARTI, Short Notes, cit., p. 78, nota 14, dal decreto pontificio del 3 settembre 2022.
[30] FRANCESCO, Decreto per il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (S.M.O.M.), 3 settembre 2022, cit., che riproduce la sentenza del 24 gennaio 1953 (AAS 45 [1953], pp. 765-767). Sul passo cfr. G. GHIRLANDA, La nuova Carta Costituzionale e il Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta, in «Studi Melitensi», XXX (2022), pp. 11-22, alle pp. 17-18.
[31] MARTI, Short Notes, cit., pp. 85-87: vi si trovano la sovranità funzionale limitata alle funzioni istituzionali, non estesa all’ordinamento e alla struttura di governo, e la condizione internazionale dell’Ordine come «fact» e «fact of law»; a p. 84 il diritto proprio come lex specialis. Per la dottrina favorevole alla piena soggettività e sovranità dell’Ordine cfr. G. CANSACCHI, Sovrano Militare Ordine di Malta, in Enciclopedia Giuridica Treccani; R. COPPOLA, Natura dell’Ordine di Malta, aspetti di diritto ecclesiastico e canonico, in «Archivio giuridico», 2007, pp. 306-307; M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional, Madrid 2019, pp. 28 e 258; TURRIZIANI COLONNA, Sovranità e indipendenza, cit. Per la dottrina contraria cfr. C. FOCARELLI, Diritto internazionale, 6ª ed., Padova 2021, p. 94; U. VILLANI, Lezioni di diritto internazionale, Bari 2021, pp. 84-86. Tutti sono citati in MARTI, Short Notes, cit., pp. 77-80. Per un inquadramento complessivo della riforma del 2022, degli interrogativi sulla sovranità dell’Ordine e del rapporto con la Santa Sede cfr. ora TOMER, Il nuovo assetto, cit. Federico Marti, professore aggiunto di Storia del diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce (così Short Notes, cit., p. 73), è egli stesso Cavaliere di Grazia e Devozione motu proprio e titolare di uno stemma concesso dal Luogotenente di Gran Maestro (infra, § 6 e nota 77). La circostanza va segnalata per completezza. Non incide sul valore della sua analisi, condotta sui testi normativi e sulla dottrina, che anzi adotta la lettura più restrittiva della sovranità melitense.
[32] FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Capitolo Generale del Sovrano Militare Ordine di Malta, 30 gennaio 2023 (testo in www.vatican.va). Il Pontefice aggiunge che tale sovranità consente all’Ordine di operare a favore dei più bisognosi «sotto la tutela giuridica diplomatica internazionale».
[33] Carta 1997, art. 4 § 6: «La natura religiosa non esclude l’esercizio delle prerogative sovrane spettanti all’Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati»; sull’assenza, in quella Carta, di ogni riferimento alla sentenza cardinalizia come fondamento dei rapporti con la Santa Sede, DE PINTO, La riforma, cit., p. 196. Carta, art. 5 § 7: «La natura religiosa dell’Ordine non esclude l’esercizio delle prerogative che gli competono in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati». Per la nota all’art. 4 cfr. supra, nota 20.
[34] COX, The Acquisition, cit., p. 41.
[35] Carta, art. 1 §§ 1-2, riportato anche da TOMER, Il nuovo assetto, cit., p. 13, nota 1; Carta, art. 4.
[36] BREYCHA-VAUTHIER, L’Ordre, cit., p. 502.
[37] SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA, Rapporto di attività 2010, Roma, Ufficio Comunicazioni, luglio 2010, p. 90, per la rete diplomatica come «testimonianza della sua sovranità»; per il numero attuale degli Stati, Relazioni bilaterali, www.orderofmalta.int (consultato il 26 settembre 2026).
[38] Trib. Roma, 3 novembre 1954, in «Giurisprudenza italiana», 1955, I, 2, 737 ss., riprodotta in BREYCHA-VAUTHIER, L’Ordre, cit., pp. 517-522, spec. p. 518, ove si legge che l’Ordine «conferisce titoli, gradi militari ed equestri». La stessa sentenza accostava l’Ordine a un governo in esilio, analogia criticata da G. Cansacchi (cfr. BREYCHA-VAUTHIER, L’Ordre, cit., p. 512, nota 41).
[39] Codice, art. 103; cfr. Carta 1997, art. 8.
[40] Le norme applicate nella Lingua d’Italia sono raccolte in Norme per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi seconda e terza per la Venerabile Lingua d’Italia, Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Venezia 1978. Per l’evoluzione dei requisiti di ammissione e delle modalità di prova cfr. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., parte I; sulle sanatorie, ivi, pp. 212 ss., a partire dalla delibera consiliare n. 847 del 25 aprile 1933.
[41] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 171-173 e 197, con i decreti consiliari n. 4598 del 20 marzo 1959, n. 17853 del 23 febbraio 1977 (a p. 172 il numero è dato come 17835) e n. 32851 del 3 dicembre 1987. Secondo l’autore la vigenza di questi requisiti riposa sulla loro applicazione costante, che ne ha fatto una consuetudine vincolante (ivi, p. 172); egli scrive tuttavia prima della riforma del 2022.
[42] DE PINTO, La riforma, cit., p. 184 e nota 25.
[43] AdNI, s.v. Barbaro (Francesco Antonio, III marchese di San Giorgio, cavaliere di onore e devozione), Piro (de) (Jerome, barone di Budach, cavaliere di onore e devozione), Testaferrata (Ettore Testaferrata e Lorenzo Antonio Cassar Desain, cavalieri di devozione).
[44] Regolamento per la gestione e l’esame delle provanze nobiliari, dato a Madrid il 27 novembre 1988 dall’Infante Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Gran Maestro. È pubblicato con gli Statuti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, dati in Cannes il 20 luglio 1934 e modificati il 16 luglio 1943, il 31 ottobre 1987 e il 1° ottobre 2004, sul sito della Real Commissione per l’Italia. La disposizione è propria del ramo facente capo al Duca di Calabria (ramo Alfonsino) e non va confusa con la normativa del ramo facente capo al Duca di Castro (ramo Ranierista). Per i diplomi ottenuti motu proprio il valore probatorio resta tuttavia dubbio. Lo stesso Massimario melitense nega all’ammissione senza prove il valore di prova di una nobiltà preesistente (infra, § 6.1). Anche se accolti, poi, quei diplomi proverebbero al più una nobiltà che comincia con l’ammesso, non l’antichità che un diploma conseguito con prove presuppone. La soluzione dipende dalla prassi applicativa e dall’interpretazione dell’ordinamento ricevente. Per il valore delle dignità costantiniane ai fini delle prove melitensi la fonte pertinente è invece il Massimario dell’Ordine di Malta, massima n. 15, secondo cui l’ammissione in via di giustizia negli ordini con prove nobiliari «è prova del titolo primordiale di nobiltà»; Quadri di Cardano precisa che la massima si riferisce all’Ordine costantiniano il cui gran magistero passò dai Farnese ai sovrani di Napoli e Sicilia e ai loro successori, non all’omonimo ordine dei Borbone Parma (QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 305-306; sul Massimario, infra, nota 53).
[45] Carta 1997, art. 1 § 1, che riprende la formula della Carta del 1961 («Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare»); Carta vigente, art. 1 § 1 («tradizionalmente cavalleresco e nobiliare») e § 2 («Ordine religioso laicale»). Cfr. TOMER, Il nuovo assetto, cit., p. 13, nota 1.
[46] Codice, art. 83 §§ 4-5; cfr. già Codice 1997, artt. 108 § 2 e 112.
[47] La definizione di de Mojana è riportata da DE PINTO, La riforma, cit., p. 183 e nota 23. Regolamenti e Commenti 2011, p. 30 e nota 42, con rinvio a Codice 1997, art. 108 § 2, e ad A. DE MOJANA DI COLOGNA, L’Ordine di Malta. Attualità di una antica tradizione. Discorso pronunciato a Roma il 5 ottobre 1972, Roma 1972, pp. 31-32.
[48] Carta 1997, art. 13 § 2; Carta vigente, art. 13 § 1.
[49] Codice 1997, art. 6, lett. d), riprodotto in Regolamenti e Commenti 2011, p. 100.
[50] CIC, can. 63 § 1: «Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt exprimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio datum sit». Nello stesso senso i Regolamenti e Commenti 2011, p. 156, s.v. Motu proprio, spiegano che con tale atto il pontefice «si muove di propria iniziativa (motu proprio) e per precisa conoscenza (ex certa scientia) di quanto desidera concedere o stabilire», e aggiungono: «Anche il Gran Maestro può prendere provvedimenti motu proprio (CC, art. 15 § 2 e; C, art. 115)».
[51] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 212.
[52] Sulla grazia di attacco cfr. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 209-212, con il modello di domanda a p. 211. L’autore la riconduce alle antiche dispense dal ripresentare provanze già acquisite all’Ordine, concesse dal Gran Maestro o direttamente dal Pontefice (ivi, p. 210, nota 83). Sul punto si pronunciò il Sovrano Consiglio con delibera dell’11 gennaio 1961 (decreto consiliare n. 7181); il decreto consiliare n. 22848 del 14 marzo 2000 ha poi subordinato a revisione l’attacco ai processi della Lingua d’Italia accolti fra il 1960 e il 2000 (ivi, p. 210 e nota 84).
[53] SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, MAGISTRALE COLLEGIO DEI CONSULTORI ARALDICI, Massimario nobiliare, approvato dal Sovrano Consiglio il 3 dicembre 1968, in Norme per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi seconda e terza per la Venerabile Lingua d’Italia, Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Venezia 1978, par. 3, n. 18. Il testo si cita da QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 331, che lo commenta alle pp. 331-332 insieme alle massime nn. 14-15 (pp. 305-306) e 19 (p. 332). Concordano, salvo varianti minime, BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., Premessa, e la pagina Criteri per l’inserimento nella parte III dell’Annuario della Nobiltà Italiana, che però, per la ragione indicata alla nota 3, non può considerarsi un testimone indipendente. Non è stato ancora possibile collazionare il passo sull’esemplare del 1978 o sull’originale approvato dal Sovrano Consiglio.
[54] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 175-176 e nota 12, con rinvio ad A. PEZZANA, Valore ricognitivo e costitutivo dei provvedimenti nobiliari e loro efficacia retroattiva, in «Rivista Araldica» (1979), pp. 193-198.
[55] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 305 e 331.
[56] Per il Regno delle Due Sicilie, atto del Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza dei Ministri, 10 gennaio 1850, riprodotto fra le Dichiarazioni sui privilegi nobiliari dei Cavalieri di Giustizia pubblicate con gli Statuti costantiniani citati alla nota 44. Per la Baviera, statuti del Militär-Max-Joseph-Orden (1806) e del Verdienstorden der Bayerischen Krone (1808), che legavano al conferimento, per i sudditi bavaresi, la nobiltà personale con il predicato «Ritter von». Per l’Austria, il diritto dei cavalieri all’elevazione nel Ritterstand cessò nel 1884, per il Leopold-Orden il 18 luglio: cfr. Wien Geschichte Wiki, s.v. Österreichisch-kaiserlicher Leopold-Orden e Orden der Eisernen Krone (www.geschichtewiki.wien.gv.at, consultato il 3 ottobre 2026).
[57] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 331-332.
[58] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 173 e 176, dove il titolo primordiale è definito come titolo «di nobiltà ereditaria concesso ad un proprio avo» e la nobiltà come «potenzialmente iniziata in capo all’avo, primo concessionario del titolo primordiale»; cfr. anche p. 186 («titolo primordiale di nobiltà trasmissibile»).
[59] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 175 e nota 11; sul computo, cfr. PEZZANA, Valore ricognitivo e costitutivo, cit. (supra, nota 54).
[60] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 332.
[61] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 195.
[62] Massimario, par. 8 («La prova per centenaria prescrizione»), massime nn. 41-43, in QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 192 e nota 45.
[63] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 192 e 196-197.
[64] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 191.
[65] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 196 e nota 57.
[66] Ivi, pp. 195-196.
[67] BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., Premessa, che riporta subito dopo il testo della massima (supra, nota 53).
[68] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 305 (massima n. 14) e pp. 331-332 (massima n. 18).
[69] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 331-332, e p. 331, nota 77, con gli esempi di Mussolini, del presidente Auriol e di Francesco Cossiga; per le consorti, ivi, p. 224.
[70] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 186 e note 31-32, con i rinvii a G. Maresca e a Bartolo da Sassoferrato.
[71] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 193-194.
[72] Carta 1997, art. 15 § 2, lett. e); Codice 1997, art. 115 § 2.
[73] Codice, art. 87; cfr. Carta, art. 15 § 3, lett. h), che si limita ad attribuire al Gran Maestro la facoltà di «ricevere nell’Ordine i Membri del Terzo Ceto».
[74] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 171 e nota 5; sul Massimario, che non soddisfa la previsione dell’art. 112, ivi, p. 172, nota 6.
[75] Regolamenti e Commenti 2011, p. 17, nota 3, che elenca i regolamenti richiesti dal Codice (artt. 27, 58 § 2, 88, 101, 223, 232 e 239) senza menzionare quello dell’art. 112; il testo dell’art. 112 è ivi, p. 54.
[76] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 209 e nota 82, dove si ricordano anche l’istituzione del Collegio nel 1954 e la sua denominazione, dal 1955, di «Commissione della Nobiltà», incaricata della compilazione dell’Elenco Storico della Nobiltà Italiana. Il Massimario del 1968 è però ancora intestato al Magistrale Collegio dei Consultori Araldici (supra, nota 53): la seconda denominazione sembra dunque legata alla compilazione dell’Elenco, più che sostitutiva della prima.
[77] BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., n. 9 (Hall), e registro delle concessioni (supra, nota 2) per Marti e Ventura, qui nn. 15 e 16; per la citazione relativa ai Cavalieri Professi, BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., Premessa. Sulla conservazione della categoria di origine nel Secondo Ceto, Codice, art. 66 § 1. Su Federico Marti cfr. supra, nota 31.
[78] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 176 e 332.
[79] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 176-177.
[80] Sui poteri di dispensa e sanatoria del Gran Maestro nell’età maltese, anche in punto di legittimità, QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 177; sulle dispense concesse dal Gran Maestro o direttamente dal Pontefice, ivi, p. 210, nota 83. Sul caso di Caravaggio, ricevuto cavaliere di obbedienza il 14 luglio 1608 con licenza pontificia, cfr. ST JOHN’S CO-CATHEDRAL FOUNDATION, Caravaggio (www.stjohnscocathedral.com/the-co-cathedral/caravaggio/, consultato il 3 ottobre 2026).
[81] Per Divall, Gallie e L’Estrange Robbie cfr. anche AdNI, s.v. Divall, Galley (sic per Gallie), L’Estrange Robbie; Bettoja rinvia per tutti e tre all’AdNI, ed. 2014, p. 2226. La citazione successiva è tratta da BETTOJA, Concessioni araldiche, cit., Premessa.
[82] Registro delle concessioni della Cancelleria magistrale, n. 14: «Stemma concesso a / S.E. Giacomo Berutto, Cavaliere di Grazia Magistrale in Obbedienza, Ambasciatore dell’Ordine in Namibia / D’azzurro, cappato d’oro, al monte di tre cime di verde sostenente un cavallo rampante d’argento; la cappa destra al ramo di palma di verde posto in sbarra e accostato da due stelle di azzurro una in capo e l’altra in punta; la cappa sinistra alla testa e collo di orice di rosso, quest’ultimo caricato di una croce biforcata d’argento (di Malta) / Stemma concesso da S.E. il Luogotenente di Gran Maestro Frà John Dunlap», con la raffigurazione dello stemma. Patente di Fra’ John Dunlap, Gran Maestro, a Giacomo Berutto, Roma, 4 aprile 2024, originale presso il concessionario. L’autore ha esaminato la patente in riproduzione fotografica, trasmessagli dallo stesso concessionario.
[83] Elaborazione sulle qualifiche indicate nel registro delle concessioni (supra, nota 2) e, per i nn. 1-9, da BETTOJA, Concessioni araldiche, cit. Sono qualificati membri del Sovrano Consiglio Critien, Gallie, Viazzo, Grace e McCarthy; ambasciatori Bandettini e Berutto, entrambi in Namibia, e Palumbo, in Albania; Capo di Gabinetto del Gran Maestro Drzyzdzinski, suo cappellano L’Estrange Robbie, Prelato dell’Ordine Mons. Cuña Ramos. Hall è qualificata come consorte di Geoffrey Gamble, a sua volta membro del Sovrano Consiglio. Fra’ Richard Wolff, concessionario sotto Fra’ Festing, siede nel Sovrano Consiglio dal settembre 2022.
[84] AdNI, s.v. Testaferrata (linea baronale) e Piro (de).
[85] Bartolo, citato dal Paradisi, in QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 179.
[86] QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 190, 192 e 197-198.
[87] Cfr. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 197, nota 59.
[88] Codice, art. 110; Codice 1997, art. 153; sulla distinzione fra decreti magistrali e consiliari, Carta 1997, art. 15 § 3.
[89] AdNI, s.v. L’Estrange Robbie e Divall; per la qualifica accademica di Federico Marti, MARTI, Short Notes, cit., p. 73.
[90] Sal 69 (68), 10; Gv 2, 17.
[91] FRANCESCO, Decreto di nomina del Luogotenente di Gran Maestro, 13 giugno 2022, pubblicato dalla Sala Stampa della Santa Sede il 15 giugno 2022. Il decreto dispone la nomina «nonostante qualsivoglia norma o disposizione di legge contraria contenuta nella Carta Costituzionale o nel Codice Melitense» e stabilisce che ogni questione relativa alla sua interpretazione o applicazione sia sottoposta al Delegato Speciale e da lui autoritativamente risolta.
[92] SOVRANO ORDINE DI MALTA, Il Luogotenente di Gran Maestro ha prestato giuramento, 14 giugno 2022: il comunicato afferma che Fra’ Dunlap, dopo il giuramento, entrò «nella pienezza dei suoi poteri». Per l’elezione a Gran Maestro del 3 maggio 2023 e la durata decennale del mandato cfr. Carta, art. 13 § 2.
[93] Carta 1997, artt. 13 § 2 e 17 § 5 (infra, nota 96). Fra’ Dunlap era stato ammesso nell’Ordine nel 1996 e aveva emesso i voti solenni nel 2008 (www.orderofmalta.int, pagina Grand Master); secondo «Catholic New York», 19 giugno 2008, la sua ammissione era avvenuta come Cavaliere di Grazia Magistrale, categoria non nobiliare (supra, § 5).
[94] Carta, artt. 18-19; Codice, artt. 115-116. La questione dei poteri del Luogotenente non è nuova. Nel 1953 il Tribunale Cardinalizio, pronunciandosi mentre l’Ordine era retto da un Luogotenente interinale, ritenne «superfluo, agli effetti del presente giudizio, addentrarsi nell’esame dei singoli poteri del Luogotenente interinale» (sentenza cit.).
[95] GHIRLANDA, La nuova Carta, cit., p. 15, a proposito del requisito della professione solenne; il rinvio dell’autore a «Codice, art. 19 §1» va inteso alla Carta.
[96] Codice 1997, artt. 144 § 2 e 146; sui requisiti del Luogotenente, Carta 1997, artt. 13 § 2 e 17 § 5.
[97] «Fra’ Ruy Villas-Boas Balì Gran Croce di Giustizia» e «Il Cardinale Silvano Maria Tomasi è Balì Gran Croce di Onore e Devozione», comunicati del Sovrano Ordine di Malta del 9 novembre 2020 e del 2 febbraio 2021 (www.orderofmalta.int). Codice 1997, art. 110 § 3: «Previo parere del Sovrano Consiglio, il Gran Maestro può ricevere o promuovere un Cardinale di Santa Romana Chiesa al rango di Balì Gran Croce di Onore e Devozione» (Regolamenti e Commenti 2011, p. 53).
[98] Registro delle concessioni (supra, nota 2), n. 2; QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 196, nota 57.
[99] Quanto a una decisione interpretativa del Delegato Speciale, il decreto pontificio del 3 settembre 2022 (www.vatican.va) confermò le sue facoltà fino alla conclusione del Capitolo Generale Straordinario: essa potrebbe dunque coprire soltanto gli atti emanati entro quel termine. L’esistenza di autorizzazioni o ratifiche dovrà essere accertata negli Archivi Magistrali; un precedente di ratifica consiliare di un atto luogotenenziale in materia nobiliare è l’istituzione dello stesso Magistrale Collegio dei Consultori Araldici, con decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1954 ratificato dal Sovrano Consiglio il 18 dicembre successivo (QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 209, nota 82). Quanto alla prassi, il periodo dei Luogotenenti fra il 1805 e il 1879 conserva rilievo come precedente istituzionale, ma non viene assunto come prova della competenza araldica in assenza dello spoglio degli atti.
[100] Cfr. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., pp. 175 e 193-194.
[101] Il comunicato del Sovrano Ordine di Malta del 13 giugno 2022 sulla nomina del Luogotenente di Gran Maestro ricorda che Fra’ Dunlap servì l’Ordine «per oltre un decennio» come presidente del Comitato per la protezione dei nomi e degli emblemi.
[102] TOMER, Il nuovo assetto, cit., pp. 43-44 e nota 74, ove è riportato, da TURRIZIANI COLONNA, Sovranità e indipendenza, cit., pp. 35-36, nota 17, il testo dello statuto: «nemo assumatur seu eligatur in Magistrum Sacrae Domus Hospitalis nisi sit frater Miles eiusdem Ordinis Hospitalis et ex nobilibus parentibus legittime procreatus». Sulla soppressione del requisito, Carta, art. 13 § 1. Anche DE PINTO, La riforma, cit., p. 184, colloca nel Capitolo di San Giovanni d’Acri del 1262 il più antico documento sul carattere nobiliare dell’Ordine.
[103] Costituzione della Repubblica Italiana, XIV disposizione transitoria e finale.
[104] Corte cost., sent. n. 101 del 1967; cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 4 aprile 2024, n. 8955, che la richiama insieme a Cass. nn. 2361/1978, 2426/1991 e 10936/1997.
[105] Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242, sulla qualificazione dello stemma come segno distintivo della personalità; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, sul diritto all’identità personale.
[106] Cfr. QUADRI DI CARDANO, I processi nobiliari, cit., p. 183, dove le successioni nobiliari sono dette materia «di cui l’ordinamento giuridico italiano si disinteressa per scelta costituzionale».
[107] Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio onorificenze e araldica, sezione Araldica (www.presidenza.governo.it/onorificenze_araldica/araldica/), che raccoglie la normativa e gli emblemi concessi a comuni, città, enti giuridici ed enti militari.
[108] L. 3 marzo 1951, n. 178, art. 7, ultimo comma.
[109] PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio onorificenze e araldica, Onorificenze pontificie. FAQ, n. 4 (www.presidenza.governo.it/onorificenze_araldica/araldica/documentazione/FAQ_ONORIFICENZE_PONTIFICIE.pdf): gli insigniti delle onorificenze dell’Ordine «ne hanno il libero uso».
[110] L’AdNI data la concessione a Divall al 27 aprile 2009 e quella a Gallie al 24 giugno 2010, mentre Bettoja le data rispettivamente al 27 aprile e al 25 giugno 2010; il registro (nn. 2 e 3) conferma per entrambe le date di Bettoja. Il cognome del secondo concessionario compare come «Galley» nell’AdNI e come «Gallie» in Bettoja, che a sua volta scrive «Lestrange» per «L’Estrange» e «Wolf» per «Wolff». La stessa arme Gallie è blasonata dall’AdNI con il galeone «navigante sul mare d’azzurro ondato d’argento», da Bettoja con il galeone «galleggiante su un mare d’azzurro fluttuoso d’argento».
[111] Fonte privata in possesso dell’autore, proveniente da comunicazione di Fra’ John Critien, che qualifica l’arme «stemma di famiglia riconosciuto ed autorizzato da S.A.E.ma il Principe Gran Maestro del S.M.O.M. Matthew Festing l’8 settembre 2010».
[112] Codice, art. 111. Sul sito ufficiale dell’Ordine, la pagina Magistral Archives and Library (www.orderofmalta.int/government/magistral-archives-and-library/, consultata il 28 settembre 2026) precisa che gli Archivi Magistrali conservano gli atti e i documenti relativi al governo dell’Ordine e comprendono, fra gli altri nuclei, la documentazione del Convento centrale che ha seguito l’Ordine dopo il 1798. Per la documentazione contemporanea e post-maltese essi costituiscono pertanto il naturale punto di verifica insieme al Bollettino Ufficiale.
[113] Cfr. supra, nota 53.




